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sottoscrivere dagli sposi). I coniugi sono parti necessarie dell’accordo (anche se il fondo

patrimoniale può essere costituito anche da un terzo – con atto tra vivi o con testamento). Le

convenzioni matrimoniali possono contenere anche le donazioni (art 774 cc).

- Il minore ammesso a contrarre matrimonio, quindi non ancora emancipato, può

prestare il consenso per tutte le convenzioni matrimoniali le quali sono valide se lo

stesso è assistito da un genitore esercente la potestà o da un tutore/curatore

speciale nominato ex art. 90 cc. Il minore emancipato, dopo la celebrazione del

matrimonio, che proceda alle conclusioni di convenzioni matrimoniali deve essere

assistito da un curatore

- L’inabilitato (o colui contro il quale è stato promosso un giudizio di inabilitazione)

può stipulare convenzioni matrimoniali se è assistito da un curatore.

- Per l’interdetto (che siano venuti tali durante il matrimonio) non è prevista alcuna

norma speciale, di conseguenza seguendo le norme ordinarie la stipulazione delle

convenzioni spetta al tutore.

In mancanza di queste osservazioni le convenzioni matrimoniali sono ANNULLABILI sia

dall’incapace che dal suo rappresentante legale.

OPPONIBILITA’: le convenzioni matrimoniali non sono opponibili ai terzi se annotate a margine

dell’atto di matrimonio (162 co.2 cc). Nell’annotazione devono esservi la data della

convenzione, il notaio rogante e le generalità dei contranti ovvero la scelta della separazione

dei beni effettuata durante la celebrazione del matrimonio. La convenzione non annotata non è

opponibili neanche ai terzi che ne abbiano avuto conoscenza, dunque l’annotazione è

fondamentale per l’opponibilità.

L’art. 2647 cc prevede inoltre la trascrizione, se hanno per oggetto beni immobili: della

costituzione del fondo patrimoniale, delle convenzioni che escludono i beni medesimi dalla

comunione tra coniugi, degli atti e dei provvedimenti di scioglimento della comunione e infine

degli atti di acquisto di beni personali a norma dell’art 179 lettera c, d, e ed f.

Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno

effetto se l’atto pubblico non è stipulato con il consenso di tutte le persone che sono state parti

nelle convenzioni medesime o dei loro eredi (art. 163 cc).

NB: le convenzioni matrimoniali possono essere oggetto di simulazione (relativa o assoluta) e

affinché la controdichiarazione (in cui consta la simulazione) sia efficace è necessario che tutte

le parti manifestino per iscritto, contestualmente alla stipulazione della stessa e tutte

simultaneamente, la loro volontà difforme da quella espressa nell’atto simulato.

Si usa distinguere il:

1) REGIME PRIMARIO – CONTRIBUTIVO: che attiene alla contribuzione del ménage familiare

e si sostanzia in norme inderogabili che sanciscono il dovere di prestare l’apporto

necessario alla conduzione della famiglia, sia per quanto concerne i reciproci doveri tra

coniugi (143 cc) sia per quanto riguarda i doveri che i genitori assumono nei confronti

dei figli (147,148 e 316 bis).

2) REGIME SECONDARIO – DISTRIBUTIVO: costituito da regole che disciplinano la spettanza

dei beni dei coniugi (art. 177-179-215 cc), la loro amministrazione (180, 185,217 cc) e i

profili connessi alla responsabilità patrimoniale (186-190 cc).

Qual ora i coniugi non manifestano la volontà di adottare un regime convenzionale, i

loro rapporti verranno regolati dal Regime della Comunione legale art.159 cc: opera

automaticamente se le parti non dichiarano di volere la separazione, nel 1975 era ritenuto il

regime più consono alla vita familiare (COMUNIONE LEGALE) Gli sposi però poi possono

modificare il regime di comunione, optando per la cd. COMUNIONE CONVENZIONALE art. 210 cc

(considerata una deroga alla comunione legale) ad essi è consentito, entro certi limiti,

rendere più ampio l’oggetto della comunione o restringerne la portata, ma è preclusa la

possibilità di derogare alle norme relative all’amministrazione dei beni comuni all’eguaglianza

delle quote.

Il regime di comunione (LEGALE O CONVENZIONALE) può essere integrato anche con la

costituzione di un fondo patrimoniale (art.167 cc) con il quale è possibile destinare uno o più

beni all’esigenze della famiglia, creando un vincolo che limita la disponibilità di questi beni per i

coniugi e la tutela di questi beni da parte di alcune categorie di creditori.

Le convenzioni matrimoniali devono essere redatte necessariamente per atto pubblico (anche

le loro modifiche) ma non presuppongono necessariamente la forma solenne.

NB: il regime della comunione è stato assunto quale regime legale anche nelle unioni civili

(L.76/2016) e può essere costituito dai conviventi mediante un’opzione espressa nel contratto

di convivenza. LA COMUNIONE LEGALE

Il regime di comunione dei beni, che si instaura automaticamente all’atto di matrimonio in

assenza di un’opzione diversa, regola:

- L’ATTRIBUZIONE DEI BENI DEI CONIUGI CONSEGUITI SUCCESSIVAMENTE AL

MATRIMONIO ART. 177-179 CC. Quali sono i beni che fanno parte della comunione

art. 177 cc (comproprietà) e beni che non fanno parte della comunione (proprietà)?

I beni che fanno parte della comunione sono divisi in TRE CATEGORIE DI APPARTENENZA:

a) I beni che rientrano nella comunione immediata – ossia

- gli acquisti compiuti durante il matrimonio

- le aziende gestite da entrambi i coniugi

- gli utili e gli incrementi derivanti dalla gestione comune di queste aziende quando la

costituzione sia anteriore al matrimonio

appartengono ai coniugi in egual misura e sono soggetti alle regole che disciplinano

l’amministrazione dei beni in comune. Entrano in comunione automaticamente, quindi

prescinde il fatto che l’acquisto del bene sia stato compiuto da uno solo dei coniugi e

che dal punto formale solo uno ne risulti intestatario (in questo caso grava sul terzo

l’onere di integrare le risultanze dei registri immobiliari – in cui è indicata l’appartenenza

individuale del bene – con i registri di stato civile e verificare che esiste effettivamente il

regime di comunione dei beni).

Per quanto riguarda i beni che entrano immediatamente nella comunione si sono posti

problemi circa:

- i diritti di credito: una soluzione intermedia della Cassazione adotta come criterio

distintivo quello secondo cui la caduta in comunione riguarderebbe esclusivamente i

diritti dai quali scaturisce uno stabile incremento del patrimonio e non i cd. diritti

strumentali; le partecipazioni societarie rientrano tra i beni in comune.

- I beni acquistati a titolo originario: non esiste una regola specifica e bisogna

distinguere i tipi di acquisto; nel caso in cui viene costruito un immobile in una suolo

di proprietà di uno dei due coniugi, la Cassazione a sezioni unite ha da tempo

definito la questione statuendo che nel regime di comunione legale la costruzione

realizzata da entrambi i coniugi sul suolo di proprietà di uno di essi appartiene

individualmente a questo ultimo in virtù delle disposizioni in materia di accessione e

pertanto non costituisce oggetto di comunione legale.

b) Nella comunione de residuo rientrano i beni che costituiscono oggetto di

disposizione e amministrazione individuale e che possono divenire comuni solo per la

parte che residui nel momento in cui la comunione si scioglie (art. 177 lettera b, c e art

178 cc).

L’espressione “de residuo” indica quella categoria di beni destinati a divenire comuni nella

misura che residua al momento dello scioglimento della comunione stessa, e ne fanno

parte:

1) Frutti dei beni del proprio coniuge percepiti e non consumati al momento della

comunione (177 let b)). Sono frutti le utilità economiche che scaturiscono da un bene

principale e si distinguono in frutti naturali (es. prodotti agricoli) e frutti civili (es.

canone di locazione).

2) I proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi che allo scioglimento della

comunione non siano stati consumati (177 lettera c). Sono proventi dell’attività

separata quelle utilità che ciascun coniuge ricava dallo svolgimento della propria

attività professionale.

3) I beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio

e gli incrementi dell’impresa costruita anche precedentemente (art 178 cc).

FINCHE’ DURA LA COMUNIONE I BENI CHE RICADONO NELLA COMUNIONE DE RESIDUO

SONO DI APPARTENENZA ESCLUSIVA DEL TITOLARE IL QUALE LI PUO’ AMMINISTRARE

DISCREZIONALMENTE (ART 217 CC), sono nel momento in cui la comunione si scioglie

sorge in capo al coniuge non titolare il diritto alla compartecipazione sui beni de residuo

non consumati nella misura della metà.

IN MATERIA DI ATTIVITA’ D’IMPRESA: l’art 177 lettera d dispone che le aziende gestite dai

coniugi e costituite dopo il matrimonio entrano immediatamente nella comunione, l’art 177

co.2 dispone invece che qualora si tratta di aziende appartenenti a uno dei due coniugi

prima del matrimonio, ma gestita da entrambi, la comunione riguarda solo gli utili

incrementi; l’art 178 cc invece sancisce che i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno

dei due coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche

precedentemente fanno parte della comunione de residuo. [bisogna combinare il criterio

temporale e il criterio della gestione comune e in definitiva se l’azienda viene costituita

prima dell’istaurarsi del regime di comunione entrano in essa solo gli utili e gli incrementi,

mentre se viene costituita dopo la comunione entrano in comune i beni aziendali e gli

incrementi].

c) L’art 179 cc elenca poi tassativamente categorie di beni che, nonostante la scelta del

regime di comunione, conservano una natura personale e sono:

- art 179 lettera a) i beni di cui ciascun coniuge era titolare prima dell’istaurazione

della comunione dei beni

- art 179 lettera b) beni di natura personale conseguiti mediante donazione o

successione a causa di morte, salvo che il donante o il testatore non abbiano

espressamente attribuito il bene alla comunione

- art 179 lettera c) i beni ad uso strettamente personale

- art 179 lettera d) gli oggetti necessari per esercitare un’attività di svago e quelli

funzionali all’esercizio della professione

- art 179 lettera e) i beni conseguiti a titolo di risarcimento del danno

- art 179 lettera f) beni ottenuti mediante lo scambio di beni già personali o

mediante l’impiego di somme conseguite dall’alienazione di beni personali.

- LE MODALITA’ DI AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNI ART. 180 – 184 CC E BENI

PERSONALI ART.185 CC. Come si amministra la comunione?

In attuazione al principio di parità tra i coniugi (art 29 co.2 Cost) l’art 180 cc sancisce

inderogabilmente (art 210 cc) la regola secondo cui gli atti di ordinaria amministrazione

(amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essi

relativi) spettano disgiuntamente a entrambi i coniugi, mentre gli atti di straordinaria

amministrazione devono essere compiuti dai coniugi congiuntamente. Nella prima infatti

prevalgono le esigenze di speditezza della gestione e di tutela dell’affidamento dei terzi; nella

seconda invece prevale (art 144 cc) l’esigenza di rendere partecipe entrambi i coniugi delle

decisioni relative al compimento di atti di maggiore importanza.

L’art 184 cc stabilisce le conseguenze da ricollegare alla violazione della regola secondo cui gli

atti di straordinaria amministrazione vanno compiuti congiuntamente qual ora gli atti

riguardano beni immobili o beni mobili registrati il coniuge che non ha prestato il suo consenso

(salva la possibilità di convalidare) può domandare l’annullamento entro 1 anni dalla data in cui

ha avuto conoscenza del compimento dell’atto, o comunque entro 1 anno dalla trascrizione.

Invece colui che ha compiuto un atto di disposizione di un bene mobile eccedente l’ordinaria

amministrazione può soltanto essere obbligato a ricostruire la comunione, o quando non è

possibile, corrispondere l’equivalente valore art 184 co.3 cc. (Esteso agli uniti civilmente e ai

conviventi).

Questo pone problemi sul principio generale secondo cui gli atti compiuti da soggetti che non

dispongono della necessaria legittimazione sono inefficaci questione ritenuta infondata dalla

Corte Costituzionale differenziando la comunione ordinaria in cui vi sono le quote e la

comunione legale in cui è senza quote.

NB: si ritiene che SOLO gli atti di disposizione di beni già comuni siano soggetti alle norme 180-

185 cc (ossia atti di amministrazione) mentre gli atti di acquisto devono considerarsi estranei

all’ambito applicativo delle regole in tema di amministrazione.

NB2: Possono considerarsi atti di straordinaria amministrazione quegli atti idonei ad apportare

sensibili modifiche alla composizione e alla consistenza del patrimonio della famiglia o ad

incidere sulle condizioni di vita della famiglia (Cassazione); diversamente rientrano

nell’ordinaria amministrazione quegli atti funzionali al godimento e al mantenimento dei beni.

- I PROFILI DI RESPONSABILITA’ DEI CONIUGI NEI CONFRONTI DEI CREDITORI ART 186-

190 CC. La responsabilità per gli atti compiuti dai coniugi, in quanto avendo una

parte del patrimonio comune e altri due patrimoni individuali separati, nei rapporti

creditori/coniugi i creditori si possono dividere in creditori dei coniugi e creditori

personali.

L’articolata disciplina prevede obblighi che gravano sui beni comuni e obblighi che gravano sui

patrimoni personali di ciascun partener, dando vita ad un sistema che è stato definito

responsabilità incrociata.

I debiti contratti per far fronte alle esigenze della famiglia si riflettono in prima battuta sui beni

della comunione (art 186 cc), qualora questi siano insufficienti per soddisfare le pretese dei

creditori, la responsabilità può arrivare (limitatamente alla misura della metà dell’importo del

credito, anche ai beni personali di ciascun coniuge (o soggetto unito civilmente o convivente).

Nel caso in cui i debiti vengono contratti da un singolo coniuge per esigenze personali, i

creditori potranno soddisfarsi anzitutto sul patrimonio del soggetto e qual ora non siano

reperibili risorse sufficienti a soddisfare il credito, la responsabilità patrimoniale si propaga, nei

limiti della metà dell’importo del credito, anche al patrimonio comune art 189 cc.

Questo principio trova applicazione anche con riferimento alle obbligazioni contratte dai coniugi

prima del matrimonio (187 cc) o prima dell’unione civile o della convivenza.

NB: i debiti che sono contratti per esigenze familiari sono: oneri e pesi che gravano sui beni

comuni, ai carichi dell’amministrazione, alle spese per il mantenimento della famiglia, per

l’istruzione e l’educazione dei figli, e qualsiasi altra obbligazione contratta dai partner

congiuntamente. Inoltre, la Suprema Corte inserisce anche quelli che scaturiscono da un fatto

illecito.

Per quanto riguarda la NATURA GIURIDICA DELLA COMUNIONE, abbandonata la tesi che vede la

comunione come un soggetto di diritto autonomo rispetto ai coniugi, oggi prevale la tesi che

vede la comunione come la contitolarità dei beni coniugali.

- LO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE: art 191 cc elenca tassativamente i

presupposti a ricorrere dei quali il regime di comunione cessa:

a) La dichiarazione di assenza art 49 cc, la dichiarazione di morte presunta di uno dei due

coniugi art 58 cc

b) L’annullamento art 177 cc

c) Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio art 143 cc

d) La separazione personale art 150 cc

e) La separazione giudiziale dei beni art 193 cc (la Legge del 2015 riformando l’art 191 cc

stabilisce che lo scioglimento della comunione opera nel momento in cui il presidente

del Tribunale li autorizza a vivere separati ovvero alla data di sottoscrizione del processo

verbale di separazione dei coniugi).

f) Il mutamento convenzionale del regime patrimoniale art 210 cc

g) Il fallimento di uno dei due coniugi art 171 co 4 cc

Dopo la Legge 76/2016 un ulteriore causa di scioglimento della comunione si concretizza

qualora intervenga una delle cause di risoluzione del contratto di convivenza con il quale il

regime della comunione fu istituito.

La cessazione del regime di comunione dei beni da luogo ai seguenti effetti:

a) Determina il momento in cui i beni che rientrano nella cd. comunione de residuo

diventano parte del patrimonio comune

b) Fa si che i beni che ricadono nella comunione immediata vengono assoggettati alle

regole che governano la comunione ordinaria e possono formare oggetto di atti di

disposizione individuali riferiti alla quota di cui è titolare ciascun coniuge o partner

c) Determina il venir meno del dovere di amministrazione congiunta (180 -184 cc)

d) Fa si che la responsabilità riferita alle obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia

(186 cc) non sia più configurabile dopo lo scioglimento

e) Determina il sorgere del diritto potestativo di ciascun coniuge di domandare la divisione

art 1111 cc

Qualora i coniugi separati addivengano a una riconciliazione possono porsi delicati problemi

con riferimento alla ricostruzione del regime di comunione e tutela dei terzi: la giurisprudenza

di legittimità ha sancito che l’intervenuta riconciliazione ripristina in modo automatico il regime

di comunione ma per quanto riguarda i rapporti dei coniugi con i terzi l’intervenuta

ricostruzione del regime di comunione può essere opposta a coloro che acquistano diritti dal

coniuge a titolo oneroso e in buona fede solo qualora sia stata un’adeguata informazione

esterna circa l’avvenuta conciliazione.

LA DIVISIONE viene effettuata ripartendo in parti uguali l’attivo e il passivo (194 cc). L’art 192

cc dispone che ciascun coniuge è tenu

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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