Diritti reali
I diritti reali sono tipi di diritti che hanno per oggetto un bene (res = cosa). I diritti reali sono diritti patrimoniali (cioè valutabili economicamente), assoluti, cioè il titolare di questo diritto soggettivo può farlo valere nei confronti di tutti e sono trasmissibili, cioè il titolare del diritto reale può trasferirlo ad altri. I diritti reali sono:
- Diritto di proprietà
- Diritti reali di godimento: superficie, enfiteusi, usufrutto, uso e abitazione, servitù prediali
- Diritti reali di garanzia: pegno, ipoteca
Diritto di proprietà nella Costituzione e nel Codice Civile
Articolo 42 Costituzione Italiana
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 832 Codice Civile
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. La proprietà è quel diritto che un soggetto, il proprietario, ha di godere e disporre liberamente di un certo bene in modo pieno ed esclusivo, nell’ambito dei limiti e con l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge.
Le principali facoltà che competono al proprietario sono dunque quelle di:
- Godimento = utilizzazione e sfruttamento di un bene
- Disposizione = il bene può essere venduto, donato, dato in locazione, ecc.
I limiti della proprietà privata
I limiti e gli obblighi relativi alla proprietà privata sono previsti dal Codice Civile e dalle leggi speciali. Essi sono diversi:
- Limiti contenuti nella disciplina dei rapporti di vicinato
- Limiti contenuti nella disciplina in materia urbanistica (costruzione di edifici nelle aree urbane)
- Limiti relativi alla disciplina della espropriazione per pubblica utilità (lo Stato ha bisogno del bene per costruire strade, ponti, ecc.)
- Il divieto di compiere atti emulativi, cioè quegli atti compiuti al solo scopo di nuocere o recare molestia a terzi, senza che il proprietario possa ricavarne alcuna utilità.
Prof. Biscontini