Diritto ecclesiastico comparato
L’oggetto del corso è inerente all’atteggiamento assunto dall’ordinamento secolare
davanti al fenomeno religioso.
L’ordinamento secolare è un ordinamento temporale, quindi dello stato. Tuttavia, non
in tutti gli ordinamenti è chiara la distinzione tra potere temporale e spirituale.
Durante il corso verranno presi in considerazione ordinamenti europei molto diversi tra
loro (Francia-> stato laico, Grecia-> ordinamento confessionale, Turchia->
ordinamento controverso tra stato neutrale e stato confessionista).
Cercheremo di rispondere ad una domanda di base: perché l’ordinamento secolare
dovrebbe occuparsi del fenomeno religioso? Potrebbe non occuparsene?
Teoricamente sì potrebbe non occuparsene, ma non esiste uno stato secolare al
mondo che non se ne occupi. Perché, quindi, questa opzione non viene mai
perseguita? Chiaramente ci sono Stati che si avvicinano maggiormente a questa idea,
che non è mai realizzabile per vari motivi come per esempio il fatto che la religione è
fattore da cui proteggersi, lo Stato deve rispondere alle richieste dei cittadini,…
Emerge quindi come la scelta del legislatore secolare in materia religiosa sia molto
influenzata dalla storia dello stato.
Inoltre, è importante sottolineare anche il fatto che sia impossibile dividere gli ambiti
tra materie di cui emerge una natura spirituale e materie in cui non esiste natura
spirituale. Esistono infatti materie scevre di implicazioni spirituali? Questo è un
dato che il legislatore temporale deve tenere e ne ha tenuto sempre conto.
Ci sono anche motivi di ordine spirituale che possono rendere difficile l’applicazione di
una legge temporale es. interruzione di gravidanza. Quindi la sfera religiosa porta
conseguenza nella sfera temporale. Molto spesso la scelta religiosa si vive in maniera
collettiva (nella maggiore parte dei casi chi decide di vivere una opzione religiosa lo fa
raggruppandosi con altri). Il nostro ordinamento ha deciso di chiamare queste
aggregazioni confessioni religiose, ex art 8 Cost, prima della cost erano chiamati culti
ammessi, altri ordinamenti li chiamano gruppi religiosi, società religiose, …
Quello che è evidente è che questi gruppi rendono più importante la necessità che il
legislatore temporale intervenga, perché il gruppo religioso ha una sua struttura
valoriale e normativa. Per questo motivo si può presentare, come succede in Italia,
come ordinamento giuridico parallelo in grado di impattare su vita e azioni dei singoli.
Il movente religioso spinge in maniera importante le azioni dell’uomo.
Es. le corti europee si sono occupate molte volte di licenziamenti di donne musulmane
che non volevano togliersi il velo. Altro es è il cibo, in alcune religioni le regole sono
molto più pregnanti (ebraismo, islam) rispetto per esempio alla religione cattolica, che
è più spirituale che temporale.
Le confessioni religiose sono ordinamenti a fini generali, (che regolano ogni aspetto
della vita) che quindi sono in grado di creare un ordinamento giuridico parallelo.
Tutto ciò premesso l’ordinamento può disinteressarsi del fenomeno religioso? Se lo
facesse quali sarebbero i costi che paga? Sicuramente il legislatore secolare può fare
finta che le religioni non esistano (regolamentare lo spazio pubblico non dando
specifico rilievo all’opzione religiosa, la scelta religiosa viene relegata alla sfera
privata).
Se lo Stato regolasse solo quello che interessa non tenendo conto della sfera religiosa,
es. l’ordine pubblico mi interessa lo regolo, ma non lo lego alla sfera religiosa. Il prezzo
da pagare non è legato all’ordine pubblico.
Ci sono sicuramente altri prezzi da pagare, in particolar modo riguardo ad una grossa
diminuzione della libertà religiosa dei cittadini. Una visione così neutra della relazione
Stato confessioni religione conduce ad un’interpretazione della libertà religiosa
restrittiva.
Nelle varie costituzioni ci sono due ordini di norme in ambito religioso: regole sulla
libertà religiosa collettiva e norme che garantiscono la libertà religiosa dei singoli.
Categorie che sono molto collegate tra loro. Le norme che incidono molto sono quelle
sulla libertà collettiva, perché il riconoscimento della libertà ai gruppi impatta molto
sulla libertà dei singoli.
MODELLI DI RELAZIONE STATO CHIESE IN UE
Questi modelli sono finzioni giuridiche, infatti non sono mai rispettati al 100%. Per
questo motivo bisogna stabilire dei criteri, parlare di modello ha senso solo se lo
orientiamo verso un criterio.
I criteri possibili sono tanti:
Costituzione
Atteggiamento magistratura
Fonti subcostituzionali
Contenuto leggi e forma
Ogni criterio ci porta ad una soluzione diversa
Per semplicità seguiamo due criteri:
Il primo è il criterio formalistico che si divide in:
1. Stato separatista
Attiene alle fonti. Il legislatore regola il fenomeno religioso in maniera
unilaterale a qualsiasi livello (cost, leggi, regolamenti,…). Non dice nulla sulla
sostanza della legge.
2. Stato concordatario
Fonti bilaterali. Non sono molto comuni, perché gli stati solitamente regolano in
maniera unilaterale le materie di loro interesse.
Il legislatore decide di regolare alcune materie tenendo conto di
richieste/istanze/aspettative dei gruppi religiosi.
Nella realtà dei fatti spesso sono frammisti, nella realtà non troviamo nessun
ordinamento che decide di regolare rapporti unilateralmente con tutti i gruppi
religiosi. Si ha quindi una scelta fondata su criteri diversi e discutibili.
Il legislatore di uno stato concordatario usa anche normative unilaterali. Il
sistema delle fonti dello stato concordatario è complesso.
Con uno stato separatista diventa più semplice interpretare le fonti, perché sono tutte
unilaterali quindi valgono per una generalità di soggetti.
Il secondo criterio è quello sostanziale:
Andando a guardare i contenuti delle norme il sistema si complica. Se andiamo a
guardare la gerarchia delle fonti/ il comportamento della magistratura/… il
sistema diventa più complesso
A. Stato confessionista
Stato ha trattamento privilegiato verso una religione e le sue scelte sono
compiute tenendo conto del patrimonio valoriale di una o più confessioni. Es.
legge sull’aborto.
Trattamento-> lo stato confessionista tratta/ regola una o più confessioni
religiose meglio delle altre. Solitamente con un trattamento economico di
favore. es 8x1000. Uno degli strumenti più importanti attraverso il quale lo stato
confessionista opera è il sostegno economico. Es. insegnamento religione
cattolica a scuola in Italia, talvolta lo stato finanzia direttamente la confessione
privilegiata. Oppure costruendo luoghi di culto solo di quella confessione. A
questo si contrappone un trattamento di sfavore per le altre confessioni.
Talvolta abbiamo solo una direttrice per cui diventa più difficile parlare di
confessionismo
B. Stato laico
È impossibile da definire. Una delle caratteristiche è che non riservi dei privilegi.
Esiste una forte divisione tra sfera religiosa e sfera temporale. Lo stato rinuncia
ad occuparsi di tutto ciò che attiene alla sfera religiosa. Il principio di distinzione
degli ordini salvaguardia la libertà e la democrazia, dove non si ha questa
divisione lo stato non è democratico.
Ci dovrebbero essere anche altri corollari:
Principio di equidistanza (non discriminazione). Pensare di usare un rigido
criterio di uguaglianza formale è difficile perché le caratteristiche sono
molto diverse. Equidistanza è un altro modo per dire che lo stato laico
usa un criterio di ragionevolezza. (differenza di trattamento deve essere
ragionevole).
Non esiste nessun ordinamento che tratta in maniera equidistante tutte le
confessioni religiose nemmeno la francia, vengono sempre scelte alcune
confessioni religiose rispetto ad altre e con queste opererà secondo
COOPERAZIONE SELETTIVA (confessioni con cui cooperare sono scelte
dall’ordinamento).
C. Stato unionista
Le caratteristiche sono che, almeno formalmente, non esiste il principio di
distinzione degli ordini.
In uk la regina è capo sia del potere temporale che spirituale, sostanzialmente
la regina non si occupa di nulla di religioso, quindi potremmo definire il
legislatore laico/unionista.
In grecia la situazione è diversa, non abbiamo una perfetta unione tra i due
poteri, ci sono però infinite commistioni a livello costituzionale. Commistione
che sfocia anche sul piano sostanziale diventando quindi anche confessionista.
La combinazione tra i vari stati è infinita.
D. Stato giurisdizionalista
Vicino a stato confessionista. È lo stato che controlla e regola la vita delle
confessioni. È in genere stato separatista, in cui abbiamo una forte ingerenza
nella vita delle confessioni ed è motivata anche per ragioni di controllo. Es. stato
liberale italiano e stato fascista in relazione ai culti diversi.
Come si pone l’Italia?
È uno Stato concordatario (vedi cost), ma nell’ultimo periodo ci stiamo trasformando in
uno stato pluriconfessionista. La dicotomia è tra religioni con intesa e quelle senza
intesa. Quelle senza intesa sono regolate dalla legge sui culti ammessi, che è molto
restrittiva. Si può regolare oggi il rapporto con le confessioni senza intesa con una
legge fascista? Viene meno l’equidistanza e la libertà religiosa per molti versi. Anche
perché secondo la C cost la laicità, pur non essendo espressa nella cost, è un principio
supremo.
Tutti i paesi sono influenzati da storia e tradizioni che sono irrinunciabili, i modelli
quindi non dicono tutto.
Partiamo da un criterio che è quindi formale.
Cerchiamo di capire i pro e i contro di una scelta separatista o concordataria, spesso
queste scelte sono obbligate a seconda di confessioni presenti nel paese e la storia del
paese.
STATO SEPARATISTA
I PRO
Il legislatore opera in via unilaterale regolando a tutti i livelli con norme unilaterali.
Uniformità
Uguaglianza tra i vari gruppi religiosi. Ci si aspetta che un legislatore separatista
sia laico.
Principio di distinzione degli ordini molto rigido.
Emerge una visione simile a quella del legislatore francese, ma in realtà questo è
meno vero nella pratica, perché si possono utilizzare fonti unilaterali in maniera
diversa da quella che immaginiamo, si possono realizzare anche disuguaglianze. Es.
stato unionista, grecia, stati nord ue.
Non è scontato che il legislatore separatista sia anche laico.
Quello che è comune Nei regimi separatisti è la regolamentazione dei gruppi religiosi
attraverso il diritto comune. (come noi intendiamo i gruppi religiosi?, quale è
la loro natura giuridica?).
NATURA GIURIDICA DEL GRUPPO
nel nostro ordinamento le confessioni sono regolate dal diritto pubblico e ex art 8 cost.
Quindi non sono sottoposte allo stato sono ordinamenti primari, perché operano in
un ordine distinto. Lo stato di conseguenza rinuncia a regolamentarli.
Statuti che devono essere non contrari all’ordinamento giuridico nei suoi
principi fondamentali.
Le confessioni religiose sono ordinamenti giuridici autocefali e primari.
Anche la legge sui culti ammessi rientra in questa categoria, perché i controlli previsti
non hanno niente a che fare con i controlli previsti per le associazioni di diritto privato.
Questa vocazione è spesso assente negli stati separatisti, dove le confessioni religiose
sono generalmente associazioni di diritto privato, che non hanno vocazione originaria.
Non abbiamo una zona di intangibilità per lo stato.
Non significa che le associazioni religiose non abbiamo un trattamento peculiare
per le assicurazioni religiose. In Francia sono chiamate associazioni cultuali e
hanno legislazione peculiare soprattutto per quanto riguarda gli sgravi fiscali,
possono essere paragonate ad associazioni benefiche e non lucrative. La vita di
queste associazioni è regolamentata nel dettaglio, gli statuti non hanno spazi di
autonomia.
Nei casi rari in cui esista una specie di chiesa di stato(simil unionista) succede che
questa venga un po’ inglobata nei gangli dell’ordinamento interno perdendo
l’autonomia come ordinamento giuridico primario.
L’ingerenza delle norme civili nell’organizzazione interna sarà tale da rendere difficile
parlare di confessione originaria, sarà più assimilabili ad enti pubblici.
La regola della originarietà delle confessioni sarà tipica degli ordinamenti concordatari.
Generalmente l’ordinamento si pone con un atteggiamento di equidistanza nei
confronti di questi gruppi salvi i casi in cui deciderà di creare status privilegiati per
alcuni gruppi, ma anche in questo caso l’accesso allo status privilegiario è sempre
aperto.
Il legislatore separatista ritiene le confessioni libere, spesso sono sottoposte ad un
dovere di registrazione per essere riconosciute. Es. Russia sta avendo una deriva
confessionista ha emanato una legge sulla libertà religiosa che prevede un iter
complesso per il riconoscimento dei culti che ha fatto si che i testimoni di Geova
fossero esclusi. La cedu ha condannato più volte la Russia per la violazione dell’art 9.
Lo stato separatista solitamente non finanzia direttamente i culti (i separatisti
unionisti ne finanziano uno), ma sono finanziati in maniera indiretta es. sgravi fiscali,
sussidiarietà ( la confessione viene sovvenzionata per servizi che lo stato non è in
grado di garantire- la Francia finanzia le scuole cattoliche). Lo stato separatista
contribuisce all’edificazione degli edifici di culto perché li ritiene strumentali
all’esercizio della libertà religiosa.
Il legislatore separatista tende a non prevedere insegnamento religioso nella scuola
pubblica, che deve essere improntata ad un principio di neutralità più o meno rigido.
La cedu parla di divieto di indottrinamento. In Francia un art della cost fa riferimento
ad un divieto espresso di insegnare religione nella sfera pubblica.
Non vale per ordinamenti di tipo unionista(insegnamento religione è
obbligatorio, es norvegia fino a pochi anni fa, in grecia è obbligatorio
l’insegnamento della religione greco ortodossa).
Rispetto al matrimonio.
In italia il matrimonio concordatario è matrimonio religioso che ha effetti anche per lo
stato, perché ciò avvenga è necessario un accordo.
Per gli ordinamenti separatisti l’unica regolamentazione del matrimonio è quella civile,
i matrimoni religiosi non hanno effetti civili.
I CONTRO
Appiattimento tra le varie confessioni religiose, non vengono mai rilevate le
differenze e di fare sparire le istanze orientate dallo spazio pubblico.
Confinare progressivamente la scelta religiosa in uno spazio sempre più privato.
Non si da emersione all’istanza singola, alla pretesa specifica
L’ordine spirituale non vale come l’ordine temporale perché per certi versi la
confessione deve sottostare allo stato. Non vengono lasciati spazi di autonomia
anche rispetto agli statuti.
STATO CONCORDATARIO
Gli stati concordatari Hanno forte componente cattolica al loro interno.
Il concordato è un trattato internazionale, che ha una peculiarità cioè che una delle
due parti è la chiesa cattolica.( che è un’entità dìversa dallo Stato Città del Vaticano
perché quest’ultimo è uno stato).
Collegamenti stato Città del Vaticano e religione cattolica
L’apice. Governo Città del Vaticano e lo stesso della chiesa cattolica.
Stato Città del Vaticano nasce con i patti laterananesi, cioè all’interno di
un trattato internazionale tra uno stato e una confessione religiosa. Come
è possibile che una confessione religiosa possa stipulare un trattato
internazionale? È soggetto di diritto internazionale per questo motivo può
stipulare trattati. Interpretando in maniera rigida la sovranità
internazionale dovremmo concludere che la chiesa non sia uno stato, ma
gode di uno status particolare che le consente di fare trattati
internazionali. Per avere soggettività di diritto internazionale devi avere
una sovranità originaria, è stato ritenuto che la chiesa avesse questo
potere decisionale autonomo.
Per questo motivo i concordati sono trattati di diritto internazionale.
Si usano strumenti bilaterali per disciplinare i rapporti con le diverse confessioni
religiose. Gli stati che decidono di utilizzare strumenti bilaterali sono tutti stati che
hanno un concordato è che quindi hanno al loro interno una forte presenza cattolica. Il
motivo di ordine storico è che la chiesa cattolica, per sua natura, si pone in tutti gli
ordinamenti in cui si trova ad operare come potere apicale. La chiesa cattolica ha
sempre chiesto di essere riconosciuta è trattata come un potere sovrano autocefalo e
non derivato. L’Italia è un esempio di questa pretesa.
La legge delle guarentigie 1871 ha fatto infuriare il papa, dopo l’entrata in vigore
della legge emana l’ubi nos, invettiva fortissima verso lo stato italiano. Il papa non
sopportava di essere considerato cittadino italiano e di essere sottoposto alle leggi
italiane. Il papa pretendeva il potere apicale.
La vittoria più importante che il papa ottiene con il Patti lateranensi è il riconoscimento
dello stato della città del Vaticano.
Tutti gli ordinamenti concordatari hanno una presenza cattolica forte al loro interno. Es
la Polonia che ha presenza cattolica molto forte ha dovuto aspettare a lungo per
diventare uno stato concordatario per motivi storici.
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Diritto ecclesiastico italiano e comparato
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