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Modifiche alla procedura di codecisione introdotte dal Trattato di Amsterdam
Abbiamo visto come la procedura di codecisione preveda una doppia lettura dell'atto (1 e 2 lettura). Il Trattato di Amsterdam interviene attribuendo al Parlamento funzioni ancora maggiori, confermando la politica che ha caratterizzato l'atto unico europeo e il Trattato di Maastricht, ovvero quella di dare un ruolo crescente al Parlamento europeo. Come abbiamo visto, la proposta, in prima lettura, è formulata dalla Commissione e passa poi al Parlamento, che pronuncia un parere obbligatorio. Il Consiglio, all'unanimità, può discostarsi dalla proposta, oppure adottare una posizione comune a maggioranza qualificata. Con le innovazioni introdotte dal Trattato di Amsterdam: - se il Parlamento non emenda l'atto proposto dalla Commissione, e se Consiglio non lo rigetta, l'atto può essere adottato in prima lettura; - se il Parlamento propone degli emendamenti,allora il Consiglio deve approvare tutti gli emendamenti affinché l'atto sia adottato; se l'atto viene respinto a maggioranza assoluta dei membri del Parlamento esso si intende non adottato. Inoltre, nel caso in cui si giunga al comitato di conciliazione, se in seno a quest'ultimo non si elabora una posizione comune l'atto si intende definitivamente non adottato. Una differenza sostanziale tra le due procedure, quella classica del Trattato di Maastricht e quella introdotta dal Trattato di Amsterdam, è che il Parlamento prima aveva in ogni caso l'opportunità di vagliare la proposta di atto in doppia lettura e si limitava in ogni caso ad esprimere un semplice parere in prima lettura per poi eventualmente fare opposizione nella seconda. Con il Trattato di Amsterdam il Parlamento è invitato ad esprimersi già dalla prima lettura, in quanto l'atto potrebbe essere vincolante già alla fine di questa fase. Con lanuovaprocedura prevista Amsterdam, il ruolo della Commissione senz'altro diminuisce: mentre prima, nel caso didissenso tra Consiglio e Parlamento essa doveva intervenire nuovamente per riproporre l'atto, ora nel casoin cui vi sia sostanziale accordo tra Parlamento e Consiglio l'atto viene approvato subito senza richiamarein causa la Commissione, detentrice del potere discrezionale di accettare e riproporre o meno gliemendamenti del Parlamento. In virtù di tale semplificazione, il Trattato di Amsterdam ha esteso laprocedura di codecisione a quasi tutti i settori del diritto comunitario. Nel caso in cui il Consiglio nonapprovi gli emendamenti del Parlamento e non si giunga ad un valido compromesso nel comitato diconciliazione, l'atto è definitivamente rigettato.
PROCEDURA DI COOPERAZIONE.
La procedura di cooperazione è disciplinata dall'articolo 189 c. Dopo il Trattato di Amsterdam, laprocedura di cooperazione verrà limitata al
sceglierà se accettare gli emendamenti proposti dal Parlamento o respingerli. Se il Consiglio accetta gli emendamenti, l'atto sarà adottato a maggioranza qualificata. Se il Consiglio respinge gli emendamenti, si avrà una fase di conciliazione tra il Parlamento e il Consiglio, al fine di raggiungere un accordo sul testo finale dell'atto. Se non si raggiunge un accordo, l'atto sarà considerato respinto. Durante l'intera procedura, il Parlamento europeo ha il potere di richiedere alla Commissione di presentare una nuova proposta o di ritirare la proposta iniziale. Inoltre, il Parlamento può richiedere alla Commissione di presentare una proposta legislativa su una determinata materia. In conclusione, la procedura legislativa nel settore economico finanziario prevede una serie di fasi in cui il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio si pronunciano sul testo dell'atto, con la possibilità di apportare emendamenti e di raggiungere un accordo finale.potrà riprendere gli emendamenti che la Commissione ha rigettato, deliberando all'unanimità, oppure adottare la proposta così come è stata formulata dalla Commissione deliberando a maggioranza qualificata. È evidente non vi è traccia in questo procedimento del comitato di conciliazione. Si può rilevare anche come nella procedura di codecisione, con le modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam, al Parlamento è assicurata una certa prevalenza, mentre nella procedura di cooperazione l'ultima parola spetta al Consiglio. Accanto a queste funzioni propriamente legislative, va ricordata l'esistenza di funzioni del Parlamento che potremmo definire consultive, consistenti nell'emanazione di pareri obbligatori o facoltativi, non vincolanti, a meno che non si tratti di un "parere conforme". PROCEDURA DI CONCERTAZIONE Questa procedura, precedente al Trattato di Maastricht, consiste nellaUna volta che il comitato ha terminato i propri lavori, il Consiglio consulta il Parlamento richiedendo un parere, adottando poi l'atto in conformità a tale parere.
Il diritto comunitario ha un doppio fondamento, quello di diritto internazionale e quello di diritto interno. I trattati istitutivi della Comunità europea, quelli modificativi come l'atto unico, il Trattato di Maastricht, il Trattato di Amsterdam trovano il loro fondamento nel diritto internazionale, nella convenzione di Vienna sui trattati. I rapporti tra la Comunità europea e gli altri organi sovranazionali sono regolati dal diritto internazionale. Ciò non toglie che il diritto comunitario sia anche un diritto autonomo, dotato di fonti proprie che ha disciplinato in maniera autonoma i propri organi, le proprie competenze, le proprie.
rispetto alla sua applicazione da parte degli Stati membri. Tuttavia, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che le direttive sono vincolanti per gli Stati membri, che devono adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione entro i termini stabiliti. Un altro tipo di atto normativo comunitario è il regolamento. I regolamenti sono direttamente applicabili e vincolanti in tutti i loro elementi, senza necessità di alcuna trasposizione da parte degli Stati membri. Essi hanno portata generale e sono immediatamente efficaci in tutti gli Stati membri. Le decisioni, invece, sono atti individuali che si applicano a specifici destinatari. Possono essere adottate dalla Commissione Europea o da altri organi dell'Unione Europea e sono vincolanti per i loro destinatari. È importante sottolineare che il diritto comunitario si applica direttamente negli Stati membri e prevale sul diritto nazionale in caso di conflitto. Tuttavia, gli Stati membri mantengono la competenza per determinare la forma e i metodi di attuazione delle direttive. In conclusione, i principali atti normativi del diritto comunitario sono i regolamenti, le decisioni e le direttive. Ognuno di essi ha caratteristiche specifiche e un diverso grado di vincolatività per gli Stati membri.in rapporto alle fonti regolamentari. Si è sostenuto che al contrario dei regolamenti e le decisioni, che creano diritti e obblighi in maniera diretta, la direttiva necessita ai fini dell'efficacia l'intervento statale e quindi è una fonte di rango più debole. Ciò non è vero perché, come la Corte di Giustizia ha più volte dichiarato, lo Stato è tenuto, è obbligato ad accogliere la direttiva nei termini da essa prescritti. Lo Stato è quindi libero di agire, ma non in maniera totale, in quanto è tenuto ad attuare la direttiva in maniera chiara, puntuale e precisa. Nel momento in cui dà attuazione alla direttiva comunitaria, lo Stato si comporta come un organo esecutivo della Comunità, perseguendo obiettivi comuni. È prassi sempre più diffusa l'uso delle direttive dettagliate (particolareggiate, o self-executing). Queste ultime si distinguono dalle direttive quadro in quantoil loro contenuto è chiaro e preciso, non richiedendo una vera e propria attuazione in quanto formulate in modo tale da rivolgersi direttamente ai destinatari finali. Strutturata in questo modo, la direttiva conserva solamente il nomen iuris, mentre di fatto nasconde un regolamento o una decisione, a seconda che abbia portata generale o particolare. Dal momento che sono stati avanzati più volte dubbi sulla legittimità di tali direttive dettagliate, la Corte si è espressa nel senso che, quando il Trattato prevede che l'azione della Comunità si esplichi attraverso un atto giuridico ben determinato, e quest'atto sia nella specie una direttiva, si può ricorrere esclusivamente alle direttive quadro; quando i trattati invece non indicano con quale tipo di atto giuridico le Comunità debbano perseguire i propri scopi, in quel caso sarà possibile utilizzare anche una direttiva dettagliata. La ratio della direttiva è proprio
utilizzando i seguenti tag html:quella di permettere allo Stato di intraprendere un percorso proprio nel raggiungimento di risultati di interesse comunitario: non a caso, infatti, la direttiva è lo strumento più usato nell'opera di armonizzazione delle legislazioni.
Alla luce del principio di sussidiarietà, la direttiva è l'atto più usato dal Trattato di Maastricht in poi. Il principio di sussidiarietà tende a rivalutare il ruolo degli Stati all'interno della Comunità e, con esso, le caratteristiche e le funzioni della direttiva. Questa è stata la tendenza seguita dal Trattato di Maastricht e dal Trattato di Amsterdam: preferire la direttiva alle altre forme di atti comunitari, preferisce la direttiva quadro alla direttiva dettagliata.
Tutti gli atti delle Comunità Europee devono essere motivati. I regolamenti acquistano efficacia dal momento della pubblicazione. È invalsa la pratica di pubblicare anche le direttive e le decisioni.
Nonostante esse acquistino efficacia al momento della notifica. Accanto agli atti vincolanti esistono anche atti non vincolanti, come le raccomandazioni e i pareri, che in genere esprimono la posizione di una istituzione su una data materia. Accanto a queste categorie esiste poi quella degli atti atipici, categoria che ha assunto notevole importanza soprattutto per opera della Commissione. Atti atipici sono anche i regolamenti interni delle varie istituzioni, anche se essi non assumono alcuna rilevanza esterna. Atti atipici sono anche i pareri motivati della Commissione, soprattutto per gli effetti che ne derivano, in quanto in base a tali pareri lo Stato membro può essere deferito alla Corte di Giustizia. Tra gli atti atipici vanno annoverati anche i programmi generali. Essi sono una sorta di direttive allargate, che gli Stati possono attuare dilazionandole nel tempo (in genere i programmi hanno durata quadriennale o quinquennale) in materie come la protezione dell'ambiente, lo
smaltimento dei rifiuti, eccetera. Uno degli atti atipici a cui si è fatto per molto tempo ricorso è la comunicazione. Essa non è altro che la presa di posizione della Commissione su una materia, generalmente nella politica degli aiuti.