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Poteri e competenze della Commissione Europea

Il presidente della Commissione europea è eletto dal Parlamento il quale decide sul candidato proposto dal Consiglio. Per quanto concerne i poteri della Commissione bisogna dire che principalmente essa non dispone di un vero e proprio potere decisionale autonomo, se non nelle poche ipotesi in cui il trattato glielo attribuisce direttamente. La Commissione dispone, invece, del potere di proposta che le spetta in via esclusiva e che rappresenta la condizione affinché il Consiglio possa emanare atti vincolanti. La Commissione esercita anche una funzione di vigilanza dei Trattati. Essa in particolare esercita tale potere di controllo attraverso: - il diritto di iniziare una procedura giudiziaria contro uno Stato ritenuto colpevole di violazione del Trattato; - il diritto di ottenere dagli Stati tutte le informazioni necessarie per procedere alle verifiche; - il diritto di adottare ammende e penalità in caso di violazione del Trattato.

Trattato.

Nella sua funzione esecutiva la Commissione emana atti di esecuzione (sia nel senso di fissare le modalità di esecuzione di un regolamento, sia nel senso di emanare veri e propri regolamenti necessari per l'esecuzione di altri regolamenti) e divigilanza sull'osservanza del Trattato.

La Commissione ha il potere di gestire gli stanziamenti destinati agli interventi pubblici delle Comunità, nonché i grandi fondi comunitari quali il Fondo sociale europeo, Il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, il Fondo europeo di sviluppo, ecc.

La Commissione detiene un potere quasi esclusivo di rappresentanza della Comunità per tutti gli atti compiuti nell'ambito del diritto interno. Infine, la Commissione rappresenta anche all'estero la Comunità, infatti, spetta ad essa tutta la fase di negoziazione degli accordi, sebbene la conclusione degli stessi spetti al Consiglio, ed è sempre alla Commissione.

che spetta esercitare le relazioni internazionali e i rapporti con le organizzazioni internazionali. Il Consiglio, compiti e procedure di voto: maggioranza semplice, unanimità e ponderazione del voto. Il Consiglio è l'organo decisionale della comunità, pur condividendo gran parte dei poteri normativi con il Parlamento europeo. Esso provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri e dispone di un potere di decisione. Il Consiglio è un istituzione composta da Stati, titolare del seggio è infatti lo Stato membro della comunità, che designa il proprio rappresentante scegliendolo tra coloro che compongono il governo nazionale (ministri e sottosegretari). I rappresentanti degli Stati in seno al Consiglio non devono necessariamente rivestire la qualifica di ministri, ma è essenziale che facciano parte della compagine governativa (es. sottosegretari) e che siano abilitati ad impegnare il proprio governo. Il consiglio

è presieduto a turno, per 6 mesi, da ciascuno dei paesi membri seguendo l’ordine stabilito dal Consiglio stesso con votazione che richiede l’unanimità dei suoi componenti.

Il paese che a turno presiede il Consiglio dell’Unione: rappresenta il Consiglio; convoca il consiglio di propria iniziativa o su formale richiesta da parte di un altro Stato membro o della Commissione; risponde alle interrogazioni del Parlamento; cura le relazioni internazionali della Comunità.

In base ai Trattati e alle loro successive modifiche ed integrazioni il Consiglio prende le proprie decisioni mediante tre sistemi di votazioni.

  1. Il Consiglio vota all’unanimità solo quando decide su alcune materie quali l’armonizzazione fiscale e il riavvicinamento delle legislazioni nazionali. La regola dell’unanimità si estende anche alla politica estera e di sicurezza comune, alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia

1. Le astensioni dei membri presenti non ostano all'adozione delle deliberazioni per le quali è richiesta l'unanimità, per cui "unanimità" significa assenza di voti negativi e non convergenza di voti tutti positivi.

2. Il Consiglio vota a maggioranza semplice se non è altrimenti indicato dal TCE, ma in realtà le materie in cui il Consiglio può votare a maggioranza semplice sono estremamente limitate, in quanto il trattato prevede quasi sempre procedure diverse e in particolare quella a maggioranza qualificata.

3. La votazione a maggioranza qualificata si caratterizza dalla necessità del raggiungimento di un certo numero di voti per l'adozione di un atto. I voti di ciascuno Stato membro non hanno uguale peso perché le votazioni avvengono con il sistema del voto ponderato, che attribuisce un valore diverso a ciascuno Stato a seconda della sua importanza demografica e politica all'interno della.

Comunità. Tale sistema di voto ponderato ha generato diversi contrasti ai quali ha, almeno in parte, posto rimedio il Trattato di Nizza introducendo dei meccanismi specifici (le reti di sicurezza).

La prima rete di sicurezza è data dalla necessità di ottenere comunque il voto favorevole della maggioranza degli Stati membri, è infatti previsto che le deliberazioni per le quali è necessaria la proposta della Commissione sono valide solo se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri; negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno 2/3 dei membri.

La seconda rete di sicurezza è la c.d. verifica demografica la quale impone al Consiglio di adottare un atto soltanto se vi è il sostegno di un numero di Stati che rappresenti almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione.

Al Consiglio è attribuito un

Il potere decisionale vero e proprio del Consiglio consiste nella manifestazione definitiva dell'attività normativa della Comunità. Il potere decisionale del Consiglio è subordinato alle condizioni poste dai trattati: ciò significa che il Consiglio può adottare quei provvedimenti (regolamenti, direttive e decisioni) che sono, materia per materia, previsti dal trattato. Oltre che nell'emanazione degli atti normativi, il potere decisionale del Consiglio si manifesta nella formazione e approvazione dei bilanci. Altra importante funzione del Consiglio è quella di concludere, per conto della comunità, accordi con Stati terzi dopo la chiusura dei negoziati condotti dalla Commissione. Infine, al Consiglio spetta una competenza generale a promuovere ricorsi davanti alla Corte di giustizia della Comunità.

Il COREPER è responsabile dell'enorme mole di lavoro comunitario e dell'esigenza di un

Il costante rapporto tra il Consiglio e la Commissione ha determinato l'istituzione dei Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (COREPER), costituito dalle rappresentanze diplomatiche presso le Comunità. Il COREPER è responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che il consiglio gli assegna. Il COREPER è solitamente la sede in cui si svolgono i negoziati tra gli Stati membri e dove spesso vengono raggiunte soluzioni di compromesso tra i diversi interessi nazionali che agevolano l'opera del Consiglio.

La Corte dei conti

Il primo paragrafo dell'art. 269 TCE stabilisce che "il bilancio delle Comunità è finanziato integralmente tramite risorse proprie". Vige perciò il principio di autonomia finanziaria il quale presenta due aspetti principali: 1° il diritto delle Comunità di disporre di risorse proprie (principio di autonomia di finanziamento),

2° il diritto delle stesse di regolarne il gettito per finanziare integralmente il loro bilancio (principio di autonomia di bilancio). Il Trattato di Bruxelles nel 1975 ha istituito un organo di controllo sull'agestione finanziaria della Comunità, la Corte dei conti. L'art. 7 del Trattato di Maastricht ha, in seguito, elevato la Corte al rango di istituzione comunitaria. La Corte dei conti è composta da un cittadino per ciascuno Stato membro, scelti tra personalità che fanno parte o che hanno fatto parte, nei rispettivi Paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono inoltre offrire tutte le garanzie di indipendenza. Sono nominati per 6 anni dal Consiglio, con deliberazione a maggioranza previa consultazione del Parlamento, conformemente alle proposte di ciascuno Stato. Il loro mandato è rinnovabile. Il Presidente viene designato tra i membri della Corte e resta in carica per tre anni. Il suomandato è rinnovabile. Il regolamento interno fissa le funzioni del Presidente che sono quelle di convocare e presiedere le riunioni collegiali e assicurare il regolare svolgimento di dibattiti; svolgere l'esecuzione delle decisioni della Corte e sovrintendere alla buona gestione della attività della Corte e dei suoi servizi; rappresentare la Corte nelle relazioni con l'estero; designare l'agente incaricato di rappresentare la Corte in tutte le procedure contenziose in cui la Corte sia implicata. La Corte è investita di una competenza di controllo esterno del bilancio generale della Comunità. A tale fine esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunità a meno che l'Atto costitutivo non escluda espressamente tale esame. Il controllo verte sulla legittimità, sulla regolarità delle entrate e delle spese oltre che sulla corretta gestione finanziaria. Una volta effettuato il controllo, lamo consultivo dell'Unione Europea. È composto da rappresentanti delle organizzazioni economiche, sociali e professionali dei paesi membri dell'UE. Il suo compito principale è quello di fornire pareri consultivi sulle proposte legislative dell'UE, al fine di garantire che siano prese in considerazione le opinioni e gli interessi delle parti interessate. Il Comitato economico e sociale può anche essere consultato su questioni di politica economica e sociale più ampie, al di fuori del processo legislativo. I suoi pareri sono presentati alle Istituzioni dell'UE, come la Commissione europea, il Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo. I pareri del Comitato economico e sociale non sono vincolanti, ma sono considerati importanti contributi al processo decisionale dell'UE. Il Comitato svolge un ruolo importante nel garantire la partecipazione democratica e la rappresentanza degli interessi delle parti interessate nell'UE. Il Comitato economico e sociale svolge anche altre attività, come l'organizzazione di conferenze e seminari per promuovere il dialogo tra le parti interessate e la pubblicazione di studi e rapporti sulle questioni economiche e sociali dell'UE. In conclusione, sia la Corte dei conti che il Comitato economico e sociale svolgono un ruolo importante nel processo decisionale dell'UE, fornendo pareri e osservazioni su questioni finanziarie, contabili ed economiche.
Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
153 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nadia_87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Tosato Gianluigi.