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Altro esempio: donazione per l’acquisto di una ambulanza: potrebbe essere una azione di
marketing per far apparire l’azienda come socialmente responsabile.
Qualora le azioni, valutate ex post, non dovessero risultare pertinenti all’impresa, non sarebbero
vincolanti per l’imprenditore, ma esporrebbero l’insitore ad una responsabilità per danni.
L’insitore non può poi spingersi al di là della gestione dell’impresa come ad esempio alienare
l’azienda o i suoi immobili.
Infine questo soggetto è tenuto a spendere il nome dell’imprenditore; qualora non lo facesse, se
si tratta di atti pertinenti all’azienda, egli si affianca alla responsabilità dell’imprenditore stesso.
Procuratore: collaboratori che occupano un livello intermedio nell’organigramma dell’impresa.
Essi sono preposti al compimento di atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, quindi riconducibili
ad uno specifico ambito funzionale, come ad esempio gli acquisti, le vendite, il marketing…
Il procuratore è il collaboratore che compie atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur senza
esservi preposto. Non è stabilita una vera e propria disciplina specifica. La conclusione che si è
tratta è che il procuratore è una figura di decentramento della sola attività dichiarativa, e quindi
dotata solo di poteri di rappresentanza e non di poteri decisionali, oppure secondo altri, con
poteri decisionali circoscritti al proprio ambito operativo.
Il procuratore non ha invece rappresentanza processuale, e su di esso non incombono i doveri
che riguardano ad esempio le scritture contabili o la pubblicità.
Commesso: sono i collaboratori che occupano il livello più basso nell’organigramma
dell’impresa. Essi sono preposti al compimento di atti che ordinariamente comporta la specie di
operazioni per le quali sono incaricati. I commessi sono coloro che entrano in contatto con i
terzi; possono concedere sconti che rientrano negli usi commerciali e possono riscuotere il
prezzo delle merci vendute salvo che la riscossione non sia destinata ad una cassa speciale.
I collaboratori hanno dei poteri che sono necessari al compimento delle mansioni. Essi sono di due tipi:
Decisori: consentono ai singoli collaboratori di assumere decisioni rientranti nel proprio
- ambito operativo.
Dichiaratori: consentono ai collaboratori di dare esecuzione alle decisioni prese attraverso
- la stipulazione di atti negoziali ed in particolare di contratti con i terzi.
I collaboratori hanno poteri di rappresentanza (poteri di gestione esterna) congrui rispetto ai poteri di
gestione interna (quelli decisori) che ad esso fanno tipicamente capo. Essi sono quindi legittimati al
compimento degli atti necessari a dare attuazione alle decisioni assunte nell’esercizio delle funzioni. Il
motivo di ciò è l’agevolazione allo svolgimento dei traffici commerciali.
È comunque possibile limitare i poteri naturali di un collaboratore, sia in senso qualitativo (alcuni
fornitore/determinati mercati) che in senso quantitativo (eccedenti un certo ammontare…). Per fare ciò è
necessario uno specifico atto che si chiama procura. Il problema è come rendere imponibili ai terzi i
contenuti della procura. Il problema è risolto attraverso l’assoggettamento della procura ad un regime di
pubblicità, che deve essere pubblicità di impresa, mediante l’iscrizione della procura nel registro delle
imprese, nel caso sia rilasciata a insitori o procuratori, o pubblicità di fatto, cioè con qualunque mezzo utile
nei confronti di terzi, nel caso sia rilasciata ai commessi. In assenza della pubblicità la procura non può
essere opposta a terzi.
Profilo dei mezzi
Lo svolgimento dell’azienda richiede l’allestimento di un apparato produttivo composto da più eterogenei
fattori. Questo apparato è l’azienda. Essa è definita come il complesso di beni che l’imprenditore organizza
per l’esercizio dell’impresa.
L’organizzazione è il coordinamento dei diversi elementi da parte dell’imprenditore. Essa non costituisce un
bene a sé stante e non assume un valore economico in quanto tale, ma imprime una specifica destinazione
a ciascun elemento.
L’attitudine alla produzione di ricchezza e alla maturazione del reddito si chiama invece avviamento
dell’azienda. Nemmeno l’avviamento è un bene in senso tecnico, ma è piuttosto una qualità dell’azienda,
può essere iscritta in bilancio ma non può essere ceduta separatamente dal complesso aziendale.
Clientela: consiste nel flusso di domanda stabilmente riferibile all’impresa in un dato momento storico in
ragione della sua presenza sul mercato.
Diciamo poi che non è necessario che l’imprenditore sia proprietario di ciascuno degli elementi che
compongono l’azienda ma è sufficiente che abbia un titolo giuridico per poterne godere. Appartiene
all’azienda anche l’immobile presso il quale l’attività viene esercitata e che l’imprenditore conduce in forza
di un contratto di locazione, il marchio, i macchinari in leasing...
In sostanza l’azienda è un complesso di beni mutevole, la cui composizione varia quasi quotidianamente, ad
esempio per l’acquisto di nuove materie prime.
L’azienda viene ad esistere indipendentemente dall’avvio dell’attività e non viene meno nel caso in cui
questa cessi, almeno fino a quando l’insieme non viene concretamente disgregato o non perde qualsivoglia
radicamento rispetto all’originario ambito di attività servito
Il ramo d’azienda
I rami d’azienda sono eventuali sottoinsiemi dotati di analoga e autonoma funzionalità sul piano produttivo
rispetto all’intero complesso di elementi aziendali. Costituiscono quindi parti del più ampio agglomerato
aziendale e sono isolabili dal medesimo e di per sé destinabili all’esercizio di una impresa.
Secondo la definizione del Codice Civile il ramo d’azienda è una parte dell’azienda intesa come articolazione
funzionante ad autonoma di una attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal
cessionario al momento del suo trasferimento.
Trasferimento d’azienda
Trasferimento della proprietà sul complesso: cessione del fascio di eterogenee posizioni giuridiche facenti
capo all’alienante su ciascuno degli elementi aziendali. trasferimento della proprietà dei beni, dei diritti
reali o personali di godimento sui beni.
Il trasferimento di azienda non è un tipo negoziale autonomo ma si utilizzano i tipi contrattuali consueti:
compravendita, donazione, permuta…
Tipicamente il trasferimento d’azienda è finalizzato ad immettere l’acquirente nel concreto contesto
imprenditoriale servito dalla stessa. Diciamo quindi che il trasferimento dell’azienda rappresenta un
sottotipo contrattuale in cui lo scopo non consiste esclusivamente nella cessione di uno o più beni ma si
spinge fino a comprendere l’introduzione dell’acquirente nell’ambito della attività.
Oggetto del negozio
È sufficiente che le parti decidano di trasferire l’azienda identificandola in base ad elementi come la
localizzazione e la ditta affinché l’effetto negoziale coinvolga tutti i singoli elementi che attualmente la
compongono, a prescindere dal fatto che siano o meno analiticamente elencati.
Le parti possono comunque escludere dal trasferimento uno o più beni specificando quali sono quelli che
rimangono in capo all’alienante. L’esclusione è però possibile solo se non si tratta di elementi essenziali nel
complesso, come ad esempio i beni che connotano l’ambito di attività dell’azienda e che ne costituiscono il
cuore dell’apparato organizzativo. L’esclusione di uno di questi beni non comporta l’invalidità del negozio
ma solamente la sua non classificazione come trasferimento d’azienda.
Forma e pubblicità del contratto
Il contratto ha forma libera, a meno che una determinata forma non sia richiesta dalla natura del contratto
stesso, ad esempio per la donazione è necessario l’atto pubblico, oppure nel caso in cui il trasferimento
comprenda la cessione della proprietà di un bene immobile è necessaria la forma scritta, altro esempio è il
contratto di affitto superiore a 9 anni, con il quale è necessaria la forma scritta… se non sono rispettati gli
obblighi di forma qualora presenti il contratto è invalido.
In sostanza quindi l’azienda non ha una propria legge di circolazione.
Devono poi essere rispettate le prescrizioni pubblicitarie relative al trasferimento di ciascun bene.
Articolo 2556 Codice Civile: Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il
trasferimento della proprietà o il godimento dell'aziendadevono essere provati per iscritto, salva
l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono
l'azienda o per la particolare natura del contratto (1). I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica
o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel
termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante [2188]
Questo articolo impone la forma scritta ad probationem, quando il contratto ha per oggetto aziende
relative ad imprese soggette a registrazione.
La stessa norma dispone anche che il contratto redatto in forma di atto pubblico o per struttura privata
autenticata debba essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese.
Il trasferimento di una azienda commerciale deve essere assoggettato a pubblicità di impresa e quindi deve
essere iscritto nel registro delle imprese. Per adempiere l’obbligo di pubblicità è necessario il contratto con
atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
Effetti del contratto di trasferimento: divieto di concorrenza
Il contratto di vendita dell’azienda ha effetti reali, cioè trasferisce il diritto d’azienda dall’alienante
all’acquirente. Questo contratto produce effetti obbligatori in capo alle parti. Sono obblighi che riguardano
regole di condotta che deve mantenere l’alienante e regole di continuazione dei contratti di impresa che
deve mantenere l’acquirente.
Articolo 2557 Codice Civile: Chi aliena l'aziendadeve astenersi, per il periodo di cinque anni dal
trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia
idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di
quelli previsti dal comma precedente &e