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DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA NELL'ORD. GIURIDICO ITALIANO

Sappiamo che l'ogc è di nuovo genere nel campo del dirint, caratteristica principale è avere apropri soggetti nn sl Stati ma anche loro cittadini. CG su TCE ha detto "crea non solo obblighireciproci tra Stati, ma ha portato a instaurazione organi con poteri sovrani vs Stati e cittadini". Problema però è che TUE non prevede rif a cittadini, che semmai si sviluppa in virtù dellamediazione normativa dello Stato. Dal punto di vista del dircom, intervento Stato = funzionamento decentrato delle istituzioni, e non è una inidoneità atto (infatti ad es direttiva ha effetti indipendendentemente da adozione attointerno di recepimento, e cmq anche dp che ciò sia avvenuto). CG affermò "OC e OS vivono rapporto di integrazione: oc x sua parzialità si avvale di os x moltiaspetti del suo funzionamento, arrivando a potenziali interferenza econflitto tra rispettive norme. Ma c'è prevalenza dircom, che è da osservare, e Stati non possono far prevalere un loro atto perché in condizione di reciprocità hanno accettato autorità Comunità, e quindi il diritto nato dal Trattato non può trovare limite in ordine interno, se no scosso fondamento giuridico della Comunità" (sent.Costa c. ENEL). Come si vede, Corte si basa non su prevalenza (gerarchica o no), bensì sul fatto che accettazione T implica limitazione dei loro diritti sovrani. Se no atti no effetti giuridici. E giudici non devono applicare norme Stato che, pur non contrastando con dircom, ne impediscono l'applicazione effettiva. COSA DICE LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE? Prospettiva CG ha faticato non poco a farsi strada tra le giurisdizioni degli Stati. Queste cercavano di trovare nell'ordine interno il fondamento dell'applicabilità dircom. Corte Cost pian piano si avvicinò a CG,sconosciuti.concretamente sviluppare questa supremazia. Mentre prima, era previsto nel nostro ordinamento che il giudice (obbligato ad applicare diritto comunitario) in caso di contrasto sollevasse questione di costituzionalità, e quindi per applicare norma comunitaria si doveva attendere pronuncia Corte Costituzionale, in un secondo momento la stessa dovette cedere alle esigenze che la Corte evidenziò, mettendo disapplicazione immediata della norma interna ad opera del giudice, all'occorrenza, di sua iniziativa. GIURISPRUDENZA GRANITAN.170/1984. Comunitaria parte da forza autoapplicativa dell'ordine comunitario che si integra in quello degli Stati. Corte Costituzionale prosegue su questa strada, riferendosi sempre all'art.11. ma questa sentenza è novità perché prevede non la illegittimità costituzionale della norma che contrasta, bensì la sua inapplicabilità al caso di specie. In altre parole, l'art.11 Costituzione è fondamento obbligatorio e coordinamento, ma cessa di essere parametro indiretto di

legittimità costituzionale (a meno che non si tratti di legge che impedisce o pregiudica la perdurante osservanza del Trattato e dei suoi principi, ipotesi certamente diversa rispetto a una incompatibilità tra norma interna e regolamento comunitario o altro atto con efficacia diretta).

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Publisher
A.A. 2012-2013
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'unione europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Mori Paola.