Imprenditori e attività economica
Agli imprenditori, cioè a quei soggetti che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata, finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Nell’opzione della nostra costituzione per un sistema giuridico che riconosce la proprietà privata e la libertà di iniziativa economica (art. 41 e 42 cost). Il nostro economia di mercato si basa su:
- Tendenziale libertà dei privati di dedicarsi alla produzione e alla distribuzione di quanto necessario per il soddisfacimento dei bisogni materiali della collettività e di modellare secondo scelte ispirate alla logica del tornaconto personale il proprio comportamento sul mercato.
- Libertà di pluralità di operatori economici sia pubblici che privati.
- Libertà di competizione economica e commerciale.
Parliamo di libertà commerciali relative in quanto strumentalizzate alla realizzazione del benessere collettivo in quanto indirizzate o quanto meno controllate dagli interventi pubblici; ma pur sempre libertà. E poi ci sono libertà destinate a svilupparsi nella sfera del diritto privato fin quando si resta in una cornice istituzionale che non si basi sulla proprietà collettiva dei mezzi di produzione e sulla esclusiva avocazione alla mano pubblica.
Nel nostro sistema, come negli altri in cui l’economia è libera e mista, il fenomeno imprenditoriale costituisce perciò l’asse portante dello sviluppo economico e del processo di razionale utilizzazione delle risorse produttive ma tenendo sotto controllo questo sviluppo con un ambiente giuridico propizio ordinato e razionale. Obiettivo perseguito attraverso una normativa che riguarda sia i singoli rapporti economici sia l’attività di impresa (come i contratti, le obbligazioni e la tutela del credito) e una parte della normativa che regola l’organizzazione e l’esercizio dell’attività dell’impresa unitariamente considerata. Infatti gli imprenditori sono assoggettati a particolari statuto professionali (gli statuti societari). Il diritto commerciale moderno è appunto la parte del diritto privato che ha per oggetto e regola l’attività e gli atti d’impresa, è il diritto privato delle imprese, parte centrale del diritto privato dell’economia.
Definizione generale dell’imprenditore
La definizione generale dell’imprenditore è data dal legislatore nell’articolo 2082 c.c.: "È imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione, distribuzione o scambio di beni o servizi". Il codice civile distingue vari tipi di imprese e imprenditori a base di tre criteri certi:
- Oggetto dell’impresa che determina la distinzione tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale (risp. art. 2135 e art. 2195).
- Dimensione dell’impresa: che serve ad enucleare la figura del piccolo imprenditore e, di riflesso, il medio-grande (art. 2083).
- Natura del soggetto che esercita l’impresa, che determina la tripartizione legislativa fra impresa individuale, impresa costituita in forma di società ed impresa considerata pubblica.
Quindi classificando le imprese si capisce che alcune regole valgono per alcune e non per altre ma l’eccezione c’è infatti esistono norme applicabili a tutti gli imprenditori e si parla quindi di statuto generale dell’imprenditore che comprende parte della disciplina dell’azienda e dei segni distintivi, disciplina della concorrenza e dei consorzi e alcune norme sui contratti sparse nel codice.
È poi identificabile uno statuto dell’imprenditore commerciale che vi rientrano la regolamentazione dell’iscrizione nel registro delle imprese, la pubblicità legale, la rappresentanza commerciale, le scritture contabili, il fallimento e altre meno importanti procedure concorsuali. Poche sono invece le disposizioni che riguardano gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori che hanno solo l’obbligo dell’iscrizione al registro delle imprese ma con un diverso rilievo al confronto con gli altri imprenditori.
Importante è la differenza tra impresa privata e pubblica dove la prima ha gli oneri suddetti e la seconda è quasi del tutto esonerata da tale regolamentazione e non è soggetta a fallimento, praticamente lo statuto generale dell’imprenditore è, almeno nella sua completezza, sta per statuto proprio dell’imprenditore privato commerciale non piccolo.
È perciò dalla nozione generale di imprenditore che si deve partire per identificare chi è imprenditore commerciale. Non si può essere imprenditori commerciali se non si è imprenditori, se l’attività svolta non risponde ai requisiti fissati nella nozione generale dell’imprenditore data dall’art. 2082. Ripartendo sempre da questa nozione ci si può allargare a una definizione più specifica fornitaci dagli economisti che descrivono la figura dell’imprenditore, identificandola nel soggetto che nel processo economico svolge la funzione intermediaria fra chi dispone dei necessari fattori produttivi e chi domanda prodotti e servizi.
Requisiti dell'imprenditore
Nello svolgimento di tale funzione l’imprenditore coordina, organizza e dirige, secondo proprie scelte tecniche ed economiche, il processo produttivo assumendo su di sé il rischio relativo; il rischio cioè che i costi non siano maggiori dei ricavi per mancanza di domanda o situazione di mercato. L’esposizione al rischio d’impresa giustifica poi il potere dell’imprenditore di dirigere il processo produttivo e legittima acquisizione da parte dello stesso dell’eventuale eccedenza dei ricavi rispetto ai costi (profitto). È proprio nell’intento di conseguire il massimo profitto che si ravvisa il tipico movente dell’attività imprenditoriale.
Ora però dobbiamo fissare i requisiti necessari e sufficienti affinché un soggetto possa acquistare le qualità dell’imprenditore e ci ha pensato il legislatore e sempre dall’art. 2082 si può desumere la distinzione tra chi è o non è imprenditore e a chi vadano o non vadano applicate date norme del codice civile. Vi si ricava che l’impresa è attività (serie coordinata di atti con una funzione unitaria) ed è attività caratterizzata sia da uno specifico scopo cioè produzione o scambio di beni o servizi, e sia da specifiche modalità di svolgimento cioè l’organizzazione, economicità e professionalità. Altri requisiti non sono espressamente richiesti.
Viene spesso contestato che siano altresì richiesti altri requisiti indispensabili come:
- L’intento dell’imprenditore di ricavare un profitto dall’esercizio dell’impresa (scopo di lucro).
- La destinazione al mercato dei beni e dei servizi prodotti.
- La liceità dell’attività svolta.
Ritornando al concetto che l’impresa è attività cioè serie di atti coordinati al fine di produrre beni o servizi. È, in sintesi, attività produttiva, tale ponendosi considerare anche l’attività di scambio in quanto volta ad incrementare l’utilità dei beni spostandoli nel tempo e/o nello spazio. Per qualificare una data attività come produttiva è irrilevante la natura dei beni e dei servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare. Ricorrendo agli altri requisiti richiesti è impresa anche la produzione di servizi di natura assistenziale, culturale o ricreativa. È altresì rilevante che l’attività produttiva possa nel contempo qualificarsi come attività di godimento o di amministrazione di determinati beni o del patrimonio del soggetto agente. Quindi non è attività produttiva l’attività di mero godimento che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi.
Ma bisogna ricordare anche le società di investimento che se negli atti di investimento, di speculazione e di finanziamento, quando siano coordinati in modo da farne un’attività unitaria vanno a configurare una nuova impresa commerciale senza produrre beni o servizi e lo sono certamente anche le cosiddette holding che hanno come unico oggetto esclusivo l’acquisto e la gestione di altre società.
Organizzazione e lavoro autonomo
Cambiando argomento e ritornando alla descrizione di impresa dove uno dei requisiti essenziali è l’organizzazione: infatti non è concepibile attività senza programmazione e coordinamento nella serie di atti in cui essa si sviluppa, e non è altrettanto concepibile attività di impresa senza l’impiego coordinato di fattori produttivi come capitale e lavoro propri e/o altrui. Normale e tipico è che la funzione organizzativa dell’imprenditore si concretizzi nella creazione di un apparato produttivo stabile e complesso, formato da persone e da beni strumentali. Ma è altrettanto vero che è imprenditore anche chi opera utilizzando solo il fattore capitale ed il proprio lavoro, senza dar vita ad un apparato produttivo strumentale o con tanti sottoposti: in conclusione, la qualità di imprenditore non può essere negata, per difetto del requisito dell’organizzazione, sia quando l’attività è esercitata senza l’ausilio di collaboratori (autonomi o subordinati), sia quando il coordinamento dei fattori produttivi (capitale e lavoro proprio) non si concretizzi nella creazione di un apparato o di un complesso aziendale materialmente percepibile.
Il requisito dell’organizzazione si ridimensiona ancor di più quando si parla di impresa e lavoro autonomo: cioè quando tutto il processo produttivo si basa esclusivamente sul lavoro personale del soggetto agente e non si utilizzano né lavoro né capitali altrui cioè faccia difetto la cosiddetta eteroorganizzazione. Comunque si arriva alla conclusione che per aversi una impresa autonoma anche se piccola si debba superare quella linea della semplice autoorganizzazione del proprio lavoro perché legalmente si rimane semplicemente prestatori di opera manuale perché per aversi impresa c’è sempre bisogno di un minimo utilizzo di lavoro altrui o capitale altrui, in mancanza di ciò si avrà semplice lavoro autonomo non imprenditoriale.
Economicità e professionalità
Altro requisito dell’impresa è l’economicità, considerata quasi superflua e richiesta in aggiunta allo scopo produttivo dell’attività ed al concetto di attività economica. L’impresa deve essere indirizzata secondo un metodo economico cioè tesa al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi utilizzati praticamente si devono almeno avere ricavi pari ai costi assicurandone la autosufficienza economica. Non è quindi imprenditore chi, soggetto pubblico o privato, produca beni o servizi che vengano erogati gratuitamente o a prezzo politico, tale cioè da far oggettivamente escludere la possibilità di coprire con i ricavi i costi.
Ultimo requisito richiesto dall’art. 2082 è la professionalità: cioè l’esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. La continuità naturalmente non deve essere forzata per alcune imprese quali quelle stagionali o la professionalità non esclude la pluralità di attività con capo un unico imprenditore ecc. Esaurita l’esposizione dei requisiti essenziali richiesti dal legislatore, non resta da vedere se altri ne debbano ricorrere altri per qualificare un soggetto come imprenditore.
Requisiti essenziali
Lo scopo di lucro è requisito essenziale? Si risponde che essenziale è solo che l’attività venga svolta secondo modalità astrattamente lucrative, irrilevante è che un profitto venga poi realmente conseguito, sia fatto che l’imprenditore devolva integralmente ai fini altruistici il ricavato conseguito (lucro oggettivo). Nulla si oppone, a che si affermi che requisito essenziale dell’impresa sia l’economicità e non lo scopo di lucro.
- Può essere considerato imprenditore colui che produce beni o servizi destinati a uso e consumo personali? È impresa la cosiddetta impresa per conto proprio? L’opinione generale è negativa, l’impresa per conto proprio pur concedendosi che per l’acquisto della qualità di imprenditore basta una destinazione parziale o potenziale della produzione al mercato ma tuttavia non possono essere considerate imprese come la coltivazione di un fondo a scopo famigliare, la costruzione di appartamenti non destinati alla vendita.
- Un imprenditore può essere considerato tale anche se l’attività produttiva è illecita, immorale o mafiosa? Chi esercita un’attività illecita è sempre un imprenditore con vantaggi e svantaggi dipendendo però da quale illecità compie.
Impresa e professioni intellettuali
Altra cosa importante da discutere è l’impresa e le professioni intellettuali: esistono infatti attività produttive per le quali la qualifica imprenditoriale è esclusa in via di principio dal legislatore stesso ed è il caso delle professioni intellettuali, infatti i liberi professionisti non sono mai, in quanto tali, imprenditori. I liberi professionisti diventano imprenditori solo se e in quanto la professione intellettuale è esplicata nell’ambito di un’altra attività di per sé qualificabile come impresa, per contro un professionista libero o artista che si limita a svolgere la propria attività non diventerà mai imprenditore.
Categorie di imprenditori
L’imprenditore agricolo e imprenditore commerciale: questi due tipi di imprenditori vengono distinti dal legislatore in base all’oggetto della loro attività dove quelli commerciali sono destinatari di un’ampia e articolata disciplina fondata sull’obbligo dell’iscrizione al registro delle imprese, obbligo di scritture contabili e l’assoggettamento al fallimento e altre procedure concorsuali.
La nozione di imprenditore agricolo è essenzialmente negativa, la sua funzione è quella di restringere l’ambito di applicazione della disciplina dell’imprenditore commerciale: chi è imprenditore agricolo è essenzialmente sottoposto alla disciplina per l’imprenditore in generale ed è esonerato dalle scritture contabili (dal 1993), e all’assoggettamento alle procedure concorsuali. Quindi stabilire se un imprenditore è agricolo o commerciale serve a delimitare i vari esoneri che toccano ai primi in confronto ai secondi.
Ultimamente si comincia a parlare di una terza categoria detta delle imprese civili, imprese non menzionate direttamente dal legislatore ed individuabili in base al criterio meramente negativo di non poter essere qualificate né agricole né commerciali dove queste imprese sarebbero soggette solo alla disciplina in generale per l’imprenditoria e non a quella delle imprese commerciali, con conseguente allargamento della zona di esonero di tale normativa.
Imprenditore agricolo
Ora passiamo più nello specifico nella descrizione dell’imprenditore agricolo che nell’art. 2135 codice civile originariamente diceva: "È imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione di un fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse, si reputano attività connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura". Quindi le attività agricole possono perciò essere distinte in due grandi categorie:
- Attività agricole essenziali.
- Attività agricole per connessione.
Questa distinzione è stata mantenuta anche dalla nuova nozione di imprenditore agricolo introdotta dal decr. legs 228/2001. In breve, oggi anche l’attività può dar luogo ad ingenti investimenti di capitali e a sollevare sul piano giuridico esigenze di tutela del credito non molto diverse da quelle che sono alla base della disciplina delle imprese commerciali. Ritornando alla nuova nozione di imprenditore agricolo del 2001 si è optato per la seguente impostazione, cioè che l’imprenditore è colui che ha una produzione fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale, quindi l’attuale formulazione dell’art. 2135 ribadisce che l’imprenditore agricolo è chi esercita una delle seguenti attività, coltivazione di un fondo, selvicoltura, allevamento e attività connesse specificando che per le suddette attività si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico naturale o di una fase necessaria del ciclo stesso (vi rientrano gli orticoltori, coltivatori di funghi, allevamenti in batteria e la zootecnia, allevamenti di cavalli da corsa e da pelliccia e le imprese ittiche).
Questa descrizione riguarda il primo parte dell’art. 2135 invece per quanto riguarda il secondo comma si va a parlare delle attività agricole per connessione: sotto il profilo dell’attuale (questa parte nella nuova nozione viene affrontata al terzo comma) nozione di imprenditore agricolo si realizza un significativo ampliamento che considera attività connesse:
- Le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale.
- Le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente utilizzate nell’attività agricola.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Diritto commerciale - Diritto dell'impresa
-
Esame diritto commerciale- diritto dell'impresa
-
Riassunto esame Diritto dell'impresa, Prof. Scarpa Dario, libro consigliato Diritto commerciale, 1. Diritto dell'im…
-
Riassunto Esame Diritto Commerciale, prof. Briolini, testo consigliato Diritto Commerciale. Diritto dell'impresa, C…