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TFUE.
Ciò consente agli stati di accettare un livello più forte di integrazione adottando atti
che non sarebbe possibile adottare a causa della mancanza del consenso necessario in
seno al Consiglio.
Gli atti adottati nell’ambito della cooperazione rafforzata hanno efficacia solo per gli
Stati che ne partecipano (Art. 327 TFUE).
Art. 326 TFUE: Le cooperazioni rafforzate rispettano i trattati e il diritto dell'Unione.
Esse non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione
economica, sociale e territoriale. Non possono costituire un ostacolo né una
discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né possono provocare distorsioni di
concorrenza tra questi ultimi.
Art. 329 TFUE: Gli Stati membri (almeno 9) che desiderano instaurare tra loro una
cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui ai trattati, eccetto i settori di
competenza esclusiva e la politica estera e di sicurezza comune, trasmettono una
richiesta alla Commissione precisando: Il campo d'applicazione e gli obiettivi
perseguiti dalla cooperazione rafforzata prevista. L'autorizzazione a procedere a una
cooperazione rafforzata di cui al primo comma è concessa dal Consiglio (a
maggioranza qualificata), su proposta della Commissione e previa approvazione del
Parlamento europeo.
La commissione può presentare una proposta di cooperazione rafforzata.
Nel caso di CR in ambito PESC la fase istruttoria è affidata al Consiglio che delibera
all’unanimità.
Principi su cui si fonda l’ordinamento UE
Sussidiarietà art. 5 p.3 TUE: mira a garantire che le decisioni siano adottate
a un livello che sia il più vicino possibile al cittadino e l’azione da intraprendere
a livello UE sia giustificata rispetto alle possibilità offerte a livello nazionale.
Proporzionalità art. 5 p.4 TUE: l’azione intrapresa dall’Unione non deve
andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi dei
trattati. Un altro principio correlato, il principio di attribuzione, stabilisce che
tutti gli ambiti delle politiche sui quali non vi sia esplicito accordo nei trattati da
parte di tutti gli Stati membri rimangono di loro competenza.
Protocollo 1: sul ruolo dei parlamenti nazionali, che incoraggia il
coinvolgimento dei parlamenti nazionali nelle attività dell’Unione e richiede che i
documenti e le proposte dell’Unione siano loro trasmessi tempestivamente, in modo
che possano esaminarli prima che il Consiglio dell’Unione europea adotti una
decisione.
Protocollo 2: la Commissione europea deve tener conto della dimensione
regionale e locale di tutti i progetti di atti legislativi e faccia una dichiarazione
dettagliata su come viene rispettato il principio di sussidiarietà. Il protocollo riconosce
ai parlamenti nazionali di inviare un parere qualora ritenessero che tale progetto di
atto legislativo non sia conforme al principio. In tal caso la proposta deve essere
revisionata e può essere mantenuta, modificata o ritirata dalla Commissione, oppure
bloccata dal Parlamento europeo o dal Consiglio. In caso di mancato rispetto del
principio di sussidiarietà, il Comitato europeo delle regioni o gli Stati membri possono
rinviare un atto adottato direttamente alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Uguaglianza
Leale collaborazione
Certezza del diritto
Efficienza
Trasparenza
Partecipazione democratica
Legittimo affidamento
Effetto utile: applicazione delle norme europee in modo che essa sia
strumentale al raggiungimento dello scopo.
Adesione e recesso
Criteri di Copenaghen per l’adesione (consiglio europeo del 1993):
la presenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, il primato del
diritto, i diritti umani, il rispetto delle minoranze e la loro protezione (criterio
politico);
l'esistenza di un'economia di mercato vitale nonché la capacità di far fronte alla
pressione concorrenziale e alle forze del mercato all'interno dell'Unione europea
(criterio economico);
la capacità di rispettare i propri obblighi e di dare attuazione alle normative
europee (criterio del recepimento dell'acquis comunitario).
Art. 49 TUE: Ogni Stato membro che rispetti i valori di cui all’art.2 TUE e si impegni a
promuoverli, può domandare di diventare membro dell’Unione.
1. PE e parlamento nazionale informati della domanda di adesione
2. Stato richiedente trasmette la domanda al Consiglio che si pronuncia
all’UNANIMITA’ solo PREVIA consultazione con la Commissione e PREVIA
approvazione conforme del PE a MAGGIORANZA ASSOLUTA
3. Condizioni di ammissione sono oggetto di accordo tra stati membri e stato
richiedente
4. Obbligo di ratifica per tutti i membri
Bisogna rispettare il requisito geografico e giuridico. Prima fase riguarda la verifica
della sussistenza dei criteri, seconda fase stipula dell’accordo di adesione.
Art. 50 TUE: Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme
costituzionali, di recedere dall'Unione.
1. Notifica della volontà di recedere al Consiglio
2. Consiglio negozia e conclude con lo Stato un accordo di recesso in concordanza
con articolo 218 TFUE
3. Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del PE
Istituzioni
Istituzioni UE elencate nell’art. 13 TUE, dal possesso della qualità di istituzione
derivano autonomia sul piano finanziario e gestione del personale. Le istituzioni
funzionano sia sul metodo intergovernativo che comunitario (triangolo istituzionale
Commissione, Consiglio, Parlamento).
Introdotto il Metodo aperto di coordinamento (MAC) per favorire cooperazione e
scambio di prassi tra stati membri e per fissare obiettivi comuni e rafforzare azione
comunitaria. È uno strumento di policy-making specialmente nel campo delle politiche
sociali.
Non c’è una vera e propria separazione dei poteri, questa è sostituita dal principio di
leale collaborazione interistituzionale (art. 13 TUE).
Il parlamento europeo (art. 14 TUE)
Garantisce la natura democratica dell’Unione ed esercita il potere legislativo
(congiuntamente al Consiglio dell’UE) ma anche funzioni di controllo e funzioni
consultive.
Il numero di rappresentanti non può superare i 750 membri (minimo 6 massimo 96 per
stato membro). La rappresentanza è garantita secondo il metodo degressivamente
proporzionale, ovvero agli Stati meno popolosi viene assegnato un numero di seggi più
alto rispetto a quelli più popolosi. Il consiglio europeo all’unanimità stabilisce la
composizione del parlamento previa autorizzazione di quest’ultimo.
Ha un mandato di 5 anni, elezione a suffragio universale, sistema elettorale
proporzionale, incompatibilità con carica deputato PE con quella di deputato nazionale.
Sessioni hanno durata di 1 anno, sede a Strasburgo e Bruxelles, si riunisce ogni mese
in seduta plenaria.
Organi del PE
Ufficio di presidenza
Presidente, 14 vicepresidenti, 5 questori con compiti consultazione e
o amministrativi
Conferenza dei presidenti di commissione
Conferenza dei presidenti di delegazione
Si vota per alzata di mano (procedura ordinaria), o per appello nominale, a scrutinio
segreto, voto elettronico. Le adozioni degli atti sono a maggioranza, il quorum è
almeno un terzo dei deputati.
Funzioni
Legislativa
Ordinaria, esercitata insieme al Consiglio per adozione atti
o Speciale, adozione dell’atto da parte del solo Consiglio e il PE ha funzione
o consultiva
Bilancio: approvazione del bilancio finanziario
Consultiva: residuale, si esercita solo in caso di procedura legislativa speciale.
Art. 225 TFUE prevede la possibilità di richiedere alla Commissione di
esercitare il proprio potere di iniziativa legislativa in caso di inerzia su una
materia d’interesse UE (iniziativa dell’iniziativa). La commissione deve motivare
il rifiuto e il PE può esercitare il potere di censura nei confronti della
commissione.
Controllo politico: esercitato sulle altre istituzioni, tranne su Corte di Giustizia
Tutela: per assicura l’applicazione del diritto UE. PE può costituire una
commissione d’inchiesta in caso di cattiva condotta degli organi e
amministrazioni UE o infrazione DUE; può nominare un mediatore (art. 228
TFUE) che può ricevere denunce; può ricevere petizioni su materie d’interesse
dell’UE (art. 227 TFUE).
Lavora in cooperazione con i parlamenti nazionali che ricevono i progetti dell’UE, le
domande di adesione e partecipano alla revisione dei trattati.
Consiglio europeo
Articolo 15 TUE: dà impulsi necessari allo sviluppo dell’UE e ne definisce gli
orientamenti e priorità politiche. Non esercita funzioni legislative.
Art. 26 TUE: Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione, fissa gli
obiettivi e definisce gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza
comune, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa.
Riceve la relazione annuale della BCE e fissa indirizzi di massima per coordinamento
politiche economiche. Nomina l’Alto Rappresentante, il presidente BCE e della
Commissione.
Composto da Capi di Stato e di governo, presidente, presidente di commissione, Alto
rappresentante. Si riunisce due volte a semestre (riunioni ordinarie), su seduta
straordinaria per richiesta del presidente o quando c’è necessità (consigli informali).
Il Presidente è eletto dal consiglio per due anni e mezzo rinnovabile una volta, in caso
di colpa grave il consiglio può porre fine al mandato. Presiede e anima i lavori,
presenta al PE una relazione del lavori, assicura la rappresentanza esterna dell’UE per
le materie relative alla PESC tranne per quelle attribuite all’alto rappresentante.
Procedura ordinaria di voto è per consensus, ovvero se nessuno è contrario la
risoluzione è approvata. Unanimità (in caso di violazione dei valori art. 2);
maggioranza qualificata in caso di elezione Presidente o Alto rappresentante;
maggioranza semplice per questione di procedura o adozione di regolamento interno.
Le conclusioni del consiglio sono: dichiarazioni politiche; richieste alla commissione;
priorità che fissano gli orientamenti generali dell’UE; istruzioni al Consiglio su come
implementare le riforme.
Consiglio dell’Unione europea
Art. 16 TUE: il consiglio esercita, congiuntamente al parlamento europeo, la funzione
legislativa e di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di
coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati. È composto da un rappresentante
di ciascun stato membro a livello minis