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DISCIPLINA DELL’OBBLIGAZIONE ARCAICA

ORIGINARIA DA ATTO ILLECITO

Il creditore aveva la facoltà di accettare di decidere se accettare

il danaro offerto come riscatto/vincolo o farsi vendetta.

poteva essere ucciso o punito fisicamente colui che commetteva:

⁃ furto notturno (secondo il ius) --- se in caso di furto diurno poteva

essere ucciso solo se il ladro si difendeva con le armi.

⁃ Furto del raccolto altrui (molto grave perché economia), Pena:

fustigazione.

⁃ addictio (ladro scoperto in flagranza poteva essere catturato e se

lo teneva in ADDICTUS, tipo schiavo o a una persona in mancipium.

Questa è la disciplina dell’obbligazione arcaica originaria da atto

illecito. Nasce l’obbligazione il debitore è immediatamente vincolato. Il

creditore può catturare il debitore, non si aspetta il processo, non si

aspettava la condanna.

Quindi: l’obbligazione da atto illecito nasce da incor reale, il soggetto

leso cattura il debitore e se lo tiene e gli infligge la sanzione. Se

vuole, se gli viene proposta può accettare la somma di denaro

per liberare il debitore. Qui sorge l’obbligazione. Perché ad un

certo punto la composizione pecuniaria diventa obbligatoria.

L’ordinamento stabilisce quanto l’autore del delitto deve pagare per

liberarsi. Il creditore cattura comunque il debitore e lo tiene in catena

però l’ordinamento stabilisce l’importo che serve ai suoi familiari per

liberarlo. A quel punto nasce l’obbligazione.

Il creditore non può più sottrarsi al dovere di accettare la somma

di denaro quando è prevista dall’ordinamento.

L’ordinamento decide che non ci deve più essere la trattativa, se viene

pagata l’obbligazione deve accettarla e liberare il debitore.

somma di denaro pagata = riscatto, al tempo dei romani = pena

L’atto di pagare la pena si chiamava SOLUTIO, pagando la pena il

debitore era liberato dalla catena.

L’OBBLIGAZIONE ARCAICA ORIGINARIA DA ATTO

LECITO (reali)

(campo dei negozi giuridici)

1)Prima fonte obbligazione da atto lecito da vincolo reale = NEXUM

negozio giuridico che serviva per i prestiti di danaro o prestiti di bronzo)

si compiva per AES ET LIBRAM (significa con l’uso del bronzo e della

bilancia, come la mancipatio – funzionava secondo lo stesso sistema)

colui che aveva bisogno di un prestito si recava da un altro pater e gli

diceva “mi presti 80 kg di bronzo che mi servono per tirare avanti la

famiglia e per comprare degli animali”

il pater famiglia rispondeva “certo ma dobbiamo fare il nexum”

serviva il libripens, 5 testimoni, il creditore prestava il danaro pesato

nella bilancia, mentre il debitore assoggettava se stesso al creditore.

Il debitore (Nexus) nel momento che contraeva il debito, era

vincolato, non rimaneva libero, rimaneva vincolato fino a quando:

A) con il suo lavoro ripagava il debito

B) i suoi parenti restituivano il debito

Quindi nella Roma arcaica c’erano tante persone status libero ma

assoggettate ad un altro pater (come NEXUS, ADDICTUS e persone in

MANCIPIO e i FIGLI)

Nel momento in cui il debito veniva pagato si faceva un altro negozio: il

SOLUTIO PER ESSE LIBRAM

solutio per esse libram —>pagamento con il quale il debito veniva

pagato e liberato fisicamente.

nexum abolito dalla legge LEX POETELIA PAPIRIA nel 326 a.C. perché

oramai erano nate le obbligazioni da vincolo potenziale (primo contratto

sorto = sponsio, altro antico mutuo)

2)Seconda fonte obbligazione da atto lecito da vincolo reale, i VADES =

persone, garanti che nel giorno e ora fissati per la comparizione

una persona si sarebbe presentata al giudice. Nel processo per

legis actiones c’erano due fasi (IN IURE e APUD IUDICEM) quindi

bisognava essere sicuri che il convenuto non sparisse, allora per essere

certi di questa cosa o l’attore teneva presso di se il convenuto, oppure se

il convenuto poteva fornire i vades, venivano fatti ostaggi da

parte dei creditori tra la fase in iure e apud iudicem.

DEBITO E RESPONSABILITÀ

Debito e responsabilità normalmente coesistono in capo alla stessa

persona.

Nel caso dei vades debito e responsabilita non coesistono alla

stessa persona: debito in capo al debitore ma l’esecuzione

forzata la subisce il vades, quindi ha responsabilità il vades.

L’obbligazione dei vades era un’obbligazione che nasceva nel processo.

nasceva nel processo anche il:

PREDES LITIS ET VINDICIARUM: garanti per la res, lite in rem (c’è

la res), tizio fa reivindicatio contro Caio.

Il Giudice deve dare la res, o la da a uno dei due, o nomina una persone

esterna = predes , garante della res e dei frutti – valeva anche quando il

processo interinale.

Chi qui aveva la res durante il processo doveva restituire la res al

vincitore del processo. Nel caso i predes rimanevano liberi.

OBBLIGAZIONI ETA’ CLASSICA (da vincolo

potenziale)

Vengono abolite le obbligazioni a vincolo reale (NEXUM e VADES),

vengano introdotte le nuove obbligazioni a vincolo potenziale.

Le fonti delle obbligazioni che sono ciò da cui nascono le obbligazioni.

In età classica si chiarisce cosa sono gli atti leciti e illeciti da cui derivano

queste obbligazioni.

GAIO nelle istituzioni fa questa trattazione sulle fonti delle obbligazioni.

Gaio individua due tipi di fonti delle obbligazioni: i CONTRATTI e il

DELITTO .

BIPARTIZIONE GAIANA delle fonti delle obbligazioni

Gaio riscontra due problemi:

⁃ Il caso dell’indebiti solutio--> qualcuno che paga(solutio)

dell’indebito (qualcosa di cui non era debitore) e stabilisce che è un atto

produttivo di obbligazione

⁃ Effusum vel deiectum—> antico istituto di diritto romano, con cui

il pretore fornì dei rimedi giuridici per i casi di danno cagionato da cose

gettate o versate da abitazioni con più piani.

TRIPARTIZIONI GAIANA delle fonti delle obbligazioni

Gaio emetterà una seconda edizione nelle istituzioni sulle fonti delle

obbligazioni che intitolò RES COTTIDIANAE o AUREA. Gaio in questa

seconda versione individua 3 fonti delle obbligazioni (non più 2). Parla di

CONTRATTI, DELITTI, VARIAE CAUSARUM FIGURAE (vari tipi di

cause)

VARIAE CAUSARUM FIGURAE—> nelle quali gaio inserisce tutto quello

che non riesce a collocare nei contratti e nei delitti ma è produttivo di

obbligazione.

Giustiniano pubblico poi pubblico le sue instituzioni, Giustiniano passo

alla QUADRIPARTIZIONE detta giustinianea delle obbligazioni.

Giustiniano mette dentro: CONTRATTO, QAUSI CONTRATTI, DELITTI,

QUASI DELITTI.

QUASI CONTRATTI—> atti leciti produttivi di obbligazioni che non fossero

contratti (es indebiti solutio)

QUASI DELITTI—> atti illeciti produttivi di obbligazione che non erano

delitti. Esempio: violazione del sepolcro

QUASI CONTRATTI e QUASI DELITTI ovvero da ogni altro fatto o atto

idoneo a produrle in conformità all’ordinamento giuridico.

LA QUADRIPARTIZIONE

GIUSTINIANEA

I CONTRATTI

1° fonte delle obbliagazione

i CONTRATTI: nel nostro ordinamento 1321 norma di definizione, il

contratto è un accordo tra due parti, atto consensuale (quasi tutti

esclusivamente consensuali, ad altri serve altro).

Il nexum non era un contratto perché non era fonte di

obbligazione; nel nexum c’era uno scambio contestuale come nella

mancipatio, quindi viene a mancare l’obbligazione come le intendiamo

noi. Il contratto era quindi un atto giuridico volontario che produce quindi

effetti da entrambe le parti.

I romani avevano difficoltà a definire il contratto, perché era scritto, a

parole.

Alcuni giuristi (come LABEONE e SESTO PEDIO) avevano provato a

dare una definizione di contratto:

LABEONE:

Lo aveva definito: Il contratto è l’atto sinallagmatico

SINALLAGMA—> l’insieme della sua prestazione e della sua contro

prestazioni (nei negozi a prestazioni corrispettive evidentemente).

Esistevano però negozi sinallagmatici sia non sinallagmatici. La

compravendita è un contratto sinallagmatico, la locazione è un contratto

sinallagmatico, la donazione non è un contratto sinallagmatico.

In questo caso la definizione di Labeone non ha avuto successo perché ci

sono dei contratti anche non sinallagmatici.

SESTO PEDIO

Un altro giurista che provò a dare una definizione di contratto fu SESTO

PEDIO: secondo lui il contratto si basava sulla CONVENTIO (consenso,

accordo). Secondo Sesto Pedio non poteva esserci contratto fonte di

obbligazioni senza il consenso.

Questa definizione non era del tutto precisa con riferimento al diritto

romano, perché per il ius civile esistevano contratti che erano basati

esempio la SPONSIO su pronuncia di parole e il MUTUO sulla dazione di

cose. Per il ius civile il consenso non rilevava, era dato per presupposto,

ma non era ritenuto un elemento essenziale di tutti i contratti, ma sono

per i contratti consensuali.

Per noi è la definizione è PERFETTA, ma per il ius civile NO, non era

adeguata.

QUALE DEFINIZIONE POSSIAMO UTILIZZARE PER INDICARE IL

CONTRATTO NEL IL DIRITTO ROMANO CLASSICO?

GAIO

Possiamo prendere in considerazione e utilizzare per indicare il contratto

del diritto romano classico, ovviamente GAIO, egli afferma che il

contratto erano gli ATTI LECITI TIPICI PRODUTTIVI DI

OBBLIGAZIONE, non va molto oltre il dire che il contratto è un atto

lecito perché erano molto eterogenei, si fa fatica a trovare un

denominatore comune a tutti i contratti, se non dicendo che questi

contratti sono atti leciti TIPICI—> perché era l’ordinamento che diceva

quali atti fossero contratti.

Nel nostro sistema c’è principio della atipicità dei contratti, sono descritti

da norme di definizione determinati contratti ma quei contratti che

troviamo nel codice non sono gli unici, perché nel nostro ordinamento c’è

il 1321 che lascia alle parti la libertà di costruire qualunque contratto

atipico che essi vogliano, purché ci siano elementi essenziali (volontà,

causa, oggetto lecito, (in alcuni) forma).

QUALUNQUE ATTO A SCOPO …. ERA UN CONTRATTO a roma no

Sola definizione che noi possiamo dare al contratto in relazione

al diritto romano è quella di Gaio, ovvero un atto lecito che sia

produttivo di obbligazioni, ma solo quelli tipici. È l’ordinamento che dice

quali sono i contratti.

La definizione di Sesto Pedio non era sbagliata, in realtà il ius civile antico

non riteneva che ci fosse il consenso nei contratti che nascevano con le

parole, scritte. Ma in realtà i giuristi avevano capito che il consenso c’era

e che era sottostan

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A.A. 2024-2025
167 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Beaprove di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Fiorio Carlo.