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SCHEMA)
Le ipotesi di nullità quindi sono indicate tassativamente dalla legge e la nullità opera
automaticamente in presenza delle cause citate ed un eventuale sentenza del giudice
quindi serve solo ad accertare uno stato di fatto che era già esistente.
La nullità si può dividere in: _ totale = quando la causa di nullità colpisce il diritto di
marchio in tutta la sua interezza
_ parziale = quando la causa di nullità colpisce il diritto
di marchio solo per una parte dei prodotti o servizi per il quale il
marchio è stato registrato (ad esempio causa di nullità per
mancanza di novità)
La nullità si distingue poi anche in: _ assoluta = quando può essere fatta valere da
chiunque vi abbia interesse
_ relativa = quando può essere fatta valere solo
da determinati soggetti indicati dalla legge (quando la
validità del marchio dipende dalla preesistenza di un diritto
altrui) Le cause di nullità relativa sono: mancanza di
novità del marchio (sia in senso formale che sostanziale); illiceità del
marchio (art.14 comma 1 lettera c); casi in cui la registrazione del
marchio è avvenuta in violazione dell’art.8 (violato il diritto della ? o il diritto di
un segno notorio). Mentre la nullità relativa può essere fatta valere solo dai
titolari del diritto e dagli aventi causa; la nullità relativa
può invece essere fatta valere vi abbia interesse, e ciò secondo il
legislatore significa che può farla valere l’imprenditore concorrente se egli
afferma che la presenza del marchio nullo ostacola l’esercizio della
propria attività e poi l’imprenditore concorrente che è stato
convenuto in giudizio per la contraffazione del proprio marchio; altri
soggetti intimanti possono essere le associazioni di categoria.
Per l’estinzione del diritto il legislatore prevede alcune cause:
a) scadenza del marchio: il diritto sul marchio ha una durata di 10 anni che decorre
dalla data di deposito della registrazione, ma è illimitatamente rinnovabile. In
questa situazione un altro imprenditore potrebbe procedere alla presentazione
di una domanda identica e con oggetto prodotti identici al marchio scaduto, in
tal caso solo dopo che sono trascorsi due anni avverrà la nuova registrazione,
questo perché due anni è considerato un tempo sufficiente perché i consumatori
possano cominciare a dimenticare il precedente marchio (art.12).
b) rinuncia da parte del titolare: il titolare del diritto può decidere di fare ciò, e il
tutto avviene tramite deliberazione espressa ed essa acquista efficacia nel
momento in cui viene annotata sul registro da parte dell’ufficio brevetti e
marchi.
c) decadenza del marchio: è previsto dal legislatore un elenco tassativo di ipotesi
di decadenza del marchio e queste sono tutte cause sopravvenute (al contrario
delle cause per nullità) e la decadenza opera poi automaticamente, non è perciò
necessaria una sentenza che dia luogo alla decadenza(come per la nullità basta
un mero accertamento del giudice). La decadenza del marchio può essere fatta
valere da chiunque vi abbia interesse. Vediamo ora le cause di decadenza:
- volgarizzazione del marchio(art.13):essa si verifica quando il marchio perde
capacità distintiva poiché durante il suo uso il segno diviene la denominazione
generica del prodotti che il marchio doveva contraddistinguere(questo
fenomeno può verificarsi più facilmente per i marchi apposti su prodotti nuovi).
Non è sufficiente però solo questo, è necessario anche questo fenomeno si è
verificato a causa dell’inattività (ad esempio quando l’imprenditore anche
sapendo che dei suoi concorrenti utilizzavano il marchio non ha fatto nulla per
stroncare la loro condotta) o dell’attività (ad esempio se nei messaggi
pubblicitari egli nomina il marchio volgarizzato) del titolare.
- sopravvenuta contrarietà del marchio alla legge,all’ordine pubblico o al buon
costume(ipotesi di scuola abbastanza teorica, perché in teoria se un marchio
possiede quelle caratteristiche le possiede fin dall’inizio).
- mancato uso del marchio(art.24). a pena di decadenza il marchio deve formare
oggetto di un uso effettivo per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato,
se ciò non avviene per un periodo continuato di cinque anni, il marchio si
considera decaduto per non uso (almeno che non sussista una causa legittima).
Analizziamo i vari presupposti: _ uso del marchio da parte del titolare
_ uso effettivo del
marchio (non è considerato tale quando si
tratta di un uso simbolico o sporadico che non
sembra sottendere un interesse
dell’imprenditore a evitare la decadenza del
marchio _ il marchio deve
essere utilizzato dallo stesso imprenditore o con
il suo consenso (uno che trae la propria
legittimazione da un contratto di licenza)
_ il marchio deve
essere effettivamente utilizzato così
come è stato registrato può essere utilizzato in
un modo identico o simile ma un so che
conservi le caratteristiche del marchio originario)
_ utilizzato per i
prodotti o servizi per i quali è stato registrato
Quando non ricorrono queste condizioni per un periodo di cinque anni la
decadenza può essere evitata se esiste un motivo legittimo che non dipende
dalla mera volontà o dal mero capriccio del titolare del marchio. Ad esempio
quando l’imprenditore non ha potuto utilizzare il marchio perché è in attesa di
una autorizzazione amministrativa (come può avvenire per i prodotti
farmaceutici); oppure nel caso in cui il fatto di non aver utilizzato il marchio è
stato deciso dalla messa in pratica di una particolare strategia aziendale;
oppure quando il titolare del marchio è titolare di altri marchi simili registrati per
gli stessi prodotti e se lui utilizza i marchi simili , salva dalla decadenza anche il
marchio non utilizzato.
In presenza di determinati presupposti il legislatore prevede che il diritto che già
si è estinto possa rivivere attraverso l’istituto della riabilitazione: se il marchio è
decaduto il diritto sul marchio torna a vivere se dopo la scadenza, ma prima che
un terzo proponga la domanda giudiziale per la decadenza, viene ripreso l’uso
del marchio oppure siano avvenuti almeno tre mesi prima i preparativi per l’uso.
Analizziamo i presupposti:
_ il marchio deve essere decaduto
_ dopo la scadenza ma prima che sia presentata qualsiasi domanda volta a
far dichiarare la
decadenza del marchio da parte di terzi si è ripreso l’uso
_ i preparativi all’uso del marchio devono essere cominciati almeno tre mesi
prima _ nel periodo che va dalla decadenza per non uso alla ripresa dell’uso , i terzi
non hanno acquistato
dei diritti su quel marchio
La decadenza per non uso si suddivide in: _ totale = riguarda cioè tutti i beni
e servizi _ parziale = riguarda solo una
parte dei prodotti o servizi per i quali il
marchio è stato registrato
- Il marchio decade anche per recettività sopravvenuta dello stesso(art.14).
Diviene decettivo quando non corrisponde più a verità il messaggio che il
marchio comunica ai consumatori e ciò può dipendere anche dal tipo di marchio
e dal tipo di messaggio che esso è idoneo a comunicare ai consumatori (ad
esempio il marchio diviene recettivo quando il messaggio ai consumatori non è
veritiero a causa del non avvertimento ai consumatori a seguito della vendita
separata dall’azienda del marchio ad un altro imprenditore.
Se si tratta di marchi speciali (quelli che comunicano un messaggio di
permanenza e garanzia nel tempo di quelle caratteristiche), il marchio diventa
recettivo se durante l’uso, viene apposto su prodotti che non hanno quelle
caratteristiche e quella popolarità che lo hanno sempre contraddistinto.
La decadenza per decettività non opera quando il prodotto sui quali è apposto il
marchio ha avuto un miglioramento qualitativo (ci si preoccupa solo di
peggioramenti o influenze negative sui prodotti o servizi che vanno quindi a
colpire indirettamente i consumatori).
Se il marchio speciale è espressivo/descrittivo, esso diviene decettivo se esso
viene apposto sui prodotti che non hanno le caratteristiche che richiama il
marchio.
La decadenza per decettività si ha anche quando al prodotto contraddistinto da
quel marchio vengono attribuite qualità o caratteristiche che in realtà il prodotto
non ha.
I marchi collettivi hanno una funzione prevalente che è diversa da quella dei marchi
generici, cioè quella di garantire l’origine, la natura o la provenienza geografica del
prodotto che viene contraddistinto dal marchio. Le altre due caratteristiche di questo
tipo di marchio sono: _ la domanda di registrazione di un
marchio collettivo è fatta da un
soggetto che è diverso dal titolare del
marchio (organismo che svolge come attività
quella di garantire l’origine dei
prodotti) _ il
marchio collettivo può essere
utilizzato da più imprenditori nel
rispetto della natura di quel marchio
La registrazione del marchio collettivo: alla domanda viene allegato un regolamento
d’uso dove ci sono tutte le disposizioni il cui rispetto è fondamentale (per evitare la
nullità o la decadenza del marchio).
Il marchio collettivo potrà essere concesso in uso a chi rispetterà la regolamentazione
allegata; ma essa ha anche la funzione di permettere al titolare del marchio di
effettuare dei controlli riguardo la regolarità del marchio ed eventualmente dare delle
sanzioni a chi non rispetta le norme sul regolamento d’uso. Se invece il titolare non fa
nulla di tutto ciò, si può comunque ricorrere alla sanzione della decadenza del marchio
per recettività (il marchio presenta segni idonei ad ingannare il pubblico).
Il marchio collettivo può avere la funzione di garantire la provenienza geografica e per
questo il legislatore ha consentito un’eccezione alla’art.13 del Codice della Proprietà
Industriale, rispetto alla capacità distintiva: può essere registrato anche un marchio
collettivo che consiste solo nella denominazione geografica della zona da cui proviene
il bene , ma ovviamente non può essere precluso ai terzi la possibilità di utilizzare
quella denominazione almeno ai fini descrittivi, purché l’uso sia conforme ai principi
della correttezza professionale.
La disciplina del marchio collettivo la si trova nell’art.2570 del Codice Civile e
nell’art.11 del Codice della proprietà industriale e si preve