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Le nuove regole antitrust.
La precedente normativa si riferiva solo alle concentrazioni di stampa e radiotelevisione perciò risultava
inidonea a contrastare la concentrazione multimediale. Essa si basava su limiti e soglie massime determinati
dal legislatore una volta per tutte e proprio per questo destinati ad una rapida obsolescenza in seguito ai
veloci sviluppi del settore. La nuova legislazione, invece, detta principi e regole che l’Autorità può applicare
in modo flessibile in modo da adattarsi al mutare delle condizioni.
Viene fissato al 20% il numero massimo di concessioni o autorizzazioni per reti televisive o radiofoniche
analogiche o reti televisive e radiofoniche numeriche rilasciabili ad uno stesso soggetto. Inoltre il concetto di
soglia dominante si sposta, in questa legge, alla quota delle risorse che il soggetto assorbe nei diversi
segmenti che compongono il settore della comunicazione. Nessun soggetto può superare la quota del 30%
delle risorse del settore delle trasmissioni televisive via etere e codificate, o la quota del 30% delle risorse del
settore radiofonico, o la quota del 30% delle risorse del settore della televisione via cavo o satellite. Per quei
soggetti che operano contemporaneamente nel settore radiotelevisivo e della stampa periodica e quotidiana, e
vietato superare la quota del 20% delle risorse derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni, vendita e
abbonamento di quotidiani e periodici,finanziamento del servizio pubblico, ricavi dalla tv a pagamento. In
caso di svolgimento di diverse attivita le contabilità devono essere separate. Chi opera nel settore
radiotelevisivo può entrare in quello delle telecomunicazioni (pur tenendo contabilità separate) mentre
l’inverso e vietato.
Sul piano applicativo tali limiti e obblighi sono modificabili o derogabili dall’ Autorità in moltissimi casi,il
che le offre un grande potere discrezionale.
Riguardo alla piattaforma digitale, trattandosi di un nuovo settore in via di sviluppo, l’Autorità ha disposto
una deroga all’ordinaria normativa antitrust, concedendo alla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo e alla concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazione di partecipare ad un’unica
piattaforma digitale anche con altri operatori di comunicazione, purché la piattaforma sia aperta all’utilizzo
di chi ne faccia richiesta e gestita nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione.
Nonostante questa specificazione sia il Garante della concorrenza e del mercato che la Comunità europea
hanno sottolineato come le deroghe dell’Autorità comportino rischi di concentrazione tecnologica e
commerciale determinando una strozzatura nel settore della pay-tv.
A queste norme una legge del ’99 ha disciplinato l’acquisizione dei diritti di trasmissione di eventi sportivi,
soprattutto calcistici. Nessun soggetto può superare la quota del 60% dei diritti di trasmissione del
campionato di calcio di serie A o comunque del campionato di maggior valore che si svolge in Italia.Il limite
può essere derogato solo quando vi sia un solo acquirente o quando le condizioni del mercato rendano
opportuna le determinazione di una soglia fissa da parte dell’ Autorita garante della concorrenza e del
mercato.
6. Il nuovo pacchetto di direttive comunitarie del 2002
Le discipline nazionali hanno subito nuove modifiche in seguito all’approvazione di nuove direttive
comunitarie che, dopo aver dato il via all’apertura del mercato, si occupano di procedere ad una parziale
rettifica di un impianto normativo funzionale al mercato stesso.
La prima direttiva è la c.d. Review del ’99 con cui vengono definite le linee generali della futura legislazione
in materia di telecomunicazioni e si cerca di ricomporre in un quadro più unitario la grandissima mole di
normative nel settore dei vari Stati membri. I principali 3 obbiettivi sono :
1) la promozione di un mercato europeo aperto e competitivo soprattutto a tutela degli interessi dei
consumatori;
2) la promozione di un effettivo accesso a tutti i cittadini europei ai benefici provenienti dalla realizzazione
del servizio universale avendo cura anche di aspetti come la trasparenza delle tariffe e la tutela dei dati
personali;
3) il consolidamento di un mercato interno basato sulla convergenza,mediante la rimozione degli ostacoli
alla fornitura di reti e servizi a livello europeo.
Obiettivi da realizzare operando in più direzioni: l’eliminazione della distinzione legislativa basata
sull’infrastruttura utilizzata, il crescente ricorso ad atti di soft-low (raccomandazioni) anziché atti normativi,
interventi a favore di una maggiore stabilizzazione della normativa in base alla quale le imprese possano
compiere le loro scelte programmatorie, ecc.
Seguendo questa linea, nel 2002 viene varato un pacchetto di 4 direttive comunitarie :
1) La direttiva quadro: ha il fine di costituire un riferimento comune per le legislazioni di reti e servizi di
comunicazione elettronica. Essa presenta 3 principali novità :
a) viene superata la precedente distinzione tra settore radiotelevisivo e quello delle telecomunicazioni,
comprendendo tra le reti di comunicazione elettronica anche le reti utilizzate per la diffusione circolare di
programmi sonori e visivi. Vengono, fissati, quindi, principi comuni per entrambi.
b) vengono progressivamente sostituite le regolazioni ex ante in favore di quelle ex post ossia regole che
prevedono l’adozione di misure correttive solo quando si accerti che si siano verificate situazioni contrarie al
principio di libera concorrenza. In base alla definizione dell’operatore con significativi poteri di mercato
viene considerata dominante la posizione di quell’impresa che, individualmente o in congiunzione con altre,
gode di una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in modo notevolmente
indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.
c) vengono stabiliti principi di reciproca collaborazione e informazione tra le Autorità nazionali di
regolamentazione del settore e tra esse e la Commissione europea. E' da sottolineare il richiamo ai necessari
caratteri di tali organismi: tecnici, indipendenti, trasparenti ed imparziali.
Non viene accolta la proposta di istituire un gruppo formale di regolatori nazionali, ma viene istituito, al suo
posto, un Comitato per le comunicazioni cui è affidata una funzione consultiva nei confronti della
Commissione europea. Infine, nella logica di fondo di attenuare l'impatto legislativo e di valorizzare il piano
degli interventi amministrativi si prevede l'adozione di una serie di provvedimenti che fanno capo alle
decisioni delle Autorità, in cui la Commissione gioca un ruolo importantissimo: ciò spiega l'adozione di
alcuni obblighi da rispettare per le autorità nei confronti della Commissione.
2) la direttiva autorizzazioni. Le precedenti discipline nazionali erano basate su autorizzazioni generali e
licenze individuali lasciando ai singoli Stati la possibilità di optare più per l’una o l’altra, il che ha portato
spesso, come in Italia, ad un maggiore uso della licenza individuale con la quale l’inizio dell’attività è
condizionata da un’esplicita decisione dell’ Autorità. La conseguenza è stata la presenza di ostacoli, spesso
ingiustificati, sul versante dell’accesso. La nuova direttiva prevede perciò che la fornitura di reti e servizi sia
assoggettata solo ad un’autorizzazione generale, di cui individua il contenuto minimo di diritti e le
condizioni che possono essere eventualmente inserite dai singoli Stati.
La licenza, invece, diviene un’eccezione.
3) la direttiva di accesso e interconnessione è poco innovativa in quanto sancisce il diritto, e in alcuni casi
l’obbligo, agli organismi di telecomunicazioni che possiedono le infrastrutture, cioè le reti, di negoziarne
l’utilizzo con nuovi operatori nel rispetto dei principi di non discriminazione, e trasparenza . Tale obbligo è
più oneroso per gli operatori in possesso di infrastrutture e di una notevole forza di mercato. Gli accordi di
interconnessione devono sottostare agli obblighi decisi dalle Autorità nazionali e, indirettamente, dalla
Commissione Europea.
4) la direttiva del servizio universale ribadisce il concetto e i contenuti del servizio universale e definisce il
suo meccanismo di assegnazione e finanziamento. Esso consiste nella designazione di una o più imprese in
modo da assicurare la fornitura del servizio universale a tutto il territorio nazionale. Qualora la fornitura sia
troppo onerosa per un’impresa viene stabilito un indennizzo o la ripartizione del suo costo tra tutti i fornitori
di reti e servizi di comunicazione elettronica.
7. L’adeguamento della normativa nazionale.
Con il d.lgs. 214 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) si è provveduto a dare attuazione alla
nuova normativa comunitaria; esso, tuttavia, se ne discosta per alcuni aspetti fondamentali:
1) il mantenimento della distinzione tra telecomunicazioni e radiotelevisione con la conseguente permanenza
delle normative specifiche in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e visivi.
Questa condizione, sicuramente non in linea con l'intento delle direttive europee di assecondare il processo di
convergenza tecnologica con la presidposizione di un quadro normativo unitario, , è confermata
dall'assunzione di una apposita iniziativa legislativa per quanto riguarda la radiotv. Ciò ha comportato una
serie di conseguenze che si traducono in altrettanti scostamenti dalla normativa comunitaria.
2) Il differimento del nuovo regime dei titoli abilitativi.
Se da un lato il codice recepisce correttamente quanto disposto dalla normativa comunitaria in ordine alla
natura dei tutoli abilitativi e al loro nuovo rapporto, nel senso di fare delle autorizzazioni la regola e delle
licenze l’eccezione, dall'altro esso finisce per ridurre di molto la portata dell'innovazione rimandando per un
lungo periodo la sua entrata in vigore: si prevede, infatti, che i titoli abilitativi in materia d reti e servizi di
telecomunicazioni ad uso pubblico che siano precedenti l'entrata in vigore del codice, continuino ad essere
validi fino alla loro naturale scadenza che, in molti casi, è ultradecennale; questa decisone rappresenta
l'esatto opposto di quanto auspicato dalle direttive
comunitarie, che al fine di accelerare l’allineamento dei titoli abilitativi alla logica della convergenza,
prevedono addirittura l’anticipazione della scadenza delle autorizzazioni di reti e servizi di
telecomunicazioni ad uso pubblico.
3) Il mantenimento di rilevanti poteri al Ministro delle Comunicazioni.
Il Codice presenta un impostazione scarsamente rispondente a quella delle direttive e che per questo ha
suscitato fondate perplessità