vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
La norma giuridica è soggetta ad una pluralità di distinzioni.
Al riguardo, si suole differenziare le norme in precettive, in quanto contengono un
comando, proibitive, in quanto contengono un divieto e permissive, in quanto consentono una
condotta.
A tale distinzione consegue quella ulteriore che tra norme primarie che pongono una
regola e norme secondarie che stabiliscono la sanzione per l’eventuale infrazione, e ancora, tra
norme perfette, che prevedono una adeguata sanzione, e norme imperfette, che prevedono
doveri non sanzionabili, così come ad esempio, il dovere di rispettare i genitori (art. 315 c.c.).
Caratteristiche della norma giuridica.
La norma giuridica, così come innanzi osservato, è una fattispecie ipotizzata dal
legislatore in modo astratto e in generale.
In tal modo si vuole sottolineare che le principali caratteristiche di una norma giuridica
sono la generalità e l’astrattezza.
La caratteristica della generalità sta ad indicare che la norma non è dettata per un
singolo e determinato individuo o per un numero ristretto di persone specificatamente
identificati, bensì per tutti gli appartenenti all’intera collettività o per categorie generiche di
persone (gli artigiani; le casalinghe; i proprietari di fondi rustici; i conduttori).
Con la seconda caratteristica si intende che la norma è dettata per casi astratti e non
per situazioni specifiche e concrete.
La fattispecie legislativa è, pertanto, una fattispecie generale e astratta che si distingue,
di conseguenza, dal caso individuale e concreto.
La norma derogabile, la norma cogente e la sanzione.
Una preliminare distinzione delle norme giuridiche di diritto privato che scaturisce dal
contenuto delle stesse ed è quella tra norme derogabili e norme inderogabili.
Le norme derogabili, o anche definite dispositive, sono norme che possono non essere
applicate, senza, pertanto, suscitare reazioni sanzionatorie da parte dell’ordinamento, se
sostituite da un accordo delle parti interessate. Così, ad esempio, il legislatore, con l’art. 1282
c.c., prevedendo che “i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di
pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente”, ha attribuito alla volontà
delle parti la possibilità di disciplinare in modo autonomo e diverso la fattispecie presa in
esame.
Nell’ambito delle norme derogabili rientrano anche le norme dette suppletive le quali
regolano un rapporto soltanto quando lo stesso non è regolato dalla volontà delle parti.
Tale ipotesi ricorre, ad esempio, ex art. 1182 c.c., quando “…il luogo nel quale la
prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione,…l’obbligazione di
consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trova la
cosa quando l’obbligazione è sorta…”.
Le norme inderogabili, o anche qualificate cogenti o imperative, sono quelle la cui
applicazione è imposta dall’ordinamento giuridico e, quindi, prescindono dalla volontà o
dall’accordo dei soggetti. Così, ad esempio, poiché l’art. 162 c.c. prescrive che le convenzioni
matrimoniali siano stipulate per atto pubblico, contravvenendo a tale disposizione, si incorre
nella sanzione della nullità dell’accordo stipulato, ad esempio, con semplice scrittura privata.
La sanzione, pertanto, che è anch’essa una norma giuridica, opera nel momento in cui
l’atto è stato compiuto in dispregio della norma inderogabile.
L’operatività della sanzione, è il caso di sottolineare, non è una conseguenza automatica
della violazione della norma imperativa, ma, nell’ambito del diritto privato, affinché a detta
violazione consegua l’effetto negativo previsto dalla norma sanzionatoria, è necessario che la
parte che vi abbia interesse, ricorrendo anche all’autorità giudiziaria, rilevi che vi sia stata la
violazione della norma imperativa.
Le fonti del diritto.
Le fonti del diritto si distinguono in fonti di cognizione, o anche definite di conoscenza, e
fonti di produzione, o anche dette di creazione.
Le prime si identificano con i documenti o testi che contengono le norme giuridiche le
seconde con gli atti ed i fatti che producono il diritto.
In riferimento ad ogni fonte del diritto e, soprattutto, in riferimento all’atto che contiene
la norma giuridica, è necessario, preliminarmente, precisare che è ovvio che l’ordinamento
giuridico di uno Stato è tenuto a stabilire quale sia l’autorità dotata di potere legislativo e,
quindi, competente ad emanare un atto contenente norme giuridiche e quale sia il
procedimento che detta autorità è tenuta a seguire al fine di emanare l’atto normativo,
nonché, in caso di pluralità di autorità legislative e, di conseguenza, di una pluralità di atti
normativi, stabilire il rapporto gerarchico tra le varie autorità e tra le diverse fonti normative.
L’ordine gerarchico delle autorità legislative e, di conseguenza, l’ordine gerarchico delle
norme rispettivamente emanate consentono di stabilire il primato di una fonte normativa su
un’altra, ovvero la forza normativa diversa a seconda della tipologia di fonte alla quale essa
appartiene.
Tale criterio si rivela particolarmente utile per risolvere i casi di antinomia o di conflitto
tra norme che regolano in modo diametralmente opposto una medesima fattispecie, stabilendo
che la norma di rango superiore, perché superiore è l’autorità che l’ha emanata, prevale su
quella di rango inferiore che non produrrà alcun effetto.
Inoltre, sempre detta disposizione gerarchica consente di affermare che la norma di
rango inferiore non potrà mai abrogare ovvero togliere efficacia alla norma di grado superiore.
Per completezza espositiva, va evidenziato che il criterio gerarchico non è utile per
risolvere il conflitto che può, invece, insorgere tra norme di pari rango.
In tal caso, il conflitto viene risolto avvalendosi del criterio temporale, in base al quale
la norma posteriore prevale su quella anteriore, e del criterio contenutistico, in base al quale la
norma speciale che prevale su quella generale.
La nomenclatura del sistema delle fonti del diritto è esaminata, in modo dettagliato,
dalle discipline della teoria generale del diritto e del diritto costituzionale. Tuttavia, è opportuno
eseguire un’analisi di detto sistema in considerazione dell’importanza che lo studio delle fonti
acquista in ogni settore del diritto.
L’approccio preliminare, ma che sovente può indurre in errore, è in riferimento all’art. 1
delle disposizioni sulla legge in generale, dette anche preleggi, del codice civile, che indica, in
successione gerarchica, quali fonti del diritto: le leggi; i regolamenti, le norme corporative e gli
usi. Al riguardo, però, avendo evidenziato che l’ordine delle fonti elencato nel richiamato art.
1 delle preleggi risponde ad un criterio gerarchico, occorre osservare che una delle principali
fonti del nostro ordinamento è la Costituzione, entrata in vigore nel 1948 ma non menzionata,
in quanto entrata in vigore successivamente alle disposizioni preliminari al codice civile del
1942.
La Costituzione, approvata dall’Assemblea Costituente formatasi successivamente al
referendum indetto subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale, che prescelse la forma
repubblicana dello Stato rispetto a quella preesistente monarchica, è “legge fondamentale della
repubblica”, così come stabilisce la XVIII disposizione della stessa Costituzione ed è
caratterizzata dalla sua rigidità, ovvero dalla peculiarità che le disposizioni costituzionali non
possono essere abrogate o modificate se non da norme aventi una eguale forza normativa.
A sua volta, la Carta Costituzionale prevede due ulteriori fonti del diritto, e cioè le leggi
di revisione costituzionale, le altre leggi costituzionali (art. 138 Cost.) e le leggi regionali (art.
117 Cost.).
Un’ulteriore tipologia di fonti del diritto che, pur non essendo espressamente indicata
nella Carta Costituzionale, ma che trova nella stessa la propria legittimazione giuridica (art. 11
Cost.), è la norma comunitaria o, più precisamente, il Trattato sull’Unione Europea da cui
discendono i regolamenti, le direttive e le decisioni comunitarie.
La Costituzione ha anche nuovamente indicato delle fonti del diritto già presenti negli
artt. 1 e 2 delle preleggi quali le leggi, qualificate come ordinarie per distinguerle dalle leggi
costituzionali, i decreti-legge e le leggi delegate.
Le leggi ordinarie, di rango inferiore alla Costituzione e alle leggi costituzionali, sono
approvate dal Parlamento a maggioranza assoluta di ciascuna delle due Camere, considerando,
comunque, che l’iniziativa legislativa compete al Governo, a ciascun parlamentare, ad enti ed
organi individuati con legge costituzionale e, infine, al popolo, così come previsto dall’art. 71,
comma secondo, della Costituzione.
In riferimento alle leggi ordinarie, una particolare attenzione va riservata a quelle
definite “codice”, e, in particolar modo, va riconosciuta, in relazione al diritto privato, al codice
civile. Al riguardo, va, preliminarmente, osservato che Il termine codice nel linguaggio
giuridico del passato veniva utilizzato al fine di indicare una raccolta di leggi precedenti, così
come è accaduto per il Codex inserito nel Corpus Iuris di Giustiniano e così come in minima
parte accade ancora, si pensi al codice della famiglia; al codice delle locazioni, etc..
Il significato principale che poi ha assunto il termine codice è stato quello di legge
emanata ex novo con lo scopo di rendere organica e sistematica la disciplina di una
determinata branca del diritto.
In relazione al diritto privato, così come è stato testé anticipato, va riconosciuta una
particolare attenzione al codice civile, in quanto costituisce la centralità del sistema giuridico
privatistico, contenendo la disciplina dei soggetti, intesi sia come persone fisiche che come
persone giuridiche, attribuendo ad essi pari dignità; nonché la disciplina dei beni, riservando
particolare attenzione alla proprietà, e dell’attività negoziale dei soggetti, apprestando per
detta attività una disciplina quanto più dettagliata possibile per la materia contrattualistica; e,
infine, ponendo i principi fondamentali sulla responsabilità civile.
Il codice civile, pur non avendo la pretesa di contenere l’integrale disciplina dei rapporti
inter-privati, è non solo una legge ordinaria dell’ordinamento giuridico ma, soprattutto una
l