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COMPOSIZIONE
Capi di Stato o di governo dei Paesi membri + Presidente del Consiglio Europeo + Presidente della
Commissione.
L’Alto Rappresentante partecipa ai lavori
ANNO DI ISTITUZIONE SEDE
1974 forum informale Bruxelles (Belgio)
1992 status ufficiale
2009 istituzione ufficiale UE
PRESIDENZA
- Elegge il proprio presidente a maggioranza qualificata, per un mandato di 2 anni e mezzo (rinnovabile 1
volta) ed incompatibile con un mandato nazionale
- Attuale presidente: Donald Tusk
RIUNIONI E MODALITA’ DI DELIBERAZIONE
- Si riunisce a Bruxelles 2 volte a semestre
- Di regola delibera per consensus ma se delibera per votazione il suo presidente e il presidente della
Commissione non partecipano al voto
- Strumento con cui delibera = conclusioni
Atti adottati mediante deliberazione = decisioni se dotate di effetti giuridici vincolanti sono impugnabili
→ di fronte alla Corte di Giustizia 5
II. CONSIGLIO/CONSIGLIO DELL’UE
FUNZIONI E POTERI
- Adotta gli atti normativi e coordina le politiche dei paesi membri
- Esercita, insieme al PE, la funzione legislativa e la funzione di bilancio (approva il bilancio annuale)
- Prepara le riunioni del Consiglio Europeo
- Può chiedere alla Commissione di presentare proposte in merito a certe questioni
- Detiene la titolarità effettiva del potere estero, concludendo accordi internazionali
COMPOSIZIONE
- Non ha membri permanenti
- È composto da diverse formazioni (10) ognuna delle quali corrisponde ad un settore.
- Membri: ministri dei governi di ciascun Paese competenti per la materia in discussione (es. al consiglio “affari
economici e finanziari” partecipano i ministri delle finanze di ciascun Paese)
- L’elenco delle formazioni è deciso dal Consiglio Europeo a maggioranza qualificata
ANNO DI ISTITUZIONE SEDE
1958 Bruxelles (Belgio)
PRESIDENZA
- Assunta a rotazione per 18 mesi da un gruppo di 3 Stati membri, all’interno dei quali ciascuno Stato esercita
per 6 mesi a rotazione con l’aiuto degli altri due
- L’elezione avviene a maggioranza qualificata del Consiglio Europeo (ad eccezione della presidenza del
consiglio “affari esteri” che spetta in ogni caso all’Alto Rappresentante)
- Le riunioni sono presiedute dal ministro competente del Paese che in quel momento esercita la
presidenza di turno (es. Estonia esercita presidenza: consiglio “ambiente” presieduto da ministro ambiente estone)
- Attuale presidenza: Romania
RIUNIONI E MODALITA’ DI DELIBERAZIONE
- Si riunisce (nelle varie formazioni) a Bruxelles su convocazione del suo presidente
- Discussioni e votazioni sono pubbliche
- Struttura a clessidra:
1. 170 gruppi di lavoro specializzati per materia e composti da funzionari degli Stati membri, cui spetta
esame tecnico dei dossier
2. Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (COREPER) composto
dagli ambasciatori dei Paesi membri, cui spetta la preparazione dei lavori del Consiglio
3. Segretariato generale (nominato da Consiglio) che assiste il Consiglio
- Di regola delibera a maggioranza qualificata
Eccezioni :
• politica estera o fiscalità unanimità
Materie delicate come richiedono (astensione non impedisce il
raggiungimento unanimità)
• procedurali e amministrative maggioranza semplice
Questioni richiedono
- Vecchio sistema di deliberazione = SISTEMA DEL VOTO PONDERATO
Nuovo sistema di deliberazione = SISTEMA DELLA DOPPIA MAGGIORANZA
La maggioranza qualificata è raggiunta quando una delibera ottiene il voto favorevole:
Del 55% dei Paesi (almeno 16 su 28)
▪
Che rappresentino almeno il 65% della popolazione totale UE
▪
Per bloccare l’adozione da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, occorrono almeno 4 Paesi
▪ (che rappresentino oltre il 35% della popolazione totale UE)
PROTOCOLLO N°36 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA 6
III. PARLAMENTO EUROPEO
FUNZIONI E POTERI
- Esercita, insieme al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio (approva il bilancio annuale)
- Esercita funzioni di controllo politico e vigilanza (attraverso interrogazioni, inchieste e mediatore europeo)
sulla Commissione, Consiglio e Alto Rappresentante
- Elegge il Mediatore Europeo
- Può ricevere petizioni dei cittadini dell’UE
- Può chiedere alla Commissione di presentare proposte in merito a certe questioni
- Deve esprimere un voto di approvazione alla Commissione neoformata
- Può adottare una mozione di censura sull’operato della Commissione, provocandone le dimissioni
- Approva l’adesione dei Paesi candidati
COMPOSIZIONE
- Composto dai rappresentanti dei cittadini dell’UE, eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto
per un mandato di 5 anni (essi beneficiano di immunità e privilegi), suddivisi in gruppi parlamentari
- N° totale membri non può essere >750 (soglia min.: 6 membri per Stato membro
Soglia max.: 96 membri per Stato membro)
Il numero dei membri per ciascuno Stato è proporzionale alla popolazione di ciascun Paese
- I gruppi parlamentari sono organizzati in base allo schieramento politico (non in base alla nazionalità)
ANNO DI ISTITUZIONE SEDE
1952 Strasburgo (Francia)
1979 prime elezioni dirette Bruxelles (Belgio) e Lussemburgo
PRESIDENZA
- Elegge il proprio presidente per un mandato di 2 anni e mezzo
- Attuale presidente: Antonio Tajani
RIUNIONI E MODALITA’ DI DELIBERAZIONE
- L’attività dei parlamentari si divide tra le commissioni parlamentari e la sessione plenaria, cui spetta il
potere deliberativo che avviene a maggioranza dei suffragi espressi.
- A Strasburgo si tengono 12 sedute plenarie ordinarie all’anno, a Bruxelles si riuniscono le commissioni, a
Lussemburgo è installato il Segretariato del PE 7
IV. COMMISSIONE
FUNZIONI E POTERI
- Promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta iniziative per tale fine
- Vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione
- Assicura la rappresentanza esterna dell’Unione (eccetto per la PESC dove le funzioni sono assolte dall’Alto
Rappresentante)
1. POTERE DI INZIATIVA LEGISLATIVA
- Riconosciuto dai Trattati in via esclusiva alla Commissione
- Consiglio e Parlamento Europeo possono deliberare solo su proposta della Commissione
- Il Consiglio non può discostarsi dalla proposta della Commissione se non votando all’unanimità anche
dove è prevista la maggioranza qualificata per l’adozione di quel determinato atto
- Fino a che il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta
2. POTERE NORMATIVO DIRETTO
- Partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e del PE e adotta atti normativi propri
- Previsto in pochi casi nei Trattati, ma attribuito comunque in molti casi alla Commissione in virtù della
delega fornita dal Consiglio e dal PE per l’adozione di misure di integrazione o applicazione degli atti in
questione
COMPOSIZIONE
- Organo di individui che esercitano le proprie funzioni in piena indipendenza, non accettando istruzioni da
alcun governo, istituzione o organo
- Non devono avere interessi privati o esercitare altre attività professionali, e sono tenuti a vincoli di lealtà-
integrità anche dopo la cessazione della carica
- Il n° dei membri corrisponde al numero dei paesi membri (28) e la durata del loro mandato è di 5 anni
(per mantenere collegamento con la vita del PE).
Tra questi 28 membri vi è il Presidente e l’Alto Rappresentante (vicepresidente)
1. NOMINA
FASE 1: NOMINA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
- Il Consiglio Europeo (deliberando a maggioranza qualificata) propone al PE un candidato alla carica di
Presidente
- Egli è poi eletto dal PE a maggioranza dei membri che lo compongono (se il candidato non ottiene la
maggioranza il Consiglio Europeo propone entro 1 mese un nuovo candidato seguendo tutta la stessa
procedura dii cui sopra)
FASE 2: NOMINA DEI COMMISSARI
Il Consiglio, in accordo con il PE, adotta l’elenco degli altri membri della Commissione sulla base delle
proposte avanzate dagli Stati membri (tenendo conto dei requisiti di indipendenza)
FASE 3: INCARICO FORMALE
- Presidente, altri membri della Commissione e Alto Rappresentante sono sottoposti a voto di
approvazione del PE
- La Commissione è nominata formalmente con la maggioranza qualificata del Consiglio Europeo
2. CESSAZIONE ANTICIPATA MANDATO DEI MEMBRI
- Per approvazione di una mozione di censura da parte del PE (l’intera Commissione deve abbandonare il
mandato)
- Per dimissione volontaria In questi due casi i membri rimangono in carica fino alla loro sostituzione
- Per dimissione d’ufficio (immediata), quando un membro non risponda più alle condizioni necessarie
all’esercizio delle sue funzioni o abbia commesso colpa grave (da parte della Corte di Giustizia)
SEDE
Bruxelles (Belgio)
PRESIDENZA
Il Presidente:
1) definisce gli orientamenti della Commissione
2) decide l’organizzazione interna della Commissione
3) nomina i vicepresidenti (eccetto l’alto Rappresentante)
Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il Presidente glielo chiede.
RIUNIONI E MODALITA’ DI DELIBERAZIONE
Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza dei suoi membri 8
V. ALTO RAPPRESENTANTE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA
POTERI E FUNZIONI
- Guida la PESC (politica estera e di sicurezza comune) e la attua in qualità di mandatario del Consiglio
- È vicepresidente della Commissione
- Vigila sulla coerenza dell’azione esterna dell’Unione
- Presiede il consiglio “Affari esteri”
- Partecipa ai lavori del Consiglio Europeo
- Rappresenta l’Unione per le materie che rientrano nella PESC
NOMINA
- La sua nomina è soggetta a voto di approvazione del PE
- Nominato formalmente dal Consiglio Europeo a maggioranza qualificata
- Durata mandato: 5 anni (in quanto membro della Commissione)
CESSAZIONE ANTICIPATA MANDATO
- In caso di mozione di censura da parte del PE nei confronti della Commissione, l’Alto Rappresentante deve
dimettersi dal suo incarico all’interno della Commissione ma rimane comunque in carica per le funzioni della
PESC
- Se il Presidente della Commissione ne chiede le dimissioni, esse avranno luogo con la maggioranza
qualificata del Consiglio Europeo 9
ISTITUZIONI DI CONTROLLO
I. CORTE DI GIUSTIZIA
FUNZIONI
1) Interpreta il diritto UE per garantire che sia applicato allo stesso modo in tutti gli Stati membri
2) assicura il rispetto della legge (procedure d’infrazione)
3) annulla gli atti giuridici dell’UE (ricorsi per annullamento) se si ritiene che un atto dell’UE violi i trattati o i
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