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Le nuove regole antitrust.

La precedente normativa si riferiva solo alle concentrazioni di stampa e radiotelevisione perciò risultava

inidonea a contrastare la concentrazione multimediale. Essa si basava su limiti e soglie massime determinati

dal legislatore una volta per tutte e proprio per questo destinati ad una rapida obsolescenza in seguito ai

veloci sviluppi del settore. La nuova legislazione, invece, detta principi e regole che l’Autorità può applicare

in modo flessibile in modo da adattarsi al mutare delle condizioni.

Viene fissato al 20% il numero massimo di concessioni o autorizzazioni per reti televisive o radiofoniche

analogiche o reti televisive e radiofoniche numeriche rilasciabili ad uno stesso soggetto. Inoltre il concetto di

soglia dominante si sposta, in questa legge, alla quota delle risorse che il soggetto assorbe nei diversi

segmenti che compongono il settore della comunicazione. Nessun soggetto può superare la quota del 30%

delle risorse del settore delle trasmissioni televisive via etere e codificate, o la quota del 30% delle risorse del

settore radiofonico, o la quota del 30% delle risorse del settore della televisione via cavo o satellite. Per quei

soggetti che operano contemporaneamente nel settore radiotelevisivo e della stampa periodica e quotidiana, e

vietato superare la quota del 20% delle risorse derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni, vendita e

abbonamento di quotidiani e periodici,finanziamento del servizio pubblico, ricavi dalla tv a pagamento. In

caso di svolgimento di diverse attivita le contabilità devono essere separate. Chi opera nel settore

radiotelevisivo può entrare in quello delle telecomunicazioni (pur tenendo contabilità separate) mentre

l’inverso e vietato.

Sul piano applicativo tali limiti e obblighi sono modificabili o derogabili dall’ Autorità in moltissimi casi,il

che le offre un grande potere discrezionale.

Riguardo alla piattaforma digitale, trattandosi di un nuovo settore in via di sviluppo, l’Autorità ha disposto

una deroga all’ordinaria normativa antitrust, concedendo alla concessionaria del servizio pubblico

radiotelevisivo e alla concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazione di partecipare ad un’unica

piattaforma digitale anche con altri operatori di comunicazione, purché la piattaforma sia aperta all’utilizzo

di chi ne faccia richiesta e gestita nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione.

Nonostante questa specificazione sia il Garante della concorrenza e del mercato che la Comunità europea

hanno sottolineato come le deroghe dell’Autorità comportino rischi di concentrazione tecnologica e

commerciale determinando una strozzatura nel settore della pay-tv.

A queste norme una legge del ’99 ha disciplinato l’acquisizione dei diritti di trasmissione di eventi sportivi,

soprattutto calcistici. Nessun soggetto può superare la quota del 60% dei diritti di trasmissione del

campionato di calcio di serie A o comunque del campionato di maggior valore che si svolge in Italia.Il limite

può essere derogato solo quando vi sia un solo acquirente o quando le condizioni del mercato rendano

opportuna le determinazione di una soglia fissa da parte dell’ Autorita garante della concorrenza e del

mercato.

6. Il nuovo pacchetto di direttive comunitarie del 2002

Le discipline nazionali hanno subito nuove modifiche in seguito all’approvazione di nuove direttive

comunitarie che, dopo aver dato il via all’apertura del mercato, si occupano di procedere ad una parziale

rettifica di un impianto normativo funzionale al mercato stesso.

La prima direttiva è la c.d. Review del ’99 con cui vengono definite le linee generali della futura legislazione

in materia di telecomunicazioni e si cerca di ricomporre in un quadro più unitario la grandissima mole di

normative nel settore dei vari Stati membri. I principali 3 obbiettivi sono :

1) la promozione di un mercato europeo aperto e competitivo soprattutto a tutela degli interessi dei

consumatori;

2) la promozione di un effettivo accesso a tutti i cittadini europei ai benefici provenienti dalla realizzazione

del servizio universale avendo cura anche di aspetti come la trasparenza delle tariffe e la tutela dei dati

personali;

3) il consolidamento di un mercato interno basato sulla convergenza,mediante la rimozione degli ostacoli

alla fornitura di reti e servizi a livello europeo.

Obiettivi da realizzare operando in più direzioni: l’eliminazione della distinzione legislativa basata

sull’infrastruttura utilizzata, il crescente ricorso ad atti di soft-low (raccomandazioni) anziché atti normativi,

interventi a favore di una maggiore stabilizzazione della normativa in base alla quale le imprese possano

compiere le loro scelte programmatorie, ecc.

Seguendo questa linea, nel 2002 viene varato un pacchetto di 4 direttive comunitarie :

1) La direttiva quadro: ha il fine di costituire un riferimento comune per le legislazioni di reti e servizi di

comunicazione elettronica. Essa presenta 3 principali novità :

a) viene superata la precedente distinzione tra settore radiotelevisivo e quello delle telecomunicazioni,

comprendendo tra le reti di comunicazione elettronica anche le reti utilizzate per la diffusione circolare di

programmi sonori e visivi. Vengono, fissati, quindi, principi comuni per entrambi.

b) vengono progressivamente sostituite le regolazioni ex ante in favore di quelle ex post ossia regole che

prevedono l’adozione di misure correttive solo quando si accerti che si siano verificate situazioni contrarie al

principio di libera concorrenza. In base alla definizione dell’operatore con significativi poteri di mercato

viene considerata dominante la posizione di quell’impresa che, individualmente o in congiunzione con altre,

gode di una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in modo notevolmente

indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.

c) vengono stabiliti principi di reciproca collaborazione e informazione tra le Autorità nazionali di

regolamentazione del settore e tra esse e la Commissione europea. E' da sottolineare il richiamo ai necessari

caratteri di tali organismi: tecnici, indipendenti, trasparenti ed imparziali.

Non viene accolta la proposta di istituire un gruppo formale di regolatori nazionali, ma viene istituito, al suo

posto, un Comitato per le comunicazioni cui è affidata una funzione consultiva nei confronti della

Commissione europea. Infine, nella logica di fondo di attenuare l'impatto legislativo e di valorizzare il piano

degli interventi amministrativi si prevede l'adozione di una serie di provvedimenti che fanno capo alle

decisioni delle Autorità, in cui la Commissione gioca un ruolo importantissimo: ciò spiega l'adozione di

alcuni obblighi da rispettare per le autorità nei confronti della Commissione.

2) la direttiva autorizzazioni. Le precedenti discipline nazionali erano basate su autorizzazioni generali e

licenze individuali lasciando ai singoli Stati la possibilità di optare più per l’una o l’altra, il che ha portato

spesso, come in Italia, ad un maggiore uso della licenza individuale con la quale l’inizio dell’attività è

condizionata da un’esplicita decisione dell’ Autorità. La conseguenza è stata la presenza di ostacoli, spesso

ingiustificati, sul versante dell’accesso. La nuova direttiva prevede perciò che la fornitura di reti e servizi sia

assoggettata solo ad un’autorizzazione generale, di cui individua il contenuto minimo di diritti e le

condizioni che possono essere eventualmente inserite dai singoli Stati.

La licenza, invece, diviene un’eccezione.

3) la direttiva di accesso e interconnessione è poco innovativa in quanto sancisce il diritto, e in alcuni casi

l’obbligo, agli organismi di telecomunicazioni che possiedono le infrastrutture, cioè le reti, di negoziarne

l’utilizzo con nuovi operatori nel rispetto dei principi di non discriminazione, e trasparenza . Tale obbligo è

più oneroso per gli operatori in possesso di infrastrutture e di una notevole forza di mercato. Gli accordi di

interconnessione devono sottostare agli obblighi decisi dalle Autorità nazionali e, indirettamente, dalla

Commissione Europea.

4) la direttiva del servizio universale ribadisce il concetto e i contenuti del servizio universale e definisce il

suo meccanismo di assegnazione e finanziamento. Esso consiste nella designazione di una o più imprese in

modo da assicurare la fornitura del servizio universale a tutto il territorio nazionale. Qualora la fornitura sia

troppo onerosa per un’impresa viene stabilito un indennizzo o la ripartizione del suo costo tra tutti i fornitori

di reti e servizi di comunicazione elettronica.

7. L’adeguamento della normativa nazionale.

Con il d.lgs. 214 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) si è provveduto a dare attuazione alla

nuova normativa comunitaria; esso, tuttavia, se ne discosta per alcuni aspetti fondamentali:

1) il mantenimento della distinzione tra telecomunicazioni e radiotelevisione con la conseguente permanenza

delle normative specifiche in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e visivi.

Questa condizione, sicuramente non in linea con l'intento delle direttive europee di assecondare il processo di

convergenza tecnologica con la presidposizione di un quadro normativo unitario, , è confermata

dall'assunzione di una apposita iniziativa legislativa per quanto riguarda la radiotv. Ciò ha comportato una

serie di conseguenze che si traducono in altrettanti scostamenti dalla normativa comunitaria.

2) Il differimento del nuovo regime dei titoli abilitativi.

Se da un lato il codice recepisce correttamente quanto disposto dalla normativa comunitaria in ordine alla

natura dei tutoli abilitativi e al loro nuovo rapporto, nel senso di fare delle autorizzazioni la regola e delle

licenze l’eccezione, dall'altro esso finisce per ridurre di molto la portata dell'innovazione rimandando per un

lungo periodo la sua entrata in vigore: si prevede, infatti, che i titoli abilitativi in materia d reti e servizi di

telecomunicazioni ad uso pubblico che siano precedenti l'entrata in vigore del codice, continuino ad essere

validi fino alla loro naturale scadenza che, in molti casi, è ultradecennale; questa decisone rappresenta

l'esatto opposto di quanto auspicato dalle direttive

comunitarie, che al fine di accelerare l’allineamento dei titoli abilitativi alla logica della convergenza,

prevedono addirittura l’anticipazione della scadenza delle autorizzazioni di reti e servizi di

telecomunicazioni ad uso pubblico.

3) Il mantenimento di rilevanti poteri al Ministro delle Comunicazioni.

Il Codice presenta un impostazione scarsamente rispondente a quella delle direttive e che per questo ha

suscitato fondate perplessità

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
34 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher NicolettaP di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informazione e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli o del prof Caggiano Ilaria.