Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
(RICORSO DI ANNULLAMENTO)
L’aspetto procedurale all’interno dell’UE ha una importanza centrale→ la violazione di forme
sostanziali (aspetto procedurale) comporta la validità di un atto.
Per la prima volta questa sentenza verte su un caso che è di competenza della corte di giustizia.
Il parlamento chiede alla corte di annullare un atto del consiglio.
Sentenza di giugno 2014.
Per quanto riguarda la PESC gli stati hanno un ampio potere di limitare il potere del parlamento
UE. Il parlamento chiede di annullare la decisione del consiglio.
Parliamo di azioni di pirateria da parte di navi che navigano al largo della Somalia.
L’UE con una sua decisione ha dato la sua partecipazione a questo programma di prevenzione
della pirateria; all’interno di questa decisione vi era la possibilità di stipulare accordi bilaterali con
paesi terzi→ cooperazione giudiziaria nei confronti di soggetti ritenuti colpevoli di pirateria.
Il 22 marzo 2010 il consiglio autorizza l’alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica
di sicurezza ad organizzare un accordo con paesi terzi; successivamente informa il parlamento.
Il 12 luglio 2011 il consiglio ha adottato la decisione con la quale ha autorizzato la firma
dell’accordo, ma il parlamento è informato solo nell’ottobre 2011.
che la decisione che autorizza la firma dell’accordo venga annullata perché
Il parlamento chiede
non si tratta di una decisione riguardante esclusivamente la PESC ma anche la cooperazione
giudiziaria in materia penale, la cooperazione di polizia e la cooperazione allo sviluppo.
Il consiglio continua però a sostenere che l’accordo di fatto è esclusivamente di PESC.
Art.218 TFUE→ disciplina della procedura da seguire per concludere un accordo con un paese
terzo (ma la procedura è variabile in relazione alla materia su cui decidere).
Possibili coinvolgimenti del parlamento UE:
1) Approvazione del parlamento
2) Consultazione del parlamento
3) Esclusione del parlamento
Sussiste sempre l’obbligo di informazione da parte del consiglio nei confronti del parlamento.
Nel caso di accordi riguardanti esclusivamente la PESC non è richiesta la partecipazione del
parlamento UE; in quello di accordi riguardanti principalmente la PESC il coinvolgimento del
parlamento UE è obbligatorio.
Perché il consiglio ha ritenuto di non dover richiedere nè l’approvazione né la consultazione
dell’UE? Di regola il parlamento deve essere o consultato o deve dare la sua approvazione, tranne
quando si tratta si un accordo che riguarda esclusivamente la PESC.
Ma il parlamento afferma che secondo l’art. 218 TFUE non riguarda solo la PESC
La corte è investita di due violazioni:
Il consiglio non ha violato l’art.218 TFUE rifacendosi all’art. 21 TUE→ nell’accordo tra UE e
Mauritius si stavano svolgendo compiti dell’art.21 TUE (→ accordo riguarda esclusivamente la
PESC). Questa decisione è in parte discutibile per l’uso del termine “esclusivamente”.
Il numero 10 dell’art.218 afferma la sussistenza della violazione di un accordo esclusivamente
PESC perché comporta comunque l’informazione del parlamento.
Anche se il parlamento per quanto riguarda la PESC ha potere limitato, doveva essere informato.
L’ART. 218 è STATO QUINDI VIOLATO e la decisione che autorizza la firma dell’accordo è
pertanto ANNULLATA. La violazione procedurale del dovere di informazione potrebbe sembrare
trascurabile ma l’atto in questione viene comunque annullato.
CASO FRANCOVICH
(RINVIO PREGIUDIZIALE)
procedimenti riuniti all’interno dei quali si richiede che le venga
Ci troviamo di fronte a due
applicata una direttiva del 1980 per la tutela dei lavoratori:
Il signor Francovich contro la Repubblica italiana (1989)
Il signora Bonifaci contro la repubblica italiana (1990)
Entrambi casi, scollegati tra loro, trattano di privati che fanno causa allo stato italiano davanti a due
giudici italiani. Nello specifico i due casi trattano di lavoratori che vantano un credito nei confronti
delle imprese di cui erano dipendenti, ma che sono insolventi.
Esisteva una direttiva del 1980 per tutelare i dipendenti in caso di insolvenza dei datori di lavoro;
tuttavia la direttiva non è stata recepita nel tempo imposto dall’UE (1983) e i dipendenti quindi non
avevano nessuna tutela di fonte UE. Sollevano quindi la questione davanti alla corte di giustizia UE
nei confronti dello stato italiano, responsabile di non aver recepito la direttiva.
La corte di giustizia alla quale i rinvii arrivano con poca distanza l’uno dall’altra, li risolve
congiuntamente. Le questioni sottoposte alla corte di giustizia sono 3:
se il privato può pretendere l’adempimento del suo credito dallo stato→ NO
1) A)
Nella teoria bisogna verificare se la direttiva è precisa ed incondizionata, ovvero se individua:
SI (punti 13-14)
o chi sono i beneficiari delle garanzie→
I lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti
nei confronti di datori di lavoro che si trovino in stato di insolvenza
SI (punti
o in cosa consiste il contenuto della garanzia→ 15-22)
La direttiva dispone che deve essere garantito il pagamento di crediti non pagati in caso
di insolvenza del datore di lavoro.
chi sono i garanti →
o NO (punti 23-27)
La direttiva non è a riguardo sufficientemente precisa ed incondizionata.
Si può quindi dire che le disposizioni della direttiva che definiscono i diritti dei lavoratori
devono essere interpretate nel senso che gli interessati non possono far valere tali diritti nei
confronti dello stato dinnanzi ai giudici nazionali in mancanza di provvedimenti di attuazione
adottati entri i termini.
B) se in capo allo stato vi è una responsabilità per i danni derivanti dalla violazione degli obblighi
che incombono sull’Italia in forza del diritto comunitario→ SI (punti 28-46)
La corte specifica che il problema deve essere esaminato guardano al sistema generale del
trattato e ai suoi principi fondamentali. Alla luce di tali principi la corte fa un esame per cercare
quale sia la fonte di questa responsabilità dello stato.
Il punto 35 della sentenza afferma che la violazione di una norma da parte di uno di questo
soggetti non può non fondare il diritto ad ottenere un risarcimento; infatti gli stato membri sono
o particolare atte ad assicurare l’esecuzione
tenuti ad adottare tutte le misure di carattere generale
degli obblighi ad essi derivanti dal diritto comunitario.
Le condizioni in presenza delle quali sorge il diritto al risarcimento sono: (punto 40)
il risultato prescritto dalla direttiva deve implicare l’attribuzione
o di diritti a favore dei
singoli
o il contenuto di tali diritti deve poter essere individuato sulla base delle disposizioni della
direttiva
deve esistere un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo a carico dello stato e il
o danno subito dai soggetti lesi.
Tali condizioni sono sufficienti per far sorgere a vantaggio dei singoli un diritto ad ottenere un
risarcimento che trova direttamente il suo fondamento nel diritto comunitario.
2) se la direttiva deve essere interpretata nel senso che, nel caso in cui lo stato non si sia avvalso
della facoltà di introdurre i limiti posti dalla direttiva, sia lo stato stesso a dover pagare i diritti
dei lavoratori subordinati
3) nel caso di risposta positiva alla questione #2, si chiede alla Corte quale sia la garanzia minima
che lo stato deve assicurare ai sensi della direttiva al lavoratore
IN SEGUITO DELLA RISPOSTA DATA ALLA PRIMA QUESTIONE LA CORTE NON RITIENE DI
DOVERSI PRONUNCIARE SULLE QUESTIONI 2 E 3.
Lo stato membro è tenuto a risarcire il danno e spetta al giudice nazionale secondo le norme del
diritto interno giudicare sulla responsabilità dello stato a risarcire il danno.
Le responsabilità aquiliana (art.2043cc) è la legge italiana su cui si baserebbe questa causa in
relazione alla responsabilità dello stato.
TRAGHETTI DEL MEDITERRANEO
PREGIUDIZIALE)
(RINVIO
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sul principio e sulle condizioni per la sussistenza della
responsabilità extracontrattuale degli stati membri per i danni arrecati ai singoli da una
violazione del diritto comunitario.
Punto 30→ cita la sentenza Kobler per il principio per il quale un paese è obbligato a risarcire un
danno qualsiasi sia l’organo dello stato membro a compiere la violazione.
La vicenda può essere divisa in tre parti:
1) La TDM lamentava il fatto che la Tirrenia avesse praticato atti di concorrenza sleale e che
c’erano state sovvenzioni da parte dello stato alla Tirrenia, con una conseguente violazione
delle norme sulla concorrenza per quanto riguarda il divieto di aiuti di stato.
Il tribunale di Napoli afferma però che non sussiste alcuna di queste violazioni dal momento
che le sovvenzioni date alla Tirrenia erano legittime e di interesse generale.
Il primo grado, l’appello e la cassazione danno torto TDM e non dispongono il rinvio alla
corte di giustizia; tuttavia la corte di cassazione aveva l’obbligo di rinvio alla corte.
Dopo la pronuncia della cassazione la TDM non ha altri mezzi per procedere in giudizio.
2) Si apre un secondo procedimento con cui la TDM cita la repubblica italiana davanti al
tribunale di Genova nel quale l’oggetto è il risarcimento del danno per il fatto che secondo
la TDM la cassazione aveva:
Sbagliato ad applicare il diritto comunitario
Non aveva operato il rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia
La TDM chiede il risarcimento alla corte di cassazione alla luce di una decisione della corte
UE relativa agli aiuti di stato che riguardava sovvenzioni concesse dopo il primo giudizio;
tuttavia la decisione era stata adottata prima della conclusione del primo procedimento.
Esistono due ostacoli: la sentenza passata in cassazione non sarebbe in teoria più
opinabile e la responsabilità dei magistrati è di solito limitata al dolo, colpa grave
nell’esercizio delle sue funzioni o al caso di diniego di giustizia; non sorge invece in caso di
errata interpretazione delle norme di diritto o valutazione delle prove e dei fatti.
Costituisce colpa grave:
La grave violazione di legge determinata dal negligenza inescusabile
L’affermazione o negazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente
esclusa dagli atti del procedimento
L’emissione di un provvedimento concernente la libertà della persona fuori dai casi
consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
rifiuto, l’omissione o il ritardo del magistrato nel
Costituisce invece diniego della giustizia il
compimento del suo ufficio quando