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Funzionamento del Parlamento Europeo
Il Parlamento Europeo delibera a maggioranza dei suffragi espressi. Il quorum è raggiunto quando sono presenti in aula un terzo dei membri. Le delibere si ritengono valide a meno che non venga constatata la mancanza del numero legale. In alcuni casi è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento europeo: - ad es. per l'elezione del Presidente della Commissione; - per l'ammissione di nuovi stati. È richiesta, invece, la maggioranza dei componenti e dei due terzi dei voti espressi: - per l'approvazione della mozione di censura sull'operato della Commissione; - per la constatazione del rischio evidente di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori su cui si fonda l'Unione. È richiesta la maggioranza dei componenti e dei tre quinti dei suffragi espressi: - qualora il Parlamento europeo volesse confermare gli emendamenti al bilancio respinti dal Consiglio. La sede della struttura amministrativa del Parlamento.Il Parlamento europeo è situato a Lussemburgo. Le riunioni delle commissioni si svolgono a Bruxelles e la sessione plenaria mensile si tiene a Strasburgo. Il Parlamento ha poteri di controllo e partecipa al processo di formazione delle norme e all'approvazione del bilancio. Tuttavia, va tenuto presente che tra il Parlamento e la Commissione non c'era mai stato un vero rapporto di fiducia, in quanto i membri della Commissione erano designati dagli Stati membri senza una partecipazione sostanziale del Parlamento. Nella pratica, però, era stato introdotto il voto parlamentare al momento dell'entrata in funzione della Commissione. All'inizio di ogni anno, la Commissione presentava al Parlamento un programma di lavoro, con la possibilità di un dibattito e di una valutazione da parte del Parlamento. Il Trattato di Lisbona ha introdotto significative novità nella procedura di nomina della Commissione.consistente partecipazione del Parlamento. Infatti, il Parlamento:
- elegge il Presidente della Commissione proposto dal Consiglio europeo;
- deve esprimere un "voto di approvazione" del Presidente, dell'Alto rappresentante per gli affari esteri e degli altri Commissari che sono formalmente nominati solo in un momento successivo dal Consiglio europeo.
La Commissione è tenuta a presentare annualmente al Parlamento una relazione generale sull'attività svolta nell'anno precedente, nonché relazioni annuali sull'agricoltura, sulla situazione sociale e sulla politica di concorrenza. In tali occasioni il Parlamento procede al loro esame.
A ciò si aggiungono:
- le interrogazioni del Parlamento o dei suoi membri alla Commissione, ai quali quest'ultima è tenuta a rispondere oralmente o per iscritto;
- la partecipazione dei membri della Commissione o del Consiglio ai lavori delle commissioni parlamentari, che si risolve in
- ha posto il Parlamento sullo stesso piano della Commissione e del Consiglio quanto alla possibilità di adire la Corte di Giustizia sollevando l'azione di annullamento;
- ha introdotto la possibilità anche per il Parlamento europeo
Lisbona ha inserito il Consiglio europeo a pieno titolo tra le istituzioni dell'Unione. Risulta confermato il suo ruolo d'impulso e di definizione degli orientamenti politici generali necessari allo sviluppo dell'Unione europea, rimanendo esclusa la funzione legislativa.
Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri e dal suo presidente e dal presidente della Commissione.
Se l'ordine del giorno lo richiede, ciascun membro del Consiglio europeo può decidere di farsi assistere da un ministro e il Presidente della Commissione da un membro della Commissione.
La prassi è che il Presidente del Parlamento incontri il Consiglio all'inizio di ogni riunione.
Il Consiglio si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente; quest'ultimo può convocare convocazioni straordinarie qualora la situazione lo richieda.
Per quanto riguarda la procedura di voto, il Consiglio europeo si pronuncia per consenso.
salvi i casi in cui i trattai dispongano diversamente. Il Consiglio europeo può deliberare: - a maggioranza qualificata (ad esempio per stabilire l'elenco delle formazioni del Consiglio); - o a maggioranza semplice (in merito a questioni procedurali). Non partecipano alla votazione i Presidenti del Consiglio europeo e della Commissione. Quindi, le principali novità sono: - l'estensione del principio maggioritario anche delle deliberazioni del Consiglio europeo rappresenta una novità importante; - la stabilità attribuita al Presidente, eletto dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata per un periodo di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. Il Presidente: - è investito del compito di presiedere e animare i lavori del Consiglio europeo; - deve assicurare la preparazione e la continuità dei lavori, in cooperazione con il presidente della Commissione; - deve presentare al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni.quanto riguarda le competenze il Consiglio Europeo ha un ruolo d'impulso e di definizione degli orientamenti generali, necessari allo sviluppo dell'Unione europea; e, inoltre viene precisato che non esercita funzioni legislative. Il Consiglio ha una funzione di indirizzo politico nel settore della politica estera e sicurezza comune e nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune; inoltre definisce gli interessi e gli obiettivi strategici dell'azione esterna dell'Unione, nonché le funzioni che hanno implicazioni in materia di sicurezza. Quando il Consiglio europeo delibera all'unanimità, senza la partecipazione del Presidente e del Presidente della Commissione, esso si configura come una riunione di organi degli Stati membri. Il Consiglio europeo opera viceversa come organo di presidenza collegiale quando nomina il proprio Presidente e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. In taleconfigurazione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di Presidente della Commissione. È attribuito al Consiglio europeo il ruolo di garante del rispetto dei principi fondamentali cui sono tenuti gli Stati membri.
4. Il Consiglio
Il Consiglio dell'Unione, ovvero il Consiglio dei Ministri, è composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, scelti nell'ambito dei rispettivi governi, normalmente con il rango di ministri, in funzione della materia trattata. Il Trattato ha inteso consentire agli Stati membri di farsi rappresentare anche da membri di governi regionali.
Il Consiglio è un organo a composizione variabile e si riunisce pertanto in diverse formazioni, cui elenco è adottato a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo ad eccezione delle formazioni affari generali e affari esteri che sono definite dal Trattato.
In particolare, il Consiglio affari generali assicura la coerenza
resentanti delle diverse istituzioni dell'Unione europea.