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DISCIPLINA DELL’OBBLIGAZIONE ARCAICA
ORIGINARIA DA ATTO ILLECITO
Il creditore aveva la facoltà di accettare di decidere se accettare
il danaro offerto come riscatto/vincolo o farsi vendetta.
poteva essere ucciso o punito fisicamente colui che commetteva:
⁃ furto notturno (secondo il ius) --- se in caso di furto diurno poteva
essere ucciso solo se il ladro si difendeva con le armi.
⁃ Furto del raccolto altrui (molto grave perché economia), Pena:
fustigazione.
⁃ addictio (ladro scoperto in flagranza poteva essere catturato e se
lo teneva in ADDICTUS, tipo schiavo o a una persona in mancipium.
Questa è la disciplina dell’obbligazione arcaica originaria da atto
illecito. Nasce l’obbligazione il debitore è immediatamente vincolato. Il
creditore può catturare il debitore, non si aspetta il processo, non si
aspettava la condanna.
Quindi: l’obbligazione da atto illecito nasce da incor reale, il soggetto
leso cattura il debitore e se lo tiene e gli infligge la sanzione. Se
vuole, se gli viene proposta può accettare la somma di denaro
per liberare il debitore. Qui sorge l’obbligazione. Perché ad un
certo punto la composizione pecuniaria diventa obbligatoria.
L’ordinamento stabilisce quanto l’autore del delitto deve pagare per
liberarsi. Il creditore cattura comunque il debitore e lo tiene in catena
però l’ordinamento stabilisce l’importo che serve ai suoi familiari per
liberarlo. A quel punto nasce l’obbligazione.
Il creditore non può più sottrarsi al dovere di accettare la somma
di denaro quando è prevista dall’ordinamento.
L’ordinamento decide che non ci deve più essere la trattativa, se viene
pagata l’obbligazione deve accettarla e liberare il debitore.
somma di denaro pagata = riscatto, al tempo dei romani = pena
L’atto di pagare la pena si chiamava SOLUTIO, pagando la pena il
debitore era liberato dalla catena.
L’OBBLIGAZIONE ARCAICA ORIGINARIA DA ATTO
LECITO (reali)
(campo dei negozi giuridici)
1)Prima fonte obbligazione da atto lecito da vincolo reale = NEXUM
negozio giuridico che serviva per i prestiti di danaro o prestiti di bronzo)
si compiva per AES ET LIBRAM (significa con l’uso del bronzo e della
bilancia, come la mancipatio – funzionava secondo lo stesso sistema)
colui che aveva bisogno di un prestito si recava da un altro pater e gli
diceva “mi presti 80 kg di bronzo che mi servono per tirare avanti la
famiglia e per comprare degli animali”
il pater famiglia rispondeva “certo ma dobbiamo fare il nexum”
serviva il libripens, 5 testimoni, il creditore prestava il danaro pesato
nella bilancia, mentre il debitore assoggettava se stesso al creditore.
Il debitore (Nexus) nel momento che contraeva il debito, era
vincolato, non rimaneva libero, rimaneva vincolato fino a quando:
A) con il suo lavoro ripagava il debito
B) i suoi parenti restituivano il debito
Quindi nella Roma arcaica c’erano tante persone status libero ma
assoggettate ad un altro pater (come NEXUS, ADDICTUS e persone in
MANCIPIO e i FIGLI)
Nel momento in cui il debito veniva pagato si faceva un altro negozio: il
SOLUTIO PER ESSE LIBRAM
solutio per esse libram —>pagamento con il quale il debito veniva
pagato e liberato fisicamente.
nexum abolito dalla legge LEX POETELIA PAPIRIA nel 326 a.C. perché
oramai erano nate le obbligazioni da vincolo potenziale (primo contratto
sorto = sponsio, altro antico mutuo)
2)Seconda fonte obbligazione da atto lecito da vincolo reale, i VADES =
persone, garanti che nel giorno e ora fissati per la comparizione
una persona si sarebbe presentata al giudice. Nel processo per
legis actiones c’erano due fasi (IN IURE e APUD IUDICEM) quindi
bisognava essere sicuri che il convenuto non sparisse, allora per essere
certi di questa cosa o l’attore teneva presso di se il convenuto, oppure se
il convenuto poteva fornire i vades, venivano fatti ostaggi da
parte dei creditori tra la fase in iure e apud iudicem.
DEBITO E RESPONSABILITÀ
Debito e responsabilità normalmente coesistono in capo alla stessa
persona.
Nel caso dei vades debito e responsabilita non coesistono alla
stessa persona: debito in capo al debitore ma l’esecuzione
forzata la subisce il vades, quindi ha responsabilità il vades.
L’obbligazione dei vades era un’obbligazione che nasceva nel processo.
nasceva nel processo anche il:
PREDES LITIS ET VINDICIARUM: garanti per la res, lite in rem (c’è
la res), tizio fa reivindicatio contro Caio.
Il Giudice deve dare la res, o la da a uno dei due, o nomina una persone
esterna = predes , garante della res e dei frutti – valeva anche quando il
processo interinale.
Chi qui aveva la res durante il processo doveva restituire la res al
vincitore del processo. Nel caso i predes rimanevano liberi.
OBBLIGAZIONI ETA’ CLASSICA (da vincolo
potenziale)
Vengono abolite le obbligazioni a vincolo reale (NEXUM e VADES),
vengano introdotte le nuove obbligazioni a vincolo potenziale.
Le fonti delle obbligazioni che sono ciò da cui nascono le obbligazioni.
In età classica si chiarisce cosa sono gli atti leciti e illeciti da cui derivano
queste obbligazioni.
GAIO nelle istituzioni fa questa trattazione sulle fonti delle obbligazioni.
Gaio individua due tipi di fonti delle obbligazioni: i CONTRATTI e il
DELITTO .
BIPARTIZIONE GAIANA delle fonti delle obbligazioni
Gaio riscontra due problemi:
⁃ Il caso dell’indebiti solutio--> qualcuno che paga(solutio)
dell’indebito (qualcosa di cui non era debitore) e stabilisce che è un atto
produttivo di obbligazione
⁃ Effusum vel deiectum—> antico istituto di diritto romano, con cui
il pretore fornì dei rimedi giuridici per i casi di danno cagionato da cose
gettate o versate da abitazioni con più piani.
TRIPARTIZIONI GAIANA delle fonti delle obbligazioni
Gaio emetterà una seconda edizione nelle istituzioni sulle fonti delle
obbligazioni che intitolò RES COTTIDIANAE o AUREA. Gaio in questa
seconda versione individua 3 fonti delle obbligazioni (non più 2). Parla di
CONTRATTI, DELITTI, VARIAE CAUSARUM FIGURAE (vari tipi di
cause)
VARIAE CAUSARUM FIGURAE—> nelle quali gaio inserisce tutto quello
che non riesce a collocare nei contratti e nei delitti ma è produttivo di
obbligazione.
Giustiniano pubblico poi pubblico le sue instituzioni, Giustiniano passo
alla QUADRIPARTIZIONE detta giustinianea delle obbligazioni.
Giustiniano mette dentro: CONTRATTO, QAUSI CONTRATTI, DELITTI,
QUASI DELITTI.
QUASI CONTRATTI—> atti leciti produttivi di obbligazioni che non fossero
contratti (es indebiti solutio)
QUASI DELITTI—> atti illeciti produttivi di obbligazione che non erano
delitti. Esempio: violazione del sepolcro
QUASI CONTRATTI e QUASI DELITTI ovvero da ogni altro fatto o atto
idoneo a produrle in conformità all’ordinamento giuridico.
LA QUADRIPARTIZIONE
GIUSTINIANEA
I CONTRATTI
1° fonte delle obbliagazione
i CONTRATTI: nel nostro ordinamento 1321 norma di definizione, il
contratto è un accordo tra due parti, atto consensuale (quasi tutti
esclusivamente consensuali, ad altri serve altro).
Il nexum non era un contratto perché non era fonte di
obbligazione; nel nexum c’era uno scambio contestuale come nella
mancipatio, quindi viene a mancare l’obbligazione come le intendiamo
noi. Il contratto era quindi un atto giuridico volontario che produce quindi
effetti da entrambe le parti.
I romani avevano difficoltà a definire il contratto, perché era scritto, a
parole.
Alcuni giuristi (come LABEONE e SESTO PEDIO) avevano provato a
dare una definizione di contratto:
LABEONE:
Lo aveva definito: Il contratto è l’atto sinallagmatico
SINALLAGMA—> l’insieme della sua prestazione e della sua contro
prestazioni (nei negozi a prestazioni corrispettive evidentemente).
Esistevano però negozi sinallagmatici sia non sinallagmatici. La
compravendita è un contratto sinallagmatico, la locazione è un contratto
sinallagmatico, la donazione non è un contratto sinallagmatico.
In questo caso la definizione di Labeone non ha avuto successo perché ci
sono dei contratti anche non sinallagmatici.
SESTO PEDIO
Un altro giurista che provò a dare una definizione di contratto fu SESTO
PEDIO: secondo lui il contratto si basava sulla CONVENTIO (consenso,
accordo). Secondo Sesto Pedio non poteva esserci contratto fonte di
obbligazioni senza il consenso.
Questa definizione non era del tutto precisa con riferimento al diritto
romano, perché per il ius civile esistevano contratti che erano basati
esempio la SPONSIO su pronuncia di parole e il MUTUO sulla dazione di
cose. Per il ius civile il consenso non rilevava, era dato per presupposto,
ma non era ritenuto un elemento essenziale di tutti i contratti, ma sono
per i contratti consensuali.
Per noi è la definizione è PERFETTA, ma per il ius civile NO, non era
adeguata.
QUALE DEFINIZIONE POSSIAMO UTILIZZARE PER INDICARE IL
CONTRATTO NEL IL DIRITTO ROMANO CLASSICO?
GAIO
Possiamo prendere in considerazione e utilizzare per indicare il contratto
del diritto romano classico, ovviamente GAIO, egli afferma che il
contratto erano gli ATTI LECITI TIPICI PRODUTTIVI DI
OBBLIGAZIONE, non va molto oltre il dire che il contratto è un atto
lecito perché erano molto eterogenei, si fa fatica a trovare un
denominatore comune a tutti i contratti, se non dicendo che questi
contratti sono atti leciti TIPICI—> perché era l’ordinamento che diceva
quali atti fossero contratti.
Nel nostro sistema c’è principio della atipicità dei contratti, sono descritti
da norme di definizione determinati contratti ma quei contratti che
troviamo nel codice non sono gli unici, perché nel nostro ordinamento c’è
il 1321 che lascia alle parti la libertà di costruire qualunque contratto
atipico che essi vogliano, purché ci siano elementi essenziali (volontà,
causa, oggetto lecito, (in alcuni) forma).
QUALUNQUE ATTO A SCOPO …. ERA UN CONTRATTO a roma no
Sola definizione che noi possiamo dare al contratto in relazione
al diritto romano è quella di Gaio, ovvero un atto lecito che sia
produttivo di obbligazioni, ma solo quelli tipici. È l’ordinamento che dice
quali sono i contratti.
La definizione di Sesto Pedio non era sbagliata, in realtà il ius civile antico
non riteneva che ci fosse il consenso nei contratti che nascevano con le
parole, scritte. Ma in realtà i giuristi avevano capito che il consenso c’era
e che era sottostan