Marchi
Di segni di identificazione o distinzione si parla per designare mezzi di espressione,
che servono ad istituire un collegamento tra il segno impiegato e l’entità cui esso si
riferisce. Nella nostra legge sono disciplinate tre categorie di segni distintivi tipici: la
ditta, il marchio e l’insegna. Accanto ad essi trovano collocazione anche altri segni
distintivi che non sono oggetto di una disciplina espressa e vengono considerati segni
distintivi atipici. La ditta e l’insegna concernono rispettivamente una determinata
impresa ed un determinato esercizio considerati ella loro individualità. Invece il
marchio si riferisce ad una sottoclasse di beni. Nel linguaggio comune ciascun genere
di beni possiede una propria denominazione generica, ed all’interno della classe dei
prodotti contraddistinti dalle denominazioni generiche del linguaggio comune, il
marchio possiede la specificità di individuare una sottoclasse: quella dei beni che, oltre
ad appartenere alla classe designata dal linguaggio comune (genere), sono
contraddistinti da un lato ulteriore, costituito dalla presenza del marchio. Prendiamo il
caso delle pipe Dunhill. La funzione della denominazione generica “pipa” è quella di
individuare la classe di prodotti dotati di certe caratteristiche merceologiche. La
presenza del marchio Dunhill, costituito da un puntino bianco apposto sullo stelo della
pipa, individua all’interno della classe designata dal linguaggio comune un gruppo più
ristretto. In questo senso, il marchio costituisce il criterio di selezione della sottoclasse
“pipe Dunhill” all’interno della classe “pipe”. Il marchio si è affermato come strumento
della concorrenza di mercato, infatti svolge la funzione di agevolare il funzionamento
allocativamente ottimale dei meccanismi di mercato: nella prospettiva micro
dell’acquirente, agevolandolo nel reperimento dei prodotti preferiti, in quella micro del
sistema economico, premiando i produttori efficienti ed emarginando quelli inefficienti.
Le fonti
La disciplina vigente del diritto dei marchi è data da tre tipi di fonti: interne,
internazionali, europee
Diritto interno: art. 2569-2574 c.c e il codice del 2005, modificato con il decreto
correttivo del 2010.
Le convenzioni internazionali:
1. La convenzione di Parigi, che ha delineato le coordinate della protezione
internazionale dei marchi. Prevede che il marchio regolarmente registrato nel
paese d’origine sarà ammesso al deposito e registrato tale e quale negli altri
paesi dell’unione. Inoltre la convenzione impegna i paesi dell’unione a seguire
alcuni standard comuni.
2. L’arrangement di Madrid. Esso al deposito plurimo una procedura di
registrazione centralizzata. A tal fine è istituito un registro internazionale dei
marchi (OMPI), a Ginevra. Chi abbia già registrato un marchio presso l’ufficio di
uno stato contraente può chiedere a quest’ultimo di inoltrare all’ufficio di
Ginevra la richiesta di protezione per gli altri stati contraenti.
3. L’accordo di Nizza del 1957.
4. Il trattato sul diritto dei marchi di Ginevra del 1994
5. L’accordo TRIPs.
Il diritto europeo: ha armonizzato le discipline dei diversi stati membri allo specifico
fine di renderle compatibili creando un diritto di marchio unitario per l’intero territorio
europeo.
Marchi di fabbrica = contraddistinguono i prodotti fabbricati da un imprenditore
Marchi di commercio = i prodotti distribuiti da un intermediario.
Marchi generali = contraddistingue la generalità della produzione dell’impresa.
Wolkswagen è il marchio generale che contraddistingue tutte le vetture prodotte
dall’omonima casa automobilistica. I marchi generali ricollegano direttamente i
prodotti all’impresa, ed infatti spesso coincidono con la ditta.
Marchi speciali = particolari tipologie di prodotti aventi determinate caratteristiche.
Golf, polo, passat, sono i marchi speciali che contrassegnano i singoli modelli di
vettura. I marchi speciali non evocano direttamente un’impresa determinata, che
talvolta può restare anche ignota nella sua identità al consumatore, essi comunicano
un messaggio di altro tipo, attinente alle caratteristiche dei prodotti contraddistinti dal
medesimo segno.
Le funzioni giuridicamente tutelate del marchio
In italia fino alla riforma del 1992 è parso sufficiente conferire al marchio la struttura di
diritto esclusivo, appartenente ad una ed una sola impresa, per assicurare
l’assolvimento della funzione assegnatagli dal marchio nell’ambito della classe
costituita da tutti i beni dello stesso genere. Negando l’accesso a quel segno ad altre
imprese concorrenti si mira ad evitare che gli acquirenti possano incorrere in
confusione quanto all’origine imprenditoriale dei beni contraddistinti dal marchio. Il
diritto sul segno avrebbe potuto essere acquistato dall’impresa non per la generalità
dei beni ma nei soli limiti dell’attività intrapresa da quella medesima impresa. Pertanto
il marchio sarebbe stato tutelato contro il suo impiego non autorizzato da parte di terzi
solo nelle situazioni nelle quali si producesse un rischio di confusione per il pubblico
quanto all’origine imprenditoriale dei beni. Il titolare avrebbe quindi potuto reagire
contro l’impiego di un segno identico o simile successivamente adottato da terzi non
autorizzati solo con riferimento a bei affini, mentre lo stesso segno sarebbe rimasto
liberamente utilizzabile da altri imprenditori per beni non affini. Come il marchio non
avrebbe potuto essere utilizzato in un determinato momento se non da una ed una
sola impresa, così il suo trasferimento non sarebbe stato ammissibile se non quando
l’acquirente risultasse l’unica impresa legittimata ad usare quel segno sul mercato
interessato (requisito dell’esclusività) ed avesse altresì acquisito dall’impresa
venditrice cespiti aziendali sufficienti a metterla in grado di proseguirne l’attività
(vincolo aziendale).
Le funzioni giuridicamente tutelate del marchio dopo la riforma del 1992:
il dato più appariscente della nuova normativa è costituito dalla tutela rafforzata di
una tipologia particolare di segni, i marchi che godono di rinomanza o di notorietà. La
protezione di questi segni può ora prescindere dal rischio di confusione del pubblico
quanto all’origine dei beni. Anche in assenza di tale eventualità, la tutela è accordata
sul solo presupposto che l’uso di un segno identico o simile da parte di un terzo non
autorizzato senza motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. Il fatto è che
nella nuova disciplina ha finito per assumere rilievo il capitale pubblicitario incorporato
nel segno. Questo tipo di investimento reclama una protezione assai più ampia in
quanto estesa anche a segmenti di mercato nei quali il titolare del marchio non sia
direttamente operante e neppur programmi una propria presenza imprenditoriale
diretta. Sotto il profilo dell’acquisto del diritto, ora la registrazione del marchio può
essere conseguita da chiunque e quindi anche da soggetto che non sia titolare di
impresa e che quindi intenda appropriarsi del marchio in vista dell’esercizio delle sue
prerogative non di uso ma di disposizione. Sono venuti meno molti fra i limiti che si
opponevano alla sua libera circolazione: il nuovo testo ha abolito il vincolo aziendale e
prevede ora espressamente la possibilità di stipulare contratti di licenza non esclusivi
e di trasferire il marchio per una parte soltanto dei beni per cui è tutelato. Si
presuppone ancora oggi che il segno venga usato in funzione distintiva entro un lasso
di tempo (5 anni dalla sua registrazione), ma è divenuto indifferente che tale
utilizzazione avvenga a imprenditori terzi, cessionari, licenziatari da lui autorizzati.
Tutte queste disposizioni si riferiscono a tutti i marchi disciplinati dalla legge.
I presupposti di validità della registrazione del marchio
Il segno deve essere idoneo ad essere registrato come marchio, dotato di capacità
distintiva, estraneo alla forma del prodotto, lecito, nuovo e non contrastante
con i diritti anteriori di terzi.
Alcuni impedimenti alla registrazione vengono classificati come assoluti: l’inidoneità a
costituire un valido marchio, la mancanza di capacità distintiva e di estraneità. Altri
impedimenti sono concepiti come impedimenti relativi: l’assenza di novità e
l’incompatibilità con diritti di terzi. Agli impedimenti assoluti sono sottese ragioni che
attengono ad un vizio intrinseco del segno o a ragioni di ordine generale, alla base
degli impedimenti relativi stanno invece ragioni che fanno capo ad un terzo ed ai diritti
anteriori che questi possa vantare sul segno. Il consenso di questo soggetto può,
dunque consentire di superare questa seconda categoria di impedimenti, che per
questo sono designati come relativi, ma è per sua natura irrilevante nel caso degli
impedimenti assoluti. I diversi impedimenti alla registrazione sono da considerarsi
cumulativi. Infatti un marchio perché possa considerarsi validamente registrabile non
basta che sia soddisfatta una fra le condizioni, ma debbono essere rispettate tutte le
previsioni.
“possono costituire marchi EU tutti i segni come le parole, compresi i nomi di persone
o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i
suoni, a condizione che tali segni siano adatti a: distinguere i prodotti o servizi di
un’impresa da quelli di altre imprese, ed essere rappresentati in modo chiaro e
determinato”. Costituiscono marchi registrabili le parole apposte su di un prodotto (ad
es. l’espressione coca cola) che lo stesso si possa dire di disegni (ad es. il biscione
dell’alfa romeo) e di combinazioni di parole e di disegni (lo stesso biscione è di regola
accompagnato dalle espressioni Alfa Romeo). Infatti si possono avere rispettivamente
marchi denominativi, figurativi o misti.
Solo se il segno è di per sé idoneo a svolgere la funzione distintiva dell’origine
imprenditoriale dei beni contrassegnati, è possibile ipotizzare che il segno acceda alla
tutela specializzata. Se un segno non sia neppur astrattamente idoneo a svolgere una
funzione distintiva ricorre l’impedimento assoluto alla registrazione. Si può desumere il
principio dell’estraneità del marchio dal prodotto. Perché un’entità svolga una funzione
distintiva occorre che essa sia connessa al bene cui si riferisce ma al contempo che
essa sia almeno concettualmente separabile da esso senza che la natura di
quest’ultimo sia modificata quando si prescinda dall’entità-segno. Se così non fosse, il
marchio non sarebbe più segno distintivo ma componente intrinseco del bene. Ciò non
significa che il marchio debba consistere in una componente materialmente staccabile
dal prodotto: un’etichetta, adesivo. Significa che l’entità deve valere ad individuare
all’interno di quella classe di prodotti non una sottoclasse dotata di una particolare
caratteristica merceologica ma una sottoclasse individuata in funzione dell’origine
degli esemplari così contrassegnati da un’impresa piuttosto che un’altra. Sono
registrabili come marchi anche sequenze di suoni ad es. i jingles, ed anche il celebre
tema musicale beethoviano “per elisa”, che è rappresentabile con precisione su di uno
spartito musicale. Una considerazione particolare merita la questione della
registrabilità come marchio di tre entità: i colori, le lettere e le cifre. Le combinazioni e
tonalità cromatiche ed i colori sono considerati registrabili come marchi. Non vi è
ragione per consentire ad un particolare operatore di monopolizzare per la sua
produzione un colore base. Diverso è il caso in cui il prodotto si presenti come
caratterizzato da particolari combinazioni di colori. Ad es. il dentifricio che fuoriesce
dal tubetto con strisce di colore diverso. Non vi è ragione nemmeno di dubitare della
registrabilità come marchio di cifre composte da parecchi numeri (ad es. 4711 per
l’acqua di colonia) o di combinazioni di lettere (ad es. il monogramma JPS per
sigarette). Singole lettere o cifre basse sono da considerarsi liberamente utilizzabili da
chiunque. Esse pertanto in sé non sono appropriabili come marchi ma possono essere
registrate e protette solo nella specificità della loro caratterizzazione grafica, dalla
quale possono ricevere quella capacità distintiva che loro altrimenti mancherebbe.
L’assenza di capacità distintiva
Si è visto che la registrazione come marchio conferisce il monopolio dell’uso del segno
corrispondente in relazione a certe classi di beni e che tale protezione può essere
prolungata indefinitamente, perché la registrazione può essere rinnovata quante volte
il titolare desideri. In questo caso ci si trova al cospetto di un monopolio di durata
illimitata sì, ma riferito solo ai segni, non ai beni e servizi da essi contraddistinti. E in
linea di principio non vi sono ostacoli alla creazione di nuovi segni: le imprese
concorrenti possono creare ed adottare nuove parole e nuove figure in numero infinito.
Il principio ora enunciato non vale incondizionatamente. Non tutte le entità sono
registrabili come marchi, ma solo quelle che siano idonee a distinguere nell’ambito di
un genere merceologico una sottoclasse di beni, individuandoli come provenienti dal
titolare del marchio. Vi è poi una ragione specifica per impedire che un segno privo di
capacità distintiva, come ad es. è nel caso di una denominazione generica, sia
registrato come marchio. Se una parola che nel linguaggio merceologico designa una
categoria merceologica (ad es. miele) potesse essere appropriata come marchio da un
solo operatore, tutti gli altri soggetti sarebbero costretti a ricorrere a locuzioni goffe
(alimento dolce prodotto dalle api?) per descrivere il bene da essi prodotto. Essi
sarebbero quindi svantaggiati: la loro comunicazione risulterebbe meno efficace e più
costosa del titolare del marchio. Per queste ragioni non si dà registrazione di marchio
se non vi sia capacità distintiva. Il diritto europeo ci dice che possono esistere segni
che, pur rientrando in astratto nella definizione di marchio, possono essere privi di
carattere distintivo. Si tratta in questo caso di condurre una verifica che va di volta in
volta ragguagliata ai beni destinati ad essere contraddistinti dal segno. Questo
accertamento ha soprattutto ragione di essere quando la registrazione abbia per
oggetto segni nuovi, come è nel caso degli odori, dei suoni, dei colori e della forma del
prodotto o della confezione. Infatti mentre il pubblico è abituato a percepire i segni
denominativi e figurativi come indicazione della provenienza dei beni, lo stesso non si
può asserire quando si trovi di fronte ad un colore, ad un odore, ad uno slogan
promozionale, a suoni. In questi casi si tratta di far riferimento alla percezione del
pubblico per verificare se esso percepisca tali entità come caratteristiche del bene o
come indicazioni della sua provenienza da una certa impresa. L’accertamento
corrispondente va compiuto, facendo riferimento di regola ad un parametro medio di
consumatore, normalmente informato. Perché l’entità sia ritenuta dotata di carattere
distintivo non è richiesto un grado particolarmente elevato di originalità, creatività, per
le forme però è richiesto che esse si discostino in misura significativa dalla
configurazione abituale del prodotto.
Marchi di fantasia = è possibile usare come segni parole o disegni totalmente di
fantasia (ad es. la parola fanta) o quado si scelga un segno che pur avendo nel
linguaggio comune un proprio significato, non presenti aderenza con il bene
contraddistinto (ad es. puma).
Marchi espressivi = nascono dall’esigenza di evocare nel pubblico delle
caratteristiche del prodotto. Così la parola comune può essere alterata, combinata
altre (ad es. bergasol per contraddistinguere una crema solare al bergamotto).
Marchi geografici = il nome di una località geografica è considerato indicazione
descrittiva se richiama anche solo potenzialmente aspetti rilevanti per le
caratteristiche del bene. Per gli agrumi la provenienza geografica da una località
siciliana è descrittiva di u carattere merceologicamente rilevante, per il cuoio potrà
essere altrettanto rilevante la provenienza da una zona della toscana. Queste ipotesi
contengono u divieto di registrazione come marchio individuale, ma il precetto
consente la registrazione come marchio collettivo. Può essere però che il toponimo sia
prescelto solo come nome di fantasia e non perché il bene vi sia prodotto. Se il nome
non abbia alcuna influenza sulle caratteristiche qualitative del bene, non vi è nessun
ostacolo alla sua registrazione come marchio. Il segno “cortina” può essere registrato
per una marca di sigarette, la parola “montblanc” per penne. Vi sono però altre
fattispecie: quelle in cui il segno faccia credere che il bene provenga da una località
diversa da quella in cui è effettivamente prodotto. In questo caso l’impedimento alla
registrazione proviene dal divieto di segni ingannevoli.
Segni divenuti di uso comune = vi sono parole o figure che con il tempo hanno
finito per venire associate ad intere classi di beni, si pensi all’uso generalizzato della
croce per i farmaci e gli articoli sanitari, della saetta per i dispositivi elettrici, pur non
essendo esse descrittive di loro caratteristiche. Proprio perché si tratta di segni che
non sono idonei a differenziare la produzione dell’impresa X da quella dell’impresa Y
ma divenuti di uso generale per quel genere di beni, essi non sono approp
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