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Estratto del documento

I PRINCIPI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UOMO

La Corte ha riconosciuto i seguenti diritti fondamentali di cui assicura il rispetto

dell'ordinamento comunitario, sebbene alle condizioni da essa di volta in volta fissate:

uguaglianza e non discriminazione, che vieta di trattare in modo diverso situazioni

o simili o viceversa

libertà di religione

o libertà di espressione e di informazione

o libertà di circolazione e di associazione

o inviolabilità del domicilio

o diritto di proprietà

o rispetto della vita privata familiare e del segreto professionale

o diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

o diritto a un giusto processo

o Diritto dell’Unione Europea - Dispense

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non retroattività delle norme penali

o rispetto dei diritti della difesa, incluso il diritto al contraddittorio e il diritto di

o mantenere il silenzio e di non contribuire alla propria incriminazione.

Il rispetto di tali principi fondamentali si impone sia ai giudici nazionali che alle

istituzioni dell'Unione e costituisce un presupposto della legalità degli atti da esse

emanati. Tra queste rientra anche l'organo giudiziario.

I CRITERI DI RILEVAZIONE USATI

Occorre valutare inoltre l'idoneità o meno dei vari criteri di rilevazione indicati dalla

Corte ad assicurare a livello dell'Unione una sufficiente tutela dei diritti fondamentali e

la conformità alle esigenze degli Stati membri.

Il riferimento alle tradizioni costituzionali comuni lascia sussistere un margine notevole

di indeterminatezza e comporta un'eccessiva discrezionalità di apprezzamento.

Innanzitutto, tale espressione deve intendersi in senso lato in considerazione del fatto

che la tutela dei diritti fondamentali può essere assicurata dagli ordinamenti statali

anche attraverso legge principi generali non necessariamente formalizzati in norme

costituzionali o sulla base di regole non scritte.

In secondo luogo, tale criterio implica una ricerca di tipo comparato sulla cui

legittimità può dubitarsi quando applicato in tale materia e che non appare idoneo a

rispondere alle esigenze

di tutela presenti nei vari ordinamenti nazionali. Il ricorso a tale criterio appare

insufficiente per una corretta e soddisfacente opere di rilevazione in considerazione

delle diverse concezioni politiche, storiche e culturali che caratterizzano gli

ordinamenti degli Stati membri. Anche il richiamo agli strumenti internazionali, tra cui

la Convenzione europea, non sembra un criterio sufficientemente sicuro. I primi

costituivano solo il riferimento per la rilevazione dell'esistenza di un diritto

fondamentale, liberamente valutabile dalla Corte; per quanto riguarda la seconda,

essa si limitava ad affermare che la Convenzione europea potesse fornire indicazioni

utili di cui tener conto nell'ambito del diritto comunitario: dunque era in precedenza

esclusa l'esistenza di un vincolo formale al rispetto della Convenzione.

Soltanto il Trattato di Maastricht ha affermato la diretta incidenza di tutti i diritti

sostanziali sanciti nella Convenzione europea e un preciso vincolo per gli ordini

dell'Unione di osservarli, oltre quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni in

quanto principi generali dell'ordinamento dell'Unione. Mentre il secondo riferimento

rimane sottoposto all'apprezzamento della Corte, lo stesso non può dirsi per i primi,

stante il loro preciso richiamo in grado di assicurare non solo l'immediata rilevanza ma

anche che essi siano immuni da ogni condizionamento rispetto alle esigenze e alle

norme dei Trattati.

Si tratta poi di valutare se le norme della Convenzione europea possono ancora essere

interpretate e aggiustate in funzione delle finalità dell'Unione e dei principi specifici

propri dell'ordinamento giuridico o debbano trovare applicazione nel loro valore e

significato originario e in tale veste prevalere anche nei confronti di principi

fondamentali attinenti all'ordinamento dell'Unione. In questo secondo caso la

possibilità di una mancata tutela dei diritti fondamentali dell'uomo è destinata a ridursi

radicalmente poiché potrebbe verificarsi solo in ipotesi sempre più marginali, ossia

quando essi non siano contemplati dalle costituzioni interne e non siano sanciti

neanche nella Convenzione europea. Diritto dell’Unione Europea - Dispense

41

L’art. 6 TUE attribuisce all'Unione europea la competenza relativa alla formale

adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo escludendo che tale eventuale

adesione comporta una qualsiasi modifica delle competenze dell'Unione. L'articolo 218

TFUE prevede che il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del

Parlamento europeo per l'accordo sull'adesione dell'Unione alla CEDU e che l'entrata in

vigore di tale decisione sia subordinata all'approvazione degli stati membri,

conformemente alle rispettive norme costituzionali. La principale delle conseguenze

scaturenti da un'eventuale adesione dell'Unione alla CEDU sarà dunque quella

dell'inserimento della prima nel sistema accentrato di controllo del rispetto degli

obblighi convenzionali, dunque l'attribuzione alla Corte europea dei diritti dell'uomo di

un generale potere di controllo avente ad oggetto l'adempimento, da parte

dell'Unione, degli obblighi scaturenti dalla CEDU.

LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

Proclamata il 7 dicembre 2000, in occasione del Consiglio europeo di Nizza, da parte

del Parlamento, del Consiglio e della commissione e adottata il 12 dicembre 2007 a

Strasburgo, costituisce una sorta di summa dei principi delle libertà fondamentali

ritenuti valori comune agli stati membri dell'Unione, ricavati dai vari strumenti

internazionali in materia di tutela dei diritti dell'uomo, dalle tradizioni costituzionali

comuni degli stati membri, dagli stessi Trattati comunitari e dagli atti delle istituzioni,

tenendo in pari tempo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte

europea dei diritti dell'uomo.

Nei sei capi, intitolati dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia,

sono inseriti diritti classici civili e politici; i diritti culturali e sociali, i diritti economici, i

diritti della terza generazione (diritti ambientali, protezione dei consumatori,

protezione della salute).

Fino al Trattato di Lisbona si è discusso circa il valore giuridico della Carta e la sua

capacità di incidere o innovare sul sistema di protezione accordato dalla Corte di

giustizia: si trattava infatti formalmente solo di un solenne impegno assunto

dall'istituzione di conformare la loro azione al pieno rispetto dei diritti enunciati,

analogo alla dichiarazione sui diritti fondamentali del 1977 adottata congiuntamente

dalle stesse tre istituzioni, ma entrambe prive di effetti vincolanti per i soggetti

operanti nel quadro giuridico dell'Unione.

La Carta comunque ha subito contribuito a conferire maggiore peso e visibilità ai diritti

fondamentali che trovano tutela dell'ordinamento dell'Unione. Tuttavia, pone alcuni

interrogativi di difficile soluzione, che probabilmente renderanno loro completa ma

anche più complessa e disomogenea l’effettiva tutela dei diritti fondamentali in ambito

dell'Unione, specie per quanto riguarda i nuovi diritti dalla formulazione vaga e dal

fondamento incerto. Lo stesso articolo 52 della Carta introduce una preminenza dei

diritti garantiti dalla CEDU: esso precisa infatti che qualora si abbia corrispondenza tra

i primi e i diritti enunciati nella Carta, questi ultimi devono essere applicati secondo il

significato e la portata conferiti dalla CEDU, e quindi è da presumere anche secondo

l'interpretazione risultante dalla giurisprudenza della Corte europea.

Vi sono molti diritti della Carta che trovano piena rispondenza con quelli della

Convenzione quanto alla loro formulazione ma non quanto alle limitazioni previste.

L'articolo 2 della Carta concerne il diritto alla vita con la specificazione del divieto della

pena di morte, mentre l'articolo 2 della Convenzione prevede l'eccezione che

l'esecuzione capitale sia pronunciata da un tribunale nei casi in cui il delitto sia punito

dalla legge con tale pena. Diritto dell’Unione Europea - Dispense

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Alcuni diritti fondamentali contenuti della Convenzione sono stati dalla Carta

aggiornati nella formulazione o nel loro campo di applicazione; spesso vi è una

corrispondenza di significato ma non di portata; alcuni diritti della CEDU prevedono

una serie di deroghe e precisazioni non previste dalla corrispondente norma della

Carta.

Per quanto riguarda il riferimento al diritto dell'Unione, può notarsi come alcuni diritti e

libertà fondamentali, affermati negli stessi Trattati, non sono menzionati nella Carta:

ad esempio la libertà di circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali, pure

ritenuti dalla stessa Corte di giustizia principi fondamentali dell'ordinamento

comunitario. Altri diritti enunciati trovano il loro fondamento direttamente nei Trattati:

in tal caso l'articolo 52 dispone che essi li esercitino alle condizioni e nei limiti definiti

dei Trattati stessi. Ma talora essi presentano una portata diversa rispetto a quelle

enunciata nella Convenzione.

Vi sono diritti enunciati nella Carta che non possono trovare applicazione nel contesto

dell'Unione in quanto riguardano materie che esulano dalle sue competenze, visto che

la Carta non introduce competenze nuove per l'Unione e pertanto non potrebbero

essere invocati.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della Carta, l'articolo 51 precisa che le

disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione

del diritto dell'Unione: dunque solo quando le autorità nazionali abbiano il compito di

adottare tutte quelle misure che siano necessarie per dare piena esecuzione alle

prescrizioni dei Trattati e non con riguardo a situazioni coperte dalla disciplina

nazionale.

Il richiamo alla Carta dei diritti fondamentali da parte del Trattato di Lisbona elimina i

dubbi sull'efficacia giuridica ed è di grande rilievo non solo perché porta cambiamenti

sostanziali alla situazione precedente ma per altri motivi:

• contribuisce a conferire una solida consistenza al Trattato di Lisbona ponendo

alla base del sistema il rispetto dei diritti dell'uomo enunciati comporta che la tutela

dei diritti dell'uomo non sia più affidata solo al giudice dell'Unione, chiamato a

controllare EX POST il loro rispetto, ma si imponga in positivo alle altre istituzioni, in

particolare al legislatore comunitario, nell'esercizio delle loro attribuzioni rende visibili

e certi tali diritti e conferisce maggiore efficacia a

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A.A. 2018-2019
47 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martina.mastronardi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Saluzzo Stefano.