Diritto di famiglia
Famiglia
Famiglia: realtà pregiuridica che esiste indipendentemente dal diritto; società naturale (art. 29.1 cost); il diritto di fronte ad alcune condizioni non può incidere o determinare situazioni all'interno del diritto di famiglia. Il primo libro del codice si dedica a caratterizzare e a regolamentare tale istituto.
Principi costituzionali
- Art. 29,1: Principio di autonomia della famiglia.
- 2: Principio di eguaglianza fra moglie e marito.
- Art. 30,1: Principio dell'autonomia educativa.
- 2: Principio dell'intervento pubblico sussidiario per garantire l'adempimento della funzione educativa quando i genitori non siano in grado di provvedervi.
- 3: Principio di tutela dei figli nati fuori dal matrimonio.
- Art. 31,1: Principio del sostegno pubblico ai compiti educativi della famiglia.
Matrimonio
Matrimonio: Atto con cui un uomo e una donna costituiscono una famiglia; la società naturale si fonda sul matrimonio (art. 29.1); dà vita alla famiglia legittima cui si affianca la famiglia naturale o "di fatto" non fondata sul matrimonio. Implica la diversità dei sessi; è considerato come un negozio giuridico bilaterale (si fonda sulla volontà concorde dei due sposi) non patrimoniale (per la sua natura legata ad interessi prettamente extraeconomici).
All'interno del I libro VI titolo capi I-III (diritti e doveri dei coniugi, rapporti patrimoniali fra essi, separazione personale, scioglimento del matrimonio); è regolato dal diritto ma appartiene anche alla sfera religiosa perciò è influenzato dalla normativa di due ordinamenti; considerata come una comunione di vita materiale e spirituale (concezione introdotta dalla legge sul divorzio 898/1970 (art. 1)); considerata secondo una concezione romanistica come un'unione di un uomo e una donna come un consorzio per tutta la vita e una comunione fra diritto divino e umano (in piedi in maniera autorevole fino al 1970 quando è stato introdotto il divorzio).
Attualmente sorge il problema legato alla definizione di matrimonio che per adesso in Italia è ancora inteso come un'unione eterosessuale e non omosessuale, legata alla nostra cultura cristiana, che adesso viene messa in discussione a causa dei mutamenti sociali e culturali della tradizione occidentale. Le varie convenzioni internazionali non hanno voluto prendere una posizione in merito alla questione sulle unioni omosessuali:
- Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU- Roma 1950) all'art. 12 dice: "L'uomo e la donna hanno il diritto a sposarsi secondo le leggi nazionali che ne regolano il diritto": la dottrina internazionale l'ha interpretata in maniera favorevole rispetto ad un'apertura di concezione omosessuale del matrimonio, l'Unione Europea rispetta il pluralismo culturale degli stati lasciandoli liberi di disciplinare sull'istituto del matrimonio.
- Art. 29 cost. Sostiene che il matrimonio sia legato ad un'unione tra uomo e donna e la nostra corte costituzionale ha ammesso che la nostra norma non ammette la stipulazione di leggi favorevoli al matrimonio omosessuale.
- Art. 9 della carta dei diritti fondamentali UE (Nizza): "Diritto di sposarsi e costituire una famiglia: sono garantite secondo i diritti nazionali che le costituiscono e le regolano" = formulazione di compromesso tra gli stati alla sua stipulazione che hanno concordato su un articolo che lasciasse liberi gli stati di legiferare (articolo sostenuto da chi non voleva l'istituzione del matrimonio omosessuale).
- Art. 16 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (ONU- 1948): "Uomini e donne hanno diritto di sposarsi e fondare una famiglia senza limitazioni di razza, cittadinanza, religione" (può essere interpretata anche questa in maniera libera).
Abbiamo una sentenza della corte costituzionale (138/2010) che ha messo il punto sulla questione in Italia che sostiene che la diversità di sesso rimane in Italia un caposaldo nell'istituto del matrimonio, sostiene anche che non può considerarsi nessun tipo di lettura evolutiva dell'articolo, dice anche che in Europa non vi è nessuna norma europea che vincola l'Italia a considerare il matrimonio come un'unione sia omosessuale che tradizionale (tra uomo e donna).
Esempi di figure giuridiche alternative al matrimonio
In alcuni paesi europei:
- In Francia: "Pax" (patti civili di solidarietà) è possibile stipulare dei contratti che possono caratterizzare un'unione omosessuale, conferendo ai soggetti che stipulano questo contratto parte dei diritti di chi invece stipula un vero e proprio matrimonio; non sono però compresi in questi diritti sanciti dai pax i diritti successori.
Matrimonio civile
Disciplinato dallo stato; produce effetti civili esclusivamente nell'ordinamento statale; aveva un valore ancora più specifico fino al 1929; si celebra in comune.
Matrimonio religioso
Disciplinato dalle norme di diritto canonico; efficace solo per l'ordinamento dello stato della chiesa; aveva un valore ancora più specifico fino al 1929; avendo solo effetti religiosi può anche essere poi svolto un matrimonio civile.
Matrimonio concordatario
Sorto nel 1929; matrimonio religioso con effetti civili; disciplinato dalla legge matrimoniale 847/1929; le pubblicazioni devono essere affisse sia nella parrocchia che nella sede del loro comune di residenza; il sacerdote durante la cerimonia dovrà dare lettura di alcuni articoli del c.c. relativi ai diritti e ai doveri del coniuge; la trascrizione deve avvenire nel registro dello stato civile; il sacerdote dovrà inviare un originale dell'atto di matrimonio entro 5 giorni dalla celebrazione all'ufficiale dello stato civile; la trascrizione opera retroattivamente (gli effetti del matrimonio operano dal giorno dopo la celebrazione), è contemplata anche la trascrizione oltre i 5 giorni ma viene catalogata come trascrizione tardiva.
Il matrimonio religioso non produce effetti civili se viziato da interdizione giudiziale di uno dei due sposi, difetto di minore età, difetto di libertà di stato, impedimenti matrimoniali inderogabili; fatto secondo i riti della religione cattolica, ma produce per gli stessi effetti del matrimonio civile; il suo trattamento giuridico si basa sulla distinzione tra:
- Atto di matrimonio: sottostare a norme di diritto canonico se un soggetto vuole ottenerne l'annullamento dovrà rivolgersi al giudice ecclesiastico, per far sciogliere il matrimonio anche civilmente devono presentare la sentenza di annullamento canonica davanti al giudice italiano e procederà la corte d'appello.
- Dopo la revisione del 1984 si può chiedere annullamento anche solo al giudice italiano visto che si è ottenuto il concorso di giurisdizione ecclesiastica e statale.
È soggetto esclusivamente alla giurisdizione del rapporto patrimoniale dello stato; si occupa di regolare diritti e doveri dei coniugi, separazioni, divorzi, rapporti patrimoniali fra coniugi, rapporti in relazione ai figli.
Matrimonio "altre religioni"
Se celebrati in un certo modo hanno effetti civili; sono legati a successivi accordi previsti dallo stato italiano con le altre professioni religiose.
Matrimonio celebrato all'estero
Art. 115-116
Matrimonio putativo
Quando il matrimonio è nullo diventa putativo; riguarda le conseguenze della dichiarazione di nullità; uno dei due coniugi era in buona fede al momento del matrimonio e credeva che l'atto fosse regolare; in questi casi si ha una sterilizzazione delle conseguenze della nullità; i figli nati in quell'unione si considerano nati nel matrimonio (art. 128,2); il coniuge che ha agito in buona fede al momento del matrimonio ha diritto ad un'indennità pari al mantenimento per 3 anni (art. 129 bis).
Matrimonio per procura
Riguarda due categorie di persone (art. 111), possibile solo in casi di militari impegnati in guerra o per residenti all'estero, viene ammesso l'ausilio di un sostituto (nuncius) per concludere l'unione di due soggetti che vogliono prendersi in matrimonio.