Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 52
Diritto delle imprese Pag. 1 Diritto delle imprese Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto delle imprese Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto delle imprese Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto delle imprese Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto delle imprese Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto delle imprese Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto delle imprese Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto delle imprese Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto delle imprese Pag. 41
1 su 52
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

SEZIONE II - Azienda

Nel linguaggio economico il termine azienda designa l'organizzazione dei fattori impiegati per la

produzione e la collocazione sul mercato di beni e servizi. Nel linguaggio giuridico, invece, il

termine azienda designa il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio

dell'impresa. In questo caso dunque, si distingue l'azienda dall'impresa: la prima infatti, consiste nel

complesso di beni, coordinati dalla guida organizzatrice del soggetto imprenditore, al fine dello

svolgimento di un'attività d'impresa. L'azienda non viene descritta e concepita quale bene ulteriore

e distinto dai beni che la compongono. Nel dinamico esercizio dell'impresa i beni che compongono

l'azienda subiscono continui mutamenti: l'imprenditore li sostituisce quando divengono obsoleti o

non più funzionali all'attività svolta. Per stabilire di che cosa consista un'azienda, occorre verificare

quali beni siano oggettivamente organizzati e adibiti a strumento dell'impresa nel momento storico

in cui la consistenza aziendale va rilevata. Resta da comprendere secondo quale accezione vada

inteso il termine bene. I beni aziendali sono cose che possono formare oggetti di diritti. Nel settore

delle imprese di produzione di servizi, specie nelle attività di consulenza, non è raro imbattersi in

attività svolte sulla sola base di relazioni di natura contrattuale con collaboratori, fornitori e clienti:

in apparente assenza di un complesso di beni aziendali o in presenza di beni del tutto trascurabili.

L'assenza dei beni aziendali determina l'inapplicabilità delle disposizioni che presuppongono il

trasferimento di un complesso di beni. Azienda e impresa, quindi, possono occasionalmente

presentarsi dissociate, anche nel senso che a un complesso di beni aziendali perfettamente

organizzato e funzionale all'esercizio dell'impresa potrebbe non corrispondere lo svolgimento

attuale di alcuna attività. Ne deriva che il coordinamento funzionale dei vari beni aziendali, pur

essendo frutto della guida dell'imprenditore, si traduce in un nesso negativo, che permane anche

quando l'attività non dovesse più essere svolta, sino a che il complesso aziendale non venga

disgregato. Proprio tale nesso organizzativo, sopravvive alle vicende che riguardano il soggetto che

esercita l'attività e giustifica il maggior valore dell'azienda, rispetto alla somma del valore dei

singoli cespiti che la compongono. In definitiva, l'organizzazione e il suo riflesso economico,

l'avviamento, se non sono beni ulteriori inclusi nell'azienda, sono però qualità dell'azienda di

importanza e valore economico non di rado maggiori di quanti ne abbia l'insieme mutevole dei beni

aziendali. Talora i beni sono suscettibili di essere suddivisi in gruppi, caratterizzati da una forma di

coordinamento all'interno del singolo gruppo in vista di un fine a esso pertinente. Simili gruppi di

beni vengono denominati rami aziendali e si contraddistinguono per il risultato di dar luogo a

singole unità produttive strumentali all'esercizio su base territoriale dell'attività di impresa in tutte le

sue fasi ovvero a singole unità strumentali all'espletamento di una singola fase dell'impresa.

Per essere organizzati in funzione dell'esercizio dell'attività e venire concretamente utilizzati a tal

fine, è evidente che i singoli beni aziendali devono appartenere al titolare dell'impresa. Dunque, il

diritto di proprietà è sicuramente il titolo giuridico più appropriato in tal caso, anche se la titolarità

di diritti reali parziali o personali di godimento, sono ugualmente validi. Quando perciò si descrive

la relazione o modo di appartenenza dell'azienda in termini di proprietà ovvero si qualifica un

soggetto come proprietario dell'azienda, si adopera un'espressione sintetica di comodo uso,

autorizzata dal legislatore. Ciò che la proprietà dell'azienda nel suo insieme denota, rispetto alla

semplice titolarità dei diritti sui singoli beni aziendali, è da ravvisare nella signoria dei legami

organizzativi (ovvero nella piena ed esclusiva decisione e controllo) tra i differenti beni aziendali e

dei tempi e modi del loro asservimento all'esercizio dell'impresa. Parallelamente è da ricostruire il

fenomeno della comunione di azienda, da intendersi quale signoria piena, sebbene condivisa tra più

soggetti, del complesso organizzato e delle sue sorti. Al titolare del diritto di godimento spetta la

facoltà di gestire l'azienda, coordinando i beni mutevoli che la compongono per il perseguimento

dell'attività a cui essa risulta destinata. Per un verso, quindi, è certamente possibile la costituzione di

diritti reali di garanzia su singoli beni aziendali a seconda della loro natura; per altro verso, si può

concepire la costituzione di pegno sull'intera azienda o su di un suo ramo, con esclusione dei beni

immobili e mobili registrati che vi facessero parte. Più frequente è la riserva di proprietà

dell'azienda ceduta, a favore dell'alienante, a garanzia dell'intero pagamento del corrispettivo

pattuito.

Il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda, possono essere oggetto di contratti,

tra i più diffusi e comuni ci sono: i contratti di vendita, di donazione e di affitto di aziende e rami

aziendali. Sono stati recentemente aggiunti: i patti di famiglia, finalizzati alla trasmissione

dell'azienda in favore di uno o più discendenti dell'imprenditore; il conferimento dell'azienda in

società, al momento della costituzione o in sede di aumento di capitale; l'assegnazione dell'azienda

dalla società ad uno dei soci, o al socio unico, al termine della sua liquidazione. Il trasferimento

dell'azienda può altresì verificarsi per successione a causa di morte, a favore dell'erede, legittimo o

testamentario, o del legatario. In fine, ci sono fattispecie particolari che danno luogo a operazioni

societarie straordinarie, come: la trasformazione eterogenea, la fusione e la scissione. Oggetto dei

più vari contratti può essere anche il trasferimento della proprietà o il godimento di singoli beni

aziendali. Assume rilievo soltanto l'oggettiva identificabilità di quanto trasferito come un complesso

di beni organizzati per l'esercizio di un'impresa. Quanto alla forma del contratto traslativo, vige una

triplice regola:

• ai fini della validità del contratto, è necessaria la stessa forma a tal fine richiesta in

dipendenza vuoi della natura dei singoli beni inclusi nell'azienda, vuoi della natura del

contratto con cui l'azienda viene trasferita;

• ai fini della prova relativa alla conclusione e al contenuto del contratto, si esige la forma

scritta, con ciò escludendosi la prova per testimoni;

• ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, si esige una particolare forma scritta (atto

pubblico), affinchè il notaio ne curi il deposito entro trenta giorni presso l'ufficio competente.

I contratti che comportano il trasferimento di azienda sono infatti soggetti a pubblicità legale

mediante iscrizione nel registro delle imprese. Per quanto attiene all'efficacia dell'iscrizione, il

trasferimento di azienda resta quasi sempre attratto alla regola della pubblicità dichiarativa, fatta

eccezione per il caso del piccole imprenditore.

Parte preponderante della disciplina sulla cessione di azienda concerne i rapporti tra l'acquirente e i

terzi a seguito del trasferimento realizzato. Nell'eventualità che il trasferimento di azienda comporti

anche la cessione di crediti relativi al complesso ceduto, il rapporto tra acquirente e debitori

aziendali viene regolamentato avendo riguardo ad un duplice interesse. In primo luogo, si dà rilievo

all'interesse dell'acquirente a far valere i crediti aziendali di cui è titolare nei confronti dei debitori;

in secondo luogo, si dà rilievo all'interesse del debitore aziendale ceduto a vedersi liberato dal

proprio obbligo. Notevole protezione ricevono i creditori aziendali, vale a dire i soggetti che sono

divenuti creditori dell'alienante per effetto della gestione dell'azienda ceduta. Essi, per un verso,

mantengono intatta la propria pretesa nei confronti dell'alienante. Per altro verso, godono altresì

della responsabilità dell'acquirente se l'azienda ceduta è relativa ad un'impresa commerciale e il loro

credito risulta dai libri contabili obbligatori dell'alienante. A regole diverse vengono assoggettati i

rapporti tra alienante ed acquirente da un lato, e terzi debitori-creditori di prestazioni

contrattuali non ancora eseguite, dall'altro. Per effetto della cessione di azienda, la controparte

dell'alienante subisce, in quanto creditore di una prestazione contrattuale in corso di esecuzione, il

mutamento del soggetto debitore senza il proprio consenso e, in quanto a sua volta debitore di una

prestazione contrattuale in corso di esecuzione, il mutamento del soggetto creditore senza

applicazione delle regole sulla cessione dei crediti aziendali. L'interesse del terzo non viene tuttavia

trascurato: in primo luogo, la successione nel rapporto non si verifica con riguardo ai contratti che

abbiano carattere personale; in secondo luogo, là dove la successione si verifichi, al terzo spetta il

diritto di recesso dal contratto per giusta causa entro tre mesi dalla notizia del trasferimento. Regole

speciali, poi, sono dettate in merito al rapporto contrattuale con i dipendenti dell'alienante, per

maggiormente tutelare il loro interesse al mantenimento del posto di lavoro e alla percezione del

salario. Il rapporto dei dipendenti, quindi, segue le sorti dell'azienda, nel senso che il rapporto di

lavoro continua con l'acquirente in modo immutato; inoltre, l'alienante e l'acquirente sono entrambi

sempre solidalmente obbligati al pagamento dei debiti di lavoro maturati dai dipendenti al tempo del

trasferimento. Le medesime regole sin qui illustrate, relative ai rapporti coi terzi, valgono in linea di

massima in caso di usufrutto o affitto d'azienda.

Alienante e acquirente dell'azienda possono liberamente regolare i propri interessi nel loro rapporto

interno entro i pochi limiti derivanti dalla legge. Essi possono scegliere di porre ad oggetto l'intero

complesso aziendale ovvero escludere dal trasferimento uno o più beni o ancora selezionarne un

ramo. Alle parti viene lasciata piena autonomia nel trovare un diverso equilibrio contrattuale. Ciò, in

particolare, avviene per la sorte dei contratti in corso di esecuzione, pertinenti al complesso

trasferito. Si verifica una successione ex lege dell'acquirente, che non richiede un previo accordo

Dettagli
A.A. 2017-2018
52 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessandro.dimattia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle imprese e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Abriani Niccolò.