Estratto del documento

APPUNTI DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

RELAZIONI ESTERNE capacità dell’UE di intrattenere rapporti con paesi terzi

ONU es. di organizzazione internazionale (la partecipazione UE può andare dallo stato di

 OSSERVATORE o di PARTECIPANTE A PIENO TITOLO come gli stati).

La più grossa capacità dell’UE di intrattenere rapporti con paesi terzi stipulare ACCORDI

INTERNAZIONALI

(necessaria la personalità

giuridica)

Ma l’art 47 TUE non è abbastanza (non disciplina i rapporti con il resto del mondo)

Per il lato esterno ci deve essere il riconoscimento da parte degli stati terzi (basta che considerino

l’UE un soggetto di diritto internazionale (PRINCIPIO DELL’EFFETTIVITA’)

L’UE ha personalità giuridica perché le è riconosciuta dagli stati terzi e dalle altre organizzazioni

internazionali.

La più importante manifestazione della soggettività internazionale è la POSSIBILITA’ DI

STIPULARE ACCORDI INTERNAZIONALI che sono degli atti giuridici che regolano i

rapporti dell’UE con quei soggetti con i quali vengono stipulati

IL TRATTATO DI LISBONA RAZIONALIZZA E DISCIPLINA PIU’ COMPIUTAMENTE DI

PRIMA LA MATERIA DI STIPULAZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI (cercando di fare

chiarezza in una materia in cui fino a quel momento molto poche erano le norme consacrate nel

trattato)

Art 216 TFUE Norma cardine che apre il titolo dedicato agli ACCORDI INTERNAZIONALI.

Prima di Lisbona c’erano solo 3 norme per quanto riguardava gli accordi internazionali

Ragione del cambiamento di oggi? Entra in gioco anche la possibilità degli Stati di concludere

 essi stessi degli accordi (non solo l’unione)

Il PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE regola anche le materie esterne e infatti l’art 216 TFUE

recepisce questo principio laddove ci dice che è possibile stipulare un accordo internazionale da

parte dell’unione se i trattati lo prevedono

Originariamente i trattati prevedevano solo 2 tipologie di accordi:

ACCORDI COMMERCIALI E TARIFFARI previsti dall’art 207 TFUE (es. importazione carne

 dall’argentina)

ACCORDI DI ASSOCIAZIONE -------------- previsti dall’art 217 TFUE (es. aiuti umanitari)

Però queste 2 categorie di accordi limitavano l’UE la possibilità di stipulare accordi internazionali,

allora:

Già dagli anni ‘70 la Corte di giustizia elabora la teoria del PARALLELISMO che è una forma

particolare della teoria del poteri impliciti (è servita ad ampliare la possibilità di stipulazione di

questi accordi)

Infatti, in virtù del principio del parallelismo, espresso per la prima volta nella sentenza AETS, l’UE

ha la competenza di stipulare tutti quegli accordi che rientrano nelle materie di competenza del lato

interno.

Nella SENTENZA AETS (causa 22/70 del 31/03/1971), la Corte dice che l’attribuzione di una

competenza sul lato interno legittima l’unione ad adottare atti sui lati esterni in quella materia.

(quindi tutte le volte in cui l’UE ha una competenza sul lato interno, può stipulare accordi

internazionali)

Quindi la teoria del Parallelismo (tra competenze interne ed esterne) è servita per ampliare il n di

 competenze UE sul lato

esterno

Laddove la Corte ritenga sufficiente i principi, lo spazio per gli Stati membri è minore (se invece la

previsione deve essere totale aumenta il margine di competenza degli stati).

Queste oscillazioni giurisprudenziali hanno reso opportuna la modifica all’art 216 TFUE che dopo

aver previsto la possibilità di concludere un accordo quando i trattati lo prevedono codifica a vario

titolo il principio del parallelismo, sancendo che quando la conclusione di un accordo è necessaria

per realizzare:

• Uno degli obiettivi previsti dal trattato (competenza esclusiva)

• Competenza esterna dell’UE

• Quando un atto giuridico vincolante dell’unione (regolamenti, direttive, decisioni) prevede

questa possibilità di concludere accordi, oppure quando il trattato dice possa incidere su

norme comuni e alterare la portata

(queste 3 ipotesi codificano il parallelismo come espresso dalla Corte di giustizia; però non ci

risolve il problema dell’art 216 TFUE se l’esercizio della competenza sia esclusivo UE o

concorrente).

(ATTO LEGISLATIVO UE tutti quelli posti con una delle procedure legislative ordinaria e 2

  speciali)

L’art 3 TFUE ci dice quando l’UE ha competenza esclusiva.

L’art 3 TFUE, nel paragrafo 2, ci dice che l’UE ha anche competenza esclusiva nella stipulazione

degli accordi internazionali:

• Se ciò è previsto da un atto legislativo dell’UE

• Quando è necessario per consentire di esercitare sul piano interno le sue competenze

• Quando può incidere su norme comuni

(la teoria del parallelismo, dagli anni ’70 è rimasta in vigore)

Come faccio a sapere se quella materia è concorrente o esclusiva?

• ESCLUSIVA Le competenze sul lato esterno esclusive sono quelle disciplinate dall’art 3

 paragrafo 2 TFUE (quindi quando l’UE ha una competenza esclusiva sul

piano interno, la competenza è esclusiva anche sul piano esterno).

(a meno che si richieda agli stati di intervenire finanziariamente in modo

integrale).

• CONCORRENTE Sul piano interno determina che finché l’UE non ha adottato norme

comuni, possano anche gli stati intervenire (quindi se la competenza è

concorrente sul piano interno, lo è anche sul piano esterno, questo

significa che finché l’UE non interviene, possono intervenire gli stati

membri).

Una competenza è esclusiva sul piano esterno quando è prevista dai trattati (art 3 TFUE), in virtù

del parallelismo è una competenza esclusiva sul piano interno e dopo che l’UE ha esercitato la sua

competenza anche una materia che prima era concorrente diventa esclusiva (PRE-EMPTION) 

SVUOTA LA COMPETENZA IN CAPO AGLI STATI (o scodamento della competenza nazionale)

(per evitare che vi siano atti normativi contrastanti, che si sovrappongano, rendendo meno chiaro

qual è in realtà l’atto che vincola)

Il paragrafo 2 art 216 TFUE l’accordo vincola l’UE e gli Stati

Se l’UE non ha la possibilità di stipulare un accordo Ci pensano gli Stati membri.

ACCORDI MISTI quando l’UE non detiene la competenza per stipulare un accordo da sola

(partecipazione sia degli Stati che dell’UE e quindi sopperiscono al limite

della mancata previsione di competenza in tutto quel determinato settore per

l’UE)

(vantaggio: permettono all’UE di stipulare un accordo che altrimenti non

potrebbe stipulare, perché non ha la competenza completa)

(svantaggio: 28 stati, quindi 28 ambasciatori) quindi per evitare questa

situazione, si chiede una dichiarazione di quali sono le competenze dell’UE e

quelle degli Stati e, inoltre, gli stati delegano un ambasciatore di un paese che

rappresenta tutti)

(altro svantaggio ratifica da parte di tutti i paesi per l’entrata in vigore)

Gli accodi misti sono stati usati: per la conclusione di 2 accordi facenti parte del pacchetto unico di

Marrakech accordo relativo alla creazione dell’Organizzazione mondiale del commercio.

ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO è un’organizzazione internazionale che

(OMC) nasce negli anni ’90 sull’esperienza

del GALT (accordo generale sulle

tariffe e commercio) che vincolava la

quasi totalità dei paesi mondiali e

riguardava lo scambio di beni.

(quando al GALT si sostituisce l’OMC, si decide di ampliare il campo dell’accordo facendo due

accordi in materia di Proprietà intellettuale e di servizi)

(in materia di proprietà intellettuale, l’UE non deteneva tutte le competenze accordo UNESCO)

Gli accordi misti possono essere posti in essere:

• Nelle materie di competenza concorrente sul piano interno

• Tutte le volte in cui l’accordo viene finanziato dagli stati membri

• Quando gli accordi sono così previsti in forma mista dal trattato

TUTTE LE VOLTE IN CUI VI PUO’ ESSERE UN PROBLEMA SU CHI DETIENE QUELLA

COMPETENZA L’ACCORDO MISTO LA RISOLVE ALLA RADICE (piuttosto che far annullare

l’accordo stesso per insufficienza di competenze in capo all’UE)

Art 218 TFUE procedura di stipulazione degli accordi internazionali che deve essere integrato

 dall’art 207 del trattato (per gli accordi commerciali e tariffari) e dalle norme

nell’ambito del settore monetario e politica estera e sicurezza comune.

Accordo commerciale è quell’accordo che si ricava dall’oggetto

Accordo associazione art 217 sono quelli con cui le parti istituiscono un’associazione

 

caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci da azione in comune e da

procedure particolari

Col tempo, sono stati previsti accordi in cui l’UE erogava aiuti nell’ambito degli accordi

commerciali e tariffari. (nell’ambito degli accordi di associazione, gli obblighi reciproci e le

procedure particolari, sono molto più forti).

Gli accordi di associazione sono quelli stipulati nel caso un paese fa domanda di ingresso nell’UE.

(quindi, sia gli accordi commerciali che quelli di associazione, vengono stipulati secondo la

procedura stabilita nel trattato all’art 218 TFUE (integrato laddove ce n’è bisogno dall’art 207 e

dalle norme nell’ambito del settore monetario e politica estera e sicurezza comune).

(il trattato di Lisbona arricchisce questo art. al fine di garantire una partecipazione di tutti i soggetti

istituzionali).

Art 218 TFUE:

• Negoziazione da parte della Commissione o dell’Alto rappresentante (nel caso di politica

estera) su autorizzazione del Consiglio (che accompagna l’autorizzazione da una serie di

direttive più o meno dettagliate, a seconda che il Consiglio voglia lasciare più o meno spazio

di manovra alla Commissione) (ma prima di tutti, questa richiesta viene discussa dal

COREPER) (inoltre affianca la Commissione da un comitato composto dai rappresentanti

degli Stati membri)

• Intervento eventuale del Parlamento europeo (no PESC) [in origine non era previsto]

• Conclusione da parte del Consiglio (per assumere gli impegni e quindi il consiglio firma

l’accordo decidendo dell’eventuali misure di esecuzione che l’accordo può comportare) (il

Consiglio decide a maggioranza qualificata) (unanimità solo nel caso di accordi hot, come

gli accordi di associazione, accordi conclusi con paesi candidati all’adesione e l’accordo di

adesione alla CEDU) [uniche 3 ipotesi di unanimità]

• Parere preventivo eventuale della Corte di giustizia (può essere sollecitata (paragrafo 11 art

218) tutte le volte in cui vi è un dubbio sulla compatibilità dell’accordo con i trattati)

(chi lo può chiedere? Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la

o Commissione)

(deve essere chiesto prima della conclusione dell’accordo) (e se lo si chiede dopo

o bisogna ricorrere all’annullamento)

il parere ha importanza fondamentale (se la Corte dice che è incompatibile, esso non

o può più essere concluso, a meno che non si modifichino i punti dell’accordo in

contrasto con il diritto primario dell’unione, oppure direttamente i trattati, rendendoli

compatibili all’accordo ipotesi più difficile da realizzarsi)

(una volta che è stata sollecitata, il suo parere diventa obbligatorio).

o

(il Parlamento europeo viene consultato solo per le tipologie di accordi per cui non è prevista

l’approvazione consultazione obbligatoria ma non vincolante)

È anche possibile apporre un termine alla consultazione del Parlamento europeo il Consiglio può

apporre un termine decorso il quale si procede come sul lato interno senza che il Parlamento venga

consultato)

Ipotesi in cui il Parlamento approva un trattato internazionale (consultazione obbligatoria e

vincolante) casi di stipulazione di accordi di associazione, accordi per la partecipazione alla

CEDU, accordi che determinano ripercussioni finanziarie considerevoli per l’UE e infine nei casi in

cui, sul piano interno, viene utilizzata la procedura legislativa ordinaria o speciale (nel caso di

quella speciale è richiesta l’approvazione del P.E. anche sul lato interno parallelismo

procedurale)

In questo caso è possibile apporre al Parlamento un termine? si, ma solo se c’è l’accordo tra

 Consiglio e Parlamento

(il consiglio non può mai scavalcare il parere del Parlamento perché in questo caso è vincolante)

(è accaduto alcune volte che l’UE abbia ritenuto che un accordo fosse incompatibile con il trattato

es. con il trattato CEDU, perché la Corte diceva, all’epoca (1996), che la materia dei diritti

dell’uomo non rientrava nell’ambito dei trattati mancava all’UE la competenza a stipulare

quell’accordo)

Cosa è cambiato oggi? Una norma, l’art 6 TUE che da il carattere vincolante della Carta di Nizza

(perché allora ancora oggi non c’è questo accordo che regola la partecipazione dell’UE alla CEDU?

l’esistenza di 2 Corti che devono tutelare alla fine gli stessi diritti con problemi di coordinamento

per evitare che la Corte di giustizia sia sottoposta al vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo)

Tutte le volte in cui vi è una previsione di stipulare un accordo internazionale per l’UE art 218

TFUE (a meno che non si debba ricorrere agli accordi misti e a meno che la Corte non ci dica che

quell’accordo è incompatibile con il trattato)

Gli accordi internazionali, pur costituendo atti atipici (perché non espressamente menzionati nella

norma che si occupa degli atti dell’UE), sono atti vincolanti.

La partecipazione dell’UE può anche essere però a organizzazioni internazionali (ONU)

(problema verificare se la sua partecipazione è alternativa rispetto a quella degli stati membri,

posto che gli stati le hanno ceduto in quelle determinate materie parte delle loro prerogative)

(la Corte, già dagli anni ’70 ha dato una risposta affermativa al problema (della sostituzione dell’ue

agli stati), tanto che l’UE ha potuto acquisire lo status di membro a pieno titolo o di osservatore,

partecipando alla conclusione di accordi che creavano organizzazioni internazionali)

(problemi quando una organizzazione internazionale prevede la partecipazione solo degli stati,

quindi sono state necessarie soluzioni di compromesso per cui l’UE partecipa all’ONU in qualità di

osservatore senza diritto di voto; ma dopo Lisbona, lo stato di turno che esercita per 6 mesi la

presidenza dell’UE, possa esprimere dichiarazioni anche a nome dell’UE osservatore senza

diritto di voto = soluzione nella maggioranza dei casi)

Ipotesi in cui l’UE partecipa con lo status di membro (addirittura come membro fondatore):

nell’accordo dell’ OMC (organizzazione mondiale del commercio) [forma più forte di

partecipazione dovuta al fatto che l’UE ha partecipato ai negoziati e che gli stati le hanno conferito

il loro diritto di voto

]

(in materia di politica estera, ci sono delle regole a parte).

Argomento di estrema importanza recentemente visto l’impegno profuso prima dall’CE e dopo

dall’UE per cercare di portare ad un livello adeguato di sviluppo con l’eliminazione di una grande

piaga che affligge questi paesi portare lo sviluppo dei paesi in difficoltà ad un livello adeguato di

vita (combattere la povertà);

Quali sono questi paesi?

• Paesi d’oltre mare

• Paesi facenti parte dei Caraibi e Pacifico

Fino ai tempi recenti mancava nei trattati una base giuridica (competenza espressa) che consentisse

all’UE di intervenire con questa politica che quindi veniva posta in essere sulla base delle norme

previste dai trattati (quindi sulla norma degli accordi commerciali e tariffari o degli accordi di

associazione) unitamente alla clausola di flessibilità (all’ art 352 TFUE) Per combattere la

povertà

(le norme inserite nei trattati non erano sufficienti perché lo scopo andava oltre le basi giuridiche

previste ecco che la clausola di flessibilità è stata necessaria)

Sulla base di queste norme sono stati conclusi gli accordi ACP:

ACCORDI ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) oggi regolati dalla convenzione di COTONOU

Prima il trattato di Nizza e poi il trattato di Lisbona prevedono due norme specifiche:

L’art 208 TFUE Apre il capo sulla cooperazione allo sviluppo

L’art 214 TFUE In caso l’UE deroghi aiuti umanitari

Art 209 Procedura per la conclusione di questi accordi

In particolare la cooperazione allo sviluppo prevede la procedura legislativa ordinaria per tutte le

misure di esecuzione degli aiuti.

Obiettivi cooperazione allo sviluppo (es. lotta contro la produzione di droga) nel caso delle

Filippine (si era detto addirittura che così la popolazione avrebbe perso il lavoro).

Come mai applica ACP (Africa, Caraibi e Pacifico)? oltre alla povertà sono anche territori della

 madrepatria con regole particolari (per es.

limitazioni per quanto riguarda le libertà

previste dai trattati).

(per es. i cittadini della Polinesia francese votano per il Parlamento europeo)

ATTI DELL’UNIONE EUROPEA

Il trattato di Lisbona, dopo il fallimento della Costituzione, cerca di semplificare le tipologie degli

atti.

ATTI strumento giuridico (vincolante e non) emanato dalle istituzioni o dagli organismi dell’UE

necessario p

Anteprima
Vedrai una selezione di 11 pagine su 50
Diritto dell'Unione Europea - appunti Pag. 1 Diritto dell'Unione Europea - appunti Pag. 2
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea - appunti Pag. 6
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea - appunti Pag. 11
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea - appunti Pag. 16
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea - appunti Pag. 21
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea - appunti Pag. 26
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea - appunti Pag. 31
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea - appunti Pag. 36
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea - appunti Pag. 41
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea - appunti Pag. 46
1 su 50
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca3093 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Baruffi Maria Caterina.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community