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DENIGRAZIONE E APPROPRIAZIONE DI PREGI

 Denigrazione: diffusione di no zie che screditano un concorrente.

 Appropriazione di pregi: agganciamento alla reputazione di un'altra impresa senza ingannare

il consumatore.

 È importante bilanciare la tutela del proprio marchio e la ges one della concorrenza sleale,

tenendo conto delle specificità dei casi e delle norma ve vigen .

La tutela del marchio in che rapporto è con la concorrenza sleale? In un RAPPORTO DI CUMULO.

Soluzione maggiormente legata alla norma.

Spe a all’imprenditore danneggiato scegliere la via più vantaggiosa quando è frequente la

concorrenza, ma non è sempre così quando c’è la tutela di un segno dis n vo, perché “nomi e segni

dis n vi” è una definizione molto ampia e il marchio vi rientra.

Si potrebbe avere un nome o un segno dis n vo diverso, non sogge o ad una disciplina specifica

che ha una protezione individuata dal legislatore, e quindi si applica l’art. 2598 c.c. della concorrenza

sleale in questo caso, la concorrenza sleale gioca un ruolo residuale, basato sul fa o che le altre

tutele specifiche potrebbero non essere applicabili. Queste ul me sca ano prima.

SEGNI DISTINTIVI

Presupposto logico della possibilità che la concorrenza si svolga fru uosamente è il fa o che il

consumatore possa a ribuire i meri e i demeri dei prodo e dei servizi che gli sono offer

all’imprenditore dal quale ques realmente provengono.

Segni dis n vi «TIPICI»:

 Marchio

 Di a

 Insegna 10

MARCHIO

Il marchio è un segno dis n vo idoneo a consen re al pubblico dei consumatori di dis nguere

i prodo o i servizi di un imprenditore da quelli (uguali o affini) di un altro imprenditore.

La tutela del marchio opera principalmente quando la sua adozione (o di un segno simile) da

parte di un terzo possa provocare un RISCHIO DI CONFUSIONE PER IL PUBBLICO.

DITTA

Art. 2563 c.c. “L'imprenditore ha diri o all'uso esclusivo della di a da lui prescelta. La di a, comunque

sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto

all'ar colo 2565”. ↓

La di a svolge una prima funzione di segno dis n vo. La di a non è la stessa cosa del marchio. In

alcuni casi potrebbe essere u lizzata e potrebbe esserci un’ipotesi di concorrenza sleale legata

all’uso della di a altrui.

In ques casi, si potrebbe avere una CONCORRENZA SLEALE COLPOSA, non intenzionale, perché

u lizzo una di a che è molto simile o uguale a una di a altrui, legi mamente iscri a al registro

delle imprese e che iden fica una certa a vità imprenditoriale.

Il tema principale produrre confusione a seconda del po di a vità, della clientela, se c’è un profilo

territoriale o meno, ecc.

La DITTA pone qualche problema in più e dobbiamo capire com’è regolato ha una sua disciplina

specifica.

Se c’è:

 UGUAGLIANZA o SOMIGLIANZA TRA DUE DITTE

 POSSIBILITÀ DI CONFUSIONE PER L’OGGETTO DELL’IMPRESA e PER IL LUOGO di esercizio

dell’impresa, si prevede la modifica della di a in capo a chi ha registrato per ul mo la di a.

La di a è un segno dis n vo meno importante del marchio, ma questa norma specifica sulla modifica

della di a è una norma speciale la di a ha una sua propria disciplina che consiste nella modifica

della di a quando c’è la possibilità di confusione.

Ci può essere concorrenza sleale per uso della di a altrui, ma questa norma avrà un’applicazione

preferenziale rispe o ad una parte della disciplina inibitoria (mira ad o enere un ordine di modifica

della di a arrivata per seconda).

I segni dis n vi, in cer limi , possono essere u lizza diversamente.

FATTISPECIE CONFUSORIA

IMITAZIONE SERVILE: è un’imitazione pedissequa che trae in inganno il cliente. Lo confonde

 perché riguarda degli aspe che un cliente può vedere visivamente (es. le confezioni).

C’è differenza tra replicare intenzionalmente una confezione di un concorrente oppure vederne alcune,

apprezzarne vari elemen e crearne una che ha dei pun di tangenza con le altre, ma che non fa

pensare ad una copia pedissequa. 11

Imitazione servile può creare confusione. L’imitazione in quanto tale è fisiologica ed acce ata, ed è

parte del gioco concorrenziale.

Sulla confezione potrebbero esserci problemi di forma, colori, forme, dimensioni delle confezioni tali

per cui l’aspe o complessivo che dis ngue la confezione del prodo o originale è tale da confondere

due prodo . 

Sentenza di ipotesi di due vasche e assorbi umidità la complessiva composizione del

o prodo o riprende quella del concorrente. Quando il cliente trova sugli scaffali ques due

prodo molto simili, tende a confonderli associandoli anche alla stessa impresa.

La somiglianza a colpo d’occhio tra la mia vasche a e quella altrui è sufficiente perché ci sia

concorrenza sleale. C’è la confusione, ma la mia slealtà sta nel fa o che ho copiato il prodo o di un

altro concorrente, quindi, mi approprio anche degli inves men altrui (come ideazione, proge ,

modelli, ecc.). 

Sentenza rela va a gioielli confronto tra gioielli dove non si guarda la confezione, ma il

o prezzo. ↓

Il cliente è più a ento per l’acquisto di gioielli perché hanno un costo elevato. Fa una a enta analisi;

mentre, per la vasche a porta umidità, dato il prezzo basso, il cliente non fa caso a quale sceglie tra le

due.

Una mera somiglianza probabilmente in questo caso non è sufficiente. Serve una somiglianza più

marcata, perché si presume che il consumatore sia più a ento.

Un’altra variabile da considerare è il CANALE DISTRIBUTIVO.

Sentenza del tribunale di Milano: collane e bracciali con maglie a chicchi di riso, che non

o integrano l’imitazione di un concorrente in quanto:

 Sono sufficientemente differenzia

 I canali distribu vi sono diversi

 L’a enzione dei clien è elevata.

Considerando una differenza modesta, se il bene ha un valore intrinseco molto elevato e il canale

distribu vo è differente, molto probabilmente siamo fuori da un problema di concorrenza sleale.

L’idoneità a produrre confusione esiste anche nel caso in cui l’acquirente sa perfe amente che quello

è un falso. Es. se compro un prodo o contraffa o, sicuramente il produ ore e il venditore sono in

fallo.

C’è anche un’ipotesi di CONCORRENZA SLEALE di CONFUSIONE. Il rischio di confusione è generale,

perché potrei trarre in inganno anche le altre persone che vedono che ho acquistato un prodo o falso.

Il MODELLO è una fa specie specifica, perché si tra a di una forma u le ed originale tutelata alla

stregua di un breve o (so oposta ad una regola analoga del breve o).

12

Il PROBLEMA si pone dal punto di vista TEMPORALE perché:

1. Con il breve o o engo una protezione limitata perché, quando scade (dopo 20 anni),

l’invenzione diventa di pubblico dominio.

2. L’art. 2598 c.c. non ha un termine entro il quale può essere a vato Quando c’è imitazione

servile, posso rivolgermi alla norma senza limi di tempo.

C’è un cumulo per cui, ho registrato un modello. Dopo di che, il modello diventa di pubblica u lità e se

qualcuno ne fa uso in modo da generare confusione, posso agire ai sensi dell’art. 2598 c.c.

Avrò il diri o alla PROTEZIONE RAFFORZATA che deriva dalla disciplina del breve o per il

 periodo in cui questo vale. Scaduto questo periodo, potrò fare riferimento all’art. 2598,

provando, però, che ci sia idoneità a produrre confusione (non scontata perché, se

distribuisco nel nord Italia finché sono prote o dal modello, se qualcuno distribuisce nel sud

Italia, potrò o enere un’inibitoria. Mentre, se sono prote o dall’art. 2598 devo dimostrare

che, nonostante la distanza geografica, sussiste la confusione, ma ciò non è sempre scontato).

In sintesi:

 Se si poteva registrare il prodo o come modello di u lità e non è stato fa o, sarà

responsabilità dell’imprenditore e si applica solo l’art. 2598.

 Se l’imprenditore ha registrato il modello di u lità, avrà la tutela per il periodo fissato dalla

legge e poi si applica l’art. 2598.

Concludendo la fa specie confusoria, è presente anche una FATTISPECIE APERTA, che compie con

qualsiasi altro mezzo a idonei a creare confusione con prodo e con l’a vità.

Qualsiasi altro mezzo è diverso dall’u lizzazione indebita da:

 NOME O SEGNO DISTINTIVO

o IMITAZIONE SERVILE imitazione pedissequa, imitazione dei cara eri esterni del

o prodo o, ecc.

Potrei usare uno slogan pubblicitario simile un minimo di somiglianza è fisiologica.

Il mezzo es. uso dei furgoni o arredamen molto simili a quelli del mio concorrente. Uso un

arredamento che ho visto in un negozio che fa un’altra a vità dalla mia non c’è nessun problema. Il

problema sorge se svolgo la stessa a vità del mio concorrente oppure se c’è vicinanza geografica tar

le due a vità.

La concorrenza si può fare:

 

INTENZIONALMENTE per risparmiare la spesa

 

NON INTENZIONALMENTE non sapere che sto u lizzando delle cara eris che altrui, non è

sufficiente perché non ci sia la colpa, dato che bisogna capire come sono arrivato a tali

decisioni e se ci sono state anche delle ricerche pregresse.

13

FATTISPECIE DENIGRATORIA

ART. 2598 c.c.

2) Diffonde no zie e apprezzamen sui prodo e sull'a vità di un concorrente, idonei a

determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodo o dell'impresa di un concorrente

(denigrazione e appropriazione di pregi);

La DENIGRAZIONE è la diffusione di no zie o apprezzamen sui prodo o sull’a vità idonei a

determinare il discredito.

Ques sono termini da guardare e interpretare in senso ampio s amo parlando di chi parla male

del proprio concorrente e tale a o è idoneo a determinare il discredito in modo da pregiudicare il

concorrente in qualsiasi po di rapporto.

Non ci riferiamo solo alle comunicazioni rivolte ai comuni clien , ma ci s amo riferendo anche a

esternazioni rivolte a fornitori, dipenden , finanziatori, ecc.

La denigrazione può essere molto ampia perché potrei parlare con il mio cliente principale, il quale si

rifornisce anche da un mio cliente e perciò diffondo no zie e apprezzamen denigratori.

L

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Anna.Biondani di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto industriale e della concorrenza e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Butturini Paolo.
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