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MPRESA COLLETTIVA MPRESA PUBBLICA

11. L’impresa societaria.

La natura giuridica del soggetto titolare dell’impresa è il terzo criterio di differenziazione della disciplina delle imprese,

tre sono le figure contemplate dal legislatore: impresa individuale, impresa societaria ed impresa pubblica.

Le società sono le forme associative tipiche previste dall’ordinamento per l’esercizio collettivo di attività d’impresa,

esistono diversi tipi di società:

- Le società semplici: utilizzabile solo per l’esercizio di attività non commerciale

- Le società commerciali: suddivise in

 Società di tipo commerciale con oggetto agricolo: ad esempio una SPA costituita per l’allevamento

 Società di tipo commerciale con oggetto commerciale: ad esempio una SPA costituita per fabbricare auto

L’applicazione alle società commerciali degli istituti tipici dell’imprenditore commerciale segue regole parzialmente

diverse da quelle viste per l’imprenditore individuale, regole che possono essere sintetizzate:

- Parte della disciplina dell’imprenditore commerciale si applica alle società commerciali qualunque sia l’attività

svolta, ciò avviene per l’obbligo d’iscrizione nel registro delle imprese e per la tenuta delle scritture contabili; resta

fermo l’esonero dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali per le società commerciali con oggetto agricolo

e per le società commerciali con oggetto commerciale se non superano le soglie fissate dall’art 1 legge fallimentare

- Nelle SNC e nelle SAS parte della disciplina dell’imprenditore commerciale trova applicazione nei confronti dei soci

a responsabilità illimitata: tutti i soci della SNS e i soci accomandatari della SAS. Trovano applicazione solo nei

confronti dei soci le norme che regolano l’esercizio di impresa commerciale da parte di un incapace e anche nei

confronti dei soci la sanzione del fallimento in quanto comporta il fallimento di tutti i soci a responsabilità illimitata.

12. Le imprese pubbliche.

Attività d’impresa può essere svolta anche dallo Stato e dagli enti pubblici (artt. 41 e 43 Cost.), ai fini dell’applicazione

della disciplina dell’impresa è rilevante distinguere tra tre forme di intervento dei poteri pubblici nell’economia:

- Lo Stato o altro ente pubblico territoriale possono svolgere direttamente attività d’impresa avvalendosi di proprie

strutture organizzative, prive di distinta soggettività, ma dotate di una più o meno ampia autonomia decisionale e

contabile. L’attività è definita secondaria ed accessoria rispetto ai fini istituzionali dell’ente e si parla quindi di

imprese-organo.

- La pubblica amministrazione può dar vita ad enti di diritto pubblico il cui compito istituzionale esclusivo o principale

è l’esercizio di attività d’impresa, parliamo degli enti pubblici economici che, con una serie di interventi legislativi

degli anni ’90 con l’obiettivo di garantire una gestione imprenditoriale più efficiente e di ridurre la spesa pubblica,

sono stati trasformati in società per azioni a partecipazione statale o posti in liquidazione; in tempi più recenti è

stata avviata la dismissione delle partecipazioni pubbliche di controllo in molte di tali società.

- Lo Stato e gli altri enti pubblici possono svolgere attività d’impresa servendosi di strutture di diritto privato

attraverso la costituzione di società, generalmente per azioni, che costituiscono il settore delle società a

partecipazione pubblica che può essere totalitaria, di maggioranza o di minoranza.

Appunti di Gabriele Longo 10

L’impresa pubblica si presenta formalmente come un’impresa societaria privata, anche quando tutte le azioni o quote

appartengono allo Stato o ad altro ente pubblico, quindi l’applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale

segue le regole esposte precedentemente; regole peculiari sono invece dettate dagli artt. 2093, 2201 2221 per:

- Gli enti pubblici economici: sono sottoposti allo statuto generale dell’imprenditore e se l’attività è commerciale

anche allo statuto dell’imprenditore commerciale, con una sola eccezione rappresentata dall’esonero dal

fallimento e dal concordato preventivo (art. 2221) che vengono sostituiti dalla liquidazione coatta amministrativa

o da altre procedure previste in leggi speciali.

- Gli enti titolari di imprese-organo: nei loro confronti si applicano le disposizioni del libro V, che comprende la

disciplina dell’impresa commerciale, limitatamente alle imprese da essi esercitate (2093); sono implicitamente

esonerati dall’iscrizione nel registro delle imprese, poiché prevista solo per gli enti pubblici che hanno per oggetto

esclusivo o principale un’attività commerciale (2201); e sono esplicitamente esonerati dalle procedure concorsuali

(2221). Se ne desume che gli enti pubblici che svolgono attività commerciale accessoria sono sottoposti,

limitatamente alle imprese esercitate, allo statuto generale dell’imprenditore e a tutte le restanti norme previste

per gli imprenditori commerciali tra le quali l’obbligo di tenuta delle scritture contabili, che non viene menzionato.

Art. 2093 Art. 2201 Art. 2221

Le disposizioni del libro V si Gli enti pubblici che hanno per Gli imprenditori che esercitano

applicano agli enti pubblici oggetto esclusivo o principale una un'attività commerciale, esclusi gli

economici. Agli enti titolari di attività commerciale sono soggetti enti pubblici e i piccoli imprenditori,

imprese-organo si applicano le all'obbligo dell'iscrizione nel registro sono soggetti in caso di insolvenza

disposizioni del libro V, delle imprese. alle procedure del fallimento e del

limitatamente alle imprese da essi concordato preventivo salve le

esercitate. Sono salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.

disposizioni della legge.

13. Attività commerciale delle associazioni e delle fondazioni.

Le associazioni, le fondazioni e tutti gli enti privati con fini ideali o altruistici possono svolgere attività commerciale

qualificabile come attività d’impresa, in quanto è essenziale che l’attività venga condotta con metodo economico e

non che sussista lo scopo di lucro. L’esercizio di attività commerciale può costituirne anche l’oggetto esclusivo o

principale, si pensi ad una fondazione costituita per lo svolgimento di un’attività editoriale, in questi casi l’ente acquista

la qualità di imprenditore commerciale e resta esposto a tutte le relative conseguenze, compresa l’esposizione al

fallimento in caso di insolvenza.

È più frequente però che l’attività commerciale presenti carattere accessorio rispetto all’attività ideale costituente

l’oggetto principale dell’ente, si pensi ad un ente religioso che gestisce un istituto d’istruzione privata; il carattere

accessorio però non impedisce l’acquisto della qualità di imprenditore poiché sussiste comunque la professionalità

che non implica che l’attività di impresa sia esclusiva o principale. Inoltre, non essendoci alcuna norma specifica per

quanto riguarda l’applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale, essi acquistano la qualità di imprenditori

commerciali con pienezza di effetti, esposizione al fallimento compresa, anche se l’attività ha carattere accessorio o

secondario.

Il fallimento di un’impresa collettiva senza scopo di lucro non comporta il fallimento di chi risponde illimitatamente

per le relative obbligazioni, ciò è desumibile dall’art. 147 l. fall. (non falliscono l’unico azionista di SPA e l’unico quotista

di SRL illimitatamente responsabili dei debiti sociali) e dall’art. 9 del d.lgs. 240/1991 (il fallimento del gruppo europeo

di interesse economico non determina il fallimento dei suoi membri).

14. L’impresa sociale.

Per via della crescita per volume di investimenti era avvertita l’esigenza di un quadro di regole più compiuto per le

imprese gestite senza scopo di lucro in settori di utilità sociale, a questa esigenza è stata data risposta con la disciplina

dell’impresa sociale del 2006.

“Possono acquistare la qualifica d’impresa sociale tutte le organizzazioni private che esercitato in via stabile e

principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale”.

Essendo impresa ai sensi del 2082, l’impresa sociale è tenuta ad operare con metodo economico, ma nulla vieta che

l’esercizio dell’attività produca un avanzo dei ricavi sui costi; vietata è solo l’autodestinazione dei risultati della

gestione, gli utili devono essere infatti destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio

dell’ente, patrimonio su cui grava poi un vincolo di indisponibilità in quanto né durante né allo scioglimento dell’attività

è possibile distribuire fondi o riserve a vantaggio di coloro che hanno preso parte dell’organizzazione. In caso di

cessazione dell’impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad altre imprese sociali e apposite regole fanno sì che

l’assenza dello scopo di lucro venga preservato anche in caso di operazioni di trasformazione, fusione e scissione cui

partecipi l’impresa sociale, o di cessione dell’azienda.

Appunti di Gabriele Longo 11

Il legislatore le favorisce sul piano civilistico in quanto è possibile poter organizzare un’impresa sociale in qualsiasi

forma di organizzazione privata e in particolare qualsiasi tipo societario, in più è possibile costituire gruppi d’imprese.

Non possono essere imprese sociali invece le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni che erogano beni e servizi

esclusivamente a favore dei propri soci, associati o partecipi; l’impresa sociale non è quindi un nuovo tipo di ente

diverso da quelli previsti dall’ordinamento, bensì una qualifica che gli enti di diritto privato possono assumere.

Altro privilegio concesso è la possibilità di limitare a certe condizioni la responsabilità patrimoniale dei partecipanti,

anche quando è impiegata una forma giuridica che prevedrebbe invece la responsabilità illimitata. Se l’impresa

dispone di almeno 20’000€ di patrimonio, delle obbligazioni assunte risponde solo l’organizzazione con il suo

patrimonio; se il patrimonio dovesse ridursi di 1/3, delle obbligazioni rispondono personalmente e solidalmente anche

coloro che hanno agito in nome e per conto dell’impresa.

Le imprese so

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Publisher
A.A. 2016-2017
28 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher longogabry di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Pellegrino Giuseppina.