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ATTI NON VINCOLANTI
Gli atti non vincolanti possono essere di due tipi:
Raccomandazioni
Le raccomandazioni sono degli atti non vincolanti con i quali le organizzazioni internazionali cercano di
ottenere un risultato senza però comprimere la sovranità degli stati.
Queste raccomandazioni non vengono molto usate nell’ordinamento europeo in quanto questo ricerca la
certezza e queste decisioni non sempre la assicurano. Si devono infatti imporre dei comportamenti.
Le raccomandazioni si rivolgono a o ad
stati, singoli altre istituzioni.
Esse vengono emanate dal e dalla
Consiglio Commissione.
Pur essendo degli atti non vincolanti, le decisioni hanno degli effetti giuridici:
esse rendono lecito un atto che viene posto in essere in base ad una
effetto di liceità:
raccomandazione; se questa raccomandazione non è presente allora l’atto non è lecito se ad
esempio uno stato intende emanare una disposizione che è in grado di distorcere il mercato interno, la
raccomandazione rende leciti gli atti degli altri stati che contrastano l’atto distorsivo dell’altro stato in
questo modo vediamo come le decisioni portano il destinatario a comportarsi in un certo modo.
Pareri
I pareri sono degli atti non vincolanti con cui un’istituzione precisa la sua posizione in merito ad una certa
materia.
Esattamente come le decisioni, anche i pareri, comunque non vincolanti, hanno lo stesso degli effetti giuridici:
se l’istituzione emana l’atto senza aver richiesto un parere, allora l’atto non risulta valido: il parere è
perciò obbligatorio.
TRATTI COMUNI A TUTTI GLI ATTI
Tutti questi atti devono avere una questa motivazione deve contenere la base
motivazione:
1) giuridica dell’atto, ovvero l’articolo sul quale essa si basa; nel preambolo degli atti, se la motivazione è
assente, l’atto non viene considerato valido;
In base al principio di sussidiarietà, gli atti devono contenere una per la loro
giustificazione
2) avvenuta emanazione in una materia concorrente;
Tutti gli atti devono contenere se la
riferimenti alla proposta della Commissione:
3) Commissione non fa la sua proposta, il Consiglio le può chiedere di farlo; questo avviene in quanto la
Commissione è l’istituzione che più delle altre rappresenta l’interesse generale dell’Unione Europea;
ovviamente se non ci sono riferimenti alla proposta della Commissione l’atto non è valido;
Tutti gli atti devono avere una secondo
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE
4) quanto dice l’art. 297 del TFUE: i regolamenti, gli atti e le decisioni entrano in vigore 20 giorni dopo la
loro pubblicazione (il tempo tra la pubblicazione e l’entrata in vigore è detta vacatio legis); se l’atto non
viene pubblicato, allora non viene notificato;
Tutti gli atti devono possedere una traduzione in tutte le lingue dei paesi membri
5) per questioni di chiarezza e per essere comprensibile a tutti;
dell’UE:
Tutti gli atti devono rispettare il ogni cittadini può quindi controllare tutti
principio di trasparenza:
6) i passaggi legislativi dell’emanazione dell’atto (DIRITTO DI ACCESSO); ognuno può quindi controllare
se un atto è valido o meno;
Alcuni atti devono avere ovvero sono direttamente applicabili: questi atti non
applicabilità diretta,
7) hanno bisogno di nessun intermediario ma si impongono direttamente nell’ordinamento dello stato,
senza intervento dello stato stesso.
Alcuni atti hanno anche se gli atti contemplano i diritti di alcuni soggetti, i giudici
efficacia diretta:
nazionali devono tutelare i diritti dei singoli soggetti previsti dagli atti direttamente applicabili.
L’efficacia diretta può essere di due tipi: essa è se i singoli soggetti possono far valere i
orizzontale
diritti contenuti nella norma nei confronti di altri soggetti (es. regolamenti); essa è invece verticale
quando il singolo può far valere questi diritti nei confronti non di altri singoli ma nei confronti di enti
della pubblica amministrazione (es. direttive).
Queste due caratteristiche dell’applicabilità diretta e dell’efficacia diretta costituiscono il cuore
dell’originalità dell’ordinamento dell’Unione Europea.
Perché l’atto risulti avere queste due caratteristiche, esso deve essere:
Norma self executing;
• Norma chiara e precisa;
• Norma che contiene un obbligo di “non facere”.
•
Se invece la norma non ha entrambe queste caratteristiche, essa non ha né applicabilità diretta né
efficacia diretta.
Esistono però vari altri tipi di atti, ad esempio:
decisioni sui generis : cioè quegli atti vincolanti normalmente adottati dal Consiglio e che non
rispondevano al modello tipico di decisione;
accordi interistituzionali : essi sono quegli accordi che vengono stipulati tra Consiglio, Commissione e
Parlamento; tra di essi annoveriamo ad esempio l’accordo sulle procedure per la attuazione del
principio di sussidiarietà;
risoluzioni del Consiglio : esse esplicitano il punto di vista dell’istituzione su questioni concernenti
determinati settori d’intervento dell’Unione;
comunicazioni della Commissione : esse sono destinate ad alimentare il dialogo tra istituzioni su
determinati temi e materie.
DIRITTO DELL’UNIONE E DIRITTO INTERNO
E’ importante ora valutare il rapporto che all’interno del sistema giuridico dell’Unione si crea tra le norme
convenzionali e comunitarie da una parte e quelle nazionali dall’altra.
Occorre verificare, di volta in volta, in base alla forma e alla sostanza dell’atto comunitario, quale sia il suo
impatto sui sistemi giuridici nazionali e quali siano gli interventi eventualmente richiesti o imposti agli Stati
membri perché il diritto comunitario possa considerarsi a tutti gli effetti applicato.
Esistono infatti, come abbiamo visto, atti che sono caratterizzati da un’applicabilità diretta (es. regolamento),
mentre altri invece che richiedono un intervento da parte dello Stato, che deve ad esempio emanare un’altra
norma, perché questi entrino in vigore (es. direttiva).
L’EFFETTO DIRETTO DELLE NORME DELL’UNIONE
L’effetto diretto risiede nell’idoneità della norma comunitaria a creare diritti ed obblighi direttamente ed
utilmente in capo ai singoli, siano essi persone fisiche o giuridiche.
L’effetto diretto è un concetto differente dall’applicabilità diretta, seppure i due concetti hanno elementi comuni:
infatti l’applicabilità diretta è la qualità di quegli atti, come i regolamenti, le cui norme non richiedono, per
produrre effetti, alcun provvedimento interno ulteriore.
Tra le norme che hanno effetto diretto ricordiamo le ovvero quelle norme che
norme selfexecuting,
sono direttamente applicabili: tra di esse ricordiamo ad esempio le norme del Trattato che hanno scandito la
realizzazione del mercato comune, imponendo agli Stati l’abolizione degli ostacoli alla libera circolazione delle
merci, delle persone e dei capitali.
Anche le sono caratterizzate da effetto diretto, sia quelle rivolte ai esingoli che quelle rivolte ad
decisioni
uno Stato membro.
IL PRIMATO DEL DIRITTO DELL’UE SUL DIRITTO INTERNO
Questo principio del primato del diritto europeo sul diritto interno di ogni stato membro stabilisce appunto la
predominanza del diritto europeo sulle norme interne con esse contrastanti, sia precedenti che successive.
La norma interna contrastante con il diritto europeo non può essere applicata, e viene quindi disapplicata.
Questo avviene però solamente nel caso in cui la norma comunitaria sia provvista di effetto diretto.
Se invece la norma comunitaria non è provvista di effetto diretto, allora la norma nazionale mantiene il proprio
valore e verrà poi rimossa all’occorrenza attraverso un procedimento di controllo di legittimità costituzionale.
CAP. 3 LA TUTELA GIURISDIZIONALE
Il meccanismo di proprio dell’UE è un meccanismo che non ha precedenti in altre
tutela giurisdizionale
esperienze, sia sotto il profilo funzionale che sotto il profilo degli effetti che il suo funzionamento produce sulla
posizione giuridica dei “destinatari” del sistema stesso.
Si parla infatti di “Comunità ovvero una comunità nella quale tutti sono soggetti al controllo
di Diritto”,
giurisdizionale, nessuno può sfuggire a questo controllo, nemmeno istituzioni, né Stati membri, né i singoli.
Un ruolo di rilievo in questo campo è quello affidato alla Corte di Giustizia.
Tale sistema giurisdizionale si articola su due piani procedurali distinti, ma collegati:
1) controllo diretto della Corte di Giustizia e/o del Tribunale:
Questo tipo di controllo viene attivato dalle istituzioni, dagli Stati membri o dai singoli e viene completato
dall’intervento del Giudice dell’Unione.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha la competenza esclusiva in materia e comprende la Corte di
Giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati.
Il controllo si realizza attraverso più procedure: essa consiste nell’impugnazione mediante ricorso di un atto
AZIONE DI ANNULLAMENTO:
adottato dalle istituzioni dell’Unione che si pretende viziato. (atto impugnabile: atto legislativo emanato
dalle istituzioni europee che mirino a produrre effetti vincolanti per i destinatari).
Impugnabili sono gli atti definitivi, come quelli che autorizzano o approvano la conclusione di un
accordo.
I vizi di un atto possono essere vari: incompetenza (incompetenza dell’istituzione che ha adottato
l’atto); violazione delle forme sostanziali (ad esempio il difetto di motivazione, o la mancata
consultazione di un’altra istituzione se prevista obbligatoriamente); violazione di legge (la violazione di
norme dei Trattati e del diritto derivato, ma anche dei principi fondamentali dell’UE); sviamento di
potere (si verifica quando l’amministrazione esercita un dato potere allo scopo esclusivo di
raggiungere fini diversi da quelli per il quale il potere in questione le è stato conferito).
Legittimati ad impugnare gli atti dell’Unione sono gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il
Parlamento ed infine le persone fisiche o giuridiche.
Il singolo non è però legittimato ad impugnare tutti gli atti: solamente le decisioni a lui indirizzate o atti
che lo riguardano direttamente e individualmente.
Questa procedura prevede poi l’annullamento dell’atto impugnato;
questo strumento permette di mettere in discussione il comportamento
AZIONE IN CARENZA:
delle istituzioni europee, ponendo rimedio alla loro illegittima inattivit&ag