DIRITTO ECCLESIASTICO COMPARATO
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Il diritto ecclesiastico comparato serve a comprendere non solo la legislazione ecclesiastica italiana,
ma anche a vedere come la legislazione estera abbia affrontato le stesse materie e risvolti che ne
sono derivati.
A differenza di altri diritti, la libertà di religione è un diritto sancito dall’art. 19 della Costituzione a
tutti, non solo ai cittadini italiani: “ Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede
religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in
privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.
La motivazione di questa garanzia costituzionale sta nel fatto che il diritto di culto è sancito dalla
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, inoltre tutti gli studiosi concordano che la libertà di
religione è stata la prima libertà riconosciuta dell’individuo e da essa derivano tutte le libertà
dell’uomo.
In questo senso, la comparazione è importante in quanto il diritto ecclesiastico può essere compreso
meglio se non è collocato solo all’interno di un singolo ordinamento, ma se è visto in contesto più
europeo o ancora meglio mondiale.
Al contrario, nei primi del novecento grossi nomi del diritto ecclesiastico affermavano che la
comparazione è inutile perché il diritto ecclesiastico si occupa dei rapporti tra l’ordinamento dello
Stato e la Chiesa è quindi non serve la comparazione in quanto cambiano gli Stati, ma la Chiesa è
sempre la stessa.
Oggi questo non è più vero, in quanto il variegato contesto internazionale impone una
comparazione del diritto ecclesiastico in relazione ai vari contesti in cui si svolge. In altre parole le
profonde differenze culturali e storiche dei vari paesi impongono una comparazione di un diritto
vivente, quale il diritto ecclesiastico, che recepisca le diversità delle nazioni, ma che sia anche il
frutto dell’esperienza acquisita negli ordinamenti dei vari stati.
Tanto è vero che recentemente si sta affermando la necessità di allargare la comparazione non solo
1 ha scritto un
al diritto ecclesiastico, ma anche allo studio dei diritti religiosi. Infatti Silvio Ferrari
libro che si intitola “Lo sottotitolo “Ebraismo,
spirito dei diritti religiosi”, cristianesimo e Islam a
dove il professore compara il diritto canonico con il diritto ebraico e con il diritto
confronto”,
islamico.
Il legislatore moderno ha bisogno di conoscere cosa prevedono i vari istituti religiosi, prima di
creare nuove norme per il diritto ecclesiastico. Ad esempio se bisogna legiferare in materia
matrimoniale, è necessario sapere cosa prevede il diritto islamico per creare delle norme che siano
compatibili. In sintesi non è più sufficiente conoscere solo il diritto canonico, ma è necessario
conoscere anche gli altri diritti religiosi.
La comparazione di ordinamenti laici di per se è difficile, ma lo è ancora di più se si vuole
comparare i diritti religiosi anche per un problema linguistico, ad esempio il diritto islamico è
scritto in arabo, come quello canonico in latino.
In ogni caso la comparazione è necessaria per capire quali sono i limiti entro i quali deve agire la
legislazione italiana e quindi il diritto ecclesiastico, ma anche per il principio che, per governare un
fenomeno come quello religioso, è necessario conoscerlo.
2
La secolarizzazione ha portato gli ordinamenti dei paesi europei ad un processo di separazione tra
potere spirituale e temporale, ma lo stesso processo non è avvenuto in quasi tutti i paesi islamici.
1 Silvio Ferrari è direttore del master in diritto comparato delle religioni, professore ordinario di diritto canonico all’Università di Milano, Professore
invitato. Dal 1994 è professore di Diritto canonico all’Università di Milano, dal 1998 è professore di relazioni tra Stati e Chiesa alla Katholieke
Universiteit di Lovanio, dal 2000 insegna al DEA in Droit et Religion all’Università di Strasburgo e dal 2002 è docente di Storia del Diritto canonico
alla FTL. È inoltre membro di molti organismi scientifici, del comitato scientifico dell’Istituto DiReCom e dal 1984 Direttore della rivista “Quaderni
di diritto e politica ecclesiastica”.
2 Il passaggio da ordinamenti confessionali a laici. 1
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Rara eccezione, oltre alla Turchia, è il Libano, stato multireligioso, che ha creato al suo interno un
sistema di democratica convivenza tra le varie religioni presenti al suo interno: musulmani (sciiti
3 4
34,1% - sunniti 21,2%), cattolici (maroniti) 23,4%, ortodossi 11,2 %, drusi 7%, altri 3,1% .
Negli altri paesi islamici dell’area mediterranea, c’è uno stretto legame tra potere politico e potere
5
religioso tanto che la legge statuale ha la sua fonte nella legge religiosa, la sharia o legge sacra
positiva. Vi è anche da dire che gli ordinamenti dei paesi islamici sono diversi tra loro, per esempio
il diritto di famiglia in molti paesi non è più quello contemplato dalla sharia, si veda l’eliminazione
della poligamia e il ripudio, ma anche il loro concetto di democrazia è diverso dal nostro. 6 del
L’Unione Europea non si occupava delle religioni fino all’allegato al Trattato di Amsterdam
1997 – la dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese – nella quale veniva dichiarato che l’Unione
Europea non si interessava dello status delle confessioni religiose in quanto materia di competenza
dei singoli stati membri. Nel 1997 l’Unione Europea se ne occupa solo per dire che rimanda la
materia agli stati membri. 7
Solo nel 2004, con l’art. 52 del progetto di Costituzione Europea , l’Unione Europea si occupa delle
chiese, associazioni o comunità religiose, equiparandole però alle organizzazioni filosofiche e non
confessionali. In particolare il terzo comma detta: “Riconoscendone l'identità e il contributo
specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e
E’ una svolta rispetto alla posizione dell’Unione Europea fino a quel momento.
organizzazioni”.
PAESI SEPARATISTI, CONCORDATARI E CON RELIGIONE DI STATO
I paesi occidentali hanno tre tipi di sistemi: separatisti, concordatari o con religione di stato.
Il separatismo prevede una netta separazione tra Stato e istituzioni religiose e non vi è alcuna
influenza dello Stato sulla religione, ne il contrario e si identifica con il principio di laicità dello
3 Maroniti - Comunità di cattolici di rito siriano che vive nel Libano, con alcune importanti colonie in Egitto, a Cipro e in America. La sua origine
sembra situarsi nel VII secolo con l'adesione dei monaci del monastero di San Marone al monotelismo. Rifugiatisi sul monte Libano per fuggire gli
arabi, fondarono numerosi monasteri che nel XII secolo divennero sedi vescovili. Nel Medioevo, guidati dai vescovi e dalla nobiltà, crearono una
società semifeudale. In conflitto con gli arabi, accolsero favorevolmente le crociate e iniziarono così il riavvicinamento con Roma: l'unione fu
suggellata nel 1584 con la fondazione del collegio maronita di Roma, sede di formazione teologica dei maroniti. Minacciati dagli ottomani, nel XVIII
secolo ottennero la protezione del re di Francia. Nel 1860 furono protagonisti di un sanguinoso scontro con la setta musulmana dei drusi. Questo
conflitto proseguì anche in seguito, fino a sfociare in una disastrosa guerra civile (Libano).
4 Drusi - Setta religiosa, sorta in Egitto nell'XI secolo, poi trasferitasi in Siria e in Libano. Deriva il nome dall'egiziano ad-Darazi che ne fu
propagatore. Tra le sue credenze vi è quella che vede nel califfo fatimide al- Hakim un'immagine della divinità. Sebbene di origine musulmana, la
dottrina dei drusi, che accoglie anche elementi di origine cristiana, si pone al di fuori dell'Islam.
5 La Sharia è il complesso di norme religiose, giuridiche e sociali direttamente fondate sulla dottrina coranica prende il nome di Sharia. In
quest'ultima convivono regole teologiche, morali, rituali e quelle che noi chiameremmo norme di diritto privato, affiancate da norme fiscali, penali,
processuali e di diritto bellico. Sharia significa, alla lettera, "la via da seguire", ma si può anche tradurre con "Legge divina".
6 Il Trattato di Amsterdam viene firmato il 2 ottobre 1997 dagli allora 15 paesi dell'Unione Europea ed è entrato in vigore il 1 maggio 1999. Questo
trattato è successivo al Trattato sull'Unione Europea (noto come Trattato di Maastricht) firmato nella cittadina neerlandese sulle rive della Mosa di
Maastricht il 7 febbraio 1992 dai 12 paesi membri dell'allora Comunità Europea, oggi Unione Europea ed è entrato in vigore il 1° novembre 1993.
7 Il 29 ottobre 2004, i capi di Stato o di governo dei 25 Stati membri e dei 3 paesi candidati hanno firmato il trattato che istituisce una Costituzione
per l'Europa, che era stato adottato all'unanimità il 18 giugno 2004.
Il trattato potrà entrare in vigore soltanto quando sarà ratificato da ciascuno dei paesi firmatari secondo le proprie procedure costituzionali dei vari
paesi. Le procedure previste dalle Costituzioni, in questo senso, non sono identiche e comportano l'uno o l'altro dei due tipi di meccanismi seguenti, o
addirittura entrambi:
la via «parlamentare»: il testo è approvato in seguito al voto di un testo riguardante la ratifica di un trattato internazionale dalla o dalle camere
• parlamentari dello Stato;
la via «referendaria»: un referendum viene organizzato e sottoposto direttamente ai cittadini che si pronunciano a favore o contro il testo del
• trattato.
Queste due formule possono conoscere varianti o combinazioni a seconda dei paesi o di altre esigenze, ad esempio quando la ratifica del trattato esige,
a motivo del contenuto di questo testo, un adeguamento preventivo della Costituzione nazionale.
Una volta avvenuta la ratifica, ufficialmente notificata da tutti gli Stati firmatari (deposito degli strumenti di ratifica), il trattato potrà entrare in vigore
e prendere effetto in linea di massima, secondo quanto in esso stabilito, il 1° novembre 2006
Nei referendum in Francia e nei Paesi Bassi, svoltisi rispettivamente il 29 maggio e il 1º giugno 2005, la maggioranza degli elettori ha votato “no” al
testo della Costituzione. A fronte di questi risultati, il Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 ha ritenuto la scadenza del 1º novembre, che era
stata inizialmente prevista per l’entrata in vigore della Costituzione, non più perseguibile, in quanto gli Stati che non hanno ancora ratificato il trattato
non saranno in grado di fornire una buona risposta prima della metà del 2007. Tutti gli Stati membri, che abbiano o non abbiano ratificato la
Costituzione, si sono così presi una pausa di riflessione, da utilizzare anche per dibattiti e chiarimenti. Nel corso della presidenza austriaca del primo
semestre 2006, il Consiglio europeo esaminerà lo stato di avanzamento dei dibattiti sulla ratifica del trattato costituzionale.
Il processo di ratifica da parte degli Stati membri non è stato dunque abbandonato. Il calendario sarà, se del caso, adattato alle circostanze nei paesi in
cui non è ancora avvenuta la ratifica. 2
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Stato. Erano separatisti i paesi del blocco comunista, oggi lo è la Francia, gli USA, la Turchia e
alcuni paesi dell’area balcanica.
I paesi che hanno sistemi concordatari prevedono una bilateralità nei rapporti tra Stato e istituzioni
religiose. Tale rapporto bilaterale è costituito dal concordato, un atto internazionale bilaterale, il
quale contiene alcune materie miste dove Stato e Chiesa collaborano nella formazione delle leggi.
Gli stati europei che hanno sistemi concordatari sono l’Italia, la Spagna, il Portogallo, Austria,
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Belgio, Polonia ed alcuni Länder tedeschi. Anche l’Alsazia e la Lorena hanno sottoscritto un
concordato con la Chiesa cattolica, ma sono regioni francesi che appartenevano alla Germania
prima della seconda guerra mondiale e che avevano già il concordato prima dell’unione alla
Francia.
Infine hanno la Chiesa di Stato la Gran Bretagna, la Grecia e le monarchie scandinave.
La differenza tra i sistemi separatisti, concordatari e con religione di stato non ha impedito una certa
uniformità nei rapporti tra gli stati europei e le religioni. Questo sistema è stato definito piramidale
da Silvio Ferrari, perché il rapporto tra Stato e religioni è di tre livelli al di là che un paese sia
separatista, concordatario o abbia la religione di Stato. Vi è un livello base che lo Stato ha con la
stragrande maggioranza delle religioni, i cui rapporti sono regolati dal diritto comune, che non
godono di alcun privilegio. Poi vi è un livello intermedio con una minoranza di confessioni religiose
con cui lo stato ha un rapporto privilegiato rispetto al livello base e infine, all’apice della piramide,
vi il rapporto esclusivo tra lo Stato ed una religione che gode di particolare favore. Questa religione
che sta al vertice nei rapporti con lo stato può essere la Chiesa cattolica in Italia, la greco ortodossa
in Grecia, l’anglicana in Gran Bretagna, eccetera.
Il separatismo nei paesi comunisti è diverso per ragioni storiche. In questi paesi era lo strumento per
affermare l’ideologia marxsista che voleva escludere qualunque fede religiosa non solo dalla vita
pubblica, ma anche da quella privata. Per Marx la religione è l’oppio dei popoli, quindi l’uomo
socialista si doveva libera da tutte le credenze.
Questo processo comune a tutti i paesi dell’est raggiunge la sua punta estrema in Albania, dove la
Costituzione del 1976 sancì addirittura l’ateismo di Stato. Esempi di questa legislazione sono il
proibire atti di fede in pubblico e l’obbligo di chiedere la dichiarazione di ateismo a tutti colori
vogliono ricoprire incarichi pubblici.
Alla caduta del regime, nel 1990, non esisteva nessun luogo di culto in quanto furono tutti distrutti
ad eccezione di una moschea, salvata perché monumento nazionale, e di una chiesa trasformata in
palestra. Neanche Stalin fu così estremista, anche se distrusse tanti luoghi di culto tra cui la
grandissima chiesa del Salvatore a Mosca, rasa al suolo in una notte per costruire una piscina. Oggi
questa chiesta è stata interamente ricostruita.
La nuova Costituzione albanese, varata nel 1998, riconosce il ruolo fondamentale delle diverse
religioni per lo sviluppo della nazione albanese.
Tuttavia resta il Canun, una legge tribale del sangue e della vendetta. E’ una legge consuetudinaria
nella zona montuosa di Scutari che ha avuto il ruolo positivo di consentire, durante gli anni del
regime, di mantenere viva la tradizione e di conservare il patrimonio storico e culturale albanese.
LA SENSIBILITA’ DELLA QUESTIONE RELIGIOSA NEL DIRITTO
INTERNAZIONALE
Dopo la caduta del muro di Berlino e gli sconvolgimenti dei sistemi politici dei paesi dell’est, nasce
il bisogno di dare una forma giuridica ai diritti umani dei cittadini europei, in particolare per la
presenza di masse in continuo aumento di persone di fede islamica.
8 La Repubblica Federale Tedesca è uno Stato costituito da 16 Stati federali detti “Länder”. Tre di questi sono le cosiddette “città-stato”: Berlino,
Brema e Amburgo. Anche i Länder hanno un proprio Parlamento (“Landtag”), dove siedono i rappresentanti locali, e un proprio Governo
(“Landesregierung”). I capi di governo dei Länder vengono chiamati “Ministerpräsident” (Primo Ministro), tranne che nelle città-stato dove si parla
del “Erster Bürgermeister” o “Regierender Bürgermeister” (borgomastro). Le elezioni per i parlamenti dei Länder si tengono separatamente e
indipendentemente da quelle per il Parlamento nazionale. La durata della legislatura non è uguale in tutti i Länder: in alcuni si vota ogni quattro anni
in altri ogni cinque. 3
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Agli inizi del ‘900, prende consistenza il pensiero che la tutela dei diritti umani e della libertà
religiosa, può avvenire anche attraverso la guerra, fino ad arrivare all’intervento una
umanitario,
definizione generata da Giovanni Paolo II, per promuovere l’intervento armato dei paesi occidentali
a Sarajevo durante la guerra civile, quando la popolazione era alla fame per l’impossibilità di far
giungere rifornimenti alimentari.
Secondo Dammacco non è possibile difendere i diritti umani con la guerra, perché il primo di
questo diritto è proprio il diritto alla vita. I diritti sono una conquista subordinata alla tutela da parte
dello Stato.
Per alcuni, i diritti umani sono i diritti naturali cioè quei diritti che spettano all’uomo
indipendentemente che lo Stato li riconosca o meno, in sintesi si identificano con il diritto divino:
diritto alla vita, la libertà individuale ecc.
I PAESI BALCANICI
I paesi balcanici sono a maggioranza cristiana, ma in alcuni stati dell’Europa, come Albania, Bosnia
e Kosovo, l’islam è sempre stato presente e oggi è la religione di maggioranza. L’islam dell’area
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balcanica è di origine turca, a seguito dell’occupazione ottomana che durò per oltre sei secoli.
Una testimonianza della presenza turca è il corano albanese, le cui pagine sono scritte in un
riquadro centrale, in arabo, con intorno una cornice, scritta con caratteri latini in albanese di
derivazione sanscrita, un’antica lingua indiana di
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