Diritto di famiglia.
Tra le fonti del diritto nazionale di famiglia c’è il codice civile italiano del 1942 e la Costituzione
art.2-3-29-30 (la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio).
FONTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE
1) STRUMENTI NON VINCOLANTI: dotati di una mera efficacia persuasiva dichiarazioni,
raccomandazioni e risoluzioni
2) ATTI VINCOLANTI: atti che non hanno un’efficacia programmatica e che richiedono
l’adozione di provvedimenti ad hoc per essere adottati (ordine di esecuzione)
convenzioni, patti, trattati
Ulteriore distinzione (con riferimento al contenuto delle fonti internazionali):
1* GRUPPO) ATTI CONTENTENTI REGOLE PROCESSUALI DI DIRITTO INTERNAZIONALE
PRIVATO: previsioni di applicazione immediata (norme self executing) o quelle di non
applicazione immediata ossia con carattere soltanto programmatico e dunque necessitano un
adeguamento da parte del legislatore nazionale
2* GRUPPO intermedio) STRUMETNI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE TRA
AUTORITA’ CENTRALI: es. Convenzione dell’Aja 1980, Convenzione dell’Aja sulla protezione
dei minori e la cooperazione degli stati.
Gruppo che si pone
Forniscono uno standard minimo di garanzie procedurali e il rispetto delle procedure previste
da queste convenzioni deve essere garantito dai vari soggetti coinvolti in ogni stato, si ha così
una costituzione di autorità in ogni stato contraente che hanno il compito di cooperare e
vigilare affinché siano rispettate tutte le previsioni e garanzie procedurali previste da queste
convenzioni.
Best interess of child: migliore interesse del minore
3* GRUPPO) CONVENZIONI DI DIRITTO PRIVATO E PROCESSUALE: regolano situazioni che
sono caratterizzate da un elemento di estraneità rispetto allo stato nazionale es. cittadinanza,
residenza –> hanno l’obiettivo di uniformare negli stati contraenti i principi generali in materia
di diritto di famiglia.
Gli ambiti di formazione del diritto di famiglia:
1) AMBITI DI ELABORAZIONE DI FONTI INTERNAZONALE A LIVELLO MONDIALE:
es. ONU 1. ATTI A CARATTERE UNIVERSALE IN MATERIA DEI DIRITTI DELL’UOMO IN
GENERALE es. Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 1949 +
2.ATTI VOLTI A GARANTIRE IN MANIERA SPECIALE LA SICUREZZA A SOGGETTI PIU’
DEBOLI es. Convenzione dei diritti del fanciullo
3. ATTI VOLTI A TUTELARE LE DONNE es. Convenzione 1979 sull’eliminazione di ogni
discriminazione delle donne anche CEDAW)
4. ATTI VOLTI A TUTELARE I DISABILI es. Convenzione sui diritti delle persone con
disabilità del 2006 (ratificata in Italia con LG.2009/18)
5. ATTI VOLTI A TUTELARE I CREDITORI CON ALIMENTI
In più c’è la CONFERENZA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO DELL’AJA
2) A LIVELLO EUROPEO: CONSIGLIO D’EUROPA, UNIONE EUROPEA, CONVENZIONE
INTERNAZIONALE DI DIRITTO EUROPEO.
!!NB: Nel diritto internazionale la nozione di ALIMENTI si estende a tutte le obbligazioni
pecuniarie che trova fondamento nel diritto di famiglia rispetto alla distinzione che nel
diritto di famiglia italiano viene fatta tra ALIMENTI (sostanze di prima necessità) E
MANTENIMENTO.
Non esiste un’Autorità che sanziona la violazione degli strumenti internazionali nei singoli stati
europei ad eccezione della Corte di Giustizia (con sede a Lussemburgo) e La Corte Europea dei
diritti dell’uomo (sede a Strasburgo), ma le Convenzioni però prevedono un meccanismo di
controllo (ad esempio i Comitati di ogni singola convenzione) nei singoli stati, come si comporta
il giudice italiano che riscontra un contrasto tra fonte internazionale di diritto di famiglia e una
normativa di origine interna?
Prima di tutto cerca di interpretare estensivamente la norma interna secondo il diritto
internazionale ( interpretazione estensiva art.8 CEDU che sancisce il rispetto della vita
famigliare + art. 3 Convenzione Onu diritti del minore per interpretare estensivamente l’art.31
TU sull’immigrazione i giudici hanno concesso a genitori extracomunitari il permesso di
soggiorno non previsto esplicitamente ma appunto interpretando estensivamente per tutelare il
superiore interesse dei minori e la famiglia) o in funzione integrativa del diritto di origine
nazionale: es. Convenzione Onu diritto dell’infanzia nell’art.12 il quale prevede che il minore
capace di discernimento sia in grado di esprimere liberamente la propria opinione su ogni
questione che lo interessa, Sent Corte Cost 2002 questa previsione è idonea ad integrare ove
necessario la disciplina interna; infatti la Corte di Cassazione a sezioni unite recentemente ha
stabilito che “Il mancato ascolto del minore nel giudizio di separazione dei genitori determina la
nullità del procedimento di separazione per violazione dei principi del contraddittorio e del
giusto processo”.
Ma quando il diritto nazionale non consente queste due tipi di soluzioni, la strada da percorrere
dipenderà dal tipo di fonte, infatti se si tratta di diritto consuetudinario o dell’UE riconosciuto il
giudice provvederà a disapplicare la norma interna contrastante; se invece si tratta di diritto
internazionale pattizio il giudice provvederà a sollevare la questione di legittimità costituzionale
ex. Art 117 COST es. Nel 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del divieto
per i genitori coniugati di poter attribuire al figlio minore il cognome materno oltre al cognome
paterno (anche in caso di adozione legittimante).
CONTESTO EUROPEO: il diritto di famiglia è un ambito privilegiato di intervento per il Consiglio
d’Europa attraverso risoluzioni, raccomandazioni (efficacia meramente persuasiva) e
Convenzioni (che necessitano lo scambio di ratifiche e l’adozione di un provvedimento ad hoc
sul piano interno) IMPORTANTE NEL 1950 Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (art.12 diritto al matrimonio e alla formazione di una famiglia).
Nell’ambito del diritto di famiglia il provvedimento più incisivo resta il Regolamento 2201 ossia
Regolamento Bruxelles II BIS: importante in quanto relativo alla competenza e decisioni in
materia di matrimoni internazionali, non riguarda i profili che concernono le obbligazioni
alimentari e di mantenimento; inoltre si occupa della competenza giurisdizionale, sul
riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità
genitoriale consentendo la libera circolazione dei provvedimento stranieri in tutto il territorio
Comunitario.
Nel 2001 è stata istituita la CELF ossia la Commissione Europea di diritto di Famiglia:
l’obbiettivo è quello di proporre delle riflessioni pratico teoriche per favorire l’armonizzazione
del diritto di famiglia e favorire la circolazione delle persone in Europa e lo fa attraverso l’analisi
comparativa utile alla risoluzione dei problemi e armonizzazione del diritto.
CONFRONTO CON IL SISTEMA ANGLOSASSONE
Prima di tutto bisogna distinguere l’Inghilterra dagli USA
In America si parla di prenuptial agreement:
1. COMMUNITY OF PROPRIETY STATES beni accumulati durante il matrimonio e caduti in
comunione, vengono divisi in parti uguali. Distinguiamo tra MARITAL PROPERTY (e cioè i
beni acquistati in costanza di matrimonio) e SEPARATE PROPERTY (beni personali). Solo i
primi si dividono in parti uguali alla cessazione del rapporto.
2. EQUITABLE DISTRIBUTION STATES il giudice divide il patrimonio con discrezionalità,
sulla base di capacità di reddito, contributo dato alla formazione del patrimonio comune
e di ciascuno, l’età, la salute, la durata del matrimonio. I beni sono tutti personali (salvo
contratto) allo scioglimento decide il giudice come dividere, indipendentemente dalla
titolarità formale.
A cosa serve il prenuptional agreement?
- Il community proprerty states evita l’attribuzione automatica della metà dei beni al
coniuge: serve dunque a limitare o escludere la comunione legale
- L’equitable distribution states evita l’incertezza della divisione del patrimonio in
quanto è decisa dal giudice: serve ad escludere o includere i beni che andranno
divisi dal giudice.
CARATTERISTICHE COMUNI:
1. Forma: ovunque si richiede la forma scritta e la sottoscrizione di entrambi
2. Contenuto: possono essere presenti all’interno dell’accordo i rapporti patrimoniali, ma
non quelli personali e neanche modifiche sui presupposti del divorzio. È fondamentale la
formazione del consenso.
Il contenuto è sempre valido a meno che l’accordo:
- Non sia stato concluso liberamente
- Presenti caratteri di irragionevolezza
- Mancata rivelazione di situazioni personali
3. Controllo giudiziale solo se il coniuge ha rinunciato al mantenimento e, non avendo
mezzi propri, deve incorrere ad un sussidio pubblico cd. faimess test
Caso Radmacher vs. Granatino (United Kindom Supreme Court ottobre 2010)
Clausola controversa: waiver for claims of maintenance
IL DIRITTO DI FAMIGLIA IN EUROPA NEL LUNGO 800
In INGHILTERRA:
Matrimonio pre-riforma: normativa canonica della Chiesa cristiana vincolante per la maggior
parte dell’Europa
Medioevo: regole di Alessandro III basato sul mutuo consenso
1753: Lord Hardwick’s Act
1836: Marriage Act
Divorzio Enrico VIII al posto del divorzio chiedeva l’annullamento, questa influenza tutta la
chiesa d’Inghilterra.
1857 Matrimonial causes Act con il cui il matrimonio diventa un contratto individuale vincolante
tra i coniugi
La figura giuridica della donna nel matrimonio subisce un’evoluzione nel tempo, dal patriarcato
in cui la donna veniva vista come estensione dell’uomo/marito e non poteva avere proprietà
fino a che acquisisce una sua individualità con diritti (Leggi sul patrimonio della donna sposata/
Women propriety Act: intervengono come novità non soltanto sulla dote ma proprio
sull’emancipazione della donna proprio dell’800).
Alla Common Law che è vincolante si affianca una giurisdizione alternativa, la CHANCERY, più
legata alla valutazione dei fatti e degli interessi effettivi creata dalla giurisprudenza. La prima è
portatrice di un’applicazione rigida del diritto in materia di custodia dei figli, in particolare
afferma una forte autorità patriarcale, la seconda invece cerca di smussare questa rigidità e
cristallizza la “regola degli interessi prevalenti” con cui deroga alla regola scritta in modo da
poter affidare la custodia dei figli alla madre.
FAMIGLIA NELL’ERA FASCISTA IN ITALIA
Si affermava il concetto tradizionale di famiglia, caratterizzato fortemente dall’ideale totalitario
e dalla dottrina cattolica (conflitto con la Chiesa cattolica nell’elaborazione del codice civile) e
l’idea del codice del 1865 è quella di consolidare l’unità della famiglia intorno alla figura del
padre. L’interesse superiore della famiglia rispetto all’interesse del singolo, l’indissolubile
legame del matrimonio e soprattutto l’enfasi riconosciuta al pater familias (rafforzamento della
patria potestà, superiorità dell’uomo e inferiorità della donna).
Concezione del prevalente interesse sociale e statale.
Concezione del carattere pubblico.
LA NASCITA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA la famiglia è un prodotto del diritto positivo degli Stati,
strumento di governo della società, disciplina dei rapporti interpersonali. La specialità della
famiglia è (Savigny) il fatto di costituire un corpo di regole a sé stante, che attribuisce
determinati status (l’uomo può avere lo status di padre, marito, figlio).
Il diritto comune non entra nei rapporti familiari ma questi ultimi sono regolati solo da questo
diritto speciale principio di immunità del diritto di famiglia.
SUCCESSIVI SVILUPPI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA
Sono le costituzioni del dopoguerra a porre le basi per l’avvento di un nuovo modello. In Italia
nasce la Costituzione in contrapposizione agli ideali fascisti, che esaltavano il carattere giuri
pubblicistico della famiglia. Ora prevale la retorica della famiglia “come un isola che il mare del
diritto può lambire soltanto” ossia la famiglia viene progressivamente sottratta dal diritto
pubblico per essere condotta in iure privatorum. Gli art. 2 e 3 Cost sono il fondamento dei
principi di uguaglianza e del diritto del singolo di associarsi in formazioni sociali, così il moderno
diritto della famiglia si mostrerà sempre più chiaramente volto a tutelare i singoli componenti
della famiglia e i loro interessi più che il gruppo familiare. Dando attuazione agli art. 29
(definisce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio) e 30 della Cost in relazione
agli art 2 e 3 Cost, riconosce i diritti della persona non più come singolo ma come facente parte
di un’aggregazione sociale ovvero la protezione di ogni “altra formazione sociale” in cui si
svolge la personalità umana.
Una volta superata la concezione patriarcale della famiglia si possono individuare i seguenti
modelli di famiglia: quello tradizionale fondata sul matrimonio, all’interno del quale si distingue
tra famiglia nucleare, formata dalla coppia e da eventuali figli, e famiglia allargata comprensiva
di parenti e affina; poi la famiglia di fatto in cui i partners non sono uniti dal matrimonio, la
famiglia cd. ricomposta in cui la coppia coabita con figli avuti da precedenti relazioni e infine la
famiglia monoparentale formata da un solo genitore.
Con la legge 898/1970 è stato introdotto il “divorzio” o meglio lo scioglimento del matrimonio o
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
LA FAMIGLIA E LE UNIONI DI FATTO:
Accanto al modello tradizionale di famiglia fondato sul “matrimonio” oggi in Italia sono state
riconosciute le cd. famiglie di fatto in quanto “formazioni sociali” riconosciute dall’art 2 Cost. LA
FONTE DELLA DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE DI FATTO LA TROVIAMO NELLA LEGGE CIRINNA’
L.76/2016 che riguarda sia le unioni civili di persone dello stesso sesso sia le convivenze di
fatto.
Le unioni civili sono definite “specifiche formazioni sociali” dunque la legge espunge
meticolosamente il termine famiglia, che dunque si riferisce solo a quelle unioni fondate sul
matrimonio. Alle unioni civili fra persone dello stesso sesso si applica una disciplina mutata da
quella del matrimonio, con particolari eccezioni: gli obblighi derivanti dal rapporto personale
tipico del matrimonio (obbligo di fedeltà e dovere di collaborazione), si deve ritenere opinione
comune quella secondo cui il contenuto degli obblighi reciproci tra i conviventi non andrebbe
valutato con lo stesso rigore richiesto per gli obblighi coniugali, essendo le unioni di fatto di per
se caratterizzate da un’ampia libertà INFATTI nelle convivenze di fatto viene riconosciuta come
obbligazione naturale ai sensi dell’art 2034 cc la somministrazione delle prestazioni
configurabili come assistenza materiale e dei contributi intesi a soddisfare le comuni esigenze
di vita, ossia adempimento di prestazioni spontanee nascenti da doveri morali e non ripetibili;
in più vi è anche l’impossibilità della step child adoption ossia l’adozione del figlio del partener
omosessuale o di coppie non sposate.
L’omissione dell’obbligo di fedeltà e del dovere di collaborazione non porta solamente a
considerare l’unione civile come unione instabile fondata sull’interesse individuale del partner
ma bensì intende differenziare il regime giuridico dell’unione civile da quella del matrimonio al
fine di evitare l’equiparazione giurisprudenziale (come avvenuto in Germania). E dunque
evidenziare una gerarchia in cui le unioni civili sono al livello più basso.
Per quanto riguarda la convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso la L. Cirinnà ha
ampliato notevolmente i diritti equiparandola per molti aspetti alla famiglia fondata sul
matrimonio (p.27 libro 1).
La coppia che sceglie di unirsi in unione civile è riconosciuta dallo Stato quale entità sociale e
giuridica a