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L'ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI IMPRENDITORE
L'acquisto della qualità di imprenditore è presupposto per l'applicazione ad un dato soggetto del complesso di norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, di quelle specificatamente dettate per l'imprenditore commerciale. Infatti, per poter affermare che un dato soggetto è diventato imprenditore, è necessario che l'esercizio dell'attività di impresa sia a lui imputabile e quindi giuridicamente a lui riferibile.
Il primo argomento da trattare è l'imputazione dell'attività di impresa. È principio del nostro ordinamento che centro di imputazione degli effetti dei singoli atti giuridici posti in essere è il soggetto e solo il soggetto il cui nome è stato validamente speso nel traffico giuridico. Solo questi è obbligato nei confronti del terzo contraente; e cioè quand'anche altro sia il reale interessato.
nell'affare ed il terzo sia a conoscenza della dissociazione fra il soggetto agente ed il reale destinatario dei risultati economici dell'atto. Orbene, l'imputazione degli effetti degli atti posti in essere dal mandatario è retta da principi contrapposti a seconda che il mandato sia o meno con rappresentanza, benché in entrambi i casi il reale interessato sia il mandante. Quando il mandatario agisce in nome del mandante tutti gli effetti negoziali si producono direttamente nella sfera giuridica di quest'ultimo e per conto, il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti degli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. E i terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Quindi diventa imprenditore colui che esercita personalmente l'attività d'impresa compiendo in proprio nome gli atti relativi. Non diventa invece imprenditore colui che gestisce l'altrui.impresa quando operi spendendo il nome dell'imprenditore, per effetto del potere di rappresentanza conferitogli dall'interessato o riconosciutoli dalla legge. Perciò quando gli atti di impresa sono compiuti tramite rappresentanza volontaria o legale, imprenditore diventa rappresentato e non il rappresentante. Rimanendo sullo stesso argomento è possibile che ci sia un'esercizio indiretto dell'attività d'impresa, cioè la TEORIA DELL'IMPRENDITORE OCCULTO: infatti ci può essere una dissociazione tra il soggetto cui è formalmente imputabile la qualità di imprenditore ed il reale interessato, questo sarebbe il fenomeno largamente diffuso, dell'esercizio dell'impresa tramite interposta persona. Praticamente è un altro soggetto detto prestanome a compiere gli atti dell'impresa e c'è un altro soggetto che somministra fondi e da indirizzo all'impresa detto dominus.
oimprenditore occulto. Questo modo di operare non da particolari problemi se gli affari vanno bene ma i problemi nascono e tanti se l’impresa va male ed il soggetto utilizzato dal dominus sia un nullatenente o la societa abbia un capitale sociale irrisorio (detta societa’ di comodo o d’etichetta). I creditori potranno provocare il fallimento del prestanome che naturalmente non puo’ provvedere ai risarcimenti relativi e tutto cio’ senza andare a toccare il dominus che legalmente non risulta facente parte la societa’ fallita. Si e’ cercato di porre rimedio a tutto cio’: prima si parla di responsabilita’ cumulativa dell’imprenditore palese e del dominus praticamente nel nostro ordinamento viene sanzionata l’iscindibilita’ del potere-responsabilita’ praticamente chi esercita il potere di direzione di un’impresa se ne assume anche il rischio e risponde delle relative obbligazioni. Questo consentirebbe di affermare che,quando l'attività di impresa è esercitata tramite prestanome, responsabili verso i creditori sono sia il prestanome sia il dominus, per quanto solo il primo possa fallire. Un ulteriore passo avanti si ha con la TEORIA DELL'IMPRENDITORE OCCULTO: secondo tale teoria il dominus di un'impresa formalmente altrui non solo risponderà insieme al prestanome ma fallirà sempre e comunque qualora fallisca il prestanome e si. (Entrambe le tesi chiamano fallimento del socio occulto di società palese esposte sopra si fondano sulla presunta esistenza nel nostro ordinamento di due criteri di imputazione della responsabilità per i debiti di impresa:
- il CRITERIO FORMALE della spendita del nome, in base al quale acquista la qualità di imprenditore, con pienezza di effetti, la persona fisica o la società nel cui nome l'attività di impresa è svolta.
- il CRITERIO SOSTANZIALE del potere di direzione, in base al quale
Risponderebbe e fallirebbe anche il reale interessato cioè il dominus di solito neanche interpellato ne accettato.)
Secondo argomento da trattare è L'INIZIO E LA FINE DELL'IMPRESA: la qualifica di imprenditore si acquista con l'effettivo inizio dell'esercizio dell'attività di impresa, l'effettivo inizio fa acquistare il titolo di imprenditore indipendentemente dalle intenzioni del soggetto agente ed anche se l'attività svolta è esercitata in violazione di norme amministrative abilitanti. Che si diventi imprenditori con l'effettivo esercizio e solo con esso è principio pacifico per le persone fisiche e per gli enti pubblici e privati il cui scopo istituzionale non è lo svolgimento di attività di impresa. Invece per quanto riguarda le società andrebbero a qualificarsi imprenditori fin dal momento della loro costituzione e quindi prima dell'effettivo esercizio.
Dell'attività produttiva e si dalla loro costituzione sarebbero soggette a tutta la disciplina dell'imprenditore. Comunque all'art.2082 ricollega l'acquisto della qualità di imprenditore all'esercizio e non alla mera intenzione di esercitare. Il principio dell'effettività, quindi, può e deve trovare applicazione anche per le società. Ora resta da definire quando si l'effettivo inizio dell'attività di impresa. È necessario distinguere a seconda che il compimento di atti tipici di impresa come la produzione e lo scambio di beni e/o servizi sia o meno preceduta da una fase organizzativa oggettivamente percepibile come l'affitto del locale o l'acquisto di predisposte attrezzature. In mancanza di tale fase preparatoria, solo la ripetizione di atti omogenei e funzionalmente coordinati renderà certo che non si tratti di atti occasionali, bensì di atti professionalmente esercitati.
Quando invece viene preventivamente fatta l'organizzazione aziendale basta un solo atto di esercizio per dire che l'attività sia iniziata. Invece, per quanto riguarda le società, anche un solo atto di organizzazione imprenditoriale potrà essere sufficiente per affermare che l'attività di impresa è iniziata. Infine, andiamo a parlare del termine dell'impresa e anche qui c'è il dominio del principio di effettività, infatti si ha la fine dell'impresa con l'effettiva cessazione degli atti dell'impresa stessa. Va detto che la fine dell'impresa è di regola preceduta da una fase più o meno lunga di liquidazione, durante la quale l'imprenditore completa i cicli produttivi iniziati, vende le giacenze di magazzino ecc. Questa fase è sempre esercizio di impresa e alla sua fine, con una reale disgregazione del complesso aziendale, si può dire che l'impresa ha chiuso i battenti.viene cancellata dal registro delle imprese, dopo la quale i creditori non possono più farsi avanti.
Ultimo argomento di questo capitolo è LA CAPACITÀ E L'IMPRESA: Infatti la capacità all'esercizio di attività di impresa si acquista con la piena capacità di agire quindi con la maggiore età e si perde a seguito all'interdizione o inabilitazione. Quindi un incapace non può diventare imprenditore e non costituiscono limitazioni della capacità di agire, ma semplici incompatibilità, divieti di esercizio di impresa commerciale posti a carico di coloro che esercitano determinate professioni come gli impiegati statali, i notai e gli avvocati. La violazione di tali divieti di esercizio non preclude l'acquisto delle qualità di imprenditore ma espone lo stesso a sanzioni amministrative e ad un aggravamento delle penali per bancarotta in caso di fallimento, analogamente non viene impedito.
L'acquisto o il riacquisto della qualifica di imprenditore ha chi è stato inabilitato temporaneamente per precedente fallimento. È anche possibile l'esercizio di attività di impresa per conto e nell'interesse di un incapace (minore e interdetto) o da parte di soggetti limitati nella capacità di agire come l'inabilitato e il minore mancipato con osservanza di specifiche disposizioni però più rilevanti nell'impresa commerciale e i principi ispiratori sono: l'amministrazione del patrimonio dell'incapace è regolata in modo di garantirne la conservazione e l'integrità. Perciò il legale rappresentante del minore o dell'interdetto (genitore o tutore) è legittimato solo a compiere gli atti di ordinaria amministrazione mentre quelli di straordinaria amministrazione solo in casi evidentemente urgenti sotto autorizzazione dell'autorità giudiziaria di regola concessa atto.
per atto. Orbene, per quanto riguarda l'attività commerciale di per sé rischiosa, il legislatore si tutela ponendo il divieto assoluto di inizio di impresa commerciale per il minore, l'inabilitato e l'interdetto. Se in alcuni casi, ad esempio, il minore dovesse ricevere in eredità un'impresa commerciale, i tutori o i genitori sono autorizzati dal tribunale ad amministrare l'impresa prima dell'autorizzazione in modo provvisorio, ma dopo l'autorizzazione possono compiere tutti gli atti ordinari e straordinari dell'esercizio di impresa (stesse regole per l'interdetto). Invece, per quanto riguarda l'inabilitato che è un soggetto che può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, quindi previa autorizzazione, esercita attività di impresa affiancato da un curatore. In ultimo, il minore emancipato può chiedere al tribunale autorizzazione per iniziare una nuova impresa, se gli viene data egli acquisisce
La piena capacità di agire e può esercitare l'attività di imprenditore senza l'affiancamento di un curatore. Chiudend