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Gli enti ecclesiastici e il loro ruolo nelle religioni
Gli enti ecclesiastici sono uno strumento fondamentale delle religioni, attraverso il quale viene eseguito il culto, anche attraverso l'aiuto concreto al prossimo.
La disciplina degli enti la troviamo nell'art. 7, n. 1, del nuovo concordato che riprende pedissequamente l'art. 20 della Costituzione: "Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un'associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività."
Questa norma è stata introdotta per evitare la reintroduzione di leggi sfavorevoli alla Chiesa, come quelle che sono state promulgate nella seconda metà dell'800. Al contrario, dal dopoguerra, la legislazione italiana ha privilegiato gli enti ecclesiastici, sottraendoli da una serie di gravami fiscali e incombenze a cui sono sottoposti gli altri enti.
Secondo l'art. 7, n. 2, del nuovo concordato...
concordato: “Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell’autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali hanno finalità di religione o di culto.”
In sintesi, sono enti ecclesiastici quelli che hanno già personalità giuridica all’entrata in vigore del nuovo concordato e quelli su domanda dell’autorità ecclesiastica o con il suo assenso, se hanno quattro requisiti:
- la loro sede deve essere in Italia;
- il legale rappresentante deve essere cittadino italiano;
- deve essere costituito o approvato dall’autorità ecclesiastica;
- deve avere un fine costitutivo ed essenziale di religione o di culto.
In dettaglio, la materia è
Regolamentata dalla legge 222/85 - Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi. Una legge importante perché di derivazione concordataria e quindi a contenuto costituzionalmente vincolato, come si evince dall'art. 7, n. 6, del nuovo concordato: "All'atto della firma del presente accordo, le parti istituiscono una commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici".
La legge sulle disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico, essendo una norma di derivazione concordataria, è stata promulgata dapprima con la legge 20 maggio 1985 n. 206, con la quale viene dichiarato
L'intenzione di voler disciplinare la materia, e poi una seconda legge, identica, la 222/85, la quale all'articolo 75 dispone: "Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa con la contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e negli Acta Apostolicae Sedis. L'autorità statale e l'autorità ecclesiastica competenti emanano, nei rispettivi ordinamenti, le disposizioni per la loro attuazione. Per le disposizioni di cui al precedente comma relative al titolo 76 II delle presenti norme, l'autorità competente nell'ordinamento canonico è la Conferenza Episcopale italiana".
Questa legge, quindi, per entrare in vigore ha bisogno della pubblicazione non solo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ma anche negli Acta Apostolicae Sedis della Città del Vaticano. Per questa ragione Finocchiaro formula l'ipotesi che se questa legge non
La Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) è l'assemblea che raccoglie tutti i vescovi delle diocesi italiane ed è un organismo di governo della Chiesa italiana.
La legge 222/85, per gli enti ecclesiastici particolari, prevede dei requisiti aggiuntivi:
- Le chiese sono riconosciute solo se aperte al culto pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico e sempre che siano fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione e l'officiatura.
- Ad esempio sono escluse dal riconoscimento le cappelle private.
hanno mezzi sufficienti per il raggiungimento dei fini e sono rispondenti alle esigenze religiose della popolazione.
Questo perevitare la costituzione di enti inutili, ad esempio un ente per il culto di San Cataldo a Bolzano, dove quel santo è sconosciuto, quindi non risponde alle esigenze religiose della popolazione locale.
La Conferenza episcopale italiana acquista la personalità giuridica civile, quale ente ecclesiastico, con l'entrata in vigore della legge 222/85. La C.E.I. ha una serie di competenze nei rapporti con l'ordinamento giuridico italiano come la destinazione dei proventi dell'8 per mille.
Il primo articolo della legge 222/85 dispone: "Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica."
Questo articolo è stato modificato per
cui il riconoscimento udito il parere del Consiglio di Stato.
agli effetti civili avviene con decreto del ministro degli Interni, mentre il parere del Consiglio di Stato è facoltativo e in genere richiesto per gli enti con una grossa capacità patrimoniale.
Il responsabile dell'ente ecclesiastico per ottenere il riconoscimento da parte dello Stato deve fare domanda al Prefetto, l'organo decentrato del ministero degli Interni che verifica i requisiti oggettivi e discrezionali. Il Prefetto, se sussistono i requisiti, trasmette l'istanza al ministro degli Interni che, con decreto, riconoscerà l'ente religioso o di culto. Da quel momento l'ente ecclesiastico può iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
Le autorità ecclesiastiche, competenti ad approvare un ente religioso o di culto, sono:
- il vescovo, per gli enti di diritto diocesano;
- la Conferenza episcopale italiana, per gli enti della Chiesa italiana;
Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o