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RAPPORTO ASSICURATIVO
Nel rapporto assicurativo vi è una sorta di inversione della regola di mercato e cioè che non si ha la controprestazione al momento del pagamento del premio assicurativo ma in un momento successivo. Da qui la necessità di una attenzione particolare alla protezione e alla tutela dell'assicurato MA questa protezione dell'assicurato, secondo il nuovo approccio che ha la vigilanza dopo la riforma IVAS, non può non passare per il mantenimento di una solidità patrimoniale e finanziaria dell'impresa assicurativa. La vigilanza è un interlocutore fondamentale nel contesto del mercato assicurativo perché è un mercato regolamentato, e cioè è un mercato dove non si può accedere e fuoriuscire liberamente.
I poteri attribuiti all'IVAS sono i medesimi di quelli dell'Isvap e sono poteri di tipo autorizzatorio, di tipo investigativo (poteri di indagine), di tipo ispettivo e di tipo...
è in primogrado il tar del Lazio mentre in appello è il Consiglio di Stato. Gli esiti di questo giudizio possono essere: l’accoglimento del ricorso e quindi annullamento del rigetto dell’autorizzazione che porterà l’autorità divigilanza ad accogliere la richiesta di autorizzazione; Se invece il giudice in primo grado e in appellodovessero rigettare anche il ricorso sostanzialmente confermerebbe la legittimità della decisione di rigetto.
Il procedimento amministrativo relativo all’autorizzazione costitutiva all’esercizio dell’impresa assicurativa, ha per legge un termine di 90 giorni dalla richiesta iniziale di autorizzazione salvo che sia intervenuta una richiesta di chiarimenti con termine, che potrebbe fare allungare di quel termine il completamento del procedimento. Quindi la fase istruttoria del procedimento autorizzatorio che precede la fase decisionale prevede la possibilità per l'impresa richiedente di
fronte ad una istruttoria con esito negativo di partecipare al procedimento amministrativo prima della decisione cercando di controbilanciare i motivi che dovrebbero portare l'autorità di vigilanza a rigettare la sua richiesta. FASE POST AUTORIZZAZIONE Concessa l'autorizzazione, l'impresa assicurativa viene iscritta all'albo IVAS delle imprese di assicurazione (secondo la richiesta fatta nell'autorizzazione cioè iscritta all'albo delle imprese assicurative operative sul ramo vita o ramo danno). E solo successivamente l'impresa di assicurazione può chiedere una estensione dell'autorizzazione qualora possieda gli ulteriori requisiti. Il rapporto tra impresa e vigilanza continua sul piano, non solo della regolarità della gestione e quindi sul rispetto delle norme del codice delle assicurazioni nei contratti assicurativi stipulati, ma per mantenere l'autorizzazione deve essere attentamente costruito, mantenuto eCostantemente monitorato il cuore dell'agaranzia della sana e prudente gestione dell'impresa assicurativa che sta nelle cosiddette riserve tecniche.
RISERVE TECNICHE
La riserva tecnica è una scatola contabile e anche giuridicamente rilevante che si trova nel bilancio delle imprese assicurative ed è costituita dagli accantonamenti dei premi assicurativi. Il premio assicurativo è la somma di denaro che l'assicurato paga nel momento in cui contrae e nel momento in cui si rinnova il rapporto assicurativo ed è stabilito secondo il criterio della tariffa che include non soltanto il premio netto, ossia la parte di premio pagata per avere la garanzia della controprestazione assicurativa ma anche il premio lordo che è composto da un insieme di voci quali le spese per la gestione e l'amministrazione dell'impresa, imposte, utile di impresa, provvigioni. L'insieme di premio netto e premio lordo costituiscono nel loro insieme la tariffa da.
pagare quando si stipula un contratto di assicurazione. Della tariffa l'impresa assicurativa deve accantonare quella parte che servirà a garantire l'adempimento della controprestazione assicurativa. Quindi nella scatola della riserva tecnica, di tutta la tariffa, viene inserita solo il premio netto. La riserva tecnica ha un vincolo di destinazione e cioè tutti gli accantonamenti nelle riserve tecniche dei bilanci delle imprese di assicurazione servono esclusivamente a garantire l'adempimento degli obblighi contratti dalla compagnia assicurativa nei confronti dell'assicurato.
ATTIVITA A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE
Essendo risorse accantonate per far fronte ad impegni futuri dell'impresa, le riserve tecniche, a differenza di altre riserve, sono vere e proprie poste reali di bilancio cioè poste a cui devono corrispondere dei beni chiaramente individuati in bilancio e di proprietà dell'impresa. Questi beni sono le cosiddette
attività a copertura delle riserve tecniche che costituiscono un vero e proprio patrimonio separato (rispetto al resto delle attività di impresa) con un vincolo di destinazione cioè queste attività sono destinate esclusivamente all'adempimento degli obblighi assunti dall'impresa di assicurazione con l'assicurato.
ENTITÀ DELLE RISERVE TECNICHE
Circa l'entità delle riserve tecniche, il codice delle assicurazioni ha previsto che l'impresa di assicurazione debba costituire, per i contratti che ha in portafoglio, riserve tecniche sufficienti a garantire tutte le obbligazioni assunte con i contratti di assicurazione e cioè devono essere costituite riserve tecniche per un valore corrispondente all'importo che l'impresa pagherebbe oggi se dovesse contemporaneamente adempiere ai suoi obblighi assicurativi verso tutti gli assicurati in portafoglio. Riserva tecnica che deve essere quindi costituita da una somma di denaro o
da attività facilmente liquidabili sufficienti a liquidare oggi tutti gli indennizzi dei propri assicurati in portafoglio. Naturalmente questo importo varierà, poiché vi è una tecnicalità diversa nel calcolo delle riserve tecniche a seconda che un'impresa si occupi del ramo danni o del ramo vita. Nel calcolo delle riserve tecniche per il ramo danni infatti, alle valutazioni di base (che si legano a simulazioni di tipo statistico), si aggiunge una duplice variabile in relazione all'ammontare da accantonare e cioè l'incertezza sull'AN (e quindi se succederà il sinistro) e sul quantum (entità) del danno da risarcire. Al contrario, sul ramo vita, tenuto conto delle varie statistiche demografiche, sulla mortalità, sulla longevità delle popolazioni ecc., c'è una relativa certezza sia nel tempo che nell'entità del pagamento. Ad esempio, in caso di una polizza vita decennale, allafine del decennio il soggetto matura una somma data dai premi accantonati e da un interesse quindi avrà diritto o al pagamento di una somma una tantum (il cosiddetto capitale una tantum) oppure potrà alternativamente chiedere una rendita vitalizia.
Quindi nel ramo vita c'è una ragionevole certezza sul tempo di vigenza del rapporto assicurativo e sulle condizioni cioè: se si matura una certa somma accantonata si ha diritto ad una determinata rendita di capitale una tantum o ad una rendita vitalizia; se invece non perdura il rapporto assicurativo questi premi vanno persi. Quindi in ogni caso l'assicurazione sa che con il perdurare del rapporto assicurativo per il periodo concordato sicuramente dovrà corrispondere o una rendita una tantum oppure una rendita vitalizia.
Quindi l'unico margine di incertezza è sulla perduranza in vita dell'assicurato, in relazione alla rendita vitalizia perché in questo caso potrebbe esserci per
L'assicurazione comporta un maggiore esborso.
ATTUARIOL
L'attuario è un funzionario (che può essere anche una società di consulenza esterna) incaricato di svolgere la funzione attuariale, cioè ha la funzione di formare, monitorare, aggiornare ed adeguare le riserve tecniche in relazione alla dinamica di evoluzione dei rapporti contrattuali assicurativi con gli assicurati da parte dell'impresa assicurativa. Cioè tutta la dinamica dei rapporti assicurativi in portafoglio deve avere una coerente provvista di accantonamenti nelle riserve tecniche e quindi di somme o attività facilmente liquidizzabili. Ha quindi il compito di verificare e mantenere il livello delle riserve tecniche costantemente al di sopra del limite minimo previsto dal codice delle assicurazioni, cioè quell'importo tale che se oggi l'impresa assicurativa dovesse avere richiesta contemporanea di risarcimento o di riscatto (a seconda se siamo danni o vita) da parte
i gestori) che l'assicurato deve pagare per ottenere la copertura assicurativa. La tariffa può variare in base a diversi fattori, come l'età dell'assicurato, il tipo di polizza, il livello di rischio e altre variabili specifiche. È importante valutare attentamente la tariffa prima di sottoscrivere un contratto assicurativo, per assicurarsi di ottenere la copertura desiderata al miglior prezzo possibile.