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Diritto commerciale

La nozione di impresa non è definita da nessuna norma, bensì l'ordinamento considera e disciplina i singoli profili dell'impresa: struttura organizzativa, attività economica, complesso di beni (definito come “azienda” dall'art 2555 C.C) strumentali ai fini dello svolgimento dell'impresa, soggetto titolare dei relativi rapporti giuridici. Proprio con riguardo a quest'ultimo, la legge definisce diversi tipi di imprenditore, al fine di distinguere tra diversi tipi di imprese. La norma di carattere generale è l'art 2082: “l'imprenditore è chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni o servizi”.

Oltre alla norma di carattere generale l'ordinamento distingue tra imprenditori commerciali ed agricoli, e tra imprenditori piccoli e non piccoli. L'appartenenza ad una categoria dipende dalle caratteristiche dell'attività esercitata. L'art 2082 C.C prevede dunque degli elementi necessari e sufficienti ad identificare l'impresa: è necessario che vi sia un'attività e non solo singoli atti – che questa abbia ad oggetto la produzione e scambio di beni – che sia svolta con criteri economici, in modo professionale e – che sia organizzata.

Caratteristiche dell'impresa

Attività

L'attività è intesa come pluralità di atti tra loro funzionalmente collegati e finalizzati al perseguimento di un determinato obiettivo.

Produzione e scambio

Questa è una nozione molto ampia, che comprende tutte le attività economiche in senso lato, infatti comprende, ad esempio, anche le attività tipiche delle imprese di investimento, ossia quelle che utilizzano capitali per acquistare azioni. Le attività di mero godimento di beni e diritti non sono incluse nella nozione di produzione, in quanto non creano nuova ricchezza. Nemmeno le attività di autoproduzione rientrano nella nozione, in quanto non vi è destinazione a terzi.

Economicità

Il carattere dell'economicità riguarda le modalità di esercizio dell'attività, che deve essere svolta in modo tale da coprire i costi con i ricavi. Non rientrano dunque nella nozione di impresa quelle imprese di erogazione di servizi a titolo gratuito. Ricordiamo infine che l'economicità non implica necessariamente lo scopo di lucro, ma solo, la copertura dei costi con i ricavi.

Professionalità

Riguarda un'ulteriore modalità di esercizio, ossia la stabilità. La professionalità non richiede che l'attività sia necessariamente continuativa, ma è ammessa nella nozione anche l'attività stagionale.

Organizzazione

L'organizzazione prevede che non vi sia solo lavoro personale, ma che l'attività sia svolta tramite l'organizzazione di fattori produttivi ulteriori, ossia il capitale e il lavoro altrui. Nell'impresa l'imprenditore si pone in supremazia gerarchica rispetto all'organizzazione di fattori produttivi.

Altra caratteristica non annoverata nel testo dell'art 2082 è la liceità dell'impresa. Nel caso in cui l'impresa violi norme imperative, essa non può avvalersi della tutela della disciplina delle imprese.

Categorie d'impresa

Impresa agricola e impresa commerciale

La divisione in categorie dipende dalla tipologia di attività (impresa agricola o commerciale), dalle dimensioni dell'impresa (piccola o media impresa), dalla forma organizzativa (imprese individuali, societarie, pubbliche). Distinguere le varie imprese è utile ai fini dell'applicazione delle norme che compongono lo statuto delle imprese, il quale contiene norme applicabili in via generale a tutte le imprese e norme speciali.

Impresa agricola

(art 2135 c.c) consiste nell'esercizio di una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e di tutte le attività volte alla cura e sviluppo di un ciclo biologico, sia esso animale o vegetale. Queste sono le attività c.d “principali”, ossia quelle attività il cui esercizio di almeno una di esse qualifica l'impresa come agricola. Diverse sono le attività connesse, cioè quelle attività dirette alla manipolazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione o dall'allevamento e quelle che prevedono la fornitura di beni o servizi mediante l'uso di attrezzature o risorse dell'azienda che normalmente vengono utilizzate nell'attività agricola. La presenza di attività connesse fa comunque rientrare l'impresa nella categoria “agricola” in quanto queste sono connesse alle attività principali. La connessione deve essere soggettiva (le attività devono essere svolte dallo stesso soggetto) e oggettiva (i prodotti, le attrezzature, e le risorse usate nell'attività connessa devono derivare dall'attività principale).

Impresa commerciale

La nozione non è presente in termini generali, ma è desumibile dall'elenco di attività che comportano obbligo d'iscrizione nel registro delle imprese (art 2195 c.c). L'elenco delle attività comprende: attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi, attività intermediarie nella circolazione dei beni, attività di trasporto, attività bancarie e assicurative, attività ausiliarie alle precedenti. Nel nostro ordinamento non sono configurabili imprese che non siano né commerciali, né agricole. Inoltre, la nozione di impresa commerciale è ricavata in negativo.

Piccola impresa e impresa non piccola

Altro criterio distintivo delle categorie d'imprese è legato alle dimensioni. La norma da cui partire è l'art 2083 c.c che definisce la piccola impresa. Le imprese non rientranti in questa nozione sono definibili come “non piccole” e dunque rappresentano una categoria residuale rispetto al disposto dell'art 2083. La norma afferma che sono piccoli imprenditori: i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che si avvalgono del lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Ad una prima lettura sembrerebbe che la piccola impresa sia composta da quattro fattispecie, tuttavia le singole figure suelencate non trovano riscontro in nozioni presenti altrove nel codice civile. Le uniche definizioni normative sono contenute in leggi speciali, che sono state dettate con finalità diverse rispetto all'art 2083, se non addirittura in contrasto con quest'ultimo. Perciò l'identificazione della piccola impresa risiede nel riferimento al lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Il requisito dimensionale delle piccole imprese risiede proprio nella prevalenza del lavoro proprio personale e familiare rispetto ad altri fattori produttivi. In breve: il criterio generale è quello per cui, quando il lavoro personale e familiare è più rilevante del lavoro altrui e dei capitali utilizzati, allora si è in presenza di piccola impresa. Volendo schematizzare la relazione tra piccola impresa, impresa non piccola e lavoro autonomo.

  • Impresa non piccola (Lavoro personale e familiare < lavoro altrui e capitali)
  • Piccola impresa (Lavoro personale e familiare > lavoro altrui e capitali)
  • Lavoro autonomo (estraneo alla nozione di impresa, manca il requisito dell'organizzazione di altri fattori produttivi)

L'art 2083 non è l'unica norma ad operare una distinzione fondata sul criterio dimensionale. L'art 1 l. fall., infatti, esclude dall'applicazione del fallimento e del concordato preventivo le imprese che non superino certe soglie quantitative, ossia:

  • Quelle che hanno avuto, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza di fallimento, un attivo patrimoniale annuo non > 300'000 Euro
  • Quelle che hanno realizzato, nei tre esercizi antecedenti il deposito di istanza di fallimento, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non > 200'000 Euro
  • Quelle che hanno un ammontare di debiti (anche non scaduti) non > 500'000 Euro.

Qualora vi sia il superamento anche solo di una delle soglie stabilite da detto art, l'impresa sarà soggetta a fallimento o concordato preventivo.

La nozione di microimpresa deriva invece dal diritto comunitario ed assume rilevanza soprattutto ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni in materia di comportamento corretto sul mercato. La nozione è contenuta nell'art 18, comma 1, lett. D-bis del cod.cons e si riferisce all'esercizio di ogni attività economica artigianale o di altre attività a titolo individuale o familiare.

Disciplina applicabile alle categorie d'impresse

L'ambito di applicazione della disciplina deriva, oltre che dalle distinzioni poc'anzi esaminate, anche dalla forma organizzativa dell'impresa. Lo statuto delle imprese è un insieme di norme applicabili ad ogni categoria d'impresa. Tali norme riguardano: azienda, concorrenza sleale, segni distintivi, consorzi. All'interno della nozione generale assume rilievo la categoria di impresa non piccola (derivante dalla sottrazione dell'impresa agricola e della piccola impresa). A questo tipo di impresa è dedicata un'ulteriore disciplina, il c.c. Statuto dell'impresa commerciale (applicabile a tutte le imprese commerciali, a prescindere dalla loro forma organizzativa). Si tratta di discipline in tema di pubblicità legale e registro delle imprese, rappresentanza commerciale, scritture contabili fallimento e procedure concorsuali. Lo statuto dell'impresa commerciale è tuttavia asimmetrico, in quanto alcune sue disposizioni si applicano anche a imprese non qualificate come tali ed altre non si applicano a imprese rientranti nella categoria “commerciale”. In particolare:

  • Disciplina del registro delle imprese: si applica a imprese (anche non commerciali) che siano società, ad esclusione della società semplice; tutte le imprese agricole, anche in forma di s.s.
  • Disciplina delle scritture contabili e bilancio: viene estesa a tutte le società diverse dalla s.s; a tutte le imprese che assumono la qualifica di “imprese sociali”
  • Disciplina del fallimento: non si applica alle imprese pubbliche. Le società a partecipazione pubblica, invece, sono assoggettate al fallimento e le altre procedure concorsuali.

Modelli organizzativi delle imprese

Le imprese si distinguono tra di loro anche sulla base del modello organizzativo adottato per l'esercizio dell'attività economica. In un certo senso il modello organizzativo rappresenta la forma giuridica che viene adottata dall'imprenditore secondo un principio di tendenziale libertà. Prima distinzione da fare è tra le imprese individuali (riferibili ad una persona fisica) e le imprese collettive (riferite ad un ente di diversa natura). Un tempo le società prevedevano la partecipazione di più soggetti, attualmente invece è possibile che una società riguardi un solo soggetto, rendendo, per questo tipo di impresa, inidonea la locuzione “collettiva” e preferibile l'espressione “impresa entificata”. Infatti tutte le imprese entificate, a differenza delle imprese individuali, prevedono la destinazione di beni e risorse tale da separare le vicende dell'impresa da quelle di chi ha assunto l'iniziativa.

Le imprese individuali costituiscono la forma organizzativa più semplice, mentre le imprese collettive o entificate possono ulteriormente essere distinte in private e pubbliche. Le imprese private poi possono essere societarie o non societarie (consorzi, associazioni, fondazioni). Le imprese pubbliche si distinguono in imprese-organo e imprese-ente. Ai fini dell'applicazione della disciplina, la distinzione delle imprese sulla base del loro modello organizzativo non incide. Le norme vengono applicate a prescindere dalla forma giuridica. La scelta del modello organizzativo è libera, lasciata dunque alla discrezione del soggetto. Ciò implica che, sia il privato può scegliere tra le diverse forme del diritto privato, sia che l'ente pubblico può scegliere tra i modelli di diritto pubblico o privato (soprattutto riguardo alle società). L'adozione di un modello piuttosto che un altro porta ad importanti conseguenze sul piano della responsabilità, gestione, rappresentanza, finanziamento.

Vediamo ora, in maniera dettagliata, i modelli organizzativi dell'impresa

Impresa individuale

È l'impresa direttamente riferibile a una persona fisica. Rappresenta la forma più semplice e per questo svolge un ruolo marginale nella disciplina delle imprese. Per quanto riguarda l'esercizio dell'attività d'impresa da parte di una persona fisica si applicano le disposizioni in tema di capacità giuridica e capacità d'agire (per cui ogni cittadino italiano maggiorenne può assumere la qualifica di imprenditore). Ciò vale anche per i cittadini europei purché regolarmente soggiornanti in Italia. Per i soggetti con cittadinanza extraeuropea vale il principio di reciprocità. Vigono invece norme speciali, in deroga ai principi generali, per quanto riguarda le imprese commerciali esercitate in nome e per conto di un incapace di agire. Le deroghe sono due:

  • L'inizio di un'impresa commerciale in nome e per conto di un incapace è sempre vietato, ma è consentita la continuazione di un'impresa già avviata
  • L'autorizzazione del giudice a continuare l'impresa commerciale consente al rappresentante legale di eseguire tutti gli atti che rientrano nell'esercizio, senza un'espressa e singola autorizzazione per ognuno di essi.

Particolare tipo di impresa individuale è l'impresa familiare, ove vi sia la collaborazione di uno o più familiari. Si ha impresa familiare quando il lavoro del familiare o dei familiari non sia regolato nell'ambito di un rapporto giuridico che può essere un rapporto di lavoro o un rapporto societario. La figura dell'impresa familiare è una categoria residuale. La disciplina dell'impresa familiare consiste nell'attribuzione, ai familiari collaboratori, di alcuni diritti di partecipazione sia sul profilo patrimoniale (partecipano agli utili in proporzione al lavoro prestato), sia sul profilo gestorio (partecipano alle decisioni riguardanti l'impiego di utili e incrementi). Questi diritti hanno rilevanza interna, nel senso che hanno effetti solo nel rapporto con l'imprenditore, ma non con i terzi. Un'eccezione è rappresentata dal diritto di prelazione in caso di alienazione dell'azienda, che ha disciplina analoga alla prelazione ereditaria, per cui la prelazione è opponibile ai terzi acquirenti ed agli aventi causa.

Impresa coniugale

Azienda gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio qualora viga un regime di comunione legale tra i due. L'impresa coniugale è diversa dall'impresa individuale in quando non fa capo solo a una persona fisica, bensì a due. Inoltre non dà luogo a società, è una categoria residuale disciplinata dal diritto di famiglia. Si ritiene infine che l'impresa coniugale venga esercitata in nome di uno solo dei due coniugi e non in nome di entrambi.

Impresa societaria

Hanno un ruolo centrale per la loro presenza nel sistema economico. Bisogna anzitutto esaminare il rapporto tra impresa e società. La società può essere considerata come soggetto giuridico che assume la titolarità dei rapporti che si creano nell'esercizio dell'attività imprenditoriale e dunque la società è un ente giuridico autonomo rispetto ai soci ed è in pratica il soggetto titolare dell'azienda. L'impresa è sia l'attività esercitata dall'imprenditore, sia l'organizzazione produttiva oggettivamente considerata, mentre la società è anzitutto la forma giuridica di tale organizzazione e rappresenta una disciplina giuridica dell'impresa, volta a regolare profili patrimoniali e profili organizzativi. Esiste, tuttavia, l'ipotesi di società senza impresa, come ad esempio nelle società tra professionisti e le società semplici di gestione. Per quanto riguarda la nozione di società, l'art 2247 la definisce come quel contratto mediante il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio comune di un'attività economica al fine di dividerne gli utili. Tale norma indica il contratto di società, ma si può comunque riconoscere che l'azienda è caratterizzata da tre elementi:

  • I conferimenti di beni o servizi
  • L'esercizio in comune dell'attività economica
  • Lo scopo di dividerne gli utili

La presenza di questi elementi è condizione necessaria e sufficiente affinché si possa parlare di società. Analizziamo ora i singoli elementi:

I conferimenti di beni o servizi sono prestazioni patrimoniali eseguite o promesse dai soci a favore della società.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alatariel di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Guizzi Giuseppe.
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