Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
LA TUTELA DEL MARCHIO REGISTRATO
La rivendica del marchio registrato
❖ La domanda di registrazione di un marchio può essere depositata solo dall’avente diritto (i
casi più comuni riguardano il ritratto e il nome o segno notorio).
➢ Una delle componenti di tutela è la rivendica del marchio registrato: può accadere
che un terzo contesti la titolarità del marchio che altri ha ottenuto come marchio
registrato.
➢ Quando ci può essere una controversia tra chi ne ha diritto?
Quando il marchio riguarda un ritratto (il ritratto non può essere depositato come
marchio se non con il consenso della persona interessata), il nome (a volte accade
che vi siano delle omonimie. Uno dei casi che si può citare è quello del calciatore
Messi e di un imprenditore che aveva lo stesso nome. L’ufficio non chiede delle
verifiche, solo nel caso in cui un marchio corrisponda al nome di una persona) o un
segno già noto.
❖ L’ufficio procede sul presupposto che il richiedente sia l’avente diritto (art. 119 CPI) e solo il
marchio patronimico può effettuare i controlli di cui all’art. 8 del CPI.
L’ufficio, che riceve la richiesta di registrazione del marchio, non conduce una indagine
approfondita (perché procede sul presupposto che chi presenta la domanda di registrazione
di un marchio ne abbia diritto e quindi non indaga) e si basa solo su quello che gli viene
dichiarato e può procedere ad effettuare dei controlli solo quando il marchio è patronimico.
❖ In caso di contestazione, la spettanza del diritto al titolo è accertata dall’AGO.
Autorità giudiziaria ordinaria: ne consegue che il titolare del diritto può contestare il diritto
del richiedente alla registrazione del marchio.
Quindi può esserci già un contenzioso che è anticipato rispetto all’utilizzo del marchio ma che
riguarda il diritto a ottenere la registrazione perché le domande, fra l’altro, possono essere
assoggettata ad una fase di preliminare pubblicità a cui l’interessato può reagire.
❖ L’avente diritto può contestare il diritto del richiedente alla registrazione del marchio.
❖ L’accertamento giudiziario del difetto di titolo è retroattivo. Se la registrazione è già avvenuta,
l’avente diritto può ottenere la nullità del titolo usurpato o il trasferimento del titolo a proprio
nome. Se la registrazione non è avvenuta può “riassumere” e modificare la domanda entro
tre mesi.
❖ Anche in caso di trasferimento della domanda dell’usurpatore, il legittimo titolare può
presentare una nuova domanda (la precedente registrazione non opera come limite).
❖ La nullità della registrazione del marchio del non avente diritto è relativa e può essere fatta
valere solo dall’avente diritto. Tuttavia è insanabile e imprescrittibile.
Nel caso in cui un interessato contesti che Caio abbia diritto a ottenere la registrazione di quel
marchio, l’accertamento giudiziario a cui si perviene è retroattivo. Quindi se la registrazione è già
avvenuta, l’avente diritto può ottenere la dichiarazione di nullità del titolo che è stato a lui usurpato
oppure, a sua scelta, può ottenere il trasferimento coattivo del diritto. Se invece la registrazione non è
ancora avvenuta quando il giudice accerta la spettanza del diritto, il soggetto che ha agito può
riassumere la domanda che era stata presentata da un usurpatore e può anche modificare questa
domanda nei tre mesi successivi all’accertamento del diritto. 125
C’è un caso in cui il legittimo titolare può anche presentare una nuova domanda perché la domanda
dell'usurpatore non preclude il suo diritto.
Il trattamento di questo conflitto è retto da un principio di nullità insanabile imprescrittibile ma
relativa, cioè la registrazione di un marchio di cui il titolare non ha diritto, ottenuta in mancanza del
diritto in capo al titolare, è nulla e può essere accertata in qualsiasi momento e non è sanabile.
Tuttavia può essere fatta valere solo dal titolare. Cioè una nullità di cui si può volere solo il soggetto il
cui ritratto è stato usurpato.
Quindi il marchio nullo potrebbe essere utilizzato se l’avente diritto decide di non reagire, però per
chi l’ha registrato è una situazione molto rischiosa, perché in qualunque momento l’avente diritto o i
suoi eredi possono cambiare idea, e più tempo passa, più quel marchio si afferma, più saranno
dannose le conseguenze di una dichiarazione di nullità. E quindi potrebbe essere elevato il danno
economico che consegue da una dichiarazione di nullità, perché nel frattempo potrebbe essere
diventato un marchio affermato.
Per esempio il caso classico è la presentazione e l’ottenimento della registrazione da parte mia di
quello che dico essere il mio ritratto e invece in realtà si tratta del ritratto di un'altra persona (in
questo caso la registrazione è nulla). Questa nullità può essere accertata in qualunque momento ed è
un vizio insanabile. Tuttavia può essere fatta da valere solo dal soggetto il cui ritratto è stato usurpato
e non da chiunque altro.
Giudizio di nullità o decadenza del marchio registrato
❖ L’AGO, su domanda di parte, controlla la validità dei titoli di proprietà industriale nazionali.
L’autorità giudiziaria ordinaria, su domanda di parte, può pronunciarsi sulla validità dei titoli
di proprietà industriale nazionale.
❖ Il difetto di validità del marchio può integrare nullità o decadenza.
La nullità è retroattiva, la decadenza no. La decadenza comporta la perdita del diritto dal
momento in cui viene accertata.
❖ La legittimazione a far valere la nullità è attribuita a chiunque ne abbia interesse (a meno che
non ricorra una causa di nullità relativa, come l’ipotesi del ritratto).
Quello che accade più frequentemente è che la nullità del marchio venga eccepita dal convenuto in
contraffazione. Nella maggior parte delle controversie che riguardano marchi accade che un soggetto
titolare di un marchio pretenda di impedire ad un’altro di usare quel marchio e lo porti in giudizio
dicendo che il suo concorrente sta attuando una contraffazione di marchio.
Il concorrente chiamato in giudizio tenta di paralizzare la pretesa del titolare facendo valere la validità
del suo marchio registrato.
Esempio: Tizio ha registrato un marchio di forma, Caio imita la forma di tizio. Tizio citerà in giudizio
Caio e chiederà al giudice di vietare a Caio l’utilizzo di quella forma. Caio per difendersi dirà che il
marchio di Tizio è nullo perché è una forma funzionale, per esempio, quindi non ha valore distintivo.
Quindi quello che accade è che la nullità venga invocata come eccezione difensiva da colui che è
stato chiamato in giudizio con l’accusa di aver contraffatto il marchio del titolare.
Quindi.. da chi è fatta valere la nullità ? Abbiamo Tizio che, in buona fede o in malafede, copia il
marchio di Caio, si vede chiamato in giudizio per contraffazione e si difende da questa accusa,
dicendo che è imitazione libera perché quel segno/forma non sono protetti come marchio, anche se
126
sono stati registrati, perché sono nulli. Perché manca la capacità distintiva, perché è una forma
funzionale.
Il diritto di nullità di un marchio fa venire meno il diritto di impedire ad altri che lo usino, ma sia esso
una forma, un nome, un segno, il titolare potrà continuare ad usarlo.
Anche se un marchio è stato registrato ciò non significa che un terzo 10 anni dopo non possa
pretendere di far dichiarare la nullità di quel marchio. Con questa dichiarazione di nullità il titolare
non perde il diritto di usare quel segno, ma perde il diritto di difenderlo dall’uso che altri ne vogliono
fare, perde il diritto di avere una sorta di esclusiva su quel segno.
❖ Spesso la nullità è eccepita (come eccezione o domanda riconvenzionale) dal convenuto in
contraffazione dal titolare del marchio.
La nullità eccepita, cioè è fatta valere in chiave difensiva da colui al quale viene contestato di
aver contraffatto marchio. Una forma funzionale non può avere la capacità distintiva, perché
prevale l’esigenza di consentire il pubblico dominio sulla forma funzionale.
❖ Il PM è legittimato ad intervenire nei giudizi di nullità. La nullità (di un marchio) però non può
essere rilevata d’ufficio dal giudice. Nella disciplina della nullità del marchio vediamo anche
delle particolarità. La nullità di un contratto, per esempio, può essere rilevata anche d’ufficio
dal giudice. Invece la nullità del marchio non può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Mentre
è possibile che nei giudizi di nullità del marchio intervenga il pubblico ministero.
❖ Sono legittimati a intervenire anche i licenziatari del marchio, perché avrà pagato per avere la
licenza sul marchio nullo.
❖ La sentenza che accoglie la domanda di nullità di un marchio ha efficacia erga omnes ed è
soggetta a pubblicità (art. 123 CPI). Invece la sentenza che rigetta la domanda opera solo fra
le parti e per le cause di nullità effettivamente dedotte (o deducibili) in giudizio.
Le conseguenze di un accertamento della nullità, sono conseguenze definitive e per tutti, perché nel
momento in cui la sentenza passa in giudicato, quel marchio è definitivamente nullo. Mentre il
giudizio di accertamento della nullità vale per chiunque, quello che rigetta questa istanza vale solo fra
le parti del processo.
Se invece la nullità non viene dichiarata, non significa che quel marchio sia definitivamente valido per
chiunque. È solo l’esito di quel giudizio che non ha determinato la dichiarazione di nullità.
❖ La sentenza di nullità è retroattiva (ma i contratti in essere restano fermi). Per cui se ci sono
state delle licenze per esempio, ossia qualcuno pagato, non c’è la ripetizione dell’indebito e le
posizioni pregresse restano salvaguardate.
❖ La sentenza che dichiara la decadenza del marchio ha effetti a far data dalla decadenza. La
sentenza che dichiara la decadenza del marchio ha effetti dal momento in cui viene
pronunciata. Si può giungere ad una sentenza di questo tipo quando ad esempio il cedente
non ha impedito l’uso decettivo del marchio (il marchio puo