Diritto dell’informazione e della comunicazione (P. Caretti)
Capitolo 1: La libertà di manifestazione del pensiero nella Costituzione
In tema di garanzie, i costituenti,
• se da un lato si avvalsero dell’esperienza americana (che aveva portato alla
nascita del costituzionalismo moderno), per creare una Costituzione-garanzia
dei diritti,
• dall’altro crearono una Costituzione-programma simile a quella francese,
intesa come tavola di valori su cui basare l’azione dei poteri pubblici. Ciò si
realizza nella Costituzione italiana attraverso
o la “riserva di legge” (già contenuta nello Statuto Albertino), ossia l’obbligo
che sia soltanto la legge del Parlamento a dettare la disciplina dei singoli
diritti. Da essa deriva il “principio di tassatività dei limiti”, secondo il quale i
limiti all’esercizio dei diritti devono essere espressamente previsti dalla
Costituzione, a tutela di interessi come, ad esempio, l’onore e la
reputazione delle persone, in tema di libera manifestazione del pensiero. In
tal modo, viene esclusa la possibilità che il Parlamento di spogli del potere
normativo in favore di altre fonti (come avveniva in epoca liberale, a
beneficio dei regolamenti governativi), poiché limitazioni imposte per
ragioni diverse renderebbero la norma incostituzionale.
o La riserva di giurisdizione, ossia la riserva al giudice del potere di applicare
ai singoli casi le limitazioni dell’esercizio dei diritti, invece, conosce un
rafforzamento del suo valore garantista, grazie all’incostituzionalità degli
interventi repressivi delle autorità e al rispetto dei principi costituzionali nel
procedimento giudiziario, compiuto da organi giudicanti indipendenti.
Se l’articolo 15 della Costituzione stabilisce che “La libertà e la segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”, l’articolo
21 delinea lo “statuto dell’informazione”, disciplinando la libertà di
manifestazione del pensiero.
Essendosi da poco conclusa l’esperienza autoritaria del fascismo, i principi
affermati in tale articolo erano volti soprattutto ad arginare le interferenze dei
pubblici poteri, assegnando allo Stato il compito di garantire
• la piena realizzazione della libertà di espressione del singolo
• e l’”interesse generale all’informazione, anch’esso indirettamente protetto
dall’articolo 21 della Costituzione” (affermato dalla Corte Costituzionale in
una sentenza del 1972), che, grazie ad imparzialità e completezza, può
elevare il tasso di democraticità del sistema, come affermato dal principio
“conoscere per deliberare” di Einaudi (2° Presidente della Repubblica).
Il 1° e l’ultimo comma dell’articolo 21 abbracciano ogni forma di manifestazione
del pensiero:
• nel 1°, infatti, si afferma che “Tutti sono liberi di manifestare il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”,
consentendo a chiunque (comprendendo, quindi, società, formazioni sociali,
ecc.) di diffondere i frutti della propria elaborazione intellettuale. In esso,
pertanto, è presente sia il profilo della libertà dei contenuti (idee,
informazioni, ecc.), sia quello della libertà di diffonderli al pubblico, ossia ad
una sfera indeterminata di potenziali destinatari.
• L’ultimo comma, invece, vieta le “manifestazioni contrarie al buon costume”,
affermando che la legge deve stabilire “provvedimenti adeguati a prevenire e
reprimere le violazioni”. La nozione di “buon costume”, legata al tempo e ai
mutamenti della sensibilità sociale (si pensi alla diffusione di un linguaggio
sempre più libero e spregiudicato), era inizialmente riferita alla morale
comune, ma venne successivamente ristretta
o da una sentenza del 1965 alla sfera del pudore sessuale e della “dignità
umana” (a salvaguardia dei valori universali che fungono da comune
denominatore della “pluralità delle concezioni etiche che convivono nella
società contemporanea”), con particolare riguardo alla tutela dello sviluppo
del “sentimento morale dei giovani”.
o L’articolo 529 del codice penale, che disciplina il reato di oscenità, definisce
“osceni” gli atti e gli oggetti che offendono il pudore secondo il cosiddetto
“comune sentimento” (la cui indefinibilità ha portato ad atteggiamenti
giurisprudenziali non univoci),
o ma l’articolo 33 della Costituzione esclude dalla punibilità le manifestazioni
scientifiche ed artistiche.
I restanti commi riguardano, invece, la stampa, allora considerata espressione
principale della libera manifestazione del pensiero (per la quale la norma
garantisce la libera espressione, con l’eccezione dell’informazione pubblicitaria).
• Il 2° comma impedisce di sottoporre al controllo amministrativo preventivo
(ossia ad interventi ex ante) la produzione degli stampati (attraverso
l’autorizzazione) ed il loro contenuto (attraverso la censura).
• Il divieto di ricorrere all’istituto del sequestro (forma di intervento successiva
alla pubblicazione, ossia ex post) stabilito dal 3° comma, presenta, invece,
alcune eccezioni: in caso di delitto a mezzo stampa, infatti, esso era
consentito, tenendo conto delle riserve
o di giurisdizione (“Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell’autorità giudiziaria”)
o e di legge (“nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa lo
autorizzi”, ossia nei soli casi di sentenza di condanna irrevocabile per
l’accertata commissione di reati a mezzo stampa).
• Solo in casi di assoluta urgenza e impossibilità di intervento tempestivo da
parte del giudice, l’autorità di polizia può procedere al sequestro, dandone
comunicazione entro 24 ore all’autorità giudiziaria, che, a sua volta, avrà 24
ore di tempo per convalidarlo, come sancito dal 4° comma.
• Il 5° comma, infine, disciplina il rapporto tra libertà dell’informazione e potere
economico, stabilendo la possibilità che il legislatore imponga alle imprese
editrici l’obbligo di rendere noti i mezzi di finanziamento della stampa
periodica, in modo tale da tutelare l’interesse dei destinatari dell’informazione
a conoscere i responsabili delle diverse politiche editoriali.
Sebbene il buon costume sia l’unico limite espresso, l’avverbio “liberamente”
usato nel 1° comma dell’articolo 21 non determina l’incostituzionalità di ogni
restrizione del diritto di opinione, in quanto, come affermato dalla Corte
Costituzionale, nel 1956, “il concetto di limite è insito nel concetto di diritto”,
poiché “le varie sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente,
perché possano coesistere nell’ordinata convivenza civile”, attraverso
l’operazione di un “giusto bilanciamento” da parte del legislatore ed,
eventualmente, del giudice costituzionale.
Tale bilanciamento viene ottenuto utilizzando come criterio l’interesse pubblico,
in quanto la Cassazione, nel 2010, ha ribadito come l’attività d’informazione
abbia un carattere “chiaramente prevalente rispetto ai diritti personali della
reputazione e della riservatezza”, tanto che, in alcuni casi, i giudici (anche
europei), in presenza di una personalità “assoluta”, hanno ridotto lo spazio di
protezione della sua reputazione quasi fino ad annullarlo.
è, però, necessario distinguere l’“interesse pubblico” dalla “curiosità del
pubblico”, ossia tutti i fatti riconducibili al dibattito politico (andamento
dell’economia, materia criminale, gestione dell’ambiente, vita culturale,
strutture sanitarie, pubblica amministrazione, ecc.), dagli aspetti privati della
persona, che cessano di essere tali solo nel caso in cui il soggetto abbia basato
su di essi la sua azione pubblica. è, però, sempre richiesto che le espressioni
utilizzate appartengano ad un linguaggio civile e non trasformino il fatto narrato
in una gratuita aggressione, con parole volgari screditanti, irrisioni e allusioni,
che, tuttavia, stanno perdendo di rilevanza penale, a seguito della crescente
desensibilizzazione nei confronti di un lessico colorito.
Tra i diritti di rilievo costituzionale che fungono da limite,
• troviamo il limite dell’onore e della reputazione, che comprende
o i “diritti della personalità”, come nome, identità personale, ma soprattutto
onore e reputazione, imposti dalla “dignità sociale” nominata nel 1° comma
dell’articolo 3 della Costituzione. Il rispetto di essi è rimesso ad alcune
fattispecie penali,
▪ come l’ingiuria, ossia l’offesa dell’onore (cioè della considerazione che
ognuno ha di sé) di una persona presente, punita con reclusione fino a 6
mesi o con multa fino a 516 euro,
▪ Tra le fattispecie penali troviamo anche oltraggio e vilipendio, che,
tuttavia, presentano dubbi di legittimità costituzionale, in quanto
prevedono una tutela differenziata di alcuni soggetti.
▪ La diffamazione, ossia l’offesa della reputazione (cioè la proiezione del
valore della persona all’interno di una comunità) di una persona assente,
in presenza di almeno due persone, è invece punita con reclusione fino a
un anno o con multa fino a 1032 euro. La diffamazione si identifica come
vero e proprio “reato comune” e “a forma libera”, in quanto può essere
commesso da chiunque con ogni modalità. Tale delitto è procedibile a
querela (da querere, in latino chiedere), in quanto il processo può
celebrarsi a condizione che la persona offesa chieda la punizione del
colpevole (in sede penale o civile): qualora le parti si accordino per un
risarcimento del danno, è prevista la remissione della querela, che ne
impone l’immediato proscioglimento. Nell’offesa, viene aggredita la sfera
morale del soggetto, con un’affermazione volta a squalificarlo, sia che
essa sia offensiva ma vera (come dare del “ladro” a chi è stato
condannato per furto), sia che essa sia falsa ma non lesiva della
reputazione, come nel caso della definizione di un soggetto come
“omosessuale”, a meno che non si “faccia esplicito o implicito riferimento
a tutta una serie di caratteristiche umane negative che in passato
(anche con l’avallo degli orientamenti culturali dominanti) venivano
automaticamente accostate a chi non aveva gusti eterosessuali”, come
stabilito dalla Corte d’appello nel 2010. Il giudice, dopo aver verificato
che il messaggio contenga davvero un’offesa per la reputazione
(risultato di merito o semplicemente dignità effetto dell’appartenenza
alla collettività), nell’identificare una pena, compie una valutazione
complessiva delle circostanze, analizzando aggravanti ed attenuanti, col
risultato finale ricorrente di poter scegliere quasi sempre la multa,
anziché la pena detentiva (la cui abolizione è stata raccomandata dal
Consiglio d’Europa nel 2007).
▪ Esclusa dai reati a tutela dei diritti della personalità è, invece, la
calunnia, reato contro l’amministrazione della giustizia, in quanto chi lo
compie (ossia chi accusa falsamente qualcuno di aver commesso un
reato, attraverso denunce, ma anche dichiarazioni false a soggetti
particolari come il medico del pronto soccorso, che ha obbligo di referto)
devia consapevolmente la funzione giudiziaria e viene, pertanto, punito,
con reclusione da 2 a 6 anni.
o Molti diritti si richiamano, invece, alla “dignità umana”, come nel caso di
identità sessuale, integrità psicofisica, immagine ed oblio. Quest’ultimo è un
diritto definito “anfibio” poiché a metà strada tra diritto alla riservatezza e
all’identità personale), secondo il quale si può sostenere che di un fatto
vero, ma datato, non si debba più parlare. L’importanza di tale diritto si
evince soprattutto nei social network, veri e propri archivi che contengono
informazioni stratificate negli anni, la cui progressiva perdita di attualità
obbliga chi oggi immette dei dati a porsi il problema della loro persistenza.
La questione della decontestualizzazione temporale ha portato, infatti, i
grandi quotidiani, a rendere consultabili i loro archivi mediante accesso al
sito del giornale, in quanto l’articolo 9 della Costituzione stabilisce che
l’integrità degli archivi storici degli organi d’informazione non può essere in
alcun modo compromessa, ma il Garante per la protezione dei dati
personali ha vietato l’accesso ad essi mediante motori di ricerca esterni al
sito, dando vita al processo definito “deindicizzazione”. Al contrario, nel
2012, la Cassazione ha imposto l’aggiornamento di un articolo che
conteneva la notizia dell’arresto di un politico poi assolto, in ragione della
legittima aspettativa di ogni persona “in passato coinvolta in fatti di
cronaca negativi, a non restare indeterminatamente esposta ai danni
ulteriori che arreca alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una
notizia in passato legittimamente divulgata” a meno che “rinasca un nuovo
interesse pubblico all’informazione” (definizione del diritto fornita dalla
Cassazione stessa nel 1998. Nel 2011, invece, il Tribunale di Milano ha
affrontato un caso in cui un soggetto lamentava il fatto che il suggest
search (ossia il suggerimento che compare nelle maschere dei motori di
ricerca quando si iniziano ad immettere caratteri), una volta scritto il
proprio nome, proponesse le parole “truffa” e “truffatore”, chiedendo
l’eliminazione dal software di tale associazione. Tuttavia, essendo essa
opera dell’algoritmo dipendente dai comportamenti degli utenti che hanno
iniziato la ricerca nello stesso modo, l’anno dopo, il Tribunale di Pinerolo ha
stabilito che tali combinazioni di parole non possono essere considerate
vere e proprie affermazioni.
• Anche il limite del diritto alla riservatezza è riconducibile ai diritti della
persona, poiché
o consente di pretendere di “essere lasciati soli” purché non si sia
protagonisti di un fatto di interesse pubblico, tutelando vicende personali e
familiari che non abbiano per terzi un interesse socialmente apprezzabile,
anche laddove la notorietà del soggetto potrebbe far presumere una
rinuncia implicita al diritto.
o Questo limite ha trovato applicazione anche nella disciplina relativa alla
raccolta, trattamento e diffusione dei dati personali, ossia al decreto
legislativo 196 del 2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, secondo cui, se l’interessato (ossia il soggetto a cui
appartengono i dati diffusi, il cui trattamento è, per espressa previsione
normativa, “attività pericolosa”, ai sensi dell’articolo 2050) ritenga che il
giornalista abbia usato un numero di dati eccessivo per fornire
un’informazione esauriente,
▪ può infatti sottoporre la questione al Garante per la privacy, per
ottenerne il blocco e la cancellazione, ma anche un risarcimento, in
quanto il codice penale consente agli altri operatori dell’informazione, di
riprendere i dati diffusi da altri.
▪ è anche possibile sanzionare anche chi, non avendo partecipato alla
realizzazione di foto o filmati, li diffonda al pubblico: pertanto, si può
querelare giornalista e direttore e citarli in sede civile insieme all’editore
(essendo tutti e 3 i soggetti potenzialmente responsabili dei danni morali
e patrimoniali).
▪ Tuttavia, se l’interessato si rivolge direttamente al tribunale, può
chiedere cancellazione e blocco dei dati, e un risarcimento dei danni, con
sentenza non appellabile, con conseguente inibizione di una seconda
valutazione dell’entità del danno liquidato in caso di condanna. L’editore
può, a quel punto, rivalersi nei confronti del giornalista, chiedendo il
rimborso di parte delle somme versate, come consentito dal codice civile
e dalle regole sulla responsabilità solidale, in quanto sono subordinati
alla manleva (ossia all’accordo in forza del quale il giornalista si accolla
le conseguenze economiche delle eventuali cause) solo alcune fattispecie
particolari, come la messa in onda di una trasmissione, il contratto con
un free lance o la pubblicazione di un libro d’inchiesta. Ciò comporta un
impegno non indifferente da parte del giornalista: l’azione civile si
prescrive, infatti, in 5 anni, ma il giornalista querelato viene informato
delle indagini a suo carico non prima di un anno, così che la ricerca di
elementi per la difesa non sempre è agevole. Inoltre, anche in caso di
assoluzione del giornalista, non sono previste conseguenze economiche
per querela infondata, eccetto le spese legali (sebbene l’originalità delle
questioni ed altre ragioni formali possono portare il giudice a
compensare le spese, rimettendo a ciascuno l’obbligo di pagare il suo
legale, a meno che non si tratti di una lite temeraria, promossa agendo
consapevoli di avere torto).
• Il limite del regolare funzionamento della giustizia assicura, invece, la
correttezza dell’informazione sui procedimenti, evitando fughe di notizie,
inquinamento delle prove, ma soprattutto la compromissione della terzietà
del giudice (assicurando che egli possa basare la sua decisione sugli atti
dibattimentali, conosciuti in via ufficiale, anziché letti sulla stampa). è, per
esempio, vietata la pubblicazione
o di at
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