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CONTRATTI DI GARANZIA A FAVORE DELLA BANCA:
la banca esige di norma il rilascio di garanzie personali o reali da
parte dell'impresa, che si distacca notevolmente dai modelli
civilistici di base. Ciò sia per rafforzare la posizione del
finanziatore sia per adattarsi al dinamismo dell'impresa e del
mutevole patrimonio responsabile.
LA FIDEIUSSIONE OMNIBUS: è una garanzia personale
prestata da un soggetto terzo di norma collegato al cliente
finanziario, che si connota per la sua portata generale, avendo
oggetto determinabile ma indeterminato al momento della sua
concessione. Il fideiussore resta coobligato verso la banca nel caso
d'inadempimento di qualsiasi obbligazione anche futura assunta
dal cliente garantito. Per quanto riguarda le obbligazioni future il
contratto deve stabilire , a pena di nullità, l'importo massimo
garantito. La fideiussione in esame non ha disciplina analoga alla
fideiussione nel diritto comune, ma prevede una serie di clausole
volte a rafforzare la posizione della banca. Molto diffusa è la
clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” per cui il garante è
tenuto a pagare immediatamente , a semplice richiesta della banca,
quanto dovuto dal cliente . Questa clausola si traduce in una
clausola c.d solve et repete e implica che le eccezioni riguardanti
l'invalidità dell'obbligazione possano essere fatte valere dal
fideiussore solo allo scopo di ottenere la ripetizione del pagamento
dalla banca.
CONTRATTI DI GARANZIA FINANZIARIA: rientrano nella
categoria di contratti di garanzia finanziaria: il contratto di pegno
o di cessione del credito o trasferimento della proprietà di attività
finanziarie e qualsiasi altro contratto di garanzia reale avente ad
oggetto attività finanziarie. Questa categoria di contratti è
considerata come modello generico.
LE GARANZIE DELLA BANCA A FAVORE DELL'IMPRESA:
la banca può assumere anche la veste di garante nell'interesse
dell'impresa .
Nel contratto autonomo di garanzia la banca si costituisce garante
dell'impresa verso un terzo. L'obbligazione di garanzia assunta
dalla banca è del tutto svincolata dall'esistenza del rapporto
garantito. Essa non solo garantisce al creditore-beneficiario
l'adempimento del debitore, ma ne assicura comunque la
soddisfazione dell'interesse economico. L'indipendenza
dell'obbligazione di garanzia dal rapporto garantito dunque è la
caratteristica principale di questo contratto. Tuttavia, se il
beneficiario della garanzia la escute indebitamente, l'azione di
rivalsa della banca nei confronti del cliente vale a scongiurare
spostamenti definitivi di ricchezza in assenza di causa.
La banca può inoltre intervenire come garante al fine di agevolare
il reperimento di mezzi finanziari da parte dell'impresa sul
segmento extra-bancario del mercato dei capitali . L'accettazione
bancaria serve a costituire una garanzia a fronte del prestito
contratto dal cliente con una società finanziaria disposta ad
erogargli una somma di danaro corrispondente all'importo delle
cambiali detratto l'interesse pattuito. Le accettazioni bancarie
implicano dunque un duplice rapporto; tra l'impresa e la banca; tra
l'impresa e la società finanziaria. Il rapporto con la banca si
realizza attraverso un credito di firma, cioè la banca si limita ad
accettare un certo numero di cambiali tratte, l'impresa promette di
versare alla banca una commissione e di provvedere alla rimessa
dei fondi necessari per il pagamento alla scadenza. Il rapporto con
la società finanziaria consiste invece in un finanziamento
all'impresa garantito dall'accettazione bancaria, che si realizza
attraverso la girata delle predette cambiali.
Il credito documentario è una particolare tecnica di pagamento a
mezzo banca, collegata soprattutto alla vendita su documenti nel
commercio internazionale. Il credito documentario costituisce al
pari delle garanzie bancarie autonome uno strumento di
fondamentale importanza per favorire i rapporti commerciali ,
assicurare pagamenti e alimentare la fiducia degli operatori. Nel
credito documentario il compratore della merce (ordinante) dà
incarico ad una banca ( emittente) di pagarne il prezzo al venditore
(beneficiario). Il credito documentario può essere revocabile o
irrevocabile. Nella prima ipotesi la banca emittente si limita ad
avvisare il venditore-beneficiario del credito aperto in suo favore,
senza assumere alcuna obbligazione diretta nei suoi confronti.
Nella seconda e più frequente ipotesi (credito documentario
irrevocabile) la banca emittente si obbliga verso il beneficiario,
con una lettera di credito, a pagare o accettare le cambiali tratte da
questo emesse, a fronte della consegna dei documenti indicati
nella lettera.
I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO “PARABANCARI”:
le imprese possono ricorrere al mercato c.d parabancario per il
finanziamento, su cui operano intermediari finanziari non bancari,
soggetti ad autorizzazione ed iscrizione in un albo apposito tenuto
dalla Banca d'Italia.
Il LEASING serve a finanziare l'acquisto e a procurare all'impresa
la diretta disponibilità di beni strumentali. Questo è un contratto
legalmente atipico, sebbene nominato, molto diffuso nella prassi
che rimane tuttavia di difficile inquadramento giuridico. Il
contratto di leasing può essere concluso direttamente tra il
fornitore e l'utilizzatore, al quale viene concesso il godimento, per
un periodo di tempo e ad un corrispettivo periodico, del bene . Il
leasing presenta delle affinità con la locazione mobiliare, ma viene
pattuita la possibilità , al termine del contratto, di restituire il bene
ovvero di acquistarlo versando il c.d prezzo d'opzione.
Nell'operazione può intervenire una società finanziaria che
esercita l'attività di leasing in veste di concedente, la quale
acquista con propri capitali il bene del fornitore su specifica
indicazione dell'utilizzatore e glie lo concede in uso, verso un
corrispettivo periodico che equivalga al prezzo d'acquisto. In
questo caso si parla di leasing finanziario. la struttura è trilaterale
complessa, che risulta dal collegamento di puù contratti
( compravendita tra fornitore e finanziatore e leasing tra
concedente e utilizzatore). La garanzia in questa forma di
finanziamento è rappresentata dal mantenimento della proprietà
del bene locato in capo alla società finanziaria fino alla
conclusione del rapporto . Le condizioni generali di contratto
mirano a rafforzare la tutela della società di leasing sia dal rischio
di perimento fortuito del bene, sia dal rischio d'inadempimento
dell'utilizzatore, che non può opporre eccezioni fondate sul
rapporto di fornitura e subisce ingenti penali se si sottrae. La
funzione finanziaria del leasing si accentua ancora di più
nell'ipotesi in cui il bene mantenga un elevato valore residuo alla
scadenza del rapporto , ben superiore al prezzo d'acquisto finale,
cosicchè è prevedibile l'esercizio dell'opzione. Questa è l'ipotesi
del c.d leasing traslativo.
Se invece il prezzo di opzione corrisponde al prevedibile e
modesto valore residuo del bene , ricorre la figura del c.d leasing
di godimento. In tal caso la società finanziaria potrà trattenere
interamente i canoni riscossi . Il lease-back invece è una
particolare forma di finanziamento che consiste nella vendita di un
bene strumentale da parte dell'impresa alla società di leasing, la
quale a sua volta glie lo concede in locazione finanziaria.
L'impresa così, da proprietaria del bene ne diviene utilizzatore in
leasing , ma ha il vantaggio della liquidità derivante dall'incasso
del corrispettivo.
LA CESSIONE DEI CREDITI D'IMPRESA: altra funzione di
finanziamento è il c.d factoring , che assolve la duplice funzione
di agevolare la riscossione dei crediti commerciali e di ottenere un
finanziamento. L'impresa interessata ( fornitrice) cede a una banca
o altro intermediario finanziario (factor) la totalità o una rilevante
quantità di crediti già sorti ma non ancora esigibili.
Giuridicamente, il contratto di factoring è considerato come una
cessione a titolo oneroso di crediti di massa. L'alienazione dei
crediti d'impresa è pattuita pro solvendo, ma le parti possono
stabilire , con patto contrario, che la cessione operi pro soluto, per
cui il cessionario rinuncia in tutto o in parte alla garanzia,
accettando l'ipotesi in cui il credito ceduto rimanga insoddisfatto.
Il factor, a fronte dell'acquisto dei crediti , promette di versare al
cedente un corrispettivo dopo il loro incasso e sui crediti non
ancora esigibili il factor può concedere un'anticipazione, in modo
da far ottenere al cedente la liquidità che gli serve. L'impresa di
factoring può rendere opponibile ai terzi la cessione dei crediti, ma
anche se non vi è stata notifica della cessione , là dove il factor
abbia corrisposto il prezzo di cessione e il pagamento il
trasferimento del diritto è comunque opponibile ai terzi creditori
del cedente e agli altri cessionari del credito.
CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI: l'operazione di
cartolarizzazione consiste nella cessione onerosa di crediti
pecuniari , siano essi esistenti o futuri , da parte di un'impresa
(originator) in favore di una società (SPV) , che ha per oggetto
esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di questo tipo e
che finanzia l'acquisto del portafogli crediti d'impresa con
l'emissione di titoli di varia natura. I titoli emessi dalla società di
cartolarizzazione incorporano un diritto di credito. I crediti
acquistati per ogni operazione costituiscono, a tutti gli effetti,
patrimonio separato rispetto a quello della società per la
cartolarizzazione e hanno una precisa finalità : sono destinati al
soddisfacimento dei diritti incorporati dai titoli emessi per il
finanziamento dell'operazione e alla copertura dei relativi costi. In
virtù di questo principio essi non sono aggredibili da creditori
diversi dai portatori dei titoli.
I TITOLI DI CREDITO:
i titoli di credito rappresentano il fondamentale strumento per la
circolazione dei crediti con modalità più sicure di quelle proprie
del diritto comune sulla cessione dei crediti e quindi sono il mezzo
per l'instaurazione di un mercato sulla ricchezza assente, cioè
ricchezza non presente o nel tempo o nello spazio o nel tempo e
nello spazio. La disciplina del trasferimento di credito si confro