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Gli enti ecclesiastici e il loro ruolo nelle religioni

Gli enti ecclesiastici sono uno strumento fondamentale delle religioni, attraverso il quale viene eseguito il culto, anche attraverso l'aiuto concreto al prossimo.

La disciplina degli enti la troviamo nell'art. 7, n. 1, del nuovo concordato che riprende pedissequamente l'art. 20 della Costituzione: "Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un'associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività."

Questa norma è stata introdotta per evitare la reintroduzione di leggi sfavorevoli alla Chiesa, come quelle che sono state promulgate nella seconda metà dell'800. Al contrario, dal dopoguerra, la legislazione italiana ha privilegiato gli enti ecclesiastici, sottraendoli da una serie di gravami fiscali e incombenze a cui sono sottoposti gli altri enti.

Secondo l'art. 7, n. 2, del nuovo concordato...

concordato: “Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell’autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali hanno finalità di religione o di culto.”

In sintesi, sono enti ecclesiastici quelli che hanno già personalità giuridica all’entrata in vigore del nuovo concordato e quelli su domanda dell’autorità ecclesiastica o con il suo assenso, se hanno quattro requisiti:

  • la loro sede deve essere in Italia;
  • il legale rappresentante deve essere cittadino italiano;
  • deve essere costituito o approvato dall’autorità ecclesiastica;
  • deve avere un fine costitutivo ed essenziale di religione o di culto.

In dettaglio, la materia è

Regolamentata dalla legge 222/85 - Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi. Una legge importante perché di derivazione concordataria e quindi a contenuto costituzionalmente vincolato, come si evince dall'art. 7, n. 6, del nuovo concordato: "All'atto della firma del presente accordo, le parti istituiscono una commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici".

La legge sulle disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico, essendo una norma di derivazione concordataria, è stata promulgata dapprima con la legge 20 maggio 1985 n. 206, con la quale viene dichiarato

L'intenzione di voler disciplinare la materia, e poi una seconda legge, identica, la 222/85, la quale all'articolo 75 dispone: "Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa con la contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e negli Acta Apostolicae Sedis. L'autorità statale e l'autorità ecclesiastica competenti emanano, nei rispettivi ordinamenti, le disposizioni per la loro attuazione. Per le disposizioni di cui al precedente comma relative al titolo 76 II delle presenti norme, l'autorità competente nell'ordinamento canonico è la Conferenza Episcopale italiana".

Questa legge, quindi, per entrare in vigore ha bisogno della pubblicazione non solo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ma anche negli Acta Apostolicae Sedis della Città del Vaticano. Per questa ragione Finocchiaro formula l'ipotesi che se questa legge non

La Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) è l'assemblea che raccoglie tutti i vescovi delle diocesi italiane ed è un organismo di governo della Chiesa italiana.

La legge 222/85, per gli enti ecclesiastici particolari, prevede dei requisiti aggiuntivi:

  • Le chiese sono riconosciute solo se aperte al culto pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico e sempre che siano fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione e l'officiatura.
  • Ad esempio sono escluse dal riconoscimento le cappelle private.

hanno mezzi sufficienti per il raggiungimento dei fini e sono rispondenti alle esigenze religiose della popolazione.

Questo perevitare la costituzione di enti inutili, ad esempio un ente per il culto di San Cataldo a Bolzano, dove quel santo è sconosciuto, quindi non risponde alle esigenze religiose della popolazione locale.

La Conferenza episcopale italiana acquista la personalità giuridica civile, quale ente ecclesiastico, con l'entrata in vigore della legge 222/85. La C.E.I. ha una serie di competenze nei rapporti con l'ordinamento giuridico italiano come la destinazione dei proventi dell'8 per mille.

Il primo articolo della legge 222/85 dispone: "Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica."

Questo articolo è stato modificato per

cui il riconoscimento udito il parere del Consiglio di Stato.

agli effetti civili avviene con decreto del ministro degli Interni, mentre il parere del Consiglio di Stato è facoltativo e in genere richiesto per gli enti con una grossa capacità patrimoniale.

Il responsabile dell'ente ecclesiastico per ottenere il riconoscimento da parte dello Stato deve fare domanda al Prefetto, l'organo decentrato del ministero degli Interni che verifica i requisiti oggettivi e discrezionali. Il Prefetto, se sussistono i requisiti, trasmette l'istanza al ministro degli Interni che, con decreto, riconoscerà l'ente religioso o di culto. Da quel momento l'ente ecclesiastico può iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

Le autorità ecclesiastiche, competenti ad approvare un ente religioso o di culto, sono:

  • il vescovo, per gli enti di diritto diocesano;
  • la Conferenza episcopale italiana, per gli enti della Chiesa italiana;
Santa Sede, per gli enti internazionali. Il secondo articolo della legge 222/85 dispone: "Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari." 78 delle attività con fini di In sostanza è la stessa legge che definisce il fine costitutivo ed essenziale religione o di culto, quindi non è la dottrina, la giurisprudenza o la Chiesa a stabilire quando un'attività ha fini di culto, ma è la legge 222/85. Una distinzione importante perché questi enti, a differenza degli enti aventi personalità giuridica di diritto privato, hanno diritto a tutte le agevolazioni riservate loro dalla legislazione italiana (come l'esenzione dell'I.C.I. e dell'INVIM). Hanno fini religiosi o di culto le diocesi, gli istituti religiosi e gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica, cioè parrocchie e seminari.Santa Sede ha il riconoscimento della personalità per antico possesso di stato. Ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge 222/85, nel riconoscere la personalità giuridica agli enti ecclesiastici, lo Stato deve verificare che le finalità di religione o di culto siano costitutive ed essenziali, cioè l'ente non solo deve essere stato costituito per quella attività, ma questa deve essere essenziale sia al momento della domanda che successivamente. La fondazione è il complesso di beni destinati ad uno scopo specifico (per lo più morale o culturale) avente personalità giuridica, organizzato e gestito da amministratori. La fondazione di culto è creata per promuovere il culto di un Santo o altro di questo genere. Il fine costitutivo ed essenziale degli enti religiosi o di culto, ma può svolgere altre attività ulteriori (ad esempio attività di cultura, educazione, commercio, eccetera) purché nonsoggette a questa norma, l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche è un requisito fondamentale per ottenere la personalità giuridica. Questo registro contiene tutte le informazioni necessarie sul funzionamento e i poteri degli enti ecclesiastici. È importante sottolineare che questa norma si applica solo agli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato. Questi enti sono definiti come enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. L'obbligo di conformarsi al diritto canonico è una conseguenza della peculiarità dell'ordinamento cattolico. Questo significa che gli enti ecclesiastici devono rispettare non solo le norme civili, ma anche le norme del diritto canonico. Questo è fatto per garantire la validità dei contratti e degli accordi presi con l'ente secondo il diritto canonico. In conclusione, l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche è un requisito importante per gli enti ecclesiastici che desiderano ottenere la personalità giuridica. Questo requisito è imposto per garantire la trasparenza e la conformità agli obblighi legali sia civili che canonici.giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto è della legge 222/85. Accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 16. Detto articolo dispone che agli effetti delle leggi civili si considerano comunque attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana. Sono attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro. La formulazione di questo articolo è molto simile all'art. 14 dell'intesa con le Assemblee di Dio e anch'esso definisce quali sono le attività di religione o di culto. L'art.7, numero 3, del nuovo concordato dispone: Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o
Dettagli
Publisher
A.A. 2005-2006
51 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher summerit di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Dammacco Gaetano.