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DIRITTO DELLE SOCIETÀ:
La società è una forma di esercizio entificato dell’attività d’impresa, l’imprenditore decide invece
che svolgere l’attività d’impresa come imprenditore individuale, decide di utilizzare un modello
societario.
L’imprenditore è quello che esercita l’attività economica organizzata, con metodo economico, in
modo professionale.
Abbiamo usato il termine “ente” perchè ci sono altre forme in cui l’attività d’impresa viene
esercitata in forma collettiva che non sono necessariamente le società, ci possono essere le
associazioni, i consorzi con attività esterna, le fondazioni.
La società è uno di questi, anche se il più largamente utilizzato, modello entificato per l’esercizio
dell’attività d’impresa.
Alla base dell’organizzazione c’è un atto di autonomia privata del soggetto e questo atto di
autonomia privata tipicamente è un contratto, quindi c’è almeno un altro socio e ormai da tempo
è possibile anche concretizzare questo atto di autonomia in un atto unilaterale, cioè quando un
soggetto costituisce da solo la società: ciò è possibile solo per le Srl e le Spa, tutte le altre società
presuppongono la pluralità di soci e dunque alla base di tutte le altre società c’è un contratto.
Nelle Srl e nelle Spa, anche se è vero che normalmente c’è un contratto e normalmente ci sono più
soci, non si può escludere che ci sia anche la società costituita con un atto unilaterale e si
riconosce immediatamente in quanto accanto alla voce Spa o Srl, c’è scritto società unipersonale o
società con un unico socio perché è importante che i terzi sappiano subito che quella società ha un
solo socio per questo c’è un’ampia pubblicità della condizione di unico socio.
C’è un numero chiuso di tipi (8) ognuno con una sua disciplina, ogni imprenditore può scegliere
quale tipo di società adottare ma con alcuni limiti:
- se attività di impresa è commerciale non si può usare la società semplice.
- Condizionamenti delle leggi speciali (legge bancaria es. richiede spa per la banca)
- Finanziamento della società a volte impone un tipo→ se decido di quotare in borsa la mia
società, i regolamenti di accesso al mercato impongono di usare la spa
Si può comunque stabilire integrazioni e modifiche al tipo prescelto (spazio che si riduce nelle spa,
e ancora più nelle spa quotate).
Uscire dalla società è complesso perché modifica l’accordo iniziale basato sull’intuitus personae.
Società di capitali: maggiore l’intervento del legislatore comunitario, quello della società di
persone è rimasta quasi invariata dal ’42.
Art. 2247: definizione di contratto di società “con il contratto di società due o più persone
conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di
dividerne gli utili”.
Operazione societaria: apporto iniziale (conferimento), esercizio in comune di un’attività
economica con l’impiego produttivo della ricchezza conferita, restituzione ai soci della ricchezza
originaria e prima ancora divisione del guadagno eventualmente ottenuto.
I soci si associano perché con questo contratto sanno di poter conseguire un fine comune.
Non è solo questa la caratteristica dei contratti associativi alla base della società, un’altra
caratteristica è quella di essere dei <<contratti aperti>>. 48
Se compravendi un oggetto, le parti non possono che essere chi compra e chi vende. Nel contratto
di società, quando i due soci l’hanno costituita, non esclude che rientrino altri soci, quindi la base
associativa si amplia, ovviamente sulle regole del tipo prescelto. Questo significa che il contratto di
società è un contratto aperto ad avere altri soci, mentre nei contratti di scambio questo non c’è.
In più il contratto a base associativa, proprio perchè fatto da tanti soci, è un contratto che è
sottoposto a regole proprie, sopratutto per quanto riguarda la disciplina della nullità,
dell’annullabilità, della risoluzione del contratto. Nel senso che quando uno di questi vizi
colpiscono il rapporto di uno solo dei soci, questo vizio non determina l’effetto di far venire meno
l’intero contratto di società, come normalmente avverrebbe se una compravendita è nulla o
annullabile, viene meno solo il vincolo di quel socio, salvo che quel rapporto con quel socio non
fosse stato ritenuto dagli altri essenziale per la vita e per la continuazione della società.
ESEMPIO
Tizio, Caio e Sempronio costituiscono una società, ad un certo punto accade che Sempronio scopre
di non avere la capacità di intendere e di volere o scopre che c’è un vizio che renderebbe
annullabile la sua partecipazione o non esegue i conferimenti ai quali è tenuto, queste sono tutte
situazioni per le quali il vincolo di Sempronio potrebbe essere reciso: in maniera più grave con la
nullità, in maniera relativamente grave con l’annullabilità o per iniziativa del socio adempiente.
Questo non determinerebbe il venir meno della società tra Tizio e Caio, verrebbe meno solo il
rapporto di Sempronio, salvo che nel momento in cui hanno costituito la società, Tizio e Caio non
abbiano reso evidente che costituivano la società sul presupposto che ci fosse anche Sempronio,
quindi se il vincolo di Sempronio era fondamentale ed è venuto meno, in quel caso, ecco che
l’effetto patologico provocherebbe una propagazione e quindi un venir meno dell’intero contratto
di società.
Questa è un’altra delle caratteristiche fondanti dei contratti associativi.
Società caratterizzata da tre elementi:
• I conferimenti effettuati dai soci, tramite i quali la società viene dotata di un proprio
patrimonio
• L’esercizio in comune dell’attività economica
• Lo scopo di dividere gli utili ovvero di ripartire tra i soci il guadagno realizzato dalla società
1) CONFERIMENTI
I conferimenti di beni o servizi sono le prestazioni patrimoniali eseguite o promesse dai soci a
favore della società, destinate a costituire il nucleo originario del patrimonio sociale→ denaro,
beni in natura, crediti, prestazioni d’opera.
Normalmente il bene che viene conferito è il denaro, in quanto il denaro è un bene fungibile, può
essere immediatamente usato dalla società per comprare beni, assumere persone, pagare servizi.
Ma in realtà il conferimento può avere ad oggetto qualunque utilità economica che sia funzionale
all’esercizio dell’attività.
Quindi può essere conferito un bene: conferimento in natura. Per esempio una persona che
conferisce un immobile dove verrà poi svolta l’attività d’impresa.
Può essere come oggetto di conferimento un credito: ho un diritto di credito nei confronti di un
terzo, assumendo che quel diritto di credito esista, lo posso conferire <<pro soluto>>, cioè
garantendo che quel credito venga incassato.
Posso conferire anche beni immateriali come il marchio, il brevetto; la prestazione di un servizio.
49
In teoria, qualunque utilità economica suscettibile di valutazione può essere oggetto di
conferimento.
Esistono poi regole più o meno specifiche per diversi tipi di società per cui, per esempio nelle Spa,
il conferimento d’opera o di servizi non è possibile, così come ci sono delle regole che disciplinano
la determinazione del valore del conferimento, nelle società di persone è sufficiente che siano i
soci a dire quanto vale il loro conferimento (ovvio non si pone problema se conferisce 10.000 euro
in contanti ma se conferisce un’auto e dice “vale 10.000 euro”, gli altri soci vorranno valutare,
sono gli altri soci a preoccuparsi si valutare se quel valore corrisponde).
Nelle società di capitali, invece, la disciplina è molto più articolata ed è la legge che stabilisce delle
regole per valutarla, regole che diventano particolarmente vigorose nelle Spa e gli amministratori
ogni volta che si esegue un conferimento devono andare a verificare che il valore del bene
conferito effettivamente corrisponda alla quota del capitale sottoscritto.
Questo per evidenziare che il tipo di beni che possono essere conferiti e la disciplina del
conferimento, varia poi a seconda del tipo di società scelto: nelle società di persone è più semplice
perchè i soci hanno una responsabilità illimitata nel caso in cui il patrimonio non ci fosse o fosse
molto inferiore, invece, nelle società di capitali la responsabilità dei soci è limitata e per questo il
sistema è attento a verificare che i conferimenti che sono stati eseguiti abbiano effettivamente il
valore che è stato loro attribuito e che siano effettivamente passati in proprietà alla società,
quindi una disciplina sicuramente più articolata.
Il patrimonio della società ha due funzioni:
- funzione di garanzia: per tutte le obbligazioni assunte dalla società, e dunque per tutti i
suoi debiti, risponde in via di principio l’intero patrimonio sociale ed essi soltanto (più
regole per soci illimitatamente responsabili)
- funziona produttiva: il patrimonio sociale è oggetto di una gestione produttiva cioè svolta
al fine di ottenere un aumento del suo valore, il quale è a sua volta destinato ai soci.
Il CAPITALE SOCIALE è un concetto molto più articolato e sviluppato nelle società di capitali ma
anche nelle società di persone ha comunque una sua rilevanza.
Il PATRIMONIO SOCIALE è l’insieme delle attività e delle passività che fanno capo ad una società in
un determinato momento, al momento della costituzione (momento zero) il patrimonio della
società è costituito dai conferimenti.
Es. Assumiamo che Tizio, Caio e Sempronio mettano insieme 10.000 euro, al momento della
costituzione il patrimonio della società è di 30.000 euro. Un istante dopo, quando la società inizia
ad operare, il patrimonio inizia ad essere utilizzato e quindi quel patrimonio frutta anche in
funzione del valore delle merci, dei titoli, delle risorse finanziarie e quei 30.000 euro iniziano a
crescere, decrescere, crescere e si può vedere la configurazione del patrimonio alla fine
dell’esercizio sociale, qua