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11/10/21

L’Ue è costituita da 27 stati membri

Stato: soggetto di diritto internazionale che agisce nella comunità

internazionale. Lo stato, per essere definito tale, deve essere in possesso

di 3 requisiti fondamentali:

- POPOLO: insieme individui conviventi in un certo territorio, sotto la

potestà di un proprio governo, retti da un ordinamento giuridico

originario

- SPAZIO: lo spazio entro cui lo stato esercita la propria sovranità

( terra- spazio aereo- mare territoriale)

- ORDINAMENTO: insieme di organi che organizzano e gestiscono

l’attività dello Stato, il territorio e la popolazione.

STATO- ORGANIZZAZIONE possiede due caratteristiche:

- Deve essere EFFETTIVO sul territorio, cioè deve riuscire realmente

ad esercitare il proprio potere (esiste realmente)

- Deve essere INDIPENDENTE dagli altri stati e trarre la forza giuridica

da una propria costituzione

UE: è UN’ORGANIZZAZIONE internazionale, associazione di stati con

personalità giuridica che unendosi tra loro, perseguono interessi/obiettivi

comuni e individuano organi specifici attraverso i quali poter raggiungere i

vari obiettivi. Questi organi specifici sono diversi dagli organi dei singoli

stati, organi propri dell’organizzazione internazionale. L’organizzazione

internazionale:

- è di natura convenzionale ed è istituita attraverso un TRATTATO

- Deve avere un atto costitutivo, cioè un trattato

- È un soggetto VINCOLATO, da tutti gli obblighi derivanti dalle regole

generali del diritto internazionale, dal suo atto costitutivo e dagli

accordi stabiliti.

Le organizzazioni internazionali devono avere i propri organi che non

rispondono al principio della SEPARAZIONE DEI POTERI, così come ad

esempio avviene nello Stato Italiano.

ORGANI

1. ORGANO CHE TUTELA GLI INTERESSI DEI SINGOLI STATI, è FORMATO

DA UN RAPPRESENTANTE PER CIASCUNO STATO

2. ORGANO CHE TUTELA GLI INTERESSI DELL’ORGANIZZAZIONE E CHE

LA RAPPRESENTA. E’ FORMATO DA PERSONE FISICHE

INDIPENDENTI DALLO STATO DI APPARTENENZA, E QUINDI LE

SCELTE DEVONO ESSERE ADOTTATE NELL’INTERESSE

DELL’ORGANIZZAZIONE

3. ORGANO PARLAMENTARE CHE RAPPRESENTA I CITTADINI MEMBRI

DELL’UE

4. ORGANI GIUDIZIARIO CHE INTERVIENE NEL MOMENTO IN CUI GLI

STATI MEMBRI O GLI ORGANI NON RISPETTANO LE REGOLE

Il presidente del parlamento europeo è co-legislatore dell’Ue.

Modalità di voto degli organi:

1. UNANIMITA’: tutela i singoli. Tutti gli stati devono essere a favore

della scelta da fare. Questa presenta un problema, limite: se un

singolo stato decide che quella decisione da prendere non va bene,

la scelta non viene applicata perché può esserci la prevalenza degli

interessi di un singolo stato. Per questo motivo viene introdotta la

2. MAGGIORANZA: tutela la maggioranza (insieme di tutti gli stati) a

fronte del desiderio del singolo. Esistono tre tipi di maggioranza:

semplice, assoluta e qualificata (l’Ue lavora con la maggioranza

qualificata)

Si assiste quindi al passaggio da UNANIMITA’ A MAGGIORANZA

TRATTATO

E’ un accordo internazionale fra stati membri che individua gli obiettivi

comuni ed organizza la vita futura degli stati

Le fasi di creazione dei trattati:

- NEGOZIAZIONE: gli stati decidono gli argomenti da gestire in

comune. Ad essa partecipano i PLENI POTENZIARI, ovvero persone

che rappresentano lo stato.

- FIRMA: definisce il momento in cui il testo dell’accordo viene

consolidato in un documento. Essa segna il termine della

negoziazione

- RATIFICA: attività di accettazione da parte dello stato che ratifica

l’operato del pleno potenziario (lo accetta e decide se va bene o no).

Esso lo fa in modo autonomo.

L’UE ha stabilito che i trattati entreranno in vigore quando verranno

ratificati da tutti gli stati membri (Es. Lisbona trattato del dicembre 2007

che però entra in vigore nel 2009)

12/10/21

IL SECONDO DOPO GUERRA

Gli stati hanno subito pesanti perdite dal punto di vista delle economie

interne. In particolare alla fine della II guerra mondiale, l’Europa era

attraversata da anelli federalistici che affondavano le radici nel pensiero

di uomini come Mazzini, Rousseau e Kant.

I bisogni che accomunavano gli europei erano:

- Proteggersi contro l’emergente imperialismo nascente

- Ricostruire le economie prostrate dalla guerra

USA: soggetto pronto a risanare/finanziare le economie per dare di nuovo

vita all’Europa. Essi danno degli aiuti economici/ denari ai vari stati

europei (1947)

1948: c’è la prima organizzazione europea per la cooperazione

economica.

Gli Usa quindi finanziano gli stati europei per due motivi:

- MOTIVI ECONOMICI: gli USA si creano dei mercati dove possono

vendere i propri prodotti

- MOTIVI POLITICI: gli Usa volevano crearsi un gruppo di stati amici

per fronteggiare l’Urss.

Piano Marshall: 1948

Prende avvio con la creazione dell’Organizzazione europea per la

cooperazione economica, la quale elaborò il 1 codice per la

liberalizzazione dei prodotti

L’organizzazione ha un limite: cioè le scelte sono vincolate al voto

dell’unanimità. Essa non prevede un organo di giustizia che sanziona i

comportamenti sbagliati.

1949: Consiglio d’Europa: organizzazione internazionale impegnata nella

tutela della democrazia negli stati, in particolare nella tutela dei diritti

dell’uomo. Esso è diverso dal consiglio dell’UE e dal consiglio europeo e

dà origine alla CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO del 1950

(Strasburgo), documento importante che si occupa di tutelare i diritti dei

vari individui (es. divieto della tortura).

PIANO SCHUMANN: 9 maggio 1950

Dopo la seconda guerra mondiale, ha inizio la cooperazione tra gli Stati

europei per creare forme di unione, con strutture istituzionali

intergovernative che hanno competenze in settori specifici. Nasce l’idea di

creare un’organizzazione internazionale capace di perseguire un interesse

collettivo e svincolarsi dagli interessi dei singoli stati. Colui che voleva

creare questa organizzazione è Robert Schumann, ministro degli esteri

francese che nel 1950 presentò la sua idea attraverso l’elaborazione di un

piano, che portò poi alla nascita dell’organizzazione.

Il suo obiettivo era quello di evitare nuove situazioni di crisi e di conflitto

tra gli stati

Area RUHR-SAAR: area dove ci sono le risorse petrolifere, è un’area a

cavallo tra Germania e Francia

Schumann, dice che bisogna gestire quelle risorse, quelle materie prime

(obiettivo dei singoli stati), attraverso l’intervento di un soggetto

internazionale.

9 maggio 1957: anniversario dell’UE

Schumann, quindi decise di mettere in comune la produzione franco-

tedesca del carbone e dell’acciaio, creando un’organizzazione aperta

anche ad altri stati europei. I negoziati, arrivarono poi alla firma del

Trattato di Parigi del 18 aprile 1951, il trattato legge della prima

organizzazione della Comunità europea del carbone e dell’acciaio

(CECA), i cui partecipanti sono: Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi,

Lussemburgo e Belgio. Si tratta di un’organizzazione a termine, cioè è

stato previsto che essa sarebbe durata 50 anni una volta raggiunti tutti gli

obiettivi.

1952: entra in vigore

2002: la CECA cessa di esistere e i suoi ambiti vengono poi assorbiti dalla

comunità europea.

Caratteristiche:

1. Gestione delle risorse siderurgiche-carbonifere

2. Distribuzione delle risorse, per favorire lo sviluppo tra gli stati

membri.

Si tratta anche di un’organizzazione SOVRANAZIONALE, per 3 motivi:

1. Perché all’interno sono previsti degli organi che prendono decisioni

a maggioranza, e poi esse vengono applicate agli stati membri senza

dover passare attraverso il filtro dello stato

2. Perché al suo interno ci sono degli organi indipendenti dagli stati

che lavorano per e nell’interesse dell’organizzazione internazionale

3. Perché al suo interno esiste un organo di natura parlamentare che

tutela gli interessi dei cittadini

Desiderio di Schumann: unione dei popoli

Struttura della CECA:

1. Alta autorità: organo che adotta poteri decisionali autonomi e

indipendenti e che rappresenta gli interessi dell’organizzazione

internazionale, formato da individui indipendenti. L’obiettivo è

raggiungere i traguardi all’interno del trattato.

2. Consiglio speciale dei ministri: organo a carattere consultivo con

poteri di controllo che salvaguardia gli interessi dei singoli stati e che

è formato da un rappresentante per ciascun stato membro.

3. Assemblea comune: organo di natura parlamentare che diventa

portatore degli interessi dei singoli individui

4. Corte di Giustizia: organo capace di sanzionare le violazioni delle

norme adottate dall’organizzazione internazionale. Si tratta di un

organo SUPERPARTES che è incaricato nella fornitura di

un’interpretazione delle norme.

Gli stati vogliono creare una COMUNITA’ COMUNE DI DIFESA, con il che

gestisce le forze armate anche se quest’idea è naufragata perché il passo

era troppo lungo e si sarebbero saltate delle tappe. Infatti, ancora oggi,

non esiste un esercito europeo, ma gli stati preferiscono avere una

propria forza armata

Vengono abbozzati due progetti per uno sviluppo diverso

dell’organizzazione dalla condivisione tra gli Stati UE a Messina:

1. VALUTAZIONE di un mercato più ampio dove non si commercializza

solo il carbone e l’acciaio ma che ci sia una libera circolazione di

merci, persone, capitali e servizi

2. CREAZIONE di una nuova organizzazione internazionale che

gestisca l’energia nucleare. Essa entra in gioco perché il carbone è

una risorsa a termine non rinnovabile e perché il petrolio stava

subendo ripercussioni sul canale di Suez. Quindi bisognava trovarne

altre risorse.

Questi progetti, sfociarono nell’adozione di 2 trattati:

1. Trattato istitutivo della comunità economica europea- CEE (II

organizzazione internazionale), la quale tutela i lavoratori e si

occupa della creazione di un mercato comune per la libera

circolazione delle merci. Roma 1957. Compito: promuovere

attraverso la creazione di un mercato e di una politica economica

comune tra gli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività

economiche. Obiettivo: unione sempre più stretta tra i popoli

europei

2. Trattato istitutivo della comunità europea dell’energia atomica –

EURATOM

Si tratta di trattati aperti con durata illimitata che:

- Favoriscono l’adesione da parte di altri stati

- Si occupano di argomenti diversi

Hanno 4 organi e ciascuna organizzazione ha un organo costituito da

soggetti indipendenti dagli Stati membri.

1 organo costituito da 1 rappresentante per ciascun stato membro che

tutela gli interessi dei singoli stati

Le tre comunità (CECA; CEE; EURATOM) HANNO IN COMUNE SOLO LA

CORTE DI GIUSTIZIA E L’ASSEMBLEA PARLAMENTARE, mentre

Consiglio e Commissione erano autonome e distinte per ciascuna

Comunità.

Nel 1965, con il Trattato sulla fusione delle istituzioni, prevede che le 3

organizzazioni internazionali avessero:

- Un solo consiglio dei ministri

- Una sola commissione

- Una sola corte di giustizia

- Un solo parlamento europeo

In questo modo, ci fu un’unificazione degli organi ma non delle

competenze e dei poteri che rimangono distinti

L’obbiettivo previsto dal Trattato di Roma di creare un mercato comune,

si è concluso nel 1968. Durante tale periodo, ci sono succedute 3 fasi

dell’integrazione economica:

1. fase di “integrazione negativa” riguardava la creazione di una zona

di libero scambio che eliminava tutti gli ostacoli “tecnici” agli scambi

commerciali fra gli Stati partecipanti

2. Fase: riguarda la creazione di un’unione doganale tra i Paesi

membri e di un mercato comune dove consentire la libera

circolazione delle merci, delle persone, dei servizi, dei capitali

3. terza fase di Integrazione positiva che prevede l’attuazione di

politiche comuni “strategiche” e una serie di misure per realizzare

un’effettiva integrazione economica.

La Libera circolazione delle merci

La libera circolazione delle merci comporta:

- l’abolizione fra gli Stati membri dei dazi doganali

- l’instaurazione di una tariffa doganale comune.

Le restrizioni quantitative sono consentite solo se giustificate da motivi

di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela

della salute, di protezione del patrimonio artistico e storico nazionale,

purché non siano discriminatorie e non costituiscano una restrizione

al commercio tra gli Stati membri. Alla realizzazione di questa libertà, ha

contribuito la Corte di Giustizia: nella sentenza Cassis de dijon, ha

affermato il principio del mutuo riconoscimento, secondo cui la disciplina

di uno Stato membro in materia di produzione e di commercializzazione

di un bene, deve essere riconosciuta in tutti gli altri Stati membri, a meno

che si afferma cioè una presunzione di equivalenza delle legislazioni

nazionali degli stati membri e le restrizioni devono essere proporzionate

per tutelare le esigenze imperative del diritto nazionale.

La Libera circolazione delle persone

La libera circolazione delle persone riguarda la libera circolazione dei

lavoratori dipendenti e il diritto di stabilimento dei lavoratori autonomi. Il

principio generale è quello del divieto di qualsiasi discriminazione, sia in

termini di retribuzione che di condizioni di lavoro, effettuata sulla base

della nazionalità. Salvo motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e

sanità pubblica, i lavoratori hanno il diritto di rispondere ad offerte

di lavoro effettive, di spostarsi liberamente nel territorio degli Stati

membri, di risedervi, di rimanervi dopo aver occupato un impiego; sono

vietate discriminazioni retributive tra lavoratori di sesso maschile e di

sesso femminile. La libertà di stabilimento comporta per i cittadini degli

Stati membri, la facoltà di accedere alle attività non salariate e al loro

esercizio nonché di costituire e gestire imprese e società, alle stesse

condizioni stabilite dalla legislazione del Paese di stabilimento nei

confronti dei propri cittadini.

La Libera prestazione dei servizi

L’art 59 CEE prevede la soppressione delle restrizioni alla libera

prestazione dei servizi all’interno della Comunità nei confronti dei

cittadini degli Stati membri stabiliti in un Paese della Comunità diverso da

quello del destinatario della prestazione. I servizi riguardano le

prestazioni fornite dietro retribuzione, di carattere industriale,

commerciale, artigianale, libero-professionale. Per l’esercizio della sua

prestazione, il prestatore può, a titolo temporaneo, svolgere la sua

attività nel paese dove la prestazione è fornita, alle stesse

condizioni previste per i propri cittadini.

La Libera circolazione dei capitali

L’art 67 CEE disponeva che gli Stati membri sopprimessero gradualmente,

le restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti a persone residenti

negli Stati membri. La libera circolazione dei capitali, sebbene fosse

considerata necessaria per la libera circolazione dei servizi” in quanto è

diritto del destinatario di essi di trasferirsi in uno Stato membro della

Comunità diverso da quello in cui è residente senza essere impedito da

restrizioni in materia di pagamenti, era sottoposta ad un obbligo di

liberalizzazione che riguardava solo i limiti in cui risultasse necessario per

il buon funzionamento del mercato comune. Solo il trattato di Maastricht

sull’unione europea stabiliva la completa liberalizzazione dei movimenti

dei capitali senza più aver riguardo all’esistenza di una transazione

commerciale o ad una prestazione di servizi sottostanti.

La disciplina della concorrenza

Le attività economiche anche in un mercato comune non possono

svilupparsi in modo equilibrato se, nonostante si verificano delle

distorsioni nelle condizioni di libera concorrenza. Come dichiarato nell’art

3 CEE, l’azione della Comunità prevede la creazione di un regime che

garantisce che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno. L’art 85

CEE (ora art 101 TFUE), dice che sono incompatibili col mercato interno e

vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni

d’imprese e tutte le pratiche concordate che possono pregiudicare il

commercio tra gli Stati membri impedendo o falsificando il gioco della

concorrenza all’interno del mercato comune. Possono essere esenti da

tale divieto, quelle intese che migliorano la produzione o la distribuzione

dei prodotti o che promuovono il progresso tecnico o economico. È

vietato lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una

posizione dominante nel mercato comune o su una parte di questo

attraverso pratiche abusive che riguardano l’imposizione dei prezzi, la

limitazione della produzione a danno dei consumatori.

L’art 92 CEE (ora 107 TFUE) si occupa degli aiuti che gli stati concedono

alle imprese per agevolare la loro attività; sono dichiarati incompatibili,

gli aiuti che favorendo alcune imprese o produzioni, falsificano o

minaccino di falsare la concorrenza. Sono ritenuti \\32q Ngli aiuti a

carattere sociale concessi ai singoli consumatori, purché non

discriminatori, e quelli concessi in occasione di calamità naturali.

16/10/21

Trattato di Roma: 1957

1. Ha istituito la CEE: comunità economica europea

2. E’ stato oggetto di modifica attraverso l’atto unico europeo

modificato nell’86 ed entrato in vigore nell’87. Con l’atto unico, si fa

un passo in avant

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiarettina.99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Mattone Monica Chiara.
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