Diritto di famiglia
FAMIGLIA: realtà pregiuridica che esiste indipendentemente dal diritto; società naturale (art.29.1 cost); il
diritto di fronte ad alcune condizioni non può incidere o determinare situazioni all'interno del
diritto di famiglia; il primo libro del codice si dedica a caratterizzare e a regolamentare tale istituto;
principi costituzionali:
art.29,1: principio di autonomia della famiglia
,2: principio di eguaglianza fra moglie e marito;
art.30,1: principio dell'autonomia educativa
,2: principio dell'intervento pubblico sussidiario per garantire l'adempimento della funzione
educativa quando i genitori non siano in grado di provvedervi;
,3: principio di tutela dei figli nati fuori dal matrimonio
art.31,1: principio del sostegno pubblico ai compiti educativi della famiglia
MATRIMONIO: atto con cui un uomo e una donna costituiscono una famiglia; la società naturale si fonda sul
matimonio (art.29.1); da vita alla famiglia legittima cui si affianca la famiglia naturale o "di
fatto" non fondata sul matrimonio; implica la diversità dei sessi; è considerato come un negozio
giuridico bilaterale (si fonda sulla volontà concorde dei sue sposi) non patrimoniale (per la sua
natura legata ad interessi prettamente extraeconomici); all'interno del I libro VI titolo capi I-III
(diritti e doveri dei coniugi, rapporti patrimoniali fra essi, separazione personale, scioglimento
del matrimonio); è regolato dal diritto ma appartiene anche alla sfera religiosa perciò è
influenzato dalla normativa di due ordinamenti; considerata come una comunione di vita
materiale e spirituale (concezione introdotta dalla legge sul divorzio 898\1970 (art.1));
considerata secondo una concezione romanistica come un unione di un uomo e una donna
come un consorzio per tutta la vita e una comunione fra diritto divino e umano (in piedi in
maniera autorevole fino al 1970 quando è stato introdotto il divorzio);
attualmente sorge il problema legato alla definizione di matrimonio che per adesso in italia è
ancora inteso come un'unione eterosessuale e non omosessuale, legata alla nostra cultura
cristisna, che adesso viene messa in discussione a causa dei mutamenti sociali e culturali della
tradizione occidentale; le varie convenzioni internazioneli non hanno voluto prendere una
posizione in merito alla questione sulle unioni omosessuali:
a. la convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU- roma 1950)
all'art.12 dice "l'uomo e la donna hanno il diritto a sposarsi secondo le leggi
nazionali che ne regolano il diritto": la dottrina internazionale l'ha interpretata in
maniera favorevole rispetto ad un'apertura di concezione omosessuale del
matrimonio, l'unione europea rispetta il pluralismo culturale degli stati lasciandoli
liberi di disciplinare sull'istituto del matrimonio;
b. art.29 cost. sotiene che il matrimonio sia legato ad un unione tra uomo e donna e
la nostra corte costituzionale ha ammesso che la nostra norma non ammette la
stipulazione di leggi favorevoli al matrimonio omosessuale;
c. art.9 della carta dei diritti fornamentali UE (Nizza): "diritto di sposarsi e costitutire
una famiglia: sono garantite secondo i diritti nazionali che le costituiscono e le
regolano" = formulazione di compromesso tra gli stati alla sua stipulazione che
hanno concordato su un articolo che lasciasse liberi gli stati di legiferare (articolo
sostenuto da chi non voleva l'istituzione del matrimonio omosessuale);
art.16 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (ONU- 1948): "uomini e
d. donne hanno diritto di sposarsi e fondare una famiglia senza limitazioni di razza,
cittadinanza, religione" (può essere interpretata anche questa in maniera libera);
abbiamo una sentenza della corte costituzionale (138\2010) che ha messo il punto sulla
questione in italia che sostiene che la diverità di sesso rimane in italia un capostipite
nell'istituto del matrimonio, sostiene anche che non può considerarsi nessun tipo di lettura
evolutivo dell'articolo, dice anche che in europa non vi è nessuna norma europea che vincola
l'italia a considerare il matrimonio come un unione sia omosessuale che tradizionale (tra uomo
e donna);
ESEMPI di figure giuridiche alternative al matrimonio vigenti in alcuni paesi europei:
IN FRANCIA: "pax" (patti civili di solidarietà)
è possibile stipulare dei che può essere
caratterizzata da un'unione omosessuale, conferisce ai soggetti che
stipulano questo contratto parte diritti di chi invece stipula un vero e
proprio matrimonio; non sono però compresi in questi diritti sanciti dai
pax i diritti successori;
matrimonio civile: discipliato dallo stato; produce effetti civili esclusivamente nell'ordinamento
statale; aveva un valore ancora più specifico fino al 1929; si celebra in
comune;
matrimonio religioso: disciplinato dalle norme di diritto canonico; efficace solo per
l'ordinamento dello stato della chiesa; aveva un valore ancora più
specifico fino al 1929; avendo solo effetti religiosi può anche essere poi
svolto un matrimonio civile;
matrimonio concordatario: sorto nel 1929; matrimonio religioso con effetti civili; disciplinato
dalla legge matrimoniale 847/1929; le pubblicazioni devno essere
affisse sia nella parrocchia che nella sede del loro comune di
residenza; il sacerdote durante l cerimonia dovrà dare lettura di
alcuni articoli del c.c. relativi ai diritti e ai doveri del coniuge; la
trascrizione deve avvenire nel registro dello stato civile; il sacerdote
dovrà inviare un'originale dell'atto di matrimonio entro 5 giorni
dalla celebrazione all'ufficiale dello stato civile; la trascrizione opera
retroattivamente ( gli effetti del matrimonio operano dal giorno
dopo la celebrazione), è contemplata anche la trascizione oltre i 5
giorni ma viene catalogata come trascrizione tardiva; il matrimonio
religioso non produce effetti civili se viziato da interdizione
giudiziale di uno dei due sposi, difetto di minore età, difetto di
libertà di stato, impedimenti matrimoniali inderogabili; fatto
secondo i riti della religione cattoliche che ha e produce però gli
stessi effetti del matrimonio civile; il suo trattamento giuridico si
basa sulla distinzione tra:
siccome il matrimonio concordatario deve
atto di matrimonio: sottostare a norme di diritto canonico se un
soggetto vuole ottenerne l'annullamnto dovrà
rivolgersi al giudice ecclesiastico, per far sciogliere
il matrimonio anche civilmente devono presentare
la sentenza di annullamento canonica davanti al
giudice italiano e procederà la corte d'appello;
dopo la revisione dle 1984 si può chiedere
annullamento anche solo al giudice italiano visto
che si è ottenuto il concorso di giurisdizione
ecclesiastica e statale;
è soggetto esclusivamente alla giurisdizione dello
rapporto patrimonile: stato; si occupa di regolare diritti e doveri dei
coniugi, separazioni, divorzi, rapporti patrimonili
fra coniugi, rapporti in relazione ai figli;
matrimonio "altre religioni": se celebrati in un certo modo hanno effetti civili; sono legati a
successivi accordi previsti dallo stato italiano con le altre
professioni religiose;
matrimonio celebrato all'estero: art.115-116
matrimonio putativo: quando il matrimonio è nullo diventa putativo; riguarda le conseguenza
della dichiarazione di nullità; uno dei due coniugi era in buona fede al
momento del matrimonio e credeva che l'atto fosse regolare; in questi
casi si ha una sterilizzazione delle conseguenze della nullità; i figli nati in
quell'unione si considerano nati nel matrimonio (art.128,2); il coniuge
che ha agito in buona fede al momento del matrimonio ha diritto ad
un'indennità pari al mantenimento per 3 anni (art.129 bis);
matrimonio per procura: riguarda due categorie di persone (art.111) , possibile solo in casi di
militari impegnati in guerra o per residenti all'estero, viene ammesso
l'ausilio di un sostituto (nuncius) per concludere l'unione di due soggetti
che vogliono prendersi in matrimonio; quand