Diritto dell'Unione Europea
Generalità
Organizzazione internazionale
Associazioni di Stati, dotate di personalità giuridica, che perseguono un interesse comune a mezzo di organi specifici. Hanno natura convenzionale in quanto la loro istituzione è prevista da un trattato istitutivo. Nel trattato istitutivo sono delineati gli scopi, le norme relative allo status di membro, la struttura e le competenze dell’organizzazione.
Possono avere carattere politico, militare, tecnico, umanitario o avere portata generale come l’ONU. La struttura varia in relazione ai fini dell’organizzazione; deve essere presente almeno un organo (Assemblea) in cui sono rappresentati tutti gli Stati e dove essi hanno un uguale peso. In genere poi è presente un organo individuale, imparziale che rappresenta l’organizzazione (segretariato) e un organo permanente, esecutivo a composizione ristretta dove si coglie una certa ponderazione dell’influenza degli Stati. Ogni organizzazione internazionale possiede i mezzi per orientare gli Stati membri in relazione al raggiungimento dei suoi scopi.
- Un’attività documentativa e di studio volta alla redazione di programmi;
- Un’attività di redazione e di preparazione di modelli di convenzioni multilaterali;
- Emanano atti di rado vincolanti per gli Stati membri (delibere, risoluzioni, raccomandazioni etc.).
Quest’ultima caratteristica rappresenta il tratto distintivo tra un’organizzazione internazionale e un’organizzazione sovranazionale, come le Comunità europee.
Organizzazione sovranazionale
Unioni di Stati fornite di organi legittimati ad emanare provvedimenti di carattere generale o individuale (ordini e sanzioni) che non hanno necessità di essere recepiti dai singoli Stati partecipanti, ma che entrano a far parte direttamente nell’ordinamento nazionale dei vari Stati. Rispetto alle organizzazioni di semplice cooperazione, gli Stati membri limitano la propria sovranità, attribuendo alle istituzioni dell’organizzazione il potere di prendere decisioni vincolanti per tutti gli Stati, riconoscendo diretta applicabilità al diritto emanato dall’organizzazione e conferendo completa autonomia dai governi nazionali ad alcuni organi decisionali.
Proprio per questa autolimitazione della propria sovranità, le singole carte costituzionali hanno spesso previsto norme tese ad individuare gli scopi e le modalità di azione delle organizzazioni internazionali cui gli Stati possono trasferire poteri e funzioni. In ambito comunitario, il modello internazionale e quello sovranazionale coesistono. Il complesso assetto istituzionale creato con il Trattato di Maastricht, fondato sui cosiddetti tre pilastri, prevede infatti una collaborazione:
- Realizzata nell’ambito delle tre Comunità esistenti prima del Trattato di Maastricht, che esplicitamente richiama un modello di integrazione sovranazionale;
- Realizzata nell’ambito della PESC e della CGAI alle quali si applica il classico metodo della cooperazione intergovernativa tra gli Stati.
Principio della cooperazione rafforzata
Consente agli Stati membri che intendono perseguire determinate politiche comuni, di procedere anche in assenza della volontà di tutti i membri, istituzionalizzata con il Trattato di Amsterdam, con l’inserimento del nuovo Titolo VII del Trattato sull’Unione europea. Le prime esperienze di cooperazione al di fuori del quadro comunitario si sono avute nell’ambito della libera circolazione delle persone, con la firma della convenzione di Schengen e dell’unione economica e monetaria.
La cooperazione rafforzata deve rispettare una serie di condizioni:
- Promuovere gli obiettivi dell’Unione e proteggere i suoi interessi;
- Rispettare i principi dei trattati e il contesto istituzionale unico dell’Unione;
- Perseguire obiettivi che non è possibile realizzare utilizzando le procedure comunitarie;
- Riguardare almeno la maggioranza degli Stati membri;
- Non pregiudicare le competenze, i diritti, gli obblighi e gli interessi degli Stati membri non partecipanti;
- Essere aperta agli Stati membri non partecipanti, qualora questi ultimi intendano aderirvi;
- Rispettare le specifiche norme riguardanti i singoli pilastri dell’Unione europea.
Europa a più velocità
Particolare tipologia di integrazione in base alla quale alcuni obiettivi comunitari possono essere raggiunti soltanto se un gruppo di Stati membri procede più speditamente verso alcune forme di integrazione, rimandando ad un momento futuro l’aggancio da parte degli altri Stati. Il concetto di Europa a più velocità risale ai primi anni ’70, quando l’istituzione del serpente monetario evidenziò le difficoltà di alcuni Stati a rispettare gli impegni che il meccanismo richiedeva.
Comunità Europea
Trattato di Roma 25 marzo 1957 Nuova denominazione assunta dalla Comunità Economica Europea con l’entrata in vigore del Trattato sull’Unione Europea (Trattato di Maastricht). Istituita con il Trattato di Roma da parte dei sei paesi già membri della CECA. Istituzioni principali: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea, Commissione delle Comunità europee, Corte di Giustizia delle Comunità europee e Corte dei Conti delle Comunità europee.
Obiettivo principale degli Stati fondatori era quello di operare in vista dell’unione economica dell’Europa mediante la creazione di un mercato comune dove avrebbero avuto libera circolazione i fattori di produzione. L’approdo ad un mercato unico presupponeva però la creazione di un’unione doganale tra gli Stati membri, unione che fu realizzata nel 1968 con l’instaurazione di una tariffa doganale comune.
L’impulso decisivo venne dalla Commissione presieduta da Jacques Delors, che nel giugno 1985 presentò un Libro bianco sul completamento del mercato interno, in cui venivano analizzati tutti gli ostacoli che si frapponevano ad una completa realizzazione dell’unione economica tra gli Stati della Comunità e si avanzavano proposte volte a superare tali difficoltà. I problemi e le soluzioni individuate nel Libro Bianco costituirono la base della Conferenza intergovernativa (Lussemburgo 1985) dove furono gettate le basi per il rilancio del processo di integrazione europea.
I lavori della Conferenza ebbero termine (Bruxelles 1986) con l’adozione dell’Atto Unico Europeo, entrato in vigore nel 1987 a seguito della ratifica dei Parlamenti degli Stati membri. L’obiettivo più importante dell’Atto Unico era la realizzazione entro il 1992 del mercato interno.
La firma del Trattato di Maastricht, muove il processo di integrazione della Comunità: periodicamente vengono fissate delle scadenze, raggiunte le quali, si passa ad una nuova fase di collaborazione e vengono delineati nuovi e più ambiziosi traguardi. Il Trattato di Maastricht porterà ad una completa unione economica e monetaria entro la fine del secolo.
2007 Trattato di Lisbona
I suoi obiettivi principali consistono nel rendere l’UE più democratica al fine di soddisfare le aspettative dei cittadini europei in termini di alti livelli di affidabilità, apertura, trasparenza e partecipazione, nonché al fine di rendere l’UE più efficiente e in grado di far fronte alle sfide globali odierne quali il cambiamento climatico, la sicurezza e lo sviluppo sostenibile. L’accordo sul Trattato di Lisbona fa seguito alla discussione su una costituzione.
2001 Trattato di Nizza
Si è occupato fondamentalmente delle riforme istituzionali necessarie per garantire il buon funzionamento delle istituzioni una volta effettuato l’allargamento a 25 Stati membri nel 2004 e a 27 nel 2007. Il precedente trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea sono stati unificati in una versione consolidata.
1997 Trattato di Amsterdam
Novità introdotte:
- L’impegno per un più alto livello occupazionale;
- Un capitolo dedicato alla politica sociale,
- Politica dell’ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori.
- Comunitarizzazione di materie in precedenza di ambito intergovernativo (rilascio di visti, concessione di asilo, azione comune in materia di immigrazione, cooperazione doganale, cooperazione giudiziaria in materia civile e più in generale tutte le questioni attinenti alla libera circolazione delle persone)
- Istituzionalizzazione della cooperazione rafforzata (Principio della cooperazione rafforzata).
1992 Trattato sull’Unione europea firmato a Maastricht
Ha cambiato la denominazione della “Comunità economica europea” in “Comunità europea”. Ha inoltre introdotto nuove forme di cooperazione tra i governi degli Stati membri, ad esempio nel settore della difesa e in quello della “giustizia e affari interni”. Aggiungendo questa cooperazione intergovernativa al sistema già esistente della “Comunità”, il trattato di Maastricht ha creato una nuova struttura a tre “pilastri”, che è sia politica che economica: si tratta dell’Unione europea.
Il Trattato di Maastricht è il risultato di lunghi e laboriosi negoziati finalizzati al completamento del mercato interno e all’individuazione delle future tappe dell’integrazione comunitaria. Il processo di ratifica del Trattato sull’Unione è stato particolarmente travagliato, in Francia, in Danimarca, in Gran Bretagna, in Germania. La portata estremamente innovativa di questo trattato risiede principalmente nella nuova struttura a tempi dell’Unione europea, composta da tre pilastri: la dimensione comunitaria, la politica estera e di sicurezza comune e la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni.
Allo stesso trattato sono aggiunti vari protocolli e dichiarazioni, tra cui spiccano i due Protocolli che definiscono lo statuto del Sistema europeo delle Banche centrali (SEBC), dell’Istituto monetario europeo (IME) e della Banca centrale europea (BCE). In particolare il trattato è articolato nelle seguenti sezioni:
- Disposizioni comuni. Definisce le linee guida che ispirano l’azione comunitaria, il cui compito è quello di organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri ed i loro popoli;
- Modifiche al Trattato CEE. Questa sezione rappresenta la parte più innovativa, sostituisce l’espressione “Comunità Economica Europea” con “Comunità Europea”. La modifica è un evidente segnale della volontà di non limitare più l’azione della Comunità alle sole relazioni economiche ma di estenderla anche ad altri campi finora considerati di esclusiva competenza degli Stati membri.
Principi fondamentali di questa parte del trattato sono:
- L’instaurazione di una unione economica e monetaria;
- L’istituzione di una cittadinanza europea;
- L’affermazione del principio di sussidiarietà;
- L’ampliamento delle politiche comunitarie (industria, sanità pubblica, educazione e cultura);
- Ampliamento delle funzioni del Parlamento europeo;
- Modifiche ai Trattati CECA ed Euratom (titoli III e IV);
- Disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune;
- Disposizioni relative alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale;
- Disposizioni su una cooperazione rafforzata;
1986 Atto unico europeo
Insieme di disposizioni che modificano e completano i tre trattati istitutivi delle Comunità europee con gli strumenti necessari per l’attuazione del Libro Bianco sul completamento del mercato interno. L’obiettivo più importante era la realizzazione entro il 31 dicembre 1992 del mercato interno.
Nell’Atto unico, oltre alla creazione del mercato interno sono previsti:
- Coesione economica più stretta tra le regioni europee e una riduzione delle disparità regionali;
- Il miglioramento della politica sociale;
- Il rafforzamento della cooperazione monetaria;
- L’introduzione di norme in materia di tutela dell’ambiente e di ricerca scientifica e tecnologica.
- L’introduzione di una procedura di cooperazione tra la Commissione, il Parlamento e il Consiglio;
- L’istituzionalizzazione del Consiglio europeo;
- La creazione di un Tribunale di primo grado che ha affiancato la Corte di Giustizia.
1985 Libro bianco sul completamento del mercato interno
Conteneva le linee del rafforzamento dell’integrazione economica, attraverso l’instaurazione del mercato interno. Enunciava le misure necessarie per completare il mercato interno, eliminando barriere fisiche, tecniche e fiscali tra i paesi comunitari. Presentava tre aspetti principali: in primo luogo era necessario integrare i mercati nazionali; in secondo luogo garantire che fosse un mercato in espansione; infine assicurarsi che questo mercato fosse sufficientemente flessibile per canalizzare in modo adeguato le risorse, umane, materiali e finanziarie.
Gli obiettivi e le scadenze del libro bianco sono poi state confermate dall’Atto Unico europeo.
1970 Trattato di Lussemburgo
Con il quale si ampliavano i poteri del Parlamento europeo sul bilancio comunitario era il risultato del superamento di profonde crisi politiche scoppiate tra gli Stati membri a partire dal 1965 quando, per la prima volta, la Commissione europea propose l’istituzione di un bilancio autonomo.
1957 Trattato di Roma
Istituisce la Comunità economica europea (CEE), è stato firmato contemporaneamente al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom). Si fa pertanto riferimento ai due trattati come ai trattati di Roma.
1951 Trattato di Parigi sulla Comunità europea del carbone e dell’acciaio
Istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), firmato a Parigi è giunto a scadenza il 2002. I sei Stati firmatari del trattato erano la Francia, la Germania, l’Italia, il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo.
Libro verde
Documento pubblicato dalla Commissione allo scopo di avviare il processo di consultazione su specifici argomenti nell’ambito della Comunità. Alla pubblicazione del libro verde segue spesso quella di un libro bianco in cui le consultazioni effettuate si traducono in concrete proposte d’azione.
Libro bianco
Si tratta di documenti elaborati dalla Commissione europea nei quali sono presentate proposte ufficiali in settori specifici e vengono individuate le azioni necessarie per darvi seguito.
Unione Europea
Organizzazione istituita con il Trattato di Maastricht che si fonda sulle tre Comunità europee integrate da una politica estera e di sicurezza comune (PESC) e da una politica di cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (CGAI). Come si evince dall’articolo 1 del Trattato di Maastricht, l’Unione europea non si sostituisce alle tre Comunità esistenti né tantomeno rappresenta una quarta organizzazione che va ad aggiungersi a quelle esistenti. Il Trattato non fa riferimento ad alcuna struttura istituzionale, ma assegna al Consiglio un potere di impulso e di coordinamento e prevede l’intervento degli organi comunitari in diversi ipotesi.
Gli obiettivi principali, secondo quanto previsto dall’art. 2 del Trattato sull’Unione, sono:
- Promuovere il progresso economico e sociale attraverso la creazione di uno spazio senza frontiere;
- Rafforzare la politica di coesione economica e sociale;
- Instaurare una unione economica e monetaria (UEM);
- Affermare sulla scena internazionale una identità europea in materia di sicurezza e di difesa;
- Rafforzare la protezione dei diritti e degli interessi dei cittadini degli Stati membri;
- Sviluppare una cooperazione nell’ambito giustizia e affari interni.
Principi ispiratori dell’azione comunitaria sono il principio di sussidiarietà, il principio di proporzionalità, libertà, democrazia, diritti umani e libertà fondamentali e dello Stato di diritto.
Unione doganale
Accordo in base al quale alcuni Stati si impegnano a sopprimere reciprocamente qualsiasi barriera doganale e ad adottare, nei confronti dei paesi terzi, una tariffa doganale comune. Implica:
- L’istituzione di una tariffa doganale comune applicabile ai confini del territorio doganale comunitario;
- L’elaborazione e l’applicazione di una legislazione doganale comune;
- Il divieto, negli scambi tra gli Stati membri, di dazi doganali e tasse d’effetto equivalente e restrizioni.
Di conseguenza si avrà:
- La sostituzione di un unico territorio doganale ai territori doganali degli Stati membri;
- La messa in comune dell’importo globale dei dazi doganali riscossi in virtù della tariffa doganale comune.
L’unione doganale rappresenta un livello intermedio di integrazione economica rispetto all’area di libero scambio e all’unione economica.
Mercato unico
Indica l’effettivo completamento del mercato interno tra i paesi della Comunità. La sua realizzazione era stata prevista, dall’Atto unico europeo entro il 31 dicembre 1992; il termine era stato indicato dalla Commissione europea nel Libro bianco sul completamento del mercato interno.
Diritto comunitario
Complesso di norme che regolano l’organizzazione e lo sviluppo delle Comunità europee (CE, CECA, CEEA). Le fonti del diritto comunitario sono:
- Trattati istitutivi, integrati dalla giurisprudenza della Corte e modificati da atti successivi (Diritto comunitario originario);
- Atti emanati dalle istituzioni comunitarie costituenti il cd. diritto comunitario derivato;
- Accordi con Stati terzi.
I trattati istitutivi e gli accordi con Stati terzi sono le fonti di 1° grado dell’ordinamento giuridico comunitario. Regolamenti comunitari, direttive, decisioni e altri atti non vincolanti, costituiscono le fonti di 2° grado, fonti di 3° grado sono i regolamenti della Commissione di attuazione degli atti emanati dal Consiglio Europeo.
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