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PUO contrarre matrimonio l'inabilitato (perche egli possidere la capacità di
intendere e volere anche se non è totalmente piena), un soggetto sottoposto ad
amministrazione di sostegno (va valutato caso per caso perchè deve essere
accertata la capacità di intendere e volere);
promessa: si ispira la principio della libertà matrimoniale (che ha natura di ordine pubblico e determina la
nullità di qualsiasi patto o atto provi a violarlo); chiamato volgarmente non obbliga
fidanzamento;
giuridicamente nessuno a compiere un atto, ne a pagare una penale nel caso in cui non accada; gli
effetti della rottura sono:
A. reciproca restituzione dei doni fatti a causa della promessa (art.80);
B. risarcimento del danno a carico di chi rompe la promessa in relazione alle spese fatte in maniera
proporzionata alla posizione sociale degli interessati;
C. deve essere fatta per atto pubblico o per scrittura privata oppure risultante nella richiesta di
pubblicazione se la promessa era stata fatta con una certa ufficialità:
pubblicazioni: affisse per 8 giorni
precedono sempre il matrimonio; vanno presso la sede del comune di
essere celebrato nei 180 successivi,
residenza degli sposi; il matrimonio deve giorni sennò
occorre ripetere le pubblicazioni; funzione legata alla pubblica conoscenza facendo in modo
che chiunque fosse interessato possa opporsi al matrimonio (art.102); si tratta di semplice
pubblicità notizia; la loro omissione determina solo irregolarità del matrimonio e non invalidità
avendo come conseguenza una sanzione pecuniaria (art.134);
celebrazione: viene compiuta pubblicamente; nella casa comunale davanti all'ufficiale di stato (sindaco o
delegato) e alla presenza di due testimoni (art.106); vengono letti gli altricoli 143,144,147
(art.107); entrambi gli sposi devono ricevere la dichiarazione dell'altro di volersi prendere
di volontà),
reciprocamente in marito e moglie (dichiarzione successivamente li si dichiara
marito e moglie; atto complesso risultante sia dalla dichiarazione di volontà degli sposi sia dalla
conseguente attestazione da parte del pubblico ufficiale; deve essere celebrato da un ufficiale di
stato civile in presenza di due testimoni; può essere celebrato anche da un presunto funzionario
di stato e rimane valido basta che uno dei 2 sposi fosse in buona fede (art.113); è un atto
personale e deve essere compiuto personalmente dagli sposi; solo nel matrimonio per procura;
deve essere preceduta dalle pubblicazioni (art.93); il matrimonio può essere celebrato solo dove
è stata presentata la richiesta di pubblicazione (salvo deroghe); dopo la celebrazione si deve
compilare l'atto di matrimonio (prova che il matrimonio è stato celebrato, in quell'atto viene
introdotto o modificato il regime patrimoniale utilizzato dalla nuova unione (quello stabilito dalla
legge (regime di comunione patrimoniale),...), si può anche procedere al riconoscimento di figli);
quell'atto matrimoniale viene iscritto nel registro di stato civile e serve al regime della pubblicità
(agibili da chiunque dove risultano gli stati civili dei soggetti cittadini italiani che sono tenuti dai
comuni di residenza);
atto di matrimonio: si realizza un documento redatto dall'ufficiale di stato e posto nei pubblici registri dello
stato civile; costituisce l'unico possibile mezzo di prova del matrimonio e del
consequenziale conseguimento dello stato coniugale; se presenta difetti di forma questi
sono sanati dal possesso di stato (art.131);
invalidità: qualificata dalla legge come nullità, ma spesso si avvicinano di più a caratteritische riguardanti
l'annullabilità dei contratti; il legislatore individua di invalidità:
4 tipi
1. iniziativa presa dal pubblico ministero o da chiunque ne abbia un interesse legittimo
assolute:
(verificatisi nel caso in cui vi sia stato un vizio sullo stato, vincoli familiari, interdizioni che ne
impedirebbero il matrimonio); quando invece si tratta di errori legati all'età del coniuge possono
ricorrervi solo il pubblivo ministero, i genitori del minore e il coniuge;
2. iniziativa che può essere assunta solo dal coniuge che ha ricevuto un'intimidazione e che ha
relative:
agito per timore;
resta sempre aperta la possibilità di impugrare l'atto; legato a vincoli di parentela;
3. insanabili:
4. l'impugnazione è esclusa perchè il matrimonio diventa inattaccabile pur essendo invalido
sanabili:
per esempio dopo che i coniugi hanno convissuto per un anno a partire dalla cessazioen del vizio
(interdizione, incapacità naturale, simulazione, violenza, timore, errore, minori di età)
4 ordini di cause:
divise in
per impedimenti matrimoniali:
I. condizioni soggettive che la legge considera incompatibili con
l'assunzione del vincolomatrimoniale
assoluti: impediscono al soggetto di sposarsi con chiunque;
• - età: può contrarre matrimonio solo chi ha compiuto 18 anni o abbia
ottenuto l'autorizzazione dal tribunale dei minori ma deve averne
almeno 16, dopo il matrimonio verrà considerato minore emancipato);
- interdizione giudiziale: solo nei casi di infermità di mente (art.85);
l'interdizione legale o l'inabilitazione non lo sono;
- non libertà di stato: si riferisce a chi è già sposato ma solo con matrimonio
civile (art.86);
- lutto vedovile: "commixtio colpisce solo le donne; comporta un
sanguinis";
divieto temporaneo di nozze; devono passare 300 giorni
dopo la fine del matrimonio col marito per potersi
risposare onde evitare dubbi di paternità legati ai figli
(art.89); vi sono delle deroghe legate a questo
impedimento per esempio legate alla sterilità del
compagno, oppure sterilità accertata della donna in
questione,..;
relativi: impediscono al soggetto di sposarsi con una determinata persona; sono di
• 2 ordini:
- derivanti da rapporti familiari: non possono sposarsi fra loro ne ascendenti
o discendenti per via diretta ne fratelli e sorelle ne zii e nipoti ne affini per
via diretta (suocera e genero, nuora e suocero) (art.87);
- derivante da delitto: chi è stato condannato per omicidio (consumato o
tentato) non può sposare la moglie della vittima (art.88);
dispensabili: possono essere superate a certe condizioni; il matrimonio può essere
• celebrato ugualmente;
non dispensabili: caso contrario;
•
I. per incapacità naturale del coniuge: anche legato a incapacità provvisorie (perchè il matrimonio è
ritenuto un istituto così sacro che dev essere rispettato il socro fondamento del consenso completo e
totale delle parti, consenso che non può essere assicurato se si parla di persona incapace);
per vizio di volontà:
II. - violenza: minaccia esercitata su uno sposo per indurlo al matrimonio (art.122.1); le norme che
regolano questo tipo di violenza si ricavano dall'istituto dei contratti;
- timore di eccezionale gravità: derivanti da cause esterne allo sposo (art.122.1) causate da pressioni
indirettamente create dall'ambient familiare che lo indurrebbero a sposarsi;
- errore: può riguardare l'identità falsa dell'altro coniuge o le sue qualità personali, può essere legato
al consenso,
III. per simulazione: i coniugi fanno un accordo simulatorio attraverso il quale decidono di non
adempiere agli obblighi e non esercitare i diritti che nascono dal matrimonio (art.123.1); ricorre
quando vengono escluse completamente gli effetti del matrimonio;
RAPPORTI FRA CONIUGI: (disciplina patrimoniale fra i coniugi)
DIRITTO AGLI ALIMENTI: comprende le spese necessarie per sostenere una normale vita e non un
determinato tenore (alloggio, istruzione, cure mediche, vestiario, viveri,...); deriva
dall'insufficienza dei mezzi economici per soddisfare le esigenze primarie di vita;
PUò sorgere tra i figli e i padri quando questi (a causa del loro grado di ansianità e al
regime pensionistico che era vigente quando questi lavoravano) nel caso in cui le
loro pensioni non fosse sufficiente affinchè questi possano sostentarsi in maniera
autonoma, il diritto di mantenimento in favore dei genitori sorgerà solo nel caso in
cui egli abbia provato in maniera alternativa a raccimolare capitale per sostentari
(vendita di beni mobili e immobili,..) (art.440-448); gli alimenti possono essere
ridotti nel caso in cui l'alimentando abbia un atteggiamento scorretto (condotta
rispovevole) e\o ci sia un mutamento delle condizioni economiche (sia dell'obbligato
che dell'obbligante); questo diritto non si trasferisce agli eredi, all'obbligo di alimenti
subentreranno i parenti più prossimi a soddisfare questo diritto del soggetti che ne
hanno bisogno; si può sostituire l'obbligo di pagare una somma nel caso in cui il
soggetto che è obbligato a dare l'assegno di mantenimento invita il soggetto
bisognoso a vivere da lui, occuparsi del cibo e della altre spese che erano disciplinate
nel mantenimento pattuito;
soggetti obbligati:
art.433- oltre ai parenti stretti e gli affini sono obbligati i donatari
(art.437); i fratelli sono all'ultimo posto tra i parenti più prossimi
perchè il legislatore lo ha deciso di proposito (le motivazioni non
sono importanti e non le approfondiamo) e questi devono gli
alimenti nella maniera meno gravosa degli altri parenti (si limita
allo stretto necessario) (art.439); il concorso tra i parenti che
devono gli alimenti (art.441);
art.438: questo diritto a questo tipo di prestazione spetta a persone che si trovano in un
determinato presupposto; gli alimenti devono essere dati a chi necessita di bisogno
per il proprio sostentamento; le spese non devono superare le spese necessarie per
la vita dell'alimentando ma bisogna correlarlo e considerare tipo di spese in
relazione alla quantificazione delle capacità economiche dell'obbligato e al tenore
di vita che la famiglia possiede; da attenzionare è l'elemento dello stato di biosgno;
DIRITTO AL MANTENIMENTO: PRESCINDE DALLO STATO DI BISOGNO; MIRA A GARANTIRE AD UNA PERSONA
LO STATUS SOCIALE ED ECONOMICO SECONDO L'AMBIENTE IN CUI LA
FAMIGLIA VIVE O HA VISSUTO; può derivare:
da un contratto tra coniugi
• per testamento (art.438)
• per legge (art.433)
•
art.147- mantenimento dei figli:
art.156- mantenimento del coniuge divorziato:
REGIME PATRIMONIALE TRA CONIUGI: i regimi patrimoniali sono:
1. COMUNIONE LEGALE
(art.177) se non dicono nulla al momento del matrimonio allora hanno la comunione legale dei beni; sono in
comunione: -gli acquisti (insieme o separatamente durante il matrimonio, tranne i beni di uso
personale; i beni non possono essere venduti senza laa presenza dell'altro coniuge)
- le