Anteprima
Vedrai una selezione di 24 pagine su 112
Diritto dell'UE Pag. 1 Diritto dell'UE Pag. 2
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 6
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 11
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 16
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 21
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 26
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 31
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 36
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 41
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 46
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 51
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 56
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 61
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 66
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 71
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 76
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 81
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 86
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 91
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 96
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 101
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 106
Anteprima di 24 pagg. su 112.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'UE Pag. 111
1 su 112
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

PESC.

Quindi la competenza non e’ ammessa solo nel csaso in cui la questione riguardi una materia

esclsuivamente rientrante nel settore PESC.

Relativamente alle materie dell’ex III pilastro ( praticamente le questioni attinenti tutta la materia penale)

la competenza pregiudiziale e’ ammessa nel caso in cui gli stati depositino,nel periodo transitorio di 5

anni,dalla data del Trattato di Lisbona, (abbiamo visto che il trattato espressamente prevede che le

disposizioni rientranti in questo settore non hanno efficacia diretta negli stati)una dichiarazione di

di limitare

accettazione della competenza giurisdizionale della Corte con la quale essi possono dichiarare

il rinvio alla Corte o come giudice di ultima istanza(dopo che all’interno dello Stato abbiano deciso tutti i

rinvio

vari gradi di giurisidizone) o di consentirlo a qualunque livello di giurisdizione(l’Italia ha scelto il

piu’ ampio ).

Quindi,fra breve,considerato che i 5 anni stanno per scadere,la Corte di Giustizia,potra’ essere investita di

ogni questione che venga sollevata in un processo penale( fra l’altro il trattato gia’ consente che la Corte

possa essere interessata per questioni attinenti le persone detenute all’interno degli stati.

97

98

I requisiti del provvedimento del rinvio

-

I rapporti fra Corte di giustizia e giudici nazionali,relativamente all’attivazione del meccanismo della

competenza pregiudiziale,sono rapporti di coordinazione e non di tipo gerarchico,nel senso che la corte di

Giustizia non ha alcun potere di controllo sulla competenza del giudice nazionale

Il trattato prevede infatti che il giudice nazionale rimette la questione alla Corte quando lo reputi

necessario: quindi la rilevanza della questione e’ rimessa alla discrezionalita’ del giudice nazionale..

Tuttavia,la Corte ,al fine di evitare di essere interessata in via pregiudiziale per questioni

che non rientrino nella sua competenza ,aveva stabilito l’irricevibilita’ di alcune questioni

pregiudiziali ..

Non potevano formare oggetto di rinvio e quindi erano irricevibili i provvedimenti relativi

a

a)- nell’ambito di controversie fittizie

questioni poste : e’ fittizia la controversia sulla questione

quando sono d’accordo sulla interpretazione della norma ue,ma chiedono il rinvio solo per ottenere una

sentenza che abbia efficacia erga omnes.Infatti la sentenza pregiudiziale ha efficacia erga

omnes.,opponibile anche alle parti estranee al giudizio.

b) questioni manifestamente irrilevanti: cio’ avviene quando la norma dell’ue invocata dalle parti , e’

manifestamente inapplicabile alla fattispecie sottoposta al giudice nazionale;

c) le questioni puramente ipotetiche: cioe’ le questioni generiche o le questioni che non rispondono ad un

effettivo bisogno del giudice ai fini della decisione.

.Cio’ avviene ad esempio quando le parti predispongono concordemente nel contratto una clausola

preordinata a definire una questione davanti al giudice nazionale onde superare un ostacolo di natura

fiscale della cui esistenza esse erano ben consapevoli al momento della conclusione del contratto.

Solo di recente la Corte ha assunto un atteggiamento meno rigoroso e piu’ prudente per il dovuto rispetto

della competenza del giudice nazionale ed ha affermato,,pur ribadendo il proprio diritto di sindacare sulla

principio di presunzione di rilevanza in base al quale la

ricevibilita’ dei rinvii pregiudiziali, il

Corte e’ sempre tenuta a rispondere ai rinvii pregiudiziali inoltrati dai giudici nazionali.

-La nozione di organo giurisdizionale

Abbiamo visto che il trattato prevede che il presupposto per il sorgere della competenza pregiudiziale e’ il

rinvio da parte di un organo giurisidizionale di uno stato membro.

Cio’ significa che e’ la Corte a stabilire se un organo di uno stato membro che la interessi in via

pregiudiziale sia un organo giurisdizionale,cioe’ competente ad adottare provvedimenti aventi natura

giurisdizionale.Cio’ a prescindere se quell’organo,all’interno dello stato membro,sia qualificato come

organo giurisdizionale,perche’ vi sono dei casi in cui ,in alcuni settori della sua attivita’,un organo

giurisdizionale non ee’ considerato idoneo ad effettuare il rincio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Ad esempio la Corte di Giustizia ha rifiutato di ricevere un rinvio pregiudiziale proveniente dai seguenti

organi giurisdizionali italiani:

a)al Tribunale,quando decide come giudice del registro delle imprese

b)alla Corte dei Conti nella sua attivita’ di controllo successivo sulla regolarita’ degli atti amministrativi

c) all’autorita’ garante della concorrenza e del mercato(antitrust).

Ha riconosciuto la qualita’ di organo giurisdizionale :

- al Tar relativamente a tutte le controversie rientranti nelle sue competenze.

98

99

-Mentre ,sorprendentemente,ha riconosciuto la qualita’ di organo giurisidizonale al Consiglio di Stato

quando decide sul ricorso straordinario avanti il presidente della Repubblica.

Relativamente alla Corte Costituzionale la Corte di Giustizia ha affermato il principio della doppia

pregiudizialita’.

Cioe’ ritiene di potere ricevere il rinvio pregiudiziale, dalla Corte Costituzionale,solo nei casi in cui la

Corte giudica in via principale(competenza giurisdizionale esclusiva : es, conflitto di competenza fra stato

ed enti locali) e non anche nei casi in cui la Corte giudica in via incidentale a seguito del rinvio da parte del

giudice nazionale.

Quindi la Corte di Giustizia consente a qualsiasi giudice di merito, di interessare direttamente la Corte

stessa e solo successivamente ,se necessario, interessare sulla questione la Corte Costituzionale.

Dal canto suo la Corte Costituzionale ritiene che il rinvio possa da essa essere proposto anche nei giudizi

in via incidentale,sorti cioe’ in seguito al rinvio da parte di un giudice italiano.

In ogni caso la Corte di Giustizia da una interpretazione assai elastica al fine di stabilire se un organo

giurisdizionale possa essere considerato idoneo ad effettuare il rinvio giurisdizonale ed in genere riconosce

tale qualifica quando sussistano questi requisiti::

1)- abbia origine legale ,cioe’ il ricorso alla sua giurisdizione deve essere stabilito dalla legge

2)- quando l’organo abbia natura permanente nell’ambito dell’organizzazione giurisidizionale dello stato

3)- quando il ricorso alla sua giurisdizione sia considerato obbligatorio all’interno del diritto dello Stato;

4)-quando nei giudizi che si svolgono davanti all’organo sia garantito il contraddittorio;

5)-quando l’organo sia a) indipendente(e’ tale anche quando l’organo,pur essendo legato ad una struttura

dell’esecutivo,svolga la sua funzione in piena indipendenza e responsabilita’) , e b) giudichi applicando

norme aventi forza di legge.

La Corte ha sempre negato la qualifica di organo giurisdizionale agli arbitri in quanto carenti del requisito

dell’origine legale.,ad eccezione dei casi di arbitrato legale,quando cioe’ e’ la stessa legge che obbliga le

parti ,prima di adire il giudice dello stato,a sottoporre la controversia ad un arbitro.

FACOLTA’ E OBBLIGO DI RINVIO (DOMANDA)

Il rinvio pregiudiziale e’ obbligatorio da parte del giudice nazionale nei casi in cui egli giudica come

giudice di ultima istanza . Negli altri casi il giudice nazionale inferiore ha una semplice facolta’ di rinvio

Quindi se il giudice investito della decisione e’ giudice di ultima istanza,egli ha l’obbligo di rinvio alla

Corte di Giustizia quando nutre dei dubbi circa l’interpretazione e l’applicazione del diritto ue ,negli altri

casi il giudice ha solo una semplice facolta’ di rinvio ,essendo cioe’ libero di decidere se investire o

meno della questione la Corte,anche a prescindere dalla eccezione sollevata dalle parti.

Nel caso in cui decida di rinviare la questione alla Corte,deve farlo nel momento in cui abbia gia’ accertato

i fatti di causa e risolte le questioni di diritto interno.

99

100

La ratio della distinzione sta nel fatto che nel caso in cui il giudice di ultima istanza non fosse obbligato al

rinvio potrebbe succedere che: a) ,in caso di errore di applicazione del diritto dell’ue ,non vi sarebbe piu’

per il soggetto alcun rimedio giurisdizionale ,ne’ interno ne’ esterno per rimediare all’errore ;b ) e questo

errore giurisprudenziale nell’applicazione del diritto dell’ue ,per effetto dello stare decisis, provocherebbe

ulteriori decisioni giurisprudenziali basate sulla non corretta applicazione del diritto dell’ue e quindi

farebbe consolidare quella erronea applicazione.

Negli altri casi il rischio non c’e’ dato che la decisione e’ sempre appellabile davanti ad altro giudice

interno e il rischio di consolidamento dell’errore viene meno dato che ci sara’ sempre un giudice di ultima

istanza che sara’ obbligato al rinvio.

Il giudice di ultima istanza si individua non in relazione al rango che occupa nell’ordinamento,ma in

cioe’ un

relazione alla concreta possibilita’ di esperire un “ ricorso giurisdizionale di diritto interno “

rimedio ordinario previsto dal diritto interno. .Cioe’ quel giudice deve essere effettivamente giudice

di ultima istanza su una decisione del giudice precedente rispetto alle cui decisioni non e’ proponibile

alcun rimedio ordinario.

Quindi anche ne caso in cui il Giudice sia la suprema corte o la Cassazione ma l’impugnazione davanti

alla stessa e’ subordinata ad una valutazione preliminare circa l’ammissibilita’ del ricorso ,non si e’ in

presenza di giudice di ultima istanza,ma tale era il giudice che aveva emanato la sentenza impugnata

attraverso tale tipo di ricorso.

- Le ipotesi di facolta’ di rinvio per i giudici di ultima istanza e l’ipotesi di obbligo di rinvio per i giudici

inferiori.

La distinzione fra la posizione del giudice di ultima istanza ,sui cui grava l’obbligo di rinvio e i giudici

delle istanze inferiori ,non e’ pero’ cosi’ netta e assoluta,nel senso che anche per i giudici di ultima istanza

sono previste ipotesi di facolta’ di rinvio ,mentre e’ prevista anche una ipotesi nella quale il giudice

inferiore ha l’obbligo di rinvio pregiudiziale.

Infatti la Corte di Giustizia ha introdotto ,in favore del giudice di ultima istanza,alcuni elementi di

flessibilita’ ed ha previsto altresì alcune ipotesi in cui anche il giudice inferiore ha l’obbligo di rinvio.

Realativamente al giudice di ultima istanza la Corte ha stabilito il principio generale in base al quale il

giudice di ultima istanza ha lo stesso potere di valutazione di tutti gli altri giudici nello stabilire se sia

necessaria una sentenza pregiudiziale della Corte al fine di consentire al giudice stesso di pronunciarsi sul

caso sottoposto al suo esame

.

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
112 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DottoressaC di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Raimondi Luigi.