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Diritto dell’informazione e della comunicazione (P. Caretti)

Capitolo 1: La libertà di manifestazione del pensiero nella Costituzione

In tema di garanzie, i costituenti,

• se da un lato si avvalsero dell’esperienza americana (che aveva portato alla

nascita del costituzionalismo moderno), per creare una Costituzione-garanzia

dei diritti,

• dall’altro crearono una Costituzione-programma simile a quella francese,

intesa come tavola di valori su cui basare l’azione dei poteri pubblici. Ciò si

realizza nella Costituzione italiana attraverso

o la “riserva di legge” (già contenuta nello Statuto Albertino), ossia l’obbligo

che sia soltanto la legge del Parlamento a dettare la disciplina dei singoli

diritti. Da essa deriva il “principio di tassatività dei limiti”, secondo il quale i

limiti all’esercizio dei diritti devono essere espressamente previsti dalla

Costituzione, a tutela di interessi come, ad esempio, l’onore e la

reputazione delle persone, in tema di libera manifestazione del pensiero. In

tal modo, viene esclusa la possibilità che il Parlamento di spogli del potere

normativo in favore di altre fonti (come avveniva in epoca liberale, a

beneficio dei regolamenti governativi), poiché limitazioni imposte per

ragioni diverse renderebbero la norma incostituzionale.

o La riserva di giurisdizione, ossia la riserva al giudice del potere di applicare

ai singoli casi le limitazioni dell’esercizio dei diritti, invece, conosce un

rafforzamento del suo valore garantista, grazie all’incostituzionalità degli

interventi repressivi delle autorità e al rispetto dei principi costituzionali nel

procedimento giudiziario, compiuto da organi giudicanti indipendenti.

Se l’articolo 15 della Costituzione stabilisce che “La libertà e la segretezza della

corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”, l’articolo

21 delinea lo “statuto dell’informazione”, disciplinando la libertà di

manifestazione del pensiero.

Essendosi da poco conclusa l’esperienza autoritaria del fascismo, i principi

affermati in tale articolo erano volti soprattutto ad arginare le interferenze dei

pubblici poteri, assegnando allo Stato il compito di garantire

• la piena realizzazione della libertà di espressione del singolo

• e l’”interesse generale all’informazione, anch’esso indirettamente protetto

dall’articolo 21 della Costituzione” (affermato dalla Corte Costituzionale in

una sentenza del 1972), che, grazie ad imparzialità e completezza, può

elevare il tasso di democraticità del sistema, come affermato dal principio

“conoscere per deliberare” di Einaudi (2° Presidente della Repubblica).

Il 1° e l’ultimo comma dell’articolo 21 abbracciano ogni forma di manifestazione

del pensiero:

• nel 1°, infatti, si afferma che “Tutti sono liberi di manifestare il proprio

pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”,

consentendo a chiunque (comprendendo, quindi, società, formazioni sociali,

ecc.) di diffondere i frutti della propria elaborazione intellettuale. In esso,

pertanto, è presente sia il profilo della libertà dei contenuti (idee,

informazioni, ecc.), sia quello della libertà di diffonderli al pubblico, ossia ad

una sfera indeterminata di potenziali destinatari.

• L’ultimo comma, invece, vieta le “manifestazioni contrarie al buon costume”,

affermando che la legge deve stabilire “provvedimenti adeguati a prevenire e

reprimere le violazioni”. La nozione di “buon costume”, legata al tempo e ai

mutamenti della sensibilità sociale (si pensi alla diffusione di un linguaggio

sempre più libero e spregiudicato), era inizialmente riferita alla morale

comune, ma venne successivamente ristretta

o da una sentenza del 1965 alla sfera del pudore sessuale e della “dignità

umana” (a salvaguardia dei valori universali che fungono da comune

denominatore della “pluralità delle concezioni etiche che convivono nella

società contemporanea”), con particolare riguardo alla tutela dello sviluppo

del “sentimento morale dei giovani”.

o L’articolo 529 del codice penale, che disciplina il reato di oscenità, definisce

“osceni” gli atti e gli oggetti che offendono il pudore secondo il cosiddetto

“comune sentimento” (la cui indefinibilità ha portato ad atteggiamenti

giurisprudenziali non univoci),

o ma l’articolo 33 della Costituzione esclude dalla punibilità le manifestazioni

scientifiche ed artistiche.

I restanti commi riguardano, invece, la stampa, allora considerata espressione

principale della libera manifestazione del pensiero (per la quale la norma

garantisce la libera espressione, con l’eccezione dell’informazione pubblicitaria).

• Il 2° comma impedisce di sottoporre al controllo amministrativo preventivo

(ossia ad interventi ex ante) la produzione degli stampati (attraverso

l’autorizzazione) ed il loro contenuto (attraverso la censura).

• Il divieto di ricorrere all’istituto del sequestro (forma di intervento successiva

alla pubblicazione, ossia ex post) stabilito dal 3° comma, presenta, invece,

alcune eccezioni: in caso di delitto a mezzo stampa, infatti, esso era

consentito, tenendo conto delle riserve

o di giurisdizione (“Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato

dell’autorità giudiziaria”)

o e di legge (“nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa lo

autorizzi”, ossia nei soli casi di sentenza di condanna irrevocabile per

l’accertata commissione di reati a mezzo stampa).

• Solo in casi di assoluta urgenza e impossibilità di intervento tempestivo da

parte del giudice, l’autorità di polizia può procedere al sequestro, dandone

comunicazione entro 24 ore all’autorità giudiziaria, che, a sua volta, avrà 24

ore di tempo per convalidarlo, come sancito dal 4° comma.

• Il 5° comma, infine, disciplina il rapporto tra libertà dell’informazione e potere

economico, stabilendo la possibilità che il legislatore imponga alle imprese

editrici l’obbligo di rendere noti i mezzi di finanziamento della stampa

periodica, in modo tale da tutelare l’interesse dei destinatari dell’informazione

a conoscere i responsabili delle diverse politiche editoriali.

Sebbene il buon costume sia l’unico limite espresso, l’avverbio “liberamente”

usato nel 1° comma dell’articolo 21 non determina l’incostituzionalità di ogni

restrizione del diritto di opinione, in quanto, come affermato dalla Corte

Costituzionale, nel 1956, “il concetto di limite è insito nel concetto di diritto”,

poiché “le varie sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente,

perché possano coesistere nell’ordinata convivenza civile”, attraverso

l’operazione di un “giusto bilanciamento” da parte del legislatore ed,

eventualmente, del giudice costituzionale.

Tale bilanciamento viene ottenuto utilizzando come criterio l’interesse pubblico,

in quanto la Cassazione, nel 2010, ha ribadito come l’attività d’informazione

abbia un carattere “chiaramente prevalente rispetto ai diritti personali della

reputazione e della riservatezza”, tanto che, in alcuni casi, i giudici (anche

europei), in presenza di una personalità “assoluta”, hanno ridotto lo spazio di

protezione della sua reputazione quasi fino ad annullarlo.

è, però, necessario distinguere l’“interesse pubblico” dalla “curiosità del

pubblico”, ossia tutti i fatti riconducibili al dibattito politico (andamento

dell’economia, materia criminale, gestione dell’ambiente, vita culturale,

strutture sanitarie, pubblica amministrazione, ecc.), dagli aspetti privati della

persona, che cessano di essere tali solo nel caso in cui il soggetto abbia basato

su di essi la sua azione pubblica. è, però, sempre richiesto che le espressioni

utilizzate appartengano ad un linguaggio civile e non trasformino il fatto narrato

in una gratuita aggressione, con parole volgari screditanti, irrisioni e allusioni,

che, tuttavia, stanno perdendo di rilevanza penale, a seguito della crescente

desensibilizzazione nei confronti di un lessico colorito.

Tra i diritti di rilievo costituzionale che fungono da limite,

• troviamo il limite dell’onore e della reputazione, che comprende

o i “diritti della personalità”, come nome, identità personale, ma soprattutto

onore e reputazione, imposti dalla “dignità sociale” nominata nel 1° comma

dell’articolo 3 della Costituzione. Il rispetto di essi è rimesso ad alcune

fattispecie penali,

▪ come l’ingiuria, ossia l’offesa dell’onore (cioè della considerazione che

ognuno ha di sé) di una persona presente, punita con reclusione fino a 6

mesi o con multa fino a 516 euro,

▪ Tra le fattispecie penali troviamo anche oltraggio e vilipendio, che,

tuttavia, presentano dubbi di legittimità costituzionale, in quanto

prevedono una tutela differenziata di alcuni soggetti.

▪ La diffamazione, ossia l’offesa della reputazione (cioè la proiezione del

valore della persona all’interno di una comunità) di una persona assente,

in presenza di almeno due persone, è invece punita con reclusione fino a

un anno o con multa fino a 1032 euro. La diffamazione si identifica come

vero e proprio “reato comune” e “a forma libera”, in quanto può essere

commesso da chiunque con ogni modalità. Tale delitto è procedibile a

querela (da querere, in latino chiedere), in quanto il processo può

celebrarsi a condizione che la persona offesa chieda la punizione del

colpevole (in sede penale o civile): qualora le parti si accordino per un

risarcimento del danno, è prevista la remissione della querela, che ne

impone l’immediato proscioglimento. Nell’offesa, viene aggredita la sfera

morale del soggetto, con un’affermazione volta a squalificarlo, sia che

essa sia offensiva ma vera (come dare del “ladro” a chi è stato

condannato per furto), sia che essa sia falsa ma non lesiva della

reputazione, come nel caso della definizione di un soggetto come

“omosessuale”, a meno che non si “faccia esplicito o implicito riferimento

a tutta una serie di caratteristiche umane negative che in passato

(anche con l’avallo degli orientamenti culturali dominanti) venivano

automaticamente accostate a chi non aveva gusti eterosessuali”, come

stabilito dalla Corte d’appello nel 2010. Il giudice, dopo aver verificato

che il messaggio contenga davvero un’offesa per la reputazione

(risultato di merito o semplicemente dignità effetto dell’appartenenza

alla collettività), nell’identificare una pena, compie una valutazione

complessiva delle circostanze, analizzando aggravanti ed attenuanti, col

risultato finale ricorrente di poter scegliere quasi sempre la multa,

anziché la pena detentiva (la cui abolizione è stata raccomandata dal

Consiglio d’Europa nel 2007).

▪ Esclusa dai reati a tutela dei diritti della personalità è, invece, la

calunnia, reato contro l’amministrazione della giustizia, in quanto chi lo

compie (ossia chi accusa falsamente qualcuno di aver commesso un

reato, attraverso denunce, ma anche dichiarazioni false a soggetti

particolari come il medico del pronto soccorso, che ha obbligo di referto)

devia consapevolmente la funzione giudiziaria e viene, pertanto, punito,

con reclusione da 2 a 6 anni.

o Molti diritti si richiamano, invece, alla “dignità umana”, come nel caso di

identità sessuale, integrità psicofisica, immagine ed oblio. Quest’ultimo è un

diritto definito “anfibio” poiché a metà strada tra diritto alla riservatezza e

all’identità personale), secondo il quale si può sostenere che di un fatto

vero, ma datato, non si debba più parlare. L’importanza di tale diritto si

evince soprattutto nei social network, veri e propri archivi che contengono

informazioni stratificate negli anni, la cui progressiva perdita di attualità

obbliga chi oggi immette dei dati a porsi il problema della loro persistenza.

La questione della decontestualizzazione temporale ha portato, infatti, i

grandi quotidiani, a rendere consultabili i loro archivi mediante accesso al

sito del giornale, in quanto l’articolo 9 della Costituzione stabilisce che

l’integrità degli archivi storici degli organi d’informazione non può essere in

alcun modo compromessa, ma il Garante per la protezione dei dati

personali ha vietato l’accesso ad essi mediante motori di ricerca esterni al

sito, dando vita al processo definito “deindicizzazione”. Al contrario, nel

2012, la Cassazione ha imposto l’aggiornamento di un articolo che

conteneva la notizia dell’arresto di un politico poi assolto, in ragione della

legittima aspettativa di ogni persona “in passato coinvolta in fatti di

cronaca negativi, a non restare indeterminatamente esposta ai danni

ulteriori che arreca alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una

notizia in passato legittimamente divulgata” a meno che “rinasca un nuovo

interesse pubblico all’informazione” (definizione del diritto fornita dalla

Cassazione stessa nel 1998. Nel 2011, invece, il Tribunale di Milano ha

affrontato un caso in cui un soggetto lamentava il fatto che il suggest

search (ossia il suggerimento che compare nelle maschere dei motori di

ricerca quando si iniziano ad immettere caratteri), una volta scritto il

proprio nome, proponesse le parole “truffa” e “truffatore”, chiedendo

l’eliminazione dal software di tale associazione. Tuttavia, essendo essa

opera dell’algoritmo dipendente dai comportamenti degli utenti che hanno

iniziato la ricerca nello stesso modo, l’anno dopo, il Tribunale di Pinerolo ha

stabilito che tali combinazioni di parole non possono essere considerate

vere e proprie affermazioni.

• Anche il limite del diritto alla riservatezza è riconducibile ai diritti della

persona, poiché

o consente di pretendere di “essere lasciati soli” purché non si sia

protagonisti di un fatto di interesse pubblico, tutelando vicende personali e

familiari che non abbiano per terzi un interesse socialmente apprezzabile,

anche laddove la notorietà del soggetto potrebbe far presumere una

rinuncia implicita al diritto.

o Questo limite ha trovato applicazione anche nella disciplina relativa alla

raccolta, trattamento e diffusione dei dati personali, ossia al decreto

legislativo 196 del 2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati

personali”, secondo cui, se l’interessato (ossia il soggetto a cui

appartengono i dati diffusi, il cui trattamento è, per espressa previsione

normativa, “attività pericolosa”, ai sensi dell’articolo 2050) ritenga che il

giornalista abbia usato un numero di dati eccessivo per fornire

un’informazione esauriente,

▪ può infatti sottoporre la questione al Garante per la privacy, per

ottenerne il blocco e la cancellazione, ma anche un risarcimento, in

quanto il codice penale consente agli altri operatori dell’informazione, di

riprendere i dati diffusi da altri.

▪ è anche possibile sanzionare anche chi, non avendo partecipato alla

realizzazione di foto o filmati, li diffonda al pubblico: pertanto, si può

querelare giornalista e direttore e citarli in sede civile insieme all’editore

(essendo tutti e 3 i soggetti potenzialmente responsabili dei danni morali

e patrimoniali).

▪ Tuttavia, se l’interessato si rivolge direttamente al tribunale, può

chiedere cancellazione e blocco dei dati, e un risarcimento dei danni, con

sentenza non appellabile, con conseguente inibizione di una seconda

valutazione dell’entità del danno liquidato in caso di condanna. L’editore

può, a quel punto, rivalersi nei confronti del giornalista, chiedendo il

rimborso di parte delle somme versate, come consentito dal codice civile

e dalle regole sulla responsabilità solidale, in quanto sono subordinati

alla manleva (ossia all’accordo in forza del quale il giornalista si accolla

le conseguenze economiche delle eventuali cause) solo alcune fattispecie

particolari, come la messa in onda di una trasmissione, il contratto con

un free lance o la pubblicazione di un libro d’inchiesta. Ciò comporta un

impegno non indifferente da parte del giornalista: l’azione civile si

prescrive, infatti, in 5 anni, ma il giornalista querelato viene informato

delle indagini a suo carico non prima di un anno, così che la ricerca di

elementi per la difesa non sempre è agevole. Inoltre, anche in caso di

assoluzione del giornalista, non sono previste conseguenze economiche

per querela infondata, eccetto le spese legali (sebbene l’originalità delle

questioni ed altre ragioni formali possono portare il giudice a

compensare le spese, rimettendo a ciascuno l’obbligo di pagare il suo

legale, a meno che non si tratti di una lite temeraria, promossa agendo

consapevoli di avere torto).

• Il limite del regolare funzionamento della giustizia assicura, invece, la

correttezza dell’informazione sui procedimenti, evitando fughe di notizie,

inquinamento delle prove, ma soprattutto la compromissione della terzietà

del giudice (assicurando che egli possa basare la sua decisione sugli atti

dibattimentali, conosciuti in via ufficiale, anziché letti sulla stampa). è, per

esempio, vietata la pubblicazione

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GiovannaUrb di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informazione e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Magnani Carlo.
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