G.F. CAMPOBASSO
DIRITTO
COMMERCIALE
1
DIRITTO
DELL’IMPRESA
4° Edizione
Schemi di diritto Commerciale – Manuale Campobasso. Diritto dell’Impresa. Vol. 1
INDICE
Introduzione
I. L’Imprenditore
1. Il sistema legislativo. Imprenditore e imprenditore commerciale
2. La nozione generale dell’imprenditore
3. L’attività produttiva
4. L’organizzazione
5. Impresa e lavoro autonomo
6. Economicità dell’attività
7. LA professionalità
8. Attività di impresa e scopo di lucro
9. Il problema dell’impresa per conto proprio
10. Il problema dell’impresa illecita
11. Impresa e professioni intellettuali
II. Le categorie di imprenditori
A. IMPRENDITORE AGRICOLO E IMPRENDITORE COMMERCIALE
1. Il ruolo della distinzione
2. L’imprenditore agricolo. Le attività agricole essenziali
3. Le attività agricole per connessione
4. L’imprenditore commerciale
5. Il problema dell’impresa civile
B. PICCOLO IMPRENDITORE. IMPRESA FAMILIARE
1. Il criterio dimensionale. La piccola impresa
2. Il piccolo imprenditore nel codice civile
3. Il piccolo imprenditore nella legge fallimentare
4. L’impresa artigiana
5. L’impresa familiare
C. IMPRESA COLLETTIVA. IMPRESA PUBBLICA.
1. L’impresa societaria
2. Le imprese pubbliche
3. Attività commerciale delle associazioni e delle fondazioni 2
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III. L’acquisto della qualità di imprenditore.
A. L’IMPUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA
1. Esercizio diretto dell’attività d’impresa
2. La teoria dell’imprenditore occulto
3. Critica. L’imputazione dei debiti d’impresa
4. Una tecnica per reprimere gli abusi
B. INIZIO E FINE DELL’IMPRESA
5. L’inizio dell’impresa
6. Attività di organizzazione e attività di esercizio
7. La fine dell’impresa
C. CAPACITA’ E IMPRESA
8. Incapacità e incompatibilità
9. L’impresa commerciale dell’incapace
IV. Lo statuto dell’imprenditore commerciale
A. LA PUBBLICITA’ LEGALE
1. La pubblicità delle imprese commerciali
2. Il registro delle imprese
3. La pubblicità delle società di capitali e delle cooperative
B. LE SCRITTURE CONTABILI
4. L’obbligo di tutela delle scritture contabili
5. Le scritture contabili obbligatorie. Regolarità e controllo.
6. La rilevanza esterna delle scritture contabili. L’efficacia probatoria.
C. LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
7. Ausiliari dell’imprenditore commerciale e rappresentanza
8. L’istitore
9. I procuratori
10. I commessi
V. L’azienda
1. La nozione di azienda. Organizzazione ed avviamento
2. Gli elementi costitutivi dell’azienda
3. L’azienda fra concezione atomistica e concezione unitaria. Azienda e universalità di beni.
4. La circolazione dell’azienda. Oggetto e forma dei negozi traslativi
5. La vendita dell’azienda. Il divieto di concorrenza alienante
6. La successione nei contratti aziendali
7. I crediti e i debiti aziendali
8. Usufrutto e affitto dell’azienda
VI. I segni distintivi
1. Il sistema dei segni distintivi
A. LA DITTA 3
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2. Formazione della ditta e contenuto del diritto sulla ditta
3. Il trasferimento della ditta
4. Ditta e nome civile. Ditta e nome della società.
B. IL MARCHIO
5. Nozione e funzione del marchio
6. I tipi di marchio
7. I requisiti di validità del marchio
8. Il marchio registrato
9. Il marchio di fatto
10. Il trasferimento del marchio
C. L’INSEGNA
11. Nozione e disciplina
VII. Opere dell’ingegno. Invenzioni industriali.
1. Le creazioni intellettuali
2. Principi ispiratori della disciplina
A. IL DIRITTO D’AUTORE
3. Oggetto e contenuto del diritto d’autore
4. Trasferimento del diritto di utilizzazione economica. Tutela.
B. LE INVENZIONI INDUSTRIALI
5. Oggetto e requisiti di validità
6. Il diritto al brevetto
7. L’invenzione brevettata
8. Brevettazione internazionale. Brevetto europeo. Brevetto comunitario.
9. L’invenzione non brevettata
C. I MODELLI INDUSTRIALI
10. Modelli e utilità. Disegni e modelli.
VIII. La disciplina della concorrenza.
A. LA LEGISLAZIONE ANTIMONOPOLISTICA
1. Concorrenza perfetta e monopolio
2. La disciplina italiana e comunitaria
3. Le singole fattispecie. Le intese restrittive della concorrenza
4. Abuso di posizione dominante e abuso di dipendenza economica
5. Le concentrazioni
B. LE LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA
6. Limitazioni pubblicistiche e monopoli legali
7. Obbligo di contrarre del monopolista
8. I divieti legali di concorrenza
9. Limitazioni convenzionali della concorrenza
C. LA CONCORRENZA SLEALE 4
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10. Libertà di concorrenza e disciplina della concorrenza sleale
11. Ambito di applicazione della disciplina della concorrenza sleale
12. Gli atti di concorrenza sleale. Le fattispecie tipiche
13. Gli altri atti di concorrenza sleale
14. Le sanzioni
15. La pubblicità ingannevole e comparativa
IX. I consorzi tra imprenditori.
1. Nozione e tipologia
2. Il contratto di consorzio
3. I consorzi con attività interna. L’organizzazione consortile
4. I consorzi con attività esterna.
5. Le società consortili
X. Il gruppo europeo di interesse economico.
1. Caratteri generali
2. La disciplina
XI. Le associazioni temporanee di imprese.
1. Collaborazione temporanea ed occasionale fra le imprese
2. Le associazioni temporanee per la partecipazione agli appalti di opere pubbliche 5
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Introduzione:
Costituzione Italiana artt. 41 e 42.
Si riconosce la PROPRIETA’ PRIVATA E LA LIBERA INIZIATIVA ECONOMICA.
Si riconosce dunque un modello di sviluppo economico basato sull’economia di mercato che presuppone:
1. tendenziale libertà dei privati di dedicarsi alla produzione e alla distribuzione di quanto necessario per il
soddisfacimento dei bisogni materiali della collettività
2. libertà di coesistenza di una pluralità di operatori economici e la libertà di competizione economica,
indirizzata, controllata e coordinata dagli interventi dei pubblici poteri nella vita economica.
Il fenomeno imprenditoriale è quindi l’asse portante dello sviluppo economico, obiettivo perseguito dal nostro
ordinamento attraverso una normativa che riguarda sia i singoli rapporti economici ( disciplina dei singoli atti di
autonomia privata a contenuto patrimoniale. Celerità e sicurezza alla circolazione dei beni e tutela del credito)
sia l’attività di impresa (statuto professionale
Diritto commerciale: sezione del diritto privato che disciplina l’attività e gli atti dell’impresa.
Caratteri fondamentali qualificanti:
1. Specialità delle norme: diverse da quelle valevoli per la generalità dei consociati e fondate su propri ed
unitari principi ispiratori
2. Uniformità internazionale: liberalizzazione dei rapporti commerciali internazionali. Supera le barriere
nazionali e tende all’integrazione: esigenze di uniformità e armonizzazione internazionale.
3. Diritto in continua evoluzione: segue le esigenze economiche e del mkt che impongono continui
cambiamenti.
I. L’IMPRENDITORE
1. Il sistema legislativo. Imprenditore e imprenditore commerciale.
L’imprenditore Art. 2082 c.c.: è imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
TIPOLOGIA delle IMPRESE: divise secondo tre criteri di selezione
a. oggetto dell’impresa (diff. Tra imprenditore agricolo, art. 2135, e imprenditore commerciale, art. 2195)
b. dimensione dell’impresa ( piccolo imprenditore, art. 2083, imprenditore medio-grande)
c. natura del soggetto che esercita l’impresa ( impresa individuale, società, impresa pubblica).
Tutto ciò viene regolato da:
- statuto generale dell’imprenditore (disciplina dell’azienda, segni distintivi, concorrenza e consorzi,
disposizioni speciali in tema di contratti)
- statuto dell’imprenditore commerciale (integrativo del precedente, iscrizione al registro delle imprese,
pubblicità legale, rappresentanza commerciale, scritture contabili, fallimento..)
2. La nozione generale di imprenditore.
Requisiti minimi necessari e sufficienti che devono ricorrere perché un dato soggetto sia esposto alla
disciplina dell’imprenditore:
L’imprenditore Art.2082 c.c.: è imprenditore colui che esercita
Professionalmente: l’attività economica deve essere svolta in modo professionale, cioè in
o modo stabile, anche se non continuativo; esercizio sistematico di un’attività economica
un’attività: comportamento positivo diretto a creare nuova ricchezza e nuova utilità (scopo di
o lucro od obiettiva economicità)
economica: soggetto attivo dell’impresa e del sistema economico, concorre all’organizzazione
o della produzione e alla distribuzione di ricchezza
organizzata: l’attività economica deve essere conseguenza dell’organizzazione dei fattori
o produttivi;
( o Impresa senza organizzazione: artigiano come imprenditore o lavoratore autonomo come
imprenditore o Organizzazione senza impresa: libero professionista - art. 2238.) 6
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al fine della produzione o dello scambio: a. Intermediatrice tra offerta di capitale,
o domanda di lavoro e domanda di beni e servizi b. Dirigenziale in quanto rischia di non coprire il
costo dei fattori produttivi impiegati e detiene il potere economico
di beni o servizi.
o
Sussistono altri requisiti non direttamente menzionati ma comunque di rilevante importanza:
1. Scopo di lucro
2. La destinazione al mercato di beni e servizi prodotti
3. La liceità dell’attività svolta.
3. L’attività produttiva
L’impresa è attività (serie di atti coordinati) finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o
servizi. attività produttiva. E’ in funzione di un determinato obiettivo.
NOTA: La definizione generale d’ imprenditore è anche definizione generale d’ impresa, in quanto
usiamo la parola “impresa” nell’attimo in cui si definisce il momento d’acquisto o cessazione della
qualità d’imprenditore. La realtà globale dell’impresa è la risultante dell’unione d’aspetti:
Soggettivi - l’ imprenditore è il soggetto
Funzionali - L’ impresa come attività economica
Oggettivi - L’ azienda come complesso di beni per l’attuazione della funzione, che è l’ esercizio di impresa,
secondo le disposizioni dell’art. 2555.
Attività di godimento e impresa
Attività di investimento e di finanziamento
4. L’organizzazione
Impiego coordinato di fattori produttivi (capitale e lavoro) propri ed altrui. Apparato produttivo
formato da persone e da beni strumentali. E’ imprenditore anche chi opera utilizzando solo il
fattore capitale ed il proprio lavoro senza dar vita ad alcuna organizzazione intermediatrice del
lavoro.
Non è necessario inoltre che l’attività organizzativa dell’imprenditore si concretizzi nella creazione di
un apparato strumentale fisicamente percepibile. Ciò che qualifica l’impresa è l’utilizzazione di
fattori produttivi ed il loro coordinamento da parte dell’imprenditore per un fine produttivo.
5. Impresa e lavoro autonomo
Un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale è pur sempre necessaria per aversi
impresa sia pure piccola. In mancanza sia avrà semplice lavoro autonomo non imprenditoriale. In
mancanza di un coefficiente minimo di “eteroorganizzazione” deve negarsi l’esistenza di impresa,
sia pure piccola.
Es. lustrascarpe, investitore del proprio risparmio…
6. Economicità dell’attività
L’impresa è “attività economica”. L’attività produttiva può dirsi condotta con metodo economico
quando è tesa al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi. Deve essere
esercitata con modalità che consentano almeno la copertura dei costi sostenuti con i ricavi
conseguiti.
7. La professionalità 7
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Carattere professionale dell’attività. Esercizio abituale e non occasionale di una data attività
produttiva. Possono essere però attività stagionali o pluralità di attività (medico con impresa). La
professionalità va accertata in base ad indici esteriori ed oggettivi.
ELEMENTI qualificanti non richiamati su cui si discende sulla loro importanza o meno a determinare
la qualifica di imprenditore sono:
A.
8. Attività d’impresa e scopo di lucro
Lo scopo di lucro è essenziale per l’attività di impresa? Distinguiamo lo scopo di lucro in:
soggettivo (movente psicologico dell’imprenditore). In questo caso no.. perchè non si può
o condizionare lo status di imprenditore a elementi strettamente soggettivi.
Oggettivo (dati esteriori ed oggettivi). Comunque no.. essenziale è solo che l’attività venga
o svolta secondo modalità oggettive astrattamente lucrative. L’intento dell’imprenditore è di
realizzare con profitto l’attività d’impresa.
L’attività d’impresa però, di fatto, è solo quella condotta con metodo economico.
Il REQUISITO MINIMO ESSENZIALE dell’attività di impresa è l’economicità della gestione e non lo
scopo di lucro.
B.
9. Il problema dell’impresa per conto proprio
E’ imprenditore anche chi produce beni o servizi destinati ad uso e consumo personale (impresa
per conto proprio)? La destinazione del mercato non è richiesta da alcun dato legislativo. E’
imprenditore anche chi lo è per conto proprio anche se vi sono tesi discordanti.
La verità è che l’applicazione della disciplina dell’impresa non si può far dipendere dalle mutevoli
intenzioni di chi produce ma deve fondarsi esclusivamente sui caratteri oggettivi fissati dall’art.
2082 codice civile.
C.
10. Il problema dell’impresa illecita.
La qualità di imprenditore può essere riconosciuta quando l’attività svolta è illecita, cioè contraria a
norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume?
Es. impresa che fabbrica droga reato
Contrabbando sigarette reato
E’ da ritenersi che l’illiceità dell’attività precluda l’esistenza di impresa e l’applicazione della relativa
disciplina? L’illecito va represso e sanzionato. Ci può essere un’attività di impresa illecita che da
luogo al compimento di una serie di atti leciti e validi. L’illiceità dell’impresa è determinata dalla
violazione di norme imperative che ne subordinano l’esercizio a concessione o autorizzazione
amministrativa (impresa illegale). Tale tipo di illecito non impedisce l’acquisto della qualità di
imprenditore (commerciale) e con pienezza di effetti. Il titolare di un’impresa illegale è esposto al
fallimento.
Se illecito è l’oggetto stesso dell’attività (attività immorale) ne deriva che da un comportamento
illecito non potranno mai derivare effetti favorevoli per l’autore dell’illecito o per chi ne è stato
parte.
11. Impresa e professioni intellettuali
Esistono delle attività produttive per le quali la qualifica imprenditoriale è esclusa in via di principio
dal legislatore professionisti intellettuali: liberi professionisti come medici, ingegneri, avvocati,
commercialisti, notai… Essi non sono mai imprenditori.
Art. 2238 c.c. le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se
“l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa”.
Essi diventano imprenditori solo se ed in quanto la professioni intellettuale è esplicata nell’ambito di
altra attività di per sé qualificabile come impresa. (es. medico che gestisce clinica privata). Dunque
in linea generale non essendo sottoposti alla disciplina dell’imprenditore commerciale non sono
soggetti nemmeno al fallimento. La loro disciplina viene separata volontariamente per queste
8
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fattispecie: esame ed iscrizione all’albo per assicurare il carattere personale nel rapporto tra
professionista intellettuale e cliente.
II. LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
A. Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale
1. Il ruolo della distinzione
Distinzione effettuata secondo l’oggetto dell’attività:
1. imprenditore commerciale (cat. generale)= ampia ed articolata disciplina fondata sull’obbligo di
iscrizione nel registro delle imprese (pubblicità legale), sull’obbligo della tenuta delle scritture contabili,
sull’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali.
2. imprenditore agricolo
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