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La Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

solennemente PROCLAMATA DAL PARLAMENTO, DALLA COMMISSIONE E DAL CONSIGLIO, -SENZA CHE AD ESSA SIA CONFERITO VALORE GIURIDICO VINCOLANTE e deferendo allasuccessiva Conferenza intergovernativa del 2004 il problema dell' individuazione del suo status-. Nella Carta si ritrovano tutti i diritti che la Corte di giustizia aveva fino a quel momentogarantito e pochi più, dalla libertà di espressione e di informazione alla parità tra uomini edonne, dal diritto di proprietà al rispetto della vita privata e familiare, dal diritto al giudice aldiritto ad una buona amministrazione. Lo SCOPO dell' iniziativa enunciato dal Consiglio europeodi Colonia, d' altra parte, non era quello di innovare, ma RENDERE ESPLICITA E SOLENNE L'AFFERMAZIONE DI UNA SERIE DI VALORI. Così, la Carta ha consolidato i principi comuni ai popolieuropei, alle istituzioni dell' Unione ed agli Stati membri. Con la firma del Trattato di Lisbona il 13dicembre 2007 e la

Con la sua entrata in vigore il 1 dicembre 2009, la Carta di Nizza ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. La Carta conserva autonomia. La scelta in tal senso si giustifica con motivazioni di ordine pratico volte a sottrarre eventuali future modificazioni della Carta al passaggio obbligato della procedura di revisione del Trattato.

Il diritto dell'Unione derivato. L'insieme degli atti che si definisce diritto derivato dell'Unione comprende gli atti posti in essere attraverso procedimenti deliberativi che si svolgono in modo indipendente da quelli legislativi e amministrativi nazionali. Sono atti, però, destinati ad incidere in modo rilevante sugli ordinamenti giuridici interni e sulle posizioni giuridiche dei singoli, talvolta senza che occorra un intervento formale del legislatore e/o dell'amministrazione nazionale, altre volte imponendo all'uno e/o all'altra un'attività normativa, allo scopo di riversare sui singoli gli impegni.

sottoscritti dall' Unione o di precisare o integrare obbligazioni solo delineate dall' atto dell' Unione, ma lasciate alla discrezionalità degli Stati membri quanto alla determinazione definitiva del suo contenuto. L' ART. 288 del TFUE sancisce la TIPOLOGIA DEGLI ATTI GIURIDICI A MEZZO DEI QUALI LE ISTITUZIONI DELL' UNIONE ESERCITANO LE COMPETENZE loro attribuite: 1) REGOLAMENTI, 2) DECISIONI, 3) DIRETTIVE, 4) RACCOMANDAZIONI, 5) PARERI. Il Trattato di Lisbona introduce all' ART. 289 TFUE PER REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE una DISTINZIONE formale TRA ATTI LEGISLATIVI E ATTI NON LEGISLATIVI, che dipende esclusivamente dalla procedura con la quale sono adottati. Nella prima ipotesi, i regolamenti, le direttive e le decisioni vengono adottati con procedura legislativa, ordinaria o speciale; nella seconda ipotesi, invece, gli stessi atti sono adottati sulla base di una delega contenuta in un atto legislativo, che affida alla Commissione il potere di.

emanare, appunto, atti delegati, non legislativi, di portata generale, che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell' atto legislativo. Gli atti delegati assumono la denominazione di regolamenti, direttive e decisioni "delegate". L'esercizio da parte della Commissione dei poteri normativi delegati è soggetto al controllo da parte del Parlamento e del Consiglio, che possono revocare la delega e fissarne le condizioni. Qualora gli atti legislativi vincolanti richiedano atti di esecuzione e provvedano ad attribuire i relativi poteri alla Commissione o, in casi eccezionali, al Consiglio, gli atti di esecuzione assumono la denominazione di regolamenti, direttive e decisioni "di esecuzione". Si tratta anche in questa ipotesi di atti non legislativi, cioè di atti meramente esecutivi degli atti legislativi, ma che si distinguono dagli atti delegati, perché sono destinati a operare all'interno degli Stati membri.

Nonché per il fatto che il controllo sull'esercizio delle competenze di esecuzione è affidato agli Stati membri stessi. I tipi di atti previsti dall'art. 288 TFUE non esauriscono il panorama degli atti di diritto derivato dell'Unione, sia perché sono i Trattati a contemplare, in relazione a specifici settori, l'adozione di atti diversamente qualificati, sia perché la prassi delle istituzioni è andata elaborando un orizzonte ampiamente articolato dove trovano spazio atti non previsti dai Trattati. Essi vengono indicati come atti atipici.

8. Gli atti vincolanti: regolamenti, decisioni e direttive. Tra gli atti vincolanti vi è il 1) regolamento, che nel sistema giuridico dell'Unione rappresenta l'equivalente della legge negli ordinamenti statali. La natura tipicamente normativa del regolamento trova fondamento nei caratteri precipui che lo qualificano e ne segnano la diversità rispetto agli altri atti dell'Unione.

Al pari della legge, il regolamento ha portata generale, nel senso che si rivolge a soggetti non determinati e limitati, bensì considerati astrattamente, ed investe, pertanto, istituzioni oggettive. In altre parole, il regolamento è applicabile non ad un numero definito di destinatari, individuabili facilmente o espressamente identificati, bensì a categorie di destinatari, determinate astrattamente e nel loro insieme. I singoli (persona fisica o giuridica) possono impugnare solo quegli atti regolamentari che li riguardino direttamente, sempreché non comportino alcuna misura di esecuzione e ciò indipendentemente dalla specifica denominazione che ad essi abbia dato l'istituzione che li ha adottati. La natura dell'atto deve essere individuata in relazione alla sua sostanza e non alla sua forma, cioè con riguardo agli effetti che mira a produrre ed effettivamente produce. Altra caratteristica del regolamento è data dall' 3.

OBBLIGATORIETA' del medesimo IN TUTTI I SUOIELEMENTI. Ciò vuol dire che i destinatari del regolamento sono tenuti a dare APPLICAZIONECOMPLETA ED INTEGRALE alle norme regolamentari, con conseguente illegittimità di una suaapplicazione parziale da parte di uno Stato. Il regolamento è

4. DIRETTAMENTE APPLICABILE INCIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI. Il regolamento, infine, 5. DEVE ESSERE PUBBLICATO NELLAGAZZETTA UFFICIALE DELL' UNIONE EUROEPA. La mancata pubblicazione non influisce sullavalidità dell' atto, ma ne impedisce la produzione di effetti obbligatori sino a quando non vengapubblicato. Il regolamento entra 6. IN VIGORE ALLA DATA CHE ESSO STESSO PREVEDE O, INMANCANZA, IL 20° GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE. La 2) DECISIONE è, al pari delregolamento, 1. ATTO OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI. Se designa i destinatari, èobbligatorio soltanto nei confronti di questi. Dal regolamento essa si differenzia per il fatto che

Il più delle volte essa si rivolge a specifici destinatari ed è, dunque, priva di quella portata generale ed astratta che è tipica degli atti legislativi. La decisione corrisponde, in sostanza, all'atto amministrativo dei sistemi giuridici nazionali, in quanto rappresenta lo strumento utilizzato dalle istituzioni quando sono chiamate ad applicare il diritto dell'Unione a singole fattispecie concrete. I destinatari possono essere tanto gli Stati quanto persone fisiche o giuridiche. Talvolta le decisioni non sono indirizzate né a Stati membri né a persone fisiche o giuridiche, ma hanno una valenza generale; in particolare, si tratta di decisioni relative allanomina di persone, al personale delle istituzioni, all'istituzione di comitati, nonché di decisioni relative a Fondi e programmi dell'Unione. La decisione può essere adottata dal Consiglio europeo, dal Consiglio o dalla Commissione. E' prevista l'

impugnabilità da parte dei singoli destinatari. La decisione deve essere notificata ai destinatari e solo datale momento produce i suoi effetti ed è ad essi opponibile. Nella prassi, sono pubblicate le decisioni più rilevanti nella parte II della Gazzetta, relativa agli atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità. In questo caso, la pubblicazione assolve ad una funzione informativa. La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta in relazione al risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Anche la direttiva, come la decisione, non ha portata generale, ma vincola solo lo Stato o gli Stati che ne sono destinatari. La direttiva produce effetti obbligatori. L'elemento qualificante della direttiva è costituito dalla natura dell'obbligo imposto agli Stati, che è un obbligo di risultato. L'obbligo dello Stato

è di adottare tutte le misure necessarie per realizzare il risultato voluto dalladirettiva. In generale, si usa dire che la direttiva si limita a fissare un risultato da raggiungere,ponendosi l' accento sulla discrezionalità lasciata agli Stati quanto al modo e agli strumenti perraggiungerlo.

5. OVE LE MISURE NON RAGGIUNGESSERO GLI SCOPI DEFINITI ENTRO IL TERMINEDEFINITO, LE DIRETTIVE RESTEREBBERO PRIVE DI EFFETTI. Lo Stato membro che incontrassedifficoltà di attuazione tempestiva ha come unico rimedio la richiesta all' istituzione di unaproproga del termine. Circa i DOVERI DEGLI STAT Inel periodo TRA L' ENTRATA IN VIGORE DELLADIRETTIVA E LA SCADENZA DEL TERMINE PER L' ATTUAZIONE, su di essi grava un obbligo distandstill,

6. OBBLIGO DI BUONA FEDE, nel senso che devono astenersi dall' adottare disposizioniche possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva. LaDISCREZIONALITA' quanto alla forma o ai mezzi NON

è ASSOLUTA. L' attuazione deve soddisfarein ogni caso l' esigenza di CHIAREZZA E CERTEZZA delle situazioni giuridiche volute dalla direttiva,affinché i destinatari dei diritti attribuiti dalla direttiva siano in grado di conoscerne la pienaportata e di farli valere dinanzi ai giudici nazionali. Nella prassi, molti sono i casi di direttive chenon lasciano spazio ad alternative quanto ai modi ed ai tempi per realizzare il risultato da esseprescritto. Si parla a tale riguardo, con espressione impropria, di DIRETTIVE DETTAGLIATE OPARTICOLAREGGIATE. Della DIRETTIVA il legislatore comunitario si è avvalso SOPRATTUTTO come7. STRUMENTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI, più rispettoso dellepeculiarità delle singole esperienze giuridiche nazionali. La direttiva va 8. NOTIFICATA AIDESTINATARI, PRODUCEndo i propri EFFETTI OBBLIGATORI A PARTIRE DALLA DATA DELLANOTIFICAZIONE. Vi è la 9. PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE

DIRETTIVE ADOTTATE SECONDO LA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA. In tal caso, come per il regolamento, l' 10. ENTRATA IN VIGORE sarà ALLA DATA STABILITA DALLA DIRETTIVA stessa O, IN MANCANZA, AL 20° GIO

Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
57 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Manulela91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Puoti Paola.