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Estratto del documento

CORTE DEI CONTI

Ci sono molte affinità tra le due Corti riguardo alla composizione perché sono

entrambe istituzioni di controllo. La Corte dei Conti è stata istituita nel ’75, anno in

cui è stato stipulato un trattato. Prima c’erano altre istituzioni di controllo della sana

gestione finanziaria, c’era una Commissione del controllo del bilancio ma non aveva

alcun rango. Quando la Corte dei Conti è stata creata non è stata subito considerata

istituzione, era inizialmente un organo ausiliario, un soggetto che collabora con le

istituzioni. Divenne formalmente istituzione con il trattato di Maastricht. È

un’istituzione con una competenza specifica, si occupa del controllo contabile. Quando

è stata elevata a istituzione il trattato ne ha fissato la composizione. Prima del ’75 era

il Consiglio a decidere le nomine dei membri della Commissione del controllo del

bilancio. È formata da un cittadino per stato nominato per 6 anni dal Consiglio, il

presidente per 3 anni. È un’istituzione di individui, che agiscono in piena indipendenza

dagli stati d’appartenenza (come i commissari, i membri della Corte di Giustizia e della

BCE). Nel momento in cui vengono nominati non devono accettare indicazione dai

propri stati, bensì agire solo nell’interesse dell’Unione. Se questo non avviene, se un

membro non agisce in piena indipendenza, se dovesse violare gli obblighi, la Corte dei

Conti stessa può chiederne le dimissioni d’ufficio , una misura particolarmente grave.

Devono però essere formalmente dichiarate dalla Corte di Giustizia. Questo potrebbe

avvenire anche una volta cessata la carica, perché in realtà determinati obblighi vanno

rispettati anche dopo, per esempio l’accettare cariche incompatibili con l’opera già

prestata. Potrebbero essere privati ad esempio di altri benefici (x es. pensione).

Ha principalmente due funzioni: in primo luogo deve coadiuvare Consiglio e

Parlamento nell’esecuzione del bilancio, ma soprattutto ha una funzione di controllo su

come vengono spese le risorse, è un controllo esterno, in quanto controlla che le altre

istituzioni dell’UE effettuino le loro spese in modo legittimo. È esterno perché fatto da

un soggetto diverso da quello che compie la spesa. È un controllo di legittimità, in

realtà dovrebbe anche andare al di là, accertando l’efficienza e economicità. Si tratta

di un controllo di norma successivo alla chiusura del bilancio. Ha controllo su tutti gli

organi, tranne quelli espressamente esclusi. Non è esclusa la possibilità di un controllo

preventivo ma ciò è estremamente raro.

Un controllo della Corte dei Conti dell’UE, all’interno dei singoli stati, è possibile nei

casi in cui l’UE destina parte dei fondi strutturali agli stati europei, per finanziare

progetti negli stati membri, per accertare che questi soldi vengano spesi dagli stati per

la finalità per cui sono stati dati. In teoria questo può avvenire perché la Corte esplica

il controllo su tutti i fondi dell’UE, in pratica il controllo avviene sui documenti, le

fatture, che accertano una spesa o un’entrata; a volte vengono compiute anche delle

ispezioni anche presso aziende private, con l’aiuto delle autorità nazionali sul cui suolo

si compie il controllo. Effettuato il controllo, la Corte dei Conti deve fare una relazione

annuale, atto obbligatorio della Corte dei Conti, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale

dell’UE, vengono pubblicate anche le risposte delle istituzioni in merito alla relazione a

cui seguirà un dibattito del Parlamento Europeo. Dopo questa relazione annuale

possono esservi relazioni speciali su settori di spesa particolari, inoltre è tenuta ad

emettere i pareri che possono essere richiesti dalle altre istituzioni (facoltativamente),

ma in certi casi i trattati prevedono che debbano essere obbligatoriamente chiesti,

soprattutto nelle materie di cui lei si occupa. A sua volta la Corte dei Conti può adire

alla Corte di Giustizia, è legittimata a ricorrere alla Corte di giustizia, con alcune

limitazioni. Viene detta ricorrente semi-privilegiato (come la BCE), perché può ricorrere

solo nei campi di sua competenza.

Altra cosa è la Banca Europea per gli Investimenti, difficile da definire, è quasi

un’organizzazione internazionale a sé stante. Non fa parte dell’elenco delle istituzioni

dell’art. 13 è presente nei trattati, il suo compito è però quello di agire per realizzare

gli scopi dell’UE, in particolar modo legati alla realizzazione del mercato interno senza

squilibri tra una zona e l’altra. Si vede che non è un’istituzione, poiché ha personalità

giuridica, inoltre perché a sottoscrivere il capitale di questo soggetto sono gli stati

membri, non l’UE, ed ha un bilancio separato dall’UE. La BEI all’interno dell’UE è agire

come un vero istituto di credito, eroga prestiti a chi li richiede o presta garanzie per

delle opere da realizzare nell’UE. Dei soggetti pubblici o privati potrebbero chiedere

aiuto finanziario alla BEI per realizzare opere all’interno dell’UE, che dovrebbe

intervenire per finanziare i progetti funzionali alla realizzazione e al mantenimento del

mercato unico.

L’art. 309 dice le categorie che la BEI può finanziare, x es. progetti da realizzare nelle

zone europee meno avanzate, necessità di realizzare le opere che coinvolgono più

stati membri che gli stati non sono in grado di finanziare da soli. Se un progetto rientra

in queste categorie, la Bei può essere chiamata a erogare un prestito non in misura

superiore al 50%. Di solito sono gli stati membri a inoltrare la domanda di prestito,

però possono essere anche imprese private, in questo caso la BEI richiede, nel proprio

statuto, contenuto in un protocollo, che lo stato su cui si trova l’impresa fornisca una

garanzia.

Un altro elemento che ci permette di capire che è un soggetto a sé stante è relativo ai

suoi organi di funzionamento, che sono il Consiglio dei Governatori, il Consiglio

d’amministrazione e il Comitato direttivo. Il Consiglio dei Governatori è formato dai

ministri delle finanze degli stati membri ed ha il compito di fissare le linee guida della

concessione del prestito, ed è il soggetto chiamato a fissare aumenti di capitale se

dovessero essere necessari (oggi sono 165 mld di €, forniti dagli stati, che versano

materialmente il 5% della loro quota).

Il Consiglio di amministrazione decide se erogare o meno i prestiti concretamente,

secondo le linee del Consiglio dei Governatori. È formato da 28 membri, uno per stato

più un membro della Commissione, nominati per 5 anni dal Consiglio dei Governatori,

e deve presentare una relazione a quest’ultimo.

Il Comitato ha compiti meramente esecutivi. I membri sono nominati dal Consiglio dei

governatori su proposta del CdA per 6 anni. Per Statuto la BEI dovrebbe poter

finanziare solo i progetti da realizzarsi all’interno dell’UE, ma all’unanimità (di solito

invece si delibera a maggioranza semplice del capitale,) è possibile prevedere

finanziamenti da realizzarsi in tutto o in parte fuori dall’Unione, e nella prassi vi si

ricorre spesso, perché nell’ambito degli accordi che l’UE stipula con stati terzi sia

previsto anche un intervento della BEI.

Esiste inoltre la Banca Europea per la Ricerca e lo Sviluppo (BERS), che in realtà

era nata in vista dell’allargamento a est per favorire il compimento di opere in questi

stati, di questa banca che formalmente esiste ancora, la BEI ha sottoscritto parte del

capitale.

ORGANI

Vi sono poi degli organi che aiutano le istituzioni nel procedimento legislativo. Già l’art.

13 del TUE e l’art.300 del TFUE individuano prevedono che Parlamento, Consiglio e

Commissione siano aiutati da un Comitato Economico Sociale e un Comitato delle

Regioni che svolgono solo funzioni consultive, cioè non partecipano alla formazione

degli atti con potere di veto. Il CES e il Comitato delle Regioni avevano le stesse

funzioni ora il secondo è più importante.

Il Comitato Economico Sociale viene istituito nel 1957 come organo avente una

funzione di ponte tra le istituzioni e la società civile. Gli organi consultivi previsti dal

trattato hanno la funzione di far in modo che siano presi in considerazione tutti gli

interessi specifici quando vengono emanati gli atti. Rispetto agli altri organi hanno un

ruolo particolare, sono i trattati a prevederli e disciplinarne funzioni, composizione e

competenze, mentre gli altri organi cui la prassi ha dato vita sono disciplinati da

regolamenti o statuti.

Il CES è composto da rappresentanti della società civile in settori socio economici,

civici e culturali. Sono rappresentanti di datori di lavoro, lavoratori dipendenti e società

civile, cioè soggetti che svolgono attività diverse. Il massimo di membri è 350, oggi

sono 344 suddivisi per paese secondo la dimensione demografica dei singoli paesi, da

un minimo di 5 membri ad un massimo di 24 membri. Il tetto max di 350 ci dice che

nonostante ulteriori eventuali allagamenti non può essere superato il n° di 350.

Ogni stato fa una proposta di soggetti potenziali candidati, si redige l’elenco, viene

sentito il parere della Commissione ed eventualmente il Consiglio può richiedere il

parere delle organizzazioni europee rappresentanti dei diversi settori economici e

quindi il Consiglio emanerà una decisione con cui adotta l’elenco a maggioranza

qualificata. Il mandato dura 5 anni ed è rinnovabile una volta. Anche se i membri

rappresentano le varie categorie, siedono a titolo personale, devono garantire

l’indipendenza, non sono vincolati da nessun mandato imperativo e devono perseguire

l’interesse generale dell’UE, quindi non sono portatori degli interessi della categoria

cui appartengono, ma devono agire in modo imparziale. Il presidente viene scelto

all’interno dei membri ogni 2 anni e mezzo.

La funzione consultiva consiste nell’emanazione di pareri. I pareri che può emanare si

dividono in obbligatori e facoltativi. Sono obbligatori quando previsti dal trattato. Se

Consiglio e Parlamento emanano comunque l’atto, senza consultare il CES, rimane

valido finché non dichiarato nullo a seguito del ricorso alla Corte di Giustizia da parte

del Comitato. Il parere è invece facoltativo quando è l’organo che di sua iniziativa

senza che i trattati lo prevedano emana un parere, perché ritiene sia opportuno

avviare una riflessione su quella determinata materia. Inoltre vi è il caso in cui le

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MartyVr92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Baruffi Maria Caterina.