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RICORSO IN CARENZA

L'oggetto è un inadempimento che riguarda l'inattività di un'istituzione dell'UE. I presupposti sono che l'istituzione abbia un obbligo di agire, che non deve riguardare atti discrezionali, quali ad esempio pareri motivati (può rilevare in caso di mancata indagine o rigetto di denuncia su violazione delle regole sulla concorrenza).

Il ricorso in carenza, prima di Lisbona, non era previsto per tutti gli organi ma poi con Lisbona viene esteso non solo alle istituzioni, ma anche a tutti gli organi, non agli stati.

Chi sono i soggetti che possono presentare ricorso?

  • Ricorrenti privilegiati: Stati e altre istituzioni che possono presentare il ricorso davanti alla Corte senza dimostrare o esplicitare le ragioni per cui lo esplicitano
  • Ricorrenti non privilegiati: sono persone fisiche o giuridiche che devono dimostrare un interesse diretto verso l'attività di cui ci si lamenta e che conseguenze sta creando loro l'omissione.
Il ricorrente non privilegiato deve dimostrare le ragioni che lo portano al ricorso, in 1° battuta si rivolge al Tribunale. Esso è un ricorso particolare, ci si lamenta di un'attività delle istituzioni, anche tra le stesse. Principio di leale cooperazione, ecco perché è particolare, prima si cerca di creare una quadra. Prima di denunciare una carenza, si cerca di trovare una quadra nella fase precontenziosa. Essa si attiva con una lettera di messa in mora, che viene inoltrata all'istituzione inadempiente, spiegando il motivo. Es. consiglio può inviare una lettera precontenziosa in cui richiede il parere del parlamento perché non ancora arrivato. Si tratta di una comunicazione formale che serve per notiziare la parte del fatto che c'è un inadempimento. La parte presa in considerazione ha 2 mesi di tempo per rispondere. Se la parte agisce, il ricorso in carenza finisce così e si ferma. Se la parte non fa nulla nei 2 mesi di tempo,

L'istituzione che ha inoltrato la lettera di messa in mora, ha altri 2 mesi per attivare la fase contenziosa, cioè ricorrere alla Corte di Giustizia. Tuttavia non è obbligatorio presentare ricorso. Se nel frattempo o dopo la notifica alla Corte, la parte si attiva, il tutto decade. Questa fase serve per evitare di presentare ricorso.

Per quanto riguarda le sentenze sono declarative, cioè ci deve essere accertamento della non attività di un organo. L'istituzione dovrà prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta. La Corte di Giustizia non può sostituirsi all'istituzione colpita dalla sentenza.

Se l'istituzione dovesse reiterare nel non agire di fronte al provvedimento, il tutto può essere ripetuto, iniziando dalla lettera di messa in mora.

I ricorsi in carenza sono rari e i più recenti sono rivolti alla Commissione. Un ricorso in questo senso sarebbe grave in quanto porterebbe alla violazione.

del principio di leale cooperazione. Il ricorso non è ammissibile quando l'istituzione gode di potere discrezionale in merito all'emanazione dell'atto. RICORSO PER INADEMPIMENTO L'oggetto del ricorso sono le condotte omesse o le violazioni dei regolamenti dell'UE degli stati membri. Critiche mosse verso gli Stati membri. Non si applica in tutti i settori dell'UE ma solo in quelli disciplinati dai trattati. Soggetti che presentano il ricorso sono: - Commissione Europea: è l'unica istituzione che può presentare ricorso per inadempimento alla Corte di Giustizia. Essa attiva questa competenza nell'ambito della sua funzione di "guardiana dei trattati". Nell'ambito della stessa, la Commissione è legittimata a ricorrere per inadempimento o infrazione. - Stati membri: gli Stati possono presentare ricorso per l'inadempimento posto in essere dagli altri stati. Per definizione, il soggetto attivo è la

Commissione. È caratterizzato da 2 fasi. La fase precontenziosa è caratterizzata da una lettera di messa in mora per inadempimento o violazione di atti dove si richiedono spiegazioni e attende giustificazioni. Lo stato ha 2 mesi di tempo per dare risposta. Lo Stato, in questo periodo di 2 mesi può agire in tal senso e provvedere in merito. Le spiegazioni devono essere consistenti e fondate, ma spesso, lo stato, non risponde. Se le spiegazioni sono sufficienti il caso può essere archiviato: nel senso che nella fase precontenziosa, lo stato ha due mesi di tempo per dare una risposta, e se essa è ritenuta sufficiente, c'è l'archiviazione del caso. Decorsi i 2 mesi o il lasso temporale stabilito, la Commissione emana un parere motivato (passaggio obbligatorio) è un momento fondamentale nella procedura di ricorso per inadempimento, perché con lo stesso, la Commissione, formalizza il capo di imputazione allo Stato. In esso si circoscrive

giustizia valuterà le argomentazioni presentate dalla Commissione e dallo Stato. Durante la fase contenziosa, la Corte di Giustizia può richiedere ulteriori informazioni o prove per prendere una decisione. Alla fine del processo, la Corte emetterà una sentenza che può condannare lo Stato per inadempimento o respingere le accuse mosse dalla Commissione. La sentenza della Corte di Giustizia è vincolante per lo Stato e deve essere rispettata. In caso di condanna, lo Stato deve adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Corte.

Giustizia apre la fase di ricorso diretto. La sentenza per inadempimento, pronunciata dalla Corte di Giustizia è DELCARATIVA PERCHE' esplicita solo se c'è l'inadempimento o meno. Il tutto viene comunicato allo Stato coinvolto che deve adoperarsi per adempiere o correggere le violazioni al lui contestate.

Gli stati, se ricevono una sentenza si adoperano, ma talvolta, questo non accade. Se lo stato non fa nulla, la normativa prevede degli strumenti per agire contro lo stato.

Se lo stato non si conforma alla sentenza della Corte, commette una nuova violazione, in quanto la sentenza gli impone di fare qualcosa e lo Stato, non solo non aveva fatto nulla prima, ma non fa nulla in seguito alla sentenza a doppia violazione. In questo caso, la Commissione può attivare un nuovo procedimento per inadempimento, che avrà ad oggetto entrambi gli inadempimenti. L'iter è il medesimo e se si arriva di nuovo alla fase contenziosa e a sentenza si prevede

che: - La Commissione possa chiedere alla Corte di Giustizia di pronunciare una sentenza di condanna per inadempimento, ma anche una sanzione pecuniaria che la Corte di Giustizia dovrà quantificare e bisogna tenere conto di: proporzionalità dell'inadempimento, tempo di inadempimento ed efficacia della sanzione come deterrente a porre in essere altre sanzioni.

LEZIONE 23/11/2021

Eccezione prevista da Lisbona: già in occasione di un 1° inadempimento, la Corte di Giustizia può emettere una sanzione pecuniaria verso lo stato se non comunica alla Commissione le modalità di attuazione delle normative (direttive) dell'UE.

PROCEDIMENTO PROMOSSO DA UNO STATO (nei confronti di altro Stato membro)

Anche gli stati possono ricorrere alla Corte se ritengono che un altro stato membro non ha rispettato un obbligo derivante dal diritto dell'UE.

Prima di poter ricorrere alla Corte di Giustizia, però devono rivolgersi alla Commissione che deve emettere

un parere motivato entro 3 mesi- La mancata emanazione del parere non impedisce allo Stato di fare ricorso ugualmente

Lo stato attore comunica alla Commissione che ritiene che un altro Stato sia responsabile di una condotta omissiva o di un'infrazione ai danni dell'UE. La Commissione deve comunicare la segnalazione allo stato accusato, chiedendogli dei chiarimenti con una lettera di messa in mora.

Lo stato può fornire o meno la spiegazione (anche se esiste il principio di leale cooperazione tra stato e istituzioni). La Commissione svolge il ruolo di organo di conciliazione creando un chiarimento tra le parti, ruolo di piacere tra i 2 stati. Se la situazione non si sblocca, c'è uno step successivo: la commissione ha 3 mesi di tempo per esprimere un parere motivato. Se la Commissione che emana il parere motivato, decide che esso non è necessario, lo Stato attore passati i 3 mesi e se non c'è il parere motivato della Commissione, può

Rivolgersi comunquedirettamente alla Corte di Giustizia. La scelta della Commissione è discrezionale ed è soggetta a possibili critiche. Se lo stato presenta il ricorso, si passa alla classica fase scritta, ricorso, contro ricorso… Se lo stato viene riconosciuto come inadempiente o violatore e non si conforma alla sentenza della corte, lo stato attore non può promuovere un altro giro di ricorso a differenza della Commissione che può farlo. Questo per quanto riguarda il ricorso diretto in materia di inadempimento in capo ad uno stato.

RICORSI PER RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALI

Responsabilità contrattuali sono basate su un contratto tra 2 soggetti, un rapporto giuridico che lega i soggetti e di conseguenza nasce una responsabilità. Responsabilità extracontrattuali non sono basate su un rapporto contrattuale tra 2 soggetti, ma legate ad una condotta illecita posta in essere da un soggetto: le parti non si conoscono e una delle due pone

inessere una condotta.Es. sinistro stradale, tra i 2 soggetti coinvolti non c'è un rapporto, ma inseguito a questo nasce un rapporto in forza di una condotta illecitacommessa da uno dei 2 che ha creato dei danni all'altro. Questasituazione fa si che l'uno sia responsabile per i danni causati al pedone.(qualora non fosse assicurato, colui che sbaglia ne risponde in modopersonale) Il contatto si origina con una condotta illecita.Anche a livello di UE c'è questo meccanismo di responsabilità che nasce incapo all'UE per errori gravi posti in essere dalle sue istituzioni e organi.Questa situazione è disciplinata dagli art. 268 e 340. Si fa riferimento adanni cagionati dalle istituzioni dove è previsto che l'UE sia responsabileper i danni cagionati dalle istituzioni e attivate dalle persone fisiche,

Dettagli
A.A. 2022-2023
173 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiarettina.99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Mattone Monica Chiara.