Diritto dell'informazione
Capitolo 1 - Stampa
1. La libertà di stampa nel periodo statutario
1.1 I due modelli di tutela che si affermano alla fine del '700
Lo Statuto Albertino del 1848 recita: "La stampa è libera ma una legge ne reprime gli abusi".
Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948 afferma: "Ogni uomo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere".
La Costituzione tedesca del 1949 sancisce il diritto di informarsi senza ostacoli da fonti accessibili a tutti, la libertà di stampa e la libertà di informare mediante radio e film.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950
Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione senza ingerenze da parte di pubbliche autorità e senza considerazione di frontiere. Questo articolo non impedisce agli stati di sottoporre le imprese di radiodiffusione, di cinema o televisione a un regime autorizzatorio.
La Costituzione italiana del 1948, Articolo 21, stabilisce: "Tutti hanno diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione."
La tutela della libertà di stampa si afferma insieme all’affermarsi della forma di Stato liberale, come uno degli elementi distintivi di quella forma di Stato. In coincidenza con le rivoluzioni francese e americana, cominciano a definirsi modelli stabili di tutela di questa libertà:
- Il modello americano, di chiaro stampo giusnaturalista, trova espressione nel I emendamento della Costituzione del 1787 ed è ispirato a una concezione che vede la libertà di espressione come elemento preesistente alla costituzione e quindi non limitabile a priori;
- Il modello francese, rigorosamente positivista, fonda in primo luogo sulla Costituzione e poi sulla Legge del Parlamento la definizione del punto di equilibrio tra ragioni della libertà e ragioni dell’autorità. Un equilibrio che fonda su tre pilastri fondamentali:
- sull’affermazione costituzionale della libertà in parola;
- sul divieto di ogni forma di intervento preventiva in chiave di limitazione del suo esercizio (divieto di censura);
- sulla riserva del legislatore (riserva di legge) del compito di definire la nozione di “abuso” nell’esercizio della libertà di stampa, cui ancorare l’intervento, solo repressivo, deciso dal giudice (riserva di giurisdizione).
Sarà proprio questo secondo modello quello al quale si ispireranno le Costituzioni liberali europee del secolo scorso.
1.2 L'art. 28 dello Statuto Albertino e la sua attuazione. Dall'editto sulla stampa all'avvento del regime fascista.
L’art. 28 dello Statuto Albertino, divenuto poi Carta costituzionale, porta con sé gli elementi caratteristici del modello francese ("La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi"). Contemporaneamente allo Statuto, l’Editto sulla stampa del 1848 ha per oggetto ogni forma di pubblicazione a stampa, sia comune che periodica. Mentre per la prima ci si limitava a prevedere l’obbligo di una copia presso l’autorità giudiziaria, per la seconda gli obblighi erano più gravosi.
- Per la stampa periodica:
- Veniva sancito l’obbligo di comunicare l’inizio delle pubblicazioni con l’indicazione della natura della pubblicazione,
- il nome della tipografia,
- nome e dimora dello stampatore,
- nome del proprietario,
- obbligo di nomina di un gerente responsabile (l’attuale direttore responsabile).
Quanto alla nozione molto ampia di “abuso” (arma nelle mani delle maggioranze di turno), l’Editto sottrae all’ordinaria disciplina la configurazione delle ipotesi di reato a mezzo stampa per affidarla a una disciplina speciale. I reati potevano essere lesivi di interessi pubblici (adesione a forme costituzionali diverse, incitamento all’odio fra classi, ecc.) o di interessi privati (ingiuria, diffamazione, ecc.). Per questi ultimi le pene previste sono inferiori agli stessi reati non commessi a mezzo stampa. L’Editto si mantenne sostanzialmente fedele allo spirito della norma statutaria, ma non passerà molto tempo che questo atteggiamento subirà una trasformazione più restrittiva. Con il governo Pelloux si avranno fortissime restrizioni, con il governo Giolitti, abbiamo i primi segnali di un’attenuazione delle tendenze restrittive. La svolta liberale subì una brusca battuta d’arresto con l’inizio delle ostilità belliche (si ebbe una vera e propria censura dei prefetti) e con i moti sociali del primo dopoguerra. Restrizioni che recavano in nuce i tratti distintivi di quello che di lì a poco sarebbe divenuto l’asse portante della legislazione fascista in materia.
2. La disciplina della stampa durante il periodo fascista
2.1 Il passaggio dal gerente al direttore responsabile
L’avvento del fascismo segnerà anche il passaggio progressivo della disciplina della libertà di stampa da essenzialmente repressiva degli abusi a disciplina prevalentemente preventiva. Si procede sotto due profili fondamentali:
- quello dei requisiti richiesti per lo svolgimento dei compiti affidati dall’Editto al gerente;
- con la successiva approvazione del codice penale, nel 1930, viene prevista la responsabilità addebitabile al direttore come responsabilità aggettiva per fatto altrui, l’art. 57 stabiliva che il direttore era «per ciò solo, chiamato a rispondere, insieme all’autore dello scritto, del reato a mezzo stampa». Questa novità, se letta alla luce delle ricordate disposizioni in materia di nomina e riconoscimento del direttore responsabile, non costituiva che un modo per accrescere la potenziale carica repressiva delle medesime.
2.2 L’istituzione dell’ordine e dell’albo dei giornalisti
L’istituzione dell’Ordine si realizzò solo nel 1928 e fu presentata come risposta alle legittime aspirazioni espresse dalla classe giornalistica, che avrebbe visto così accrescere il proprio prestigio professionale. In realtà si trattava di un meccanismo di filtraggio politico. L’albo si divideva in tre elenchi:
- Professionisti (esercitavano la professione in modo esclusivo da più di 18 mesi),
- Praticanti (esercitavano in modo esclusivo la professione da meno di 18 mesi o fossero minori di 21 anni)
- Pubblicisti (svolgevano attività giornalistica in modo non esclusivo).
Oltre ai requisiti positivi (cittadinanza, diritti politici, ecc.), si richiedevano anche requisiti negativi che fanno cogliere la vera ratio del provvedimento: l’art. 6 precludeva l’iscrizione per coloro che avessero riportato una condanna penale superiore ai 5 anni, salvo diversa valutazione del fatto da parte dell’autorità, mentre chiunque avesse svolto una «pubblica attività contraria agli interessi della Nazione» ne veniva escluso senza appello. La legge 2307 prevedeva, inoltre, anche che la tenuta dell’albo avvenisse a cura dell’ordine dei giornalisti ma, quest’ultimo, non fu mai istituito e le sue funzioni, di fatto, furono esercitate dal sindacato fascista.
2.3 La disciplina dei reati a mezzo stampa nel nuovo codice penale del 1930
Il nuovo assetto della disciplina della libertà di stampa trova un suo svolgimento obbligato e coerente nel codice Rocco del 1930. Mentre precedentemente i reati a mezzo stampa erano materia sia di leggi speciali che del codice, con il codice Rocco ogni ambiguità si dissolve e l’intero settore dei reati a mezzo stampa è ricondotto nell’ambito della disciplina codicistica. Quanto alle fattispecie criminose, la nuova disciplina si segnala sia per un loro notevole arricchimento, sia per l’aggravamento delle pene relative. Tali fattispecie erano raggruppabili in due grandi categorie:
- La prima è rappresentata da quelle ipotesi nelle quali l’elemento della pubblicità legato all’uso della stampa costituisce un elemento essenziale del reato;
- La seconda categoria è quella rappresentata dai reati nei quali l’elemento della pubblicità rappresenta una circostanza aggravante: è il caso del reato di istigazione dei militari a disubbidire alle leggi e del reato di diffamazione.
2.4 La nuova legislazione di pubblica sicurezza
In questo quadro si inscrive la riforma della legislazione di pubblica sicurezza. I dati salienti sono due:
- L’inasprimento del regime delle licenze di polizia legate all’esercizio di attività connesse alla stampa;
- La trasformazione dell’istituto del sequestro degli stampati da strumento meramente repressivo, a strumento preventivo, azionabile direttamente da parte della polizia.
Nel breve volgere di un biennio (1930-1931) si completa la disciplina dei poteri di intervento preventivo, affidati all’autorità di P.S. e dei poteri di intervento repressivo affidati al giudice, secondo una linea di fondo unitaria e perfettamente coerente.
2.5 Gli interventi a favore della stampa e la nascita di apposite strutture di settore
Accanto a forme di finanziamento occulto nella prima metà degli anni '30 prende corpo la prima forma istituzionalizzata di sostegno economico alla stampa. Nasce l’Ente nazionale cellulosa e carta, nel 1935, che sviluppa una politica protezionistica verso le aziende italiane, in base agli indirizzi autarchico-corporativi del fascismo, della quale finirono per avvantaggiarsi anche le aziende editrici. Si assiste alla nascita di apparati amministrativi che operano su due versanti:
- Quello sul controllo del contenuto
- Quello degli interventi economici.
Per quanto riguarda il primo aspetto, l’Ufficio Stampa passa dal Ministero dell’interno alla Presidenza del Consiglio e, attraverso le c.d. «istruzioni alla stampa» opererà per un omogeneo allineamento dell’informazione politica agli indirizzi politici del regime. All’Ufficio Stampa succederà un apposito Sottosegretariato e infine il Ministero per la Stampa e la propaganda. Arriverà, poi, il Ministero della Cultura Popolare cui il regime assegnò il compito di coordinare le diverse forme di controllo non solo sulla stampa ma su ogni aspetto della vita culturale del paese. Nel 1940 venne istituito l’Ente stampa, chiamato a svolgere un’azione tesa a garantire l’omogeneità e il coordinamento dei diversi organi di informazione.
3. La libertà di stampa durante il periodo costituzionale provvisorio
I primi interventi normativi relativi all’esercizio della libertà di stampa risentono di due elementi:
- Il perdurare dello stato di guerra;
- La situazione di sovranità limitata in cui versa l’Italia.
Solo nell’imminenza dei lavori dell’Assemblea costituente, si assiste a una svolta radicale che testimonia il ritorno alla libertà di stampa. La nuova disciplina, che richiama quella del 1906, prevede solo in due casi il sequestro da parte della polizia:
- In caso di offesa al buon costume
- Per propaganda ai mezzi anticoncezionali,
e solo strettamente collegato all’accertamento giudiziale, con rito direttissimo, dell’effettiva sussistenza di responsabilità penali.
4. La nuova disciplina costituzionale della libertà di stampa nel dibattito all'Assemblea costituente
Il quadro che l’Assemblea costituente si trovò di fronte era, tuttavia, ancora fortemente caratterizzato dall’impronta autoritaria impressa dal passato regime. In reazione a questo assetto i costituenti si orientarono subito verso una disciplina garantista con una inversione di tendenza nella definizione dei rapporti tra autorità giudiziaria e autorità di pubblica sicurezza. Applicando lo schema base di tutela dei diritti di libertà vengono così trasposti i due istituti della riserva di legge e della riserva di giurisdizione, secondo le quali solo la legge del Parlamento può stabilire le ipotesi in cui il diritto di libertà è suscettibile di incontrare delle limitazioni e solo il giudice può disporne l’applicazione a singole fattispecie concrete. La polizia è così titolare non di poteri propri ma solo di poteri provvisori da esercitarsi in via provvisoria in sostituzione dell’azione del giudice. La disciplina costituzionale adottata, se per un verso può essere interpretata come recupero del modello liberale di tutela della libertà di stampa, si segnala per alcune fondamentali novità introdotte in questo modello, sia per la riserva di legge che per quella di giurisdizione alla luce del nuovo ruolo del Parlamento e dell’autonomia del potere giudiziario. Attenzione assai minore ebbero invece i profili legati allo sviluppo del settore dell’informazione rispetto alle esigenze di pluralismo e diversificazione delle fonti che è necessario soddisfare in un sistema democratico.
I precetti dell'art. 21 della Costituzione
La stampa non può essere soggetta a autorizzazioni o censure. Sequestro della stampa solo per atto dell’autorità giudiziaria in caso di urgenza. Sequestro per atto della polizia giudiziaria da convalidarsi entro e non oltre 24 ore. Trasparenza dei mezzi di finanziamento della stampa. Divieto di manifestazioni contrarie al buon costume.
Definizione di manifestazione del pensiero
Profili soggettivi
- Le immunità
Profili oggettivi
- Limiti logici
La pubblicità, apologia e propaganda. Libertà negativa di manifestazione del pensiero. Diritto a non esprimere il proprio pensiero. Diritto al silenzio. Diritto alla riservatezza.
Diritto ad informare
Diritto ad essere informati. I limiti alla libertà di espressione.
Limiti espliciti e impliciti
- Buon costume
- Tutela di beni protetti (comune senso del pudore e dalla Costituzione della pubblica decenza)
Bilanciamento ragionevole.
Art. 21 e Art. 15 Cost. Differenze
Articolo 21: Libertà di manifestazione del pensiero diretta al pubblico.
Articolo 15: Libertà di comunicazione e corrispondenza soggetti determinati. Tutela di beni protetti dalla Costituzione.
Art. 3 e Art. 43 Cost.
Articolo 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Articolo 43: Per fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, a enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
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