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Contraddizioni nella legislazione italiana e libertà di espressione

Nella legislazione italiana emerge una contraddizione: quella tra la proclamazione astratta dei diritti di libertà e il loro concreto esercizio, in particolare per l'informazione e la comunicazione. Dopo il fascismo si assiste a una radicale trasformazione dell'atteggiamento dei poteri pubblici di fronte ai diritti: lo Stato non deve limitarsi più ad essere un censore, ma deve dotarsi di strumenti che gli consentano di intervenire nei processi di formazione della pubblica opinione, per formare una nuova libertà di espressione, che deve essere strumento di raccordo tra Stato e società civile.

Ciò ha portato alla definizione di un quadro di principi comuni che costituiscono "un diritto comune dei mezzi di comunicazione di massa". Come mezzi di comunicazione intendiamo: stampa, radio, televisione, cinema e teatro. La tutela della libertà di manifestazione del pensiero è garantita, in primo luogo, dalla Costituzione del 1948, la quale è dotata di una forza particolare: neanche la legge può assumere un contenuto contrario a quello disposto dalla Carta. Un organo apposito, la Corte Costituzionale, garantisce la rigidità della Costituzione.

Dimensione partecipativa e tutela dei diritti

Emerge inoltre un nuovo elemento: quello della dimensione partecipativa, che intende i diritti come strumenti di partecipazione alla vita dello Stato e obiettivi primari dei pubblici poteri, a discapito delle differenze sociali, economiche... dei cittadini (art.3 Costituzione). La svolta nel 1948 fu il passaggio dallo Stato fascista allo Stato sociale, che coincide con un nuovo modello di tutela dei diritti fondamentali, tra i quali troviamo in particolare:

  • Libertà collettive = come la libertà di riunione (art. 17), di associazione (art. 18) e di associazione sindacale (art. 39) dei cittadini.
  • Diritti sociali = diritto al lavoro (art. 4), alla salute (art. 32), all'assistenza e previdenza sociale (art. 38), allo sciopero (art. 40).

È soprattutto sul terreno delle garanzie che il modello di tutela dei diritti fondamentali voluto dai costituenti viene rinnovato attraverso due modalità:

  • Riserva di legge = la legge non è più libera di determinare a piacimento i motivi che giustificano un'imposizione di limiti all'esercizio dei diritti.
  • Riserva di giurisdizione = il giudice non può applicare in dei casi delle limitazioni ai diritti disposti in via generale dalla legge.

Riferimenti costituzionali e libertà di manifestazione del pensiero

In queste direzioni i costituenti si avvalsero dei modelli di costituzione americana (in quanto fonte prima dei diritti fondamentali e del loro rispetto da parte dei poteri pubblici) e di quella francese (in quanto fonte di valori e obiettivi dei poteri pubblici). È l'art. 21 della Costituzione, espressamente dedicato alla libertà di manifestazione del pensiero, che rappresenta il tentativo dei costituenti di combinare diritti intesi come libertà personali e come strumenti di partecipazione per uno Stato democratico. L'obiettivo è quello di garantire piena libertà di espressione e, allo stesso tempo, un'informazione completa ed imparziale.

L'impressione è che a prevalere sia stata la prima impostazione, se si tiene conto soprattutto del periodo fascista attraversato dal nostro paese (come si vede in alcuni principi volti ad arginare interferenze dei poteri pubblici, come il divieto di sottoporre la stampa ad autorizzazioni e censure). Comunque le garanzie disposte dall'art. 21 coprono tutte le possibili comunicazioni (orali, scritte, radio...), anche se il costituente si preoccupò soprattutto della libertà di stampa, che a quei tempi era l'espressione principale della libera manifestazione del pensiero. Al riguardo i principi fondamentali furono tre:

  • Divieto di autorizzazioni o censure
  • Divieto di ricorrere al sequestro
  • Obbligo di rendere noti i mezzi di finanziamento

Limiti alla libertà di manifestazione del pensiero

Nonostante questo vi sono alcuni limiti che possono interferire con l'esercizio della libera manifestazione del pensiero. Questi limiti sono:

  • Limite del buon costume = si intende esclusivamente la sfera del pudore sessuale e precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, soprattutto nei confronti dei minori.

Si ritiene che oltre a questo vi siano altri limiti come:

  • Limite dell'onore e della reputazione = riguarda l'ingiuria, la diffamazione e l'oltraggio.
  • Limite del regolare funzionamento della giustizia = punisce la pubblicazione di atti o documenti di un procedimento penale in corso, e ne viene vietata per legge la pubblicazione.
  • Limite della sicurezza dello Stato = punisce la rivelazione di segreti di Stato e notizie che debbono rimanere segrete.
  • Limite del diritto alla riservatezza = tutela situazioni personali e familiari le quali non hanno per terzi un interesse socialmente rilevante.

In generale, i principi dell'art. 21 della Costituzione hanno determinato un nuovo equilibrio tra i poteri dello Stato, accentuando il ruolo del Parlamento e dei giudici a discapito del ruolo del Governo e delle autorità di polizia.

Evoluzione storica della libertà di stampa

La tutela della libertà di stampa si afferma insieme all'affermarsi degli Stati liberali. Si comincia a parlare di libertà di manifestazione già nell'Inghilterra della seconda metà del '600, nel momento in cui il potere passa dal Sovrano al Parlamento, che diventa il centro fondamentale per la nascita dei nuovi indirizzi politici. Poi, con le due grandi rivoluzioni del '700, quella americana e quella francese, si definiscono i primi modelli stabili di tutela delle libertà con le due Costituzioni del 1787 e del 1789. Quella americana vede la libertà di espressione non suscettibile di alcuna limitazione, mentre quella francese fonda sul Parlamento un punto di equilibrio tra libertà e autorità.

In Italia nel 1848 nasce su quest'ultimo modello la Costituzione, dapprima chiamata Statuto Albertino. Particolare importanza ha l'art. 28 "la Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi", il quale afferma il divieto di ogni mezzo preventivo nei confronti della stampa (ad eccezione di quella religiosa dove era richiesto il permesso del Vescovo prima della stampa e della pubblicazione di articoli). Subito dopo, sempre nel 1848, nasce l'Editto sulla stampa, voluto dal sovrano stesso ancor prima che si riunisse il parlamento, che affronta tutti i profili fondamentali riguardanti la libertà di stampa, stabilendo in particolare questi principi:

  • Divieto di ogni forma di censura preventiva
  • Definizione di reato a mezzo stampa
  • Meccanismi sanzionatori per i colpevoli di questi reati

Trasformazioni durante il fascismo e ricostruzione post-bellica

Tra i reati a mezzo stampa vi era l'abuso nell'esercizio della libertà di stampa (contestazione, ingiuria o diffamazione delle autorità, del Re, delle Camere, della religione di Stato e adesione a forme di governo diverse da quella monarchico-costituzionale) lesivo sia di interessi pubblici che di interessi privati. Nel 1899, il governo Pelloux cercò di introdurre un aggravamento delle pene per i reati a mezzo stampa, ma una fortissima opposizione in Parlamento dei deputati della sinistra e una sentenza della corte di Cassazione nel 1900 che giudicò il decreto incostituzionale fecero sì che il decreto fosse eliminato. Una maggiore stabilità politica e sociale per l'Italia e la legge n.278 del 1906 del governo Giolitti attenuano le restrizioni verso la libertà di stampa: la legge stabilisce al giudice di poter sequestrare il giornale solo dopo l'effettiva condanna, e non più prima come accadeva con l'Editto sulla stampa.

L'avvento del fascismo segna una importante trasformazione sulla libertà di stampa. Vengono infatti istituiti diversi interventi significativi, tra i quali troviamo:

  • Legge n.2307 del 1925: stabilisce che il gerente, chiamato ora direttore responsabile, debba essere un soggetto direttamente coinvolto nella gestione del periodico e deve essere sottoposto a riconoscimento prefettizio; inoltre istituisce l'Albo e l'Ordine dei giornalisti.
  • Art. 57 codice penale del 1930: stabilisce che il direttore responsabile è chiamato a rispondere, insieme all'autore dello scritto, del reato a mezzo stampa.

Presentato come "antica ispirazione della classe giornalistica" l'Albo in realtà costituiva un meccanismo di filtraggio e selezione politica di coloro che avessero voluto esercitare giornalismo. L'Albo era composto da tre elenchi:

  • Giornalisti professionisti (requisiti: esercitazione professione per 18 mesi)
  • Praticanti (requisiti: esercitazione professione per meno di 18 mesi ed età inferiore ai 21 anni)
  • Pubblicisti (requisiti: tutti coloro che esercitano attività giornalistica in via non esclusiva)

Oltre a questo tutti dovevano possedere questi requisiti: cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili, divieto di iscrizione per coloro che avessero ricevuto condanne penali superiori a 5 anni. La tenuta dell'Albo era affidata all'Ordine dei giornalisti, che però non venne mai istituito e le funzioni passarono così al sindacato nazionale fascista dei giornalisti.

Altri interventi repressivi nei confronti della libertà di stampa si hanno con il codice Rocco del 1930 e il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza del 1931, i quali arricchiscono e aggravano le pene relative ai reati a mezzo stampa (l'ampliamento dei poteri di intervento preventivo dell'autorità di polizia - reato di vilipendio - reato di istigazione dei militari a disubbidire alle leggi).

La politica fascista non si mosse solo per via repressiva, ma anche attraverso iniziative di sostegno verso la stampa. Tra le più importanti troviamo l'istituzione dell'Ente nazionale cellulosa e carta attraverso la legge n.1453 del 1935, con lo scopo di istituire un ente pubblico che facesse da mediazione dei vari interessi riguardanti il settore; e lo spostamento dell'Ufficio Stampa presso la Presidenza del Consiglio, che fornirà agli organi di stampa le informazioni politiche ufficiali. Nel 1940 viene istituito l'Ente Stampa, con il compito di curare, d'intesa con il ministro segretario del Partito nazionale Fascista, il potenziamento e lo sviluppo dei giornali e dei periodici.

Riforme post-fasciste e Costituzione del 1948

Con la caduta del fascismo, i primi interventi sulla libertà di stampa risentono della situazione di sovranità limitata dell'Italia del periodo e dell'emanazione di direttive vincolanti di un organismo (Psychological Warfare Branch) istituito dagli occupanti. Poi le disposizioni vennero prese dall'Assemblea Costituente, che con il d.l n.465 e 561 del 1946 abolisce il sequestro preventivo e istituisce un Sottosegretario di Stato per la stampa. Inoltre, i costituenti vietano la censura e la reintroduzione del sequestro e pongono come unico limite alla libertà di stampa quello del buon costume.

La nascita della Repubblica e della Costituzione nel 1948 segnano due tappe fondamentali per la libertà di stampa. Viene infatti istituita una legge articolata, la n.47 del 1948, che prevede:

  • L'obbligo di indicare in ogni stampato il luogo, l'anno di pubblicazione, il nome e il domicilio dello stampatore e del proprietario
  • L'obbligo di registrazione dello stampato, sia quotidiano sia periodico, presso la cancelleria del Tribunale del territorio preposto
  • L'obbligo di deposito di alcune copie dello stampato in prefettura
  • Per la stampa periodica, abolizione dell'autorizzazione dell'autorità prefettizia e introduzione di un semplice obbligo di registrazione presso l'autorità giudiziaria

Altre disposizioni importanti vengono prese nel 1956, in particolare sulla responsabilità del direttore (per omissione di controllo, con pena ridotta fino a un terzo rispetto all'autore dello scritto) e sull'aggravamento delle pene nei confronti dei reati a mezzo stampa.

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

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