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IL MATRIMONIO CONCORDATARIO

Il matrimonio concordatario è il matrimonio celebrato secondi i riti della religione cattolica che in

base agli accordi tra la Chiesa cattolica ed il governo italiano ha effetti di natura civile. Circa le

formalità preliminari al matrimonio sono necessarie:

Le pubblicazioni civili su richiesta dei nubendi e del parroco che ha provveduto alle

• pubblicazioni religiose;

Ad esse segue il rilascio del nullaosta alla celebrazione (è una sorta di "permesso" che

• autorizza i futuri sposi a procedere con la celebrazione del matrimonio)

La celebrazione avviene col rito religioso ed è seguita dalla redazione dell’atto di

• matrimonio in doppio originale;

La trascrizione non può avere luogo quando gli sposi non abbiano l’età prescritta dalla

• legislazione civile, nei casi in cui sussista un impedimento al matrimonio che l’ordinamento

civile considera inderogabile.

Il matrimonio, intervenuta la trascrizione ordinaria o tempestiva (in quanto preceduta dal rilascio

del prescritto nulla-osta e richiesta entro cinque giorni dalla celebrazione), produce effetti civili

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dal momento della celebrazione. È ammessa anche la trascrizione tardiva ove l’atto di

matrimonio non venga trasmesso entro cinque giorni dalla celebrazione.

B) EFFETTI

RAPPORTI PERSONALI TRA CONIUGI

La riforma del 1975 ha dato piena attuazione, nei rapporti tra coniugi, al principio costituzionale

secondo cui “il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”.

Gli obblighi reciproci derivanti dal matrimonio sono:

La fedeltà che rappresenta espressione della esclusività del rapporto personale

• connaturale all’idea di matrimonio;

Il dovere di assistenza morale e materiale che si presenta come espressione significativa di

• quel legame di solidarietà alla base del matrimonio che impone il vicendevole aiuto

personale, oltre che economico, soprattutto nei momenti più difficili;

Il dovere di collaborazione che promuove un’attiva partecipazione alla vita del gruppo

• familiare nella sua dimensione collettiva;

Il dovere di contribuzione che rappresenta il pilastro su cui la riforma ha fondato l’assetto

• economico della famiglia ed il relativo regime. Esso si ricollega al dovere di collaborazione;

Il dovere di coabitazione che fa riferimento al vivere nella stessa abitazione durante il

• matrimonio.

Problema discusso è quello della sanzione per l’inosservanza dei doveri familiari, una volta

ritenuta pacifica la loro incoercibilità. A favore del coniuge nei cui confronti sia avvenuta la

violazione dei doveri coniugali vi è l'attribuzione di un risarcimento del danno. Va però specificato

che questo risarcimento non riguarda solo la violazione di obblighi generali, ma si basa sulla

lesione di beni personali come la salute, la privacy o le relazioni interpersonali.

In famiglia, se uno dei membri viola i doveri, come quelli legati al ruolo di genitore, può esserci un

risarcimento per danni non patrimoniali, che include danni verso i figli o l'altro genitore.

In caso di gravi inadempimenti da parte di un genitore durante una crisi matrimoniale, cioè

quando uno dei genitori non adempie ai propri doveri in modo serio (come, per esempio, se

abbandona il ruolo genitoriale o non fornisce l'assistenza necessaria), è previsto un risarcimento

sia per i figli che per l'altro genitore. Questo risarcimento è mirato a compensare i danni morali e

psicologici causati dalla violazione dei doveri familiari.

La riforma ha cambiato la regola sul cognome della moglie: ora può decidere di aggiungere il

cognome del marito al suo, invece di sostituirlo come avveniva prima. Questo dà maggiore

autonomia ai coniugi nella gestione della vita familiare.

I coniugi devono concordare insieme le scelte importanti per la vita familiare, come dove vivere.

Entrambi hanno il diritto di attuare le decisioni prese. Se non c'è accordo, il giudice può

intervenire, ma solo in modo conciliativo, cercando di raggiungere una soluzione che soddisfi

entrambi. Se ciò non è possibile, il giudice può decidere cosa fare, ma solo se i coniugi lo

chiedono esplicitamente e congiuntamente. 10

REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA. IL REGIME PRIMARIO

La disciplina del regime patrimoniale della famiglia costituisce un elemento rilevante per

delineare il modello familiare che il legislatore vuole vedere realizzato. Si tratta del complesso

delle norme destinate a regolare i rapporti di natura patrimoniale dei coniugi in considerazione

della loro specifica condizione. La scelta della riforma ha voluto privilegiare il momento

comunitario e partecipativo nello svolgimento delle relazioni economiche interessanti i membri

della famiglia. L’esigenza è stata quella di tutela della eguaglianza sostanziale dei coniugi cui è

stata ritenuta funzionale la previsione, quale regime legale del regime di comunione dei beni.

Il principio contributivo stabilisce che, indipendentemente dal tipo di regime patrimoniale scelto

dai coniugi (separazione dei beni, comunione dei beni, ecc.), deve essere garantito un equilibrio

tra le risorse finanziarie dei coniugi.

In tale prospettiva si parla di regime primario (inderogabile) con riferimento al dovere di

contribuzione, per il quale entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia

Per garantire che i coniugi siano veramente in una posizione di uguaglianza, è fondamentale che

entrambi abbiano gli stessi diritti e poteri nel gestire le questioni economiche della famiglia e nel

prendere decisioni finanziarie, anche nei confronti di terzi (come banche, fornitori, ecc.).

CONVENZIONI MATRIMONIALI

Le convenzioni matrimoniali sono degli accordi che i coniugi possono fare per scegliere un

diverso sistema di gestione dei loro beni, rispetto alla comunione dei beni. Questi accordi sono di

natura negoziale e devono rispettare alcune regole.

Pur essendo liberi di scegliere il regime patrimoniale che preferiscono, i coniugi non possono fare

accordi che vanno contro i diritti e i doveri fondamentali che derivano dal matrimonio. Ad

esempio, non è permesso riprendere il sistema della "dote", che era usato in passato e prevedeva

che la moglie portasse una somma di denaro o dei beni al marito.

Le convenzioni possono essere fatte prima o dopo il matrimonio. Possono anche essere

modificate in qualsiasi momento.

Se uno dei coniugi è minorenne (ha meno di 18 anni), può comunque fare una convenzione

matrimoniale, ma deve essere assisitito dai genitori o da un tutore.

Per essere valide, le convenzioni devono essere fatte in atto pubblico, cioè devono essere

redatte da un notaio (un documento ufficiale). Se non è fatto in questa forma, la convenzione è

nula, cioè non ha valore legale.

Poiché il regime patrimoniale della famiglia riguarda anche i rapporti con i terzi (cioè persone o

entità fuori dalla coppia, come banche, aziende, etc.), è necessario che queste convenzioni

siano rese pubbliche. Questo viene fatto annotando la convenzione nell'atto di matrimonio. In

questa annotazione vengono indicati la data, il notaio che ha redatto l'accordo e i nomi dei

coniugi.

Se i coniugi decidono di cambiare una convenzione matrimoniale che avevano fatto in

precedenza, devono avere il consenso di tutti i coniugi coinvolti. Anche questa modifica deve

essere annotata ufficialmente0 nell'atto di matrimonio.

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COMUNIONE LEGALE

La comunione legale è un sistema patrimoniale che regola la gestione dei beni tra i coniugi. In

questo regime, i coniugi partecipano in modo uguale alla gestione dei beni della famiglia, ma

non tutti i beni sono inclusi.

Beni che rientrano nella comunione:

Acquisti fatti durante il matrimonio: Se entrambi i coniugi acquistano un bene durante il

matrimonio, quel bene entra nella comunione.

Le aziende gestite insieme: Se i coniugi creano e gestiscono un'attività durante il

matrimonio, essa entra nella comunione.

I frutti e i proventi dell'attività separata: Se uno dei coniugi guadagna soldi da un bene

o da un'attività propria (come stipendi o affitti), questi soldi non sono subito nella

comunione, ma entreranno nella comunione solo quando non saranno più necessari al

coniuge che li ha guadagnati.

Beni che non rientrano nella comunione:

Beni posseduti prima del matrimonio: Se un coniuge possedeva beni prima di sposarsi,

questi restano di sua proprietà.

Beni ricevuti per donazione o successione: I beni che uno dei coniugi riceve come

dono o eredità non fanno parte della comunione.

Beni di uso personale: Oggetti o beni che sono strettamente personali (come vestiti,

gioielli, etc.) non entrano nella comunione.

I coniugi gestiscono separatamente i beni comuni, ma per alcune decisioni importanti, come la

vendita di una casa o l’assunzione di debiti significativi, entrambi devono essere d’accordo.

Se uno dei coniugi è impossibilitato a partecipare (per esempio per malattia o viaggio), l'altro può

prendere decisioni da solo, ma in alcuni casi, come quando ci sono minorenni coinvolti,

l'autorizzazione del giudice può essere necessaria.

Responsabilità per i debiti: Se uno dei coniugi ha dei debiti personali (ad esempio per prestiti fatti

a lui o per spese sue), i creditori possono chiedere il pagamento direttamente dai beni personali

del coniuge debitore. Solo se i beni personali non sono sufficienti, possono chiedere il pagamento

anche dai beni comuni che appartengono a entrambi i coniugi.

Se invece il debito riguarda i beni comuni (cioè qualcosa che riguarda entrambi i coniugi, come

un prestito preso per una spesa familiare), i creditori possono chiedere il pagamento prima dai

beni comuni. Solo se i beni comuni non sono sufficienti, possono rivalersi sui beni personali di

ciascun coniuge.

Scioglimento della comunione legale: La comunione legale finisce in diversi casi, come:

Morte di uno dei coniugi

• Separazione o divorzio

• Annullamento del matrimonio

• Mutamento del regime patrimoniale (cambio di accordo tra i coniugi sul tipo di regime

• patrimoniale)

Quando la comunione si scioglie, si passa alla comunione ordinaria, che è una situazione in cui i

coniugi hanno quote di proprietà su un bene, ma non sono proprietari del bene nel suo insieme.

Se si vuole vendere o disporre del bene, è necessario il consenso dell'altro coniuge (o dei co-

proprietari). 12

Divisione dei beni: Alla fine del matrimonio, o quando la comunione si scioglie, i beni vengono

divisi in parti uguali, dopo aver risolto eventuali debiti o restituzioni che devono essere fatte.

REGIMI CONVENZIONALI

Per quanto riguardano i regimi convenzionali le parti, con una convenzione matrimoniale possono

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marinademarinis04 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Marmo Marcella.
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