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Le norme emanate dalle istituzioni dell'Unione Europea

1. Gli atti delle istituzioni dell'Unione europea.

L'adozione di atti normativi da parte dell'Unione europea previsti dal trattato che in esso trovano una specifica disciplina deve avvenire per esercitare le competenze dell'Unione secondo il principio di attribuzione, che determina i limiti di competenza tra l'Unione e gli Stati membri.

Gli atti delle istituzioni possono essere: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. Le istituzioni decidono di volta in volta quale atto emanare per esplicare il proprio potere legislativo salvo quanto disposto dai trattati, secondo il principio di proporzionalità. Questo significa che la scelta che ricade su un atto piuttosto che in un altro deve essere basata in funzione dell'obiettivo da raggiungere.

L'emanazione di atti aventi natura obbligatoria spetta al Parlamento europeo e al Consiglio congiuntamente, su proposta

della Commissione nel caso di procedura legislativa ordinaria, e al Parlamento con la partecipazione del Consiglio, o viceversa, nel caso di procedura legislativa speciale. In entrambi i casi tale competenza può essere demandata alla Commissione. 2. Natura e caratteri dei regolamenti: la portata generale. Il regolamento definisce la più importante manifestazione della potestà normativa delle istituzioni. "Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri". Tre sono quindi le caratteristiche del regolamento: la portata generale, l'obbligatorietà e l'applicabilità diretta. La portata generale è l'elemento principale dei regolamenti ed è quello che li distingue dalle decisioni. I regolamenti sono indirizzati a destinatari determinati astrattamente e obiettivamente, in relazione alle finalità preposte. Essi sonoinoltre direttamente applicabili in ciascuno Stato membro. Le decisioni invece, sono obbligatorie solo per i destinatari in essa indicati, sono quindi più specifiche, riferendosi a delle persone o una categoria di persone chiaramente identificabili.
  1. Natura e caratteri dei regolamenti: l'obbligatorietà e l'applicabilità diretta.
L'obbligatorietà dei regolamenti sottolinea che le norme poste mediante regolamento devono essere osservate come tali da tutti i destinatari, senza il bisogno di ulteriori norme di attuazione. L'applicabilità diretta in tutti gli Stati membri implica che il regolamento debba essere applicato all'interno degli Stati membri senza subire alcuna modificazione, tramite quindi una trasformazione automatica: da regolamento dell'Unione europea, a legge nazionale, senza alterarne la data di inizio di validità. Non è escluso però che vengano emanate leggi nazionali per.

L'attuazione di un regolamento europeo, purché non modifichi quest'ultimo. L'ambito geografico di applicazione dei regolamenti è definito dalla somma di territori europei degli Stati membri dell'Unione e le loro successive modificazioni.

Il potere regolamentare delle istituzioni. I regolamenti possono distinguersi in: regolamenti modificativi dei trattati, regolamenti di attuazione dei trattati e regolamenti di attuazione di altri regolamenti.

Per quanto riguarda i regolamenti modificativi dei trattati, essi non possono modificare tutti i trattati, ma solo quelli che dispongono espressamente tale eventualità, ricadendo grosso modo anche essi nei regolamenti di attuazione dei trattati. Tra questi due tipi di regolamenti e i regolamenti di attuazione di altri regolamenti esiste una precisa distinzione. Solo il Consiglio e il Parlamento europeo possono emanare regolamenti di attuazione dei trattati, eccezione fatta per il potere regolamentare.

conferito alla Commissione in materia di diritto dei lavoratori a rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego. Alla Commissione infatti, è attribuito il compito di emanare regolamenti in attuazione di altri regolamenti, se tali regolamenti lo prevedono. In ogni caso la Commissione può produrre regolamenti di attuazione di altri regolamenti nella misura in cui riguardino elementi non essenziali dell'atto legislativo. Gli elementi essenziali non possono essere perciò oggetto di delega, tali elementi vanno precisati esplicitamente negli atti legislativi. Il Consiglio supervisiona l'operato della Commissione riguardo le deleghe concesse tramite il comitato dei rappresentanti degli Stati membri. Si configura perciò una forma di controllo sulle deleghe che può consentirne anche la revoca. Gli atti legislativi fissano le condizioni a cui è sottoposta la delega: Il Parlamento europeo e il Consiglio possono deciderne la revoca.

L'atto prodotto dalla Commissione entra in vigore solo se entro i termini stabiliti il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato obiezioni.

Elaborazione, forma ed entrata in vigore dei regolamenti.

Il primo atto della procedura è rappresentato da una proposta della Commissione, indirizzata al Consiglio e al Parlamento europeo. Alla presentazione della proposta si susseguono le fasi successive che si differenziano nel caso di procedura ordinaria o speciale. (cap. II, n.7) Le due procedure si differenziano essenzialmente nell'approvazione congiunta per quanto riguarda la procedura normale, e l'approvazione da parte del Consiglio degli atti del Parlamento europeo, o viceversa, nella procedura speciale. Molto più semplice invece l'iter che consente alla Commissione, su delega del Consiglio di emanare regolamenti, previa consultazione dei comitati di gestione, ove richiesto.

I regolamenti hanno l'obbligo di essere motivati, identificando

lo scopo generale che ne ha condotto all'attuazione. Inoltre va precisata la base giuridica su cui si fondano i regolamenti, in modo tale da permettere alla Corte di giustizia di esercitare il proprio controllo e per dimostrare ai singoli interessati in quale ambito ha agito l'istituzione. I regolamenti devono rispettare quanto definito nei trattati da cui traggono spunto. I regolamenti vengono emanati in tutte le lingue ufficiali dell'Unione seguendo un numero progressivo annuale (01/2012-01/2013) e vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento entra in vigore dopo un periodo di vacatio legis di 20 giorni. In casi motivati si può ricorrere all'entrata in vigore immediata, di norma, a parte casi speciali è stato affermato il principio di irretroattività.

6. Breve panorama della prassi regolamentare delle istituzioni. Con l'aumentare delle competenze dell'Unione europea aumentano anche il numero di

regolamenti emanati dalle sue istituzioni. Il settore agricolo è il settore dove sono stati adottati più regolamenti, assieme al settore della concorrenza fra imprese e della politica sociale. In generale i regolamenti sono stati utilizzati in tutti quei settori che garantivano una più intensa unificazione del mercato interno ma non solo. I regolamenti sono stati utilizzati anche per definire la cooperazione giudiziaria.

7. Le direttive. Non sempre i regolamenti possono essere adatti a tutte le situazioni. Infatti nei casi in cui si presentassero difficoltà nell'adottare un atto integralmente all'interno di un ordinamento nazionale e nei casi in cui l'uniformità completa porterebbe più svantaggi che benefici, le istituzioni ricorrono alle direttive. "La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvarestando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e

ai messi”. Le direttive non hanno portata generale, ma hanno come destinatari gli Stati membri ai quali sono indirizzate e verso i quali sono vincolanti. Le direttive sono obbligatorie solo nell’obiettivo da raggiungere, lasciando agli Stati membri il modo più appropriato a conseguirlo. Non producono effetti immediati, ma solo dopo che esse vengano tradotte all’interno della legislazione nazionale, tramite i provvedimenti di attuazione. Le modalità e i mezzi di attuazione devono sempre rispettare le prescrizioni e i divieti imposti dalla direttiva.

Le direttive devono essere motivate e devono fare riferimento alla proposte e agli atti consultivi previsti dai trattati. La procedura di elaborazione delle direttive è la stessa dei regolamenti. La numerazione invece è differente, anzi contraria. Essa è data dall’anno che precede il numero progressivo (2012/01-2013/01). Solo le direttive rivolte a tutti gli Stati membri entrano in vigore

dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione. Tutte le altre direttive entrano in vigore dal momento della notificazione al destinatario. Tutte le direttive dopo la notifica, vengono comunque pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
  1. L'efficacia delle direttive negli ordinamenti interni degli Stati membri.
Le direttive in alcune parti sono immediatamente efficaci in alcune loro parti in tre ipotesi. Il primo caso consiste nel soddisfare una richiesta di un direttiva che abbia come contenuto un atteggiamento negativo, ossia quando la direttiva non implica l'adozione di alcuna misura di esecuzione da parte dello Stato membro interessato. Un secondo caso si ha quando un direttiva viene emanata per definire meglio il contenuto previsto dai trattati che è già produttivo di effetti immediati, chiarendone la portata e i tempi di attuazione. Infine può verificarsi un terzo caso quando le direttive contengono delle disposizioni talmente dettagliate.

da escludere qualsiasi discrezionalità da parte degli Stati destinatari in merito alla loro attuazione. La mancata attuazione di una direttiva comporta una violazione dei trattati da parte dello Stato inadempiente, con la possibilità da parte dei cittadini di agire in sede giudiziaria contro quest'ultimo quando tale omissione rechi loro un danno comprovato da un nesso di casualità: tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e il danno subito dal soggetto leso.

9. Le direttive e il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri.

Le direttive rappresentano il più valido strumento per realizzare un graduale ravvicinamento delle legislazioni nazionali, previsto da varie disposizioni dei trattati. Una totale unificazione sarebbe stata valutata sgradita dagli Stati membri, si preferisce solitamente operare nel senso dell'armonizzazione, mediante direttive. Questa armonizzazione è prevista specialmente per determinate

  1. Le decisioni.
  2. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi, se specifica i destinatari, è obbligatoria solo per questi.
  3. Le decisioni possono essere rivolte a tutti gli Stati membri.
Dettagli
A.A. 2012-2013
22 pagine
10 download
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher robertodemurtas di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Piroddi Paola.