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SULL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Ai fini IVA vengono effettuati controlli automatizzati formali. Non vengono effettuati controlli come quello ex 36ter perché l'IVA è un contributo applicabile alle imprese esercenti arti e professioni e quindi qui la macchina riesce a fare solo un semplice calcolo, ma vengono effettuati controlli con una procedura analoga al 36bis (quindi un controllo automatizzato delle dichiarazioni presentate dal contribuente).
I POTERI ISTRUTTORI DELL'AMMINISTRAZIONE (controlli nel merito)
Qua l'amministrazione finanziaria controlla se il contribuente ha esposto la sua ricchezza effettiva di cui è titolare o se abbia evaso totalmente le imposte. Gli enti impositori ossia l'agenzia delle entrate e l'agenzia del dogane e Agenzia dei monopoli (contributi erariali per lo Stato), poi Comuni, Province, Regioni e UE; per andare a rettificare la ricchezza indicata.
Nella dichiarazione e quindi per quantificare la ricchezza del contribuente quando sia sconosciuta al fisco devono essere reperite le prove dell'effettiva ricchezza del contribuente. Tale attività di reperimento di prove è esercitata tramite i poteri istruttori ovvero l'attività di ricerca delle prove (e non l'attività accertativa o impositiva = l'attività con cui viene determinata l'obbligazione tributaria in capo al contribuente). Tali attività possono essere esercitate anche da enti diversi, infatti mentre l'ente impositore può sempre esercitare anche l'attività istruttoria (attività di reperimento delle prove), vi sono altri soggetti che sono deputati dall'ordinamento a svolgere l'attività istruttoria in modo ausiliare all'ente impositore come ad esempio la Guardia di Finanza (non è organo impositivo/accertatore ma è solo organo dotato di poteri istruttori).
ossia di reperire le prove che poi deve sottomettere all'esame dell'ente impositore - posizione di ausilio). Invece nell'ambito dei tributi locali governate dalle Regioni, comuni e province tale autorità istruttoria oltre che dalla Guardia di finanza è esercitata anche da soggetti privati (es in materia di TARI il comune può inviare un privato per capire se è giusta la metratura prevista nel catasto) questi sono soggetti non direttamente influenzati dall'azione amministrativa, in quanto estranei alla manifestazione incapacità contributiva o al fatto che genera una responsabilità tributaria. I poteri istruttori sono strettamente indicati dalla normativa (soprattutto la legge ma poteva essere anche utilizzata la fonte secondaria) e i verificatori si devono necessariamente adeguare a queste norme pena l'invalidità dei loro atti. L'amministrazione finanziaria dunque gode di poteri istruttori che servono perdeterminare il tributo quando non ci si può avvalere della collaborazione del privato e l'amministrazione finanziaria diventa parte attiva per il reperimento degli elementi probatori. I poteri istruttori, poiché determinano una compressione dei diritti fondamentali del contribuente devono essere TASSATIVAMENTE previsti dalla legge in modo dettagliato.
Due categorie di poteri istruttori:
- NON INVASIVI: non vanno a comprimere diritti o libertà individuali. I poteri non invasivi della sfera del privato richiedono solo una collaborazione da parte del contribuente senza comprimerne diritti e libertà individuali (es. richiesta di documentazione al soggetto sottoposto a verifica, convocazione presso l'ufficio per richiesta di chiarimenti; invito ad esibire atti o documenti, invito di questionari da consegnare compilati). Tali poteri sono esercitati direttamente presso le agenzie delle entrate ovvero le c.d. Verifiche a tavolino, qui non bisogna recarsi presso la
In materia di imposte sui redditi) che prevedono diverse figure (poteri istruttori):
ACCESSO: è l'ingresso e la permanenza anche contro la volontà del soggetto verificato nel luogo dell'esercizio della sua attività imprenditoriale, professionale, nel suo domicilio o nella sua abitazione. Vi sono diverse tipologie d'accesso con diverse regole.
In via ordinaria l'accesso essere sempre autorizzato dal Direttore dell'Ufficio impositore procedente o dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza (se l'accesso è compiuto dalla GF) o il Comandante del Nucleo speciale della finanza, per ultimo può essere richiesta l'autorizzazione del PM.
Questi sono i casi ordinari, ma vi sono anche dei casi speciali:
- Quando il luogo d'accesso sia uno studio professionale in tal caso i verificatori si dovranno munire dell'autorizzazione del capo dell'ufficio o del comandante provinciale ma vi è un
- ulteriore requisito: il titolare dello studio professionale o un suo delegato deve essere presente al momento dell'accesso
- Qualora il titolare non sia presente o non si presenti, gli accertatori chiederanno al PM l'accompagnamento coattivo del titolare per consentire l'accesso
- La ratio di questa disposizione è tutelare il segreto professionale
- Il verificatore, in caso di opposizione al segreto professionale, dovrà chiedere al PM l'autorizzazione a procedere all'acquisizione dei dati, anche in presenza del diniego del professionista, qualora siano presenti gravi indizi di evasione
- L'autorità giudiziaria rilascerà l'autorizzazione solo in presenza di gravi indizi
- Vi è un bilanciamento tra esigenze di carattere pubblico e riservatezza dei dati sensibili
- Domicilio privato (luogo di abitazione): può essere del soggetto verificato o di un soggetto terzo, ma è necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica
di gravi indizi di evasione. L'autorizzazione del PM è, inoltre, necessaria per gli accessi seguiti da perquisizioni personali, apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli, etc. L'autorizzazione in questo caso deve avere una motivazione oggettiva. A tali luoghi è anche equiparata l'autovettura. Il prof Girelli scagiona il tipo dell'autolavaggio perché la Guardia di Finanza non aveva chiesto l'autorizzazione del PM per la perquisizione dell'autovettura non intestata all'azienda bensì al tipo. Se l'attività invasiva viene svolta senza l'autorizzazione del P.M. il contribuente può contestare che l'attività istruttoria svolta dall'agenzia fiscale o dal corpo di polizia, sia avvenuta in violazione delle regole procedimentali e la violazione delle autorizzazioni comporta che quella documentazione acquisita nel corso della verifica sia illegittima e
l’illegittimità si trasmette automaticamente anche sugli atti impositivi che sifondano su quel materiale istruttorio illegittimamente acquisiti.3) Accesso presso istituti di credito: molte volte a collaborare sono anche le banche proprio perché depositarie di maggiori segreti del contribuente. Nel momento in cui l’A.F. chiede all’istituto di credito di giustificare i movimenti finanziari del contribuente la banca deve adempiere. Anche in questo caso sono richieste delle autorizzazioni specifiche che però non sono così formali come nei casi precedenti, semplicemente per poter accedere ai dati bancari viene richiesta l’autorizzazione ad un soggetto più elevato in grado rispetto a quello che normalmente autorizzerebbe l’accesso presso ilocali del contribuente: se per un accesso normale è richiesta l’autorizzazione del direttore provinciale dell’agenzia delle entrate, in tal caso l’autorizzazione deve
pervenire dal direttore regionale.
ISPEZIONE: trattasi di un'attività istruttoria successiva all'accesso e volta al controllo della regolarità formale nonché della veridicità sostanziale delle scritture contabili e di altra documentazione rilevante ai fini impositivi. È un'attività successiva all'accesso che comporta l'analisi della documentazione rinvenuta. Quindi il verificatore, una volta che avrà realizzato l'accesso, chiederà al soggetto verificato l'esibizione della contabilità, quindi dei documenti dove è riassunta l'attività imprenditoriale e quindi viene eseguita innanzitutto un'analisi tendente a verificare la sussistenza della contabilità e poi viene ispezionato come la contabilità è stata tenuta ed infine il merito. Con ispezione si intende la verifica della documentazione rilevante ai fini dell'accertamento, questa ispezione
parte dalla contabilità (documentazione riassuntiva della realtà economica dell'impresa – per i professionisti non vi è una scrittura contabile riassuntiva dell'attività svolta). Il verificatore non va a ispezionare solo la contabilità e i documenti strettamente contabili ma può andare a verificare qualsiasi altro documento o luogo dell'impresa che esso ritiene utile ai fini della verifica es. contratti stipulati tra l'impresa e il cliente oppure può ispezionare un luogo es. documentazione circa l'acquisto di un macchinario (fattura) e va a vedere dove si trova il macchinario. La documentazione extra pur non avendo alcun valore giuridico può essere importante perché contiene argomenti indiziari. Nell'ambito dell'ispezione il soggetto ha l'obbligo di collaborare con l'organo accertatore, e se non lo fa, oltre a subire la contestazione di una violazione formale e.L'applicazione di una sanzione amministrativa, subisce anche una sanzione di tipo procedimentale in quanto quei documenti di cui si è rifiutata l'esibizione non possono essere utilizzati a suo favore in sede contenziosa. Questo perché il legislatore vuole evitare c