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TFUE.

Ciò consente agli stati di accettare un livello più forte di integrazione adottando atti

che non sarebbe possibile adottare a causa della mancanza del consenso necessario in

seno al Consiglio.

Gli atti adottati nell’ambito della cooperazione rafforzata hanno efficacia solo per gli

Stati che ne partecipano (Art. 327 TFUE).

Art. 326 TFUE: Le cooperazioni rafforzate rispettano i trattati e il diritto dell'Unione.

Esse non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione

economica, sociale e territoriale. Non possono costituire un ostacolo né una

discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né possono provocare distorsioni di

concorrenza tra questi ultimi.

Art. 329 TFUE: Gli Stati membri (almeno 9) che desiderano instaurare tra loro una

cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui ai trattati, eccetto i settori di

competenza esclusiva e la politica estera e di sicurezza comune, trasmettono una

richiesta alla Commissione precisando: Il campo d'applicazione e gli obiettivi

perseguiti dalla cooperazione rafforzata prevista. L'autorizzazione a procedere a una

cooperazione rafforzata di cui al primo comma è concessa dal Consiglio (a

maggioranza qualificata), su proposta della Commissione e previa approvazione del

Parlamento europeo.

La commissione può presentare una proposta di cooperazione rafforzata.

Nel caso di CR in ambito PESC la fase istruttoria è affidata al Consiglio che delibera

all’unanimità.

Principi su cui si fonda l’ordinamento UE

Sussidiarietà art. 5 p.3 TUE: mira a garantire che le decisioni siano adottate

 a un livello che sia il più vicino possibile al cittadino e l’azione da intraprendere

a livello UE sia giustificata rispetto alle possibilità offerte a livello nazionale.

Proporzionalità art. 5 p.4 TUE: l’azione intrapresa dall’Unione non deve

 andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi dei

trattati. Un altro principio correlato, il principio di attribuzione, stabilisce che

tutti gli ambiti delle politiche sui quali non vi sia esplicito accordo nei trattati da

parte di tutti gli Stati membri rimangono di loro competenza.

Protocollo 1: sul ruolo dei parlamenti nazionali, che incoraggia il

coinvolgimento dei parlamenti nazionali nelle attività dell’Unione e richiede che i

documenti e le proposte dell’Unione siano loro trasmessi tempestivamente, in modo

che possano esaminarli prima che il Consiglio dell’Unione europea adotti una

decisione.

Protocollo 2: la Commissione europea deve tener conto della dimensione

regionale e locale di tutti i progetti di atti legislativi e faccia una dichiarazione

dettagliata su come viene rispettato il principio di sussidiarietà. Il protocollo riconosce

ai parlamenti nazionali di inviare un parere qualora ritenessero che tale progetto di

atto legislativo non sia conforme al principio. In tal caso la proposta deve essere

revisionata e può essere mantenuta, modificata o ritirata dalla Commissione, oppure

bloccata dal Parlamento europeo o dal Consiglio. In caso di mancato rispetto del

principio di sussidiarietà, il Comitato europeo delle regioni o gli Stati membri possono

rinviare un atto adottato direttamente alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Uguaglianza

 Leale collaborazione

 Certezza del diritto

 Efficienza

 Trasparenza

 Partecipazione democratica

 Legittimo affidamento

 Effetto utile: applicazione delle norme europee in modo che essa sia

 strumentale al raggiungimento dello scopo.

Adesione e recesso

Criteri di Copenaghen per l’adesione (consiglio europeo del 1993):

la presenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, il primato del

 diritto, i diritti umani, il rispetto delle minoranze e la loro protezione (criterio

politico);

l'esistenza di un'economia di mercato vitale nonché la capacità di far fronte alla

 pressione concorrenziale e alle forze del mercato all'interno dell'Unione europea

(criterio economico);

la capacità di rispettare i propri obblighi e di dare attuazione alle normative

 europee (criterio del recepimento dell'acquis comunitario).

Art. 49 TUE: Ogni Stato membro che rispetti i valori di cui all’art.2 TUE e si impegni a

promuoverli, può domandare di diventare membro dell’Unione.

1. PE e parlamento nazionale informati della domanda di adesione

2. Stato richiedente trasmette la domanda al Consiglio che si pronuncia

all’UNANIMITA’ solo PREVIA consultazione con la Commissione e PREVIA

approvazione conforme del PE a MAGGIORANZA ASSOLUTA

3. Condizioni di ammissione sono oggetto di accordo tra stati membri e stato

richiedente

4. Obbligo di ratifica per tutti i membri

Bisogna rispettare il requisito geografico e giuridico. Prima fase riguarda la verifica

della sussistenza dei criteri, seconda fase stipula dell’accordo di adesione.

Art. 50 TUE: Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme

costituzionali, di recedere dall'Unione.

1. Notifica della volontà di recedere al Consiglio

2. Consiglio negozia e conclude con lo Stato un accordo di recesso in concordanza

con articolo 218 TFUE

3. Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del PE

Istituzioni

Istituzioni UE elencate nell’art. 13 TUE, dal possesso della qualità di istituzione

derivano autonomia sul piano finanziario e gestione del personale. Le istituzioni

funzionano sia sul metodo intergovernativo che comunitario (triangolo istituzionale

Commissione, Consiglio, Parlamento).

Introdotto il Metodo aperto di coordinamento (MAC) per favorire cooperazione e

scambio di prassi tra stati membri e per fissare obiettivi comuni e rafforzare azione

comunitaria. È uno strumento di policy-making specialmente nel campo delle politiche

sociali.

Non c’è una vera e propria separazione dei poteri, questa è sostituita dal principio di

leale collaborazione interistituzionale (art. 13 TUE).

Il parlamento europeo (art. 14 TUE)

Garantisce la natura democratica dell’Unione ed esercita il potere legislativo

(congiuntamente al Consiglio dell’UE) ma anche funzioni di controllo e funzioni

consultive.

Il numero di rappresentanti non può superare i 750 membri (minimo 6 massimo 96 per

stato membro). La rappresentanza è garantita secondo il metodo degressivamente

proporzionale, ovvero agli Stati meno popolosi viene assegnato un numero di seggi più

alto rispetto a quelli più popolosi. Il consiglio europeo all’unanimità stabilisce la

composizione del parlamento previa autorizzazione di quest’ultimo.

Ha un mandato di 5 anni, elezione a suffragio universale, sistema elettorale

proporzionale, incompatibilità con carica deputato PE con quella di deputato nazionale.

Sessioni hanno durata di 1 anno, sede a Strasburgo e Bruxelles, si riunisce ogni mese

in seduta plenaria.

Organi del PE

Ufficio di presidenza

 Presidente, 14 vicepresidenti, 5 questori con compiti consultazione e

o amministrativi

Conferenza dei presidenti di commissione

 Conferenza dei presidenti di delegazione

Si vota per alzata di mano (procedura ordinaria), o per appello nominale, a scrutinio

segreto, voto elettronico. Le adozioni degli atti sono a maggioranza, il quorum è

almeno un terzo dei deputati.

Funzioni

Legislativa

 Ordinaria, esercitata insieme al Consiglio per adozione atti

o Speciale, adozione dell’atto da parte del solo Consiglio e il PE ha funzione

o consultiva

Bilancio: approvazione del bilancio finanziario

 Consultiva: residuale, si esercita solo in caso di procedura legislativa speciale.

 Art. 225 TFUE prevede la possibilità di richiedere alla Commissione di

esercitare il proprio potere di iniziativa legislativa in caso di inerzia su una

materia d’interesse UE (iniziativa dell’iniziativa). La commissione deve motivare

il rifiuto e il PE può esercitare il potere di censura nei confronti della

commissione.

Controllo politico: esercitato sulle altre istituzioni, tranne su Corte di Giustizia

 Tutela: per assicura l’applicazione del diritto UE. PE può costituire una

 commissione d’inchiesta in caso di cattiva condotta degli organi e

amministrazioni UE o infrazione DUE; può nominare un mediatore (art. 228

TFUE) che può ricevere denunce; può ricevere petizioni su materie d’interesse

dell’UE (art. 227 TFUE).

Lavora in cooperazione con i parlamenti nazionali che ricevono i progetti dell’UE, le

domande di adesione e partecipano alla revisione dei trattati.

Consiglio europeo

Articolo 15 TUE: dà impulsi necessari allo sviluppo dell’UE e ne definisce gli

orientamenti e priorità politiche. Non esercita funzioni legislative.

Art. 26 TUE: Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione, fissa gli

obiettivi e definisce gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza

comune, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa.

Riceve la relazione annuale della BCE e fissa indirizzi di massima per coordinamento

politiche economiche. Nomina l’Alto Rappresentante, il presidente BCE e della

Commissione.

Composto da Capi di Stato e di governo, presidente, presidente di commissione, Alto

rappresentante. Si riunisce due volte a semestre (riunioni ordinarie), su seduta

straordinaria per richiesta del presidente o quando c’è necessità (consigli informali).

Il Presidente è eletto dal consiglio per due anni e mezzo rinnovabile una volta, in caso

di colpa grave il consiglio può porre fine al mandato. Presiede e anima i lavori,

presenta al PE una relazione del lavori, assicura la rappresentanza esterna dell’UE per

le materie relative alla PESC tranne per quelle attribuite all’alto rappresentante.

Procedura ordinaria di voto è per consensus, ovvero se nessuno è contrario la

risoluzione è approvata. Unanimità (in caso di violazione dei valori art. 2);

maggioranza qualificata in caso di elezione Presidente o Alto rappresentante;

maggioranza semplice per questione di procedura o adozione di regolamento interno.

Le conclusioni del consiglio sono: dichiarazioni politiche; richieste alla commissione;

priorità che fissano gli orientamenti generali dell’UE; istruzioni al Consiglio su come

implementare le riforme.

Consiglio dell’Unione europea

Art. 16 TUE: il consiglio esercita, congiuntamente al parlamento europeo, la funzione

legislativa e di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di

coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati. È composto da un rappresentante

di ciascun stato membro a livello minis

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
23 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Silvia018 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'unione europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Romeo Giuseppe.