Estratto del documento

Diritto ecclesiastico e comparato

Diritto ecclesiastico è un termine che rimanda ad ecclesia, sappiamo che abbiamo a che fare con il fenomeno religioso in senso lato. È il termine per definire una disciplina giuridica che si occupa dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, ma non solo. Se tradizionalmente nell'ordinamento italiano il peso della Chiesa cattolica è un peso importante per la storia dell'Italia e banalmente per la presenza della Chiesa fisicamente insediata nel territorio del Vaticano, la presenza di altre religioni nella società italiana si fa sempre più massiccia. Ormai, più che di diritto ecclesiastico potremmo parlare di una disciplina che diventa “Diritto e Religioni”.

Interazioni tra società civile e religiose

Quali sono le interazioni fra società civile e società religiose nel mondo contemporaneo? Pensiamo a quanto il tema alimentare è impregnato di religioni (esistono i McDonald per la “dieta” ebraica). Il tema dell’alimentazione religiosa può impattare sulle norme giuridiche, basti guardare alle mense scolastiche in una società multi-religiosa come l’Italia. Lo Stato deve farsi carico di abitudini alimentari di studenti fedeli a religioni diverse da quella cattolica. Ancora, la regolamentazione dei pasti negli ospedali e nelle carceri. Poter mangiare senza violare un dettame della propria fede è espressione della propria libertà religiosa.

Matrimonio e altri riti

Altro esempio: il matrimonio. In alcuni casi ha effetti civili. C’è tutta una serie di norme che regolano le procedure utili alla traslazione degli effetti dall’ordinamento canonico all’ordinamento civile italiano. Pensiamo anche al tema dei funerali, delle sepolture.

Turismo religioso e beni culturali

C’è tutto il discorso sul turismo religioso: pensiamo che ogni religione italiana ha una serie di leggi regionali specifiche sul turismo religioso. Ci sono itinerari fatti da santi, valorizzazione di parchi culturali di interesse religioso (es: la via Emilia, la via Francigena). Anche la disciplina giuridica dei beni culturali è importante per argomenti e temi che apparentemente con la religione condividono poco.

Simboli religiosi e libertà

Quando si toccano i temi religiosi si vanno a toccare corde di libertà di alcuni individui o gruppi, e molto spesso i giudici sono costretti a pronunciarsi a proposito (pubblicità Benetton di Olivero Toscani negli anni ‘90). Anche il velo è un simbolo religioso frutto di libertà che però in alcuni luoghi ha posto delle questioni sul piano giuridico: la Corte europea si è pronunciata per il caso di alcune dipendenti di un’azienda di ingegneri che appunto indossavano il velo e rispetto alla policy dell’azienda ciò non era permesso. Oppure un’insegnante che indossa il velo in un’aula con bambini piccoli: può questo comportare indottrinamento religioso?

Interazione tra diritti e religioni

Il rapporto tra diritti e religioni è un rapporto tra ordinamenti: ogni religione ha a sua volta un proprio ordinamento, delle proprie norme giuridiche. Le modalità con cui avvengono questi contatti variano storicamente, variano geograficamente e variano culturalmente. Ma è innegabile che il diritto dello Stato – perché il diritto ecclesiastico è il diritto dello Stato – quando regolamenta il fenomeno religioso ha a che fare con altri diritti religiosi; primo fra tutti il diritto canonico, che è il diritto della Chiesa cattolica, e poi con gli altri diritti religiosi delle comunità presenti su un determinato territorio.

Storia e evoluzione del diritto ecclesiastico

Fino a qualche tempo fa in Italia i rapporti fra Stato e religioni si esaurivano nei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica: il diritto ecclesiastico era quello che disciplinava i rapporti tra Stato e Chiesa. Con l’evoluzione della società italiana, oggi interculturale, il diritto ecclesiastico è quella disciplina che si occupa anche dei rapporti con altre religioni, diverse da quella cristiana. Questo perché? Perché c’è questa esigenza di disciplinare questi rapporti? Perché se il diritto dello Stato tutela queste libertà, individuali e collettive, per farlo deve tenere conto, a determinate condizioni, delle norme, delle regole, dei precetti, delle confessioni di appartenenza dei cittadini che abitano il proprio territorio, che nella maggioranza dei casi sono cittadini fedeli.

E sono cittadini fedeli anche nel caso di atei! Perché anche l’ateo, che anche ha una scelta non religiosa nella propria vita, è senz’altro portatore di diritti di libertà religiosa. Perché la norma del Concordato che disciplina l’insediamento dell’insegnamento obbligatorio ma facoltativo della religione nelle aule, è una norma che tutela la libertà religiosa del cattolico come dell’ateo.

Facciamo l’esempio delle norme religiose sul matrimonio: lo Stato riconosce la libertà civile del sacramento matrimoniale celebrato in Chiesa secondo le regole del diritto canonico. Quando il sacerdote celebra quel rito segue le norme della Chiesa cattolica, non dello Stato. A determinate condizioni, quelle norme canoniche entrano a far parte dell’ordinamento civile e diventano per ciò stesso norme efficaci. Gli ordinamenti civili e religiosi interagiscono tra di loro, e questa peculiarità sostanziale, molto pratica, si trasforma in peculiarità formale quando si analizzano le fonti di questo diritto.

Fonti del diritto ecclesiastico

Per il diritto ecclesiastico le fonti sono del tutto peculiari, perché non sono unilaterali! Non c’è un solo soggetto che produce le norme per il diritto ecclesiastico, ma ci sono più soggetti, talvolta in accordo tra loro (vedremo le fonti bilaterali pattizie, norme scritte dallo Stato e dalle confessioni religiose). Ma questa ricchezza riguarda anche un’altra peculiarità: il diritto ecclesiastico è una disciplina interconnessa con altre discipline, anche non giuridiche.

Per comprendere bene il diritto ecclesiastico occorre comprendere anche i fattori storici che ad esempi hanno riguardato gli insediamenti religiosi in una determinata società, le evoluzioni dello Stato rispetto alle religioni e viceversa, la sociologia. Se pensiamo al tema degli edifici di culto, cosa comporta la richiesta di un edificio di culto islamico in un comune? È un diritto della comunità islamica?

Il diritto ecclesiastico ha al suo interno norme costituzionali, diritto internazionale, diritto dell’UE, diritto privato, diritto commerciale, diritto regionale, diritto penale, diritto tributario, diritto del lavoro, diritto amministrativo. Tutte le branche del diritto, si potrebbe dire, interagiscono con il diritto ecclesiastico. Ma allora, il diritto ecclesiastico è una disciplina autonoma? Sì, perché è fondamentale quando si ha a che fare con una disciplina che riguarda il diritto religioso indossare gli occhiali dell’ecclesiasticista. È lui che ha questa sensibilità al fenomeno religioso ed è lui che riesce a dare un’interpretazione sistematica delle norme che riguardano questo fenomeno.

Autonomia e libertà religiosa

Quel principio “date a Cesare quel che di Cesare e a Dio quel che di Dio” è la prima affermazione che segna la libertà della Chiesa, come istituzione, rispetto allo Stato. È quel principio di autonomia istituzionale rispetto all’ordine temporale (principio costituzionale). Le religioni hanno autonomia organizzativa in determinati ambiti, è un diritto dell’organizzazione ecclesiastica. Seconda tappa fu la libertà religiosa nella forma individuale: epoca storica segnata dalla riforma protestante. Martin Lutero che afferma la libertà della coscienza senza intermediazioni. La riforma protestante ha portato a questa sensibilità per la libertà di coscienza, la libertà religiosa individuale come prerogativa non solo dell’istituzione ma appunto dell’individuo.

Infine, terza tappa è la libertà religiosa come diritto umano fondamentale: consapevolezza sicuramente figlia delle rivoluzioni francese e americana, e poi confluita dopo il conflitto mondiale nei diritti universali ed inviolabili dell’uomo. La combinazione di queste tre dimensioni della libertà religiosa nella loro affermazione e nel loro sviluppo storico (istituzionale, individuale e come diritto universale inalienabile) è stata un passaggio fondamentale per l’affermazione della democrazia.

Ma dove? Questa ricostruzione è evidentemente una storia prevalentemente occidentale. La metà del mondo, negli ultimi tre secoli, ha dominato la restante altra parte. Quella storia dell’Occidente è diventata storia universale: ma nel resto del mondo i rapporti Stato-religioni non sono così scontati come lo sono alla luce di questa carrellata appena fatta in Occidente. Qua si pone tutto il problema di filosofia politica sulla possibilità di esportare un modello democratico in paesi in cui la democrazia non c’è. Basti pensare ai fallimenti che questo nobile intento ha avuto in Afghanistan.

Influenza dei mezzi di comunicazione

Oltre ai processi migratori c’è stato un altro elemento che ha fatto muovere molto le religioni: i mezzi di comunicazione sociali. Questa sfida della diversità religiosa evidentemente pone nuovi modelli di gestione della stessa, quindi non solo multi-religiosità ma anche multi-culturalità. La digitalizzazione ha avuto un impatto notevole sulla gestione del fenomeno religioso, sotto due profili: ad intra (all’interno delle confessioni, che hanno cambiato la loro modalità di fare evangelizzazione. I mezzi di comunicazioni sono mezzi e armi nelle mani delle organizzazioni religiose. D’altra parte non è cosa nuova perché da sempre sono attente agli aspetti comunicativi, basti pensare ai dodici apostoli). E ad extra.

Le fonti del diritto ecclesiastico

Concentrandoci sull’epoca moderna individuiamo come punto di partenza la questione romana, cioè il punto di massima frizione in epoca moderna tra Stato e Chiesa dovuto alla Breccia di Porta Pia. Quest’ultima fu l’atto con cui si concluse sotto il regime sabaudo l’unificazione d’Italia. Questa determinò la totale debellatio dello stato pontificio. Le truppe italiane entrarono a Roma e posero fine al potere temporale del pontefice. Era il 20 settembre 1870, e il pontefice – non avendo più territorio su cui esercitare sovranità – si considera fosse “prigioniero nello stato Vaticano”.

La Legge delle Guarentigie del 1871 è una legge con cui l’Italia cerca di ricucire i rapporti con il papato concedendo al pontefice una serie di garanzie che riguardano la persona pontefice, trattato come un sovrano straniero, e i palazzi del Vaticano e un piccolo territorio attorno ad esso. Ma non venne mai accettata e fu sempre considerata una legge unilaterale statale, tant’è che il papa mai si affacciò su piazza San Pietro.

Seguirono momenti alti e bassi, molte trattative che portarono, nel 1929, ai Patti Lateranensi. Il concordato tra Italia e Santa Sede (1929), il patto del Laterano e la Convenzione Finanziaria. Il primo disciplina i rapporti tra Italia e Santa Sede, il trattato del Laterano ripropone la Legge delle Guarentigie, l’ultima è un accordo con cui l’Italia si impegna ogni anno a pagare un contributo volto a ripagare il sacrificio della Chiesa che si era vista sottrarre i territori per l’unificazione.

Dopo i patti lateranensi ci fu come sappiamo la svolta fascista, la guerra e poi seguirono il referendum e la Costituzione. I Patti Lateranensi, venuto meno il principio confessionista dello Stato in seguito all’entrata in vigore della Costituzione, dovevano per forza essere rivisti. Le nomine dei ministri di culto richiedevano il placet del governo, religione nelle scuole obbligatoria, alcuni provvedimenti dei ministri di culto avevano effetti anche civilmente. Tutto questo, con la Religione, venne meno. Questi principi contenuti nei Patti Lateranensi divennero incompatibili. La Corte Costituzionale intervenne in maniera progressiva, negli anni sessanta, su alcune norme del Concordato.

Iniziò la fase di revisione del Concordato, che giunse a conclusione con l’Accordo di Villa Madama, firmato da Bettino Craxi nel 1984. Viene abrogato l’art. 1 che sanciva la religione cattolica quale unica religione dello Stato italiano. Rispetto alle altre religioni, in coincidenza con l’epoca della conciliazione (contemporaneamente quindi alla firma dei patti Lateranensi nel 1929), l’Italia emanò la Legge sui Culti ammessi (Legge 1159/1929) con cui l’Italia disciplinava i propri rapporti con le confessioni religiose diverse dalla cattolica presenti in Italia.

Fu una legge decisamente all’avanguardia per l’epoca, e venne scritta da giuristi ebrei e protestanti. Questi hanno inserito tutta una serie di libertà, di garanzie, di cui i culti ammessi godevano nel rapporto con lo Stato. Le leggi raziali degli anni ’30 poi vanificarono, nell’applicazione concreta, le libertà sancite in questa legge. Con la Costituzione si inserì l’art. 8 che si occupa proprio dei rapporti tra Stato e confessioni diverse, ma per lungo tempo questi rapporti furono comunque disciplinati dalla 1159.

Solo in coincidenza con la revisione del Concordato (anni ’80) sono state avviate le prime trattative per la stipula delle Intese con confessioni diverse dalla cattolica. Le intese sono accordi che lo Stato italiano stipula appunto con religioni diverse. È solo dagli anni ’80, quindi, che lo Stato inizia a intraprendere relazioni bilaterali con confessioni diverse. La Legge sui culti ammessi (1159/1929) rimane ancora oggi in vigore e si applica tutt’oggi a quelle confessioni religiose diverse dalla cattolica che non hanno un’intesa con lo Stato. Quindi lo Statuto giuridico con religioni diverse è disciplinato dalle intese e, in mancanza e supplenza di queste, dalla Legge 1159.

Per questo il sistema venne definito concordamentario o bilaterale. Altri modelli sono il separatismo francese e l’unionismo della Grecia.

Il diritto ecclesiastico comparato

È un ramo disciplinare degli studi di diritto ecclesiastico ancora più specialistico, in quanto partecipa della natura e degli scopi della cosiddetta scienza del diritto comparato, o, come preferiscono alcuni, del metodo del diritto comparato. Perché qualcuno dice sia una scienza, qualcun altro che sia solo un metodo di studio. Ad ogni modo il fulcro è la comparazione tra due ordinamenti giuridici; non è un insieme di norme (come il diritto del lavoro, il diritto penale, il diritto civile), ma è un metodo che mette a confronto ordinamenti o determinati istituti giuridici ben specifici.

Consiste quindi nel raffronto del settore normativo che riguarda per l’appunto la regolamentazione giuridica del fenomeno religioso di due o più ordinamenti statali. Ad esempio si sono comparate le norme di offesa alla religione italiane con le medesime francesi piuttosto che inglesi. Questo confronto ci permette di trarre informazioni sul sistema complessivo di un determinato paese: perché da come si orienta in materia di protezione del sentimento religioso capiamo che valore dà lo Stato alla religione!

Le differenze tra Italia e Francia non sono teoriche, ma si riscontrano nel concreto della dottrina penale piuttosto che della giurisprudenza in generale. Bisogna distinguere il concetto di diritto ecclesiastico comparato da quello del “diritto comparato delle religioni”. Il primo ha il focus sulla disciplina dello stato, il secondo mette invece a confronto gli ordinamenti religiosi. Quindi mette a confronto diritto canonico, ebraico e islamico, ad esempio.

In Italia la disciplina nacque sul finire del 1800 ed è andata differenziandosi e acquisendo autonomia giuridica dal diritto canonico solo sulla fine dell’Ottocento. Proprio sul finire dell’Ottocento gli studi ecclesiasticisti sono particolarmente interessati a ciò che succede nei paesi stranieri. Questo interesse deriva anche nell’800 dal processo di codificazione, che si era già verificato in Francia all’inizio del secolo e aveva senz’altro influenzato i giuristi italiani che guardavano oltre il confine.

In particolare, l’interesse per il diritto straniero nella nostra materia diventa strutturale per definire alcuni temi specifici come la riforma sul tema dell’amministrazione dei beni ecclesiastici. Prima della riforma ci fu un approccio molto duro con la legislazione eversiva (una serie di leggi che per finanziare le guerre dell’Unità espropriavano la Chiesa dei suoi beni per avere risorse). I giuristi guardavano al sistema tedesco per trarre spunto nella disciplina della proprietà ecclesiastica.

Questi studi nel 900 con la firma dei concordati europei si svilupparono ulteriormente; se in Italia Mussolini aveva firmato i patti lateranensi, anche nel resto d’Europa ci furono concordati analoghi (la Germania di Hitler, il Portogallo negli anni ’30). Si sviluppava l’esigenza di studiare i concordati degli anni ’30 in maniera comparativa. Chi redigeva i concordati del proprio paese prima leggeva quelli dei paesi europei già stati firmati. Il diritto ecclesiastico è per sua natura un diritto comparativo, per sua natura guarda ad altro da sé.

È un fenomeno estraneo allo Stato il fenomeno religioso, perché guarda allo spirituale e non al temporale. Quindi gli ecclesiasticisti sono sempre particolarmente propensi a studiare il diritto comparato, in quanto lo debbono fare per forza! Se non si fanno comparazioni con altri ordinamenti non si può capire come regolare i rapporti all’interno del proprio stato. La natura comparativa del diritto ecclesiastico è quindi coessenziale al diritto ecclesiastico stesso.

Nell’ultima fase lo studio nella materia è stato agevolato dalla tutela internazionale: ai diritti nazionali si è aggiunto quello internazionale, che a sua volta dà una disciplina del fenomeno religioso e anche dei rapporti che Nazioni Unite, Unione Europea, Consiglio d’Europa hanno rispetto a ciò. A maggior ragione, oggi, c’è quindi bisogno di uno studio comparativo.

Anteprima
Vedrai una selezione di 15 pagine su 66
Appunti di Diritto ecclesiastico e comparato Pag. 1 Appunti di Diritto ecclesiastico e comparato Pag. 2
Anteprima di 15 pagg. su 66.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto ecclesiastico e comparato Pag. 6
Anteprima di 15 pagg. su 66.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto ecclesiastico e comparato Pag. 11
Anteprima di 15 pagg. su 66.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto ecclesiastico e comparato Pag. 16
Anteprima di 15 pagg. su 66.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto ecclesiastico e comparato Pag. 21
Anteprima di 15 pagg. su 66.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto ecclesiastico e comparato Pag. 26
Anteprima di 15 pagg. su 66.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto ecclesiastico e comparato Pag. 31
Anteprima di 15 pagg. su 66.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto ecclesiastico e comparato Pag. 36
Anteprima di 15 pagg. su 66.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto ecclesiastico e comparato Pag. 41
Anteprima di 15 pagg. su 66.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto ecclesiastico e comparato Pag. 46
Anteprima di 15 pagg. su 66.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto ecclesiastico e comparato Pag. 51
Anteprima di 15 pagg. su 66.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto ecclesiastico e comparato Pag. 56
Anteprima di 15 pagg. su 66.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto ecclesiastico e comparato Pag. 61
Anteprima di 15 pagg. su 66.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto ecclesiastico e comparato Pag. 66
1 su 66
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher piacenza00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Gianfreda Anna Maria.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community