IL MATRIMONIO CONCORDATARIO
Il matrimonio concordatario è il matrimonio celebrato secondi i riti della religione cattolica che in
base agli accordi tra la Chiesa cattolica ed il governo italiano ha effetti di natura civile. Circa le
formalità preliminari al matrimonio sono necessarie:
Le pubblicazioni civili su richiesta dei nubendi e del parroco che ha provveduto alle
• pubblicazioni religiose;
Ad esse segue il rilascio del nullaosta alla celebrazione (è una sorta di "permesso" che
• autorizza i futuri sposi a procedere con la celebrazione del matrimonio)
La celebrazione avviene col rito religioso ed è seguita dalla redazione dell’atto di
• matrimonio in doppio originale;
La trascrizione non può avere luogo quando gli sposi non abbiano l’età prescritta dalla
• legislazione civile, nei casi in cui sussista un impedimento al matrimonio che l’ordinamento
civile considera inderogabile.
Il matrimonio, intervenuta la trascrizione ordinaria o tempestiva (in quanto preceduta dal rilascio
del prescritto nulla-osta e richiesta entro cinque giorni dalla celebrazione), produce effetti civili
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dal momento della celebrazione. È ammessa anche la trascrizione tardiva ove l’atto di
matrimonio non venga trasmesso entro cinque giorni dalla celebrazione.
B) EFFETTI
RAPPORTI PERSONALI TRA CONIUGI
La riforma del 1975 ha dato piena attuazione, nei rapporti tra coniugi, al principio costituzionale
secondo cui “il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”.
Gli obblighi reciproci derivanti dal matrimonio sono:
La fedeltà che rappresenta espressione della esclusività del rapporto personale
• connaturale all’idea di matrimonio;
Il dovere di assistenza morale e materiale che si presenta come espressione significativa di
• quel legame di solidarietà alla base del matrimonio che impone il vicendevole aiuto
personale, oltre che economico, soprattutto nei momenti più difficili;
Il dovere di collaborazione che promuove un’attiva partecipazione alla vita del gruppo
• familiare nella sua dimensione collettiva;
Il dovere di contribuzione che rappresenta il pilastro su cui la riforma ha fondato l’assetto
• economico della famiglia ed il relativo regime. Esso si ricollega al dovere di collaborazione;
Il dovere di coabitazione che fa riferimento al vivere nella stessa abitazione durante il
• matrimonio.
Problema discusso è quello della sanzione per l’inosservanza dei doveri familiari, una volta
ritenuta pacifica la loro incoercibilità. A favore del coniuge nei cui confronti sia avvenuta la
violazione dei doveri coniugali vi è l'attribuzione di un risarcimento del danno. Va però specificato
che questo risarcimento non riguarda solo la violazione di obblighi generali, ma si basa sulla
lesione di beni personali come la salute, la privacy o le relazioni interpersonali.
In famiglia, se uno dei membri viola i doveri, come quelli legati al ruolo di genitore, può esserci un
risarcimento per danni non patrimoniali, che include danni verso i figli o l'altro genitore.
In caso di gravi inadempimenti da parte di un genitore durante una crisi matrimoniale, cioè
quando uno dei genitori non adempie ai propri doveri in modo serio (come, per esempio, se
abbandona il ruolo genitoriale o non fornisce l'assistenza necessaria), è previsto un risarcimento
sia per i figli che per l'altro genitore. Questo risarcimento è mirato a compensare i danni morali e
psicologici causati dalla violazione dei doveri familiari.
La riforma ha cambiato la regola sul cognome della moglie: ora può decidere di aggiungere il
cognome del marito al suo, invece di sostituirlo come avveniva prima. Questo dà maggiore
autonomia ai coniugi nella gestione della vita familiare.
I coniugi devono concordare insieme le scelte importanti per la vita familiare, come dove vivere.
Entrambi hanno il diritto di attuare le decisioni prese. Se non c'è accordo, il giudice può
intervenire, ma solo in modo conciliativo, cercando di raggiungere una soluzione che soddisfi
entrambi. Se ciò non è possibile, il giudice può decidere cosa fare, ma solo se i coniugi lo
chiedono esplicitamente e congiuntamente. 10
REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA. IL REGIME PRIMARIO
La disciplina del regime patrimoniale della famiglia costituisce un elemento rilevante per
delineare il modello familiare che il legislatore vuole vedere realizzato. Si tratta del complesso
delle norme destinate a regolare i rapporti di natura patrimoniale dei coniugi in considerazione
della loro specifica condizione. La scelta della riforma ha voluto privilegiare il momento
comunitario e partecipativo nello svolgimento delle relazioni economiche interessanti i membri
della famiglia. L’esigenza è stata quella di tutela della eguaglianza sostanziale dei coniugi cui è
stata ritenuta funzionale la previsione, quale regime legale del regime di comunione dei beni.
Il principio contributivo stabilisce che, indipendentemente dal tipo di regime patrimoniale scelto
dai coniugi (separazione dei beni, comunione dei beni, ecc.), deve essere garantito un equilibrio
tra le risorse finanziarie dei coniugi.
In tale prospettiva si parla di regime primario (inderogabile) con riferimento al dovere di
contribuzione, per il quale entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia
Per garantire che i coniugi siano veramente in una posizione di uguaglianza, è fondamentale che
entrambi abbiano gli stessi diritti e poteri nel gestire le questioni economiche della famiglia e nel
prendere decisioni finanziarie, anche nei confronti di terzi (come banche, fornitori, ecc.).
CONVENZIONI MATRIMONIALI
Le convenzioni matrimoniali sono degli accordi che i coniugi possono fare per scegliere un
diverso sistema di gestione dei loro beni, rispetto alla comunione dei beni. Questi accordi sono di
natura negoziale e devono rispettare alcune regole.
Pur essendo liberi di scegliere il regime patrimoniale che preferiscono, i coniugi non possono fare
accordi che vanno contro i diritti e i doveri fondamentali che derivano dal matrimonio. Ad
esempio, non è permesso riprendere il sistema della "dote", che era usato in passato e prevedeva
che la moglie portasse una somma di denaro o dei beni al marito.
Le convenzioni possono essere fatte prima o dopo il matrimonio. Possono anche essere
modificate in qualsiasi momento.
Se uno dei coniugi è minorenne (ha meno di 18 anni), può comunque fare una convenzione
matrimoniale, ma deve essere assisitito dai genitori o da un tutore.
Per essere valide, le convenzioni devono essere fatte in atto pubblico, cioè devono essere
redatte da un notaio (un documento ufficiale). Se non è fatto in questa forma, la convenzione è
nula, cioè non ha valore legale.
Poiché il regime patrimoniale della famiglia riguarda anche i rapporti con i terzi (cioè persone o
entità fuori dalla coppia, come banche, aziende, etc.), è necessario che queste convenzioni
siano rese pubbliche. Questo viene fatto annotando la convenzione nell'atto di matrimonio. In
questa annotazione vengono indicati la data, il notaio che ha redatto l'accordo e i nomi dei
coniugi.
Se i coniugi decidono di cambiare una convenzione matrimoniale che avevano fatto in
precedenza, devono avere il consenso di tutti i coniugi coinvolti. Anche questa modifica deve
essere annotata ufficialmente0 nell'atto di matrimonio.
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COMUNIONE LEGALE
La comunione legale è un sistema patrimoniale che regola la gestione dei beni tra i coniugi. In
questo regime, i coniugi partecipano in modo uguale alla gestione dei beni della famiglia, ma
non tutti i beni sono inclusi.
Beni che rientrano nella comunione:
Acquisti fatti durante il matrimonio: Se entrambi i coniugi acquistano un bene durante il
matrimonio, quel bene entra nella comunione.
Le aziende gestite insieme: Se i coniugi creano e gestiscono un'attività durante il
matrimonio, essa entra nella comunione.
I frutti e i proventi dell'attività separata: Se uno dei coniugi guadagna soldi da un bene
o da un'attività propria (come stipendi o affitti), questi soldi non sono subito nella
comunione, ma entreranno nella comunione solo quando non saranno più necessari al
coniuge che li ha guadagnati.
Beni che non rientrano nella comunione:
Beni posseduti prima del matrimonio: Se un coniuge possedeva beni prima di sposarsi,
questi restano di sua proprietà.
Beni ricevuti per donazione o successione: I beni che uno dei coniugi riceve come
dono o eredità non fanno parte della comunione.
Beni di uso personale: Oggetti o beni che sono strettamente personali (come vestiti,
gioielli, etc.) non entrano nella comunione.
I coniugi gestiscono separatamente i beni comuni, ma per alcune decisioni importanti, come la
vendita di una casa o l’assunzione di debiti significativi, entrambi devono essere d’accordo.
Se uno dei coniugi è impossibilitato a partecipare (per esempio per malattia o viaggio), l'altro può
prendere decisioni da solo, ma in alcuni casi, come quando ci sono minorenni coinvolti,
l'autorizzazione del giudice può essere necessaria.
Responsabilità per i debiti: Se uno dei coniugi ha dei debiti personali (ad esempio per prestiti fatti
a lui o per spese sue), i creditori possono chiedere il pagamento direttamente dai beni personali
del coniuge debitore. Solo se i beni personali non sono sufficienti, possono chiedere il pagamento
anche dai beni comuni che appartengono a entrambi i coniugi.
Se invece il debito riguarda i beni comuni (cioè qualcosa che riguarda entrambi i coniugi, come
un prestito preso per una spesa familiare), i creditori possono chiedere il pagamento prima dai
beni comuni. Solo se i beni comuni non sono sufficienti, possono rivalersi sui beni personali di
ciascun coniuge.
Scioglimento della comunione legale: La comunione legale finisce in diversi casi, come:
Morte di uno dei coniugi
• Separazione o divorzio
• Annullamento del matrimonio
• Mutamento del regime patrimoniale (cambio di accordo tra i coniugi sul tipo di regime
• patrimoniale)
Quando la comunione si scioglie, si passa alla comunione ordinaria, che è una situazione in cui i
coniugi hanno quote di proprietà su un bene, ma non sono proprietari del bene nel suo insieme.
Se si vuole vendere o disporre del bene, è necessario il consenso dell'altro coniuge (o dei co-
proprietari). 12
Divisione dei beni: Alla fine del matrimonio, o quando la comunione si scioglie, i beni vengono
divisi in parti uguali, dopo aver risolto eventuali debiti o restituzioni che devono essere fatte.
REGIMI CONVENZIONALI
Per quanto riguardano i regimi convenzionali le parti, con una convenzione matrimoniale possono
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