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SEZIONE II - Azienda
Nel linguaggio economico il termine azienda designa l'organizzazione dei fattori impiegati per la
produzione e la collocazione sul mercato di beni e servizi. Nel linguaggio giuridico, invece, il
termine azienda designa il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio
dell'impresa. In questo caso dunque, si distingue l'azienda dall'impresa: la prima infatti, consiste nel
complesso di beni, coordinati dalla guida organizzatrice del soggetto imprenditore, al fine dello
svolgimento di un'attività d'impresa. L'azienda non viene descritta e concepita quale bene ulteriore
e distinto dai beni che la compongono. Nel dinamico esercizio dell'impresa i beni che compongono
l'azienda subiscono continui mutamenti: l'imprenditore li sostituisce quando divengono obsoleti o
non più funzionali all'attività svolta. Per stabilire di che cosa consista un'azienda, occorre verificare
quali beni siano oggettivamente organizzati e adibiti a strumento dell'impresa nel momento storico
in cui la consistenza aziendale va rilevata. Resta da comprendere secondo quale accezione vada
inteso il termine bene. I beni aziendali sono cose che possono formare oggetti di diritti. Nel settore
delle imprese di produzione di servizi, specie nelle attività di consulenza, non è raro imbattersi in
attività svolte sulla sola base di relazioni di natura contrattuale con collaboratori, fornitori e clienti:
in apparente assenza di un complesso di beni aziendali o in presenza di beni del tutto trascurabili.
L'assenza dei beni aziendali determina l'inapplicabilità delle disposizioni che presuppongono il
trasferimento di un complesso di beni. Azienda e impresa, quindi, possono occasionalmente
presentarsi dissociate, anche nel senso che a un complesso di beni aziendali perfettamente
organizzato e funzionale all'esercizio dell'impresa potrebbe non corrispondere lo svolgimento
attuale di alcuna attività. Ne deriva che il coordinamento funzionale dei vari beni aziendali, pur
essendo frutto della guida dell'imprenditore, si traduce in un nesso negativo, che permane anche
quando l'attività non dovesse più essere svolta, sino a che il complesso aziendale non venga
disgregato. Proprio tale nesso organizzativo, sopravvive alle vicende che riguardano il soggetto che
esercita l'attività e giustifica il maggior valore dell'azienda, rispetto alla somma del valore dei
singoli cespiti che la compongono. In definitiva, l'organizzazione e il suo riflesso economico,
l'avviamento, se non sono beni ulteriori inclusi nell'azienda, sono però qualità dell'azienda di
importanza e valore economico non di rado maggiori di quanti ne abbia l'insieme mutevole dei beni
aziendali. Talora i beni sono suscettibili di essere suddivisi in gruppi, caratterizzati da una forma di
coordinamento all'interno del singolo gruppo in vista di un fine a esso pertinente. Simili gruppi di
beni vengono denominati rami aziendali e si contraddistinguono per il risultato di dar luogo a
singole unità produttive strumentali all'esercizio su base territoriale dell'attività di impresa in tutte le
sue fasi ovvero a singole unità strumentali all'espletamento di una singola fase dell'impresa.
Per essere organizzati in funzione dell'esercizio dell'attività e venire concretamente utilizzati a tal
fine, è evidente che i singoli beni aziendali devono appartenere al titolare dell'impresa. Dunque, il
diritto di proprietà è sicuramente il titolo giuridico più appropriato in tal caso, anche se la titolarità
di diritti reali parziali o personali di godimento, sono ugualmente validi. Quando perciò si descrive
la relazione o modo di appartenenza dell'azienda in termini di proprietà ovvero si qualifica un
soggetto come proprietario dell'azienda, si adopera un'espressione sintetica di comodo uso,
autorizzata dal legislatore. Ciò che la proprietà dell'azienda nel suo insieme denota, rispetto alla
semplice titolarità dei diritti sui singoli beni aziendali, è da ravvisare nella signoria dei legami
organizzativi (ovvero nella piena ed esclusiva decisione e controllo) tra i differenti beni aziendali e
dei tempi e modi del loro asservimento all'esercizio dell'impresa. Parallelamente è da ricostruire il
fenomeno della comunione di azienda, da intendersi quale signoria piena, sebbene condivisa tra più
soggetti, del complesso organizzato e delle sue sorti. Al titolare del diritto di godimento spetta la
facoltà di gestire l'azienda, coordinando i beni mutevoli che la compongono per il perseguimento
dell'attività a cui essa risulta destinata. Per un verso, quindi, è certamente possibile la costituzione di
diritti reali di garanzia su singoli beni aziendali a seconda della loro natura; per altro verso, si può
concepire la costituzione di pegno sull'intera azienda o su di un suo ramo, con esclusione dei beni
immobili e mobili registrati che vi facessero parte. Più frequente è la riserva di proprietà
dell'azienda ceduta, a favore dell'alienante, a garanzia dell'intero pagamento del corrispettivo
pattuito.
Il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda, possono essere oggetto di contratti,
tra i più diffusi e comuni ci sono: i contratti di vendita, di donazione e di affitto di aziende e rami
aziendali. Sono stati recentemente aggiunti: i patti di famiglia, finalizzati alla trasmissione
dell'azienda in favore di uno o più discendenti dell'imprenditore; il conferimento dell'azienda in
società, al momento della costituzione o in sede di aumento di capitale; l'assegnazione dell'azienda
dalla società ad uno dei soci, o al socio unico, al termine della sua liquidazione. Il trasferimento
dell'azienda può altresì verificarsi per successione a causa di morte, a favore dell'erede, legittimo o
testamentario, o del legatario. In fine, ci sono fattispecie particolari che danno luogo a operazioni
societarie straordinarie, come: la trasformazione eterogenea, la fusione e la scissione. Oggetto dei
più vari contratti può essere anche il trasferimento della proprietà o il godimento di singoli beni
aziendali. Assume rilievo soltanto l'oggettiva identificabilità di quanto trasferito come un complesso
di beni organizzati per l'esercizio di un'impresa. Quanto alla forma del contratto traslativo, vige una
triplice regola:
• ai fini della validità del contratto, è necessaria la stessa forma a tal fine richiesta in
dipendenza vuoi della natura dei singoli beni inclusi nell'azienda, vuoi della natura del
contratto con cui l'azienda viene trasferita;
• ai fini della prova relativa alla conclusione e al contenuto del contratto, si esige la forma
scritta, con ciò escludendosi la prova per testimoni;
• ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, si esige una particolare forma scritta (atto
pubblico), affinchè il notaio ne curi il deposito entro trenta giorni presso l'ufficio competente.
I contratti che comportano il trasferimento di azienda sono infatti soggetti a pubblicità legale
mediante iscrizione nel registro delle imprese. Per quanto attiene all'efficacia dell'iscrizione, il
trasferimento di azienda resta quasi sempre attratto alla regola della pubblicità dichiarativa, fatta
eccezione per il caso del piccole imprenditore.
Parte preponderante della disciplina sulla cessione di azienda concerne i rapporti tra l'acquirente e i
terzi a seguito del trasferimento realizzato. Nell'eventualità che il trasferimento di azienda comporti
anche la cessione di crediti relativi al complesso ceduto, il rapporto tra acquirente e debitori
aziendali viene regolamentato avendo riguardo ad un duplice interesse. In primo luogo, si dà rilievo
all'interesse dell'acquirente a far valere i crediti aziendali di cui è titolare nei confronti dei debitori;
in secondo luogo, si dà rilievo all'interesse del debitore aziendale ceduto a vedersi liberato dal
proprio obbligo. Notevole protezione ricevono i creditori aziendali, vale a dire i soggetti che sono
divenuti creditori dell'alienante per effetto della gestione dell'azienda ceduta. Essi, per un verso,
mantengono intatta la propria pretesa nei confronti dell'alienante. Per altro verso, godono altresì
della responsabilità dell'acquirente se l'azienda ceduta è relativa ad un'impresa commerciale e il loro
credito risulta dai libri contabili obbligatori dell'alienante. A regole diverse vengono assoggettati i
rapporti tra alienante ed acquirente da un lato, e terzi debitori-creditori di prestazioni
contrattuali non ancora eseguite, dall'altro. Per effetto della cessione di azienda, la controparte
dell'alienante subisce, in quanto creditore di una prestazione contrattuale in corso di esecuzione, il
mutamento del soggetto debitore senza il proprio consenso e, in quanto a sua volta debitore di una
prestazione contrattuale in corso di esecuzione, il mutamento del soggetto creditore senza
applicazione delle regole sulla cessione dei crediti aziendali. L'interesse del terzo non viene tuttavia
trascurato: in primo luogo, la successione nel rapporto non si verifica con riguardo ai contratti che
abbiano carattere personale; in secondo luogo, là dove la successione si verifichi, al terzo spetta il
diritto di recesso dal contratto per giusta causa entro tre mesi dalla notizia del trasferimento. Regole
speciali, poi, sono dettate in merito al rapporto contrattuale con i dipendenti dell'alienante, per
maggiormente tutelare il loro interesse al mantenimento del posto di lavoro e alla percezione del
salario. Il rapporto dei dipendenti, quindi, segue le sorti dell'azienda, nel senso che il rapporto di
lavoro continua con l'acquirente in modo immutato; inoltre, l'alienante e l'acquirente sono entrambi
sempre solidalmente obbligati al pagamento dei debiti di lavoro maturati dai dipendenti al tempo del
trasferimento. Le medesime regole sin qui illustrate, relative ai rapporti coi terzi, valgono in linea di
massima in caso di usufrutto o affitto d'azienda.
Alienante e acquirente dell'azienda possono liberamente regolare i propri interessi nel loro rapporto
interno entro i pochi limiti derivanti dalla legge. Essi possono scegliere di porre ad oggetto l'intero
complesso aziendale ovvero escludere dal trasferimento uno o più beni o ancora selezionarne un
ramo. Alle parti viene lasciata piena autonomia nel trovare un diverso equilibrio contrattuale. Ciò, in
particolare, avviene per la sorte dei contratti in corso di esecuzione, pertinenti al complesso
trasferito. Si verifica una successione ex lege dell'acquirente, che non richiede un previo accordo