Diritto dell’Unione Europea II 25/02/2013
Diritto internazionale privato e processuale dell’Unione Europea.
Fasi:
Si diffondono in maniera sempre più consistente norme di diritto privato internazionale
europeo, le quali si affiancano a quelle nazionali, condizionandone il contenuto e la portata
al fine di armonizzare i rapporti privatistici tra gli Stati membri e di unificare le discipline in
vista della gestione dei rapporti privatistici con Paesi terzi.
La prima fonte del diritto internazionale privatistico europeo è la Convenzione di
Bruxelles del 1968, in tema di mutuo riconoscimento delle decisioni nella materia civile e
commerciale tra gli Stati membri, integrata dal Protocollo del 1971 che attribuisce alla
Corte di Giustizia dell'UE la funzione interpretativa nomofilattica. Lo strumento prescelto
per esprimere la normativa internazional privatistica europea è stato dunque inizialmente
una convenzione, cioè un accordo internazionale a cui aderiscono tutti gli Stati facenti
allora parte della Comunità Economica Europea.
Vi sono norme che promanano dall’ordinamento dell’Unione Europea in misura sempre più
consistente. L’interesse dell’UE per il diritto internazionale privato e processuale non è
nuova, soprattutto in materia di competenza e riconoscimento delle decisioni e delle
convenzioni, e in particolare si attiene alla Convenzione di Bruxelles del 1968, che
costituisce una disciplina che ha tratto il regolamento 44/2001. È un diritto internazionale
che utilizza uno strumento internazionale ossia la convenzione.
Questa infatti è la fase internazionalistica in cui lo strumento utilizzato è
internazionalistico, e le regole che disciplinano le questioni sono risolte secondo tecniche
internazionalistiche.
Nel caso della Convenzione di Bruxelles del ’68 è stato adottato il protocollo del 1971 che
ha assegnato competenza alla Corte di Giustizia ad offrire interpretazione autentica,
nomofilattica di questa convenzione, unificandone l’applicazione nell’allora Comunità
Europea. La convenzione di Bruxelles ha un collegamento intenso con il diritto dell’UE non
solo perché ne fanno parte tutti gli stati dell’unione dell’epoca, e anche perché trova
fondamento nell’art. 220 del Trattato CEE, poi divenuto art. 293 del TCE, oggi abrogato dal
TFUE.
L’art. 293 del TCE prevedeva che Gli Stati membri faranno fra loro negoziati a favore
dei cittadini, con semplificazione ecc.
È uno strumento internazionalistico, che fonda le proprie radici nell’ambito del diritto
dell’Ue, alla luce di una disposizione che prevedeva la possibilità di negoziati svolti nel
settore indicato. Articolo 293
Gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a
favore dei loro
cittadini:
— la tutela delle persone, come pure il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni
accordate da
1
ciascuno Stato ai propri cittadini,
— l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità,
— il reciproco riconoscimento delle società a mente dell'articolo 48, comma secondo, il
mantenimento
della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese a un altro e la
possibilità
di fusione di società soggette a legislazioni nazionali diverse,
— la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la
reciproca
esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.
Segue E in questo settore è stata anche adottata la Convenzione di Roma del 1980 in
tema di legge regolatrice delle obbligazioni contrattuali, oggi sostituita e trasfusa nel
Regolamento 593/2008. Essa è in tema di diritto internazional privatistico delle
obbligazioni contrattuali: i profili di connessione con la Comunità europea sono meno
intensi rispetto alla Convenzione di Bruxelles in quanto manca il riferimento all'art.220
TCEE e in quanto il Protocollo sull'interpretazione unitaria della Corte di Giustizia tarda ad
entrare in vigore, lasciando spazio all'autonoma opera interpretativa dei singoli Stati.
La Convenzione dell’80 era meno comunitarizzata dell’altra, e il protocollo che attribuiva
competenza alla Corte di Giustizia ha atteso moltissimi anni prima dell’applicazione.
Queste convenzioni scontano difficoltà, e soprattutto quella di Roma ha avuto un iter
difficile di applicazione del protocollo che assegnava competenza alla Corte di Giustizia
Europea.
Il primo strumento è la convenzione internazionale.
Nella seconda fase il Trattato di Maastricht nel 1992 si introducono i 3 pilastri
con
nell’ambito del diritto comunitario dell’Ue, sulla base di una costruzione ideale in cui il
diritto dell’Ue costituisce edificio unitario, di norme comune che accolgono i pilastri
dedicati:
1) Il primo al diritto comunitario, dell’integrazione, evoluto. Dove il metodo utilizzato è
quello comunitario.
2) Il pilastro della PESC (politica estera e di sicurezza comune).
3) Il pilastro della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. Questo è proprio
il settore che trovava una specifica collocazione, e trovava come strumento da
impiegare quello delle “convenzioni III pilastro”, caratteristiche delle materie incluse
nel relativo pilastro, che segnano una fase intergovernativa, con riferimento alla
cooperazione giudiziaria in materia civile.
Utilizzando la tecnica della cooperazione intergovernativa e le convenzioni terzo
pilastro vengono adottate convenzioni importanti convenzione del 1995 sulle procedure di
insolvenza, la convenzione del 1997 sulle modalità di notifica, la convenzione del 1998 in
tema di giurisdizione e di riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale e di
potestà genitoriale.
Vi è inizialmente mancanza di effettività, con ricaduta sulla fase successiva, ossia la terza
fase che riguarda la cooperazione giudiziaria in materia civile, nell’ambito della quale le tre
convenzioni citate verranno utilizzate come materiale evoluto per trasfondere questo
materiale in strumento comunitario in senso stretto.
2
Vengono così stipulate:
• la Convenzione sulle procedure di insolvenza del 1995,
• la Convenzione sulle notifiche del 1997,
• la Convenzione sul riconoscimento ed esecuzione di decisioni in materia di famiglia del
1998.
Quindi la terza fase fase della comunitarizzazione, sostantivo che costituisce
neologismo, in teoria abbandonato dall’Ue, ma in realtà torna nell’uso comune e non solo
per questioni consolidate.
La terza fase si apre col Trattato di Amsterdam del 1997, con l’attrazione del primo
pilastro con il pilastro sulla giurisdizione civile, per cui il metodo comunitario si estende alla
materia di cooperazione giudiziaria in materia civile, e quindi si è nella fase della
comunitarizzazione.
Le Convenzioni vengono in parte sostituite (trasfuse) dai Regolamenti, e in particolare il
Regolamento 44/2001 (Bruxelles 1), in tema di competenza in materia civile e
commerciale, il Regolamento Bruxelles 2bis, il Regolamento 2201/2003, competenza, ed
esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e responsabilità genitoriale, il
Regolamento Roma2, frutto autonomo, senza antecedenti, della fase di
comunitarizzazione ossia il regolamento 864/2007, poi il Regolamento Roma1, 593/2008,
che ha ampiamente ripreso i contenuti della Convenzione di Bruxelles del 1968, a
differenza dell’altro che è autonomo.
Tutti questi regolamenti sono ricondotti al Titolo IV del TCE (Trattato CE), oggi abrogato,
dedicato a visti, asilo, e immigrazione con altre politiche di circolazione, comprensivo di
materie dove gli Stati conferiscono la propria sovranità a favore dell’allora Comunità
europea, oggi UE. Si segnalano i primi disallineamenti rispetto alla forma di
comunitarizzazione che caratterizza il metodo comunitario.
. Attualmente dunque sono vigenti:
• il regolamento c.d. Bruxelles I (reg.44/2001) - derivato dalla Convenzione di Bruxelles
del 1968 -, intitolato al "riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale";
• il regolamento c.d. Bruxelles II bis (reg.2201/2003), che ha sostituito il regolamento
Bruxelles II (reg.1347/2000) - derivato dalla Convenzione di Bruxelles del 1998 -, intitolato
al "riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e responsabilità
genitoriale";
• il regolamento c.d. Roma I (reg.593/2008) - derivato dalla Convenzione di Roma del
1980 -, intitolato alla "legge applicabile alle obbligazioni contrattuali";
• il regolamento c.d. Roma II (reg.864/2007), in realtà frutto autonomo della
comunitarizzazione, in quanto non derivante da alcuna precedente convenzione
internazionale, mai stipulata nonostante le numerose proposte - intitolato alla "legge
applicabile alle obbligazioni extracontrattuali".
In tali regolamenti rimangono tuttavia alcuni aspetti del metodo intergovernativo, come
l'opting - out.
È un fenomeno che pone delle eccezioni rispetto ad un’operatività ovunque
incondizionata, ma nella terza fase della comunitarizzazione si inserisce anche il Trattato
di Lisbona del 2007, entrato in vigore il 1° dicembre del 2009, che bandisce il termine
comunitario, utilizzato comunque, con abrogazione dei pilastri, modificazione del Trattato
3
CE e la cooperazione giuridica non si ricava più dal Titolo IV Trattato CE, ma dal Titolo V
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Il titolo V prevede lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in cui oggi trovano fondamento
i regolamenti in tema di cooperazione giudiziaria e civile.
Il TFUE in buona parte riprende la vecchia disciplina del Trattato di Amsterdam, e gli
articoli principali sono l’art. 67 del TFUE e l’art. 81 del TFUE, nel capitolo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia. Aggiornare il Luzzati al TFUE.
Che competenza ha l’Ue nel settore della cooperazione giudiziaria in
materia civile?
Vi sono disposizioni del TFUE che collocano la competenza in materia di cooperazione
giudiziaria nell’ambito della competenza concorrente. Nel momento in cui l'UE si appropria
di una materia rientrante nella competenza concorrente, acquista su di essa una vera e
propria competenza esclusiva, tanto sotto il profilo interno quanto sotto quello esterno, per
cui gli Stati non solo non possono adottare atti legislativi, ma non possono nemmeno
stipulare atti internazionali: si tratta del c.d. principio della preemption.
Art. 4, paragrafo 2. Articolo 4
1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le
attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6.
2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali
seguenti
settori:
j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
Art.2, paragrafo2 sulla competenza concorrente
Articolo 2
2. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli
Stati
membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e
adottare atti
giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza
nella misura
in cui l'Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro
competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria.
I principi su cui si fonda la competenza concorrente sono:
1) Il principio di sussidiarietà; settore in cui gli Stati non possono sufficientemente
raggiungere un obiettivo in via autonoma, ma può essere meglio conseguito a
livello dell’Unione Europea.
2) Il principio di proporzionalità; serve a circoscrivere la portata delle misure che
possono esser adottato da una legislazione concorrente sulla base del principio di
sussidiarietà, per cui devono essere adottate misure limitate a quanto strettamente
necessarie per perseguire l’obiettivo, per cui devono essere:
1. Misure utili e pertinenti;
2. Misure necessarie e indispensabili;
3. Nesso di causalità tra misura e l’obiettivo perseguito .
Su cui si fonda il parametro di legittimità. Non ci sono particolari indizi dell’osservanza di
questi principi, poiché si è in un settore in cui è necessario che siano perseguiti i principi di
4
sussidiarietà e proporzionalità, e il principio di transnazionalità, poiché è necessario che la
fattispecie presenti contatti con più di un ordinamento statale, ma vi siano elementi di
estraneità. Questo aspetto transnazionale ha come base giuridica l’art. 81 del Titolo V del
TFUE. Articolo 81
(ex articolo 65 del TCE)
1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni
transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie
ed
extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare
le disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri.
Un terzo limite è in riferimento alla funzionalizzazione e realizzazione del mercato
interno, ossia queste fattispecie dell’art. 81 devono esser rivolte alla realizzazione, al
buon funzionamento del mercato interno, che noi troviamo al paragrafo 2 dell’art. 81. È
possibile che siano adottate misure che senza contraddire le logiche del mercato interno,
le trascendono, con obiettivi ulteriori, senza negare la logica del mercato interno.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la
procedura
legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del
mercato interno,
misure volte a garantire:
Abbiamo il principio della Pre-emption per cui l’UE, essendo in competenza
concorrente, acquista competenza esclusiva in un settore del mercato interno, gli Stati
perdono legittimazione ad esercitare competenza nel mercato interno, e anche ad
escludere l’intervento giurisdizionale. Vi è la competenza esclusiva sull’esterno. Il Trattato
di Lisbona cerca di non estendere la Pre-emption, ed è attenta a circoscrivere la
competenza esclusiva dell’Unione in rapporto agli Stati Terzi nel Protocollo 25, che si
occupa dell’esercizio della competenza concorrente, sortendo la disciplina del TUE.
Protocollo 25 afferma che quando l’unione esercita competenza concorrente, diviene
competenza esclusiva soltanto nei limiti in cui esercita la competenza, e non si estende a
tutto il settore attraverso cui l’unione ha esercitato la propria competenza. Non espropria
gli Stati della competenza concorrente al di fuori di quella materia esclusiva.
Lo strumento tipico in questo settore è il Regolamento.
Esistono comunque direttive in cui si possono rintracciare regole di diritto internazionale
privato.
Le direttive sono numerose e introducono un elemento di disomogeneità, poiché lasciano
liberi mezzi per raggiungere gli obiettivi fissati, e determinano una applicazione
disomogenea e frammentata. Quindi la direttiva non è uno strumento adatto per
contemplare regole di diritto internazionale privato.
Nell’ambito dei conflitti di legge, le norme di conflitto sono universali.
Sono norme di conflitto che possono richiamare sia il diritto che è in vigore in uno Stato
membro, sia il diritto in vigore in uno Stato terzo. Le norme di conflitto richiamano anche
norme in vigore in uno Stato terzo. 5
Questa portata universale non si traduce in un’operatività uniforme in tutti gli ordinamenti,
poiché ci sono anche Stati che si sono sottratti all’applicazione dei regolamenti in questa
materia. Perché c’è un atteggiamento di rifiuto di alcuni Stati di sentirsi vincolati di atti
adottati nell’interno dello spazio di libertà e giustizia? poiché non ci sono solo i settori della
politica civile, ma anche quelli dell’immigrazione, asilo, e quindi la Danimarca ha esercitato
un opting-out, un chiamarsi fuori, esplicitato tramite una riserva, poiché gli atti fondati sul
Titolo V non vincolano la Danimarca, sancito nel Protocollo 22. (La Danimarca ha
comunque stipulato accordi internazionali per rendere operativi nel suo territorio il
regolamento di Bruxelles I e quello sulle notifiche, mentre - per quanto riguarda il
regolamento Roma I - si applica tuttora la Convenzione di Roma de 1980, ferma restando
comunque anche la possibilità di adottare una normativa nazionale conforme).
Il Protocollo 21 invece fa riferimento alla posizione di Regno Unito e Irlanda, per cui gli
Stati in questione si riservano la facoltà di esercitare un opting-in, ossia di essere vincolati,
facoltà che possono esercitare in riferimento alla singola proposta di regolamento, alla
singola misura, volta per volta si riservano di far parte degli Stati vincolati dalla misura, e
sinora hanno sempre esercitato l’opting-in, hanno sempre fatto parte dei vincolati.
La Danimarca invece attraverso la stipula di accordi ha allineato la propria posizione a
quella degli altri Stati membri, come per il Regolamento 44/2001.
Le finalità che vengono perseguite dall’UE quando esercita la
competenza nel quadro del TitoloV:
L’art. 81 è la base giuridica, in cui si afferma che il principio di mutuo riconoscimento
delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali, è il fondamento delle misure adottate in
materia di cooperazione giudiziaria in materia civile. Questo è l’obiettivo fondante dell’art.
81 in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile.
Vi è una serie di obiettivi:
1) Certezza del diritto applicabile , poiché le norme richiameranno sempre un
determinato ordinamento stat
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Diritto dell Unione Europea
-
Riassunto esame Diritto dell Unione Europea, prof. Raffaelli, libro consigliato Diritto dell Unione Europea, Tesaur…
-
Diritto dell'Unione Europea II
-
Diritto dell Unione Europea Porro