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Vi è quindi un contrasto con la disciplina comunitaria in ordine alla separazione tra proprietà e regolamentazione: la direttiva quadro stabilisce

infatti che gli Stati membri che mantengono proprietà o controllo di imprese fornitrici di reti e/o servizi di comunicazione elettronica provvedano

all’effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti proprietà e controllo. Inoltre, la performance di un

organismo indipendente come l’Autorità può essere migliorata dalla cessione da parte del ministro del settore di tutte le potestà regolatorie, cosa

che non è avvenuta. Infine, è rimasto valido il meccanismo di nomina dei membri dell’Autorità, che prevede 4 nominati dalla maggioranza e 4

dall’opposizione, conferendo così all’Autorità una coloritura politico-partitica che mal si concilia col suo carattere di arbitro imparziale.

Considerazioni conclusive

L'avvio del processo di convergenza tecnologica, con la conseguente indifferenza del mezzo rispetto all'informazione diffusa (informazione

scritta, per suoni o per immagini), apre una serie di questioni sul terreno più strettamente giuridico, cui qui ci limiteremo solo a qualche accenno.

a) Il problema dell’inquadramento costituzionale delle diverse attività comunicative: interferenze tra art. 21 e art. 15 Cost.

Mentre il settore delle telecomunicazioni, nel quadro di un assetto monopolistico, per ciò che attiene alla fornitura dei relativi servizi, ha

trovato la sua naturale collocazione nell'ambito di quanto disposto dall'art. 15 Cost., in ordine alla libertà e segretezza della corrispondenza,

oggi la pluralità delle attività comunicative, interpersonali e non, che possono transitare sullo stesso mezzo allarga inevitabilmente

l'orizzonte dei riferimenti costituzionali al diverso sistema delle garanzie e dei limiti previsti dall'art. 21 in tema di libera manifestazione del

pensiero, ossia di comunicazioni rivolte ad un pubblico indifferenziato. Ma uno dei problemi più delicati è quello di stabilire con precisione

quando si è in presenza dell'una (corrispondenza) o dell'altra (manifestazione del pensiero destinata ad un pubblico indifferenziato).

Si pensi, ad esempio, alla pay-Tv e alla televisione interattiva: deve ritenersi che questi tipi di attività di comunicazione rientrino nell'ambito

della libertà di corrispondenza o della libertà di libera manifestazione del pensiero, in ragione del contenuto del messaggio informativo che,

ancorché ricevuto da una cerchia limitata di soggetti, è concepito non per un destinatario indeterminato? In altre parole, per risolvere

l'interrogativo posto, quale è l'elemento che va valorizzato, quello tecnico o quello soggettivo, ossia la inequivoca volontà di colui che

esercita le suddette attività di comunicazione? E ancora, come devono definirsi, ai fini che qui interessano, quelle forme di comunicazione

fra un numero aperto di persone, come quelle che possono realizzarsi soprattutto in Internet?

L'indirizzo che va prendendo corpo in dottrina è quello che valorizza soprattutto l'elemento soggettivo, inteso come volontà di selezionare

nell'ambito di un pubblico indifferenziato un numero definito di destinatari del messaggio comunicativo infungibili (in quanto scelti a priori

sulla base di determinate caratteristiche), elemento al cui accertamento concorre la scelta di un particolare mezzo di trasmissione che

consenta di realizzare la suddetta selezione. 38

È sulla base di questa impostazione che, riprendendo gli esempi fatti, mentre devono ritenersi ricomprese nell'ambito dell’art. 21 sia la pay-

Tv che la televisione interattiva, cosi come i newsgroups e le mailing-lists aperte, ossia quelle forme che consentono comunicazioni tra un

numero ampio di soggetti non delimitati dalla necessità di avere il proprio indirizzo inserito in un'apposita lista; andrebbero invece

inquadrate nell'ambito delle attività comunicative coperte dall’art. 15 le mailing-lists chiuse e le videoconferenze riservate ad un numero

limitato di persone.

Si è proposta un’interpretazione delle due disposizioni costituzionali che riconduce le due libertà ad un’unica matrice: assicurare a tutti la

libertà di comunicare ad altri il proprio pensiero attraverso qualunque mezzo, differendo il grado di tutela a seconda delle concrete modalità

comunicative prescelte (verifica a posteriori).

b) Il problema del pluralismo comunicativo e quello della definizione del contenuto del servizio universale.

Quanto al primo, si tratta di ridefinire la normativa antitrust alla luce dell’avvenuto compimento del processo di convergenza tecnologica

che determinerà nuovi incroci tra chi opera in settori distinti; tale ridefinizione dovrà tener conto delle esigenze dettate dai principi di un

mercato concorrenziale e a quelle legate al principio del pluralismo informativo (o comunicativo), inteso come esistenza di una pluralità di

operatori impiegati nelle diverse attività comunicative ma anche come diritto degli utenti a ricevere una comunicazione il più possibile

ampia, imparziale, completa e pluralista nei contenuti. Ciò pone il problema di conciliazione di due modelli diversi di normativa antitrust:

Quello strutturale, che mira alle singole posizioni soggettive degli operatori.

Quello sostanziale, che mira all’attività svolta dagli operatori considerata lesiva del principio di concorrenza.

Quanto al secondo, le esigenze di interesse generale da soddisfare anche in regime di libero mercato dovranno essere definite alla luce della

convergenza tecnologica; ciò evoca il tema dei nuovi contenuti, che in futuro potrà assumere la nozione di servizio universale, servizio di

interesse generale da offrire a tutti per favorire lo sviluppo civile e sociale di singoli e gruppi, evitando la nascita di forme di emarginazione

sociale (tema che chiama in causa i pubblici poteri nazionali e sovranazionali).

c) I problemi specifici della comunicazione via Internet.

Si è già accennato ai problemi che la comunicazione via Internet comporta, con particolare riferimento a quelle forme di comunicazione che

si collocano a cavallo tra la comunicazione diffusiva e quella interpersonale e al loro inquadramento nell'ambito delle garanzie, e dei limiti,

di cui rispettivamente all’art. 21 e all’art. 15 Cost.; si è inoltre già accennato al fatto che, al pari degli altri servizi di telecomunicazioni,

anche quelli diffusi via Internet sono stati oggetto di liberalizzazione. Ciò non esaurisce certo la tematica della comunicazione internettiana,

che coinvolge i profili più vari:

Quello relativo alla prevenzione e repressione delle attività comunicative illecite.

Quelli, non meno rilevanti, attinenti alla disciplina del cosiddetto e-commerce.

Quello concernente la tutela del diritto d'autore.

Quelli connessi alla tutela dei dati personali.

La qualifica di “Rete” attribuita ad Internet ne coglie il dato distintivo principale: essa consiste in una infrastruttura che consente di mettere

in contatto tra loro una rete di computer, indefinita nella sua quantità, consentendo loro di comunicare tramite un unico linguaggio

standardizzato (protocollo TCP-IP). Si tratta di una rete aperta alla quale chiunque può accedere, purché si sia assicurato un collegamento

fornitogli da chi possiede un’infrastruttura di telecomunicazioni, dietro pagamento di un abbonamento; oltre all’utente, soggetto importante

della comunicazione è dunque l’access provider. Vi è poi il server, che fornisce servizi di diffusione di informazioni in rete (siti web).

Realizzato il collegamento alla rete, l’utente può muoversi liberamente accedendo a tutti i servizi comunicativi a sua disposizione; ciò

comporta una serie di libertà:

Manifestazione del pensiero.

Corrispondenza.

Riunione ed associazione.

Punto fondamentale di snodo del dibattito che si sta svolgendo un po' ovunque, anche a livello di istituzioni comunitarie, è rappresentato

dalla definizione di un regime chiaro delle responsabilità della comunicazione in rete; problema di non semplice soluzione poiché richiede

il contemperamento di due interessi non facilmente conciliabili:

Quello dell’anonimato di coloro che accedono alla rete per utilizzarne i servizi.

Quello dell’individuazione degli autori di messaggi comunicativi illeciti.

Al di là del profilo legato all'anonimato, vi è poi la concreta difficoltà di arrivare al vero autore del messaggio comunicativo illecito, il che

spiega perché ci si sta orientando soprattutto verso la figura dell’access provider, quale soggetto a cui dovrebbero far capo una serie di

obblighi di controllo sulla liceità dei messaggi immessi in rete; non a caso si è tentata, sul piano giurisprudenziale, la sua assimilazione, per

la verità molto problematica, al direttore di testata, con la conseguente attribuzione ad esso di analoghi obblighi di sorveglianza.

Sul piano comunitario si è puntato ad individuare una via di compromesso che non escluda la responsabilità del provider, circoscrivendola

però solo ad alcune ipotesi, evitando così il rischio di farne un soggetto che finisca per trasformarsi in un arbitrario censore dell'accesso e

dell'utilizzazione della rete; si riconosce l’imputazione di responsabilità in capo ad esso nei seguenti casi:

Immissione diretta di informazioni in rete.

Qualora sia possibile dimostrare la sua conoscenza del contenuto illecito del messaggio trasmesso e fosse tecnicamente possibile

prevenirne la diffusione.

Si tratta dell'impostazione che, da ultimo, si ritrova nella recente direttiva sul commercio elettronico del maggio 2000.

Infine, in questa sede non è possibile non accennare a quegli aspetti di tale disciplina che più direttamente hanno a che vedere con profili di

natura costituzionalistica, in particolare:

Quello relativo alla tutela dei minori.

Quello relativo alla tutela dei dati personali (tutela della privacy).

Quello relativo alla disciplina del giornalismo on-line.

Sul primo aspetto è da registrare un importante intervento legislativo, rappresentato dalla legge n. 269 del 1998, la quale non solo introduce

come apposita fattispecie criminosa quella di colui che «con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, divulga e pubblicizza materiale

pornografico relativo a minori ovvero divulga informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale degli stessi», ma

predispone anche efficaci strumenti di contrasto di questo fenomeno. L’art. 14 prevede infatti che, su richiesta dell’autorità giudiziaria, il

personale addetto a garantire sicurezza e regolarità dei servizi di telecomunicazione, operante presso il Ministero dell’Interno, possa

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A.A. 2015-2016
46 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Florence92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informazione e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Bianchi Leonardo.