Diritto della proprietà industriale e della concorrenza
I beni funzionali all’esercizio di un’attività sono i cosiddetti beni del patrimonio industriale ed essi devono essere tenuti distinti dai beni che sono oggetto del diritto d’autore, perché quest’ultimi, oltre ad essere diversi, possiedono anche una ratio diversa e quindi una disciplina diversificata. I beni che fanno parte del patrimonio industriale e che sono perciò protetti dal diritto di proprietà industriale sono classificabili in tre tipologie:
Tipologie di beni del patrimonio industriale
- Beni tipici, cioè quelli previsti dalla legge
- Beni atipici, cioè beni meritevoli di tutela ma che non trovano una particolare disciplina nell’ordinamento (sono molto numerosi e sono in continua evoluzione, infatti anni fa non esistevano beni immateriali che oggi trovano una tutela giuridica di questo tipo, poiché nascono beni che negli anni si sono affermati a livello industriale per poter godere di tale disciplina)
- Segni distintivi, sono beni diversi da tutti gli altri perché assolvono alla particolare funzione di contraddistinguere determinati elementi dell’impresa (ad esempio i prodotti o i servizi o i locali dove si svolge l’azienda)
Su queste tipologie di beni possono nascere:
- Diritti titolati: diritti che sorgono su un bene per effetto di una procedura amministrativa che, se ha esito positivo, porta alla registrazione di quel bene (si estinguono alla scadenza del termine della legge)
- Diritti non titolati: diritti che sorgono automaticamente per la presenza di determinate situazioni di fatto (non c’è alcuna procedura amministrativa) e si estinguono quando viene meno uno dei presupposti previsti dalla legge
Beni tipici protetti dal diritto di proprietà industriale
- Invenzioni industriali (hanno diritti titolati che hanno come esito positivo il rilascio di un brevetto)
- Modelli di utilità (hanno diritti titolati che hanno come esito positivo il rilascio di un brevetto)
- Nuove varietà vegetali (hanno diritti titolati)
- Disegni e modelli (industrial design) (hanno diritti titolati con esito positivo dato dalla registrazione), su di esso nasce un diritto di proprietà industriale ma quando lo stesso industrial design possiede determinate caratteristiche esse possono costituire oggetto del diritto d’autore
- Marchi – segno distintivo (hanno diritti titolati con esito positivo dato dalla registrazione)
- Ditta, insegna, emblema, nomi a dominio (hanno diritti non titolati)
- Informazioni aziendali segrete (hanno diritti non titolati)
- Denominazioni d’origine (diritti non titolati)
- Topografie dei prodotti semiconduttori (hanno diritti titolati)
Fonti principali del diritto di proprietà industriale
Tra le fonti la più importante è il Codice della proprietà industriale che unifica in un unico atto le varie discipline di tutti i diritti di proprietà industriale (la dottrina e l’insegna trovano la loro disciplina dall’articolo 2563 all’articolo 2568 del Codice Civile). Poi troviamo anche fonti normative di natura internazionale (vedi le Convenzioni internazionali in materia di diritti della proprietà industriale, anche se esse non sono direttamente efficaci nell’ambito dei singoli Stati che devono emanare leggi che le introducano e le rendano valide nel proprio territorio) e comunitaria.
Il Codice della proprietà industriale si divide in 8 capi:
- Disposizioni generali in materia di proprietà industriale e si applicano a tutti i diritti di proprietà industriale
- Disciplina di tutti i diritti di proprietà industriale (è diviso in sezioni ciascuna dedicata ad un singolo diritto)
- Tutela giurisdizionale dei diritti (strumenti di natura processuale)
- Norme di natura amministrativa per la gestione dei diritti di proprietà industriale (e fa riferimento ai diritti titolati)
- Procedimenti speciali di cui i diritti di proprietà possono essere oggetto
- Ordinamento professionale (i consulenti in materia di proprietà industriale sono professionisti iscritti all’albo)
- Funzionamento dell’ufficio italiano brevetti e marchi
- Disposizioni transitorie finali
Diritti di proprietà industriale e segni distintivi
I diritti di proprietà industriale sono funzionali all’attività di impresa e fanno dunque parte dell’azienda, che è definita come quel complesso di beni organizzati dall’imprenditore per lo svolgimento della proprietà industriale. Una nota sottocategoria di beni che compongono l’impresa è quella dei segni distintivi, essi sono beni immateriali che assolvono alla funzione di contraddistinguere l’impresa attraverso determinati elementi: prodotti (beni/servizi); locali dove si svolge l’attività; l'impresa stessa.
Ciascun imprenditore perciò utilizza di regola uno o più fattori di individuazione, uno o più segni distintivi che consentono di individuarlo sul mercato e di distinguerlo dagli altri imprenditori concorrenti. La ditta, l’insegna ed il marchio sono i tre principali segni distintivi dell’imprenditore. Il marchio, è uno dei segni distintivi più diffuso e anche per questo trova un’ampia disciplina contenuta sia nella prima sezione del capo secondo del Codice della proprietà industriale, sia nel Codice Civile art.2569-2574 (esso è tuttora oggetto di diverse convenzioni internazionali e di una legislazione comunitaria).
Tali normative riconoscono al titolare del marchio il diritto all’uso esclusivo dello stesso, così permettendo che il marchio assolva la sua funzione di identificazione e differenziazione dei prodotti similari esistenti sul mercato. Al marchio gli imprenditori affidano infatti la funzione di differenziare i propri prodotti da quelli dei concorrenti (funzione distintiva) e per fare ciò ovviamente è necessario che l’imprenditore su quel marchio abbia un diritto di esclusiva, solo il titolare del marchio cioè ha la possibilità di utilizzarlo per contraddistinguere i propri beni e servizi e consente ad esso di agire contro chiunque utilizzi marchi uguali o simili.
Il marchio comunica al pubblico un messaggio che varia dal tipo di marchio; essi infatti si contraddistinguono in:
- Marchi generali: è quello che comunica ai consumatori un messaggio della provenienza di quei prodotti/servizi da una determinata impresa; il marchio qui ha anche la funzione di indicatore della provenienza (di garanzia di provenienza) del prodotto da una fonte unitaria di produzione. Tale marchio viene apposto quindi su tutti i prodotti che derivano da quella impresa, anche se si tratta di prodotti diversi tra loro (ad esempio il marchio FIAT; il marchio Ferrero;..)
- Marchio speciale: è quello che assolve oltre alla funzione di indicazione della provenienza del prodotto, anche quella di contraddistinguere i singoli specifici prodotti provenienti anche dallo stesso imprenditore (ad esempio il marchio speciale Punto nel campo FIAT; il marchio speciale Nutella nel campo Ferrero;..)
L’imprenditore può utilizzare un solo marchio per tutti i propri prodotti (marchio generale) ma può anche servirsi di più marchi e farà ciò quando vuole differenziare diversi prodotti della propria impresa o anche tipi diversi dello stesso prodotto per sottolineare ai consumatori le diversità qualitative (marchi speciali). Una funzione fissa di entrambi i tipi di marchi è quella di distinguere i prodotti tra imprenditori diversi, ma tale funzione può essere messa in pericolo dal fatto che esistono sul mercato imprese diverse che producono beni diversi (o similari) e appongono lo stesso marchio su tali prodotti. Ciò accade nei casi di licenza di marchio, cioè un trasferimento dello stesso a titolo temporaneo (ma può essere ceduto anche a titolo definitivo). Oggi infatti il marchio può essere trasferito o concesso in licenza, per tutti o per parte dei prodotti per i quali è stato registrato, senza che sia necessario il contemporaneo trasferimento dell’azienda o del corrispondente ramo produttivo (resta però ferma la regola che il trasferimento del marchio non costituito dalla ditta originaria si presume quando è trasferita l’azienda).
Il legislatore sempre per quanto riguarda il marchio sancisce il principio dell’uso non ingannevole del marchio (principio della verità) che vieta di inserire nel marchio “segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei servizi o prodotti”; ciò significa che il messaggio trasmesso dal marchio può anche cambiare nel tempo, però il consumatore deve essere avvertito in qualche modo che è cambiato il messaggio che il marchio trasmette (deve essere garantita la veridicità dei messaggi che il marchio comunica ai consumatori).
Requisiti per la registrazione di un marchio
I requisiti che un segno deve avere per essere registrato come marchio sono:
- Suscettibilità di rappresentazione grafica (art.7) (requisiti essenziali per l’esistenza del marchio)
- Estraneità del marchio al prodotto
- Capacità distintiva (art.13)
- Novità (art.12) (requisiti di validità del marchio, che occorrono cioè per essere registrato come tale)
- Liceità (art.14)
Il primo requisito citato nell’art.7 del Codice della proprietà industriale viene richiesto soprattutto per esigenze pratiche riguardanti la rappresentazione (ad esempio mentre un tema musicale può essere rappresentato graficamente, non vale la stessa cosa per un rumore o un odore). L’articolo 7 fa un elenco non tassativo di ciò che è suscettibile di rappresentazione grafica:
- Marchi denominativi: consistono in parole di fantasia (fonema nuovo) o non di fantasia; nomi di persona (con alcuni limiti); combinazioni di lettere e numeri.
- Marchi figurativi: consistono in disegni o immagini (rimangono facilmente impresse nel consumatore)
- Marchi di forma: consistono nella forma stessa del prodotto (bottiglia della Coca-Cola)
- Marchi di colore: consistono in intere forme del prodotto (o di una parte di esso) caratterizzate da colori o tonalità cromatiche
- Marchi di suono: consistono in melodie associate al prodotto o al servizio dei messaggi pubblicitari
- Marchi misti: sono quelli costituiti dalla combinazione di due o più di questi elementi
Il secondo requisito (estraneità del marchio al prodotto) ci dice che il marchio è un segno che non fa parte del prodotto ed è quindi separabile da quest’ultimo, senza che venga alterata la sua funzionalità o i suoi caratteri estetici. Ciò è facilmente rispettabile per i marchi di suono o altri ma più difficile per i marchi di forma o di colore; infatti nei casi in cui le forme ed i colori non possono essere separati dal prodotto il legislatore ha detto che questi marchi non possono essere registrati. Sono casi specifici di violazione del principio di estraneità del marchio al prodotto (art.9):
- Forme imposte dalla natura stessa del prodotto (ad esempio le bottiglie a collo allungato non possono essere iscritte come marchio perché si monopolizzerebbe il prodotto)
- Forme del prodotto necessarie per ottenere un risultato tecnico (non tutte le forme utili, ma solo quelle che possono rappresentare una vera e propria innovazione tecnologica: ad esempio la forma del Toblerone è stata riconosciuta come una forma registrabile come marchio, al contrario le testine del rasoio della Philips raggiungono un risultato tecnico e per questo non possono essere registrate come marchio)
- Forma che dà un valore sostanziale ad un prodotto (forma dotata di un livello estetico tale da influenzare la scelta del consumatore in ordine a quel determinato prodotto: ad esempio la trama del tessuto della Barbery non può essere registrata come marchio)
Il terzo requisito di validità del marchio è la capacità distintiva. Essa è fondamentale per la distinzione dei singoli beni e servizi, perché è definita come la capacità di un determinato segno di comunicare al pubblico che quel prodotto viene da un determinato imprenditore e che lo contraddistingue da altri prodotti dello stesso imprenditore. Il legislatore all’articolo 13 del Codice della proprietà industriale, individua la capacità distintiva negativamente, elencando le ipotesi di carenza della stessa:
- Segno che coincide con la denominazione generica del prodotto che va a contraddistinguerlo o che coincide con caratteri distintivi del prodotto (perché ciò è penalizzante per coloro che realizzano lo stesso prodotto); segni quindi che consistono in indicazioni descrittive di caratteristiche del prodotto. Ma il legislatore menziona la parola “esclusivamente” intendendo in senso totale, anche se possono essere registrati come marchi segni che comprendono tali indicazioni descrittive ma che non si esauriscono con esse (sono i cosiddetti marchi descrittivi o espressivi, che sono molto utili perché si ricordano facilmente, ma tale utilità è poi scompensata dal fatto che tali marchi ricevono una tutela minore). Le denominazioni straniere in lingua generica non sono registrabili come marchio se si tratta di una lingua che potrebbe essere potenzialmente conosciuta dal consumatore medio (le lingue degli stati della Comunità Europea ad esempio)
- Segni che hanno indicazioni descrittive che riguardano la provenienza geografica del prodotto, quando si tratta di un prodotto le cui caratteristiche possono essere influenzate dalla località di provenienza.
- Segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nella pratica del commercio non possono essere registrati come marchi (possiedono inidoneità nel contraddistinguere i vari prodotti sul mercato). Quando si parla di uso comune si intendono tutti quei segni che in base all’uso che ne è stato fatto negli anni vengono continuamente associati ad intere categorie di prodotti (per esempio: extra; super; universal; la croce rossa di natura sanitaria;…), ma rimane il fatto che potrebbero essere registrati parte di questi segni non esclusivamente i segni stessi.
La capacità distintiva di un segno è qualcosa di dinamico, non di statico, perché viene utilizzato/registrato oppure registrato/utilizzato. Perciò si distingue tra capacità distintiva in astratto e capacità distintiva in concreto:
- In astratto sono tutti i casi al di fuori dell’articolo 13, quando cioè i consumatori ancora non conoscono quel marchio.
- In concreto è la capacità che viene acquisita col tempo attraverso l’uso tramite messaggi pubblicitari.
Può accadere che un segno privo di capacità distintiva in astratto, attraverso l’uso che se ne fa, acquisisca capacità distintiva in concreto e in tal caso il legislatore prevede un’eccezione, consentendo che il segno venga registrato come marchio (automaticamente). Può accadere anche che un segno acquisisca capacità distintiva in astratto in seguito all’uso che dello stesso viene fatto e in tal caso il legislatore prevede un’eccezione: il marchio non può subire la dichiarazione di nullità (opera una sorta di sanatoria). Può anche capitare che un marchio ha capacità distintiva in astratto ma nel corso degli anni la perde perché ad esempio il prodotto arriva a confondersi con la sua denominazione generica; questo fenomeno è definito come volgarizzazione o generalizzazione del marchio ed in genere colpisce con maggiore facilità i prodotti nuovi (ad esempio la penna biro oppure il celofan, in entrambi i casi tutte le categorie di questi prodotti vengono chiamati con il nome del marchio).
Per risolvere a questo problema il legislatore ha previsto la decadenza del marchio ma non in tutti i casi, solo quando al fenomeno della volgarizzazione, ha contribuito il titolare del marchio con la sua attività (ad esempio utilizzando nei messaggi pubblicitari il proprio marchio come denominazione di quel prodotto specifico) o inattività (ad esempio il titolare pur essendosi accorto di tale processo di volgarizzazione non ha fatto nulla per evitarlo, ad esempio mettendo il simbolo ©), è necessario quindi un comportamento commissivo od omissivo del titolare.
Il quarto requisito è la liceità del marchio (art.14) che afferma che possono essere registrati come marchi solo i segni leciti, altrimenti il marchio è nullo. Anche in questo caso la liceità del marchio è individuata negativamente, elencando tassativamente i casi in presenza dei quali un segno è considerato illecito:
- Segni contrari alla legge all’ordine pubblico o al buon costume. Comprende 3 sottoipotesi di liceità del marchio: legge; ordine pubblico, si intende un complesso di principi che stanno a fondamento dell’ordinamento statale posti a garanzia della salvaguardia dei valori dello Stato e della società (per esempio è vietato riprodurre la svastica); buon costume, si intende quella serie di principi che sono espressione della morale corrente (principi che cambiano nel corso del tempo)
Queste ipotesi di liceità del marchio riguardano non solo il marchio ma anche tutti gli altri diritti di proprietà industriale, ma anche altro come i contratti ad esempio. Segni ingannevoli o decettivi e si distinguono in due casi: il marchio ingannevole, quando è il segno in sé che è idoneo a trarre in inganno il pubblico; uso del marchio ingannevole, quando è l’uso che se ne fa del segno che può trarre in inganno il pubblico.
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Diritto industriale e della concorrenza (2024)
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