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Nel campo delle telecomunicazioni, il recente fenomeno della convergenza tecnologica (utilizzo di uno stesso mezzo di
comunicazione per diffondere una pluralità di servizi) ha finito per provocare una serie di questioni e modifiche
riguardanti le norme che regolano i mezzi e i servizi. Tra i principali passaggi dell'innovazione tecnologica vanno
ricordati:
• telematica (unificazione tra informatica e telecomunicazione visibile attraverso diversi servizi)
• cavo a fibra ottica (permette di trasmettere i segnali con una velocità ed efficienza molto più elevata)
• sistema numerico-digitale (tecnica in grado di trasmettere qualunque tipo di informazione, come dati,
immagini e suoni, in una serie di numeri universali)
La disciplina comunitaria ha portato ad un adeguamento di quella nazionale in questo settore, nell'intento di assicurare
una completa liberalizzazione dei servizi e un'effettiva parità di condizione a tutti gli operatori. In Italia una legge
importante è la n.58 del 1992, con la quale si prevedeva la concentrazione in un gestore unico di tutti i servizi di
telecomunicazione (Telecom Italia); successivamente la legge n.249 del 1997 apre il mercato delle telecomunicazioni a
tutti gli operatori e definisce il concetto di "servizio universale" (insieme minimo di servizi per gli utenti, quali la
telefonia vocale, l'elenco degli abbonati, i servizi di informazione e quelli concernenti interessi pubblici nazionali come
sicurezza, soccorso, giustizia, difesa ecc...). All'inizio il servizio universale è stato affidato alla Telecom, in quanto fino
al 1998 era gestore unico del servizio di telefonia vocale; dopodichè la fornitura è stata esposta ad altri operatori, purchè
riescano a garantire il servizio su tutto il territorio nazionale.
In parallelo alla convergenza tecnologica si è dovuto sviluppare uno specifico "diritto sulla convergenza"; questione
piuttosto problematica in quanto non è possibile prevedere gli sviluppi di questo fenomeno e regolarizzarlo allo stesso
tempo. Nonostante ciò è stata sviluppata una disciplina dedicata basata sui punti seguenti:
• Italia - legge n.249 del 1997 = La legge istituisce l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, istituita con un
meccanismo di designazione politica, con una serie di poteri (consultivi, di proposta, sanzionatori); i
CORECOM (Comitati Regionali per le comunicazioni) che svolgono la loro funzione come organi decentrati
dall'autorità; il Consiglio Nazionale degli Utenti (composto da esperti designati dalle associazioni degli utenti
dei servizi di telecomunicazione, con poteri consultivi e di proposta); nuove regole Antitrust (più flessibili, con
un limite massimo di soglia che regola tutti i segmenti della telecomunicazione, fissato al 25%)
• Europa - direttive 19/20/21/2002/CE = istituiscono un quadro normativo comune per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica, basato sui seguenti punti:
tra le reti di comunicazione elettronica vengono comprese anche quelle utilizzate per la diffusione
o circolare di programmi sonori e televisivi
regolazioni ex post, non ex ante
o istituzioni di Autorità nazionali di regolamentazione, che devono garantire imparzialità e trasparenza
o istituzione di un'unica autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi, nonché una
o semplificazione per il rilascio (solo obbligo di notifica)
diritto tra diversi operatori di negoziare l'interconnessione al fine della fornitura di servizi al pubblico
o definizione precisa di "servizio universale" (inteso come insieme minimo di servizi da garantire agli
o utenti)
In Italia, il d.l 214 del 2003 adegua le norme a quelle europee, mantenendo però alcuni punti fermi, come le norme
speciali riservate alla radiotelevisione che non si estendono alle telecomunicazioni; i titoli abilitativi precedenti alle
direttive che continuano ad essere validi sino alla loro naturale scadenza; e il mantenimento di rilevanti poteri al
Ministero di Settore (soggetto incaricato di ricevere le dichiarazioni di inizio attività, di procedere alla verifica dei
requisiti dell'attività e di disporre il divieto di prosecuzione in caso di requisiti non rispettati).
Oggi Internet rappresenta sicuramente il punto più importante del fenomeno della convergenza tecnologica. Sono molti
i problemi che le attuali legislazioni devono affrontare rispetto alla pluralità delle attività comunicative offerte da
Internet (tv interattiva, streaming, chat, social network ecc...) e rispetto ai criteri fissati dalla Costituzione Italiana, in
particolare dell'art.21 che riguarda la "libertà di manifestazione del pensiero". Alcuni di questi problemi oggi sono stati
risolti sotto il profilo della prevenzione e repressione delle attività comunicative illecite, istituendo degli obblighi di
controllo agli access provider e delle disposizioni speciali per la tutela dei minori (con disposizioni legislative che
introducono il crimine e la condanna penale per colui che introduce materiale pornografico relativo a minori e
possibilità, per il personale addetto a garantire la sicurezza, di controllare i siti internet e bloccarli) e per l'attività
giornalistica online (con disposizioni legislative che prevedono l'obbligo di iscrizione nel registro degli operatori di
comunicazione a carico delle imprese fornitrici di servizi di editoria elettronica e digitale)
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L'assenza di una garanzia costituzionale a tutela della "libertà di espressione con mezzi diversi dalla stampa come teatro
e cinema" ha permesso una disciplina molto restrittiva in questi campi già dal periodo liberale prefascista. Vengono
istituite 3 leggi di pubblica sicurezza:
• n. 3720 del 1859 = subordina le attività di pubblico intrattenimento riguardanti "persone, animali, oggetti
curiosi..." ad una previa licenza di polizia, rilasciata a discrezione della stessa.
• 20 marzo 1865 = limita il rilascio dell'autorizzazione al rispetto della moralità, dell'ordine pubblico,
dell'ordinamento politico e della religione dello Stato
• n. 6144 del 1889 = aggiunge una licenza di polizia relativa all'agibilità dei locali destinati alle rappresentazioni
teatrali
La legislazione fascista in materia di spettacoli teatrali e cinematografici si arricchisce di nuovi interventi censori. In
particolare per il teatro abbiamo le leggi di pubblica sicurezza:
• n. 1848 del 1926 (testo unico di pubblica sicurezza) = applica il divieto di concedere autorizzazioni a
rappresentazioni nelle quali si inciti all'odio tra classi sociali o che offendano anche con mere allusioni il Re, il
Pontefice, il Capo del governo, i ministri o che disprezzino la legge e offendano la vita privata delle persone
• n. 773 del 1931 = affidava al Ministero dell'Interno il compito di operare una preventiva revisione del
contenuto delle rappresentazioni teatrali, con il potere di vietarle, la funzione poi passerà nel 1937 al Ministero
per la Cultura popolare
Per il cinema troviamo i seguenti interventi:
• testo unico di pubblica sicurezza del 1926 = sono norme dirette ad accertare l'idoneità dei soggetti e dei luoghi
ripresi, inoltre stabiliscono che l'autorizzazione concessa ha una durata provvisoria e valgono solo per il locale
al quale si riferiscono, inoltre le rappresentazioni cinematografiche vengono sottoposte a censura preventiva,
con compito affidato al Ministero per la Cultura popolare
Analogamente alla stampa, troviamo per il teatro e per il cinema alcuni meccanismi di sostegno da parte dello Stato in
periodo fascista, come ad esempio per il teatro:
• d.l. 527 del 1920 = dispone che nelle province il cui capoluogo avesse oltre 300.000 abitanti, il Governo
potesse imporre un' addizionale sui biglietti d'ingresso a rappresentazioni musicali o drammatiche, il cui
importo doveva essere devoluto a favore di enti autonomi senza fini di lucro
• d.l. 1547 del 1938 = attribuiva al Ministero per la Cultura popolare funzioni amministrative di sostegno
economico per i teatri, provvedendo all'erogazione delle provvidenze sentita un' apposita commissione, inoltre
al ministro spetta il potere di richiedere tutte le modifiche ai programmi teatrali per i quali tali sovvenzioni
venivano concesse
• d.l 1150 del 1938 = istituisce il credito agevolato per le società teatrali e la concessione di mutui attraverso
un'apposita sezione alla BNL (banca nazionale del lavoro)
Altri interventi importanti dello stato vedranno la creazione di enti autonomi come l'EIST (Ente Italiano per gli Scambi
Teatrali), l'ETI (Ente Teatro Italiano) e l'INDA (Istituto Nazionale per il Dramma Antico). Nel 1937 viene istituita
l'Accademia d'arte drammatica, destinata a potenziare il settore della formazione professionale artistica.
Per il cinema troviamo i seguenti interventi:
• istituzione di una programmazione obbligatoria per gli esercenti di sale cinematografiche (10% di attività
cinematografiche devono riguardare film italiani)
• istituzione di contributi o premi alla produzione, attraverso diverse leggi, che consistevano nel ristorno ai
produttori di una percentuale degli incassi lordi realizzati dal film, forme di credito agevolato alla BNL e
possibilità di anticipare i costi di produzione dei film fino ad 1/3 della spesa globale
• tassa sul doppiaggio per coloro che svolgessero tale attività pari a 25.000 lire
• istituzione dell' istituto cinematografico educativo LUCE con compiti promozionali
Dopo la caduta del fascismo la disciplina che regola la libertà di espressione attraverso teatro e cinema subisce delle
modifiche rilevanti, tra esse troviamo:
- d.l. 678 del 1945 = abroga gran parte dei controlli preventivi
- d.l. 177 del 1947 = stabilisce che parte dei proventi dei diritti erariali sugli introiti degli spettacoli
cinematografici venissero devoluti a comuni e province
Rimane invece in vigore la licenza per tenere in luogo aperto a pubblico spettacoli o rappresentazioni, che però diviene
di competenza comunale con il decreto n. 616 del 1977. Altri articoli di questo decreto attribuiscono all’autorità locale
di polizia il potere di sospendere le rappresentazioni che possano dar luogo a disordini, nonché possibilità di accesso nei
locali destinati a queste rappresentazioni.
La riforma del 1962 costituisce sicuramente un punto fermo riguardante la censura degli spettacoli: l’attività di
controllo viene ancorata solamente al rispetto del limite del buon costume, mentre la proiezione in pubblico dei film
viene subordinata ad un nulla osta il cui rilascio spettava al ministero del Turismo e dello Spettacolo; oggi spetta invece
al ministro per i Beni e le Attività culturali, anche se la decisione viene assunta previo parere di una apposita
commissione (costituita da docenti di pedagogia e psicologia e da due rappr