Estratto del documento

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA I

NOZIONE DI UNIONE EUROPEA

Non c’è una definizione di Unione Europea. Nei primi anni si è definita l’UE in ambito scientifico, in

a livello normativo giuridico una definizione di UE non è mai stata data.

ambito politico ma

Quindi è difficile da definire, non lo si può fare attraverso una definizione ufficiale ma solo

attraverso le sue principali caratteristiche.

E’ facile iniziare ad abbozzare una definizione dicendo quello che l’UE non è: non è uno Stato,

non è uno Stato federale (non è assimilabile agli USA). In prima battuta si può dire che è

un’organizzazione internazionale, una realtà creata da un certo numero di Stati allo scopo di

cooperare tra loro in alcuni determinati settori.

Esistono tante organizzazioni internazionali: ONU, ONC (commercio), UNICEF, OMS…

Ci sono anche organizzazioni internazionali su scala regionale: per esempio il Consiglio d’Europa,

un’organizzazione che raggruppa numerosi Stati europei (di più di quelli che fanno pate dell’UE)

ed ha competenza nell’ambito dei diritti umani.

L’UE è assimilabile a queste organizzazioni ma ha delle caratteristiche che la rendono originale, è

unica nel panorama delle organizzazioni internazionali: è del tutto particolare.

organizzazione sovranazionale

E’ stato introdotto in dottrina il concetto di = terza categoria di

ente che non è riconducibile né allo Stato né all’organizzazione internazionale, ne fa parte solo

l’UE ed è caratterizzata da un trasferimento significativo di quote di sovranità a favore

dell’organizzazione.

LINEE EVOLUTIVE

Se si guarda all’UE com’è oggi e sovrapponiamo questo a quello che sono stati gli inizi del

processo di unificazione, ci si accorge di avere due realtà molto diverse.

Tappe principali del processo di integrazione Comunità Europea del Carbonio e

L’atto di nascita dell’UE è nel 1951 quando viene fondata la

dell’Acciaio (CECA): è il punto di arrivo di un processo politico che aveva impegnato numerosi

uomini di Stato europei tra la fine della II Guerra Mondiale ed i primi anni 50.

E’ dal discorso pronunciato da Schumann (Dichiarazione di Schumann del 1950) che si può

individuare il fondamento politico di quello che diventerà una realtà giuridicamente rilevante:

spiega che per evitare che l’Europa si trasformi di nuovo in un teatro di guerra è necessario che i

due attori europei che si sono confrontati militarmente negli anni precedenti creino un sistema di

gestione comune della propria industria pesante, cioè mettano in comune i mercati relativi

all’industria carbosiderurgica, e questa iniziativa dovrà essere aperta agli altri Stati.

La CECA aveva un obiettivo immediato molto circoscritto: creare uno spazio di decisione,

gestione e circolazione comune dei prodotti dell’industria carbosiderurgica. Ma l’obiettivo mediato

era più alto: impedire una nuova guerra —> ci sono state altre guerre dopo ma sempre fuori dai

confini dell’UE. Comunità Europea dell’Energia

L’esperienza ha successo e nel 1957 vengono fondate la

Atomica Comunità

(che si proponeva di replicare la CECA nell’ambito dell’energia atomica) e la

Economica Europea (CEE), che voleva creare un mercato comune a 360° tra i Paesi fondatori

cioè uno spazio nel quale i fattori ed i risultati della produzione potessero circolare liberamente,

attraversare i confini nazionali senza trovare ostacoli fisici od amministrativi. La CEE ha dato poi

vita all’odierna Unione Europea.

La CEE ha un grande successo, il numero di Stati partecipanti aumenta e gli Stati che partecipano

si rendono conto che appartenere alla CEE porta benefici quindi gradualmente ma costantemente

Unico Europeo

ampliano le competenze: nel 1986 l’Atto dota la CEE di competenze aggiuntive

(per esempio, l’ambiente perché ci si rende conto che ambiente e mercato sono realtà collegate);

Trattato di Maastricht o Trattato

nel 1992 vi è il momento di sviluppo più eclatante con il

sull’Unione Europea (per la prima volta si utilizza l’espressione “Unione Europea”).

I 12 Paesi membri della CEE erano all’epoca soddisfatti dai risultati prodotti dalla loro

appartenenza alla Comunità, quindi vi era una spinta politica verso la creazione di nuove aree di

collaborazione tra Stati. Tuttavia gli Stati in questione erano disposti a cooperare in altri ambiti tra

di loro ma non erano disposti a farlo all’interno della CEE (per via del fatto che il potere nazionale

creata l’Unione Europea

viene trasferito dagli Stati membri alla Comunità) —> viene =

contenitore delle 3 Comunità originarie + altre 2 aree di collaborazione tra gli Stati dove però i

meccanismi sono quelli classici intergovernativi (i singoli governi prendono le decisioni): sono

l’area della giustizia e degli affari interni e l’area della politica estera e della sicurezza comune.

Tre tappe significative dal 1992 ad oggi:

- più grande allargamento della storia dell’UE

2004: il

Si aggiungono 10 nuovi Paesi membri (8 del c.d. blocco ex sovietico e 2 isole del Mediterraneo)

- Trattato di Lisbona

2007:

Si prende atto che un così grande numero di Paesi membri richiede una revisione del sistema

complessivo —> il Trattato di Lisbona entra in vigore nel 2009 ed è l’ultima revisione a livello

sistematico e costituzionale del diritto UE.

- Brexit

2016:

La decisione è stata apparentemente presa dal popolo britannico, ma i termini di uscita non sono

stati concordati (c’è un accordo ma deve essere approvato dal Parlamento britannico) quindi c’è il

rischio che l’uscita avvenga in modo deregolamentato (cioè soggetto alle regole di diritto

internazionale).

Nel 1992 la resistenza rispetto alla possibilità di includere nuove aree di collaborazione dentro la

CEE era dovuta ad una caratteristica delle 3 Comunità ma in particolare della CEE sin dall’origine:

metodo comunitario,

il cioè un meccanismo decisionale dove le decisioni non sono prese dai

singoli governi degli Stati ma sono prese dalla stessa Comunità che può avere interessi diversi e

configgenti con quelli degli Stati —> in questo sta il trasferimento di sovranità dagli Stati alla

Comunità: la perdita di potere decisionale a favore della Comunità.

Esempio: il potere legislativo dell’UE attuale è esercitato dal Consiglio dei ministri dell’Unione

(istituzione che rappresenta i governi nazionali) e dal Parlamento europeo quindi non può essere

adottato un atto legislativo che non riceva il consenso del Parlamento e del Consiglio —> gli Stati

rinunciano ad essere decisivi, accettano che l’atto sia adottato a prescindere dalla loro volontà in

presenza del consenso del Parlamento: infatti in questo processo il Consiglio delibera a

maggioranza qualificata quindi è possibile anche a voto contrario di alcuni membri —> il singolo

Stato può trovarsi in minoranza ma se anche il Parlamento è d’accordo con quella decisione

allora verrà approvato l’atto legislativo; allo stesso modo il carattere della non decisività dei

governi degli Stati membri deriva anche dalla possibilità che i Paesi membri siano d’accordo ma il

Parlamento non approvi, quindi l’atto non passa.

E’ l’Unione che decide mediante un processo decisionale rispetto al quale i governi degli Stati

membri che partecipano possono anche non essere decisivi.

contrapposto a metodo intergovernativo,

—> Metodo comunitario dove le decisioni sono frutto

di accordi.

Nelle 3 Comunità si decide a livello comunitario, nelle altre 2 aree vige il modello intergovernativo

(accordi all’unanimità).

Trattato di Maastricht

Novità sostanziali: il trattato istitutivo della CEE viene modificato introducendo disposizioni sulla

cittadinanza europea —> gli individui diventano titolari di diritti e di obblighi a prescindere dal fatto

che essi partecipino attivamente o passivamente al mercato unico, ma solo per il fatto di essere

individui.

Segna lo sganciamento della CEE da una connotazione esclusivamente mercativistica: è

segnalato dalla seconda modifica, che è il cambio di nome in Comunità Europea poiché non si

occupa più solo di mercati (infatti prevede anche i diritti dei cittadini europei).

Trattato di Lisbona

Qual è l’assetto delle fonti del diritto UE a seguito del Trattato di Lisbona? C’è il TUE adottato nel

1992 a Maastricht con successive modifiche ed il TFUE (modificato e rinominato dal Trattato

istitutivo della CE).

La Comunità Europea è stata incorporata nell’UE, che è l’ente successore alla CE: nel 1992 la

CEE era parte dell’Unione, poi rinominata CE e ora fusa con UE —> l’UE attuale a seguito del

Trattato di Lisbona è la fusione della vecchia UE e della vecchia CE.

La CECA si è estinta ed il mercato del carbone e dell’acciaio è incorporato nel mercato comune,

l’Euratom esiste ancora ma ha un ruolo marginale.

Nel Trattato sull’Unione Europea troviamo l’enunciazione dei valori comuni agli Stati membri, gli

obiettivi dell’UE e le principali regole di funzionamento. Nel Trattato sul Funzionamento

dell’Unione Europea troviamo le regole di dettaglio del funzionamento e la disciplina delle aree di

azione e di intervento.

Il TUE ed il TFUE hanno lo stesso valore giuridico, si occupano di cose diverse con frequenti

riferimenti uno all’altro e con ripetizioni.

Nello scenario più ampio, guardando il punto di inizio dell’UE ed oggi, le differenze sono

3 evoluzioni:

riconducibili a

- allargamento su base geografica (da 6 a 28 membri) ed è un processo dinamico ancora in

corso;

Esiste però l’art. 50 TUE che riguarda il recesso, la fuoriuscita di uno Stato membro dall’UE: è

molto stringato con un carattere essenzialmente procedurale. Non dice nulla sulla revocabilità

della dichiarazione di recesso.

- l’ampliamento delle competenze: prima si occupava solo della libera circolazione dei prodotti,

oggi a seguito di una serie di trattati moltiplicativi le competenze sono ampliate (istruzione,

politica monetaria, cambiamenti climatici…);

- intensificazione dei poteri: il metodo comunitario ha visto il suo ambito di applicazione

espandersi sempre più —> il Parlamento europeo (chiamato prima assemblea, poi assemblea

parlamentare, poi parlamento) nel momento in cui è stato istituito aveva poteri di controllo, ora

è co-legislatore insieme al Consiglio: quando aveva poteri di controllo, c’era il metodo

comunitario perché c’era la Commissione europea (formata da personalità indipendenti indicate

dai governi ma a cui è fatto divieto di seguire le indicazioni dei governi e che agiscono nel solo

interesse dell’UE).

È sempre esistita una combinazione di istituzioni espressioni di governi e di istituzioni formate da

individui con un potere decisionale autonomo. La collaborazione tra istituzioni nel processo

decisionale ha fatto sì che si tenesse conto delle volontà dei governi ma non erano le uniche

volontà.

DIRITTO DELL’UE

Non c’è una definizione di diritto dell’Unione Europea, ma non bisogna sottovalutare il ruolo del

diritto nel processo di integrazione europea.

Gli Stati membri non sono tenuti insieme da una lingua o una cultura o un sistema politico

diritto comune:

comune, la cosa che tiene insieme gli Stati è il l’UE si identifica con il suo diritto,

il suo ordinamento giuridico —> spesso si parla di UE come comunità di diritto.

diritto inteso come insieme di norme tipico dell’UE:

Con diritto dell’UE si intende il il diritto che

regola il funzionamento delle istituzioni, ma anche il diritto nazionale che i Paesi adottano per

attuare il diritto UE. autonomo dal diritto internazionale e nazionale:

Spesso è qualificato come diritto ha nozioni

sue proprie, ha sue regole di interpretazione.

Caratteri generali dell’ordinamento giuridico dell’UE:

- si occupa di tutto,

il diritto UE è difficile trovare una materia che non sia regolata dal diritto UE;

- diretta efficacia,

alcune manifestazioni del diritto UE godono di possono essere applicate dalle

autorità nazionali e dai giudici senza il bisogno di essere trasposte nel diritto interno nazionale

—> anche questo è un elemento che disegna la caratteristica della sovranazionalità: la norma

produce effetti nell’ordinamento senza poterlo impedire;

- prevale sul diritto interno:

il diritto UE esiste una teoria ormai consolidata secondo la quale il

diritto UE prevale su qualsiasi rango del diritto interno;

- soggettività giuridica anche agli individui

attribuzione della non solo agli Stati ma —>

presenza di una comunità di diritto anche perché abbiamo soggetti di diritto diversi (Stati,

istituzioni ed individui), il cui collante è il diritto comune;

- sistema di tutela giurisdizionale tipico dell’UE: meccanismi attraverso cui i diritti possono

essere riconosciuti se violati.

GRANDI TEMI

Ci sono diversi motivi per cui dedicare attenzione al diritto UE, alcuni grandi temi che devono

spingere l’interesse:

- Brexit;

- la nuova legislatura europea (2019-2024): nuovo presidente del Parlamento, nuova Presidente

della BCE, nuova presidente della Commissione;

- dibattito sul futuro dell’Europa;

- programma politico della nuova Commissione europea.

SENTENZA VAN GEND EN LOOS

Negli ultimi anni è spesso stata la Corte di Giustizia ad interpretare in modo creativo i trattati

spingendo gli Stati a codificare quelle aggiunte giurisprudenziali.

Schema di esposizione delle sentenze:

- contesto temporale: epoca in cui la sentenza è stata resa;

- esposizione sintetica dei fatti di causa nella misura in cui sono necessari a comprendere;

- sintesi del quadro normativo rilevante;

- profili procedurali: come si è arrivati alla Corte di Giustizia;

- questioni principali affrontate dalla Corte di Giustizia;

- principi di diritto affermati dalla Corte, motivazioni sulla base delle quali i principi sono stati resi

e come l’affermazione dei principi impatta sul caso.

Il caso Van Gend en Loos è un caso simbolo che risale alla prima fase dello sviluppo della CEE

(1963): è una sentenza pronunciata a pochi anni dalla istituzione della CEE, quindi riguarda il

trattato così come era allora formulato. un privato ed uno

Le parti in causa sono una società di diritto francese ed il fisco olandese —>

Stato: rappresentazione fisica di quello che si intende per organizzazione sovranazionale, dove gli

individui hanno diritti che possono far valere davanti al giudice anche nei confronti degli Stati nello

spirito della comunità di diritto, in cui i rapporti tra soggetti sono regolati da norme giuridiche e la

violazione espone chi ha violato anche quando il violatore è uno Stato.

Fatto di causa: la società importa un tot di una sostanza (una colla utilizzata in falegnameria) dalla

Germania nei Paesi Bassi e questa importazione è assoggettata ad un’imposta di dazio doganale

dell’8% sulla base di una normativa di diritto interno olandese, che qualche mese prima aveva

modificato la collocazione della sostanza spostandola dalla categoria di beni soggetti al 3% alla

categoria di beni soggetti all’8%.

L’art. 12 del trattato CEE (poi diventato art. 25 del trattato TCE e oggi art. 30 TFUE) introduce il

divieto dei dazi doganali. I dazi esistenti non avrebbero dovuto essere immediatamente aboliti ma

non avrebbero dovuto essere aumentati: il punto di arrivo è l’abolizione, la fase transitoria è il non

aumento.

L’amministrazione chiede di pagare, la società si rifiuta. Nasce una contesa davanti ad un giudice

di materia imposte, un giudice tributario olandese e la società si difende sulla base della

normativa europea. Il giudice, avvalendosi del suo potere ex art. 173 del trattato CEE (oggi art.

rinvio pregiudiziale

234 TFUE), utilizza lo strumento del (= se vi è un dubbio sull’interpretazione o

sulla validità di una norma UE, il giudice può/deve rinviare al giudice UE). Quindi la questione

arriva alla Corte di Giustizia sotto forma di rinvio pregiudiziale.

Le questioni affrontate riguardano la natura o le caratteristiche dell’art. 12 del trattato CEE e la

liceità o meno dell’applicazione dell’aliquota all’8%.

Da pag. 22: questioni trattate nel merito. La prima questione di sostanza posta riguarda la portata

o efficacia di quanto disposto dall’art. 12 del trattato —> collegata alla visione tradizionale di

trattati: l’art. 12 del trattato ha efficacia immediata all’interno degli ordinamenti degli Stati membri

attribuendo ai singoli dei diritti soggettivi?

La Corte guarda alla natura, alla struttura, al tenore del trattato e fornisce una risposta positiva

perché il trattato CEE nel suo preambolo evoca il ruolo degli Stati ma anche dei popoli: esiste il

Parlamento europeo, che è espressione della rilevanza attribuita ai singoli, ed il fatto che emerga il

ruolo dei singoli dal trattato fa sì che il diritto comunitario nello stesso modo in cui attribuisce ai

singoli degli obblighi attribuisce dei diritti anche quando, pur non essendo espressi, derivano

necessariamente ed implicitamente dagli obblighi imposti agli Stati. Se il trattato obbliga gli Stati a

non aumentare le aliquote, ad esso non può non corrispondere un diritto degli individui a reagire

rispetto ad un aumento illegittimo.

In ragione di questo ruolo che attribuisce agli

Anteprima
Vedrai una selezione di 14 pagine su 61
Diritto dell'UE 1 Pag. 1 Diritto dell'UE 1 Pag. 2
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE 1 Pag. 6
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE 1 Pag. 11
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE 1 Pag. 16
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE 1 Pag. 21
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE 1 Pag. 26
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE 1 Pag. 31
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE 1 Pag. 36
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE 1 Pag. 41
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE 1 Pag. 46
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE 1 Pag. 51
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE 1 Pag. 56
Anteprima di 14 pagg. su 61.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE 1 Pag. 61
1 su 61
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dsuni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Schiano Di pepe Lorenzo.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community