DIRITTO TRIBUTARIO
Introduzione:
Il diritto tributario studia il tributo ossia quell’entrata di carattere pubblico (ossia che non è nella
disposizione del singolo ma è un’entrata finalizzata a tutti i membri della collettività) destinata a finanziarie le
spese pubbliche della collettività e conseguentemente il parametro di riferimento è proprio la collettività:
-
Collettività statale contributi statali o erariali
- Tributi relativi all’UE
- Tributi regionali, provinciali e comunali
Il tributo nasce come sistema di finanziamento dei costi della collettività, è coattivo ossia il cui pagamento
prescinde integralmente dalla volontà del soggetto passivo (del debitore). L’attività finanziaria degli enti
pubblici e la regolamentazione giuridica (alcuni istituti propri della finanza pubblica (imposta, tassa,
contributi) ) sono contraddistinti da un duplice elemento in comune:
- L’esercizio di un potere di supremazia (espressione del principio di supremazia – fisco)
- Irrilevanza della volontà del soggetto tenuto all’adempimento dell’obbligo
In ogni contesto, in cui la partecipazione del singolo può essere involontaria, l’individuazione delle fonti di
copertura delle spese occorrenti per la sussistenza dell’organizzazione stessa si rende necessaria senza il
concorso dei singoli individui che ne fanno parte. La fonte dell’obbligazione tributaria è sempre la legge,
dunque il tributo è quell’entrata destinata a finanziare le pubbliche spese e la cui nascita deriva sempre dalla
legge. E’ solo la legge e gli atti aventi forza di legge che possono istituire un tributo.
Il diritto tributario ha ad oggetto i principi disciplinanti le entrate pubbliche derivanti da atti non ricollegabili ad
una manifestazione di volontà del soggetto (obbligatorietà della prestazione, costrizione della prestazione
che nasce da un’esigenza pubblica) DIVERSO dal diritto finanziario che studia tutte le entrate pubbliche ivi
comprese quelle derivanti da atti volontari.
Il tributo nasce in stati democratici ed era semplicemente l’applicazione di una volontà nascente da un atto
autoritativo non imposta dalla collettività ma ad esempio dal Re o dal soggetto che deteneva l’autorità in quel
momento e non per finanziare la collettività ma per finanziare ciò che lui riteneva importante, oggi invece il
tributo in tutti gli ordinamenti è sempre collegato all’espressione della collettività. La funzione del tributo oggi
è quella di strumento di finanziamento per beni/servizi statali da offrire alla collettività. Nel tributo vi è dunque
un elemento specifico la destinazione funzionale : finanziamento delle spese pubbliche, della collettività
dove il soggetto, sopra cui gravano i tributi, fa parte.
CAPITOLO I:
Tipologie di tributi
La distinzione delle categorie tributarie nasce nell’ambito di scienza delle finanze (che studia i criteri di
reperimento delle finanze) che nulla ha a che fare con il diritto tributario che possiede un approccio giuridico
(rapporto tra soggetto passivo del tributo e quello attivo) e non economico. Non si è riusciti a creare un
codice tributario in quanto i tributi cambiano in continuazione poiché spesso non garantiscono più le entrate
necessarie per il finanziamento dello Stato poiché cambiano i costi e la situazione economica. La scienza
delle finanze ci ha fornito degli input classificatori.
1) La prima classificazione/categorie è quella relativa alle IMPOSTE: è la categoria generale più diffusa
dei tributi, è quella categoria di tributo che va a finanziare i cd. SERVIZI INDIVISIBILI erogati alla
collettività dallo Stato o dall’ente locale/sovrannazionale. I servizi indivisibili sono quei servizi di cui
ha diritto il cittadino non come singolo ma uti cives ossia solo perché appartiene a quella collettività
es. sanità, istruzione obbligatoria. L’imposta dei servizi indivisibili deve essere pagata anche se il
soggetto non usufruisce di quel servizio. L’imposta è dunque quel tributo detto ACAUSALE, senza
causa, viene pagato ma non c’è una causa per cui si paga e non si riceve nulla in cambio (la
partecipazione del costo non tiene conto del beneficio che il soggetto trae dal pagamento). L’imposta
opera al di fuori di qualsivoglia nesso di corrispettività tra soggetto che applica il tributo e quello
chiamato al pagamento.
Le imposte più importanti sono L’IRPEF che va a colpire il possesso del reddito ossia quella ricchezza
che viene prodotta da una persona fisica in un determinato arco temporale, IRPEF in relazione alla
capacità contributiva.
1 2) Un'altra categoria di tributo è la TASSA che è destinata a soddisfare i SERVIZI DIVISIBILI ossia
quelli che sono utilizzabili individualmente dai consociati es. smaltimento dei rifiuti. Il tributo non è più
acausale ma con la tassa la causa c’è e il beneficio collegato è collegato. Il soggetto sa a cosa è
destinato il tributo e ne trae beneficio. Le tasse sono strettamente collegate ai servizi utilizzati. Nel
nostro ordinamento abbiamo due categorie di tassa: la prima è quella per cui il contribuente paga il
tributo per ricevere un servizio – Tasse dovute a fronte dell’erogazione di servizi pubblici es. tasse
universitarie, la TARI ossia la tassa sui rifiuti ; la seconda categoria invece è quella di tasse
ricollegabili all’esercizio di pubbliche funzioni quali la reintegrazione dei costi sostenuti dalla PA ad
es. tassa di concessione governativa dovuta in seguito alla richiesta di rilascio del passaporto anche
se il passaporto non viene rilasciato. In quest’ultimo caso si prescinde dal servizio utilizzato ma la
tassa è destinata a remunerare esclusivamente il costo dell’attività pubblica richiesta da un privato
ma che non necessariamente si estrinseca nella richiesta di un servizio.
3) I MONOPOLI FISCALI in forza di legge lo svolgimento di un’attività economica può essere
riservata in via esclusiva allo stato. Con i monopoli si riserva la commercializzazione di un certo
bene allo Stato, garantendogli un prezzo maggiorato di quello che sarebbe generato dalle dinamiche
di un libero mercato. Sono giustificati dall’esigenza di procurare un’entrata tributaria. L’art 43 Cost
ammette l’istituzione di riserve monopolistiche a favore dello Stato o di altri enti pubblici soltanto per
fini di utilità generale ed in ipotesi tassative. I monopoli fiscali non contrastano con l’ordinamento
comunitario perché non comportano una discriminazione tra i cittadini degli Stati membri e in più le
deroghe alle regole di concorrenza sono limitate a quelle indispensabili per procacciare un’entrata
fiscale (principio eurounitario).
Distinguiamo tra monopoli:
-
DI DIRITTO lo Stato ascrive a se lo svolgimento di attività economica
-
FISCALI oltre alla riserva statale di quella attività economica vi è anche l’applicazione del tributo
che è giustificato da esigenze di gettito. Es. tabacchi.
4) IL CONTRIBUTO non è di agevole definizione, il legislatore raggruppa una serie di fattispecie
eterogenee, alcune tributarie e altre no ad esempio quelli previdenziali. Sono collegati, come le
tasse, a un’attività dell’ente pubblico destinata di per sé alla collettività in modo indistinto, ma trovano
fondamento nel beneficio che i particolari soggetti ricavano da quella specifica attività pubblica.
Solitamente si distingue in
Contributi aventi natura tributaria
- ad esempio, il contributo integrativo di utenza stradale ed era a carico dei soggetti che, in
dipendenza dell’esercizio di un’industria o di un commercio, cagionavano un logorio eccezionale alle
strade (simile alla tassa infatti il contributo ha una natura ibrida e mista, ha delle connotazioni della
tassa e alcune dell’imposta)
- Il contributo di migliora specifica: era previsto a carico dei titolari di beni contigui a un’opera pubblica
in grado di aumentare il valore
Oggi comunque i contributi sono quasi scomparsi dal nostro ordinamento. Questo strumento è stato
abbandonato dal legislatore tributario che è focalizzato sulle imposte. I contributi hanno rilevanza nella sfera
previdenziale, ma in ambito tributario hanno perso la loro rilevanza.
Contributi aventi natura non tributaria rientrano in tale categoria tutti quei contributi non
riconducibili nell’alveo delle imposte o delle tasse. Trattasi di un fenomeno di estrema
incertezza concettuale che la dottrina qualifica come PARAFISCALITA’ (es. contributi
previdenziali). I contributi previdenziali non sono un tributo perché il contributo previdenziale
non è una somma che il legislatore ha destinato alla collettività. La funzione ad essi attribuita
è quella di assicurare la previsione pensionistica a singoli soggetti. Mentre con il tributo il
patrimonio del soggetto passivo si depaupera, con il contributo previdenziale non è così
perché la perdita è solo momentanea poiché verrà restituita. Il contributo previdenziale
rimane coattivo.
La ripartizione dei tributi ha un valore meramente descrittivo, la competenza giurisdizionale delle
Commissioni Tributarie infatti riguarda tutte le controversie ad oggetto tributi di ogni genere e specie.
2
Ulteriore distinzione di imposte (o tributi):
-
Tributo personale quello che mira a colpire la ricchezza prodotta direttamente dalla persona che
può essere sia fisica che giuridica. L’esempio più comune lo abbiamo nell’IRPEF e nell’IRES in
quanto qui il legislatore va a sottoporre ad imposizione quel maggior valore che si va a creare in un
lasso di tempo (anno solare per persone fisiche). Il riferimento a livello impositivo è il soggetto (e non
i beni) si va a guardare la ricchezza dimostrata dal soggetto in tutte le sue articolazioni e ovunque
prodotta.
-
Tributo reale il criterio impositivo è riferito al bene o al diritto che la persona fisica detiene, ad
esempio il bollo dell’auto o l’IMU ossia il bene immobile iscritto nel catasto. Si disinteressa del
titolare del bene e va direttamente a sottoporre ad imposizione il bene a seconda del suo valore.
Ultima distinzione:
-
Tributi diretti si intende quel tributo che è stato costruito dal legislatore in modo che sia sottoposta
ad imposizione direttamente ed evidentemente la ricchezza dimostrata dal soggetto passivo. Il
tributo va specificamente e inequivocabilmente a colpire proprio la ricchezza che è evidente, la
maggiore ricchezza che è evidente. Esempio le imposte sui redditi IRPEF.
-
Tributi indiretti in cui la manifestazione di ricchezza colpita dal tributo non è così evidente, nel
senso che il tributo non va a colpire una ricchezza che prima non c’era e oggi c’è ma invece va a
colpire quei comportamenti del soggetto passivo che denotano una ricchezza ma quella ricchezza
appunto è dimostrata da un comportamento e non è evidente da sé, non vi è un chiaro incremento
del patrimonio del soggetto passivo sottoposto ad imposizione. Es. IVA. Il tributo indiretto da una
manifestazione lata di ricchezza ma il legislatore pensa “se ti puoi comprare un iphone puoi disporre
di una parte del patrimonio senno l’iphone non lo compravi, quindi per questo atto di disposizione del
patrimonio devi contribuire alle spese pubbliche perché comprando dimostri la tua capacità
contributiva”.
TEORIE ALLA BASE DELLA NASCITA (che giustifica) DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA:
1) Teoria dichiarativa l’obbligazione nasce solo al verificarsi del presupposto d’imposta, la sua
fonte è esclusivamente la legge (norma impositrice). Il debito di imposta nasce quando si verifica
quel fatto indicato dalla norma come sintomatico di capacità contributiva. Questo trova fondamento
nel cd. schema norma- fatto c’è una norma che prevede un fatto quale imponibile, quando si
realizza quel fatto si diventa debitori. Ciò comporta che tutti gli atti successivi al verificarsi del
presupposto hanno solo una efficacia meramente dichiarativa/espositiva e non costitutiva del debito
già venuto ad esistenza. Ad esempio quando il contribuente compila la sua dichiarazione dei redditi
e calcola il tributo, non è quello il momento in cui sorge l’obbligazione ma il debito già c’è al
momento in cui ha preso lo stipendio e con la dichiarazione si è solo determinato.
Conseguentemente anche gli atti emessi dall’A.F hanno natura meramente dichiarativa/ricognitiva
dell’obbligo che è già insorto. ADERITO LA CORTE DO CASSAZIONE in quanto avvantaggia il fisco
poiché vi è una anticipazione dell’insorgenza del debito: già dal momento in cui percepisco la
ricchezza sono debitore.
2) Teoria costitutiva l’obbligazione d’imposta nasca solo quando il contributo è determinato,
specifico nei confronti del contribuente e ciò avviene solo quando il contribuente fornisce una
dichiarazione o è soggetto all’attività di accertamento. Non è accettabile ritenere che l’obbligazione
nasca solo in virtù della legge al momento in cui è realizzato il fatto sintomatico di capacità
contributiva. L’obbligazione nasce solo in seguito all’intervento dell’A.F in quanto solo con l’atto di
accertamento di essa, l’obbligazione astratta e indeterminata indicata dalla legge diventa specifica,
concreta e direttamente riferibile al contribuente debitore. La posizione debitoria per essere tale
deve essere specificamente individuata. Ai fini del sorgere dell’obbligazione tributaria è necessaria
un’opera di concretizzazione /di specificazione sia del soggetto debitore sia dell’ammontare del
tributo. Questa opera di accertamento si ha con la funzione impositiva esercitata dall’A.F ai fini
dell’insorgenza del debito è necessaria un’attività di accertamento/determinazione del tributo e di
riferimento di quel tributo al soggetto passivo. Qui il rapporto è di carattere norma- potere- fatto: al
verificarsi di quel fatto imponibile, la norma conferisce il potere all’A.F a determinare il tributo.
Questa teoria è criticata dai dichiarativisti perché sostengono che si ponga in contrasto con la riserva
di legge senza considerare però che comunque il presupposto dell’obbligazione è determinato dalla
legge. Non aderito dalla Cassazione in quanto si diventa debitori solo dopo che la ricchezza del
soggetto è sottoposta all’attività impositrice e di calcolo del tributo.
*Vedi neo dichiarativa.
3
3) Teoria procedimentale più recente (anni 60), teoria secondo la quale è difficile individuare per
tutti i tributi in maniera univoca il momento di nascita e la causa dell’obbligazione in quanto questi
mutano da tributo a tributo soprattutto oggi che i tributi sono molto diversi tra loro. Secondo questa
teoria è riduttivo ragionare solo in termini costitutivi o dichiarativi ma invece l’analisi dell’obbligazione
tributaria ossia l’analisi degli obblighi dei contribuenti emergono nell’ambito del procedimento
amministrativo in quanto il procedimento amministrativo (concatenazione di fatti ed eventi) è
presente in ogni tributo, dunque l’interprete dovrà analizzare i criteri di determinazione del tributo
previsti per ogni singola imposta e seguirli sulla base del procedimento di determinazione previsto
volta per volta. E’ riduttivo parlare semplicemente di obbligazione tributaria nel senso che la
posizione debitoria del contribuente è connessa a tutta un’altra serie di situazioni soggettive
qualificabili in termini di obblighi meramente strumentali o di obblighi di pagamento che per il
contribuente costituiscono debito ma non possono essere qualificate come obbligazioni tributarie. In
sostanza per la teoria procedimentale non esiste uno schema unico e dunque non si può adottare lo
stesso schema esegetico ai fini di decidere quando il contribuente diventa debitore, le regole sono
diverse a seconda dell’imposta.
Secondo Girelli è la più complessa ma più corretta.
CAPITOLO II:
La norma tributaria
Principio solidaristico ex art 2 Cost di fondamentale importanza nel diritto tributario.
Principio della capacità contributiva art 53 Cost
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
Comma 1 “
contributiva .” Il criterio giustificativo che i padri costituenti hanno individuato per il legislatore affinché i
tributi fossero costituzionalmente legittimi è stato l’ELEMENTO ECONOMICO, tutti i tributi possono essere
considerati legittimi solo ed esclusivamente con riferimento alla ricchezza, ossia se sono introdotti in quanto
il soggetto passivo dimostra una ricchezza. Non possono essere introdotti tributi che non abbiano come base
la ricchezza ad esempio la razza o la religione. Il principio di capacità contributiva esprime la scelta di
selezionare la capacità economica del singolo quale presupposto su chi commisurare il concorso delle spese
pubbliche. In tal modo si è voluto evitare che l’utilizzo del tributo si abbia per finalità politiche o discriminative,
e per indirizzare il legislatore nella costruzione della fattispecie tributaria che deve essere rispettosa del
fondamento economico del tributo.
Il principio della capacità contributiva trova il suo antecedente nell’art 25 dello Statuto Albertino il quale
prevedeva che i “regnicoli” (gli appartenenti al regno) contribuiscono indistintamente nella proporzione dei
loro averi ai criteri dello Stato, quindi rilevava il dato della cittadinanza e dell’appartenenza al regno. Lo
spettro
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.