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SUCCESSIVI SVILUPPI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

Sono le costituzioni del dopoguerra a porre le basi per l'avvento di un nuovo modello. In Italia, nasce la Costituzione in contrapposizione agli ideali fascisti, che esaltavano il carattere giuripubblicistico della famiglia. Ora prevale la retorica della famiglia "come un'isola che il mare del diritto può lambire soltanto", ossia la famiglia viene progressivamente sottratta dal diritto pubblico per essere condotta in iure privatorum. Gli art. 2 e 3 Cost sono il fondamento dei principi di uguaglianza e del diritto del singolo di associarsi in formazioni sociali, così il moderno diritto della famiglia si mostrerà sempre più chiaramente volto a tutelare i singoli componenti della famiglia e i loro interessi più che il gruppo familiare. Dando attuazione agli art. 29 (definisce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio) e 30 della Cost in relazione agli art 2 e 3 Cost, riconosce i

diritti della persona non più come singolo ma come facente parte di un'aggregazione sociale ovvero la protezione di ogni "altra formazione sociale" in cui si svolge la personalità umana. Una volta superata la concezione patriarcale della famiglia si possono individuare i seguenti modelli di famiglia: quello tradizionale fondata sul matrimonio, all'interno del quale si distingue tra famiglia nucleare, formata dalla coppia e da eventuali figli, e famiglia allargata comprensiva di parenti e affini; poi la famiglia di fatto in cui i partners non sono uniti dal matrimonio, la famiglia cd. ricomposta in cui la coppia coabita con figli avuti da precedenti relazioni e infine la famiglia monoparentale formata da un solo genitore.

Con la legge 898/1970 è stato introdotto il "divorzio" o meglio lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

LA FAMIGLIA E LE UNIONI DI FATTO:

Accanto al modello

peso e rigore di quelli previsti per il matrimonio. Inoltre, la legge prevede che le unioni civili possano essere sciolte solo con sentenza del tribunale, mentre per il matrimonio è prevista la possibilità di scioglimento anche mediante divorzio consensuale. Le convivenze di fatto, invece, sono definite come "formazioni sociali" e non hanno una disciplina specifica come le unioni civili. Tuttavia, la legge prevede che i conviventi possano stipulare un contratto di convivenza, che può disciplinare gli aspetti patrimoniali e successori della loro relazione. In conclusione, oggi in Italia esistono diverse forme di convivenza riconosciute dalla legge, oltre al matrimonio tradizionale. Le unioni civili e le convivenze di fatto hanno una disciplina specifica, che prevede diritti e doveri per i conviventi, anche se in misura diversa rispetto al matrimonio.

Rigore richiesto per gli obblighi coniugali, essendo le unioni di fatto di perse caratterizzate da un'ampia libertà. Infatti, nelle convivenze di fatto viene riconosciuta come obbligazione naturale ai sensi dell'art 2034 cc la somministrazione delle prestazioni configurabili come assistenza materiale e dei contributi intesi a soddisfare le comuni esigenze di vita, ossia adempimento di prestazioni spontanee nascenti da doveri morali e non ripetibili; in più vi è anche l'impossibilità della step child adoption ossia l'adozione del figlio del parteneromosessuale o di coppie non sposate.

L'omissione dell'obbligo di fedeltà e del dovere di collaborazione non porta solamente a considerare l'unione civile come unione instabile fondata sull'interesse individuale del partner, ma bensì intende differenziare il regime giuridico dell'unione civile da quella del matrimonio al fine di evitare l'equiparazione.

giurisprudenziale (come avvenuto in Germania). E dunqueevidenziare una gerarchia in cui le unioni civili sono al livello più basso.

Per quanto riguarda la convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso la L. Cirinnà haampliato notevolmente i diritti equiparandola per molti aspetti alla famiglia fondata sulmatrimonio (p.27 libro 1).

La coppia che sceglie di unirsi in unione civile è riconosciuta dallo Stato quale entità sociale egiuridica autonoma. Ha titolo alla pensione di reversibilità, può succedere mortis causa nei benidel proprio compagno, può portare il cognome del proprio compagno e più in generalebeneficia di un regime analogo a quello del matrimonio (nonostante la legge li distinguenettamente) per ciò che attiene ai rapporti personali e patrimoniali con il partner.

UNIONI CIVILI (seminario)

Riforme iniziate a metà degli anni 70 nel diritto di famiglia

La legge n76/2016 ha disciplinato due fenomeni: quello

presenza di due testimoni". La legge prevede inoltre che l'unione civile tra persone dello stesso sesso abbia gli stessi effetti giuridici del matrimonio, ad eccezione dell'adozione dei figli. Inoltre, la legge riconosce ai conviventi diritti e doveri simili a quelli dei coniugi, come ad esempio la possibilità di ereditare reciprocamente e di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le coppie sposate.

Presenza di due testimoni”. L'art 1 comma 3 richiede all'ufficiale di stato civile di provvedere alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile. Il legislatore ha poi previsto che l'unione venga certificata da un documento. Per quanto concerne gli impedimenti alla costituzione del vincolo same sex, l'art 1 comma 4 contempla una disciplina assai simile a quella del codice civile per l'unionematrimoniale. Le unioni civile e le convivenze sono considerate "specifiche formazioni sociali" ex art. 2-3 Coste non negli articoli costituzionali sul matrimonio. Il legislatore inoltre, a differenza del matrimonio, non ha previsto l'obbligo di fedeltà nelle unioni civili (comma 11) in quanto l'obbligo di fedeltà ha subito una grande erosione nell'ambito matrimoniale ma tuttavia questo obbligo si può ricostruire nell'obbligo di assistenza morale.

anche senza una specifica previsione di legge (teoria professore seminario). Un altro obbligo previsto è quello di coabitazione e quello di collaborazione. Nel tratteggiare la disciplina delle unioni civili il legislatore ha impiegato differenti tecniche normative: 1) Facendo, nella legge, ampio ricorso a prescrizioni che ricalcano, con lievi modifiche, le norme del codice civile in tema di matrimonio 2) Le norme applicabili sono anche quelle direttamente richiamate dalla Lg. Cirinnà, dunque le norme del codice civile applicabili nell'unione civile sono solo quelle menzionate nella legge 3) Per mezzo di una clausola contenuta nel comma 20 della L. Cirinnà si sancisce che al solo fine di assicurare l'effettiva tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dalle unioni civili, le disposizioni del codice civile contenenti le parole "coniugi" o "coniugi" o parole equivalenti, si applicano anche alle unioni civili. Importante

è che non è previsto l’istituto della separazione e della promessa di matrimonio nelle unioni civili. Un'altra caratteristica di questa legge è quello che il legislatore ha cercato disperatamente di non parlare di famiglia che si riferisce solo alle famiglie eterosessuali ma al comma 12 stabilisce che le parti fissano la residenza della “vita familiare” assimilandola alla famiglia.

La lg. 76/2016 estende l’operatività dei cd. ordini di protezione all’unione civile, prevedendo (analogamente all’art 342 bis cc) che quando la condotta dell'altra parte è causa di greve pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altra parte, il giudice su istanza di parte può adottare con decreto uno o più provvedimenti. Non è richiamato all’interno della Lalg. 76/2016 l’art 165 cc relativo alla capacità del minore di contrarre matrimonio.

conl'intenzione di riservare l'unione civile solo a maggiorenni. Il comma 13 dice che in mancanza di diversa convenzione il regime patrimoniale è la comunione dei beni. Nella legge non viene richiamato l'art 161 cc che dice che i coniugi nelle loro convenzioni matrimoniali non possono richiamare/rinviare usi o istituti di diversi ordinamenti (es. comunione dei beni dell'ordinamento francese) ma possono inserire clausole disciplinabili DUNQUE gli uniti civilmente possono rinviare alle norme di altri ordinamenti. La legge Cirinnà non ha disciplinato lo step child adoption ma la giurisprudenza ha convenuto la sua possibile applicazione. Le unioni civili hanno diritti successori che invece non è riscontrabile nella convivenza. La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle due parti dell'unione civile costituiscono eventi diretti a determinare, in via immediata, lo scioglimento del vincolo (comma 22), lo stesso accade con sentenza di

Rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti dell'unione civile.

LE CONVIVENZE NON MATRIMONIALI (CONVIVENZE DI FATTO):

La seconda parte della Legge 76/2016 regola le cosiddette convivenze di fatto, ossia due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o precedente unione civile. Può essere costituita tanto da persone di sesso diverso che di stesso sesso, purché fondate sul principio monogamico. Non è estesa alla coabitazione.

Si esclude dall'applicazione della legge:

  1. Soggetti che non abbiano compiuto 18 anni di età
  2. Soggetti che non godono di libertà di stato poiché matrimonio e unione civile costituiscono impedimenti all'istaurazione della convivenza
  3. Rapporto di parentela, affinità e adozione tra i conviventi (senza restrizioni in merito al grado di rilevanza di tali)

Un requisito fondamentale però è il legame di carattere affettivo che implichi la reciproca assistenza materiale e morale.

Dettagli
A.A. 2020-2021
14 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pellifederica96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Macario Francesco.