Cinquantaquattresima Lezione
La libera circolazione delle persone: i lavoratori subordinati
Le norme che riguardano la libera circolazione delle persone sono articolate in
due distinte discipline: l’una concernente i lavoratori subordinati; l’altra concernente
le persone fisiche o giuridiche che esercitano un’attività di impresa, ed i lavoratori
autonomi che esercitano un’arte o una libera professione. Tali norme sono state
integrate da direttive che prevedono il soggiorno a favore di categorie estranee alla
nozione di lavoratore dipendente quali ad esempio gli studenti o i pensionati.
Il Trattato istitutivo della Comunità europea riconosce ai cittadini membri il diritto di
spostarsi in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza per svolgere
un’attività di lavoro subordinato e stabilisce la parità di trattamento dei lavoratori
migranti rispetto ai lavoratori nazionali.
Al Consiglio è attribuita la competenza di svolgere l’attività normativa necessaria per
assicurare l’applicazione di questi principi. Le difficoltà che si frappongono alla
completa attuazione di questi principi sono dovute ai controlli effettuati alla frontiera
poiché la soppressione di tali controlli esige l’adozione di misure idonee ad impedire
effetti negativi per l’ordine pubblico e la sicurezza degli Stati membri.
L’art. 39 del Trattato CE prevede espressamente che: “La libera circolazione dei
lavoratori all'interno della Comunità è assicurata. Essa implica l'abolizione di
qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati
membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di
lavoro. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica
sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto: a) di rispondere a offerte di
lavoro effettive, b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati
membri, c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi
un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali, d) di
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rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione
stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato
un impiego. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi
nella pubblica amministrazione.”
Il principio della parità di trattamento tra lavoratori di altri Stati membri e lavoratori
nazionali stabilito dall’art. 39 opera anche nei rapporti tra i privati e vieta non solo le
discriminazioni fondate sulla cittadinanza, ma anche le c.d. discriminazioni indirette
che possono derivare da normative nazionali che determinano un trattamento meno
favorevole per il lavoratore migrante rispetto al lavoratore nazionale.
L’art. 40 del Trattato CE impone al Consigli l’obbligo di attuare la libera circolazione
dei lavoratori. A questo scopo, esso ha adottato il regolamento n. 1621 del 1968,
relativo sia all’accesso al lavoro che al trattamento dei lavoratori migranti, e due
direttive riguardanti rispettivamente la soppressione delle restrizioni all’ingresso e al
soggiorno dei lavoratori e il diritto del lavoratore a trattenersi nello Stato nel quale ha
esercitato la propria attività.
Le disposizioni sulla libera circolazione dei lavoratori contenute nel Trattato CE
(att.39 - 42) si applicano senza ragionevole dubbio soltanto ai cittadini degli Stati
membri.
La Corte di giustizia ha stabilito che le disposizioni sulla libera circolazione dei
lavoratori non possono essere fatte valere da un cittadino di uno Stato membro se
questi non si sia mai avvalso del diritto della libera circolazione all’interno della
comunità. Le stesse disposizioni, invece, possono essere fatte valere da un lavoratore
nei confronti dello Stato membro cui è cittadino qualora abbia risieduto e abbi svolto
attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro. La Corte di giustizia non ha
però chiarito se per beneficiare delle norme comunitarie occorre che l’attività
lavorativa sia stata esercitata per un certo periodo di tempo. In alcuni recenti pareri la
Corte ha, però, ritenuto che un’attività lavorativa esercitata per un tempo determinato
in 2 mesi e mezzo già attribuisce ad un cittadino di uno Stato membro la qualifica di
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lavoratore e che le norme comunitarie si applicano anche al cittadino dell’Unione che
ha svolto un periodo di formazione in uno Stato membro diverso da quello di origine.
Quanto alla nozione di lavoratore subordinato la Corte di giustizia ha ritenuto
che questa deve essere definita sulla base di criteri propri del diritto comunitario e
non sulla base che questo termine ha nei diversi Stati membri. La Corte ha precisato
che ai fini dell’applicazione dell’art. 39 del Trattato si è in presenza di lavoro
subordinato quando una persona compie, per un certo tempo a favore di un’altra
persona e sotto la direzione di questa, prestazioni in corrispettivo delle quali le spetta
una retribuzione. Non possono essere considerate, ai sensi del trattato, le occupazioni
che non costituiscono attività economiche reali ed effettive. Anche il lavoro a tempo
parziale rientra nell’applicazione delle norme del trattato a meno che non si tratti di
attività talmente ridotte da poter essere definite marginali o accessorie ad un’attività
lavorativa vera e propria. La Corte ha escluso che possono rientrare nella definizione
di lavoro subordinato le attività lavorative che rientrano in un metodo di
reinserimento sociale. Di recente la Corte ha precisato che anche un cittadino di uno
Stato membro che si reca in un altro Stato membro al fine di ricercare un’attività
lavorativa rientra nella nozione di lavoratore, ma egli potrà beneficiare del principio
della parità di trattamento solo per l’accesso al lavoro e finché non avrà iniziato a
svolgere un lavoro non avrà diritto agli stessi vantaggi del lavoratore nazionale.
A seguito poi della sentenza Bosman sono considerati lavoratori subordinati anche gli
sportivi professionisti. Anch’essi quindi devono godere dei vantaggi del diritto
comunitario.
Per quanto concerne la libertà di stabilimento e di prestazione di servizio queste
riguardano le attività professionali e imprenditoriali indipendenti.
In questo ambito, la libera circolazione delle persone implica che coloro i quali
desiderano prestare un servizio o stabilirsi in un qualsiasi Stato membro per
esercitarvi la propria attività possono farlo alle stesse condizioni dei cittadini dello
Stato membro in questione. Cinquantaquattresima Lezione
La libertà di stabilimento è regolata dagli articoli 43-48 e il diritto di prestare
liberamente i servizi dagli articoli 49 -55 del Trattato CE. Le disposizioni relative allo
stabilimento ed ai servizi sono molto simili e presentano affinità con quelle relative al
libero scambio dei lavoratori. Anche in questo campo sono ammesse deroghe dovute
a motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica.
Cenni sulle organizzazioni internazionali nate nell’immediato
dopoguerra. OECE, NATO, UEO, CED, Consiglio d’Europa, CED. La CECA.
La CEE l’Euratom.
L’idea di un Europa unita affonda le sue radici in tempi assai remoti. In ogni
tempo vi sono stati filosofi che hanno prospettato l’idea di uno Stato europeo. Nel
ventunesimo secolo la prima proposta politica concreta è dovuta al Ministro degli
esteri francese, Aristide B , il quale, nel 1930, presentò all’Assemblea della
RIAND
Società delle Nazioni un progetto di organizzazione di un sistema di unione federale
europea. Il progetto B costituisce il primo precedente dell’idea di un mercato
RIAND
comune europeo.
Nello stesso periodo il conte C -K fondava il movimento
OUDENHOVE ALERGI
paneuropeo il quale tendeva a creare gli Stati Uniti d’Europa sul modello degli Stati
Uniti d’America.
Solo dopo la fine della seconda guerra mondiale, però, si creano i presupposti
storici e politici che portano all’istituzione delle prime organizzazioni europee che nel
corso degli anni hanno determinato la nascita dell’attuale Unione europea.
La prima forma di organizzazione può essere fatta risalire al 1947, data in cui il
segretario generale George M stabilì un programma di aiuti per favorire ed
ARSHALL
incentivare la ricostruzione degli Stati europei sconvolti dalla seconda guerra
mondiale. Il piano Marshall, infatti, prevedeva la gestione in forma coordinata ed
organizzata degli incentivi americani attraverso la costituzione di un organismo
delegato alla ripartizione degli aiuti il c.d. O.E.C.E. (Organizzazione Europea per la
Cooperazione economica) Cinquantaquattresima Lezione
In risposta all’istituzione dell’O.E.C.E., gli stati socialisti dell’Europa orientale
davano vita ad una propria organizzazione per la cooperazione economica, il
COMECON (Consiglio di aiuto economico reciproco).
Nel 1949, i paesi dell’Europa occidentale si organizzarono anche sul piano
militare con l’istituzione della NATO (Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del
Nord) che, pur non essendo limitata ai soli Stati europei (ne fanno parte anche gli
USA e il Canada), rappresenta la prima forma di integrazione a livello strategico-
militare e quindi politico dell’occidente europeo.
Sempre nello stesso anno venne istituito il CONSIGLIO D’EUROPA con lo
scopo di favorire una più stretta collaborazione tra gli stati membri al fine di
salvaguardare gli ideali politici e di libertà che costituiscono un comune patrimonio
di civiltà e democrazia. Esso si propone di raggiungere tali scopi favorendo la
conclusione di accordi nel campo economico-sociale, culturale, scientifico, giuridico
amministrativo, nonché vigilando sulla tutela dei Diritti dell’uomo e sui
riconoscimenti delle Libertà fondamentali.
Fra gli accordi più importanti fino ad oggi promossi dal Consiglio d’Europa va
segnalata la Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali del 1950 che, con i suoi diversi protocolli, ha dato vita ad un vasto
sistema di protezione dei diritti dell’uomo, tutelati anche da un apposito organo
giurisdizionale: la Corte europea dei diritti dell’uomo.
Il 9 maggio 1950 il Ministro degli esteri francese Robert Schuman rendeva
pubblica una dichiarazione con la quale proponeva di “mettere l’intera produzione
francese e tedesca del carbone e dell’acciaio sotto una comune Alta autorità, nel
quadro di un’organizzazione alla quale possono aderire gli altri Paesi europei”. Il
piano Schuman aveva come obiettivo la formazione di un’unione economica tra gli
Stati europei.
La proposta francese è di notevole importanza perché non si limitava ad un semplice
accordo di produzione commerciale tra due Stati ma tendeva a realizzare
un’organizzazione del tutto originale. Cinquantaquattresima Lezione
Per capire a pieno il senso di tale proposta, infatti, si deve ricordare l’importanza
politica dei ricchi giacimenti di carbone ed acciaio della Ruhr e della Saar che in
passato erano stati spesso motivo di guerre tra la Francia e la Germania. Inoltre, alla
fine della seconda guerra mondiale, si voleva evitare di commettere l’errore, già
commesso alla fine del primo conflitto mondiale, di un nuovo isolamento della
Germania, anche al fine di contrastare l’affermarsi del blocco sovietico nell’Europa
centro-orientale.
La novità più importante della proposta Schuman consisteva nel dover cedere
una parte di sovranità dello Stato, anche se in un settore limitato, ad un altro
organismo, che avrebbe gestito in modo autonomo la politica comune nel settore.
La favorevole accoglienza alla proposta Schuman, che nel frattempo aveva
ricevuto anche l’adesione dell’Italia, del Belgio, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi,
portò il 18 gennaio 1951, a Parigi, alla firma del Trattato istitutivo della Comunità
europea del carbone e dell’acciaio (CECA). Tale Trattato entrò in vigore il 23 luglio
1952. Vennero in tal modo gettate le basi dell’Europa comunitaria, intesa come
aggregazione associativa tra Stati con possibilità di espansione, di potenziamento, di
stabilizzazione e, nel tempo, di integrazione con vincoli sempre più stretti.
L’istituzione della CECA faceva sì che ciascuno degli Stati aderenti delegasse
limitati settori di sovranità, quello della produzione carbo-siderurgica, conservando
peraltro inalterate le proprie prerogative in altri settori.
Di qui la sua configurazione come struttura dotata di propri poteri e di una
propria Assemblea munita di poteri consultivi e di controllo politico, decisamente più
consistenti di quelli accordati agli organi del Consiglio d’Europa.
All’Alta autorità era affidato non solo il potere esecutivo, ma anche il potere
normativo nei confronti degli Stati membri, delle imprese e delle associazioni di
imprese di produzione e di distribuzione di prodotti carbosiderurgici.
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Al Consiglio dei Ministri, composto dai rappresentanti dei governi di ciascuno
Stato membro, spettavano compiti consultivi. Esso esprimeva, infatti, pareri
vincolanti sulle proposte avanzate dall’Alta autorità.
Alla Corte di giustizia veniva assegnato il potere giurisdizionale, con il
compito specifico di interpretare e di vigilare sulla corretta applicazione delle norme
del diritto comunitario contenute nel Trattato istitutivo della CECA.
Nel 1956 i ministri degli esteri dei sei paesi membri della CECA proponevano
l’istituzione di una Comunità Economica Europea al fine di realizzare l’unione
economica dell’Europa mediante la creazione di un mercato comune in cui avrebbero
avuto libera circolazione i vari fattori della produzione (lavoro, capitali, merci e
servizi). Il 25 marzo del 1957 si giunse alla firma, a Roma, dei Trattati istitutivi della
Comunità Economica Europea (CEE) e della Comunità Europea per l’Energia
Atomica (EURATOM).
Le libertà fondamentali, circolazione persone, merci, servizi e capitali.
Libera concorrenza. Cenni sulle istituzioni comunitarie. Cenni sul
principio di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità.
Mentre il Trattato CECA prevedeva l’instaurazione di un area di libero
scambio limitatamente al settore del carbone e dell’acciaio, i Trattati CEE ed
Euratom gettavano le basi per la creazione di un’unione doganale, che implicava
anche l’adozione di una tariffa doganale comune nei confronti dei paesi terzi.
L’obiettivo dell’instaurazione dell’unione doganale fu raggiunto nel 1968 con la
fissazione di una tariffa doganale comune.
I Trattati di Roma furono approvati dai Parlamenti nazionali dei sei Paesi
firmatari con larghe maggioranze, tuttavia, si evitò di prevedere l’immediata
instaurazione del mercato comune e si optò per una realizzazione graduale dello
stesso. Cinquantaquattresima Lezione
Venne previsto un periodo transitorio, suddiviso in tre tappe, ciascuna della
durata di quattro anni, nel corso delle quali l’integrazione economica si sarebbe
attuata progressivamente. Inizialmente si iniziò con l’adozione di misure economiche,
finanziarie e monetarie necessarie a ravvicinare le legislazioni dei vari Stati al fine di
fronteggiare la nuova realtà del mercato comune.
Nel 1960 un gruppo di sette paesi guidati dalla Gran Bretagna si organizzò
nell’EFTA (European Free Trade Association), che prevedeva un area di libero
scambio limitata ai prodotti industriali. L’adesione all’EFTA permetteva alla Gran
Bretagna di mantenere la sua posizione di privilegio negli scambi commerciali con il
Commonwealth in una misura che non sarebbe stata possibile qualora fosse entrata a
far parte della Comunità Economica Europea. Nonostante ciò il Governo inglese,
proprio in quegli anni, cominciò a rivedere la sua politica nei confronti dell’adesione
alla CEE e nel 1961 presentò la sua proposta di adesione alla Comunità. Tale
richiesta si scontrò, però, con la forte opposizione del Governo francese.
Nel 1965 scoppiò una forte crisi nel processo dei lavori della Comunità
europea. Tale crisi fu generata dalla proposta da parte della Commissione di un
bilancio autonomo della Comunità ed di un rafforzamento dei poteri del Parlamento
europeo. La Francia oppose un netto rifiuto alle proposte della Commissione e
inaugurò la c.d. politica della sedia vuota, ossia l’assenza e il boicottaggio di tutte le
sedute degli organi comunitari, con conseguente arresto dell’attività della Comunità.
A seguito del parziale insuccesso elettorale di De Goulle e degli scarsi risultati
ottenuti dalla politica di chiusura del Governo francese la situazione si sbloccò il 29
gennaio del 1966 con l’incontro di Lussemburgo in cui i Ministri degli esteri dei sei
Paesi riuscirono a raggiungere un intesa che pose fine alla crisi.
In tale sede si decise che il principio dell’unanimità avrebbe sostituito il criterio
del voto a maggioranza in seno al Consiglio solo nel caso in cui gli Stati avessero
dovuto decidere su interessi molto importanti anche solo per uno degli Stati membri.
È importante sottolineare che si evitò di specificare chiaramente quali interessi
nazionali potevano essere definiti come “molto importanti”.
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I principi di sussidiarietà e proporzionalità
Nell’ambito dei principi evocati, particolare rilievo assume il principio di
sussidiarietà, già contenuto nell’Atto Unico, sol
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