DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
L’Unione europea sostituisce e succede alla Comunità europea in base al’art 1 del Trattato di
in vigore dal 1° dicembre 2009, che ha modificato sia il Trattato sull’Unione europea del
Lisbona
1992 (TUE), sia il Trattato del 1957 della Comunità europea, la cui denominazione è stata
modificata in Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
L’oggetto della nostra attenzione rimane l’insieme delle norme che ha accompagnato il processo di
i rapporti tra l’Unione, con le sue Istituzioni, gli Stati
integrazione europea, norme che disciplinano
membri e i cittadini, norme che sono di natura ed origine diverse:
Internazionale (i trattati istitutivi con successive integrazioni e modificazioni)
Dell’Unione o comunitaria (atti istituzionali)
Nazionale (leggi/atti con cui gli stati membri danno attuazione al sistema giuridico complessivo)
EVOLUZIONE DELL’EUROPA COMUNITARIA della nascita dell’Europa comunitaria, il
Si evoca spesso, come uno dei passaggi più significativi
all’Università di Zurigo del settempre 1946 “..Dobbiamo
discorso di Churchill costruire gli Stati
Uniti d’Europa .. il primo passo .. dev’essere una partnership tra Francia e Germania”.
Nell’immediato dopoguerra infatti si pensava in particolar modo a come impedire il riprodursi delle
situazioni che avevano portato a tale disastro: si sottolineava soprattutto la necessità di un legame
stretto e definitivo tra Francia e Germania, da sempre al centro della patologia dei rapporti europei.
I problemi più urgenti riguardavano l’assetto territoriale e militare dell’Europa centrale, e le vicende
economiche, soprattutto dell’industria carbosiderurgica presente in modo rilevante nei due bacini
contesi della Ruhr e della Saar.
Nel Maggio 1950 infatti il Ministro degli Esteri francese Robert Shuman, uno dei c.d. padri
dell’Europa comunitaria insieme a Monnet, De Gasperi e Adenaur, in una sua dichiarazione,
poneva l’accento sull’esigenza di eliminare l’opposizione tra Francia e Germania.
L’obbiettivo era quindi quello di porre fine alle rivalità tra le due industrie, pacificare le due aree da
sempre oggetto di contesa e far gestire da un organo plurinazionale l’industria pesante.
La NATO e la CECA miravano proprio a far entrare i singoli Paesi membri in strutture collettive che
si occupassero rispettivamente della difesa del territorio e della gestione dell’industria
in loro vece
del carbone e dell’acciaio. l’ipotesi di una
Cominciò a delinearsi, come obbiettivo da raggiungere, completa integrazione tra
i Paesi europei. che aveva nell’Alta Autorità un organo
La prima iniziativa concreta fu la creazione della CECA,
di gestione dotato di ampia indipendenza deliberativa rispetto ai Paesi membri e vastissimi poteri
decisionali nei diretti confronti delle imprese del settore.
Il Trattato CECA fu firmato a Parigi il 18 aprile 1951 da Francia, Germania e i tre Paesi del Benelux
(Belgio, Olanda e Lussemburgo), ed entrò in vigore il 25 luglio 1952.
La struttura istituzionale prevedeva:
L’Alta Autorità, composta da personalità indipendenti aventi i maggiori poteri decisionali
Il Consiglio speciale dei Ministri, composto dai rappresentanti degli stati membri, con
competenze sostanzialmente di controllo
Un’Assemblea comune, composta da membri designati dai Parlamenti nazionali
Una Corte di giustizia. battuta d’arresto fallimento dell’iniziativa di creare
Successivamente, il processo subì una con il
una Comunità europea di difesa (CED): il relativo Trattato fu firmato a Parigi, ma non entrò mai in
vigore a causa del mancato consenso del Parlamento francese. 1
Il dialogo tuttavia continuò focalizzandosi sull’ipotesi di un mercato liberalizzato e di iniziative
comuni nei settori dei trasporti e dell’energia nucleare: si decise di dar corpo a queste iniziative
nella conferenza di Messina del giugno 1955, affidandone la realizzazione ad un gruppo di
esperti indipendenti, il gruppo Spaak.
Si vennero così a delineare, accanto alla CECA, anche la Comunità economica europea (CEE),
Comunità europea per l’energia atomica
e la (euratom), i cui trattati istitutivi furono firmati a
Roma il 25 marzo 1957 dagli stessi 6 Stati membri, ed entrarono in vigore il 14 gennaio 1958.
le tre Comunità ebbero all’inizio istituzioni almeno in parte
Dal punto di vista strutturale, e l’Assemblea.
separate: comuni erano infatti solo la Corte di giustizia
Tale assento fu mantenuto fino al 1° luglio 1967, quando entrò in vigore il Trattato del 9 aprile 1964
sulla “fusione che portò ad avere una Commissione unica.
degli esecutivi”,
Da questo momento, le Comunità europee rimanevano sì distinte e con le diverse competenze ad
esse attribuite dai tre trattati istitutivi, ma funzionavano con organi comuni: la Commissione quindi,
pur essendo unica, aveva competenze diverse a seconda delle materie che trattava.
Accanto agli stati che fin dall’origine parteciparono alle Comunità, altri si sono aggiunti nel corso
degli anni, e precisamente:
1973: Danimarca, Regno Unito e Irlanda
1981: Grecia
1986: Spagna e Portogallo
1995: Austria, Finlandia e Svezia (paesi nordici)
2004: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, R Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria
2007: Romania e Bulgaria
Nel primo decennio è stato compiuto il grande sforzo di realizzare il mercato comune: già nel 1968
le barriere doganali tra gli Stati membri erano abolite.
È seguito poi un periodo di assestamento, in cui a tratti ha prevalso in alcuni Stati la tentazione
di frenare il processo di integrazione.
L’adesione di Inghilterra, Irlanda e Danimarca ha coinciso con un periodo di forte instabilità che ha
spinto i Paesi europei a proseguire determinatamente nella realizzazione degli obiettivi comunitari.
Nella metà degli anni 70 dunque si comincia:
A porre le basi per una più accentuata convergenza delle economie e per un’unione monetaria,
attraverso la creazione del sistema monetario europeo;
A rafforzare l’impegno per una progressiva riduzione delle disarmonie regionali, attraverso la
realizzazione di un programma di sostegno alle regioni meno evolute e la creazione del Fondo
europeo di sviluppo regionale.
La crescita della struttura comunitaria fece avvertire il bisogno di rendere più democratico il
processo partecipativo e decisionale, e di avere una più visibile cooperazione politica. Ne derivò:
dell’elezione a suffrago universale del Parlamento
L’iniziativa realizzata nel 1979,
Il progetto del 1984 di realizzare una Unione europea di tipo federale, caratterizzata da una
partecipazione più significativa del Parlamento stesso al processo legislativo.
Tale progetto del Parlamento, pur approvato a larghissima maggioranza, non ebbe seguito.
Tuttavia, nei secondi anni 80, prima il Libro bianco della Commissione sul mercato interno
diffuso nel 1985, e poi l’Atto unico stipulato nel 1986, hanno segnato una vistosa svolta e
impresso una forte accelerazione al processo di integrazione dei mercati:
La logica dell’integrazione si arricchisce di come l’ambiente, i trasporti,
nuovi campi di azione
l’energia e le telecomunicazioni;
Il processo decisionale subisce sensibili modificazioni con un significativo coinvolgimento del
Parlamento.
di giustizia infine, porta l’integrazione
La Corte giuridica ad un livello del tutto soddisfacente: si
dell’effetto
ha la definitiva consolidazione anche nelle giurisprudenze nazionali sia diretto delle
norme comunitarie sulla posizione giuridica dei singoli, sia del primato delle stesse sulle norme
nazionali configgenti. 2
IL TRATTATO DI MAASTRICHT E L’UNIONE EUROPEA
Firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993, ha rappresentato una
per i passaggio da un’unione avente fini
tappa fondamentale prevalentemente economici, ad una
struttura che tende, almeno nelle intenzioni, al modello federale.
Il Trattato sull’Unione europea si componeva di tre parti, che costituivano i tre pilastri da cui
muoveva il processo:
1. Le disposizioni che hanno modificato i tre trattati esistenti
CEE perde la connotazione economica, trasformandosi in “Comunità europea” (CE).
La
2. La previsione di una politica estera e di sicurezza comune
Non si trattava più di una semplice cooperazione tra Stati membri, ma di una politica
“comune” che si collocava all’interno dell’Unione, pur restando fuori dal quadro comunitario.
3. Le disposizioni sulla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni
In questo caso si trattava di mera cooperazione che comprendeva, in particolare, la politica
di asilo e quella d’immigrazione, la lotta contro terrorismo e traffico di droga, ecc.
Rispetto a tali materie il Consiglio poteva adottare politiche comuni, che comportavano, per
membri, l’obbligo di conformarvisi
gli Stati sul piano interno e nella loro politica estera.
L’intento era quello di avvicinarsi sempre più al cittadino e di instaurare la solidarietà tra i popoli: in
quest’ottica assumeva particolare importanza l’istituzione di una “cittadinanza dell’Unione”
riconosciuta a tutti i cittadini degli Stati membri. v’è da dire che
Quanto ai nuovi settori di competenza inseriti nel Trattato, si trattava di settori in cui
già da tempo incideva la regolamentazione comunitaria.
Sono stati al pari modificati taluni meccanismi decisionali, allo scopo di snellire le procedure
e/o renderle più efficienti e democratiche, in particolare attraverso un maggior coinvolgimento del
Parlamento europeo.
La novità più importante era tuttavia rappresentata dall’obbiettivo di procedere, attraverso 3 fasi,
all’instaurazione dell’Unione economica e monetaria, la cui realizzazione più rilevante era
sostituzione delle monete nazionali con una moneta unica europea: l’euro.
costituita dalla
A seguito di tutte queste modifiche, non era molto facile tentare di qualificare sotto il profilo
giuridico l’Unione, e neppure darne una definizione propria.
Era sicuro solo che essa era fondata sulle tre Comunità (non a caso si sono generalmente
utilizzate al riguardo delle definizioni per immagine, in primis quella del tempio a tre colonne)
integrate dalle politiche e forme di cooperazione instaurate dal Trattato stesso: esse erano
comunque rivedibili nel caso fossero risultate inadeguate ai fini della garanzia dell’efficacia dei
meccanismi e delle istituzioni comunitarie.
A tale scopo, lo stesso Trattato di Maastricht, aveva espressamente previsto che una conferenza
intergovernativa dovesse aver luogo nel 1996.
TRATTATI DI AMSTERDAM E NIZZA
La conferenza ebbe luogo e il risultato è stato il Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997
ed entrato in vigore il 1° maggio 1999. Con esso si ebbe:
Una rinumerazione di tutti gli articoli dei Trattati esistenti
modifiche al Trattato sull’Unione europea nelle sue tre parti.
Una serie di
Una delle modifiche riguarda le disposizioni comuni, rafforzando la materia del rispetto dei
prevedendo ad es che il Consiglio potesse constatare l’esistenza di una
diritti fondamentali,
violazione grave e persistente dei diritti dell’uomo da parte di un Stato membro.
di una “cooperazione vale a dire un’azione
Di rilievo è poi la previsione rafforzata”, cui
partecipano solo alcuni stati, sempre che tale azione non concerna una competenza esclusiva
della Comunità e non costituisca un mezzo di discriminazione arbitraria.
stata sicuramente l’introduzione relativo ai “Visti, asilo,
La novità più significativa è del Titolo IV
immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone”: è evidente che
si tratta di cittadini di Paesi terzi e che ha avuto l’effetto di facilitare la stessa libertà di circolazione
dei cittadini comunitari e di fornire loro un più elevato livello di sicurezza e di giustizia penale.
Al riguardo, è stata attribuita alla Corte di giustizia, in questa materia, competenza a
pronunciarsi sulla validità e l’interpretazione delle decisioni, delle convenzioni e delle misure
di attuazione. 3
tema dell’ampliamento ad un numero consistente di altri paesi ha alimentato il dibattito ed
Il
accelerato in modo determinante anche la riflessione sull’assetto istituzionale della Comunità,
certamente inadeguato rispetto al futuro scenario prospettato: già con in occasione del Trattato di
Amsterdam si era rinviato il riassetto istituzionale con apposito Protocollo.
I Consigli europei del 1999 di Colonia ed Helsinki, hanno poi dato il via alla nuova Conferenza
intergovernativa di Bruxelles del 2000, conclusasi col Consiglio europeo di Nizza che ha portato
alla firma del Trattato il 26 novembre 2001, entrato poi in vigore il 1° febbraio del 2003.
Per quanto riguarda i Trattati, non sono molte le novità apportate al TUE, in cui si è meglio
articolato l’intervento del Consiglio nell’ipotesi di violazione dei principi fondamentali di libertà e
democrazia, mentre le modifiche del Trattato CE sono state soprattutto sul funzionamento e le
modalità di decisione delle istituzioni.
Tutti questi aggiustamenti sono stati funzionali al successivo allargamento.
modifica nel nome della storica “Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee” in
Si è avuta la
“Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea”.
proclamata la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea:
È stata è stata però
lasciata ad una successiva fase di maturazione il compito di scegliere come renderla
formalmente e solennemente vincolante. con lo scopo di renderli “più visibili”, di
Essa ha sancito un complesso di diritti fondamentali
rendere esplicita e solenne l’affermazione di una serie di valori destinati ad ispirare il vivere
insieme dei popoli europei.
IL TRATTATO DI LISBONA
Il processo si è un po’ rallentato in seguito alla delusione provocata dal fallimento del tentativo di
in senso anche formale al consolidamento dell’attuale fase di integrazione: i
dare una Costituzione
relativi lavori sono stati tradotti in un progetto di Trattato-Costituzione, firmato solennemente a
Roma nel 2004, ma che è stato interrotto dal no referendario in Francia e nei Paesi Bassi.
Dopo questo “imprevisto”, il Consiglio europeo del giugno 2007 ha indicato la strada per
che un’apposita conferenza
riprendere il cammino, dettando dettagli e il contenuto della riforma
intergovernativa avrebbe dovuto limitarsi a tradurre in Trattato: e così è stato.
Il Trattato di riforma è stato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 ed è entrato in vigore il 1°
dicembre 2009.
Esso ha comportato una “successione” dell’Unione europea alla Comunità europea, ed una
sull’Unione europea e sulla Comunità europea (TUE e
revisione in senso proprio dei Trattati
TFUE).
Il trattato di Lisbona merita due osservazioni, sul contenuto e sul metodo:
Circa il contenuto:
Il terzo pilastro viene definitivamente comunitarizzato, con qualche residua differenza
procedimentale e di controllo giurisdizionale.
La Carta di Nizza ha visto riconosciuto anche formalmente valore vincolante, con lo
diritto dell’Unione in quanto principi
stesso rango dei Trattati: i diritti garantiti faranno parte del
generali (la Gran Bretagna e la Polonia hanno chiesto ed ottenuto di restare per il momento
fuori dal meccanismo dell’Unione di tutela dei diritti sanciti dalla Carta).
Il parlamento avrà una maggiore incidenza sul processo decisionale e i Parlamenti
dell’azione dell’Unione.
nazionali saranno più partecipi
L’assetto istituzionale cambia significativamente, con l’ingresso tra le istituzioni del
Consiglio europeo: avremo dunque due Presidenti, uno del Consiglio europeo con mandato
rinnovabile di 2 anni e mezzo, e l’altro del Consiglio (già dei Ministri) con mandato semestrale.
come l’energia,
Saranno praticate e consolidate politiche nuove o apparentemente tali,
l’ambiente, il terrorismo, l’immigrazione, i servizi pubblici e altro.
Circa il metodo va rilevata la inusitata perentorietà con la quale il Consiglio europeo, che non
era una istituzione prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ha indicato il da farsi
fin nei minimi dettagli, convocando una conferenza intergovernativa e fissando tempi e modi
dell’approvazione di un testo convenzionale già completamente confezionato. 4
1. LA STRUTTURA ISTITUZIONALE
LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA
dell’Unione
Il Trattato di Lisbona ha ridisegnato il quadro istituzionale europea.
qualificate istituzioni dell’Unione:
Nel nuovo assetto sono
• La Corte di giustizia dell’Unione
Il Parlamento
•
Il Consiglio europeo La Corte dei conti
•
Il Consiglio La Banca centrale europea
La Commissione
In questa cornice sono state introdotte nuove figure, in particolare il Presidente del Consiglio
e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e per la politica di sicurezza.
europeo
A fianco delle istituzioni operano anche altri organismi, alcuni menzionati dai trattati (es.
Comitato delle regioni), altri creati con atti delle istituzioni sulla base della c.d. clausola di
flessibilità (agenzie europee).
IL PARLAMENTO EUROPEO
Nel corso degli anni ha subito una continua evoluzione quanto alla composizione ed al suo
coinvolgimento nel processo decisionale.
SEDE. La struttura am
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