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INTRODUZIONE

1. L’UE E IL SUO DIRITTO

Idea originaria creare un’unione sempre più stretta tra i popoli

L’UE è “ambigua” non è un super-stato federale, ma un’entità volta ad assicurare la convivenza fra stati

→ che hanno rinunciato a parte della propria sovranità e al tempo stesso non vogliono

perdere la loro identità

non ha uno schema predefinito (“libertà dai modelli”) ed è in evoluzione continua

Presenta tratti + simili a quelli di un’entità statale che di un’organizzazione internazionale.

Il diritto UE è “autonomo” rispetto al diritto degli stati membri, ma interferisce con i diritti nazionali dei

singoli stati membri che sono ormai un mix di regole europee e regole del diritto interno.

Fonti principali di informazione sul diritto UE: - Gazzetta Ufficiale dell’UE (GUUE)

- Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia e del

Tribunale dell’Unione

2. ORIGINI E SVILUPPI DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA

Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio

23 LUGLIO 1952 (CECA) tra Belgio,

Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi

Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea

1° GENNAIO 1957 (CEE)

→ Trattato istitutivo della Comunità Europea per l’Energia Atomica (CEEA o EURATOM)

→ Convenzione relativa a talune istituzioni comuni (allegato alle prec.)

Ciascuno dei 3 trattati crea 4 istituzioni principali:

2 istituzioni di governo: 2 istituzioni di controllo:

- Alta Autorità - Parlamento Europeo

Per CECA

- Consiglio (dei ministri) - Corte di Giustizia

- Commissione Per CEE e EURATOM

- Consiglio (dei ministri)

Trattato sulla fusione degli esecutivi

1° LUGLIO 1967 (per tutti e 3: Commissione + Consiglio)

→ a

1 REVISIONE DEI TRATTATI: AUE

Atto Unico Europeo

1° LUGLIO 1987 (AUE)

→ Novità:

- Per le deliberazioni del Consiglio necessaria la maggioranza qualificata (anziché

unanimità)

- Introduzione di una procedura di cooperazione con il Parlamento Europeo per

alcune deliberazioni del Consiglio (rilevanza PE)

- Introduzione di una prima forma di cooperazione in materia di politica estera dei

vertici semestrali tra i capi di stato o governo e il Consiglio Europeo

a

2 REVISIONE DEI TRATTATI: CREAZIONE UE

Trattato di Maastricht

1° NOVEMBRE 1993 (TUE)

→ Creazione dell’UE, fondata sulle Comunità Europee (CECA, CEE, EURATOM) e sulle

altre forme di cooperazione

Cooperazione in materia di Politica Estera e Sicurezza Comune (PESC)

Testo unico composto da Cooperazione in materia di Giustizia e Affari Interni (GAI)

TUE e TCE (Trattato sulle 3

Comunità Europee) Novità:

- Inserita per la prima volta nei trattati la nozione di cittadinanza dell’Unione (status

comune ai cittadini degli stati membri)

- Creazione dell’Unione Economica e Monetaria in vista del passaggio alla moneta

unica 1

a

3 REVISIONE DEI TRATTATI: TRATTATO DI AMSTERDAM

Trattato di Amsterdam

1° MAGGIO 1999 → Perfezionamento del TUE:

Principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali, stato di diritto, vengono consacrati nel TUE come valori fondanti

dell’Unione (la cui violazione grave e persistente di uno stato membro conduce a

sanzioni da parte del Consiglio)

a

4 REVISIONE DEI TRATTATI: TRATTATO DI NIZZA

Trattato di Nizza

1° FEBBRAIO 2003 → - Se si esclude la riforma del sistema giurisdizionale, esso reca modifiche circoscritte

- Una dichiarazione relativa al futuro dell’Unione approvata dalla stessa conferenza

di Nizza pone le basi per un’ulteriore conferenza intergovernativa di revisione del

trattato a

TENTATIVO (FALLITO) DI UNA 5 REVISIONE DEI TRATTATI

Trattato che adotta una costituzione per l’Europa

29 OTTOBRE 2004 →

Firmato a ROMA - Obiettivo: creare un nuovo e unico Trattato

- L’entrata in vigore viene bloccata da 2 referendum negativi in Francia e Paesi Bassi

(ma i suoi contenuti pongono le basi per il successivo trattato di Lisbona)

a

5 REVISIONE DEI TRATTATI: TRATTATO DI LISBONA

Trattato di Lisbona

1° DICEMBRE 2009 → La sua entrata in vigore dell’1° gennaio 2009 viene bloccata da un referendum

negativo in Irlanda.

Soluzione: i capi di stato e governo dei paesi membri approvano una serie di

garanzie giuridiche per rispondere alle preoccupazioni dell’Irlanda, aprendo così un

nuovo referendum che avrà esito positivo

PAESI MEMBRI UE (28)

Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna,

Portogallo, Austria, Finlandia, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Rep, Ceca, Slovenia,

Slovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Croazia 2

PARTE I: L’ORDINAMENTO GIURIDICO DELL’UE

1. PROFILI GENERALI

STRUTTURA E CONTENUTI DEL TRATTATO DI LISBONA

Con il Trattato di Lisbona l’UE si sostituisce e succede alle comunità europee, riconoscendo così personalità

giuridica direttamente in capo all’UE. Non crea un unico trattato

MA modifica precedente struttura giuridica: - Relazione strumentale

TUE + TCE “nuovo” TUE + TFUE

→ - Stesso valore giuridico

- 55 articoli in cui sono tracciate le linee del - 358 articoli

nuovo assetto europeo - Disciplina le aree di competenza dell’UE e le

- Accoglie principi e regole di base di loro modalità d’esercizio

funzionamento dell’Unione Art. 222: introdotta per la prima volta disciplina per

l’aiuto umanitario e clausola di solidarietà in caso di

Art. 5: principio delle competenze di attribuzione attacco terroristico o calamità naturale ad uno stato

Art. 6: richiama la carta dei diritti fondamentali dell’UE membro

Capo 1: disciplina dell’azione estera dell’UE

Capo 2: dedicato alle disposizioni sulla PESC

VICENDE E ACQUISTO DELLO STATUS DI MEMBRO UE

ACQUISTO DELLO STATUS

(requisito della soggettività internazionale) (requisito geografico)

- Ogni Stato europeo che rispetti i valori

(requisito politico)

di cui all’art.2 TUE e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell’UE.

(economico e giuridico)

Si aggiungono anche 2 altri requisiti stabiliti dai “criteri di Copenaghen” del 1993

- Paramento europeo e Parlamenti nazionali sono informati della domanda

- Stato richiedente trasmette la domanda al Consiglio Europeo (che si pronuncia all’unanimità), previa

consultazione della Commissione e approvazione del Parlamento Europeo (che si pronuncia a

maggioranza)

- Il trattato di adesione tra stati membri e stato richiedente deve essere sottoposto alla firma di tutti i

membri e contiene le condizioni per l’ammissione e gli adattamenti dei trattati

LIMITAZIONE O SOSPENSIONE DEI DIRITTI DI UNO STATO MEMBRO

- L’accertamento della situazione passa per una decisione del Consiglio (a maggioranza dei 4/5 dei suoi

membri, su proposta di 1/3 degli stessi o della commissione o del PE e previa approvazione di

quest’ultimo)

- Prima di decidere il Consiglio deve sentire lo Stato e muovere raccomandazioni: se non vengono accolte

il Consiglio Europeo votando all’unanimità (con la stessa proceduta del p.1) evidenzia la “violazione grave

e persistente dei valori”

- Con la maggioranza qualificata del Consiglio si può procedere alla sospensione di specifici diritti (es. diritto

di voto del rappresentante del governo in seno al Consiglio)

- Lo stato membro continua comunque ad essere vincolato dagli obblighi dei trattati

- Con la maggioranza qualificata del Consiglio tale sospensione può essere modificata o revocata

RECESSO DALL’UE (es. Brexit)

- Ogni Stato può decidere di recedere dall’UE (clausola di recesso volontario)

- Lo Stato notifica la sua intenzione al Consiglio Europeo, il quale avvierà un negoziato (accordo di recesso)

che stabilisce modalità e futuri rapporti con l’unione dello Stato uscente

- Il recesso è concluso dal Consiglio Europeo, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione

del PE

- I trattati cessano di essere applicabili allo Stato dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso (o in

mancanza di tale accordo 2 anni dopo la notifica di recesso dello stato).

Salvo che il Consiglio Europeo (d’accordo con lo Stato) decida all’unanimità di prorogare tale termine

- Se lo Stato che ha receduto chiede di entrare di nuovo nell’UE, si applicano le regole per l’acquisto dello

status 3

DEROGHE AL PRINCIPIO DI APPLICAZIONE GENERALE E UNIFORME DEL DIRITTO UE A TUTTI I PAESI

MEMBRI

1. DEROGHE A CARATTERE TRANSITORIO

Es. quelle contenute nel trattato di adesione di un nuovo stato membro

2. DEROGHE A CARATTERE TERRITORIALE

Applicazione differenziata di norme del trattato in diversi Stati

3. ESCLUSIONE DALL’APPLICAZIONE DI CERTE NORME A DETERMINATI STATI PER RAGIONI DI

CARATTERE POLITICO-ORDINAMENTALE

Es. esclusione dall’applicazione della carta europea dei diritti fondamentali a Polonia e Regno Unito

4. COOPERAZIOONE RAFFORZATA (min. 9 stati membri)

In materia di eliminazione dei controlli alle frontiere comuni e l’istituzione dell’Eurozona

5. COOPERAZIONE STRUTTURATA PERMANENTE

In materia di missioni per il mantenimento della pace e della sicurezza 4

2. QUADRO ISTITUZIONALE

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA ISTITUZIONALE

PRINCIPIO DELLE PRINCIPIO DELLA LELALE

PRINCIPIO DEL RISPETTO

COMPETENZE DI COOPERAZIONE

DELL’EQUILIBRIO

ATTRIBUZIONE Fra istituzioni, fra istituzioni

ISTITUZIONALE

Ciascuna istituzione agisce e Stati membri

Ciascuna istituzione esercita

nei imiti delle attribuzioni le proprie competenze nel

che le sono conferite dai rispetto di quelle delle altre

trattati istituzioni

SISTEMA ISTITUZIONALE E PARLAMENTI NAZIONALI

Con il Trattato di Lisbona si prevede un coinvolgimento diretto e una posizione autonoma dei parlamenti

nazionali nel funzionamento dell’Unione (prima invece si prevedeva una rappresentanza unitaria degli Stati

solo attraverso i rispettivi governi) ISTITUZIONI POLITICHE

I. CONSIGLIO EUROPEO

FUNZIONI E POTERI

1. Definisce l’orientamento politico generale e le priorità dell’UE

2. Non esercita funzioni legislative (anche se può bloccare l’adozione della

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ambra135 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Persano Federica.
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