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La norma giuridica è soggetta ad una pluralità di distinzioni.

Al riguardo, si suole differenziare le norme in precettive, in quanto contengono un

comando, proibitive, in quanto contengono un divieto e permissive, in quanto consentono una

condotta.

A tale distinzione consegue quella ulteriore che tra norme primarie che pongono una

regola e norme secondarie che stabiliscono la sanzione per l’eventuale infrazione, e ancora, tra

norme perfette, che prevedono una adeguata sanzione, e norme imperfette, che prevedono

doveri non sanzionabili, così come ad esempio, il dovere di rispettare i genitori (art. 315 c.c.).

Caratteristiche della norma giuridica.

La norma giuridica, così come innanzi osservato, è una fattispecie ipotizzata dal

legislatore in modo astratto e in generale.

In tal modo si vuole sottolineare che le principali caratteristiche di una norma giuridica

sono la generalità e l’astrattezza.

La caratteristica della generalità sta ad indicare che la norma non è dettata per un

singolo e determinato individuo o per un numero ristretto di persone specificatamente

identificati, bensì per tutti gli appartenenti all’intera collettività o per categorie generiche di

persone (gli artigiani; le casalinghe; i proprietari di fondi rustici; i conduttori).

Con la seconda caratteristica si intende che la norma è dettata per casi astratti e non

per situazioni specifiche e concrete.

La fattispecie legislativa è, pertanto, una fattispecie generale e astratta che si distingue,

di conseguenza, dal caso individuale e concreto.

La norma derogabile, la norma cogente e la sanzione.

Una preliminare distinzione delle norme giuridiche di diritto privato che scaturisce dal

contenuto delle stesse ed è quella tra norme derogabili e norme inderogabili.

Le norme derogabili, o anche definite dispositive, sono norme che possono non essere

applicate, senza, pertanto, suscitare reazioni sanzionatorie da parte dell’ordinamento, se

sostituite da un accordo delle parti interessate. Così, ad esempio, il legislatore, con l’art. 1282

c.c., prevedendo che “i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di

pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente”, ha attribuito alla volontà

delle parti la possibilità di disciplinare in modo autonomo e diverso la fattispecie presa in

esame.

Nell’ambito delle norme derogabili rientrano anche le norme dette suppletive le quali

regolano un rapporto soltanto quando lo stesso non è regolato dalla volontà delle parti.

Tale ipotesi ricorre, ad esempio, ex art. 1182 c.c., quando “…il luogo nel quale la

prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione,…l’obbligazione di

consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trova la

cosa quando l’obbligazione è sorta…”.

Le norme inderogabili, o anche qualificate cogenti o imperative, sono quelle la cui

applicazione è imposta dall’ordinamento giuridico e, quindi, prescindono dalla volontà o

dall’accordo dei soggetti. Così, ad esempio, poiché l’art. 162 c.c. prescrive che le convenzioni

matrimoniali siano stipulate per atto pubblico, contravvenendo a tale disposizione, si incorre

nella sanzione della nullità dell’accordo stipulato, ad esempio, con semplice scrittura privata.

La sanzione, pertanto, che è anch’essa una norma giuridica, opera nel momento in cui

l’atto è stato compiuto in dispregio della norma inderogabile.

L’operatività della sanzione, è il caso di sottolineare, non è una conseguenza automatica

della violazione della norma imperativa, ma, nell’ambito del diritto privato, affinché a detta

violazione consegua l’effetto negativo previsto dalla norma sanzionatoria, è necessario che la

parte che vi abbia interesse, ricorrendo anche all’autorità giudiziaria, rilevi che vi sia stata la

violazione della norma imperativa.

Le fonti del diritto.

Le fonti del diritto si distinguono in fonti di cognizione, o anche definite di conoscenza, e

fonti di produzione, o anche dette di creazione.

Le prime si identificano con i documenti o testi che contengono le norme giuridiche le

seconde con gli atti ed i fatti che producono il diritto.

In riferimento ad ogni fonte del diritto e, soprattutto, in riferimento all’atto che contiene

la norma giuridica, è necessario, preliminarmente, precisare che è ovvio che l’ordinamento

giuridico di uno Stato è tenuto a stabilire quale sia l’autorità dotata di potere legislativo e,

quindi, competente ad emanare un atto contenente norme giuridiche e quale sia il

procedimento che detta autorità è tenuta a seguire al fine di emanare l’atto normativo,

nonché, in caso di pluralità di autorità legislative e, di conseguenza, di una pluralità di atti

normativi, stabilire il rapporto gerarchico tra le varie autorità e tra le diverse fonti normative.

L’ordine gerarchico delle autorità legislative e, di conseguenza, l’ordine gerarchico delle

norme rispettivamente emanate consentono di stabilire il primato di una fonte normativa su

un’altra, ovvero la forza normativa diversa a seconda della tipologia di fonte alla quale essa

appartiene.

Tale criterio si rivela particolarmente utile per risolvere i casi di antinomia o di conflitto

tra norme che regolano in modo diametralmente opposto una medesima fattispecie, stabilendo

che la norma di rango superiore, perché superiore è l’autorità che l’ha emanata, prevale su

quella di rango inferiore che non produrrà alcun effetto.

Inoltre, sempre detta disposizione gerarchica consente di affermare che la norma di

rango inferiore non potrà mai abrogare ovvero togliere efficacia alla norma di grado superiore.

Per completezza espositiva, va evidenziato che il criterio gerarchico non è utile per

risolvere il conflitto che può, invece, insorgere tra norme di pari rango.

In tal caso, il conflitto viene risolto avvalendosi del criterio temporale, in base al quale

la norma posteriore prevale su quella anteriore, e del criterio contenutistico, in base al quale la

norma speciale che prevale su quella generale.

La nomenclatura del sistema delle fonti del diritto è esaminata, in modo dettagliato,

dalle discipline della teoria generale del diritto e del diritto costituzionale. Tuttavia, è opportuno

eseguire un’analisi di detto sistema in considerazione dell’importanza che lo studio delle fonti

acquista in ogni settore del diritto.

L’approccio preliminare, ma che sovente può indurre in errore, è in riferimento all’art. 1

delle disposizioni sulla legge in generale, dette anche preleggi, del codice civile, che indica, in

successione gerarchica, quali fonti del diritto: le leggi; i regolamenti, le norme corporative e gli

usi. Al riguardo, però, avendo evidenziato che l’ordine delle fonti elencato nel richiamato art.

1 delle preleggi risponde ad un criterio gerarchico, occorre osservare che una delle principali

fonti del nostro ordinamento è la Costituzione, entrata in vigore nel 1948 ma non menzionata,

in quanto entrata in vigore successivamente alle disposizioni preliminari al codice civile del

1942.

La Costituzione, approvata dall’Assemblea Costituente formatasi successivamente al

referendum indetto subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale, che prescelse la forma

repubblicana dello Stato rispetto a quella preesistente monarchica, è “legge fondamentale della

repubblica”, così come stabilisce la XVIII disposizione della stessa Costituzione ed è

caratterizzata dalla sua rigidità, ovvero dalla peculiarità che le disposizioni costituzionali non

possono essere abrogate o modificate se non da norme aventi una eguale forza normativa.

A sua volta, la Carta Costituzionale prevede due ulteriori fonti del diritto, e cioè le leggi

di revisione costituzionale, le altre leggi costituzionali (art. 138 Cost.) e le leggi regionali (art.

117 Cost.).

Un’ulteriore tipologia di fonti del diritto che, pur non essendo espressamente indicata

nella Carta Costituzionale, ma che trova nella stessa la propria legittimazione giuridica (art. 11

Cost.), è la norma comunitaria o, più precisamente, il Trattato sull’Unione Europea da cui

discendono i regolamenti, le direttive e le decisioni comunitarie.

La Costituzione ha anche nuovamente indicato delle fonti del diritto già presenti negli

artt. 1 e 2 delle preleggi quali le leggi, qualificate come ordinarie per distinguerle dalle leggi

costituzionali, i decreti-legge e le leggi delegate.

Le leggi ordinarie, di rango inferiore alla Costituzione e alle leggi costituzionali, sono

approvate dal Parlamento a maggioranza assoluta di ciascuna delle due Camere, considerando,

comunque, che l’iniziativa legislativa compete al Governo, a ciascun parlamentare, ad enti ed

organi individuati con legge costituzionale e, infine, al popolo, così come previsto dall’art. 71,

comma secondo, della Costituzione.

In riferimento alle leggi ordinarie, una particolare attenzione va riservata a quelle

definite “codice”, e, in particolar modo, va riconosciuta, in relazione al diritto privato, al codice

civile. Al riguardo, va, preliminarmente, osservato che Il termine codice nel linguaggio

giuridico del passato veniva utilizzato al fine di indicare una raccolta di leggi precedenti, così

come è accaduto per il Codex inserito nel Corpus Iuris di Giustiniano e così come in minima

parte accade ancora, si pensi al codice della famiglia; al codice delle locazioni, etc..

Il significato principale che poi ha assunto il termine codice è stato quello di legge

emanata ex novo con lo scopo di rendere organica e sistematica la disciplina di una

determinata branca del diritto.

In relazione al diritto privato, così come è stato testé anticipato, va riconosciuta una

particolare attenzione al codice civile, in quanto costituisce la centralità del sistema giuridico

privatistico, contenendo la disciplina dei soggetti, intesi sia come persone fisiche che come

persone giuridiche, attribuendo ad essi pari dignità; nonché la disciplina dei beni, riservando

particolare attenzione alla proprietà, e dell’attività negoziale dei soggetti, apprestando per

detta attività una disciplina quanto più dettagliata possibile per la materia contrattualistica; e,

infine, ponendo i principi fondamentali sulla responsabilità civile.

Il codice civile, pur non avendo la pretesa di contenere l’integrale disciplina dei rapporti

inter-privati, è non solo una legge ordinaria dell’ordinamento giuridico ma, soprattutto una

l

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SOSO'22 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Paradiso Massimo.