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Il finanziamento degli enti ecclesiastici

È un po' la cartina di tornasole da cui dedurre il rapporto tra Stato e chiese: da come gli Stati finanziano (o meno) le confessioni, è possibile qualificare gli atteggiamenti di questi verso il fenomeno religioso. Dal tema del finanziamento possiamo comprendere l'atteggiamento complessivo dello Stato e la tenuta dei principi costituzionali in ambito di fenomeno religioso. È necessario formulare tre quesiti preliminari: innanzitutto la domanda sul se finanziare le confessioni, a seconda della risposta a questa domanda comprendiamo qual è il diverso sistema di rapporti tra Stato e confessioni religiose. Nei sistemi separatisti la risposta alla domanda sarà sicuramente negativa, perché lo Stato separatista (Francia ad esempio) non finanzia nessuna confessione. In questo sistema non c'è nessun intervento in nessun senso da parte dello Stato sul fenomeno religioso. Diversa

sarà riconosciuto alle confessioni religiose nel rispetto dell'eguale libertà di esse.

Diventa strumento di tutela positiva per dare garanzia effettiva alla libertà religiosa dei cittadini fedeli.

Seconda domanda è: come finanziare? Quali possono essere le varie modalità? Questa domanda sull'assetto e sulla forma di finanziamento deve rispettare necessariamente i principi costituzionali nell'ambito della disciplina del fenomeno religioso. Deve quindi rispettare il principio di uguaglianza, di libertà religiosa e di distinzione degli ordini. In definitiva deve rispondere al principio di laicità, essendo coerente con esso.

Ultima domanda è la domanda sul "chi finanziare". Quali confessioni possono beneficiare del finanziamento? Domanda cruciale è l'individuazione dei beneficiari religiosi delle varie forme di finanziamento statale. Lo Stato interverrà positivamente per rimuovere eventuali ostacoli che impediscono il pieno godimento della libertà religiosa dei cittadini fedeli. Il modello

non risulta diper sé in contrasto con l’idea di uno Stato laico e non confessionista, a condizione però che rispetti,nelle scelte sulle modalità di finanziamento e sui destinatari di tale finanziamento, i principi cardinedi diritto costituzionale in ambito religioso. Evidentemente deve rispettare il principio diuguaglianza: quindi dev’essere disposto senza violare la parità delle confessioni (art. 8 Cost.). Deverispettare il principio di non discriminazione: non è possibile finanziare solo alcuni (art. 20 Cost.).Deve poi il finanziamento essere conforme alla laicità, intesa non come indifferenza. Partendo dalfinanziamento della Chiesa cattolica, l’attuale disciplina tra Stato e confessioni si basa sul modellodi finanziamento introdotto a favore appunto della Chiesa cattolica. La disciplina delle altreconfessioni è modellata sulla base della disciplina dettata per il finanziamento della Chiesacattolica. In seguito allarevisione effettuata dalla Legge 222/1985, questo sistema è stato poi esteso come vedremo alle confessioni religiose diverse dalla cattolica che hanno stipulato intese con lo Stato. Con alcune iniziali differenziazioni che poi sono andate nel corso del tempo attenuandosi. Il modello di finanziamento è pensato dal concordato dell'84, in particolare dalla Legge 222. Prima dell'84 il sostegno finanziario dello Stato era limitato alla sola Chiesa cattolica, in favore dei quali era previsto un sistema di versamento ai titolari dei benefici ecclesiastici del c.d. supplemento di congrua. Era una sorta di stipendio che lo Stato elargiva ai soggetti titolari di benefici ecclesiastici che non riuscivano a raggiungere un limite minimo di proventi economici. Era impostato sul sistema beneficiale. Si chiamavano benefici parrocchiali e mense vescovili; erano le fonti da cui i parroci dovevano rilevare il proprio finanziamento. Questo sistema beneficiario era previsto dal codice di.

diritto canonico del 1917 ed è stato recepito in maniera concordataria dai Lateranensi. Succedeva che si era verificata una situazione di grande differenziazione, perché esistevano benefici molto ricchi e invece benefici molto poveri: il parroco di campagna magari aveva solo una chiesetta con un orticello. Alcuni vescovi invece avevano grande massa patrimoniale, edifici di grande valore. Nel concordato del '29 successe che Stato e Chiesa si misero d'accordo e istituirono il supplemento di congrua: così lo Stato versava ai parroci più "poveri" un supplemento volto a compensare. Questo è un sistema di intervento diretto dello Stato! E la Chiesa dipendeva moltissimo dallo Stato per questo motivo. Mentre il finanziamento di altre confessioni religiose risultava incentrato sulle offerte volontarie dei fedeli. Quindi questo assetto del Concordato del Laterano del '29 senza dubbio privilegiava la Chiesa cattolica. Questa cosa cambia

innanzitutto pereffetto delle nuove concessioni del ruolo della Chiesa a partire dal Concilio Vaticano II e cambiasoprattutto per effetto della Riforma del Codice di Diritto Canonico nel 1983. Si abolisce –direttamente dall’interno della Chiesa – il sistema beneficiale. Questo perché comunque continuavaa trattare in maniera diseguale. Il nuovo sistema vede due linee: una di autofinanziamento,incentrata sulla possibilità per i contribuenti di dedurre dal proprio reddito complessivo leerogazioni liberali in denaro fino all’importo di 1.032€ e rotti a favore dell’Istituto centrale per ilsostentamento del clero. Questo è l’istituto creato presso la conferenza episcopale italiana cheregola il sostentamento del clero. Autofinanziamento volto a stimolare le offerte dei fedeli. Perché ifedeli possono fare offerte volontarie, lo dichiarano in dichiarazione dei redditi e possono otteneredallo Stato un rimborso suquell'offerta fino a un massimo di 1.032€, un po' come le medicine rimborsate in dichiarazione dei redditi. È una sorta di autofinanziamento quindi, perché lo Stato rimborsa. Il secondo sistema previsto dall'art. 47 della Legge 222/1985 è il sistema dell'otto permille. Questa è la seconda linea, e prevede che ogni anno venga destinata una percentuale di denaro pari all'8X1000 del gettito complessivo annuale IRPEF che viene ripartito tra le varie confessioni religiose e anche tra lo Stato sulla base delle scelte effettuate ogni anno dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi. È interessante rilevare come entrambe queste due forme di finanziamento è stato riconosciuto un ruolo centrale al contribuente, creando così un'ulteriore figura che non è solo la figura del cittadino fedele, ma è la figura del contribuente appunto, del soggetto che versa le tasse. Questa figura di

contribuente è indipendente dalla figura del fedele, perché come vedremo non è importante che un soggetto sia un fedele della Chiesa cattolica perché effettui una scelta sull'8X1000 ad esempio. Non è rilevante l'appartenenza a una determinata confessione religiosa del contribuente nel momento in cui sceglie a chi destinare l'8X1000. Potrebbe darsi il caso di un fedele cattolico che scelga di devolverlo allo Stato. Oppure un cattolico che lo destina alla confessione ebraica. In questo sistema rileva la figura del contribuente, non quella del cittadino fedele!

Le oblazioni volontarie

È la prima linea vista. È un sistema finalizzato allo stimolare le offerte volontarie dei fedeli. È previsto dall'art. 46 della Legge 222/1985, di derivazione concordataria scritta dalla commissione paritetica italo-vaticana in esecuzione dell'art. 7 del concordato. Questa Legge si occupa di riconoscimento di enti ecclesiastici, del

finanziamento degli enti della Chiesa cattolica, del sostentamento del clero e degli edifici di culto. Formalmente legge unilaterale, in realtà rinforzata in quanto derivante dall'art. 7 del concordato (che è bilaterale). L'art. 46 di questa legge prevede questa possibilità per i contribuenti di dedurre dal proprio credito complessivo offerte volontarie al clero. Funziona con una sorta di rimborso da parte dello Stato fino a un massimo di 1.032€ rispetto alle offerte volontarie dei fedeli. Offerta volontaria vincolata, perché le uniche rimborsabili dallo Stato sono quelle indirizzate all'Istituto centrale per il sostentamento del clero. Quindi la finalità è quella di aiuto e di sostentamento del clero, perché il beneficiario è l'Istituto centrale di sostentamento del clero. Questo si occuperà di distribuire presso le diocesi italiane le somme destinate appunto al sostentamento.

L'otto per mille

L'art.

Articolo 47 della Legge 222 prevede che ogni anno una quota pari all'8X1000 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche venga destinata in parte a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario, e in parte a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Detta ripartizione viene stabilita sulla base delle scelte dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi ed, in caso di scelte inespresse, in proporzione a quelle espresse. I contribuenti quindi determinano con valutazione individuale effettuata in sede di dichiarazione dei redditi la devoluzione di questa percentuale (8X1000) che viene calcolata sulla base non del reddito individuale IRPEF, ma del gettito complessivo IRPEF su quell'anno fiscale. Si calcola il gettito complessivo dell'IRPEF, che cambia ovviamente di anno in anno. I contribuenti in sede di dichiarazione scelgono con un'opzione se destinare non il proprio 8X1000 ma quello complessivo o allo Stato, oppure alla Chiesa.

cattolica. Si fa una percentuale di queste scelte e l'8X1000 viene ripartito sulla base di queste percentuali di scelta. Se il 90% sceglie di destinarlo alla Chiesa, il 90% andrà alla Chiesa. Se il contribuente non dice nulla, valgono le p
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
66 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher piacenza00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Gianfreda Anna Maria.