Diritto dell’Informazione
Capitolo 1 - STAMPA
1. LA LIBERTÀ DI STAMPA NEL PERIODO STATUTARIO
1.1 I DUE MODELLI DI TUTELA CHE SI AFFERMANO ALLA FINE DEL ‘700
LO STATUTO ALBERTINO
1848
“LA STAMPA E’ LIBERA
MA UNA LEGGE NE REPRIME GLI ABUSI”
DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO
1948
“OGNI UOMO HA DIRITTO ALLA LIBERTA’ DI OPINIONE E DI ESPRESSIONE
INCLUSO IL DIRITTO DI NON ESSERE MOLESTATO PER LA PROPRIA OPINIONE E
QUELLO DI
CERCARE, RICEVERE E DIFFONDERE
INFORMAZIONI E IDEE
ATTRAVERSO OGNI MEZZO
E SENZA RIGUARDO A FRONTIERE”
LA COSTITUZIONE TEDESCA
1949
DIRITTO DI INFORMARSI SENZA OSTACOLI DA FONTI ACCESSIBILI A TUTTI
LIBERTA’ DI STAMPA
LIBERTA’ DI INFORMARE MEDIANTE RADIO E FILM 1
Diritto dell’Informazione
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
1950
OGNI PERSONA HA DIRITTO ALLA LIBERTA’ DI ESPRESSIONE SENZA INGERENZE DA
PARTE DI PUBBLICHE AUTORITA’ E SENZA CONSIDERAZIONE DI FRONTIERE
QUESTO ARTICOLO NON IMPEDISCE AGLI STATI DI SOTTOPORRE LE IMPRESE DI
RADIODIFFUSIONE, DI CINEMA O TELEVISIONE
AD UN REGIME AUTORIZZATORIO
LA COSTITUZIONE ITALIANA
1948
ARTICOLO 21
“TUTTI HANNO DIRITTO A MANIFERSTARE
LIBERAMENTE IL PROPRIO PENSIERO
CON LA PAROLA, LO SCRITTO ED OGNI ALTRO
MEZZO DI DIFFUSIONE.”
La tutela della libertà di stampa si afferma insieme all’affermarsi della forma di Stato liberale,
come uno degli elementi distintivi di quella forma di Stato.
In coincidenza con le rivoluzioni francese e americana cominciano a definirsi modelli stabili di
tutela di questa libertà:
• il modello americano, di chiaro stampo giusnaturalista, trova espressione nel I
emendamento della Costituzione del 1787 ed è ispirato ad una concezione che vede la
libertà di espressione come elemento preesistente alla costituzione e quindi non limitabile a
priori;
• il modello francese, rigorosamente positivista, fonda in primo luogo sulla Costituzione e
poi sulla Legge del Parlamento la definizione del punto di equilibrio tra ragioni della
libertà e ragioni dell’autorità.
Un equilibrio che fonda su tre pilastri fondamentali:
1) sull’affermazione costituzionale della libertà in parola;
2) sul divieto di ogni forma di intervento preventiva in chiave di limitazione del suo
esercizio (divieto di censura);
3) sulla riserva del legislatore (riserva di legge) del compito di definire la nozione di
“abuso” nell’esercizio della libertà di stampa, cui ancorare l’intervento, solo repressivo,
deciso dal giudice (riserva di giurisdizione).
Sarà proprio questo secondo modello quello al quale si ispireranno le Costituzioni liberali europee
del secolo scorso. 2
Diritto dell’Informazione
1.2 L’ART. 28 DELLO STATUTO ALBERTINO E LA SUA ATTUAZIONE. DALL’EDITTO
SULLA STAMPA ALL’AVVENTO DEL REGIME FASCISTA.
L’art. 28 dello Statuto Albertino, divenuto poi Carta costituzionale porta con sé gli elementi
caratteristici del modello francese («La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi»).
Contemporaneamente allo Statuto, l’Editto sulla stampa del 1848 ha per oggetto ogni forma di
pubblicazione a stampa, sia comune che periodica.
Mentre per la prima ci si limitava a prevedere l’obbligo di una copia presso l’autorità giudiziaria, per
la seconda gli obblighi erano più gravosi.
Per la stampa periodica:
• Veniva sancito l’obbligo di comunicare l’inizio delle pubblicazioni con l’indicazione della
natura della pubblicazione,
• il nome della tipografia,
• nome e dimora dello stampatore,
• nome del proprietario,
• obbligo di nomina di un gerente responsabile (l’attuale direttore responsabile).
Quanto alla nozione molto ampia di “abuso” (arma nelle mani delle maggioranze di turno), l’Editto
sottrae all’ordinaria disciplina la configurazione delle ipotesi di reato a mezzo stampa per affidarla
ad una disciplina speciale.
I reati potevano essere lesivi di interessi pubblici (adesione a forme costituzionali diverse,
incitamento all’odio fra classi, ecc.) o di interessi privati (ingiuria, diffamazione, ecc.). Per questi
ultimi le pene previste sono inferiori agli stessi reati non commessi a mezzo stampa.
L’Editto si mantenne sostanzialmente fedele allo spirito della norma statutaria ma non passerà
molto tempo che questo atteggiamento subirà una trasformazione più restrittiva.
Con il governo Pelloux si avranno fortissime restrizioni, con il governo Giolitti, abbiamo i primi
segnali di una attenuazione delle tendenze restrittive.
La svolta liberale subì una brusca battuta d’arresto con l’inizio delle ostilità belliche (si ebbe una
vera e propria censura dei prefetti) e con i moti sociali del primo dopoguerra. Restrizioni che
recavano in nuce i tratti distintivi di quello che di lì a poco sarebbe divenuto l’asse portante della
legislazione fascista in materia.
2. LA DISCIPLINA DELLA STAMPA DURANTE IL PERIODO FASCISTA
2.1 IL PASSAGGIO DAL GERENTE AL DIRETTORE RESPONSABILE
L’avvento del fascismo segnerà anche il passaggio progressivo della disciplina della libertà di stampa
da essenzialmente repressiva degli abusi a disciplina prevalentemente preventiva.
Si procede sotto due profili fondamentali:
1) quello dei requisiti richiesti per lo svolgimento dei compiti affidati dall’Editto al gerente;
2) con la successiva approvazione del codice penale, nel 1930, viene prevista la responsabilità
addebitabile al direttore come responsabilità aggettiva per fatto altrui, l’art. 57 stabiliva che il
direttore era «per ciò solo, chiamato a rispondere, insieme all’autore dello scritto, del reato a
mezzo stampa». Questa novità, se letta alla luce delle ricordate disposizioni in materia di
nomina e riconoscimento del direttore responsabile, non costituiva che un modo per accrescere
la potenziale carica repressiva delle medesime.
2.2 L’ISTITUZIONE DELL’ORDINE E DELL’ALBO DEI GIORNALISTI
L’istituzione dell’Ordine si realizzò solo nel 1928 e fu presentata come risposta alle legittime
aspirazioni espresse dalla classe giornalistica, che avrebbe visto così accrescere il proprio prestigio
professionale.
In realtà si trattava di un meccanismo di filtraggio politico. 3
Diritto dell’Informazione
L’Albo si divideva in tre elenchi:
• professionisti (esercitavano la professione in modo esclusivo da più di 18 mesi),
• praticanti (esercitavano in modo esclusivo la professione da meno di 18 mesi o fossero
minori di 21 anni)
• pubblicisti (svolgevano attività giornalistica in modo non esclusivo).
Oltre ai requisiti positivi (cittadinanza, diritti politici, ecc.), si richiedevano anche requisiti negativi
che fanno cogliere la vera ratio del provvedimento: l’art. 6 precludeva l’iscrizione per coloro che
avessero riportato una condanna penale superiore ai 5 anni, salvo diversa valutazione del fatto da
parte dell’autorità, mentre chiunque avesse svolto una «pubblica attività contraria agli interessi
della Nazione» ne veniva escluso senza appello.
La legge 2307 prevedeva, inoltre, anche che la tenuta dell’Albo avvenisse a cura dell’Ordine dei
giornalisti ma, quest’ultimo, non fu mai istituito e le sue funzioni, di fatto, furono esercitate dal
sindacato fascista.
2.3 LA DISCIPLINA DEI REATI A MEZZO STAMPA NEL NUOVO CODICE PENALE DEL 1930
Il nuovo assetto della disciplina della libertà di stampa trova un suo svolgimento obbligato e
coerente nel codice Rocco del 1930. Mentre precedentemente i reati a mezzo stampa erano
materia sia di leggi speciali che del codice, con il codice Rocco ogni ambiguità si dissolve e l’intero
settore dei reati a mezzo stampa è ricondotto nell’ambito della disciplina codicistica.
Quanto alle fattispecie criminose, la nuova disciplina si segnala sia per un loro notevole
arricchimento, sia per l’aggravamento delle pene relative.
Tali fattispecie erano raggruppabili in due grandi categorie:
1) la prima è rappresentata da quelle ipotesi nelle quali l’elemento della pubblicità legato all’uso
della stampa costituisce un elemento essenziale del reato;
2) la seconda categoria è quella rappresentata dai reati nei quali l’elemento della pubblicità
rappresenta una circostanza aggravante: è il caso del reato di istigazione dei militari a
disubbidire alle leggi e del reato di diffamazione.
2.4 LA NUOVA LEGISLAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA
In questo quadro si inscrive la riforma della legislazione di pubblica sicurezza.
I dati salienti sono due:
1) l’inasprimento del regime delle licenze di polizia legate all’esercizio di attività connesse alla
stampa;
2) la trasformazione dell’istituto del sequestro degli stampati da strumento meramente repressivo,
a strumento preventivo, azionabile direttamente da parte della polizia.
Nel breve volgere di un biennio (1930-1931) si completa la disciplina dei poteri di intervento
preventivo, affidati all’autorità di P.S. e dei poteri di intervento repressivo affidati al giudice,
secondo una linea di fondo unitaria e perfettamente coerente.
2.5 GLI INTERVENTI A FAVORE DELLA STAMPA E LA NASCITA DI APPOSITE STRUTTURE
DI SETTORE
Accanto a forme di finanziamento occulto nella prima metà degli anni ’30 prende corpo la prima
forma istituzionalizzata di sostegno economico alla stampa.
Nasce l’Ente nazionale cellulosa e carta, nel 1935, che sviluppa una politica protezionistica verso
le aziende italiane, in base agli indirizzi autarchico-corporativi del fascismo, della quale finirono per
avvantaggiarsi anche le aziende editrici.
Si assiste alla nascita di apparati amministrativi che operano su due versanti:
• quello sul controllo del contenuto
• e quello degli interventi economici. 4
Diritto dell’Informazione
Per quanto riguarda il primo aspetto, l’Ufficio Stampa passa dal Ministero dell’interno alla
Presidenza del Consiglio e, attraverso le c.d. «istruzioni alla stampa» opererà per un omogeneo
allineamento dell’informazione politica agli indirizzi politici del regime. All’Ufficio Stampa
succederà un apposito Sottosegretariato e infine il Ministero per la Stampa e la propaganda.
Arriverà, poi, il Ministero della Cultura Popolare cui il regime assegnò il compito di coordinare le
diverse forme di controllo non solo sulla stampa ma su ogni aspetto della vita culturale del paese.
Nel 1940 venne istituito l’ Ente stampa, chiamato a svolgere un’azione tesa a garantire
l’omogeneità e il coordinamento dei diversi organi di informazione.
3. LA LIBERTÀ DI STAMPA DURANTE IL PERIODO COSTITUZIONALE
PROVVISORIO
I primi interventi normativi relativi all’esercizio della libertà di stampa risentono di due elementi:
1) il perdurare dello stato di guerra;
2) la situazione di sovranità limitata in cui versa l’Italia.
Solo nell’imminenza dei lavori dell’Assemblea costituente, si assiste ad una svolta radicale che
testimonia il ritorno alla libertà di stampa.
La nuova disciplina, che richiama quella del 1906, prevede solo in due casi il sequestro da parte
della polizia:
• in caso di offesa al buon costume
• per propaganda ai mezzi anticoncezionali,
e solo strettamente collegato all’accertamento giudiziale, con rito direttissimo, dell’effettiva
sussistenza di responsabilità penali.
4. LA NUOVA DISCIPLINA COSTITUZIONALE DELLA LIBERTÀ DI STAMPA NEL
DIBATTITO ALL’ASSEMBLEA COSTITUENTE
Il quadro che l’Assemblea costituente si trovò di fronte era, tuttavia, ancora fortemente caratterizzato
dall’impronta autoritaria impressa dal passato regime. In reazione a questo assetto i costituenti si
orientarono subito verso una disciplina garantista con una inversione di tendenza nella definizione dei
rapporti tra autorità giudiziaria e autorità di pubblica sicurezza.
Applicando lo schema base di tutela dei diritti di libertà vengono così trasposti i due istituti della riserva
di legge e della riserva di giurisdizione, secondo le quali solo la legge del Parlamento può stabilire le
ipotesi in cui il diritto di libertà è suscettibile di incontrare delle limitazioni e solo il giudice può disporne
l’applicazione a singole fattispecie concrete.
La polizia è così titolare non di poteri propri ma solo di poteri provvisori da esercitarsi in via provvisoria in
sostituzione dell’azione del giudice.
La disciplina costituzionale adottata, se per un verso può essere interpretata come recupero del modello
liberale di tutela della libertà di stampa, si segnala per alcuni fondamentali novità introdotte in questo
modello, sia per la riserva di legge che per quella di giurisdizione alla luce del nuovo ruolo del Parlamento
e dell’autonomia del potere giudiziario.
Attenzione assai minore ebbero invece i profili legati allo sviluppo del settore dell’informazione rispetto
alle esigenze di pluralismo e diversificazione delle fonti che è necessario soddisfare in un sistema
democratico. 5
Diritto dell’Informazione
I PRECETTI DELL’ART. 21 DELLA COSTITUZIONE
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DEFINIZIONE DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO
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• LE IMMUNITA’
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• LIMITI LOGICI
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APOLOGIA E PROPAGANDA
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Diritto dell’Informazione DIRITTO AD INFORMARE
DIRITTO AD ESSERE INFORMATI
I LIMITI ALLA LIBERTA’ DI ESPRESSIONE
LIMITI ESPLICITI LIMITI IMPLICITI
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ART. 21 E ART. 15 COST. DIFFERENZE
ARTICOLO 21 ARTICOLO 15
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ART. 3 E ART. 43 COST.
ARTICOLO 3 ARTICOLO 43
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