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PARTE 2: IL SISTEMA NORMATIVO. FONTI E ATTI GIURIDICI NEL
DIRITTO DELL'UNIONE
L'ordinamento dell'Unione si fonda sui Trattati istitutivi: il Trattato sull'Unione europea e il
Trattato sul funzionamento dell'Unione ed hanno eguale valore giuridico. I trattati
riconoscono valore primario ad una serie di altre fonti. L'art. 6 par. 1 del TUE assegna tale
valore alla Carte dei diritti fondamentali, ma spetta anche ai Protocolli e alle Dichiarazioni
allegate.
La giurisprudenza della Corte di giustizia ha ricostruito i Trattati come la fonte di un nuovo
ordinamento costituzionale, autonomo sia rispetto al diritto internazionale che al diritto
interno degli Stati.
LA SENTENZA VAN GEND EN LOOS: il processo di costituzionalizzazione dei Trattati è
stato inaugurato da questa sentenza del 5 febbraio 1963. La sentenza ha tratto origine dal
rinvio pregiudiziale di un giudice olandese investito della controversia di una impresa, Van
Gend en Loos, e l'amministrazione olandese delle imposte. L'impresa si opponeva ad una
pretesa dell'amministrazione olandese in quanto la prestazione fiscale richiesta era
contraria all'art. 12 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Al fine di risolvere la
controversia, una questione preliminare concerneva l'interpretazione dell'art. 12. Vi
potevano essere due situazioni: la prima era che, sarebbe stata applicabile negli
ordinamenti degli Stati membri in forza dei meccanismi di esecuzione interni di ciascuno di
essi, sarebbe stata quindi soggetta a procedimenti diversi di applicazione e di
interpretazione, pregiudicando l'esigenza di uniformità. La seconda era diverse se lo
prevedeva il Trattato istitutivo della Comunità, in questo caso gli effetti sarebbero stati
fondati direttamente sul Trattato e sarebbero risultati uniformi per tutti gli ordinamenti degli
Stati membri. Infatti quest'ultima è stata la conclusione adottata dalla Corte di giustizia.
Essa ha accertato che il Trattato non si limita a stabilire rapporti giuridici retti dal diritto
internazionale, ma ha acquisito autonomia rispetto ad esso.
I Trattati istitutivi dell'Unione costituiscono una fonte di diritti ed obblighi per gli Stati
membri. Strutturalmente, esso avrebbe incorporato gli ordinamenti degli Stati membri in un
complessivo ordine giuridico composito, dettando le regole di conflitto applicabili al suo
interno. Mentre dal punto di vista soggettivo, si tratterebbe di un ordinamento di nuovo
genere che riconosce come soggetti, non solo gli Stati ma anche i cittadini.
La Corte di giustizia ha quindi tratto da queste conclusioni una serie di conseguenze
pratiche. La prima è data dal riconoscimento della idoneità a produrre effetti diretti alle
norme dei Trattati istitutivi. Gli effetti diretti consistono nella produzione di posizioni
soggettive a favore dei singoli individui, che questi possano invocare negli ordinamenti
nazionali e, nei procedimenti di fronte ai giudici nazionali. Costituiscono una qualità di
qualsiasi norma che abbia un contenuto dispositivo chiaro e incondizionato. Le norme dei
Trattati possono essere invocate anche dagli Stati nei confronti degli individui.
L'art. 48 par. 3 del TUE distingue fra una procedura di revisione ordinaria e una
semplificata. La prima prevede che il Consiglio europeo, previa consultazione del
Parlamento europeo e della Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione
favorevole all'esame delle modifiche proposte, il presidente del Consiglio europeo convoca
una convenzione composta da rappresentanti dei parlamentari nazionali, dei capi di Stato
o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. La
Convenzione deve solo indirizzare e all'effetto di revisione consegue il consenso unanime
degli Stati membri. La seconda, par. 6, può essere adottata solo per le modifiche
concernenti la parte terza del TFUE, relative alle politiche e alle azioni dell'Unione, con
l'esclusione dei meccanismi che ne disciplinano il funzionamento. La semplificazione
consiste nel fatto che, al fine di produrre la modifica di quelle specifiche parti del Trattato, è
sufficiente una decisione unanime del Coniglio previa consultazione del Parlamento
europeo, della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario,
della Banca centrale.
L'art. 49 del TUE prevede che l'adesione ai Trattati è aperta agli Stati europei che
rispettino i valori dell'Unione. Lo stato terso presenta al Consiglio la propria domanda, egli
si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione
del Parlamento. L'adesione comporta la conclusione di un accordo tra lo Stato candidato e
gli Stati membri, che dovrà essere ratificato da ciascuna parte secondo le proprie regole
costituzionali.
L'art. 50 del TUE prevede la possibilità di recedere dall'Unione. Il recesso deve essere
concordato. Solo in assenza di quest'ultimo che il recesso si produce automaticamente
allo scadere di due anni dalla notifica al Consiglio europeo da parte dello Stato membro
che intende recedere.
I REGOLAMENTI: l'art. 288 2° comma del TFUE dispone che, il regolamento ha portata
generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed ha diretta applicabilità. Non incontra limiti
soggettivi o oggettivi in relazione alla sua applicabilità. I regolamenti producono effetti
giuridici nei confronti di tutti i soggetti dell'ordinamento dell'Unione, siano essi stati o
cittadini. Possono disciplinare rapporti fra Stati e cittadini o fra i singoli cittadini.
La portata generale è propria anche della legge che produce potenzialmente effetti
giuridici per ciascuno dei soggetti dell'ordinamento interno.
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi. Non esclude che possa avere
carattere incompleto, di conseguenza, è obbligatorio per tutti gli elementi normativi che in
esso sono inclusi. Se risultano insufficienti, cioè che disciplinano parzialmente, si può
provvedere al suo completamento con atti di attuazione.
La diretta applicabilità costituisce una qualità giuridica tipica del regolamento. Indica la
capacità astratta di produrre effetti giuridici negli ordinamenti degli Stati membri senza
bisogno dell'interpretazione di atti statali che provvedano alla sua attuazione. Costituisce
di per sé un atto-fonte per gli Stati membri. Le definizione di diretta applicabilità ha due
conseguenze:
Attiene alla capacità di un regolamento di possedere anche completezza
• dispositiva, cioè di disciplinare in maniera compiuta un rapporto soggettivo interno.
Dipende dal contenuto di ciascun singolo regolamento. Il regolamento non sarà in
grado, a volte, a causa delle sue incompletezze, di produrre posizioni soggettive
perfette, ma non vuol dire che venga meno la diretta applicabilità.
Attiene ai rapporti fra il regolamento, come atto-fonte per l'ordinamento interno in
• ciascun Stato membro, e le altre fonti interne. Qualora il regolamento sia completo
la sua attuazione attraverso norme interne costituisce una violazione del diritto
dell'Unione. Viene lesa l'esigenza di uniforme applicabilità del regolamento nello
spazio giuridico dell'Unione che è alla base del principio della diretta applicabilità.
LE DECISIONI: l'art. 288 del TFUE dice che le decisioni vincolano solo i destinatari in
esse indicati, che possono essere singoli Stati o singoli individui. Le decisioni indirizzate a
singoli individui o a singoli Stati non debbono necessariamente essere pubblicate. Esse
sono invece notificate ai loro destinatari e producono effetti dal momento della notifica.
LE DIRETTIVE: è un atto che pone un obbligo di risultato allo Stato membro, il quale ha
però discrezionalità quanto alla forma e i mezzi per realizzarlo. L'art. 288 dice che essa
non è dotata del carattere della diretta applicabilità. Si indirizza allo Stato imponendo
obblighi che questi deve attuare. Non costituisce atto-fonte per l'ordinamento interno. La
posizione giuridica dei soggetti dell'ordinamento interno, sarà determinata dalla normativa
di attuazione di una direttiva e non già direttamente dalla normativa alla direttiva stessa.
L'attuazione da parte dello stato è necessaria affinché la direttiva possa raggiungere
pienamente i suoi obbiettivi che, non possono che parzialmente essere realizzati
attraverso il riconoscimento dei suoi effetti diretti. Questo esercizio di “copiatura” della
direttiva è obbligatorio per gli stati. Dovrebbe essere quindi una normativa quadro, che
consenta allo stato di esercitare la propria competenza in relazione alla normativa di
dettaglio. Queste possono disciplinare solo rapporti fra individui e stati membri, rapporti
verticali, e non possono disciplinare rapporti giuridici che intercorrono fra individui, rapporti
orizzontali. Hanno un carattere unidirezionale. Possono essere invocate come fondamento
di diritti che l'individuo intende far valere nei confronti dello Stato.
Il termine atti giuridici fornisce informazioni relative al valore delle norme che essi
producono e sono atti legislativi e atti non legislativi. Il termine fonti ci fornisce informazioni
circa gli effetti delle norme da esse prodotte. La Conferenza intergovernativa che redatto il
Trattato di Lisbona ha rinunciato a dare una nozione di legge, ed ha ritenuto di introdurre
nell'ordinamento dell'Unione la differenza tra sfera legislativa e sfera non legislativa.
ATTI LEGISLATIVI E ATTI NON LEGISLATIVI: l'art. 289 3° comma del TFUE prevede
che sono atti legislativi gli atti adottati con procedura legislativa. Di conseguenza, gli atti
adottati con procedura diversa non avranno valore legislativo. La distinzione attiene
unicamente al loro valore, dato che hanno gli stessi effetti. La circostanza che un atto sia
adottato dal Consiglio con la partecipazione del Parlamento o da quest'ultimo con la
partecipazione del Consiglio, non è sufficiente a qualificarlo come atto legislativo. Occorre
che il Trattato specificamente qualifichi tale procedura come legislativa. In caso contrario,
un atto, adottato con una procedura identica a quella speciale, non costituirà un atto
legislativo. L'art. 352 par. 1 del TFUE indica come il procedimento di adozione di atti
necessari per la realizzazione degli obbiettivi dell'integrazione, da parte del Consigli
all'unanimità e con l'approvazione del Parlamento, possa costituire o meno una procedura
legislativa speciale. Essa è stata introdotta al fine di introdurre un elemento di gerarchia
nel sistema delle fonti. Si stabilirebbe una sfera di normazione primaria ed una secondaria.
ATTI DELEGATI: l'atto delegato è un atto non avente carattere legislativo. Può integrare la
disciplina legislativa o modifi