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DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
ORIGINI E SVILUPPI DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA
LE ESPERIENZE DI INTEGRAZIONE SECONDO IL METODO DELLA COOPERATIVA
INTERGOVERNATIVA
I passaggi che hanno segnato gli anni di vita delle istituzioni europee, vanno dal
Trattato di Parigi (1951) istitutivo della Comunità Europea del carbone e dell’acciaio, al
Trattato di Lisbona (2007), fino alla riforma della governance economica per far fronte
alla crisi economico - finanziaria.
L’ideale di un continente europeo non più diviso, si afferma sin dal XIX secolo,
fornendo riflessioni a filosofi, pensatori e uomini politici. Per passare da questo al
concreto, bisognerà aspettare la fine del secondo conflitto mondiale, a causa del
quale, i politici dell’epoca si convinsero dell’ineluttabilità di un’integrazione europea
che evitasse ulteriori eventi luttuosi.
Questo processo riguarda inizialmente gli Stati dell’Europa Occidentale; gli Stati
dell’Europa orientale danno vita a forme alternative di aggregazione militare
(L’Organizzazione del Patto di Varsavia) ed economica (Comecon) facenti riferimento
all’Unione Sovietica. Solo dopo la caduta del muro di Berlino (1989) e lo scioglimento
dell’URSS (1991), tali stati parteciperanno all’integrazione.
Tale integrazione dell’Europa occidentale segue due metodi:
1. Il metodo tradizionale o Cooperazione Intergovernativa.
Gli Stati partecipanti cooperano come oggetti sovrani, creando apposite strutture.
Caratteristiche:
Prevalenza di organi di Stati: persone che agiscono come rappresentanti
o dello Stato d’appartenenza e seguono le direttive impartite dal potere
politico di tale Stato.
Prevalenza del principio dell’unanimità: le deliberazioni sono assunte
o all’unanimità, di modo che ciascun Stato abbia la possibilità di opporsi
(Potere di Veto).
Assenza o rarità del potere di adottare atti vincolanti: le deliberazioni hanno
o natura di raccomandazioni; pertanto, non risultano vincolanti se non in rare
eccezioni.
Assenza di un sistema di controllo giurisdizionale.
o
Il metodo viene applicato in diversi settori, creando organizzazioni di tipo
regionale:
Settore militare: due organizzazioni di tipo militare per la difesa collettiva in
o caso di attacco armato: la UEO e la NATO.
UEO (Unione dell’Europa Occidentale): fondata col Trattato di Bruxelles
(1948), aggiornato con gli Accordi di Parigi (1954); aderiscono come
membri a pieno titolo dieci Stati Europei (Belgio, Francia, Germania,
Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Regno Unito). Altri
stati partecipano ai lavori dell’organizzazione e altri godono dello status
di membri associati, per una totale di 28 Stati. L’organo principale è il
Consiglio, composto dai rappresentanti permanenti degli Stati o, quando
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si riunisce a livello ministeriale, dai Ministri degli esteri e della difesa. Le
deliberazioni vengono prese all’unanimità.
NATO (Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico): fondata col
Trattato di Washington (1949), alla quale aderiscono anche gli Stati Uniti
d’America e il Canada. L’organo principale è il Consiglio del Nord
Atlantico, composto dai rappresentati permanenti degli Stati membri o,
quando a livello ministeriale, dai Ministri degli esteri, dai Ministri della
difesa o dai capi di Stato e di Governo. Le decisioni sono prese
all’unanimità.
Settore dell’integrazione economica: la sua creazione venne data
o dall’esigenza del Piano Marshall, piano di aiuti finanziari concesso dagli Stati
Uniti d’America all’Europa Occidentale per favorirne la ricostruzione
economica e il consolidamento politico in seguito al secondo confuti
mondiale. Con un’unica condizione: che la loro gestione avvenga in maniera
coordinata fra tutti gli Stati beneficiari.
OECE: creato per rispondere a tale condizione; composto da un gruppo di
Stati dell’Europa Occidentale tramite il Trattato di Parigi (1948). L’organo
principale è il Consiglio, composto da un rappresentante per ogni Stato
membro (in funzione della materia da trattare). Le deliberazioni adottate
all’unanimità, salvo che il Consiglio non disponga altrimenti (in tal caso
l’atto deliberato non si applica allo Stato che ha espresso il voto
contrario). Tra gli atti vi sono anche le decisioni, vincolanti per gli Stati
membri. Esauritasi la funzione originaria dell’OECE, alcuni stati membri in
seguito a tale esperienza positiva optarono per forme di integrazione
economica più avanzate, dando vita alle tre Comunità europee. Altri,
preferirono l’idea di una semplice zona di libero scambio e istituirono, con
La Convenzione di Stoccolma (1960), L’Associazione europea di libero
scambio (AELE, più nota come EFTA).
Settore politico, culturale e sociale: va ricordato il Consiglio d’Europa, il cui
o Statuto è approvato a Londra nel 1949 da dieci Stati dell’Europa occidentale
(attualmente gli Stati membri sono 47).
I compiti: conseguire un’unione più stretta tra i suoi membri;
salvaguardarne gli ideali e i principi e facilitarne il progresso economico e
sociale; L’organo principale è il Comitato dei Ministri, nel quale siedono i
Ministri degli esteri degli Sati membri o i loro rappresentati permanenti.
Per le decisioni più importanti, è richiesta la maggioranza semplice dei
componenti e l’unanimità dei votanti.
Lo strumento principale: consiste nel predisporre e favorire la conclusione
di convenzioni internazionali tra gli Stati membri, aperte anche
all’adesione di Stati terzi.
Strumenti più rilevanti: Convenzione Europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; del 1950), è un
catalogo dei diritti dell’uomo, del rispetto dei quali si occupa la Corte
europea dei diritti dell’uomo.
2. Il metodo comunitario.
Questo riporta differenti caratteristiche:
Prevalenza degli organi di individui: le persone che siedono nelle istituzioni
o comunitarie principali (Parlamento europeo, Commissione, Corte di Giustizia,
Corte dei Conti, in parte anche BCE) rappresentano se stesse, con opinioni e
scelte indipendenti dallo Stato d’appartenenza. L’indipendenza è sancita da
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Trattati istitutivi, che vietano agli Stati di impartire direttive e sanzionano chi
vien meno all’obbligo di indipendenza.
Prevalenza del principio maggioritario: il consenso di tutti gli Stati non è più
o vincolante, gli Stati in minoranza sono comunque vincolati dall’istituzione.
Ampiezza del potere di adottare atti vincolanti: gli atti non sono più solo
o raccomandazioni, diventano vincolanti.
Sistema di controllo giurisdizionale di legittimità: sotto il quale vengono posti gli
o atti delle istituzioni; la loro legittimità è sindacata da un organo giurisdizionale
inserito nella stessa struttura dell’organizzazione.
9 maggio 1950: è la data della nascita del Metodo Comunitario, oggi “La giornata
dell’Europa”. Tale giorno, l’allora ministro degli esteri francese Robert Schuman,
dichiara (Dichiarazione Schuman) un’Europa organizzata è indispensabile per la pace
ma che non potrà crearsi tutta insieme bensì, tramite realizzazioni concrete. (c.d.
Europa dei piccoli passi).
1951 - TRATTATO DI PARIGI; ISTITUZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL
CARBONE E DELL’ACCIAIO.
La prima tappa; la CECA.
Il Governo francese propone di mettere insieme la produzione franco-tedesca di
carbone e acciaio sotto una comune Alta Autorità.
La scelta del settore carbo - siderurgico è data dal fatto che i siti di produzione di tali
materie si concentravano principalmente sul confine tra i due Paesi (in conflitto) e in
più perché questi costituivano i principali elementi per la produzione degli armamenti.
La gestione comune avrebbe impedito di effettuare segretamente un riarmo ostile.
La proposta, aperta ad altri Stati, coinvolse gli Stati del Benelux (Belgio, Paesi Bassi e
Lussemburgo).
L’Italia, arretrata economicamente e isolata politicamente, vide l’occasione di
reinserirsi negli affari europei ed internazionali.
La proposta della Dichiarazione Schuman viene quindi, accolta da sei stati: Francia,
Germania, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Italia. Tali Stati, danno vita alla
Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA); istituita col Trattato di Parigi
(1951).
I CARATTERI DELLA CECA.
Presenta dei tratti molto originali, con una disciplina settoriale e una istituzionale.
Disciplina Settoriale: istituzione di un Mercato Comune del carbone e dell’acciaio,
o un libero scambio tra gli Stati membri; divieto di discriminazioni tra produttori,
acquirenti e consumatori, sovvenzioni, aiuti statali alle imprese e pratiche
restrittive della concorrenza.
Disciplina Istituzionale: quattro istituzioni, l’Alta Autorità, il Consiglio speciale dei
o Ministri, l’Assemblea comune e la Corte di Giustizia. Diritto dell’Unione Europea - Dispense
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L’Alta Autorità assume il ruolo centrale, è composta da nove persone, nominate dagli
Stati di comune accordo, in funzione della loro competenza professionale, i quali
devono agire in piena indipendenza. Ai sensi dell’ART.14 del Trattato istitutivo, può
emanare decisioni e raccomandazioni con effetti vincolanti nei confronti sia degli Stati
membri sia delle imprese del settore carbo - siderurgico. Le decisioni vincolano in tutti
i loro elementi mentre le raccomandazioni sono negli scopi.
Il Consiglio speciale dei Ministri è composto da un rappresentate del governo di ogni
Stato Membro, ha funzioni consultive rispetto all’Alta Autorità, con parere vincolante
solo per le materie previste su “parere conforme”.
L’Assemblea Comune è costituita dai rappresentanti dei parlamenti nazionali, ha
funzioni consultive.
La Corte di Giustizia esercita il controllo giurisdizionale sulla legittimità degli atti o dei
comportamenti delle istituzioni e, sopratutto, dell’Alta Autorità.
La CECA si definisce quindi, un ente sovranazionale poiché è detentore dei poteri di
governo esercitabili all’interno del territorio nazionale e nei confronti dei soggetti che
vi operano.
1952 - PROGETTO DI ISTITUIRE LA COMUNITÀ EUROPEA DI DIFESA.
TENTATIVO E FALLIMENTO DELLA CREAZIONE CED (COMUNITÀ EUROPEA DI
DIFESA).
Si cerca di applicare lo stesso metodo nel settore della difesa; a Parigi, il 7 maggio
1952 viene firmato il Trattato Istitutivo della CED. Prevedeva un organo (il
Commissariato) in cui si sarebbero concentrate tutte le forze armate per la difesa della
CECA.
Il trattato non entrò in vigore per il rifiuto francese, legato alla fine della Guerra
d’Indocina, in cui era coinvolta e al fatto che, l’affidamento delle forze armate e quindi
della difesa ad un’unica entità, avrebbe comportato un’immediata e radicale perdita
della sovranità per gli Stati, andando contro la Dichiarazione Schuman e l’Europa dei
piccoli passi.
1957 - TRATTATO DI ROMA O TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ
EUROPEA
L’ISTITUZIONE DELLA CEE E DELLA CEEA.
Dopo il fallimento CED, si decide di rilanciare il processo di integrazione europea in
occasione della Conferenza di Messina (1955), costituendo un comitato di studio
presieduto da Henri Spaak. Il comitato viene incaricato di formulare proposte per
allargare ad altri settori l’esperienza della CECA. Con un duplice progetto:
1. Si avanza l’idea di un Mercato comune generale.
2. Si propone un regime speciale per alcuni settori, in particolare relativo all’uso
pacifico dell’energia atomica. Diritto dell’Unione Europea - Dispense
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Il progetto, porta alla firma a Roma (appunto, Trattato di Roma), il 25 marzo 1957 del
Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (CEE) e il Trattato che istituisce
la Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA, detta Euroatom). Ora, le Comunità
europee sono tre: CECA, CEE e CEEA.
Poiché l’obiettivo è la loro fusione, contemporaneamente ai trattati viene firmata la
Convenzione su alcune istituzioni comuni alle Comunità europee e l’8 aprile 1965 a
Bruxelles, il Trattato che istituisce un Consiglio e una Commissione unici delle
Comunità europee. Tramite i quali le Comunità hanno in comune le seguenti istituzioni:
Commissione (che corrisponde all’Alta Autorità della CECA), Consiglio, Assemblea
parlamentare e Corte di giustizia.
I quali, esercitano però poteri distinti a seconda della diversa natura dei trattati
istitutivi.
Il Trattato CECA è un trattato legge, in quanto stabilisce in dettaglio la disciplina del
o mercato carbo - siderurgico. Il potere dell’Alta Autorità è amministrativo, ciò trova
ruolo nella Corte di giustizia, simile al Conseil d’Etat francese, ossia un giudice
amministrativo.
Viceversa, il TCE è detto trattato quadro, il quale ha una disciplina meno definita e
o le istituzioni esercitano un potere legislativo.
L’allargamento dell’Unione Europea. (Su domanda di adesione).
1973: Danimarca; Irlanda; Regno Unito.
o 1981: Grecia.
o 1986: Portogallo; Spagna;
o Novembre 1989: La caduta del muro di Berlino apre la via all’ingresso in Europa
o degli Stati dell’Est.
1995: Austria; Finlandia; Svezia.
o 2004: Cipro; Rep. Ceca; Estonia; Ungheria; Lettonia; Lituania; Malta; Polonia;
o Slovacchia; Slovenia;
2007: Bulgaria; Romania;
o 2013: Croazia;
o
DEFICIT DEMOCRATICO E CONSEGUENTE AMPLIAMENTO DEI POTERI
PARLAMENTARI.
La struttura istituzionale non risponde ai principi di democrazia parlamentare e
rappresentativa, poiché l’organo con maggiori poteri, cioè il Consiglio, fa sì che venga
rappresentato il potere esecutivo di ciascuno Stato membro ma non quello legislativo.
Problema che non viene compensato dalla sola presenza dell’Assemblea Parlamentare.
Si assiste, quindi, ad un lento ampliamento dei poteri di quest’ultimo, per tappe:
1. Trattati di Bilancio: del 22 aprile 1970 a Lussemburgo e 22 luglio 1975 a Bruxelles,
attribuiscono all’istituzione parlamentare ampi poteri in merito all’approvazione del
bilancio delle tre Comunità.
2. Suffragio universale diretto: per l’elezione del Parlamento Europeo da parte dei
cittadini degli Stati Membri.
3. Atto Unico europeo (AUE): firmato il 17 e il 28 febbraio 1986, trasforma l’Assemblea
Parlamentare nel Parlamento Europeo. Vengono introdotti nuovi poteri A) procedura
di parere conforme: impedisce al Consiglio di approvare determinati atti senza
l’approvazione Parlamentare. B) procedura di cooperazione: tramite il quale il
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Parlamento ottiene maggiori opportunità per influire sulle deliberazioni del
Consiglio.
4. TUE, 1992: aggiunge un’ulteriore procedura decisionale, la procedura di
codecisione, per cui Consiglio e Parlamento non possono imporre la propria volontà
sull’altro.
5. Trattato di Amsterdam, 1997: estende ad altri settori la procedura di codecisione.
6. Trattato di Lisbona, 2009: estende ulteriormente il campo d’azione della procedura
di codecisione che diventa procedura legislativa ordinaria, questo implica che vada
applicata di regola (gli atti devono essere adottati dal Consiglio e dal Parlamento
insieme, si trovano sullo stesso piano), inoltre, i parlamenti nazionali sono chiamati
a svolgere un ruolo di controllo e opposizione.
Tuttavia, nelle c.d. procedure legislative speciali il Parlamento è solo consultivo, queste
procedure trattano circa il 20% degli atti, mentre l’80% è della procedura legislativa
ordinaria. Una delle procedure legislative speciali è la Procedura di Approvazione, che
prevede che l’approvazione sia assunta dal Consiglio, ma il Parlamento in questo caso
ha una sorta di diritto di Veto, può bloccare la decisione.
LA RIEMERSIONE DELLA DIMENSIONE INTERGOVERNATIVA.
La riduzione del deficit democratico sembra avvicinare l’Unione ad uno Stato Moderno,
tale tendenza risulta però contraddetta dal progressivo recupero di una cooperazione
in cui i singoli Stati membri detengono poteri più consoni alla dimensione
intergovernativa.
1. Istituzione del Consiglio Europeo: un ulteriore organo rappresentativo degli Stati
Membri, accanto e al di sopra del Consiglio. È l’ultima istituzione, perché fino al
trattato di Maastricht non era nemmeno previsto un organo di questo tipo.
2. Parigi, 9 e 10 dicembre 1974: viene istituzionalizzata la prassi di convocare riunioni
tra le massime cariche politiche (i vertici) di ciascuno Stato Membro (definito,
quindi, “Sistema dei Vertici”) ; Capi di Stato e di Governo decidono di “riunirsi,
accompagnati dai ministri degli esteri, tre volte l’anno e ogni qualvolta risulterà
necessario”. Queste riunioni divennero ordinarie, pur rimanendo al di fuori del
contesto istituzionale.
3. Le votazioni del Consiglio a maggioranza qualificata: essenziale in seguito agli
allargamenti delle Comunità. Poiché il principio dell’unanimità potrebbe ad una
situazione di blocco decisionale (sopratutto dal 1° luglio 2013 in cui gli Stati
membri divengono 28).
1992 - TRATTATO DI MAASTRICHT O TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA
Anche l’istituzione dell’Unione Europea avviene nel segno del metodo
intergovernativo. Le forme di cooperazione tra Stati Membri benché collegate con
l’attività della Comunità vengono svolte secondo il metodo della cooperazione
intergovernativa, principalmente nei settori della Politica estera e in quello dell
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