APPUNTI DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
RELAZIONI ESTERNE capacità dell’UE di intrattenere rapporti con paesi terzi
ONU es. di organizzazione internazionale (la partecipazione UE può andare dallo stato di
OSSERVATORE o di PARTECIPANTE A PIENO TITOLO come gli stati).
La più grossa capacità dell’UE di intrattenere rapporti con paesi terzi stipulare ACCORDI
INTERNAZIONALI
(necessaria la personalità
giuridica)
Ma l’art 47 TUE non è abbastanza (non disciplina i rapporti con il resto del mondo)
Per il lato esterno ci deve essere il riconoscimento da parte degli stati terzi (basta che considerino
l’UE un soggetto di diritto internazionale (PRINCIPIO DELL’EFFETTIVITA’)
L’UE ha personalità giuridica perché le è riconosciuta dagli stati terzi e dalle altre organizzazioni
internazionali.
La più importante manifestazione della soggettività internazionale è la POSSIBILITA’ DI
STIPULARE ACCORDI INTERNAZIONALI che sono degli atti giuridici che regolano i
rapporti dell’UE con quei soggetti con i quali vengono stipulati
IL TRATTATO DI LISBONA RAZIONALIZZA E DISCIPLINA PIU’ COMPIUTAMENTE DI
PRIMA LA MATERIA DI STIPULAZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI (cercando di fare
chiarezza in una materia in cui fino a quel momento molto poche erano le norme consacrate nel
trattato)
Art 216 TFUE Norma cardine che apre il titolo dedicato agli ACCORDI INTERNAZIONALI.
Prima di Lisbona c’erano solo 3 norme per quanto riguardava gli accordi internazionali
Ragione del cambiamento di oggi? Entra in gioco anche la possibilità degli Stati di concludere
essi stessi degli accordi (non solo l’unione)
Il PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE regola anche le materie esterne e infatti l’art 216 TFUE
recepisce questo principio laddove ci dice che è possibile stipulare un accordo internazionale da
parte dell’unione se i trattati lo prevedono
Originariamente i trattati prevedevano solo 2 tipologie di accordi:
ACCORDI COMMERCIALI E TARIFFARI previsti dall’art 207 TFUE (es. importazione carne
dall’argentina)
ACCORDI DI ASSOCIAZIONE -------------- previsti dall’art 217 TFUE (es. aiuti umanitari)
Però queste 2 categorie di accordi limitavano l’UE la possibilità di stipulare accordi internazionali,
allora:
Già dagli anni ‘70 la Corte di giustizia elabora la teoria del PARALLELISMO che è una forma
particolare della teoria del poteri impliciti (è servita ad ampliare la possibilità di stipulazione di
questi accordi)
Infatti, in virtù del principio del parallelismo, espresso per la prima volta nella sentenza AETS, l’UE
ha la competenza di stipulare tutti quegli accordi che rientrano nelle materie di competenza del lato
interno.
Nella SENTENZA AETS (causa 22/70 del 31/03/1971), la Corte dice che l’attribuzione di una
competenza sul lato interno legittima l’unione ad adottare atti sui lati esterni in quella materia.
(quindi tutte le volte in cui l’UE ha una competenza sul lato interno, può stipulare accordi
internazionali)
Quindi la teoria del Parallelismo (tra competenze interne ed esterne) è servita per ampliare il n di
competenze UE sul lato
esterno
Laddove la Corte ritenga sufficiente i principi, lo spazio per gli Stati membri è minore (se invece la
previsione deve essere totale aumenta il margine di competenza degli stati).
Queste oscillazioni giurisprudenziali hanno reso opportuna la modifica all’art 216 TFUE che dopo
aver previsto la possibilità di concludere un accordo quando i trattati lo prevedono codifica a vario
titolo il principio del parallelismo, sancendo che quando la conclusione di un accordo è necessaria
per realizzare:
• Uno degli obiettivi previsti dal trattato (competenza esclusiva)
• Competenza esterna dell’UE
• Quando un atto giuridico vincolante dell’unione (regolamenti, direttive, decisioni) prevede
questa possibilità di concludere accordi, oppure quando il trattato dice possa incidere su
norme comuni e alterare la portata
(queste 3 ipotesi codificano il parallelismo come espresso dalla Corte di giustizia; però non ci
risolve il problema dell’art 216 TFUE se l’esercizio della competenza sia esclusivo UE o
concorrente).
(ATTO LEGISLATIVO UE tutti quelli posti con una delle procedure legislative ordinaria e 2
speciali)
L’art 3 TFUE ci dice quando l’UE ha competenza esclusiva.
L’art 3 TFUE, nel paragrafo 2, ci dice che l’UE ha anche competenza esclusiva nella stipulazione
degli accordi internazionali:
• Se ciò è previsto da un atto legislativo dell’UE
• Quando è necessario per consentire di esercitare sul piano interno le sue competenze
• Quando può incidere su norme comuni
(la teoria del parallelismo, dagli anni ’70 è rimasta in vigore)
Come faccio a sapere se quella materia è concorrente o esclusiva?
• ESCLUSIVA Le competenze sul lato esterno esclusive sono quelle disciplinate dall’art 3
paragrafo 2 TFUE (quindi quando l’UE ha una competenza esclusiva sul
piano interno, la competenza è esclusiva anche sul piano esterno).
(a meno che si richieda agli stati di intervenire finanziariamente in modo
integrale).
• CONCORRENTE Sul piano interno determina che finché l’UE non ha adottato norme
comuni, possano anche gli stati intervenire (quindi se la competenza è
concorrente sul piano interno, lo è anche sul piano esterno, questo
significa che finché l’UE non interviene, possono intervenire gli stati
membri).
Una competenza è esclusiva sul piano esterno quando è prevista dai trattati (art 3 TFUE), in virtù
del parallelismo è una competenza esclusiva sul piano interno e dopo che l’UE ha esercitato la sua
competenza anche una materia che prima era concorrente diventa esclusiva (PRE-EMPTION)
SVUOTA LA COMPETENZA IN CAPO AGLI STATI (o scodamento della competenza nazionale)
(per evitare che vi siano atti normativi contrastanti, che si sovrappongano, rendendo meno chiaro
qual è in realtà l’atto che vincola)
Il paragrafo 2 art 216 TFUE l’accordo vincola l’UE e gli Stati
Se l’UE non ha la possibilità di stipulare un accordo Ci pensano gli Stati membri.
ACCORDI MISTI quando l’UE non detiene la competenza per stipulare un accordo da sola
(partecipazione sia degli Stati che dell’UE e quindi sopperiscono al limite
della mancata previsione di competenza in tutto quel determinato settore per
l’UE)
(vantaggio: permettono all’UE di stipulare un accordo che altrimenti non
potrebbe stipulare, perché non ha la competenza completa)
(svantaggio: 28 stati, quindi 28 ambasciatori) quindi per evitare questa
situazione, si chiede una dichiarazione di quali sono le competenze dell’UE e
quelle degli Stati e, inoltre, gli stati delegano un ambasciatore di un paese che
rappresenta tutti)
(altro svantaggio ratifica da parte di tutti i paesi per l’entrata in vigore)
Gli accodi misti sono stati usati: per la conclusione di 2 accordi facenti parte del pacchetto unico di
Marrakech accordo relativo alla creazione dell’Organizzazione mondiale del commercio.
ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO è un’organizzazione internazionale che
(OMC) nasce negli anni ’90 sull’esperienza
del GALT (accordo generale sulle
tariffe e commercio) che vincolava la
quasi totalità dei paesi mondiali e
riguardava lo scambio di beni.
(quando al GALT si sostituisce l’OMC, si decide di ampliare il campo dell’accordo facendo due
accordi in materia di Proprietà intellettuale e di servizi)
(in materia di proprietà intellettuale, l’UE non deteneva tutte le competenze accordo UNESCO)
Gli accordi misti possono essere posti in essere:
• Nelle materie di competenza concorrente sul piano interno
• Tutte le volte in cui l’accordo viene finanziato dagli stati membri
• Quando gli accordi sono così previsti in forma mista dal trattato
TUTTE LE VOLTE IN CUI VI PUO’ ESSERE UN PROBLEMA SU CHI DETIENE QUELLA
COMPETENZA L’ACCORDO MISTO LA RISOLVE ALLA RADICE (piuttosto che far annullare
l’accordo stesso per insufficienza di competenze in capo all’UE)
Art 218 TFUE procedura di stipulazione degli accordi internazionali che deve essere integrato
dall’art 207 del trattato (per gli accordi commerciali e tariffari) e dalle norme
nell’ambito del settore monetario e politica estera e sicurezza comune.
Accordo commerciale è quell’accordo che si ricava dall’oggetto
Accordo associazione art 217 sono quelli con cui le parti istituiscono un’associazione
caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci da azione in comune e da
procedure particolari
Col tempo, sono stati previsti accordi in cui l’UE erogava aiuti nell’ambito degli accordi
commerciali e tariffari. (nell’ambito degli accordi di associazione, gli obblighi reciproci e le
procedure particolari, sono molto più forti).
Gli accordi di associazione sono quelli stipulati nel caso un paese fa domanda di ingresso nell’UE.
(quindi, sia gli accordi commerciali che quelli di associazione, vengono stipulati secondo la
procedura stabilita nel trattato all’art 218 TFUE (integrato laddove ce n’è bisogno dall’art 207 e
dalle norme nell’ambito del settore monetario e politica estera e sicurezza comune).
(il trattato di Lisbona arricchisce questo art. al fine di garantire una partecipazione di tutti i soggetti
istituzionali).
Art 218 TFUE:
• Negoziazione da parte della Commissione o dell’Alto rappresentante (nel caso di politica
estera) su autorizzazione del Consiglio (che accompagna l’autorizzazione da una serie di
direttive più o meno dettagliate, a seconda che il Consiglio voglia lasciare più o meno spazio
di manovra alla Commissione) (ma prima di tutti, questa richiesta viene discussa dal
COREPER) (inoltre affianca la Commissione da un comitato composto dai rappresentanti
degli Stati membri)
• Intervento eventuale del Parlamento europeo (no PESC) [in origine non era previsto]
• Conclusione da parte del Consiglio (per assumere gli impegni e quindi il consiglio firma
l’accordo decidendo dell’eventuali misure di esecuzione che l’accordo può comportare) (il
Consiglio decide a maggioranza qualificata) (unanimità solo nel caso di accordi hot, come
gli accordi di associazione, accordi conclusi con paesi candidati all’adesione e l’accordo di
adesione alla CEDU) [uniche 3 ipotesi di unanimità]
• Parere preventivo eventuale della Corte di giustizia (può essere sollecitata (paragrafo 11 art
218) tutte le volte in cui vi è un dubbio sulla compatibilità dell’accordo con i trattati)
(chi lo può chiedere? Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la
o Commissione)
(deve essere chiesto prima della conclusione dell’accordo) (e se lo si chiede dopo
o bisogna ricorrere all’annullamento)
il parere ha importanza fondamentale (se la Corte dice che è incompatibile, esso non
o può più essere concluso, a meno che non si modifichino i punti dell’accordo in
contrasto con il diritto primario dell’unione, oppure direttamente i trattati, rendendoli
compatibili all’accordo ipotesi più difficile da realizzarsi)
(una volta che è stata sollecitata, il suo parere diventa obbligatorio).
o
(il Parlamento europeo viene consultato solo per le tipologie di accordi per cui non è prevista
l’approvazione consultazione obbligatoria ma non vincolante)
È anche possibile apporre un termine alla consultazione del Parlamento europeo il Consiglio può
apporre un termine decorso il quale si procede come sul lato interno senza che il Parlamento venga
consultato)
Ipotesi in cui il Parlamento approva un trattato internazionale (consultazione obbligatoria e
vincolante) casi di stipulazione di accordi di associazione, accordi per la partecipazione alla
CEDU, accordi che determinano ripercussioni finanziarie considerevoli per l’UE e infine nei casi in
cui, sul piano interno, viene utilizzata la procedura legislativa ordinaria o speciale (nel caso di
quella speciale è richiesta l’approvazione del P.E. anche sul lato interno parallelismo
procedurale)
In questo caso è possibile apporre al Parlamento un termine? si, ma solo se c’è l’accordo tra
Consiglio e Parlamento
(il consiglio non può mai scavalcare il parere del Parlamento perché in questo caso è vincolante)
(è accaduto alcune volte che l’UE abbia ritenuto che un accordo fosse incompatibile con il trattato
es. con il trattato CEDU, perché la Corte diceva, all’epoca (1996), che la materia dei diritti
dell’uomo non rientrava nell’ambito dei trattati mancava all’UE la competenza a stipulare
quell’accordo)
Cosa è cambiato oggi? Una norma, l’art 6 TUE che da il carattere vincolante della Carta di Nizza
(perché allora ancora oggi non c’è questo accordo che regola la partecipazione dell’UE alla CEDU?
l’esistenza di 2 Corti che devono tutelare alla fine gli stessi diritti con problemi di coordinamento
per evitare che la Corte di giustizia sia sottoposta al vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo)
Tutte le volte in cui vi è una previsione di stipulare un accordo internazionale per l’UE art 218
TFUE (a meno che non si debba ricorrere agli accordi misti e a meno che la Corte non ci dica che
quell’accordo è incompatibile con il trattato)
Gli accordi internazionali, pur costituendo atti atipici (perché non espressamente menzionati nella
norma che si occupa degli atti dell’UE), sono atti vincolanti.
La partecipazione dell’UE può anche essere però a organizzazioni internazionali (ONU)
(problema verificare se la sua partecipazione è alternativa rispetto a quella degli stati membri,
posto che gli stati le hanno ceduto in quelle determinate materie parte delle loro prerogative)
(la Corte, già dagli anni ’70 ha dato una risposta affermativa al problema (della sostituzione dell’ue
agli stati), tanto che l’UE ha potuto acquisire lo status di membro a pieno titolo o di osservatore,
partecipando alla conclusione di accordi che creavano organizzazioni internazionali)
(problemi quando una organizzazione internazionale prevede la partecipazione solo degli stati,
quindi sono state necessarie soluzioni di compromesso per cui l’UE partecipa all’ONU in qualità di
osservatore senza diritto di voto; ma dopo Lisbona, lo stato di turno che esercita per 6 mesi la
presidenza dell’UE, possa esprimere dichiarazioni anche a nome dell’UE osservatore senza
diritto di voto = soluzione nella maggioranza dei casi)
Ipotesi in cui l’UE partecipa con lo status di membro (addirittura come membro fondatore):
nell’accordo dell’ OMC (organizzazione mondiale del commercio) [forma più forte di
partecipazione dovuta al fatto che l’UE ha partecipato ai negoziati e che gli stati le hanno conferito
il loro diritto di voto
]
(in materia di politica estera, ci sono delle regole a parte).
Argomento di estrema importanza recentemente visto l’impegno profuso prima dall’CE e dopo
dall’UE per cercare di portare ad un livello adeguato di sviluppo con l’eliminazione di una grande
piaga che affligge questi paesi portare lo sviluppo dei paesi in difficoltà ad un livello adeguato di
vita (combattere la povertà);
Quali sono questi paesi?
• Paesi d’oltre mare
• Paesi facenti parte dei Caraibi e Pacifico
Fino ai tempi recenti mancava nei trattati una base giuridica (competenza espressa) che consentisse
all’UE di intervenire con questa politica che quindi veniva posta in essere sulla base delle norme
previste dai trattati (quindi sulla norma degli accordi commerciali e tariffari o degli accordi di
associazione) unitamente alla clausola di flessibilità (all’ art 352 TFUE) Per combattere la
povertà
(le norme inserite nei trattati non erano sufficienti perché lo scopo andava oltre le basi giuridiche
previste ecco che la clausola di flessibilità è stata necessaria)
Sulla base di queste norme sono stati conclusi gli accordi ACP:
ACCORDI ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) oggi regolati dalla convenzione di COTONOU
Prima il trattato di Nizza e poi il trattato di Lisbona prevedono due norme specifiche:
L’art 208 TFUE Apre il capo sulla cooperazione allo sviluppo
L’art 214 TFUE In caso l’UE deroghi aiuti umanitari
Art 209 Procedura per la conclusione di questi accordi
In particolare la cooperazione allo sviluppo prevede la procedura legislativa ordinaria per tutte le
misure di esecuzione degli aiuti.
Obiettivi cooperazione allo sviluppo (es. lotta contro la produzione di droga) nel caso delle
Filippine (si era detto addirittura che così la popolazione avrebbe perso il lavoro).
Come mai applica ACP (Africa, Caraibi e Pacifico)? oltre alla povertà sono anche territori della
madrepatria con regole particolari (per es.
limitazioni per quanto riguarda le libertà
previste dai trattati).
(per es. i cittadini della Polinesia francese votano per il Parlamento europeo)
ATTI DELL’UNIONE EUROPEA
Il trattato di Lisbona, dopo il fallimento della Costituzione, cerca di semplificare le tipologie degli
atti.
ATTI strumento giuridico (vincolante e non) emanato dalle istituzioni o dagli organismi dell’UE
necessario p
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