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PESC.
Quindi la competenza non e’ ammessa solo nel csaso in cui la questione riguardi una materia
esclsuivamente rientrante nel settore PESC.
Relativamente alle materie dell’ex III pilastro ( praticamente le questioni attinenti tutta la materia penale)
la competenza pregiudiziale e’ ammessa nel caso in cui gli stati depositino,nel periodo transitorio di 5
anni,dalla data del Trattato di Lisbona, (abbiamo visto che il trattato espressamente prevede che le
disposizioni rientranti in questo settore non hanno efficacia diretta negli stati)una dichiarazione di
di limitare
accettazione della competenza giurisdizionale della Corte con la quale essi possono dichiarare
il rinvio alla Corte o come giudice di ultima istanza(dopo che all’interno dello Stato abbiano deciso tutti i
rinvio
vari gradi di giurisidizone) o di consentirlo a qualunque livello di giurisdizione(l’Italia ha scelto il
piu’ ampio ).
Quindi,fra breve,considerato che i 5 anni stanno per scadere,la Corte di Giustizia,potra’ essere investita di
ogni questione che venga sollevata in un processo penale( fra l’altro il trattato gia’ consente che la Corte
possa essere interessata per questioni attinenti le persone detenute all’interno degli stati.
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I requisiti del provvedimento del rinvio
-
I rapporti fra Corte di giustizia e giudici nazionali,relativamente all’attivazione del meccanismo della
competenza pregiudiziale,sono rapporti di coordinazione e non di tipo gerarchico,nel senso che la corte di
Giustizia non ha alcun potere di controllo sulla competenza del giudice nazionale
Il trattato prevede infatti che il giudice nazionale rimette la questione alla Corte quando lo reputi
necessario: quindi la rilevanza della questione e’ rimessa alla discrezionalita’ del giudice nazionale..
Tuttavia,la Corte ,al fine di evitare di essere interessata in via pregiudiziale per questioni
che non rientrino nella sua competenza ,aveva stabilito l’irricevibilita’ di alcune questioni
pregiudiziali ..
Non potevano formare oggetto di rinvio e quindi erano irricevibili i provvedimenti relativi
a
a)- nell’ambito di controversie fittizie
questioni poste : e’ fittizia la controversia sulla questione
quando sono d’accordo sulla interpretazione della norma ue,ma chiedono il rinvio solo per ottenere una
sentenza che abbia efficacia erga omnes.Infatti la sentenza pregiudiziale ha efficacia erga
omnes.,opponibile anche alle parti estranee al giudizio.
b) questioni manifestamente irrilevanti: cio’ avviene quando la norma dell’ue invocata dalle parti , e’
manifestamente inapplicabile alla fattispecie sottoposta al giudice nazionale;
c) le questioni puramente ipotetiche: cioe’ le questioni generiche o le questioni che non rispondono ad un
effettivo bisogno del giudice ai fini della decisione.
.Cio’ avviene ad esempio quando le parti predispongono concordemente nel contratto una clausola
preordinata a definire una questione davanti al giudice nazionale onde superare un ostacolo di natura
fiscale della cui esistenza esse erano ben consapevoli al momento della conclusione del contratto.
Solo di recente la Corte ha assunto un atteggiamento meno rigoroso e piu’ prudente per il dovuto rispetto
della competenza del giudice nazionale ed ha affermato,,pur ribadendo il proprio diritto di sindacare sulla
principio di presunzione di rilevanza in base al quale la
ricevibilita’ dei rinvii pregiudiziali, il
Corte e’ sempre tenuta a rispondere ai rinvii pregiudiziali inoltrati dai giudici nazionali.
-La nozione di organo giurisdizionale
Abbiamo visto che il trattato prevede che il presupposto per il sorgere della competenza pregiudiziale e’ il
rinvio da parte di un organo giurisidizionale di uno stato membro.
Cio’ significa che e’ la Corte a stabilire se un organo di uno stato membro che la interessi in via
pregiudiziale sia un organo giurisdizionale,cioe’ competente ad adottare provvedimenti aventi natura
giurisdizionale.Cio’ a prescindere se quell’organo,all’interno dello stato membro,sia qualificato come
organo giurisdizionale,perche’ vi sono dei casi in cui ,in alcuni settori della sua attivita’,un organo
giurisdizionale non ee’ considerato idoneo ad effettuare il rincio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
Ad esempio la Corte di Giustizia ha rifiutato di ricevere un rinvio pregiudiziale proveniente dai seguenti
organi giurisdizionali italiani:
a)al Tribunale,quando decide come giudice del registro delle imprese
b)alla Corte dei Conti nella sua attivita’ di controllo successivo sulla regolarita’ degli atti amministrativi
c) all’autorita’ garante della concorrenza e del mercato(antitrust).
Ha riconosciuto la qualita’ di organo giurisdizionale :
- al Tar relativamente a tutte le controversie rientranti nelle sue competenze.
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-Mentre ,sorprendentemente,ha riconosciuto la qualita’ di organo giurisidizonale al Consiglio di Stato
quando decide sul ricorso straordinario avanti il presidente della Repubblica.
Relativamente alla Corte Costituzionale la Corte di Giustizia ha affermato il principio della doppia
pregiudizialita’.
Cioe’ ritiene di potere ricevere il rinvio pregiudiziale, dalla Corte Costituzionale,solo nei casi in cui la
Corte giudica in via principale(competenza giurisdizionale esclusiva : es, conflitto di competenza fra stato
ed enti locali) e non anche nei casi in cui la Corte giudica in via incidentale a seguito del rinvio da parte del
giudice nazionale.
Quindi la Corte di Giustizia consente a qualsiasi giudice di merito, di interessare direttamente la Corte
stessa e solo successivamente ,se necessario, interessare sulla questione la Corte Costituzionale.
Dal canto suo la Corte Costituzionale ritiene che il rinvio possa da essa essere proposto anche nei giudizi
in via incidentale,sorti cioe’ in seguito al rinvio da parte di un giudice italiano.
In ogni caso la Corte di Giustizia da una interpretazione assai elastica al fine di stabilire se un organo
giurisdizionale possa essere considerato idoneo ad effettuare il rinvio giurisdizonale ed in genere riconosce
tale qualifica quando sussistano questi requisiti::
1)- abbia origine legale ,cioe’ il ricorso alla sua giurisdizione deve essere stabilito dalla legge
2)- quando l’organo abbia natura permanente nell’ambito dell’organizzazione giurisidizionale dello stato
3)- quando il ricorso alla sua giurisdizione sia considerato obbligatorio all’interno del diritto dello Stato;
4)-quando nei giudizi che si svolgono davanti all’organo sia garantito il contraddittorio;
5)-quando l’organo sia a) indipendente(e’ tale anche quando l’organo,pur essendo legato ad una struttura
dell’esecutivo,svolga la sua funzione in piena indipendenza e responsabilita’) , e b) giudichi applicando
norme aventi forza di legge.
La Corte ha sempre negato la qualifica di organo giurisdizionale agli arbitri in quanto carenti del requisito
dell’origine legale.,ad eccezione dei casi di arbitrato legale,quando cioe’ e’ la stessa legge che obbliga le
parti ,prima di adire il giudice dello stato,a sottoporre la controversia ad un arbitro.
FACOLTA’ E OBBLIGO DI RINVIO (DOMANDA)
Il rinvio pregiudiziale e’ obbligatorio da parte del giudice nazionale nei casi in cui egli giudica come
giudice di ultima istanza . Negli altri casi il giudice nazionale inferiore ha una semplice facolta’ di rinvio
Quindi se il giudice investito della decisione e’ giudice di ultima istanza,egli ha l’obbligo di rinvio alla
Corte di Giustizia quando nutre dei dubbi circa l’interpretazione e l’applicazione del diritto ue ,negli altri
casi il giudice ha solo una semplice facolta’ di rinvio ,essendo cioe’ libero di decidere se investire o
meno della questione la Corte,anche a prescindere dalla eccezione sollevata dalle parti.
Nel caso in cui decida di rinviare la questione alla Corte,deve farlo nel momento in cui abbia gia’ accertato
i fatti di causa e risolte le questioni di diritto interno.
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La ratio della distinzione sta nel fatto che nel caso in cui il giudice di ultima istanza non fosse obbligato al
rinvio potrebbe succedere che: a) ,in caso di errore di applicazione del diritto dell’ue ,non vi sarebbe piu’
per il soggetto alcun rimedio giurisdizionale ,ne’ interno ne’ esterno per rimediare all’errore ;b ) e questo
errore giurisprudenziale nell’applicazione del diritto dell’ue ,per effetto dello stare decisis, provocherebbe
ulteriori decisioni giurisprudenziali basate sulla non corretta applicazione del diritto dell’ue e quindi
farebbe consolidare quella erronea applicazione.
Negli altri casi il rischio non c’e’ dato che la decisione e’ sempre appellabile davanti ad altro giudice
interno e il rischio di consolidamento dell’errore viene meno dato che ci sara’ sempre un giudice di ultima
istanza che sara’ obbligato al rinvio.
Il giudice di ultima istanza si individua non in relazione al rango che occupa nell’ordinamento,ma in
cioe’ un
relazione alla concreta possibilita’ di esperire un “ ricorso giurisdizionale di diritto interno “
rimedio ordinario previsto dal diritto interno. .Cioe’ quel giudice deve essere effettivamente giudice
di ultima istanza su una decisione del giudice precedente rispetto alle cui decisioni non e’ proponibile
alcun rimedio ordinario.
Quindi anche ne caso in cui il Giudice sia la suprema corte o la Cassazione ma l’impugnazione davanti
alla stessa e’ subordinata ad una valutazione preliminare circa l’ammissibilita’ del ricorso ,non si e’ in
presenza di giudice di ultima istanza,ma tale era il giudice che aveva emanato la sentenza impugnata
attraverso tale tipo di ricorso.
- Le ipotesi di facolta’ di rinvio per i giudici di ultima istanza e l’ipotesi di obbligo di rinvio per i giudici
inferiori.
La distinzione fra la posizione del giudice di ultima istanza ,sui cui grava l’obbligo di rinvio e i giudici
delle istanze inferiori ,non e’ pero’ cosi’ netta e assoluta,nel senso che anche per i giudici di ultima istanza
sono previste ipotesi di facolta’ di rinvio ,mentre e’ prevista anche una ipotesi nella quale il giudice
inferiore ha l’obbligo di rinvio pregiudiziale.
Infatti la Corte di Giustizia ha introdotto ,in favore del giudice di ultima istanza,alcuni elementi di
flessibilita’ ed ha previsto altresì alcune ipotesi in cui anche il giudice inferiore ha l’obbligo di rinvio.
Realativamente al giudice di ultima istanza la Corte ha stabilito il principio generale in base al quale il
giudice di ultima istanza ha lo stesso potere di valutazione di tutti gli altri giudici nello stabilire se sia
necessaria una sentenza pregiudiziale della Corte al fine di consentire al giudice stesso di pronunciarsi sul
caso sottoposto al suo esame
.