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DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA.

Dichiarazione di Schumann discorso di integrazione europea pronunciato da un ministro

francese che ha dato il via al processo di integrazione europeo arrivato fino ad oggi.

Il processo che ha portato all’UE prende il via attraverso piccoli passi creando una solidarietà di

fatto e partendo dall’eliminazione del contrasto tra Germania e Francia mettendo insieme la

produzione francese e tedesca di carbone e acciaio sotto la tutela dell’Alta Autorità =

costruzione di basi comune per lo sviluppo a cui potevano partecipare anche altri paesi

dell’Europa.

Si punta alla creazione di basi economiche comuni e soprattutto alla creazione di un’industria

pesante comune che rendeva impossibile lo sfruttamento bellico della stessa verso l’altro

paese = obbiettivo principale la pace tra i paesi europei che si poteva avere solo con sforzi

creativi a piccoli passi.

Solidarietà della produzione in modo che uno scontro bellico sia non sono impensabile ma

anche impossibile.

= obbiettivo immediato è economico mentre quello mediato è politico: eliminazione dello stato

di guerra.

Dichiarazione si chiude con delle tecnicità esprimendo l’esistenza dell’Alta Autorità (potere

normativo ed esecutivo) formata da soggetti indipendenti e nominate dagli stati partecipanti le

cui decisioni sono vincolanti e il cui obbiettivo è la fusione e l’espansione della produzione.

L’Alta Autorità non ha come obbiettivo la limitazione della concorrenza nel settore carbo-

siderurgico ma la fusione dello stesso.

Mezzi di ricorso nei confronti delle decisioni dell’autorità = tutela giurisdizionale.

Trattato di Parigi nel 1951 Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Belgio

firmano il Trattato di Parigi che da vita alla CECA = comunità economica del carbone e

dell’acciaio.

Entra in vigore nel 1952 e scade nel 2002.

CED comunità europea della difesa: non entra in vigore perché il trattato non viene ratificato

dalla Francia.

Trattato di Roma, 1957 CECA aveva portato beneficio al settore dell’industria carbo-

siderurgica e quindi si decide di ampliare l’esperienza dando vita alla CEEA e alla CEE.

CEE = comunità economica europea, estensione di un mercato comune a tutte le

 tipologie di attività e servizi.

CEEA = comunità europea dell’energia atomica (industrie nucleari per fini pacifici).

Mercato comune basato su 3 principi.

1. Libera circolazioni merci = no dazi, no frontiere e no ostacoli amministrativi.

2. Libera prestazione di servizi.

3. Libera circolazione delle persone intese come lavoratori subordinati (lavorare in altro

paese della CEE in condizioni di uguaglianza con i cittaidini).

4. Libera circolazione dei capitali.

Regole sulla concorrenza.

1. Divieto di aiuti di stato = stati non possono sovvenzionare alcune imprese a discapito di

altre.

2. Divieto per le imprese in posizione di preminenza di sfruttare abusivamente la loro

posizione.

3. Divieto di cartello a danno di imprese e consumatori.

Nel 1957 si hanno quindi 3 distinte comunità ad una situazione di integrazione.

Linee evolutive.

1. Aumento del numero di stati = da 6 a 28.

2. Ampliamento delle competenze = politica monetaria, materia penale (mandato di

arresto europeo), materia ambientale…

3. Progressivo intensificamento dei poteri.

Sovranazionalità caratteristica del modo di operare dell’UE, potere decisionale

o nelle mani dell’UE attribuitogli dagli stati membri. Commissione europea formata

da individui designati dai paesi membri in base alla loro esperienza e si

caratterizzano per il mandato di indipendenza e imparzialità rispetto agli stati a

cui appartengono. Centro decisionale svincolato dagli interessi dei singoli stati.

Applicabilità diretta delle norme UE una volta adottati dall’istituzione

o competenze dispiegano immediatamente i loro effetti.

Sovranazionalità + applicabilità diretta delle norme = metodo comunitario che si

 contrappone a quello intergovernativo.

Trattato di Maastricht, 1992 crea spazi di cooperazione tra gli stati che va al di là delle

comunità originarie = 3 pilastri.

1. CECA, CEE, CEEA = metodo comunitario.

2. Politica estera e sicurezza comune = metodo intergovernativo.

3. Giustizia e affari interni = metodo intergovernativo.

Con questo trattato si da vita alla CE, perde la connotazione esclusivamente economica e si

introduce il concetto di cittadinanza europea a cui corrispondono una serie di diritti

indipendentemente alla partecipazione all’attività economica.

Trattato di Lisbona, 2007 fa seguito alla mancata entrata in vigore del Trattato di Roma

che voleva dare alla CE una costituzione.

Il metodo comunitario inizia ad operare anche per il 2 e 3 pilastro con l’eccezione della politica

estera e relazioni con l’estero che funzionano ancora con metodo intergovernativo e l’UE

funziona solo come portavoce.

CE si fonde con l’UE.

Strumenti normativi in vigore.

Con la CE si ha il Trattato sull’UE e nel momento in cui la CE diventa UE si ha il Trattato sul

funzionamento dell’UE = TUE + TFUE.

Mentre il TUE non ha mai subito modifiche il TFUE ne ha subite parecchie nel corso del tempo.

Istituzioni UE.

All’interno dei trattati non esiste una definizione di istituzione ma si possono fare distinzioni tra

diverse istituzioni.

1. Istituzioni politiche commissione, parlamento, consiglio europeo e consiglio. Compito

di elaborare e sviluppare politiche dell’UE e stretto collegamento con quelle dei singoli

stati.

2. Istituzioni tecniche funzione di monitoraggio, supervisione, modifica e controllo in

base alle competenze e regole tecniche + limite alla discrezionalità delle istituzioni

politiche.

3. Istituzioni di individui possibilità di far emergere interessi che non coincidono con

quelli degli stati.

4. Istituzioni statali.

Art.13 TFUE quadro istituzionale UE è unico, diverse istituzioni che collaborano con un

unico obbiettivo anche se rappresentano diversi interessi.

7 istituzioni dell’UE + altre entità: organismi di cooperazione con gli stati membri (europol),

agenzie europee di assistenza tecnica alle istituzioni UE (frontex).

Istituzioni accumunate dal fatto che ad esse si applica il regime giuridico dato dalla somma

delle disposizioni dei trattati che si occupano di istituzioni, autonomia sul piano finanziario,

proprio statuto e proprio regime linguistico.

Il trattato tra le istituzioni assicura un bilanciamento tra i vari poteri che però non si tratta di

separazione come accade negli ordinamenti interni.

Due principi.

1. Attribuzione vale tra le istituzioni ma soprattutto verso gli stati membri, principio

citato anche negli artt.4 e 5 TUE. L’UE ha solo i poteri che le sono stati attribuiti

espressamente, evitare che le istituzioni utilizzino i poteri per scopi diversi da quelli

stabiliti.

2. Leale collaborazione ogni istituzione deve tenere conto delle competenze delle altre

istituzioni, è raro che si riesca a raggiungere l’obbiettivo senza collaborare.

Sono previsti percorsi procedurali che impongono la collaborazione tra istituzioni.

Competenze UE.

Artt. Da 2 a 6 TFUE.

1. Competenze esclusive UE interviene senza l’intervento degli stati membri = dogane e

politica monetaria, art.3.

2. Competenze concorrenti UE interviene insieme agli stati, stati intervengono nella

misura in cui UE non è intervenuta = materie ambientali, art.4.

3. Competenze di sostegno competenza in mano agli stati e UE svolge funzioni di

sostegno e completamento = protezione civile, sanità, art.6.

Art.5 stati membri coordinano le loro politiche economiche nell’ambito dell’UE. UE no

competenza nelle politiche economiche degli stati ma le coordinano, dettano indirizzi di

massima.

Parlamento europeo.

Inizialmente si chiamava assemblea comune poi assemblea parlamentare e ora parlamento

europeo; inizialmente era eletto tramite una democrazia indiretta e aveva funzione consultiva

mentre ora è eletta direttamente e ha funzione legislativa.

Competenze.

1. Di controllo su altre istituzioni commissione europea = ne elegge il presidente,

approva l’intero complesso della commissione (se no non entra in funzione),

commissione deve presentare una relazione annuale al parlamento, parlamento può

svolgere interrogazioni e ha il potere di censura (commissione resta in carica solo per

pratiche ordinarie).

2. Normativa collabora con il consiglio e la commissione, parlamento e consiglio sono

sullo stesso piano.

Procedure speciali in il consiglio è su un piano di preminenza = anche se il parlamento

non accetta si può adottare comunque ma in ogni caso serve il parere del parlamento.

3. Approvazione bilancio voto favorevole di parlamento e consiglio.

Parlamento eletto a suffragio universale da tutti i cittadini UE con diritto di voto nei singoli

paesi, composto da 750 membri + il presidente. Il mandato ha durata di 5 anni, il numero dei

seggi di ogni stato rispetta il principio di proporzionalità depressiva (in base alla popolazione)

con un minimo di 6 deputati e un massimo di 96.

Elettorato sia attivo che passivo per ogni cittadino in qualunque stato UE basta che abbi la

residenza nello stesso.

Sede Strasburgo (sessioni plenarie) e Bruxelles dove si riuniscono le commissioni.

Consiglio.

Rappresenta gli interessi degli stati ed è formato dai governi degli stati membri ma cambiano a

seconda della materia in questione.

Due commissioni fisse = affari esteri e affari generali (ministri politiche UE).

Presidenza esercitata a turno per 6 mesi.

Competenza normativa, deliberazioni con unanimità, maggioranza semplice o qualificata,

solitamente usata quella qualificata 55% del consiglio (almeno 15 stati) che rappresentino il

65% della popolazione UE = doppia maggioranza).

Consiglio europeo.

Capi di stato o di governo + presidente UE = vertici UE. Nasce come consuetudine negli anni

70, entra a far parte delle istituzioni con il trattato di Lisbona.

Ha il compito di dare all’UE impulsi generali sullo sviluppa e le linee guida della politica dell’UE.

Prima si aveva un sistema di turnazione del presidente mentre ora per una questione di

stabilità è eletto dall’assemblea in modo definitivo e la carica è incompatibile con quella di

capo di stato o governo.

Carica ha durata di 2 anni e mezzo.

Commissione.

Istituzione di individui come il Parlamento, formata da 28 persone designate dagli stati membri

ma su cui grava un divieto di ricevere comunicazioni stabilito dai trattati.

Mandato della commissione coincide con quello del parlamento, presidente eletto dal

parlamento e commissione generale approvata dal parlamento.

I singoli soggetti hanno competenze per singole materie.

3 fasi composizione europea.

1. Consiglio europeo indica il candidato presidente alla commissione a maggioranza

qualificata del parlamento.

2. Presidente presenta al consiglio l’elenco dei commissari in base alle loro capacità, uno

per stato.

3. Il vicepresidente non è sottoposto al voto del parlamento ed è l’Alto rappresentate,

rimane in carica per due anni e mezzo ed è nominato dal Consiglio europeo con

l’accordo del presidente della Commissione europea.

Competenze.

Potere di iniziativa legislativa.

 Funzione normativa propria adotta atti normativi, esecutivi o delegati.

 

Monitora la corretta applicazione dei trattati UE e del diritto UE, può iniziare procedure

 di infrazione contro gli stati che hanno violato il diritto UE.

Controllo diretto nei confronti dell’impresa circa il rispetto delle regole della

 concorrenza.

Corte di giustizia dell’UE.

1. Corte di giustizia.

2. Tribunale.

Modalità di nomina nel TFUE, richiesta la presenza di determinati titoli che permettono la

nomina alle più alte cariche nazionali = nomina governativa comitato dei 7 = ex giudici e

componenti della corte di giustizia dell’UE + alti magistrati nazionali che devono valutare titoli

e caratteristiche per la nomina.

Non esiste vincolo di rappresentanza tra giudice e stato di appartenenza = imparzialità e

indipendenza, è soggetto solo al diritto UE.

Corte formata da 28 giudici (uno per paese) + 11 avvocati generali soggetti alle stesse

regole di nomina dei giudici componenti a pieno titolo della corte ma non hanno poteri

giudicanti ma ha un ruolo attivo (nelle questioni complesse o nuove) di deposizione di un

documento “conclusioni dell’avvocato generale” che contiene qual è secondo lui la conclusione

migliore (suggerisce alla corte la sua conclusione).

Il giudice nazionale può ricorrere direttamente alla Corte che funziona come primo grado =

ricorso diretto.

Tribunale formato da 45 giudici (due per paese).

Il diritto interessato può ricorre al tribunale e poi in un secondo momento alla Corte che

funziona come secondo grado di giudizio = ricorso indiretto.

SISTEMA DELLE FONTI.

Trattati istitutivi = TUE e TFUE.

 Accordi internazionali con stati terzi e altre organizzazioni internazionali.

 Diritto derivato = strumenti adottati delle istituzioni UE nel rispetto delle loro

 competenze e procedure previste dai trattati. Legittimità degli atti deriva dai poteri

conferiti dagli stati membri che hanno previsto la possibilità per le istituzioni di adottare

i propri atti.

Principi fondamentali.

Natura QUASI gerarchica rapporto di subordinazione di uno verso l’altro = norma di diritto

derivato non valida se contrasta con una norma primaria.

1. Diritto primario.

2. Diritto derivato = pluralità di manifestazioni normative tra le quali non vi è un rapporto

gerarchico tranne che nel caso di atti delegati ed esecutivo rispetto ad un altro atto di

diritto derivato. Tuttavia ci sono altri criteri per supplire alle antinomie.

Vertice del sistema trattati istitutivi = TUE e TFUE + protocolli e allegati con carattere

tecnico a volte utilizzabili solo in alcuni stati e temporaneamente.

Ruolo fondamentale perché creano i rapporti giuridici tra gli stati dando vita a sistemi di diritti e

obblighi reciproci.

Carta di Nizza del 2000 valore normativo con il trattato di Lisbona del 2007 = carta dei diritti

fondamentali, valore giuridico vincolante stesso dei trattati.

Trattati istitutivi di comunità organizzazione sovranazionale con caratteri particolari = diritti

anche in capo ai singoli e non solo agli stati come accade nei trattati internazionali, possibilità

per il privato di avvalersi del contenuto del trattato: individuo è soggetto di diritto.

Trattati UE mettono in evidenza che UE sia un ordinamento autonomo ma non originale = non

nasce spontaneamente ma è creato da un certo numero di stati.

DIRITTO PRIMARIO.

Norme convenzionali = trattati + allegati e protocolli.

 Principi generali.

 Carta dei diritti fondamentali.

UE non ha costituzione formale bensì ne ha sempre avuta una sostanziale = diritto primario.

Norme convenzionali = trattati.

Trattati + protocolli e allegati che ne fanno parte. I trattati, come tutto il diritto primario

fungono da costituzione dell’UE e contengono i principi e le regole base per il funzionamento

dell’Unione.

Inoltre i trattati legittimano gli atti di diritto derivato e li devono rispettare.

Sono parte del diritto primario anche gli atti di adesione, trattati di adesione non originari.

Art.50 TUE = possibilità di recesso dell’UE di uno stato con un trattato di recesso.

Art.49 TUE = delinea la procedura tramite cui uno stato europeo può chiedere di aderire all’UE.

Revisione dei trattati.

Trattati possono essere oggetto di revisione tramite procedure specifiche stabilite da altri

trattati art.48 TUE = procedura ordinaria e 2 semplificate che possono essere usate nei casi

in cui l’utilizzo è espressamente consentito.

L’articolo stabilisce che il consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice di non

invocare una commissione quando l’entità della modifica non lo giustifica cioè per le materie di

non fondamentale importanza = eccezione, bisogna dimostrare che non è necessaria la

commissione.

Procedura ordinaria soggetti abilitati a produrre una proposta di revisione: stati membri,

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

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