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Diritto di famiglia

FAMIGLIA: realtà pregiuridica che esiste indipendentemente dal diritto; società naturale (art.29.1 cost); il

diritto di fronte ad alcune condizioni non può incidere o determinare situazioni all'interno del

diritto di famiglia; il primo libro del codice si dedica a caratterizzare e a regolamentare tale istituto;

principi costituzionali:

art.29,1: principio di autonomia della famiglia

,2: principio di eguaglianza fra moglie e marito;

art.30,1: principio dell'autonomia educativa

,2: principio dell'intervento pubblico sussidiario per garantire l'adempimento della funzione

educativa quando i genitori non siano in grado di provvedervi;

,3: principio di tutela dei figli nati fuori dal matrimonio

art.31,1: principio del sostegno pubblico ai compiti educativi della famiglia

MATRIMONIO: atto con cui un uomo e una donna costituiscono una famiglia; la società naturale si fonda sul

matimonio (art.29.1); da vita alla famiglia legittima cui si affianca la famiglia naturale o "di

fatto" non fondata sul matrimonio; implica la diversità dei sessi; è considerato come un negozio

giuridico bilaterale (si fonda sulla volontà concorde dei sue sposi) non patrimoniale (per la sua

natura legata ad interessi prettamente extraeconomici); all'interno del I libro VI titolo capi I-III

(diritti e doveri dei coniugi, rapporti patrimoniali fra essi, separazione personale, scioglimento

del matrimonio); è regolato dal diritto ma appartiene anche alla sfera religiosa perciò è

influenzato dalla normativa di due ordinamenti; considerata come una comunione di vita

materiale e spirituale (concezione introdotta dalla legge sul divorzio 898\1970 (art.1));

considerata secondo una concezione romanistica come un unione di un uomo e una donna

come un consorzio per tutta la vita e una comunione fra diritto divino e umano (in piedi in

maniera autorevole fino al 1970 quando è stato introdotto il divorzio);

attualmente sorge il problema legato alla definizione di matrimonio che per adesso in italia è

ancora inteso come un'unione eterosessuale e non omosessuale, legata alla nostra cultura

cristisna, che adesso viene messa in discussione a causa dei mutamenti sociali e culturali della

tradizione occidentale; le varie convenzioni internazioneli non hanno voluto prendere una

posizione in merito alla questione sulle unioni omosessuali:

a. la convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU- roma 1950)

all'art.12 dice "l'uomo e la donna hanno il diritto a sposarsi secondo le leggi

nazionali che ne regolano il diritto": la dottrina internazionale l'ha interpretata in

maniera favorevole rispetto ad un'apertura di concezione omosessuale del

matrimonio, l'unione europea rispetta il pluralismo culturale degli stati lasciandoli

liberi di disciplinare sull'istituto del matrimonio;

b. art.29 cost. sotiene che il matrimonio sia legato ad un unione tra uomo e donna e

la nostra corte costituzionale ha ammesso che la nostra norma non ammette la

stipulazione di leggi favorevoli al matrimonio omosessuale;

c. art.9 della carta dei diritti fornamentali UE (Nizza): "diritto di sposarsi e costitutire

una famiglia: sono garantite secondo i diritti nazionali che le costituiscono e le

regolano" = formulazione di compromesso tra gli stati alla sua stipulazione che

hanno concordato su un articolo che lasciasse liberi gli stati di legiferare (articolo

sostenuto da chi non voleva l'istituzione del matrimonio omosessuale);

art.16 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (ONU- 1948): "uomini e

d. donne hanno diritto di sposarsi e fondare una famiglia senza limitazioni di razza,

cittadinanza, religione" (può essere interpretata anche questa in maniera libera);

abbiamo una sentenza della corte costituzionale (138\2010) che ha messo il punto sulla

questione in italia che sostiene che la diverità di sesso rimane in italia un capostipite

nell'istituto del matrimonio, sostiene anche che non può considerarsi nessun tipo di lettura

evolutivo dell'articolo, dice anche che in europa non vi è nessuna norma europea che vincola

l'italia a considerare il matrimonio come un unione sia omosessuale che tradizionale (tra uomo

e donna);

ESEMPI di figure giuridiche alternative al matrimonio vigenti in alcuni paesi europei:

IN FRANCIA: "pax" (patti civili di solidarietà)

è possibile stipulare dei che può essere

caratterizzata da un'unione omosessuale, conferisce ai soggetti che

stipulano questo contratto parte diritti di chi invece stipula un vero e

proprio matrimonio; non sono però compresi in questi diritti sanciti dai

pax i diritti successori;

matrimonio civile: discipliato dallo stato; produce effetti civili esclusivamente nell'ordinamento

statale; aveva un valore ancora più specifico fino al 1929; si celebra in

comune;

matrimonio religioso: disciplinato dalle norme di diritto canonico; efficace solo per

l'ordinamento dello stato della chiesa; aveva un valore ancora più

specifico fino al 1929; avendo solo effetti religiosi può anche essere poi

svolto un matrimonio civile;

matrimonio concordatario: sorto nel 1929; matrimonio religioso con effetti civili; disciplinato

dalla legge matrimoniale 847/1929; le pubblicazioni devno essere

affisse sia nella parrocchia che nella sede del loro comune di

residenza; il sacerdote durante l cerimonia dovrà dare lettura di

alcuni articoli del c.c. relativi ai diritti e ai doveri del coniuge; la

trascrizione deve avvenire nel registro dello stato civile; il sacerdote

dovrà inviare un'originale dell'atto di matrimonio entro 5 giorni

dalla celebrazione all'ufficiale dello stato civile; la trascrizione opera

retroattivamente ( gli effetti del matrimonio operano dal giorno

dopo la celebrazione), è contemplata anche la trascizione oltre i 5

giorni ma viene catalogata come trascrizione tardiva; il matrimonio

religioso non produce effetti civili se viziato da interdizione

giudiziale di uno dei due sposi, difetto di minore età, difetto di

libertà di stato, impedimenti matrimoniali inderogabili; fatto

secondo i riti della religione cattoliche che ha e produce però gli

stessi effetti del matrimonio civile; il suo trattamento giuridico si

basa sulla distinzione tra:

siccome il matrimonio concordatario deve

atto di matrimonio: sottostare a norme di diritto canonico se un

soggetto vuole ottenerne l'annullamnto dovrà

rivolgersi al giudice ecclesiastico, per far sciogliere

il matrimonio anche civilmente devono presentare

la sentenza di annullamento canonica davanti al

giudice italiano e procederà la corte d'appello;

dopo la revisione dle 1984 si può chiedere

annullamento anche solo al giudice italiano visto

che si è ottenuto il concorso di giurisdizione

ecclesiastica e statale;

è soggetto esclusivamente alla giurisdizione dello

rapporto patrimonile: stato; si occupa di regolare diritti e doveri dei

coniugi, separazioni, divorzi, rapporti patrimonili

fra coniugi, rapporti in relazione ai figli;

matrimonio "altre religioni": se celebrati in un certo modo hanno effetti civili; sono legati a

successivi accordi previsti dallo stato italiano con le altre

professioni religiose;

matrimonio celebrato all'estero: art.115-116

matrimonio putativo: quando il matrimonio è nullo diventa putativo; riguarda le conseguenza

della dichiarazione di nullità; uno dei due coniugi era in buona fede al

momento del matrimonio e credeva che l'atto fosse regolare; in questi

casi si ha una sterilizzazione delle conseguenze della nullità; i figli nati in

quell'unione si considerano nati nel matrimonio (art.128,2); il coniuge

che ha agito in buona fede al momento del matrimonio ha diritto ad

un'indennità pari al mantenimento per 3 anni (art.129 bis);

matrimonio per procura: riguarda due categorie di persone (art.111) , possibile solo in casi di

militari impegnati in guerra o per residenti all'estero, viene ammesso

l'ausilio di un sostituto (nuncius) per concludere l'unione di due soggetti

che vogliono prendersi in matrimonio; quand

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher arianna.sottile di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Benacchio Gian Antonio.
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