Disciplina dell’obbligazione arcaica originaria da atto illecito
Il creditore aveva la facoltà di decidere se accettare il denaro offerto come riscatto/vincolo o farsi vendetta. Poteva essere ucciso o punito fisicamente colui che commetteva:
- Furto notturno (secondo il ius) - in caso di furto diurno poteva essere ucciso solo se il ladro si difendeva con le armi.
- Furto del raccolto altrui (molto grave perché economia), Pena: fustigazione.
- Addictio (ladro scoperto in flagranza poteva essere catturato e si teneva in addictus, tipo schiavo o a una persona in mancipium).
Questa è la disciplina dell’obbligazione arcaica originaria da atto illecito. Nasce l’obbligazione, il debitore è immediatamente vincolato. Il creditore può catturare il debitore, non si aspetta il processo, non si aspettava la condanna.
Quindi: l’obbligazione da atto illecito nasce da un incor reale, il soggetto leso cattura il debitore e se lo tiene e gli infligge la sanzione. Se vuole, se gli viene proposta, può accettare la somma di denaro per liberare il debitore. Qui sorge l’obbligazione, perché ad un certo punto la composizione pecuniaria diventa obbligatoria. L’ordinamento stabilisce quanto l’autore del delitto deve pagare per liberarsi. Il creditore cattura comunque il debitore e lo tiene in catena, però l’ordinamento stabilisce l’importo che serve ai suoi familiari per liberarlo. A quel punto nasce l’obbligazione.
Il creditore non può più sottrarsi al dovere di accettare la somma di denaro quando è prevista dall’ordinamento. L’ordinamento decide che non ci deve più essere la trattativa, se viene pagata l’obbligazione deve accettarla e liberare il debitore. La somma di denaro pagata = riscatto, al tempo dei romani = pena. L’atto di pagare la pena si chiamava solutio, pagando la pena il debitore era liberato dalla catena.
L’obbligazione arcaica originaria da atto lecito (reali)
Prima fonte: Nexum
Prima fonte obbligazione da atto lecito da vincolo reale = nexum, negozio giuridico che serviva per i prestiti di denaro o prestiti di bronzo. Si compiva per aes et libram (significa con l’uso del bronzo e della bilancia, come la mancipatio – funzionava secondo lo stesso sistema). Colui che aveva bisogno di un prestito si recava da un altro pater e gli diceva “mi presti 80 kg di bronzo che mi servono per tirare avanti la famiglia e per comprare degli animali.” Il pater famiglia rispondeva “certo, ma dobbiamo fare il nexum.”
Serviva il libripens, 5 testimoni, il creditore prestava il denaro pesato nella bilancia, mentre il debitore assoggettava se stesso al creditore. Il debitore (nexus) nel momento che contraeva il debito, era vincolato, non rimaneva libero, rimaneva vincolato fino a quando:
- Con il suo lavoro ripagava il debito
- I suoi parenti restituivano il debito
Quindi, nella Roma arcaica c’erano tante persone con status libero ma assoggettate ad un altro pater (come nexus, addictus e persone in mancipio e i figli). Nel momento in cui il debito veniva pagato si faceva un altro negozio: il solutio per esse libram. Solutio per esse libram —> pagamento con il quale il debito veniva pagato e liberato fisicamente.
Il nexum fu abolito dalla legge Lex Poetelia Papiria nel 326 a.C. perché oramai erano nate le obbligazioni da vincolo potenziale (primo contratto sorto = sponsio, altro antico mutuo).
Seconda fonte: Vades
Seconda fonte obbligazione da atto lecito da vincolo reale, i vades = persone, garanti che nel giorno e ora fissati per la comparizione una persona si sarebbe presentata al giudice. Nel processo per legis actiones c’erano due fasi (in iure e apud iudicem) quindi bisognava essere sicuri che il convenuto non sparisse, allora per essere certi di questa cosa o l’attore teneva presso di sé il convenuto, oppure se il convenuto poteva fornire i vades, venivano fatti ostaggi da parte dei creditori tra la fase in iure e apud iudicem.
Debito e responsabilità
Debito e responsabilità normalmente coesistono in capo alla stessa persona. Nel caso dei vades debito e responsabilità non coesistono alla stessa persona: debito in capo al debitore ma l’esecuzione forzata la subisce il vades, quindi ha responsabilità il vades. L’obbligazione dei vades era un’obbligazione che nasceva nel processo. Nasceva nel processo anche il:
Predes litis et vindiciarum: garanti per la res, lite in rem (c’è la res), Tizio fa reivindicatio contro Caio. Il Giudice deve dare la res, o la dà a uno dei due, o nomina una persona esterna = predes, garante della res e dei frutti – valeva anche quando il processo interinale. Chi qui aveva la res durante il processo doveva restituire la res al vincitore del processo. Nel caso i predes rimanevano liberi.
Obbligazioni età classica (da vincolo potenziale)
Vengono abolite le obbligazioni a vincolo reale (nexum e vades), vengano introdotte le nuove obbligazioni a vincolo potenziale. Le fonti delle obbligazioni che sono ciò da cui nascono le obbligazioni. In età classica si chiarisce cosa sono gli atti leciti e illeciti da cui derivano queste obbligazioni. Gaio nelle istituzioni fa questa trattazione sulle fonti delle obbligazioni. Gaio individua due tipi di fonti delle obbligazioni: i contratti e il delitto.
Bipartizione gaiana delle fonti delle obbligazioni
Gaio riscontra due problemi:
- Il caso dell’indebiti solutio--> qualcuno che paga (solutio) dell’indebito (qualcosa di cui non era debitore) e stabilisce che è un atto produttivo di obbligazione
- Effusum vel deiectum —> antico istituto di diritto romano, con cui il pretore fornì dei rimedi giuridici per i casi di danno cagionato da cose gettate o versate da abitazioni con più piani.
Tripartizioni gaiana delle fonti delle obbligazioni
Gaio emetterà una seconda edizione nelle istituzioni sulle fonti delle obbligazioni che intitolò res cottidianae o aurea. Gaio in questa seconda versione individua 3 fonti delle obbligazioni (non più 2). Parla di contratti, delitti, variae causarum figurae (vari tipi di cause).
Variae causarum figurae —> nelle quali Gaio inserisce tutto quello che non riesce a collocare nei contratti e nei delitti ma è produttivo di obbligazione.
Obbligazioni secondo Giustiniano
Giustiniano pubblicò le sue istituzioni, Giustiniano passò alla quadripartizione delle obbligazioni. Giustiniano mette dentro: contratto, quasi contratti, delitti, quasi delitti.
Quasi contratti —> atti leciti produttivi di obbligazioni che non fossero contratti (es. indebiti solutio)
Quasi delitti —> atti illeciti produttivi di obbligazione che non erano delitti. Esempio: violazione del sepolcro. Quasi contratti e quasi delitti ovvero da ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità all’ordinamento giuridico.
La quadripartizione giustinianea e i contratti
Prima fonte delle obbligazioni, i contratti: nel nostro ordinamento 1321 norma di definizione, il contratto è un accordo tra due parti, atto consensuale (quasi tutti esclusivamente consensuali, ad altri serve altro). Il nexum non era un contratto perché non era fonte di obbligazione; nel nexum c’era uno scambio contestuale come nella mancipatio, quindi viene a mancare l’obbligazione come le intendiamo noi. Il contratto era quindi un atto giuridico volontario che produce quindi effetti da entrambe le parti.
I romani avevano difficoltà a definire il contratto, perché era scritto, a parole. Alcuni giuristi (come Labeone e Sesto Pedio) avevano provato a dare una definizione di contratto:
Le definizioni di Labeone e Sesto Pedio
Labeone: Lo aveva definito: Il contratto è l’atto sinallagmatico. Sinallagma —> l’insieme della sua prestazione e della sua controprestazione (nei negozi a prestazioni corrispettive evidentemente). Esistevano però negozi sinallagmatici sia non sinallagmatici. La compravendita è un contratto sinallagmatico, la locazione è un contratto sinallagmatico, la donazione non è un contratto sinallagmatico. In questo caso la definizione di Labeone non ha avuto successo perché ci sono dei contratti anche non sinallagmatici.
Sesto Pedio: Un altro giurista che provò a dare una definizione di contratto fu Sesto Pedio: secondo lui il contratto si basava sulla conventio (consenso, accordo). Secondo Sesto Pedio non poteva esserci contratto fonte di obbligazioni senza il consenso. Questa definizione non era del tutto precisa con riferimento al diritto romano, perché per il ius civile esistevano contratti che erano basati esempio la sponsio su pronuncia di parole e il mutuo sulla dazione di cose. Per il ius civile il consenso non rilevava, era dato per presupposto, ma non era ritenuto un elemento essenziale di tutti i contratti, ma solo per i contratti consensuali. Per noi è la definizione è perfetta, ma per il ius civile no, non era adeguata.
Definizione di Gaio
Possiamo prendere in considerazione e utilizzare per indicare il contratto del diritto romano classico, ovviamente Gaio, egli afferma che il contratto erano gli atti leciti tipici produttivi di obbligazione, non va molto oltre il dire che il contratto è un atto lecito perché erano molto eterogenei, si fa fatica a trovare un denominatore comune a tutti i contratti, se non dicendo che questi contratti sono atti leciti tipici —> perché era l’ordinamento che diceva quali atti fossero contratti.
Nel nostro sistema c’è principio della atipicità dei contratti, sono descritti da norme di definizione determinati contratti ma quei contratti che troviamo nel codice non sono gli unici, perché nel nostro ordinamento c’è il 1321 che lascia alle parti la libertà di costruire qualunque contratto atipico che essi vogliano, purché ci siano elementi essenziali (volontà, causa, oggetto lecito, (in alcuni) forma).
Qualunque atto a scopo …. era un contratto a Roma no. Sola definizione che noi possiamo dare al contratto in relazione al diritto romano è quella di Gaio, ovvero un atto lecito che sia produttivo di obbligazioni, ma solo quelli tipici. È l’ordinamento che dice quali sono i contratti. La definizione di Sesto Pedio non era sbagliata, in realtà il ius civile antico non riteneva che ci fosse il consenso nei contratti che nascevano con le parole, scritte. Ma in realtà i giuristi avevano capito che il consenso c’era e che era sottostan
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