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TFUE.

Un altro elemento non era Stata la stessa Corte di Giustizia a richiamare gli Stati

membri all’ordine dicendo di rivedere e riformare i Trattati e nel far ciò di tener conto che a

proposito del ricorso per annullamento sussiste un deficit di effettività di tutela

giurisdizionale per i singoli?

C’è stata una revisione dei Trattati, e l’inserimento, la novità rappresentata dalla 3°

categoria di atti di cui al 4° comma dell’art. 263 TFUE è da intendersi nel senso più

estensivo possibile, tale da inserire nella nozione di atti regolamentari anche gli atti

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legislativi, in quanto sarebbe contraddittorio sostenere il contrario, poiché la novità può

esser letta in relazione a quanto detto dalla Corte di Giustizia modificando il 230 TCE.

Quindi vanno inclusi nella nozione di atto regolamentare anche gli atti legislativi.

Infine un altro argomento può essere che se non inseriamo gli atti legislativi fra gli atti

regolamentari la carenza di effettività della tutela giurisdizionale rimane, ma può anche

portare conseguenze non da poco se si riflette sul fatto che l’Ue sta per aderire alla CEDU,

e quindi un’interpretazione restrittiva dell’art.263 TFUE, 4° comma, ultima parte, potrebbe

esser oggetto di censure da parte della Corte europea dei diritti dell’Uomo, di censura in

termini di violazione degli artt. 6 e 13 CEDU, o ancor prima, lasciando da parte la CEDU e

la prospettiva di adesione, in termini di violazione dell’art. 47 della Carta di Nizza, che ha

lo stesso valore giuridico dei Trattati.

Quella carenza di effettività che si verifica con l’esclusione degli atti legislativi dagli atti

regolamentari si concretizza anche nella violazione di articoli CEDU e della Carta.

29/04/2013

Gli effetti delle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia all’esito del

procedimento del ricorso per annullamento.

La portata delle pronunce sui giudizi nazionali.

Si fa riferimento all’art. 264 del TFUE, ove si dispone che la Corte di Giustizia dell’UE

allorché il ricorso sia fondato dichiara nullo e non avvenuto l’atto (viziato) impugnato.

Questo è il dispositivo della sentenza di accoglimento del ricorso.

Quindi gli effetti della sentenza pronunciata all’esito di un ricorso per annullamento ritenuto

fondato, sono effetti ex tunc ed erga omnes.

L’atto è nullo e non avvenuto, quindi scompare e non è più presente nell’ordinamento

dell’Ue, e ciò fin dalla data della sua entrata in vigore.

Il 2° comma dell’art. 264 TFUE specifica che la Corte ove necessario precisa gli effetti

dell’atto annullato che devono esser considerati definitivi.

Ossia la Corte può in via eccezionale stabilire l’entità della portata retroattiva degli effetti

della sentenza. Questo si può verificare per ragioni eccezionali e in particolar modo in

presenza di rischi e pregiudizi denotati e qualificati dalla Corte di Giustizia secondo precise

caratteristiche.

Quando si verifica questo tipo di limitazione?

Il Caso Carli un ricorso per annullamento avente ad oggetto un provvedimento

riguarda

con cui erano state adottate misure restrittive, in particolare una misura di congelamento di

capitali nei confronti di alcuni singoli soggetti sospettati di far parte di un’organizzazione

terroristica.

L’atto era stato impugnato, tramite ricorso per annullamento, ed era stato ritenuto viziato,

poiché nella procedura di adozione di tale provvedimento non erano stati rispettati una

serie di diritti di questi soggetti.

Di conseguenza si è pervenuti alla dichiarazione di fondatezza del ricorso e quindi l’atto è

stato dichiarato nullo e non avvenuto.

Tuttavia la Corte di Giustizia tenendo conto del rischio che si sarebbe potuto verificare

tramite una pronuncia di questo tipo, nel senso che una volta annullato, l’atto non avrebbe

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più avuto ragione di essere e il Consiglio, che era tenuto ad adottare un nuovo

provvedimento nel rispetto dei diritti violati dei ricorrenti, nelle more di adozione di questo

nuovo provvedimento legittimo del Consiglio si sarebbe potuto creare il rischio che questi

soggetti mettessero mani ai loro capitali e quindi facessero scomparire quello che doveva

esser oggetto della misura restrittiva.

Per questo motivo la Corte nella Sentenza in questione ha chiarito come, alla luce dell’art.

231 TCE, ossia dell’art. 264 TFUE devono esser mantenuti gli effetti del regolamento

controverso nella parte in cui esso include i nomi dei ricorrenti nell’elenco dei soggetti

destinatari di queste misure restrittive di congelamento di capitali, per un breve periodo

che deve esser stabilito in modo tale di consentire al Consiglio di porre rimedio alle

violazioni constatate, ma che tenga conto della rilevante incidenza delle misure restrittive

di cui trattasi sui diritti e sulle libertà dei concorrenti.

Quindi è stato applicato l’art. 231 TCE in modo tale da mantenere fermi gli effetti del

regolamento controverso, nella parte in cui esso riguarda i ricorrenti, per un periodo non

eccedente 3 mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza.

Fatti salvi casi del genere, l’atto impugnato se il ricorso è fondato è nullo e dichiarato non

avvenuto.

Se viene accolto un ricorso per annullamento presentato dinnanzi al Tribunale (dato che

sostanzialmente salvo alcune ipotesi in prima istanza i ricorsi ex art. 263 TFUE sono

proposti davanti al Tribunale) tale pronuncia ha effetto a partire dalla scadenza del

termine di impugnazione della pronuncia, trattandosi di sentenze suscettibili di

impugnazione dinnanzi alla Corte di Giustizia occorre attendere lo spirare del termine

previsto per l’impugnazione, per far sì che si producano gli effetti della sentenza e quindi

per far sì che concretamente ed effettivamente l’atto impugnato, in caso di accoglimento

del ricorso, sia nullo e non avvenuto.

Se poi invece il ricorso di impugnazione è stato presentato allora gli effetti

dell’annullamento decorrono dall’accoglimento dell’impugnazione da parte della Corte di

Giustizia.

Quindi: c’è una sentenza di 1° grado con cui è stato annullato un determinato

provvedimento, un atto. Per far sì che gli effetti di questa sentenza si producano occorre

aspettare:

1) O che si concluda il procedimento di impugnazione della sentenza, se questo

appello, questa impugnazione sia stata effettivamente proposta. Allora ci sarà una

sentenza della Corte di Giustizia che si muove nel senso di accoglimento del

ricorso per annullamento, di rigetto dell’impugnazione, e l’atto sarà nullo e non

avvenuto a partire dalla data della sentenza di 2° grado.

2) O se l’impugnazione non è stata proposta, occorre attendere lo spirare del termine

previsto per l’impugnazione, in modo da consolidare gli effetti della pronuncia di

1° grado, che passa in giudicato e sia incontrovertibile.

Cosa accade se il ricorso per annullamento viene giudicato infondato, viene rigettato?

L’atto impugnato può esser senz’altro nuovamente portato all’attenzione della Corte di

Giustizia, sia pure per vizi differenti da quelli che avevano costituito fondamento del primo

ricorso. Quindi se il ricorso è infondato l’atto, che ne costituisce l’oggetto, può nuovamente

esser giudicato sotto il profilo della sua legittimità, ma per motivi diversi, da parte della

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Corte di Giustizia, però non attraverso un nuovo ricorso per annullamento, che è

soggetto al termine decadenziale di 2 mesi da quando l’atto è pubblicato e notificato al

ricorrente, o comunque il ricorrente ne è venuto a conoscenza.

Allora si dovrà utilizzare un ricorso indiretto, un mezzo di tutela indiretto, quali il rinvio

pregiudiziale di validità o l’eccezione di invalidità disciplinata dall’art. 277 TFUE.

L’eccezione di invalidità configura uno strumento di tutela che può esser utilizzato

quando, nell’eventualità di una controversia che mette in causa un atto di portata generale,

anche dopo lo spirare del termine previsto dall’art. 263 TFUE, ciascuna parte può

utilizzare gli stessi motivi previsti dall’art. 263 per invocare dinnanzi alla Corte di Giustizia

l’inapplicabilità dell’atto stesso.

L’eccezione di invalidità è detta anche eccezione di inapplicabilità, perché l’effetto di

questo tipo di rimedio consiste nel ritenere il provvedimento come inapplicabile al caso di

specie. Quindi una portata inter partes da riconoscere in capo a questo tipo di strumento di

tutela giurisdizionale, a differenza del ricorso per annullamento che invece conduce ad

una pronuncia dotata di effetti erga omnes.

Il rinvio pregiudiziale di validità vi è la necessità di un giudizio a quo, come

presupposto per poter nuovamente censurare quell’atto sotto il profilo della sua legittimità,

essendo quell’atto già stato oggetto di un ricorso per annullamento giudicato infondato.

Quindi in caso di infondatezza del ricorso per annullamento è possibile mettere

nuovamente in discussione quell’atto, provvedimento che è già stato vagliato dalla Corte di

Giustizia, ma è una possibilità che sconta parecchi limiti proprio in relazione all’effettività

della tutela giurisdizionale.

È una possibilità limitata e circoscritta.

L’ultimo criterio Nell’ambito del nostro ordinamento nazionale è ammissibile la

sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in pendenza di un ricorso per annullamento

davanti alla Corte di Giustizia.

Prendiamo in considerazione un caso deciso dalla Corte di Cassazione nel 2006.

C’è una decisione della Commissione con cui sono stati dichiarati illegittimi gli aiuti di

Stato concessi dallo Stato italiano sotto forma di sgravi, agevolazioni fiscali.

È una decisione nell’ambito del diritto della concorrenza, e in particolare degli aiuti di

Stato, che ha considerato come aiuti di Stato illegittimi queste misure di agevolazione

fiscale adottate dall’ordinamento.

Questa decisione viene impugnata davanti alla Corte di Giustizia mediante ricorso per

annullamento.

Contestualmente, davanti al Giudice del lavoro italiano competente, veniva da parte di

un’impresa impugnata la cartella esattoriale con cui l’INPS domandava la restituzione di

quegli importi che erano stati oggetto di agevolazione a favore dell’impresa in esecuzione

di quella decisione della Commissione.

Nel senso che da parte dell’istituto sono oggetto di pretesa una serie di importi che erano

stat

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A.A. 2012-2013
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pinkyale89 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Ivaldi Paola.