sottoscrivere dagli sposi). I coniugi sono parti necessarie dell’accordo (anche se il fondo
patrimoniale può essere costituito anche da un terzo – con atto tra vivi o con testamento). Le
convenzioni matrimoniali possono contenere anche le donazioni (art 774 cc).
- Il minore ammesso a contrarre matrimonio, quindi non ancora emancipato, può
prestare il consenso per tutte le convenzioni matrimoniali le quali sono valide se lo
stesso è assistito da un genitore esercente la potestà o da un tutore/curatore
speciale nominato ex art. 90 cc. Il minore emancipato, dopo la celebrazione del
matrimonio, che proceda alle conclusioni di convenzioni matrimoniali deve essere
assistito da un curatore
- L’inabilitato (o colui contro il quale è stato promosso un giudizio di inabilitazione)
può stipulare convenzioni matrimoniali se è assistito da un curatore.
- Per l’interdetto (che siano venuti tali durante il matrimonio) non è prevista alcuna
norma speciale, di conseguenza seguendo le norme ordinarie la stipulazione delle
convenzioni spetta al tutore.
In mancanza di queste osservazioni le convenzioni matrimoniali sono ANNULLABILI sia
dall’incapace che dal suo rappresentante legale.
OPPONIBILITA’: le convenzioni matrimoniali non sono opponibili ai terzi se annotate a margine
dell’atto di matrimonio (162 co.2 cc). Nell’annotazione devono esservi la data della
convenzione, il notaio rogante e le generalità dei contranti ovvero la scelta della separazione
dei beni effettuata durante la celebrazione del matrimonio. La convenzione non annotata non è
opponibili neanche ai terzi che ne abbiano avuto conoscenza, dunque l’annotazione è
fondamentale per l’opponibilità.
L’art. 2647 cc prevede inoltre la trascrizione, se hanno per oggetto beni immobili: della
costituzione del fondo patrimoniale, delle convenzioni che escludono i beni medesimi dalla
comunione tra coniugi, degli atti e dei provvedimenti di scioglimento della comunione e infine
degli atti di acquisto di beni personali a norma dell’art 179 lettera c, d, e ed f.
Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno
effetto se l’atto pubblico non è stipulato con il consenso di tutte le persone che sono state parti
nelle convenzioni medesime o dei loro eredi (art. 163 cc).
NB: le convenzioni matrimoniali possono essere oggetto di simulazione (relativa o assoluta) e
affinché la controdichiarazione (in cui consta la simulazione) sia efficace è necessario che tutte
le parti manifestino per iscritto, contestualmente alla stipulazione della stessa e tutte
simultaneamente, la loro volontà difforme da quella espressa nell’atto simulato.
Si usa distinguere il:
1) REGIME PRIMARIO – CONTRIBUTIVO: che attiene alla contribuzione del ménage familiare
e si sostanzia in norme inderogabili che sanciscono il dovere di prestare l’apporto
necessario alla conduzione della famiglia, sia per quanto concerne i reciproci doveri tra
coniugi (143 cc) sia per quanto riguarda i doveri che i genitori assumono nei confronti
dei figli (147,148 e 316 bis).
2) REGIME SECONDARIO – DISTRIBUTIVO: costituito da regole che disciplinano la spettanza
dei beni dei coniugi (art. 177-179-215 cc), la loro amministrazione (180, 185,217 cc) e i
profili connessi alla responsabilità patrimoniale (186-190 cc).
Qual ora i coniugi non manifestano la volontà di adottare un regime convenzionale, i
loro rapporti verranno regolati dal Regime della Comunione legale art.159 cc: opera
automaticamente se le parti non dichiarano di volere la separazione, nel 1975 era ritenuto il
regime più consono alla vita familiare (COMUNIONE LEGALE) Gli sposi però poi possono
modificare il regime di comunione, optando per la cd. COMUNIONE CONVENZIONALE art. 210 cc
(considerata una deroga alla comunione legale) ad essi è consentito, entro certi limiti,
rendere più ampio l’oggetto della comunione o restringerne la portata, ma è preclusa la
possibilità di derogare alle norme relative all’amministrazione dei beni comuni all’eguaglianza
delle quote.
Il regime di comunione (LEGALE O CONVENZIONALE) può essere integrato anche con la
costituzione di un fondo patrimoniale (art.167 cc) con il quale è possibile destinare uno o più
beni all’esigenze della famiglia, creando un vincolo che limita la disponibilità di questi beni per i
coniugi e la tutela di questi beni da parte di alcune categorie di creditori.
Le convenzioni matrimoniali devono essere redatte necessariamente per atto pubblico (anche
le loro modifiche) ma non presuppongono necessariamente la forma solenne.
NB: il regime della comunione è stato assunto quale regime legale anche nelle unioni civili
(L.76/2016) e può essere costituito dai conviventi mediante un’opzione espressa nel contratto
di convivenza. LA COMUNIONE LEGALE
Il regime di comunione dei beni, che si instaura automaticamente all’atto di matrimonio in
assenza di un’opzione diversa, regola:
- L’ATTRIBUZIONE DEI BENI DEI CONIUGI CONSEGUITI SUCCESSIVAMENTE AL
MATRIMONIO ART. 177-179 CC. Quali sono i beni che fanno parte della comunione
art. 177 cc (comproprietà) e beni che non fanno parte della comunione (proprietà)?
I beni che fanno parte della comunione sono divisi in TRE CATEGORIE DI APPARTENENZA:
a) I beni che rientrano nella comunione immediata – ossia
- gli acquisti compiuti durante il matrimonio
- le aziende gestite da entrambi i coniugi
- gli utili e gli incrementi derivanti dalla gestione comune di queste aziende quando la
costituzione sia anteriore al matrimonio
appartengono ai coniugi in egual misura e sono soggetti alle regole che disciplinano
l’amministrazione dei beni in comune. Entrano in comunione automaticamente, quindi
prescinde il fatto che l’acquisto del bene sia stato compiuto da uno solo dei coniugi e
che dal punto formale solo uno ne risulti intestatario (in questo caso grava sul terzo
l’onere di integrare le risultanze dei registri immobiliari – in cui è indicata l’appartenenza
individuale del bene – con i registri di stato civile e verificare che esiste effettivamente il
regime di comunione dei beni).
Per quanto riguarda i beni che entrano immediatamente nella comunione si sono posti
problemi circa:
- i diritti di credito: una soluzione intermedia della Cassazione adotta come criterio
distintivo quello secondo cui la caduta in comunione riguarderebbe esclusivamente i
diritti dai quali scaturisce uno stabile incremento del patrimonio e non i cd. diritti
strumentali; le partecipazioni societarie rientrano tra i beni in comune.
- I beni acquistati a titolo originario: non esiste una regola specifica e bisogna
distinguere i tipi di acquisto; nel caso in cui viene costruito un immobile in una suolo
di proprietà di uno dei due coniugi, la Cassazione a sezioni unite ha da tempo
definito la questione statuendo che nel regime di comunione legale la costruzione
realizzata da entrambi i coniugi sul suolo di proprietà di uno di essi appartiene
individualmente a questo ultimo in virtù delle disposizioni in materia di accessione e
pertanto non costituisce oggetto di comunione legale.
b) Nella comunione de residuo rientrano i beni che costituiscono oggetto di
disposizione e amministrazione individuale e che possono divenire comuni solo per la
parte che residui nel momento in cui la comunione si scioglie (art. 177 lettera b, c e art
178 cc).
L’espressione “de residuo” indica quella categoria di beni destinati a divenire comuni nella
misura che residua al momento dello scioglimento della comunione stessa, e ne fanno
parte:
1) Frutti dei beni del proprio coniuge percepiti e non consumati al momento della
comunione (177 let b)). Sono frutti le utilità economiche che scaturiscono da un bene
principale e si distinguono in frutti naturali (es. prodotti agricoli) e frutti civili (es.
canone di locazione).
2) I proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi che allo scioglimento della
comunione non siano stati consumati (177 lettera c). Sono proventi dell’attività
separata quelle utilità che ciascun coniuge ricava dallo svolgimento della propria
attività professionale.
3) I beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio
e gli incrementi dell’impresa costruita anche precedentemente (art 178 cc).
FINCHE’ DURA LA COMUNIONE I BENI CHE RICADONO NELLA COMUNIONE DE RESIDUO
SONO DI APPARTENENZA ESCLUSIVA DEL TITOLARE IL QUALE LI PUO’ AMMINISTRARE
DISCREZIONALMENTE (ART 217 CC), sono nel momento in cui la comunione si scioglie
sorge in capo al coniuge non titolare il diritto alla compartecipazione sui beni de residuo
non consumati nella misura della metà.
IN MATERIA DI ATTIVITA’ D’IMPRESA: l’art 177 lettera d dispone che le aziende gestite dai
coniugi e costituite dopo il matrimonio entrano immediatamente nella comunione, l’art 177
co.2 dispone invece che qualora si tratta di aziende appartenenti a uno dei due coniugi
prima del matrimonio, ma gestita da entrambi, la comunione riguarda solo gli utili
incrementi; l’art 178 cc invece sancisce che i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno
dei due coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche
precedentemente fanno parte della comunione de residuo. [bisogna combinare il criterio
temporale e il criterio della gestione comune e in definitiva se l’azienda viene costituita
prima dell’istaurarsi del regime di comunione entrano in essa solo gli utili e gli incrementi,
mentre se viene costituita dopo la comunione entrano in comune i beni aziendali e gli
incrementi].
c) L’art 179 cc elenca poi tassativamente categorie di beni che, nonostante la scelta del
regime di comunione, conservano una natura personale e sono:
- art 179 lettera a) i beni di cui ciascun coniuge era titolare prima dell’istaurazione
della comunione dei beni
- art 179 lettera b) beni di natura personale conseguiti mediante donazione o
successione a causa di morte, salvo che il donante o il testatore non abbiano
espressamente attribuito il bene alla comunione
- art 179 lettera c) i beni ad uso strettamente personale
- art 179 lettera d) gli oggetti necessari per esercitare un’attività di svago e quelli
funzionali all’esercizio della professione
- art 179 lettera e) i beni conseguiti a titolo di risarcimento del danno
- art 179 lettera f) beni ottenuti mediante lo scambio di beni già personali o
mediante l’impiego di somme conseguite dall’alienazione di beni personali.
- LE MODALITA’ DI AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNI ART. 180 – 184 CC E BENI
PERSONALI ART.185 CC. Come si amministra la comunione?
In attuazione al principio di parità tra i coniugi (art 29 co.2 Cost) l’art 180 cc sancisce
inderogabilmente (art 210 cc) la regola secondo cui gli atti di ordinaria amministrazione
(amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essi
relativi) spettano disgiuntamente a entrambi i coniugi, mentre gli atti di straordinaria
amministrazione devono essere compiuti dai coniugi congiuntamente. Nella prima infatti
prevalgono le esigenze di speditezza della gestione e di tutela dell’affidamento dei terzi; nella
seconda invece prevale (art 144 cc) l’esigenza di rendere partecipe entrambi i coniugi delle
decisioni relative al compimento di atti di maggiore importanza.
L’art 184 cc stabilisce le conseguenze da ricollegare alla violazione della regola secondo cui gli
atti di straordinaria amministrazione vanno compiuti congiuntamente qual ora gli atti
riguardano beni immobili o beni mobili registrati il coniuge che non ha prestato il suo consenso
(salva la possibilità di convalidare) può domandare l’annullamento entro 1 anni dalla data in cui
ha avuto conoscenza del compimento dell’atto, o comunque entro 1 anno dalla trascrizione.
Invece colui che ha compiuto un atto di disposizione di un bene mobile eccedente l’ordinaria
amministrazione può soltanto essere obbligato a ricostruire la comunione, o quando non è
possibile, corrispondere l’equivalente valore art 184 co.3 cc. (Esteso agli uniti civilmente e ai
conviventi).
Questo pone problemi sul principio generale secondo cui gli atti compiuti da soggetti che non
dispongono della necessaria legittimazione sono inefficaci questione ritenuta infondata dalla
Corte Costituzionale differenziando la comunione ordinaria in cui vi sono le quote e la
comunione legale in cui è senza quote.
NB: si ritiene che SOLO gli atti di disposizione di beni già comuni siano soggetti alle norme 180-
185 cc (ossia atti di amministrazione) mentre gli atti di acquisto devono considerarsi estranei
all’ambito applicativo delle regole in tema di amministrazione.
NB2: Possono considerarsi atti di straordinaria amministrazione quegli atti idonei ad apportare
sensibili modifiche alla composizione e alla consistenza del patrimonio della famiglia o ad
incidere sulle condizioni di vita della famiglia (Cassazione); diversamente rientrano
nell’ordinaria amministrazione quegli atti funzionali al godimento e al mantenimento dei beni.
- I PROFILI DI RESPONSABILITA’ DEI CONIUGI NEI CONFRONTI DEI CREDITORI ART 186-
190 CC. La responsabilità per gli atti compiuti dai coniugi, in quanto avendo una
parte del patrimonio comune e altri due patrimoni individuali separati, nei rapporti
creditori/coniugi i creditori si possono dividere in creditori dei coniugi e creditori
personali.
L’articolata disciplina prevede obblighi che gravano sui beni comuni e obblighi che gravano sui
patrimoni personali di ciascun partener, dando vita ad un sistema che è stato definito
responsabilità incrociata.
I debiti contratti per far fronte alle esigenze della famiglia si riflettono in prima battuta sui beni
della comunione (art 186 cc), qualora questi siano insufficienti per soddisfare le pretese dei
creditori, la responsabilità può arrivare (limitatamente alla misura della metà dell’importo del
credito, anche ai beni personali di ciascun coniuge (o soggetto unito civilmente o convivente).
Nel caso in cui i debiti vengono contratti da un singolo coniuge per esigenze personali, i
creditori potranno soddisfarsi anzitutto sul patrimonio del soggetto e qual ora non siano
reperibili risorse sufficienti a soddisfare il credito, la responsabilità patrimoniale si propaga, nei
limiti della metà dell’importo del credito, anche al patrimonio comune art 189 cc.
Questo principio trova applicazione anche con riferimento alle obbligazioni contratte dai coniugi
prima del matrimonio (187 cc) o prima dell’unione civile o della convivenza.
NB: i debiti che sono contratti per esigenze familiari sono: oneri e pesi che gravano sui beni
comuni, ai carichi dell’amministrazione, alle spese per il mantenimento della famiglia, per
l’istruzione e l’educazione dei figli, e qualsiasi altra obbligazione contratta dai partner
congiuntamente. Inoltre, la Suprema Corte inserisce anche quelli che scaturiscono da un fatto
illecito.
Per quanto riguarda la NATURA GIURIDICA DELLA COMUNIONE, abbandonata la tesi che vede la
comunione come un soggetto di diritto autonomo rispetto ai coniugi, oggi prevale la tesi che
vede la comunione come la contitolarità dei beni coniugali.
- LO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE: art 191 cc elenca tassativamente i
presupposti a ricorrere dei quali il regime di comunione cessa:
a) La dichiarazione di assenza art 49 cc, la dichiarazione di morte presunta di uno dei due
coniugi art 58 cc
b) L’annullamento art 177 cc
c) Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio art 143 cc
d) La separazione personale art 150 cc
e) La separazione giudiziale dei beni art 193 cc (la Legge del 2015 riformando l’art 191 cc
stabilisce che lo scioglimento della comunione opera nel momento in cui il presidente
del Tribunale li autorizza a vivere separati ovvero alla data di sottoscrizione del processo
verbale di separazione dei coniugi).
f) Il mutamento convenzionale del regime patrimoniale art 210 cc
g) Il fallimento di uno dei due coniugi art 171 co 4 cc
Dopo la Legge 76/2016 un ulteriore causa di scioglimento della comunione si concretizza
qualora intervenga una delle cause di risoluzione del contratto di convivenza con il quale il
regime della comunione fu istituito.
La cessazione del regime di comunione dei beni da luogo ai seguenti effetti:
a) Determina il momento in cui i beni che rientrano nella cd. comunione de residuo
diventano parte del patrimonio comune
b) Fa si che i beni che ricadono nella comunione immediata vengono assoggettati alle
regole che governano la comunione ordinaria e possono formare oggetto di atti di
disposizione individuali riferiti alla quota di cui è titolare ciascun coniuge o partner
c) Determina il venir meno del dovere di amministrazione congiunta (180 -184 cc)
d) Fa si che la responsabilità riferita alle obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia
(186 cc) non sia più configurabile dopo lo scioglimento
e) Determina il sorgere del diritto potestativo di ciascun coniuge di domandare la divisione
art 1111 cc
Qualora i coniugi separati addivengano a una riconciliazione possono porsi delicati problemi
con riferimento alla ricostruzione del regime di comunione e tutela dei terzi: la giurisprudenza
di legittimità ha sancito che l’intervenuta riconciliazione ripristina in modo automatico il regime
di comunione ma per quanto riguarda i rapporti dei coniugi con i terzi l’intervenuta
ricostruzione del regime di comunione può essere opposta a coloro che acquistano diritti dal
coniuge a titolo oneroso e in buona fede solo qualora sia stata un’adeguata informazione
esterna circa l’avvenuta conciliazione.
LA DIVISIONE viene effettuata ripartendo in parti uguali l’attivo e il passivo (194 cc). L’art 192
cc dispone che ciascun coniuge è tenu
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