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La filiazione
La concezione originaria del codice civile del 1942 prevedeva che chiunque fosse stato concepito da soggetti uniti in matrimonio fosse considerato un FIGLIO LEGITTIMO, con il pieno riconoscimento del rapporto con entrambi i genitori e le loro famiglie. Al contrario, una persona generata al di fuori del matrimonio aveva lo status di FIGLIO NATURALE, con limitazioni più o meno ampie nel rapporto con ciascun genitore.
L'articolo 30 comma 1 e 2 della Costituzione fa riferimento a tutti i figli e alla loro tutela, mentre il comma 3 sottolinea l'importanza del dato biologico della filiazione, che si applica sia ai figli nati dentro che fuori dal matrimonio, senza alcuna discriminazione tra di loro. Tuttavia, è soprattutto con la Legge 219/2012 che si è avuto il PARIFICATO LO STATO DEI FIGLI, con uno STATUS UNICO DI FIGLIO, e con la relativa delega 154/2003, con la quale non si è limitati ad eliminare quasi tutte le differenze residue in relazione agli effetti della filiazione, ma si è intervenuti anche...
con la disciplina delle azioni di stato. Prima solo il figlio nato in costanza di matrimonio poteva istaurare il rapporto di parentela con i genitori biologici, cosa che non era consentito ai figli naturali (figlio nato in un regime di convivenza e non in costanza di matrimonio), il figlio naturale non vantava diritti successori nei confronti dei parenti collaterali del genitore biologico. Con la legge 2012 viene introdotto l'art. 315 rubricato "stato giuridico della filiazione" e sancisce che tutti i figli hanno lo stesso status giuridico (figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e figli adottivi); a questa norma si collega l'art. 54 cc (modificato dalla legge 219/2012) che sancisce che la parentela è "il vincolo di parentela è quel legame che nasce sia nel caso da filiazione avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso avvenuta fuori da esso sia nel caso di figlio adottivo". Nonostante la formale unificazione, residuanodifferenze tra la "filiazione nel matrimonio" e quella "fuori dal matrimonio" anche sul piano degli effetti del rapporto, con riferimento all'inserimento del figlio nella famiglia di uno dei genitori, nonché sull'acquisto del cognome. Per quanto riguarda le azioni di stato, in particolare quella riguardante il reclamo dello stato di filiazione resta riservata alla costituzione del rapporto di filiazione nel matrimonio, senza invadere il campo della dichiarazione di paternità o maternità che disciplina il rapporto di filiazione fuori dal matrimonio. Allo stesso tempo l'azione di contestazione della filiazione e l'azione di disconoscimento della paternità restano circoscritte alla rimozione dello status di figlio costituito automaticamente; mentre lo status di figlio fuori dal matrimonio può essere messo in discussione con l'impugnazione del riconoscimento. Come si acquista lo status di figlio? - In costanza di matrimonio, il figlio acquisisce automaticamente lo status di figlio legittimo. - Fuori dal matrimonio, il figlio può acquisire lo status di figlio attraverso il riconoscimento volontario da parte del padre o della madre, oppure attraverso una sentenza di accertamento di paternità o maternità.Il matrimonio si acquista automaticamente a seguito della dichiarazione di nascita nei confronti di entrambi i genitori, salvo l'obbligo di rispettare la volontà della madre di rimanere nell'anonimato ai sensi del D.P.R del 396/2000 art 30 (in questo caso non può esservi collegato alcun coniuge). I presupposti per l'attribuzione automatica sono:
- Il parto della moglie che risulta dalla dichiarazione di nascita: solitamente non si pongono problemi circa la maternità, in quanto è madre colei che partorisce ossia la madre gestazionale.
- La paternità del marito: in materia di paternità vige il regime delle "presunzioni", secondo la disciplina introdotta nel 2013 si presume che il marito della madre sia il padre di colui che è stato concepito o è nato durante il matrimonio (art 231 cc). Un'ulteriore presunzione vale per risalire alla data del concepimento ossia si considera concepito durante il matrimonio.
colui che è nato entro 300 giorni dalla data dell'annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
art. 232 cc.
3) Il matrimonio dei coniugi e la costanza del matrimonio: è accertabile direttamente la sussistenza del vincolo matrimoniale in quanto la celebrazione del matrimonio (religioso o civile) o le cause della sua cessazione risultano dagli atti di stato civile.
Lo stato di filiazione si costituisce automaticamente anche se il matrimonio è dichiarato NULLO, a meno che l'invalidità non dipenda da incesto o che i coniugi siano entrambi in mala fede. Nel caso di incesto si applica la disciplina del riconoscimento ex art 251 cc.
Si può dimostrare, in sede di reclamo, che il concepimento è avvenuto in costanza di matrimonio anche se non rispetta suddetti termini (occorre però dimostrare che la gestazione è stata anomala e di durata eccezionalmente lunga).
La presunzione di paternità del marito
donna è sposata, il marito è automaticamente considerato il padre legale del bambino. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni a questa regola. 1) Concepimento durante un periodo di separazione: se il figlio è stato concepito durante un periodo di separazione personale dei coniugi, il marito non è legalmente considerato il padre, poiché durante la separazione i coniugi non sono vincolati all'obbligo di fedeltà. 2) Concepimento e nascita durante il matrimonio: se il figlio è concepito e nato durante il matrimonio, non ci sono presunzioni legali che attribuiscono la paternità al marito della madre. La paternità viene attribuita per legge solo se il parto o il concepimento avvengono entro i termini previsti dalla legge, ovvero entro 300 giorni dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio. 3) Procreazione medicalmente assistita: se il figlio è concepito tramite tecniche di procreazione medicalmente assistita, la filiazione si costituisce automaticamente se il bambino è nato durante il matrimonio o se si può dimostrare che l'embrione è stato fecondato prima della cessazione del matrimonio, anche se i coniugi non hanno espresso il consenso. Il riconoscimento del figlio può avvenire in diversi modi, ad esempio attraverso una dichiarazione di riconoscimento volontario da parte del padre o tramite una sentenza del tribunale.La nascita non avviene in costanza di matrimonio ma convivono more uxorio occorre un formale atto di riconoscimento del figlio da parte di entrambi i genitori o di uno soltanto, attraverso una dichiarazione del soggetto o un accertamento giudiziale di maternità o paternità ai sensi dell'art 269 cc; questa dichiarazione non incide in alcun modo sulla condizione dell'altro genitore (art 258 cc).
Il riconoscimento del figlio naturale è un atto irrevocabile che deve essere dichiarato personalmente dal padre o dalla madre, congiuntamente o disgiuntamente, nella dichiarazione di nascita sino al momento della redazione dell'atto di nascita, oppure con successiva dichiarazione contenuta in atto pubblico (deve essere annotata nell'atto di nascita) o in un testamento (il notaio ha il dovere di trasmetterla solo dopo la morte del testatore o entro 20 giorni dalla pubblicazione del testamento olografo o segreto - può essere contenuta in
qualsiasi forma di testamento ammessa dalla legge) o resa davanti a un ufficiale di stato civile. La dichiarazione di riconoscimento può essere resa anche prima della nascita del figlio, purché successiva alla data del concepimento: l'efficacia del riconoscimento prenatale è subordinata alla nascita e non può precedere il riconoscimento della madre gestante. Ex art 255 cc il riconoscimento può intervenire dopo la morte del figlio, in tal caso però il riconoscimento ha un'efficacia limitata poiché non produce alcun effetto a beneficio del genitore il quale non potrà essere considerato erede legittimo. La dichiarazione di riconoscimento può avvenire anche da un minorenne che abbia però compiuto 16 anni di età o se di età inferiore è necessaria l'autorizzazione del giudice. L'EFFICACIA DEL RICONOSCIMENTO è subordinata all'assenso insindacabile del figlio se hagià compiuto 14 anni di età. L'assenso viene annotato nell'atto di nascita, anche dopo la dichiarazione del riconoscimento: il riconoscimento del genitore non può essere revocato ma resta soggetto al potere del figlio di esprimere con effetto retroattivo il proprio assenso. Se il figlio non ha ancora compiuto 14 anni non occorre il suo assenso, in tal caso se è già stato riconosciuto da uno dei genitori è richiesto il consenso del primo genitore per il riconoscimento del secondo (250 co.3 cc). Il consenso può essere negato solamente se sussista un pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psicofisico del minore (Cassazione). Il riconoscimento è inammissibile se contrasta con un diverso status di filiazione art 253 cc, occorre pertanto, ai fini dell'efficacia del riconoscimento, che sia stato rimosso con sentenza passata in giudicato il precedente status. Nel caso di riconoscimento di figli incestuosi, èNecessaria l'autorizzazione del giudice il quale deve valutare l'interesse del figlio affinché non derivi pregiudizio dal riconoscimento.
IL RICONOSCIMENTO PUO' ESSERE IMPUGNATO DI FRONTE AL GIUDICE PER:
- Difetto di veridicità: nella quale si tutela l'interesse generale alla verità dello stato filiale e di conseguenza è sollevabile da qualsiasi interessato (legittimazione assoluta) ed è imprescrittibile per colui che è stato soggetto del riconoscimento, mentre per colui che ha fatto il riconoscimento decade entro 1 anno dal riconoscimento, ex art 263 cc (decadenza di 5 anni per gli altri legittimati). Tutela colui che per errore ha effettuato il riconoscimento. Ai fini dell'accertamento del difetto di veridicità la giurisprudenza richiede la dimostrazione dell'assoluta impossibilità del rapporto di filiazione. Non può essere impugnato per difetto di veridicità il riconoscimento del nato da
fecondazione eterologa se vi è stato il consenso.- Per violenza o per interdizione giudiziale ossia a tutela di chi ha effettuato il riconoscimento e possono essere sollevate solo per un periodo limitato art. 265 cc. Può essere fatta valere dall'autore del riconoscimento entro il termine di 1 anno che decorre dalla cessazione della violenza o dello stato di interdizione, se l'autore del riconoscimento viziato ha meno di 16 anni il termine decorre dal raggiungimento della maggiore età, inoltre finché dura l'interdizione giudiziale l'azione può essere promossa dal rappresentante senza limiti di tempo.- Dichiarazione giudiziale di maternità e di paternità: riconoscimento dello status di filiazione ad opera del figlio. È necessario però che il soggetto che agisce non abbia già lo status di figlio legittimo o uno status di figlio naturale incompatibile, ovvero se sia stato dichiarato lo stato di
adottabilità o si sia provveduto all'affidamento pre adottivo. L'azione è imprescrittibile e la legittimazione attiva è riservata