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Diritto dell’Informazione

Capitolo 1 - STAMPA

1. LA LIBERTÀ DI STAMPA NEL PERIODO STATUTARIO

1.1 I DUE MODELLI DI TUTELA CHE SI AFFERMANO ALLA FINE DEL ‘700

LO STATUTO ALBERTINO

1848

“LA STAMPA E’ LIBERA

MA UNA LEGGE NE REPRIME GLI ABUSI”

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO

1948

“OGNI UOMO HA DIRITTO ALLA LIBERTA’ DI OPINIONE E DI ESPRESSIONE

INCLUSO IL DIRITTO DI NON ESSERE MOLESTATO PER LA PROPRIA OPINIONE E

QUELLO DI

CERCARE, RICEVERE E DIFFONDERE

INFORMAZIONI E IDEE

ATTRAVERSO OGNI MEZZO

E SENZA RIGUARDO A FRONTIERE”

LA COSTITUZIONE TEDESCA

1949

DIRITTO DI INFORMARSI SENZA OSTACOLI DA FONTI ACCESSIBILI A TUTTI

LIBERTA’ DI STAMPA

LIBERTA’ DI INFORMARE MEDIANTE RADIO E FILM 1

Diritto dell’Informazione

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

1950

OGNI PERSONA HA DIRITTO ALLA LIBERTA’ DI ESPRESSIONE SENZA INGERENZE DA

PARTE DI PUBBLICHE AUTORITA’ E SENZA CONSIDERAZIONE DI FRONTIERE

QUESTO ARTICOLO NON IMPEDISCE AGLI STATI DI SOTTOPORRE LE IMPRESE DI

RADIODIFFUSIONE, DI CINEMA O TELEVISIONE

AD UN REGIME AUTORIZZATORIO

LA COSTITUZIONE ITALIANA

1948

ARTICOLO 21

“TUTTI HANNO DIRITTO A MANIFERSTARE

LIBERAMENTE IL PROPRIO PENSIERO

CON LA PAROLA, LO SCRITTO ED OGNI ALTRO

MEZZO DI DIFFUSIONE.”

La tutela della libertà di stampa si afferma insieme all’affermarsi della forma di Stato liberale,

come uno degli elementi distintivi di quella forma di Stato.

In coincidenza con le rivoluzioni francese e americana cominciano a definirsi modelli stabili di

tutela di questa libertà:

• il modello americano, di chiaro stampo giusnaturalista, trova espressione nel I

emendamento della Costituzione del 1787 ed è ispirato ad una concezione che vede la

libertà di espressione come elemento preesistente alla costituzione e quindi non limitabile a

priori;

• il modello francese, rigorosamente positivista, fonda in primo luogo sulla Costituzione e

poi sulla Legge del Parlamento la definizione del punto di equilibrio tra ragioni della

libertà e ragioni dell’autorità.

Un equilibrio che fonda su tre pilastri fondamentali:

1) sull’affermazione costituzionale della libertà in parola;

2) sul divieto di ogni forma di intervento preventiva in chiave di limitazione del suo

esercizio (divieto di censura);

3) sulla riserva del legislatore (riserva di legge) del compito di definire la nozione di

“abuso” nell’esercizio della libertà di stampa, cui ancorare l’intervento, solo repressivo,

deciso dal giudice (riserva di giurisdizione).

Sarà proprio questo secondo modello quello al quale si ispireranno le Costituzioni liberali europee

del secolo scorso. 2

Diritto dell’Informazione

1.2 L’ART. 28 DELLO STATUTO ALBERTINO E LA SUA ATTUAZIONE. DALL’EDITTO

SULLA STAMPA ALL’AVVENTO DEL REGIME FASCISTA.

L’art. 28 dello Statuto Albertino, divenuto poi Carta costituzionale porta con sé gli elementi

caratteristici del modello francese («La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi»).

Contemporaneamente allo Statuto, l’Editto sulla stampa del 1848 ha per oggetto ogni forma di

pubblicazione a stampa, sia comune che periodica.

Mentre per la prima ci si limitava a prevedere l’obbligo di una copia presso l’autorità giudiziaria, per

la seconda gli obblighi erano più gravosi.

Per la stampa periodica:

• Veniva sancito l’obbligo di comunicare l’inizio delle pubblicazioni con l’indicazione della

natura della pubblicazione,

• il nome della tipografia,

• nome e dimora dello stampatore,

• nome del proprietario,

• obbligo di nomina di un gerente responsabile (l’attuale direttore responsabile).

Quanto alla nozione molto ampia di “abuso” (arma nelle mani delle maggioranze di turno), l’Editto

sottrae all’ordinaria disciplina la configurazione delle ipotesi di reato a mezzo stampa per affidarla

ad una disciplina speciale.

I reati potevano essere lesivi di interessi pubblici (adesione a forme costituzionali diverse,

incitamento all’odio fra classi, ecc.) o di interessi privati (ingiuria, diffamazione, ecc.). Per questi

ultimi le pene previste sono inferiori agli stessi reati non commessi a mezzo stampa.

L’Editto si mantenne sostanzialmente fedele allo spirito della norma statutaria ma non passerà

molto tempo che questo atteggiamento subirà una trasformazione più restrittiva.

Con il governo Pelloux si avranno fortissime restrizioni, con il governo Giolitti, abbiamo i primi

segnali di una attenuazione delle tendenze restrittive.

La svolta liberale subì una brusca battuta d’arresto con l’inizio delle ostilità belliche (si ebbe una

vera e propria censura dei prefetti) e con i moti sociali del primo dopoguerra. Restrizioni che

recavano in nuce i tratti distintivi di quello che di lì a poco sarebbe divenuto l’asse portante della

legislazione fascista in materia.

2. LA DISCIPLINA DELLA STAMPA DURANTE IL PERIODO FASCISTA

2.1 IL PASSAGGIO DAL GERENTE AL DIRETTORE RESPONSABILE

L’avvento del fascismo segnerà anche il passaggio progressivo della disciplina della libertà di stampa

da essenzialmente repressiva degli abusi a disciplina prevalentemente preventiva.

Si procede sotto due profili fondamentali:

1) quello dei requisiti richiesti per lo svolgimento dei compiti affidati dall’Editto al gerente;

2) con la successiva approvazione del codice penale, nel 1930, viene prevista la responsabilità

addebitabile al direttore come responsabilità aggettiva per fatto altrui, l’art. 57 stabiliva che il

direttore era «per ciò solo, chiamato a rispondere, insieme all’autore dello scritto, del reato a

mezzo stampa». Questa novità, se letta alla luce delle ricordate disposizioni in materia di

nomina e riconoscimento del direttore responsabile, non costituiva che un modo per accrescere

la potenziale carica repressiva delle medesime.

2.2 L’ISTITUZIONE DELL’ORDINE E DELL’ALBO DEI GIORNALISTI

L’istituzione dell’Ordine si realizzò solo nel 1928 e fu presentata come risposta alle legittime

aspirazioni espresse dalla classe giornalistica, che avrebbe visto così accrescere il proprio prestigio

professionale.

In realtà si trattava di un meccanismo di filtraggio politico. 3

Diritto dell’Informazione

L’Albo si divideva in tre elenchi:

• professionisti (esercitavano la professione in modo esclusivo da più di 18 mesi),

• praticanti (esercitavano in modo esclusivo la professione da meno di 18 mesi o fossero

minori di 21 anni)

• pubblicisti (svolgevano attività giornalistica in modo non esclusivo).

Oltre ai requisiti positivi (cittadinanza, diritti politici, ecc.), si richiedevano anche requisiti negativi

che fanno cogliere la vera ratio del provvedimento: l’art. 6 precludeva l’iscrizione per coloro che

avessero riportato una condanna penale superiore ai 5 anni, salvo diversa valutazione del fatto da

parte dell’autorità, mentre chiunque avesse svolto una «pubblica attività contraria agli interessi

della Nazione» ne veniva escluso senza appello.

La legge 2307 prevedeva, inoltre, anche che la tenuta dell’Albo avvenisse a cura dell’Ordine dei

giornalisti ma, quest’ultimo, non fu mai istituito e le sue funzioni, di fatto, furono esercitate dal

sindacato fascista.

2.3 LA DISCIPLINA DEI REATI A MEZZO STAMPA NEL NUOVO CODICE PENALE DEL 1930

Il nuovo assetto della disciplina della libertà di stampa trova un suo svolgimento obbligato e

coerente nel codice Rocco del 1930. Mentre precedentemente i reati a mezzo stampa erano

materia sia di leggi speciali che del codice, con il codice Rocco ogni ambiguità si dissolve e l’intero

settore dei reati a mezzo stampa è ricondotto nell’ambito della disciplina codicistica.

Quanto alle fattispecie criminose, la nuova disciplina si segnala sia per un loro notevole

arricchimento, sia per l’aggravamento delle pene relative.

Tali fattispecie erano raggruppabili in due grandi categorie:

1) la prima è rappresentata da quelle ipotesi nelle quali l’elemento della pubblicità legato all’uso

della stampa costituisce un elemento essenziale del reato;

2) la seconda categoria è quella rappresentata dai reati nei quali l’elemento della pubblicità

rappresenta una circostanza aggravante: è il caso del reato di istigazione dei militari a

disubbidire alle leggi e del reato di diffamazione.

2.4 LA NUOVA LEGISLAZIONE DI PUBBLICA SICUREZZA

In questo quadro si inscrive la riforma della legislazione di pubblica sicurezza.

I dati salienti sono due:

1) l’inasprimento del regime delle licenze di polizia legate all’esercizio di attività connesse alla

stampa;

2) la trasformazione dell’istituto del sequestro degli stampati da strumento meramente repressivo,

a strumento preventivo, azionabile direttamente da parte della polizia.

Nel breve volgere di un biennio (1930-1931) si completa la disciplina dei poteri di intervento

preventivo, affidati all’autorità di P.S. e dei poteri di intervento repressivo affidati al giudice,

secondo una linea di fondo unitaria e perfettamente coerente.

2.5 GLI INTERVENTI A FAVORE DELLA STAMPA E LA NASCITA DI APPOSITE STRUTTURE

DI SETTORE

Accanto a forme di finanziamento occulto nella prima metà degli anni ’30 prende corpo la prima

forma istituzionalizzata di sostegno economico alla stampa.

Nasce l’Ente nazionale cellulosa e carta, nel 1935, che sviluppa una politica protezionistica verso

le aziende italiane, in base agli indirizzi autarchico-corporativi del fascismo, della quale finirono per

avvantaggiarsi anche le aziende editrici.

Si assiste alla nascita di apparati amministrativi che operano su due versanti:

• quello sul controllo del contenuto

• e quello degli interventi economici. 4

Diritto dell’Informazione

Per quanto riguarda il primo aspetto, l’Ufficio Stampa passa dal Ministero dell’interno alla

Presidenza del Consiglio e, attraverso le c.d. «istruzioni alla stampa» opererà per un omogeneo

allineamento dell’informazione politica agli indirizzi politici del regime. All’Ufficio Stampa

succederà un apposito Sottosegretariato e infine il Ministero per la Stampa e la propaganda.

Arriverà, poi, il Ministero della Cultura Popolare cui il regime assegnò il compito di coordinare le

diverse forme di controllo non solo sulla stampa ma su ogni aspetto della vita culturale del paese.

Nel 1940 venne istituito l’ Ente stampa, chiamato a svolgere un’azione tesa a garantire

l’omogeneità e il coordinamento dei diversi organi di informazione.

3. LA LIBERTÀ DI STAMPA DURANTE IL PERIODO COSTITUZIONALE

PROVVISORIO

I primi interventi normativi relativi all’esercizio della libertà di stampa risentono di due elementi:

1) il perdurare dello stato di guerra;

2) la situazione di sovranità limitata in cui versa l’Italia.

Solo nell’imminenza dei lavori dell’Assemblea costituente, si assiste ad una svolta radicale che

testimonia il ritorno alla libertà di stampa.

La nuova disciplina, che richiama quella del 1906, prevede solo in due casi il sequestro da parte

della polizia:

• in caso di offesa al buon costume

• per propaganda ai mezzi anticoncezionali,

e solo strettamente collegato all’accertamento giudiziale, con rito direttissimo, dell’effettiva

sussistenza di responsabilità penali.

4. LA NUOVA DISCIPLINA COSTITUZIONALE DELLA LIBERTÀ DI STAMPA NEL

DIBATTITO ALL’ASSEMBLEA COSTITUENTE

Il quadro che l’Assemblea costituente si trovò di fronte era, tuttavia, ancora fortemente caratterizzato

dall’impronta autoritaria impressa dal passato regime. In reazione a questo assetto i costituenti si

orientarono subito verso una disciplina garantista con una inversione di tendenza nella definizione dei

rapporti tra autorità giudiziaria e autorità di pubblica sicurezza.

Applicando lo schema base di tutela dei diritti di libertà vengono così trasposti i due istituti della riserva

di legge e della riserva di giurisdizione, secondo le quali solo la legge del Parlamento può stabilire le

ipotesi in cui il diritto di libertà è suscettibile di incontrare delle limitazioni e solo il giudice può disporne

l’applicazione a singole fattispecie concrete.

La polizia è così titolare non di poteri propri ma solo di poteri provvisori da esercitarsi in via provvisoria in

sostituzione dell’azione del giudice.

La disciplina costituzionale adottata, se per un verso può essere interpretata come recupero del modello

liberale di tutela della libertà di stampa, si segnala per alcuni fondamentali novità introdotte in questo

modello, sia per la riserva di legge che per quella di giurisdizione alla luce del nuovo ruolo del Parlamento

e dell’autonomia del potere giudiziario.

Attenzione assai minore ebbero invece i profili legati allo sviluppo del settore dell’informazione rispetto

alle esigenze di pluralismo e diversificazione delle fonti che è necessario soddisfare in un sistema

democratico. 5

Diritto dell’Informazione

I PRECETTI DELL’ART. 21 DELLA COSTITUZIONE

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Diritto dell’Informazione DIRITTO AD INFORMARE

DIRITTO AD ESSERE INFORMATI

I LIMITI ALLA LIBERTA’ DI ESPRESSIONE

LIMITI ESPLICITI LIMITI IMPLICITI

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ART. 21 E ART. 15 COST. DIFFERENZE

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca d. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico, dell’informazione e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Teodoro Giovanni.
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