DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA I
NOZIONE DI UNIONE EUROPEA
Non c’è una definizione di Unione Europea. Nei primi anni si è definita l’UE in ambito scientifico, in
a livello normativo giuridico una definizione di UE non è mai stata data.
ambito politico ma
Quindi è difficile da definire, non lo si può fare attraverso una definizione ufficiale ma solo
attraverso le sue principali caratteristiche.
E’ facile iniziare ad abbozzare una definizione dicendo quello che l’UE non è: non è uno Stato,
non è uno Stato federale (non è assimilabile agli USA). In prima battuta si può dire che è
un’organizzazione internazionale, una realtà creata da un certo numero di Stati allo scopo di
cooperare tra loro in alcuni determinati settori.
Esistono tante organizzazioni internazionali: ONU, ONC (commercio), UNICEF, OMS…
Ci sono anche organizzazioni internazionali su scala regionale: per esempio il Consiglio d’Europa,
un’organizzazione che raggruppa numerosi Stati europei (di più di quelli che fanno pate dell’UE)
ed ha competenza nell’ambito dei diritti umani.
L’UE è assimilabile a queste organizzazioni ma ha delle caratteristiche che la rendono originale, è
unica nel panorama delle organizzazioni internazionali: è del tutto particolare.
organizzazione sovranazionale
E’ stato introdotto in dottrina il concetto di = terza categoria di
ente che non è riconducibile né allo Stato né all’organizzazione internazionale, ne fa parte solo
l’UE ed è caratterizzata da un trasferimento significativo di quote di sovranità a favore
dell’organizzazione.
LINEE EVOLUTIVE
Se si guarda all’UE com’è oggi e sovrapponiamo questo a quello che sono stati gli inizi del
processo di unificazione, ci si accorge di avere due realtà molto diverse.
Tappe principali del processo di integrazione Comunità Europea del Carbonio e
L’atto di nascita dell’UE è nel 1951 quando viene fondata la
dell’Acciaio (CECA): è il punto di arrivo di un processo politico che aveva impegnato numerosi
uomini di Stato europei tra la fine della II Guerra Mondiale ed i primi anni 50.
E’ dal discorso pronunciato da Schumann (Dichiarazione di Schumann del 1950) che si può
individuare il fondamento politico di quello che diventerà una realtà giuridicamente rilevante:
spiega che per evitare che l’Europa si trasformi di nuovo in un teatro di guerra è necessario che i
due attori europei che si sono confrontati militarmente negli anni precedenti creino un sistema di
gestione comune della propria industria pesante, cioè mettano in comune i mercati relativi
all’industria carbosiderurgica, e questa iniziativa dovrà essere aperta agli altri Stati.
La CECA aveva un obiettivo immediato molto circoscritto: creare uno spazio di decisione,
gestione e circolazione comune dei prodotti dell’industria carbosiderurgica. Ma l’obiettivo mediato
era più alto: impedire una nuova guerra —> ci sono state altre guerre dopo ma sempre fuori dai
confini dell’UE. Comunità Europea dell’Energia
L’esperienza ha successo e nel 1957 vengono fondate la
Atomica Comunità
(che si proponeva di replicare la CECA nell’ambito dell’energia atomica) e la
Economica Europea (CEE), che voleva creare un mercato comune a 360° tra i Paesi fondatori
cioè uno spazio nel quale i fattori ed i risultati della produzione potessero circolare liberamente,
attraversare i confini nazionali senza trovare ostacoli fisici od amministrativi. La CEE ha dato poi
vita all’odierna Unione Europea.
La CEE ha un grande successo, il numero di Stati partecipanti aumenta e gli Stati che partecipano
si rendono conto che appartenere alla CEE porta benefici quindi gradualmente ma costantemente
Unico Europeo
ampliano le competenze: nel 1986 l’Atto dota la CEE di competenze aggiuntive
(per esempio, l’ambiente perché ci si rende conto che ambiente e mercato sono realtà collegate);
Trattato di Maastricht o Trattato
nel 1992 vi è il momento di sviluppo più eclatante con il
sull’Unione Europea (per la prima volta si utilizza l’espressione “Unione Europea”).
I 12 Paesi membri della CEE erano all’epoca soddisfatti dai risultati prodotti dalla loro
appartenenza alla Comunità, quindi vi era una spinta politica verso la creazione di nuove aree di
collaborazione tra Stati. Tuttavia gli Stati in questione erano disposti a cooperare in altri ambiti tra
di loro ma non erano disposti a farlo all’interno della CEE (per via del fatto che il potere nazionale
creata l’Unione Europea
viene trasferito dagli Stati membri alla Comunità) —> viene =
contenitore delle 3 Comunità originarie + altre 2 aree di collaborazione tra gli Stati dove però i
meccanismi sono quelli classici intergovernativi (i singoli governi prendono le decisioni): sono
l’area della giustizia e degli affari interni e l’area della politica estera e della sicurezza comune.
Tre tappe significative dal 1992 ad oggi:
- più grande allargamento della storia dell’UE
2004: il
Si aggiungono 10 nuovi Paesi membri (8 del c.d. blocco ex sovietico e 2 isole del Mediterraneo)
- Trattato di Lisbona
2007:
Si prende atto che un così grande numero di Paesi membri richiede una revisione del sistema
complessivo —> il Trattato di Lisbona entra in vigore nel 2009 ed è l’ultima revisione a livello
sistematico e costituzionale del diritto UE.
- Brexit
2016:
La decisione è stata apparentemente presa dal popolo britannico, ma i termini di uscita non sono
stati concordati (c’è un accordo ma deve essere approvato dal Parlamento britannico) quindi c’è il
rischio che l’uscita avvenga in modo deregolamentato (cioè soggetto alle regole di diritto
internazionale).
Nel 1992 la resistenza rispetto alla possibilità di includere nuove aree di collaborazione dentro la
CEE era dovuta ad una caratteristica delle 3 Comunità ma in particolare della CEE sin dall’origine:
metodo comunitario,
il cioè un meccanismo decisionale dove le decisioni non sono prese dai
singoli governi degli Stati ma sono prese dalla stessa Comunità che può avere interessi diversi e
configgenti con quelli degli Stati —> in questo sta il trasferimento di sovranità dagli Stati alla
Comunità: la perdita di potere decisionale a favore della Comunità.
Esempio: il potere legislativo dell’UE attuale è esercitato dal Consiglio dei ministri dell’Unione
(istituzione che rappresenta i governi nazionali) e dal Parlamento europeo quindi non può essere
adottato un atto legislativo che non riceva il consenso del Parlamento e del Consiglio —> gli Stati
rinunciano ad essere decisivi, accettano che l’atto sia adottato a prescindere dalla loro volontà in
presenza del consenso del Parlamento: infatti in questo processo il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata quindi è possibile anche a voto contrario di alcuni membri —> il singolo
Stato può trovarsi in minoranza ma se anche il Parlamento è d’accordo con quella decisione
allora verrà approvato l’atto legislativo; allo stesso modo il carattere della non decisività dei
governi degli Stati membri deriva anche dalla possibilità che i Paesi membri siano d’accordo ma il
Parlamento non approvi, quindi l’atto non passa.
E’ l’Unione che decide mediante un processo decisionale rispetto al quale i governi degli Stati
membri che partecipano possono anche non essere decisivi.
contrapposto a metodo intergovernativo,
—> Metodo comunitario dove le decisioni sono frutto
di accordi.
Nelle 3 Comunità si decide a livello comunitario, nelle altre 2 aree vige il modello intergovernativo
(accordi all’unanimità).
Trattato di Maastricht
Novità sostanziali: il trattato istitutivo della CEE viene modificato introducendo disposizioni sulla
cittadinanza europea —> gli individui diventano titolari di diritti e di obblighi a prescindere dal fatto
che essi partecipino attivamente o passivamente al mercato unico, ma solo per il fatto di essere
individui.
Segna lo sganciamento della CEE da una connotazione esclusivamente mercativistica: è
segnalato dalla seconda modifica, che è il cambio di nome in Comunità Europea poiché non si
occupa più solo di mercati (infatti prevede anche i diritti dei cittadini europei).
Trattato di Lisbona
Qual è l’assetto delle fonti del diritto UE a seguito del Trattato di Lisbona? C’è il TUE adottato nel
1992 a Maastricht con successive modifiche ed il TFUE (modificato e rinominato dal Trattato
istitutivo della CE).
La Comunità Europea è stata incorporata nell’UE, che è l’ente successore alla CE: nel 1992 la
CEE era parte dell’Unione, poi rinominata CE e ora fusa con UE —> l’UE attuale a seguito del
Trattato di Lisbona è la fusione della vecchia UE e della vecchia CE.
La CECA si è estinta ed il mercato del carbone e dell’acciaio è incorporato nel mercato comune,
l’Euratom esiste ancora ma ha un ruolo marginale.
Nel Trattato sull’Unione Europea troviamo l’enunciazione dei valori comuni agli Stati membri, gli
obiettivi dell’UE e le principali regole di funzionamento. Nel Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea troviamo le regole di dettaglio del funzionamento e la disciplina delle aree di
azione e di intervento.
Il TUE ed il TFUE hanno lo stesso valore giuridico, si occupano di cose diverse con frequenti
riferimenti uno all’altro e con ripetizioni.
Nello scenario più ampio, guardando il punto di inizio dell’UE ed oggi, le differenze sono
3 evoluzioni:
riconducibili a
- allargamento su base geografica (da 6 a 28 membri) ed è un processo dinamico ancora in
corso;
Esiste però l’art. 50 TUE che riguarda il recesso, la fuoriuscita di uno Stato membro dall’UE: è
molto stringato con un carattere essenzialmente procedurale. Non dice nulla sulla revocabilità
della dichiarazione di recesso.
- l’ampliamento delle competenze: prima si occupava solo della libera circolazione dei prodotti,
oggi a seguito di una serie di trattati moltiplicativi le competenze sono ampliate (istruzione,
politica monetaria, cambiamenti climatici…);
- intensificazione dei poteri: il metodo comunitario ha visto il suo ambito di applicazione
espandersi sempre più —> il Parlamento europeo (chiamato prima assemblea, poi assemblea
parlamentare, poi parlamento) nel momento in cui è stato istituito aveva poteri di controllo, ora
è co-legislatore insieme al Consiglio: quando aveva poteri di controllo, c’era il metodo
comunitario perché c’era la Commissione europea (formata da personalità indipendenti indicate
dai governi ma a cui è fatto divieto di seguire le indicazioni dei governi e che agiscono nel solo
interesse dell’UE).
È sempre esistita una combinazione di istituzioni espressioni di governi e di istituzioni formate da
individui con un potere decisionale autonomo. La collaborazione tra istituzioni nel processo
decisionale ha fatto sì che si tenesse conto delle volontà dei governi ma non erano le uniche
volontà.
DIRITTO DELL’UE
Non c’è una definizione di diritto dell’Unione Europea, ma non bisogna sottovalutare il ruolo del
diritto nel processo di integrazione europea.
Gli Stati membri non sono tenuti insieme da una lingua o una cultura o un sistema politico
diritto comune:
comune, la cosa che tiene insieme gli Stati è il l’UE si identifica con il suo diritto,
il suo ordinamento giuridico —> spesso si parla di UE come comunità di diritto.
diritto inteso come insieme di norme tipico dell’UE:
Con diritto dell’UE si intende il il diritto che
regola il funzionamento delle istituzioni, ma anche il diritto nazionale che i Paesi adottano per
attuare il diritto UE. autonomo dal diritto internazionale e nazionale:
Spesso è qualificato come diritto ha nozioni
sue proprie, ha sue regole di interpretazione.
Caratteri generali dell’ordinamento giuridico dell’UE:
- si occupa di tutto,
il diritto UE è difficile trovare una materia che non sia regolata dal diritto UE;
- diretta efficacia,
alcune manifestazioni del diritto UE godono di possono essere applicate dalle
autorità nazionali e dai giudici senza il bisogno di essere trasposte nel diritto interno nazionale
—> anche questo è un elemento che disegna la caratteristica della sovranazionalità: la norma
produce effetti nell’ordinamento senza poterlo impedire;
- prevale sul diritto interno:
il diritto UE esiste una teoria ormai consolidata secondo la quale il
diritto UE prevale su qualsiasi rango del diritto interno;
- soggettività giuridica anche agli individui
attribuzione della non solo agli Stati ma —>
presenza di una comunità di diritto anche perché abbiamo soggetti di diritto diversi (Stati,
istituzioni ed individui), il cui collante è il diritto comune;
- sistema di tutela giurisdizionale tipico dell’UE: meccanismi attraverso cui i diritti possono
essere riconosciuti se violati.
GRANDI TEMI
Ci sono diversi motivi per cui dedicare attenzione al diritto UE, alcuni grandi temi che devono
spingere l’interesse:
- Brexit;
- la nuova legislatura europea (2019-2024): nuovo presidente del Parlamento, nuova Presidente
della BCE, nuova presidente della Commissione;
- dibattito sul futuro dell’Europa;
- programma politico della nuova Commissione europea.
SENTENZA VAN GEND EN LOOS
Negli ultimi anni è spesso stata la Corte di Giustizia ad interpretare in modo creativo i trattati
spingendo gli Stati a codificare quelle aggiunte giurisprudenziali.
Schema di esposizione delle sentenze:
- contesto temporale: epoca in cui la sentenza è stata resa;
- esposizione sintetica dei fatti di causa nella misura in cui sono necessari a comprendere;
- sintesi del quadro normativo rilevante;
- profili procedurali: come si è arrivati alla Corte di Giustizia;
- questioni principali affrontate dalla Corte di Giustizia;
- principi di diritto affermati dalla Corte, motivazioni sulla base delle quali i principi sono stati resi
e come l’affermazione dei principi impatta sul caso.
Il caso Van Gend en Loos è un caso simbolo che risale alla prima fase dello sviluppo della CEE
(1963): è una sentenza pronunciata a pochi anni dalla istituzione della CEE, quindi riguarda il
trattato così come era allora formulato. un privato ed uno
Le parti in causa sono una società di diritto francese ed il fisco olandese —>
Stato: rappresentazione fisica di quello che si intende per organizzazione sovranazionale, dove gli
individui hanno diritti che possono far valere davanti al giudice anche nei confronti degli Stati nello
spirito della comunità di diritto, in cui i rapporti tra soggetti sono regolati da norme giuridiche e la
violazione espone chi ha violato anche quando il violatore è uno Stato.
Fatto di causa: la società importa un tot di una sostanza (una colla utilizzata in falegnameria) dalla
Germania nei Paesi Bassi e questa importazione è assoggettata ad un’imposta di dazio doganale
dell’8% sulla base di una normativa di diritto interno olandese, che qualche mese prima aveva
modificato la collocazione della sostanza spostandola dalla categoria di beni soggetti al 3% alla
categoria di beni soggetti all’8%.
L’art. 12 del trattato CEE (poi diventato art. 25 del trattato TCE e oggi art. 30 TFUE) introduce il
divieto dei dazi doganali. I dazi esistenti non avrebbero dovuto essere immediatamente aboliti ma
non avrebbero dovuto essere aumentati: il punto di arrivo è l’abolizione, la fase transitoria è il non
aumento.
L’amministrazione chiede di pagare, la società si rifiuta. Nasce una contesa davanti ad un giudice
di materia imposte, un giudice tributario olandese e la società si difende sulla base della
normativa europea. Il giudice, avvalendosi del suo potere ex art. 173 del trattato CEE (oggi art.
rinvio pregiudiziale
234 TFUE), utilizza lo strumento del (= se vi è un dubbio sull’interpretazione o
sulla validità di una norma UE, il giudice può/deve rinviare al giudice UE). Quindi la questione
arriva alla Corte di Giustizia sotto forma di rinvio pregiudiziale.
Le questioni affrontate riguardano la natura o le caratteristiche dell’art. 12 del trattato CEE e la
liceità o meno dell’applicazione dell’aliquota all’8%.
Da pag. 22: questioni trattate nel merito. La prima questione di sostanza posta riguarda la portata
o efficacia di quanto disposto dall’art. 12 del trattato —> collegata alla visione tradizionale di
trattati: l’art. 12 del trattato ha efficacia immediata all’interno degli ordinamenti degli Stati membri
attribuendo ai singoli dei diritti soggettivi?
La Corte guarda alla natura, alla struttura, al tenore del trattato e fornisce una risposta positiva
perché il trattato CEE nel suo preambolo evoca il ruolo degli Stati ma anche dei popoli: esiste il
Parlamento europeo, che è espressione della rilevanza attribuita ai singoli, ed il fatto che emerga il
ruolo dei singoli dal trattato fa sì che il diritto comunitario nello stesso modo in cui attribuisce ai
singoli degli obblighi attribuisce dei diritti anche quando, pur non essendo espressi, derivano
necessariamente ed implicitamente dagli obblighi imposti agli Stati. Se il trattato obbliga gli Stati a
non aumentare le aliquote, ad esso non può non corrispondere un diritto degli individui a reagire
rispetto ad un aumento illegittimo.
In ragione di questo ruolo che attribuisce agli
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Diritto del lavoro dell'UE
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Riassunto esame Diritto dell'UE (1° parziale), prof. Persano, libro consigliato Manuale di diritto dell'UE, Tizzano
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