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ATTI NON VINCOLANTI

Gli atti non vincolanti possono essere di due tipi:

Raccomandazioni

Le raccomandazioni sono degli atti non vincolanti con i quali le organizzazioni internazionali cercano di

ottenere un risultato senza però comprimere la sovranità degli stati.

Queste raccomandazioni non vengono molto usate nell’ordinamento europeo in quanto questo ricerca la

certezza e queste decisioni non sempre la assicurano. Si devono infatti imporre dei comportamenti.

Le raccomandazioni si rivolgono a o ad

stati, singoli altre istituzioni.

Esse vengono emanate dal e dalla

Consiglio Commissione.

Pur essendo degli atti non vincolanti, le decisioni hanno degli effetti giuridici:

esse rendono lecito un atto che viene posto in essere in base ad una

effetto di liceità:

­ raccomandazione; se questa raccomandazione non è presente allora l’atto non è lecito se ad

esempio uno stato intende emanare una disposizione che è in grado di distorcere il mercato interno, la

raccomandazione rende leciti gli atti degli altri stati che contrastano l’atto distorsivo dell’altro stato in

questo modo vediamo come le decisioni portano il destinatario a comportarsi in un certo modo.

Pareri

I pareri sono degli atti non vincolanti con cui un’istituzione precisa la sua posizione in merito ad una certa

materia.

Esattamente come le decisioni, anche i pareri, comunque non vincolanti, hanno lo stesso degli effetti giuridici:

se l’istituzione emana l’atto senza aver richiesto un parere, allora l’atto non risulta valido: il parere è

­ perciò obbligatorio.

TRATTI COMUNI A TUTTI GLI ATTI

Tutti questi atti devono avere una questa motivazione deve contenere la base

motivazione:

1) giuridica dell’atto, ovvero l’articolo sul quale essa si basa; nel preambolo degli atti, se la motivazione è

assente, l’atto non viene considerato valido;

In base al principio di sussidiarietà, gli atti devono contenere una per la loro

giustificazione

2) avvenuta emanazione in una materia concorrente;

Tutti gli atti devono contenere se la

riferimenti alla proposta della Commissione:

3) Commissione non fa la sua proposta, il Consiglio le può chiedere di farlo; questo avviene in quanto la

Commissione è l’istituzione che più delle altre rappresenta l’interesse generale dell’Unione Europea;

ovviamente se non ci sono riferimenti alla proposta della Commissione l’atto non è valido;

Tutti gli atti devono avere una secondo

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE

4) quanto dice l’art. 297 del TFUE: i regolamenti, gli atti e le decisioni entrano in vigore 20 giorni dopo la

loro pubblicazione (il tempo tra la pubblicazione e l’entrata in vigore è detta vacatio legis); se l’atto non

viene pubblicato, allora non viene notificato;

Tutti gli atti devono possedere una traduzione in tutte le lingue dei paesi membri

5) per questioni di chiarezza e per essere comprensibile a tutti;

dell’UE:

Tutti gli atti devono rispettare il ogni cittadini può quindi controllare tutti

principio di trasparenza:

6) i passaggi legislativi dell’emanazione dell’atto (DIRITTO DI ACCESSO); ognuno può quindi controllare

se un atto è valido o meno;

Alcuni atti devono avere ovvero sono direttamente applicabili: questi atti non

applicabilità diretta,

7) hanno bisogno di nessun intermediario ma si impongono direttamente nell’ordinamento dello stato,

senza intervento dello stato stesso.

Alcuni atti hanno anche se gli atti contemplano i diritti di alcuni soggetti, i giudici

efficacia diretta:

nazionali devono tutelare i diritti dei singoli soggetti previsti dagli atti direttamente applicabili.

L’efficacia diretta può essere di due tipi: essa è se i singoli soggetti possono far valere i

orizzontale

diritti contenuti nella norma nei confronti di altri soggetti (es. regolamenti); essa è invece verticale

quando il singolo può far valere questi diritti nei confronti non di altri singoli ma nei confronti di enti

della pubblica amministrazione (es. direttive).

Queste due caratteristiche dell’applicabilità diretta e dell’efficacia diretta costituiscono il cuore

dell’originalità dell’ordinamento dell’Unione Europea.

Perché l’atto risulti avere queste due caratteristiche, esso deve essere:

Norma self executing;

• Norma chiara e precisa;

• Norma che contiene un obbligo di “non facere”.

Se invece la norma non ha entrambe queste caratteristiche, essa non ha né applicabilità diretta né

efficacia diretta.

Esistono però vari altri tipi di atti, ad esempio:

decisioni sui generis : cioè quegli atti vincolanti normalmente adottati dal Consiglio e che non

­ rispondevano al modello tipico di decisione;

accordi interistituzionali : essi sono quegli accordi che vengono stipulati tra Consiglio, Commissione e

­ Parlamento; tra di essi annoveriamo ad esempio l’accordo sulle procedure per la attuazione del

principio di sussidiarietà;

risoluzioni del Consiglio : esse esplicitano il punto di vista dell’istituzione su questioni concernenti

­ determinati settori d’intervento dell’Unione;

comunicazioni della Commissione : esse sono destinate ad alimentare il dialogo tra istituzioni su

­ determinati temi e materie.

DIRITTO DELL’UNIONE E DIRITTO INTERNO

E’ importante ora valutare il rapporto che all’interno del sistema giuridico dell’Unione si crea tra le norme

convenzionali e comunitarie da una parte e quelle nazionali dall’altra.

Occorre verificare, di volta in volta, in base alla forma e alla sostanza dell’atto comunitario, quale sia il suo

impatto sui sistemi giuridici nazionali e quali siano gli interventi eventualmente richiesti o imposti agli Stati

membri perché il diritto comunitario possa considerarsi a tutti gli effetti applicato.

Esistono infatti, come abbiamo visto, atti che sono caratterizzati da un’applicabilità diretta (es. regolamento),

mentre altri invece che richiedono un intervento da parte dello Stato, che deve ad esempio emanare un’altra

norma, perché questi entrino in vigore (es. direttiva).

L’EFFETTO DIRETTO DELLE NORME DELL’UNIONE

L’effetto diretto risiede nell’idoneità della norma comunitaria a creare diritti ed obblighi direttamente ed

utilmente in capo ai singoli, siano essi persone fisiche o giuridiche.

L’effetto diretto è un concetto differente dall’applicabilità diretta, seppure i due concetti hanno elementi comuni:

infatti l’applicabilità diretta è la qualità di quegli atti, come i regolamenti, le cui norme non richiedono, per

produrre effetti, alcun provvedimento interno ulteriore.

Tra le norme che hanno effetto diretto ricordiamo le ovvero quelle norme che

norme self­executing,

sono direttamente applicabili: tra di esse ricordiamo ad esempio le norme del Trattato che hanno scandito la

realizzazione del mercato comune, imponendo agli Stati l’abolizione degli ostacoli alla libera circolazione delle

merci, delle persone e dei capitali.

Anche le sono caratterizzate da effetto diretto, sia quelle rivolte ai esingoli che quelle rivolte ad

decisioni

uno Stato membro.

IL PRIMATO DEL DIRITTO DELL’UE SUL DIRITTO INTERNO

Questo principio del primato del diritto europeo sul diritto interno di ogni stato membro stabilisce appunto la

predominanza del diritto europeo sulle norme interne con esse contrastanti, sia precedenti che successive.

La norma interna contrastante con il diritto europeo non può essere applicata, e viene quindi disapplicata.

Questo avviene però solamente nel caso in cui la norma comunitaria sia provvista di effetto diretto.

Se invece la norma comunitaria non è provvista di effetto diretto, allora la norma nazionale mantiene il proprio

valore e verrà poi rimossa all’occorrenza attraverso un procedimento di controllo di legittimità costituzionale.

CAP. 3 LA TUTELA GIURISDIZIONALE

Il meccanismo di proprio dell’UE è un meccanismo che non ha precedenti in altre

tutela giurisdizionale

esperienze, sia sotto il profilo funzionale che sotto il profilo degli effetti che il suo funzionamento produce sulla

posizione giuridica dei “destinatari” del sistema stesso.

Si parla infatti di “Comunità ovvero una comunità nella quale tutti sono soggetti al controllo

di Diritto”,

giurisdizionale, nessuno può sfuggire a questo controllo, nemmeno istituzioni, né Stati membri, né i singoli.

Un ruolo di rilievo in questo campo è quello affidato alla Corte di Giustizia.

Tale sistema giurisdizionale si articola su due piani procedurali distinti, ma collegati:

1) controllo diretto della Corte di Giustizia e/o del Tribunale:

Questo tipo di controllo viene attivato dalle istituzioni, dagli Stati membri o dai singoli e viene completato

dall’intervento del Giudice dell’Unione.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha la competenza esclusiva in materia e comprende la Corte di

Giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati.

Il controllo si realizza attraverso più procedure: essa consiste nell’impugnazione mediante ricorso di un atto

AZIONE DI ANNULLAMENTO:

­ adottato dalle istituzioni dell’Unione che si pretende viziato. (atto impugnabile: atto legislativo emanato

dalle istituzioni europee che mirino a produrre effetti vincolanti per i destinatari).

Impugnabili sono gli atti definitivi, come quelli che autorizzano o approvano la conclusione di un

accordo.

I vizi di un atto possono essere vari: incompetenza (incompetenza dell’istituzione che ha adottato

l’atto); violazione delle forme sostanziali (ad esempio il difetto di motivazione, o la mancata

consultazione di un’altra istituzione se prevista obbligatoriamente); violazione di legge (la violazione di

norme dei Trattati e del diritto derivato, ma anche dei principi fondamentali dell’UE); sviamento di

potere (si verifica quando l’amministrazione esercita un dato potere allo scopo esclusivo di

raggiungere fini diversi da quelli per il quale il potere in questione le è stato conferito).

Legittimati ad impugnare gli atti dell’Unione sono gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il

Parlamento ed infine le persone fisiche o giuridiche.

Il singolo non è però legittimato ad impugnare tutti gli atti: solamente le decisioni a lui indirizzate o atti

che lo riguardano direttamente e individualmente.

Questa procedura prevede poi l’annullamento dell’atto impugnato;

questo strumento permette di mettere in discussione il comportamento

AZIONE IN CARENZA:

­ delle istituzioni europee, ponendo rimedio alla loro illegittima inattivit&ag

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Publisher
A.A. 2013-2014
30 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher glibertino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Raffaelli Enrico.