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Il diritto e il diritto privato

Considerazioni introduttive

Fornire una definizione di diritto e di diritto privato, completa di tutti i fattori storici, sociologici e, perché no, politici, che concorrono alla sua formazione ed evoluzione, è inimmaginabile. Per il momento, basti osservare che il diritto, genericamente inteso, o il diritto qualificato in diritto privato e diritto pubblico e, ulteriormente, distinto in diritto civile, diritto amministrativo, diritto commerciale, diritto penale, etc., è, in quanto diritto, parte dell’ordinamento giuridico, insieme di regole o, più precisamente, di norme giuridiche che enunciano principi, attribuiscono premi ed incentivi, prevedono sanzioni e tassazioni, ma che, principalmente, prescrivono al destinatario una condotta da tenere o da omettere per il raggiungimento di scopi che, in un sistema democratico, soddisfino giustificate esigenze e desideri della maggioranza della collettività senza mortificare e calpestare le altrettanto giustificate esigenze e desideri della minoranza attraverso un equo bilanciamento degli interessi contrapposti.

Il destinatario, singolarmente e collettivamente considerato, delle norme giuridiche potrebbe non osservare spontaneamente la prescrizione normativa oppure essere impedito e/o impossibilitato ad esercitare un diritto riconosciutogli da una norma giuridica. In tali ipotesi, è lo Stato che, disponendo di un apparato istituzionale ed organico, sorretto anch’esso da norme giuridiche di organizzazione e di distribuzione delle competenze, è tenuto a garantire il perseguimento ed il raggiungimento delle finalità giuridicamente rilevanti.

Da quanto precede, è agevole dedurre che il diritto, in modo estremamente indicativo, può essere inteso come un insieme di norme giuridiche che disciplinano la vita organizzata di una società e la cui osservanza è volta al raggiungimento di determinati ma mutevoli scopi a rilevanza ed a tutela giuridica.

Anche il diritto privato è un complesso di norme giuridiche che tengono conto degli interessi dell’intera collettività e, nell’ambito civilistico, indica quali sono i diritti, gli obblighi, i doveri e gli oneri dei singoli individui e degli enti privati, nonché disciplina i rapporti tra singoli individui e tra individui ed enti privati.

La norma giuridica e le altre norme

Dalle considerazioni che precedono si è fatto esclusivamente riferimento alla “norma” qualificata “giuridica”. Il rilievo non è di poco conto se si considera che non ogni regola può avere rilevanza giuridica. Infatti, ogni condotta umana può essere condizionata, subordinata o liberamente ispirata da regole dettate dalla morale, dal costume o dalla religione; si parlerà, in tal caso di norme morali, sociali, etc., ma non si può qualificare una regola dettata dall’intimo sentire o dai condizionamenti sociali quale norma giuridica, in quanto la violazione o, comunque, il non conformarsi al suo dettato, rileva esclusivamente nella sfera personale e/o nell’ambito socioculturale dell’individuo, non implicando delle conseguenze sul piano giuridico.

Diversamente, alla violazione della norma giuridica consegue la reazione dell’ordinamento giuridico o, più precisamente, l’applicazione della sanzione, che può consistere nell’attuazione forzata della norma o nella comminazione di una pena. Pertanto, si può affermare, preliminarmente, che la norma giuridica, a differenza delle altre regole alle quali si è fatto riferimento, allorquando non è osservata in tutto o in parte, è suscettibile di applicazione in modo coercitivo da parte di un’istituzione legittima quale lo Stato.

La formulazione di determinate norme giuridiche può non esigere la previsione della sanzione e ciò deriva dalla circostanza che l’ordinamento giuridico persegue determinati fini anche senza avvalersi di strumenti coercitivi, ovvero formulando delle norme che, lungi dal reprimere condotte umane, incentivano determinate attività, così come è stato per l’imprenditoria giovanile.

Per completezza espositiva, è opportuno sottolineare anche che la norma, con la quale si prevede astrattamente una situazione tipo o, più correttamente, una fattispecie bisognevole di regolamentazione, non va qualificata giuridica esclusivamente in base al suo contenuto ma anche sul presupposto che la stessa deve promanare dal potere legislativo di uno Stato e la sua formulazione deve essere ispirata da determinati criteri fissati da ciascun ordinamento ed otati di autorità.

La norma, così formulata, acquista forza di legge per gli individui e tra gli individui. La norma giuridica è soggetta ad una pluralità di distinzioni. Al riguardo, si suole differenziare le norme in precettive, in quanto contengono un comando, proibitive, in quanto contengono un divieto e permissive, in quanto consentono una condotta. A tale distinzione consegue quella ulteriore che tra norme primarie che pongono una regola e norme secondarie che stabiliscono la sanzione per l’eventuale infrazione, e ancora, tra norme perfette, che prevedono una adeguata sanzione, e norme imperfette, che prevedono doveri non sanzionabili, così come ad esempio, il dovere di rispettare i genitori (art. 315 c.c.).

Caratteristiche della norma giuridica

La norma giuridica, così come innanzi osservato, è una fattispecie ipotizzata dal legislatore in modo astratto e in generale. In tal modo si vuole sottolineare che le principali caratteristiche di una norma giuridica sono la generalità e l’astrattezza. La caratteristica della generalità sta ad indicare che la norma non è dettata per un singolo e determinato individuo o per un numero ristretto di persone specificatamente identificati, bensì per tutti gli appartenenti all’intera collettività o per categorie generiche di persone (gli artigiani, le casalinghe, i proprietari di fondi rustici, i conduttori).

Con la seconda caratteristica si intende che la norma è dettata per casi astratti e non per situazioni specifiche e concrete. La fattispecie legislativa è, pertanto, una fattispecie generale e astratta che si distingue, di conseguenza, dal caso individuale e concreto.

La norma derogabile, la norma cogente e la sanzione

Una preliminare distinzione delle norme giuridiche di diritto privato che scaturisce dal contenuto delle stesse è quella tra norme derogabili e norme inderogabili. Le norme derogabili, o anche definite dispositive, sono norme che possono non essere applicate, senza, pertanto, suscitare reazioni sanzionatorie da parte dell’ordinamento, se sostituite da un accordo delle parti interessate. Così, ad esempio, il legislatore, con l’art. 1282 c.c., prevedendo che “i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente”, ha attribuito alla volontà delle parti la possibilità di disciplinare in modo autonomo e diverso la fattispecie presa in esame.

Nell’ambito delle norme derogabili rientrano anche le norme dette suppletive le quali regolano un rapporto soltanto quando lo stesso non è regolato dalla volontà delle parti. Tale ipotesi ricorre, ad esempio, ex art. 1182 c.c., quando “…il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione,…l’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trova la cosa quando l’obbligazione è sorta…”.

Le norme inderogabili, o anche qualificate cogenti o imperative, sono quelle la cui applicazione è imposta dall’ordinamento giuridico e, quindi, prescindono dalla volontà o dall’accordo dei soggetti. Così, ad esempio, poiché l’art. 162

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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