11/10/21
L’Ue è costituita da 27 stati membri
Stato: soggetto di diritto internazionale che agisce nella comunità
internazionale. Lo stato, per essere definito tale, deve essere in possesso
di 3 requisiti fondamentali:
- POPOLO: insieme individui conviventi in un certo territorio, sotto la
potestà di un proprio governo, retti da un ordinamento giuridico
originario
- SPAZIO: lo spazio entro cui lo stato esercita la propria sovranità
( terra- spazio aereo- mare territoriale)
- ORDINAMENTO: insieme di organi che organizzano e gestiscono
l’attività dello Stato, il territorio e la popolazione.
STATO- ORGANIZZAZIONE possiede due caratteristiche:
- Deve essere EFFETTIVO sul territorio, cioè deve riuscire realmente
ad esercitare il proprio potere (esiste realmente)
- Deve essere INDIPENDENTE dagli altri stati e trarre la forza giuridica
da una propria costituzione
UE: è UN’ORGANIZZAZIONE internazionale, associazione di stati con
personalità giuridica che unendosi tra loro, perseguono interessi/obiettivi
comuni e individuano organi specifici attraverso i quali poter raggiungere i
vari obiettivi. Questi organi specifici sono diversi dagli organi dei singoli
stati, organi propri dell’organizzazione internazionale. L’organizzazione
internazionale:
- è di natura convenzionale ed è istituita attraverso un TRATTATO
- Deve avere un atto costitutivo, cioè un trattato
- È un soggetto VINCOLATO, da tutti gli obblighi derivanti dalle regole
generali del diritto internazionale, dal suo atto costitutivo e dagli
accordi stabiliti.
Le organizzazioni internazionali devono avere i propri organi che non
rispondono al principio della SEPARAZIONE DEI POTERI, così come ad
esempio avviene nello Stato Italiano.
ORGANI
1. ORGANO CHE TUTELA GLI INTERESSI DEI SINGOLI STATI, è FORMATO
DA UN RAPPRESENTANTE PER CIASCUNO STATO
2. ORGANO CHE TUTELA GLI INTERESSI DELL’ORGANIZZAZIONE E CHE
LA RAPPRESENTA. E’ FORMATO DA PERSONE FISICHE
INDIPENDENTI DALLO STATO DI APPARTENENZA, E QUINDI LE
SCELTE DEVONO ESSERE ADOTTATE NELL’INTERESSE
DELL’ORGANIZZAZIONE
3. ORGANO PARLAMENTARE CHE RAPPRESENTA I CITTADINI MEMBRI
DELL’UE
4. ORGANI GIUDIZIARIO CHE INTERVIENE NEL MOMENTO IN CUI GLI
STATI MEMBRI O GLI ORGANI NON RISPETTANO LE REGOLE
Il presidente del parlamento europeo è co-legislatore dell’Ue.
Modalità di voto degli organi:
1. UNANIMITA’: tutela i singoli. Tutti gli stati devono essere a favore
della scelta da fare. Questa presenta un problema, limite: se un
singolo stato decide che quella decisione da prendere non va bene,
la scelta non viene applicata perché può esserci la prevalenza degli
interessi di un singolo stato. Per questo motivo viene introdotta la
2. MAGGIORANZA: tutela la maggioranza (insieme di tutti gli stati) a
fronte del desiderio del singolo. Esistono tre tipi di maggioranza:
semplice, assoluta e qualificata (l’Ue lavora con la maggioranza
qualificata)
Si assiste quindi al passaggio da UNANIMITA’ A MAGGIORANZA
TRATTATO
E’ un accordo internazionale fra stati membri che individua gli obiettivi
comuni ed organizza la vita futura degli stati
Le fasi di creazione dei trattati:
- NEGOZIAZIONE: gli stati decidono gli argomenti da gestire in
comune. Ad essa partecipano i PLENI POTENZIARI, ovvero persone
che rappresentano lo stato.
- FIRMA: definisce il momento in cui il testo dell’accordo viene
consolidato in un documento. Essa segna il termine della
negoziazione
- RATIFICA: attività di accettazione da parte dello stato che ratifica
l’operato del pleno potenziario (lo accetta e decide se va bene o no).
Esso lo fa in modo autonomo.
L’UE ha stabilito che i trattati entreranno in vigore quando verranno
ratificati da tutti gli stati membri (Es. Lisbona trattato del dicembre 2007
che però entra in vigore nel 2009)
12/10/21
IL SECONDO DOPO GUERRA
Gli stati hanno subito pesanti perdite dal punto di vista delle economie
interne. In particolare alla fine della II guerra mondiale, l’Europa era
attraversata da anelli federalistici che affondavano le radici nel pensiero
di uomini come Mazzini, Rousseau e Kant.
I bisogni che accomunavano gli europei erano:
- Proteggersi contro l’emergente imperialismo nascente
- Ricostruire le economie prostrate dalla guerra
USA: soggetto pronto a risanare/finanziare le economie per dare di nuovo
vita all’Europa. Essi danno degli aiuti economici/ denari ai vari stati
europei (1947)
1948: c’è la prima organizzazione europea per la cooperazione
economica.
Gli Usa quindi finanziano gli stati europei per due motivi:
- MOTIVI ECONOMICI: gli USA si creano dei mercati dove possono
vendere i propri prodotti
- MOTIVI POLITICI: gli Usa volevano crearsi un gruppo di stati amici
per fronteggiare l’Urss.
Piano Marshall: 1948
Prende avvio con la creazione dell’Organizzazione europea per la
cooperazione economica, la quale elaborò il 1 codice per la
liberalizzazione dei prodotti
L’organizzazione ha un limite: cioè le scelte sono vincolate al voto
dell’unanimità. Essa non prevede un organo di giustizia che sanziona i
comportamenti sbagliati.
1949: Consiglio d’Europa: organizzazione internazionale impegnata nella
tutela della democrazia negli stati, in particolare nella tutela dei diritti
dell’uomo. Esso è diverso dal consiglio dell’UE e dal consiglio europeo e
dà origine alla CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO del 1950
(Strasburgo), documento importante che si occupa di tutelare i diritti dei
vari individui (es. divieto della tortura).
PIANO SCHUMANN: 9 maggio 1950
Dopo la seconda guerra mondiale, ha inizio la cooperazione tra gli Stati
europei per creare forme di unione, con strutture istituzionali
intergovernative che hanno competenze in settori specifici. Nasce l’idea di
creare un’organizzazione internazionale capace di perseguire un interesse
collettivo e svincolarsi dagli interessi dei singoli stati. Colui che voleva
creare questa organizzazione è Robert Schumann, ministro degli esteri
francese che nel 1950 presentò la sua idea attraverso l’elaborazione di un
piano, che portò poi alla nascita dell’organizzazione.
Il suo obiettivo era quello di evitare nuove situazioni di crisi e di conflitto
tra gli stati
Area RUHR-SAAR: area dove ci sono le risorse petrolifere, è un’area a
cavallo tra Germania e Francia
Schumann, dice che bisogna gestire quelle risorse, quelle materie prime
(obiettivo dei singoli stati), attraverso l’intervento di un soggetto
internazionale.
9 maggio 1957: anniversario dell’UE
Schumann, quindi decise di mettere in comune la produzione franco-
tedesca del carbone e dell’acciaio, creando un’organizzazione aperta
anche ad altri stati europei. I negoziati, arrivarono poi alla firma del
Trattato di Parigi del 18 aprile 1951, il trattato legge della prima
organizzazione della Comunità europea del carbone e dell’acciaio
(CECA), i cui partecipanti sono: Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi,
Lussemburgo e Belgio. Si tratta di un’organizzazione a termine, cioè è
stato previsto che essa sarebbe durata 50 anni una volta raggiunti tutti gli
obiettivi.
1952: entra in vigore
2002: la CECA cessa di esistere e i suoi ambiti vengono poi assorbiti dalla
comunità europea.
Caratteristiche:
1. Gestione delle risorse siderurgiche-carbonifere
2. Distribuzione delle risorse, per favorire lo sviluppo tra gli stati
membri.
Si tratta anche di un’organizzazione SOVRANAZIONALE, per 3 motivi:
1. Perché all’interno sono previsti degli organi che prendono decisioni
a maggioranza, e poi esse vengono applicate agli stati membri senza
dover passare attraverso il filtro dello stato
2. Perché al suo interno ci sono degli organi indipendenti dagli stati
che lavorano per e nell’interesse dell’organizzazione internazionale
3. Perché al suo interno esiste un organo di natura parlamentare che
tutela gli interessi dei cittadini
Desiderio di Schumann: unione dei popoli
Struttura della CECA:
1. Alta autorità: organo che adotta poteri decisionali autonomi e
indipendenti e che rappresenta gli interessi dell’organizzazione
internazionale, formato da individui indipendenti. L’obiettivo è
raggiungere i traguardi all’interno del trattato.
2. Consiglio speciale dei ministri: organo a carattere consultivo con
poteri di controllo che salvaguardia gli interessi dei singoli stati e che
è formato da un rappresentante per ciascun stato membro.
3. Assemblea comune: organo di natura parlamentare che diventa
portatore degli interessi dei singoli individui
4. Corte di Giustizia: organo capace di sanzionare le violazioni delle
norme adottate dall’organizzazione internazionale. Si tratta di un
organo SUPERPARTES che è incaricato nella fornitura di
un’interpretazione delle norme.
Gli stati vogliono creare una COMUNITA’ COMUNE DI DIFESA, con il che
gestisce le forze armate anche se quest’idea è naufragata perché il passo
era troppo lungo e si sarebbero saltate delle tappe. Infatti, ancora oggi,
non esiste un esercito europeo, ma gli stati preferiscono avere una
propria forza armata
Vengono abbozzati due progetti per uno sviluppo diverso
dell’organizzazione dalla condivisione tra gli Stati UE a Messina:
1. VALUTAZIONE di un mercato più ampio dove non si commercializza
solo il carbone e l’acciaio ma che ci sia una libera circolazione di
merci, persone, capitali e servizi
2. CREAZIONE di una nuova organizzazione internazionale che
gestisca l’energia nucleare. Essa entra in gioco perché il carbone è
una risorsa a termine non rinnovabile e perché il petrolio stava
subendo ripercussioni sul canale di Suez. Quindi bisognava trovarne
altre risorse.
Questi progetti, sfociarono nell’adozione di 2 trattati:
1. Trattato istitutivo della comunità economica europea- CEE (II
organizzazione internazionale), la quale tutela i lavoratori e si
occupa della creazione di un mercato comune per la libera
circolazione delle merci. Roma 1957. Compito: promuovere
attraverso la creazione di un mercato e di una politica economica
comune tra gli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività
economiche. Obiettivo: unione sempre più stretta tra i popoli
europei
2. Trattato istitutivo della comunità europea dell’energia atomica –
EURATOM
Si tratta di trattati aperti con durata illimitata che:
- Favoriscono l’adesione da parte di altri stati
- Si occupano di argomenti diversi
Hanno 4 organi e ciascuna organizzazione ha un organo costituito da
soggetti indipendenti dagli Stati membri.
1 organo costituito da 1 rappresentante per ciascun stato membro che
tutela gli interessi dei singoli stati
Le tre comunità (CECA; CEE; EURATOM) HANNO IN COMUNE SOLO LA
CORTE DI GIUSTIZIA E L’ASSEMBLEA PARLAMENTARE, mentre
Consiglio e Commissione erano autonome e distinte per ciascuna
Comunità.
Nel 1965, con il Trattato sulla fusione delle istituzioni, prevede che le 3
organizzazioni internazionali avessero:
- Un solo consiglio dei ministri
- Una sola commissione
- Una sola corte di giustizia
- Un solo parlamento europeo
In questo modo, ci fu un’unificazione degli organi ma non delle
competenze e dei poteri che rimangono distinti
L’obbiettivo previsto dal Trattato di Roma di creare un mercato comune,
si è concluso nel 1968. Durante tale periodo, ci sono succedute 3 fasi
dell’integrazione economica:
1. fase di “integrazione negativa” riguardava la creazione di una zona
di libero scambio che eliminava tutti gli ostacoli “tecnici” agli scambi
commerciali fra gli Stati partecipanti
2. Fase: riguarda la creazione di un’unione doganale tra i Paesi
membri e di un mercato comune dove consentire la libera
circolazione delle merci, delle persone, dei servizi, dei capitali
3. terza fase di Integrazione positiva che prevede l’attuazione di
politiche comuni “strategiche” e una serie di misure per realizzare
un’effettiva integrazione economica.
La Libera circolazione delle merci
La libera circolazione delle merci comporta:
- l’abolizione fra gli Stati membri dei dazi doganali
- l’instaurazione di una tariffa doganale comune.
Le restrizioni quantitative sono consentite solo se giustificate da motivi
di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela
della salute, di protezione del patrimonio artistico e storico nazionale,
purché non siano discriminatorie e non costituiscano una restrizione
al commercio tra gli Stati membri. Alla realizzazione di questa libertà, ha
contribuito la Corte di Giustizia: nella sentenza Cassis de dijon, ha
affermato il principio del mutuo riconoscimento, secondo cui la disciplina
di uno Stato membro in materia di produzione e di commercializzazione
di un bene, deve essere riconosciuta in tutti gli altri Stati membri, a meno
che si afferma cioè una presunzione di equivalenza delle legislazioni
nazionali degli stati membri e le restrizioni devono essere proporzionate
per tutelare le esigenze imperative del diritto nazionale.
La Libera circolazione delle persone
La libera circolazione delle persone riguarda la libera circolazione dei
lavoratori dipendenti e il diritto di stabilimento dei lavoratori autonomi. Il
principio generale è quello del divieto di qualsiasi discriminazione, sia in
termini di retribuzione che di condizioni di lavoro, effettuata sulla base
della nazionalità. Salvo motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e
sanità pubblica, i lavoratori hanno il diritto di rispondere ad offerte
di lavoro effettive, di spostarsi liberamente nel territorio degli Stati
membri, di risedervi, di rimanervi dopo aver occupato un impiego; sono
vietate discriminazioni retributive tra lavoratori di sesso maschile e di
sesso femminile. La libertà di stabilimento comporta per i cittadini degli
Stati membri, la facoltà di accedere alle attività non salariate e al loro
esercizio nonché di costituire e gestire imprese e società, alle stesse
condizioni stabilite dalla legislazione del Paese di stabilimento nei
confronti dei propri cittadini.
La Libera prestazione dei servizi
L’art 59 CEE prevede la soppressione delle restrizioni alla libera
prestazione dei servizi all’interno della Comunità nei confronti dei
cittadini degli Stati membri stabiliti in un Paese della Comunità diverso da
quello del destinatario della prestazione. I servizi riguardano le
prestazioni fornite dietro retribuzione, di carattere industriale,
commerciale, artigianale, libero-professionale. Per l’esercizio della sua
prestazione, il prestatore può, a titolo temporaneo, svolgere la sua
attività nel paese dove la prestazione è fornita, alle stesse
condizioni previste per i propri cittadini.
La Libera circolazione dei capitali
L’art 67 CEE disponeva che gli Stati membri sopprimessero gradualmente,
le restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti a persone residenti
negli Stati membri. La libera circolazione dei capitali, sebbene fosse
considerata necessaria per la libera circolazione dei servizi” in quanto è
diritto del destinatario di essi di trasferirsi in uno Stato membro della
Comunità diverso da quello in cui è residente senza essere impedito da
restrizioni in materia di pagamenti, era sottoposta ad un obbligo di
liberalizzazione che riguardava solo i limiti in cui risultasse necessario per
il buon funzionamento del mercato comune. Solo il trattato di Maastricht
sull’unione europea stabiliva la completa liberalizzazione dei movimenti
dei capitali senza più aver riguardo all’esistenza di una transazione
commerciale o ad una prestazione di servizi sottostanti.
La disciplina della concorrenza
Le attività economiche anche in un mercato comune non possono
svilupparsi in modo equilibrato se, nonostante si verificano delle
distorsioni nelle condizioni di libera concorrenza. Come dichiarato nell’art
3 CEE, l’azione della Comunità prevede la creazione di un regime che
garantisce che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno. L’art 85
CEE (ora art 101 TFUE), dice che sono incompatibili col mercato interno e
vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni
d’imprese e tutte le pratiche concordate che possono pregiudicare il
commercio tra gli Stati membri impedendo o falsificando il gioco della
concorrenza all’interno del mercato comune. Possono essere esenti da
tale divieto, quelle intese che migliorano la produzione o la distribuzione
dei prodotti o che promuovono il progresso tecnico o economico. È
vietato lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una
posizione dominante nel mercato comune o su una parte di questo
attraverso pratiche abusive che riguardano l’imposizione dei prezzi, la
limitazione della produzione a danno dei consumatori.
L’art 92 CEE (ora 107 TFUE) si occupa degli aiuti che gli stati concedono
alle imprese per agevolare la loro attività; sono dichiarati incompatibili,
gli aiuti che favorendo alcune imprese o produzioni, falsificano o
minaccino di falsare la concorrenza. Sono ritenuti \\32q Ngli aiuti a
carattere sociale concessi ai singoli consumatori, purché non
discriminatori, e quelli concessi in occasione di calamità naturali.
16/10/21
Trattato di Roma: 1957
1. Ha istituito la CEE: comunità economica europea
2. E’ stato oggetto di modifica attraverso l’atto unico europeo
modificato nell’86 ed entrato in vigore nell’87. Con l’atto unico, si fa
un passo in avant
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