Diritto dell’Unione Europea II 25/02/2013
Diritto internazionale privato e processuale dell’Unione Europea.
Fasi
Si diffondono in maniera sempre più consistente norme di diritto privato internazionale europeo, le quali si affiancano a quelle nazionali, condizionandone il contenuto e la portata al fine di armonizzare i rapporti privatistici tra gli Stati membri e di unificare le discipline in vista della gestione dei rapporti privatistici con Paesi terzi.
La prima fonte del diritto internazionale privatistico europeo è la Convenzione di Bruxelles del 1968, in tema di mutuo riconoscimento delle decisioni nella materia civile e commerciale tra gli Stati membri, integrata dal Protocollo del 1971 che attribuisce alla Corte di Giustizia dell'UE la funzione interpretativa nomofilattica. Lo strumento prescelto per esprimere la normativa internazional privatistica europea è stato dunque inizialmente una convenzione, cioè un accordo internazionale a cui aderiscono tutti gli Stati facenti allora parte della Comunità Economica Europea.
Vi sono norme che promanano dall’ordinamento dell’Unione Europea in misura sempre più consistente. L’interesse dell’UE per il diritto internazionale privato e processuale non è nuovo, soprattutto in materia di competenza e riconoscimento delle decisioni e delle convenzioni, e in particolare si attiene alla Convenzione di Bruxelles del 1968, che costituisce una disciplina che ha tratto il regolamento 44/2001. È un diritto internazionale che utilizza uno strumento internazionale ossia la convenzione.
Questa infatti è la fase internazionalistica in cui lo strumento utilizzato è internazionalistico, e le regole che disciplinano le questioni sono risolte secondo tecniche internazionalistiche.
Nel caso della Convenzione di Bruxelles del ’68 è stato adottato il protocollo del 1971 che ha assegnato competenza alla Corte di Giustizia ad offrire interpretazione autentica, nomofilattica di questa convenzione, unificandone l’applicazione nell’allora Comunità Europea. La convenzione di Bruxelles ha un collegamento intenso con il diritto dell’UE non solo perché ne fanno parte tutti gli Stati dell’Unione dell’epoca, e anche perché trova fondamento nell’art. 220 del Trattato CEE, poi divenuto art. 293 del TCE, oggi abrogato dal TFUE.
L’art. 293 del TCE prevedeva che gli Stati membri faranno fra loro negoziati a favore dei cittadini, con semplificazione ecc.
È uno strumento internazionalistico, che fonda le proprie radici nell’ambito del diritto dell’UE, alla luce di una disposizione che prevedeva la possibilità di negoziati svolti nel settore indicato.
Articolo 293
Gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini:
- La tutela delle persone, come pure il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni accordate da ciascuno Stato ai propri cittadini;
- L'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità;
- Il reciproco riconoscimento delle società a mente dell'articolo 48, comma secondo, il mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese a un altro e la possibilità di fusione di società soggette a legislazioni nazionali diverse;
- La semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.
Segue. E in questo settore è stata anche adottata la Convenzione di Roma del 1980 in tema di legge regolatrice delle obbligazioni contrattuali, oggi sostituita e trasfusa nel Regolamento 593/2008. Essa è in tema di diritto internazional privatistico delle obbligazioni contrattuali: i profili di connessione con la Comunità europea sono meno intensi rispetto alla Convenzione di Bruxelles in quanto manca il riferimento all'art. 220 TCEE e in quanto il Protocollo sull'interpretazione unitaria della Corte di Giustizia tarda ad entrare in vigore, lasciando spazio all'autonoma opera interpretativa dei singoli Stati.
La Convenzione dell’80 era meno comunitarizzata dell’altra, e il protocollo che attribuiva competenza alla Corte di Giustizia ha atteso moltissimi anni prima dell’applicazione.
Queste convenzioni scontano difficoltà, e soprattutto quella di Roma ha avuto un iter difficile di applicazione del protocollo che assegnava competenza alla Corte di Giustizia Europea.
Il primo strumento è la convenzione internazionale.
La seconda fase
Nella seconda fase il Trattato di Maastricht nel 1992 si introducono i 3 pilastri nell’ambito del diritto comunitario dell’UE, sulla base di una costruzione ideale in cui il diritto dell’UE costituisce edificio unitario, di norme comuni che accolgono i pilastri dedicati:
- Il primo al diritto comunitario, dell’integrazione, evoluto. Dove il metodo utilizzato è quello comunitario.
- Il pilastro della PESC (politica estera e di sicurezza comune).
- Il pilastro della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. Questo è proprio il settore che trovava una specifica collocazione, e trovava come strumento da impiegare quello delle “convenzioni III pilastro”, caratteristiche delle materie incluse nel relativo pilastro, che segnano una fase intergovernativa, con riferimento alla cooperazione giudiziaria in materia civile.
Utilizzando la tecnica della cooperazione intergovernativa e le convenzioni terzo pilastro vengono adottate convenzioni importanti: convenzione del 1995 sulle procedure di insolvenza, la convenzione del 1997 sulle modalità di notifica, la convenzione del 1998 in tema di giurisdizione e di riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale e di potestà genitoriale.
Vi è inizialmente mancanza di effettività, con ricaduta sulla fase successiva, ossia la terza fase che riguarda la cooperazione giudiziaria in materia civile, nell’ambito della quale le tre convenzioni citate verranno utilizzate come materiale evoluto per trasfondere questo materiale in strumento comunitario in senso stretto.
Vengono così stipulate:
- La Convenzione sulle procedure di insolvenza del 1995;
- La Convenzione sulle notifiche del 1997;
- La Convenzione sul riconoscimento ed esecuzione di decisioni in materia di famiglia del 1998.
La terza fase della comunitarizzazione
Quindi la terza fase della comunitarizzazione, sostantivo che costituisce neologismo, in teoria abbandonato dall’UE, ma in realtà torna nell’uso comune e non solo per questioni consolidate.
La terza fase si apre col Trattato di Amsterdam del 1997, con l’attrazione del primo pilastro con il pilastro sulla giurisdizione civile, per cui il metodo comunitario si estende alla materia di cooperazione giudiziaria in materia civile, e quindi si è nella fase della comunitarizzazione.
Le Convenzioni vengono in parte sostituite, trasfuse, dai Regolamenti, e in particolare il Regolamento 44/2001 (Bruxelles I), in tema di competenza in materia civile e commerciale, il Regolamento Bruxelles II bis, il Regolamento 2201/2003, competenza, ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e responsabilità genitoriale, il Regolamento Roma II, frutto autonomo, senza antecedenti, della fase di comunitarizzazione ossia il regolamento 864/2007, poi il Regolamento Roma I, 593/2008, che ha ampiamente ripreso i contenuti della Convenzione di Bruxelles del 1968, a differenza dell’altro che è autonomo.
Tutti questi regolamenti sono ricondotti al Titolo IV del TCE (Trattato CE), oggi abrogato, dedicato a visti, asilo, e immigrazione con altre politiche di circolazione, comprensivo di materie dove gli Stati conferiscono la propria sovranità a favore dell’allora Comunità europea, oggi UE. Si segnalano i primi disallineamenti rispetto alla forma di comunitarizzazione che caratterizza il metodo comunitario.
Attualmente dunque sono vigenti:
- Il regolamento c.d. Bruxelles I (reg. 44/2001) - derivato dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 -, intitolato al "riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale";
- Il regolamento c.d. Bruxelles II bis (reg. 2201/2003), che ha sostituito il regolamento Bruxelles II (reg. 1347/2000) - derivato dalla Convenzione di Bruxelles del 1998 -, intitolato al "riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e responsabilità genitoriale";
- Il regolamento c.d. Roma I (reg. 593/2008) - derivato dalla Convenzione di Roma del 1980 -, intitolato alla "legge applicabile alle obbligazioni contrattuali";
- Il regolamento c.d. Roma II (reg. 864/2007), in realtà frutto autonomo della comunitarizzazione, in quanto non derivante da alcuna precedente convenzione internazionale, mai stipulata nonostante le numerose proposte - intitolato alla "legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali".
In tali regolamenti rimangono tuttavia alcuni aspetti del metodo intergovernativo, come l'opting-out. È un fenomeno che pone delle eccezioni rispetto ad un’operatività ovunque incondizionata, ma nella terza fase della comunitarizzazione si inserisce anche il Trattato di Lisbona del 2007, entrato in vigore il 1° dicembre del 2009, che bandisce il termine comunitario, utilizzato comunque, con abrogazione dei pilastri, modificazione del Trattato CE e la cooperazione giuridica non si ricava più dal Titolo IV Trattato CE, ma dal Titolo V del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Il titolo V prevede lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in cui oggi trovano fondamento i regolamenti in tema di cooperazione giudiziaria e civile.
Il TFUE in buona parte riprende la vecchia disciplina del Trattato di Amsterdam, e gli articoli principali sono l’art. 67 del TFUE e l’art. 81 del TFUE, nel capitolo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Aggiornare il Luzzati al TFUE.
Che competenza ha l’UE nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile?
Vi sono disposizioni del TFUE che collocano la competenza in materia di cooperazione giudiziaria nell’ambito della competenza concorrente. Nel momento in cui l'UE si appropria di una materia rientrante nella competenza concorrente, acquista su di essa una vera e propria competenza esclusiva, tanto sotto il profilo interno quanto sotto quello esterno, per cui gli Stati non solo non possono adottare atti legislativi, ma non possono nemmeno stipulare atti internazionali: si tratta del c.d. principio della preemption.
Art. 4, paragrafo 2. Articolo 4
1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6.
2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti settori:
j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Art. 2, paragrafo 2 sulla competenza concorrente. Articolo 2
2. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria.
I principi su cui si fonda la competenza concorrente sono:
- Il principio di sussidiarietà; settore in cui gli Stati non possono sufficientemente raggiungere un obiettivo in via autonoma, ma può essere meglio conseguito a livello dell’Unione Europea.
- Il principio di proporzionalità; serve a circoscrivere la portata delle misure che possono essere adottate da una legislazione concorrente sulla base del principio di sussidiarietà, per cui devono essere adottate misure limitate a quanto strettamente necessarie per perseguire l’obiettivo, per cui devono essere:
- Misure utili e pertinenti;
- Misure necessarie e indispensabili;
- Nesso di causalità tra misura e l’obiettivo perseguito.
Su cui si fonda il parametro di legittimità. Non ci sono particolari indizi dell’osservanza di questi principi, poiché si è in un settore in cui è necessario che siano perseguiti i principi di sussidiarietà e proporzionalità, e il principio di transnazionalità, poiché è necessario che la fattispecie presenti contatti con più di un ordinamento statale, ma vi siano elementi di estraneità. Questo aspetto transnazionale ha come base giuridica l’art. 81 del Titolo V del TFUE.
Articolo 81
(ex articolo 65 del TCE)
1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
Un terzo limite è in riferimento alla funzionalizzazione e realizzazione del mercato interno, ossia queste fattispecie dell’art. 81 devono essere rivolte alla realizzazione, al buon funzionamento del mercato interno, che noi troviamo al paragrafo 2 dell’art. 81. È possibile che siano adottate misure che senza contraddire le logiche del mercato interno, le trascendono, con obiettivi ulteriori, senza negare la logica del mercato interno.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:
Abbiamo il principio della Pre-emption per cui l’UE, essendo in competenza concorrente, acquista competenza esclusiva in un settore del mercato interno, gli Stati perdono legittimazione ad esercitare competenza nel mercato interno, e anche ad escludere l’intervento giurisdizionale. Vi è la competenza esclusiva sull’esterno. Il Trattato di Lisbona cerca di non estendere la Pre-emption, ed è attenta a circoscrivere la competenza esclusiva dell’Unione in rapporto agli Stati Terzi nel Protocollo 25, che si occupa dell’esercizio della competenza concorrente, sortendo la disciplina del TUE.
Protocollo 25 afferma che quando l’Unione esercita competenza concorrente, diviene competenza esclusiva soltanto nei limiti in cui esercita la competenza, e non si estende a tutto il settore attraverso cui l’Unione ha esercitato la propria competenza. Non espropria gli Stati della competenza concorrente al di fuori di quella materia esclusiva.
Lo strumento tipico in questo settore è il Regolamento.
Esistono comunque direttive in cui si possono rintracciare regole di diritto internazionale privato.
Le direttive sono numerose e introducono un elemento di disomogeneità, poiché lasciano liberi mezzi per raggiungere gli obiettivi fissati, e determinano una applicazione disomogenea e frammentata. Quindi la direttiva non è uno strumento adatto per contemplare regole di diritto internazionale privato.
Nell’ambito dei conflitti di legge, le norme di conflitto sono universali.
Sono norme di conflitto che possono richiamare sia il diritto che è in vigore in uno Stato membro, sia il diritto in vigore in uno Stato terzo. Le norme di conflitto richiamano anche norme in vigore in uno Stato terzo.
Questa portata universale non si traduce in un’operatività uniforme in tutti gli ordinamenti, poiché ci sono anche Stati che si sono sottratti all’applicazione dei regolamenti in questa materia. Perché c’è un atteggiamento di rifiuto di alcuni Stati di sentirsi vincolati di atti adottati nell’interno dello spazio di libertà e giustizia? Poiché non ci sono solo i settori della politica civile, ma anche quelli dell’immigrazione, asilo, e quindi la Danimarca ha esercitato un opting-out, un chiamarsi fuori, esplicitato tramite una riserva, poiché gli atti fondati sul Titolo V non vincolano la Danimarca, sancito nel Protocollo 22. La Danimarca ha comunque stipulato accordi internazionali per rendere operativi nel suo territorio il regolamento di Bruxelles I e quello sulle notifiche, mentre - per quanto riguarda il regolamento Roma I - si applica tuttora la Convenzione di Roma del 1980, ferma restando comunque anche la possibilità di adottare una normativa nazionale conforme.
Il Protocollo 21 invece fa riferimento alla posizione di Regno Unito e Irlanda, per cui gli Stati in questione si riservano la facoltà di esercitare un opting-in, ossia di essere vincolati, facoltà che possono esercitare in riferimento alla singola proposta di regolamento, alla singola misura, volta per volta si riservano di far parte degli Stati vincolati dalla misura, e sinora hanno sempre esercitato l’opting-in, hanno sempre fatto parte dei vincolati.
La Danimarca invece attraverso la stipula di accordi ha allineato la propria posizione a quella degli altri Stati membri, come per il Regolamento 44/2001.
Le finalità che vengono perseguite dall’UE quando esercita la competenza nel quadro del Titolo V
L’art. 81 è la base giuridica, in cui si afferma che il principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali, è il fondamento delle misure adottate in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile. Questo è l’obiettivo fondante dell’art. 81 in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile.
Vi è una serie di obiettivi:
- Certezza del diritto applicabile, poiché le norme richiameranno sempre un determinato ordinamento statale.
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