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DIRITTI REALI
I diritti reali sono tipi di diritti che hanno per oggetto un bene (res = cosa).
I diritti reali sono diritti patrimoniali (cioè valutabili economicamente), assoluti, cioè il
titolare di questo diritto soggettivo può farlo valere nei confronti di tutti e sono
trasmissibili, cioè il titolare del diritto reale può trasferirlo ad altri.
I diritti reali sono:
DIRITTO DI PROPRIETA’
Ø Diritti reali di godimento: superficie, enfiteusi, usufrutto, uso e abitazione, servitù prediali
Ø Diritti reali di garanzia: pegno, ipoteca
Ø DIRITTO DI PROPRIETA’ nella Costituzione e nel Codice Civile
Articolo 42 Costituzione Italiana
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per
motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello
Stato sulle eredità.
Art.832 Codice Civile
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e
con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico
La proprietà è quel diritto che un soggetto, il proprietario ha di godere e disporre
liberamente di un certo bene in modo pieno ed esclusivo, nell’ambito dei limiti e con
l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge.
Le principali facoltà che competono al proprietario sono dunque quelle di:
GODIMENTO = utilizzazione e sfruttamento di un bene
v DISPOSIZIONE = il bene può essere venduto, donato, dato in locazione, ecc.
v
I LIMITI DELLA PROPRIETA’ PRIVATA
I limiti e gli obblighi relativi alla proprietà privata sono previsti dal Codice Civile e dalle
leggi speciali. Essi sono diversi:
limiti contenuti nella disciplina dei rapporti di vicinato
o limiti contenuti nella disciplina in materia urbanistica (costruzione di edifici nelle aree
o urbane)
limiti relativi alla disciplina della espropriazione per pubblica utilità (lo Stato ha bisogno del
o bene per costruire strade, ponti, ecc.)
il divieto di compiere atti emulativi, cioè quegli atti compiuti al solo scopo di nuocere o
o recare molestia a terzi, senza che il proprietario possa ricavarne alcuna utilità. Prof. Biscontini